Sentenza 17 giugno 2021
Massime • 1
In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.
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L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
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Sentenze La massima Cassazione penale sez. IV, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 07/02/2022), n.4163 Sottoponiamo ai lettori questa interessante pronuncia con la quale la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche. Massime correlate Cassazione penale , sez. II , 24/11/2021 , n. 22 Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell' art. 512 c.p.p. , costituendo esso mera espressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2021, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2021 |
Testo completo
02233-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1373/2020. GASTONE ANDREAZZA -Presidente - UP - 17/06/2021 ALDO ACETO -Relatore R.G.N. 34496/2020 IO CORBO GIUSEPPE NOVIELLO MARIA NA AMOROSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BL AD nato a [...] il [...] DI GI IA nato a [...] il [...] AN RO nato a [...] il [...] DI UR RI nato a [...] il [...] GL BR nato a [...] il [...] DE LE ES nato a [...] il [...] DI ME IA nato a [...] il [...] LI IU nato a [...] il [...] PA ES nato a [...] il [...] AN ON nato a [...] il [...] NA OR nato a [...] il [...] PA OR nato a [...] il [...] LI IO nato a [...] il [...] LI CI nato a [...] il [...] FO NA nato a [...] il [...] RZ IT nato a [...] il [...] LI LE nato a [...] il [...] RR FF nato a [...] il [...] LI LE IO nato a [...] il [...] 2 ㅋ avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALD che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. riportandosi alla requisitoria già depositata conclude: Per PU iese BR, l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli;
per RI FA l'annullamento senza rinvio limitatamente all'interdizione perpetua dei pubblici uffici;
rigettarsi i ricorsi di De QU CE, Di RO RI, Di ME IA, EL LE, EL ON, EL LE ON, TE LL, AN LV, AP CE, AP LV e PA OR, con le statuizioni consequenziali. Dichiararsi inammissibili i restanti ricorsi di BL NA, Di NI IA, EL RO, EL LI, TE AN, FO AN, con le statuizioni consequenziali. udito il difensore Il difensore presente avv. Giuseppe RI Meloni si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento Il difensore presente avv. NI Pansini si riporta ai motivi di ricorso Il difensore presente avv. Valeria Aiello si riporta ai motivi di ricorso Il difensore presente avv. Giuseppe De Gregorio chiede l'accoglimento del r corso Il difensore presente avv. Franco Coppi si riporta ai motivi di ricorso 2 Il difensore presente avv. Gaetano Aufiero si riporta ai motivi di ricorso Il difensore presente avv. NR Iossa si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento Il difensore presente avv. NI Abet chiede l'accoglimento del ricorso 34496/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/02/2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 12/03/2018 del GUP del Tribunale del medesimo capoluogo, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato ed impugnata dagli odierni ricorrenti, riqualificata la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata ai capi B1 e 11 della rubrica in quella di cui all'art. 112, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., ha diminuito la pena inflitta in primo grado, ha revocato la pena accessoria ELinterdizione legale e sostituito quella perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni, ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
2.Propongono ricorso per cassazione, NA BL, OR PA, AN FO, RO EL, ON EL, LL TE, CE AP, LI EL, IA Di ME, CE De QU, IA Di NI, AN TE, BR PUliese, FA RI, RI Di RO, LE ON EL, LE EL.
3.NA BL propone tre ricorsi. Il ricorso a firma ELAvv. Aufiero.
3.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e 110 cod. pen., nonché il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo B1. Lamenta al riguardo il pedissequo riferimento alla sentenza di primo grado e una motivazione inesistente posti a fondamento della condanna per il reato associativo la cui prova si basa sugli stessi elementi di prova a sostegno reati fine (nella specie le singole cessioni) - mancata indicazione delle ragioni del superamento della linea di confine tra il concorso nei singoli reati di spaccio (di per sé non sufficiente a dimostrare il reato associativo) e la cosciente e volontaria adesione ad un programma delinquenziale in modo stabile e permanente;
premesso quanto sopra, questi gli elementi di fatto che, secondo la ricorrente, qualificano come manifestamente illogica la conclusione dei giudici di merito: - la frequenza degli episodi di spaccio accertati (solo 20 a fronte di tre mesi di attività di indagine, meno di un episodio ogni 4 giorni); il sequestro di 68 grammi di cocaina effettuato il 29/06/2015 nell'appartamento della ricorrente (l'unico, dunque spiegabile alla luce della mera attività di spaccio); - l'assenza di rapporti di affari o di altra natura che forniscano una spiegazione lecita del contenuto delle conversazioni;
l'adozione di un codice convenzionale utilizzato dagli acquirenti;
la gestione di una stabile piazza di spaccio (tutti elementi che provano il delitto di cessione di stupefacenti, ma non l'esistenza di un sodalizio); le modalità seriali dei singoli episodi di spaccio (elemento del tutto neutro); - i ruoli tendenzialmente stabili dei singoli associati e la struttura gerarchica del sodalizio con particolare riferimento al coinvolgimento dei minori (laddove dalle conversazioni intercettate emergevano una serie di estemporanei mandati ELimputata ai propri figli, di cui la loro ubbidienza, o all'altro concorrente); - le circostanze, emergenti dalle conversazioni intercettate, che SS LU lavorasse per la ricorrente e avesse rifiutato le proposte di collaborazione con altri gruppi;
che la BL fosse capace di stornare clienti dalle altre piazze e rifornire i gestori di altre piazze (tutte contraddette dal fatto che, come affermano i Giudici di merito, alcuni membri del sodalizio prestassero occasionalmente supporto agli altri gruppi sopratutto nei momenti di particolare fibrillazione); il continuo richiamo, nelle conversazioni intercettate, alla persona di NA senza alcun riferimento al gruppo in tesi da costei diretto;
- il legame parentale tra gli affiliati (che non può mai costituire elemento sintomatico ELappartenenza ad un unico sodalizio); la affermata irrilevanza della circostanza che la ricorrente stessa, in controtendenza rispetto a certe regole vigenti negli ambiti delinquenziali, avesse denunziato il proprio figlio EL LE per l'estorsione consumata ai suoi danni (è illogico fermarsi al solo dato della distanza temporale della denunzia dai fatti contestati per escludere la valenza difensiva del dato posto che i fatti denunziati rientravano proprio nel periodo in questione, allorquando il figlio estorcendo denaro alla madre serbava una condotta incoerente rispetto all'esistenza del sodalizio dal quale, peraltro, egli traeva, secondo l'accusa, ricavi economici). Quanto al malgoverno ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, deduce il mancato superamento della soglia del carattere anche solo rudimentale delle strutture idonee a giustificare una condanna per reato associativo;
non sussiste nessuno dei parametri "tipizzati" dalla giurisprudenza di legittimità, quali: i continui contatti con gli associati;
i frequenti viaggi per il rifornimento della droga;
la て frequenza delle cessioni;
le basi logistiche;
le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose;
la capacità di soddisfare un gran numero di tossicodipendenti (in contrasto con il fatto che la ricorrente, scrivono i Giudici di merito, cedeva sostanze solo ad una clientela selezionata e ben conosciuta); il periodo di tempo (tre mesi nel caso di specie); i guadagni ricavati (certamente 2 limitati). Non v'è prova di uno stabile accordo tra tre o più persone se non gli estemporanei incarichi dati dalla madre ai figli o all'altro concorrente estraneo al nucleo famigliare, LU SS. Oltre gli indici sopra indicati, le intercettazioni hanno dimostrato l'assenza di sistemi di videoripresa o controllo del territorio, la mancanza di telefonini o schede dedicate, l'assenza di un linguaggio criptico, la mancanza di contatti con altri ambienti criminali. La mancanza della struttura associativa si riflette sull'assenza della consapevolezza e volontà di farne parte. In oltre tre mesi di indagine, il SS risulta coinvolto in soli tre episodi di cessione, l'EL LE ON in quattro, le direttive date dalla ricorrente al figlio minore NI sono solo relative a quattro episodi. Tutto insomma era limitato al singolo mandato di volta in volta conferito dalla BL ai suoi concorrenti nelle singole cessioni. Di qui, in conclusione, la mancanza di logicità, coerenza e completezza della motivazione per quanto riguarda il reato associativo.
3.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso l'ipotesi meno grave ELassociazione per delinquere ipotizzata al capo B1 della rubrica. Quanto alla mancanza di motivazione reitera le censure proposte con il primo motivo circa la pedissequa, pressoché letterale ripetizione delle osservazioni formulate, sul punto, dal primo Giudice. Nulla aggiungono, sul piano logico-argomentativo, i due elementi di fatto semplicemente indicati dalla Corte di appello a sostegno della decisione presa, il sequestro di 68 grammi di cocaina presso l'abitazione della BL e l'occasionale rifornimento presso la BL da parte di soggetti appartenenti ad altre piazze, per escludere, senza alcuna ulteriore spiegazione, l'ipotesi di minore gravità ELassociazione. Si tratta - afferma di un tipico caso di motivazione inesistente perché priva di un reale - percorso argomentativo volto a confutare le censure proposte avverso la sentenza di primo grado. Ulteriore profilo del vizio di mancanza di motivazione è ravvisabile nel rimando che la sentenza fa alle «considerazioni effettuate sub § 1.4» che, tuttavia, affrontando, in materia unitaria e generica, le specifiche doglianze degli appellanti, non forniscono risposta alla specifica questione della qualificazione ELassociazione di cui al capo B1 ai sensi del sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, posta dalla BL la cui vicenda è tutt'affatto peculiare e diversa rispetto agli altri sodalizi. La Corte di appello, infatti, fa riferimento al metodo mafioso, alla disponibilità di armi, allo spaccio di sostanze altamente nocive per la salute ELuomo, a sequestri di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, a significativi introiti economici, tutti aspetti che qualificano le altre associazioni ma non quella della BL. 3 Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, deduce che le massime giurisprudenziali citate dalla Corte di appello sono del tutto distoniche rispetto alla specifica vicenda oggetto di esame rendendo incoerente (e dunque illogica) la risposta fornita al quesito posto dalla ricorrente circa la qualificazione della propria associazione. E così è illogico il richiamo: a) al numero delle condotte (nel caso di specie si trattava di soli 20 episodi di spaccio); b) al quantitativo delle cessioni (le intercettazioni provano il cd. "piccolo spaccio"); c) all'occasionale rifornimento presso la BL da parte di soggetti appartenenti ad altre piazze di spaccio (occasionale, appunto, e limitato a due episodi di cessioni, rispettivamente, di 15 e 5 grammi di cocaina); d) ai significativi introiti economici (non provati); e) ai quantitativi di sostanze che il gruppo poteva procurarsi (nel caso specifico sono stati sequestrati solo 68 grammi di cocaina); f) alla compartecipazione di minorenni ed alla natura della sostanza (elementi niente affatto incompatibili con l'ipotesi associativa lieve). Non solo;
l'applicazione ragionata delle medesime massime giurisprudenziali richiamate dalla Corte di appello depone a favore della qualificazione ELassociazione di cui al capo B1 come di lieve entità sotto il profilo della scarsezza di mezzi, della semplicità delle modalità delle azioni poste in essere dai coimputati, del limitatissimo arco di tempo durante il quale veniva svolta l'attività illecita, ELorganizzazione ai limiti della idoneità, del numero dei partecipi e della loto personalità. L'inosservanza ed erronea applicazione ELart. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce un precipitato logico del malgoverno degli elementi di fatto a disposizione della Corte di appello, così come già indicati, che depongono a favore ELesistenza di un programma criminoso finalizzato alla consumazione di soli reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 avuto riguardo al sostrato familiare e all'ambito domestico del sodalizio, alla sua composizione minima, alla non intensità degli scambi, all'esistenza di una clientela limitata, selezionata e ben conosciuta, all'insussistenza di più canali di approvvigionamento, alla mancanza di forme insidiose di penetrazione del mercato, ai modesti quantitativi trattati.
3.3.Con il terzo motivo, richiamati gli argomenti a sostegno del secondo, deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata qualificazione come di lieve entità dei reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi C1, D1, E1, G1, H1 ed F4 della rubrica, non essendo sufficiente - afferma il fatto che l'attività illecita si sia svolta nell'ambito di una - cd. "piazza di spaccio". 4 3.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 112, comma primo, nn. 2), 3) e 4), cod. pen., in ordine al al reato associativo di cui al capo B1, e il vizio di mancanza di motivazione. Afferma che la Corte di appello ha applicato la circostanza aggravante in questione in base al puro e semplice coinvolgimento nel sodalizio del figlio della ricorrente, operando un ingiustificato automatismo che ha prescisso dalla verifica, in concreto, degli elementi costitutivi della circostanza aggravante in questione consistenti, congiuntamente: a) nel determinare o tollerare un'influenza nella formazione della volontà del minore di intensità tale da superare la semplice volontà di partecipare al fatto tipico;
b) nell'essersi avvalso del minore in tal modo determinato e strumentalizzato. Occorre, afferma, che il minorenne o la persona determinata a concorrere, abbia operato allo scopo di ottenere i vantaggi prospettati dall'agente e che temesse conseguenze pregiudizievoli in caso di mancata collaborazione. Tali elementi di fatto non sono stati affatto verificati dalla Corte di appello.
3.5.Il 03/07/2020, l'Avv. Aufiero ha depositato, nella cancelleria del giudice 'a quo', un'integrazione dei motivi deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 62-bis cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Osserva che, nel negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha richiamato gli stessi elementi di fatto utilizzati per affermare la sussistenza ELassociazione "non attenuata", senza alcuna considerazione della personalità ELimputata (del tutto incensurata) e del suo buon comportamento processuale (l'avvenuta confessione). La stessa motivazione, afferma, è stata invariabilmente adottata nei confronti di EL ON ed EL RO e di PUliese BR pur in costanza di diversità di presupposti di fatto. Aggiunge che il medesimo giudizio di negazione delle circostanze attenuanti generiche era stato riservato ad imputati che si muovevano in un contesto armato e mafioso ed erano gravati da precedenti specifici. Nè, in ogni caso, la qualifica di promotore ELassociazione è di ostacolo alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ricorso Avv. De Gregorio.
3.6.Con il primo motivo deduce l'inosservanza ELart. 74, commi 1 e 2, d. P. R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Osserva che in sede di impugnazione della sentenza di primo grado era stata stigmatizzata l'impostazione accusatoria (palesata dalla necessità di riqualificare il capo A della rubrica) dalla quale era derivata l'irragionevole attribuzione, all'interno di un unico quartiere, di ben quattro distinte "piazze di spaccio", ciascuna dotata di una propria autonomia, in concorrenza tra loro e caratterizzate da un vincolo familiare dimostrativo del vincolo associativo. Di 5 conseguenza era vieppiù necessario andare ben oltre la sommatoria dei singoli reati-fine, operazione di per sè già lacunosa sul piano ricostruttivo ELesistenza di un sodalizio. La Corte di appello ha disatteso tali rilievi motivando in maniera del tutto inadeguata e contraddicendosi in punto di logica proprio rispetto a quegli stessi elementi che la difesa aveva chiesto fossero sottoposti ad effettivo vaglio per ritenere la sussistenza della consorteria così come ritenuta. L'impossibilità di legare le attività di spaccio ad un unica associazione aveva gemmato la creazione di ben quattro associazioni benché la realtà dei fatti palesasse esclusivamente un'unica attività di spaccio continuata, riferita in capo ai singoli. Riprova ne è proprio quella forte caratterizzazione familiare che se, normalmente, costituisce, per giurisprudenza consolidata, un elemento rafforzativo del vincolo che spiega i suoi effetti all'interno di un unico contesto associativo, perde questa valenza se calato nel contesto di diverse consorterie autonome che, per affermazione del giudice, si considerano fortemente concorrenti tra loro. Erano stati dedotti alcuni esempi di esponenti/partecipanti delle singole associazioni che avevano concorso a consumare reati-fine di un'associazione concorrente (per esempio, LE ON EL, partecipe della associazione rubricata al capo B1, aveva effettuato plurime cessioni di sostanza stupefacente nell'interesse ELassociazione di cui al capo I e aveva posto in essere le condotte di cui al capo B;
AN LE, convivente di BR PUliese, capo promotore ELassociazione rubricata al capo T3 della rubrica, che aveva il compito di coadiuvare il convivente e sostituirlo in sua assenza, aveva effettuato plurime cessioni nell'interesse di LI EL, promotrice ELassociazione di cui al capo I1; RO EL, promotore ELassociazione di cui al capo A della rubrica, aveva supportato la sorella LI in occasione dei sequestri da quest'ultima subiti al punto che a lui è stato contestato il concorso nel confezionamento della sostanza stupefacente). I molteplici momenti di contatto tra soggetti di diverse associazioni non possono essere giustificati e qualificati come "mutua assistenza" derivante dal vincolo familiare, perché tale vincolo varrebbe a rafforzare i legami interni del singolo sodalizio, non di quattro associazioni diverse tra esse concorrenti. La motivazione della Corte di appello, che richiama quella di primo grado, è sul punto contraddittoria ed apodittica: la pluralità degli episodi indicati dimostra l'inesistenza di un'autonomia gestionale riconoscibile in capo ai singoli soggetti titolari di ciascuna "piazza di spaccio" e della consapevolezza dei singoli di far parte di gruppi associativi distinti fra loro. -Ai Giudici distrettuali - prosegue era stata vanamente sottoposta l'ulteriore questione della piena sovrapponibilità tra i concetti di "piazza di spaccio" e associazione per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Il mancato scrutinio di questo argomento ha comportato l'omessa verifica della effettiva sussistenza dei requisiti strutturali minimi del sodalizio e della consapevolezza 6 degli imputati di farne parte e di aderire ai suoi scopi. La decisione della Corte di appello è semplicistica allorquando, conformemente a quanto già affermato dal primo Giudice, sostiene che la sussistenza dei sodalizi è dimostrata dalle modalità seriali dei singoli reati-fine, per come registrati dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle attività di video-ripresa, di cui gli arresti e i sequestri costituirebbero "interpretazione autentica". Manca, all'evidenza, la prova autonoma ELesistenza di entità associativa diversa e distinta dai singoli reati-fine. La consumazione di più reati di cessione di sostanze stupefacenti in una "piazza di spaccio" non legittima alcun automatismo nel ritenere superato il dato fenomenico, e niente affatto sconosciuto al legislatore, del concorso materiale di più persone nel reato organizzato da una o più persone, secondo il paradigma di cui all'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen. Non v'è prova, nel caso di specie, del pactum sceleris e, di conseguenza, della consapevolezza e volontà del singolo di aderire stabilmente ad un programma delinquenziale e di contribuire alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Ne costituisce prova la genericità della contestazione: al di fuori delle ipotesi di cessione della singola dose, non v'è prova (nè contestazione) delle condotte di acquisto, trasporto, commercializzazione tipizzate dalla fattispecie di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. E, dunque, a prescindere dal numero minimo delle persone coinvolte, talvolta raggiunto attraverso l'inserimento di persone reclutate occasionalmente (come nel caso di CE De QU), e delle cessioni, non è stata dimostrata l'esistenza di una fonte di approvvigionamento, la gestione dei depositi, da chi l'associazione si rifornisse, l'esistenza di una "cassa comune" al gruppo;
resta il dato della pluralità delle cessioni ma manca del tutto l'analisi degli elementi che mettono in crisi la affermata sussistenza dei reati associativi. In una zona di pochi metri esistono, secondo il Giudice, non già un mercato con più rivenditori bensì quattro distinte piazze di spaccio ciascuna integrante un'autonoma associazione: una sita in Via Pallonetto Santa Lucia n. 95 (capo A-I), un'altra sita in Via Pallonetto Santa Lucia n. 48 primo piano (capo B1), un'altra in Via Supportico D'Astuti n. 28/b (capo 11), un'altra ancora in Via Supportico D'Astuti n. 30 (capo T3). Ciò presuppone che le singole "piazze di spaccio" siano riferibili a contesti criminogeni diversi. Quanto allo specifico ruolo della BL, definiti i ruoli di "promotore", "organizzatore" e "capo" ELassociazione per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, significativamente diversificati, anche sul piano sanzionatorio, rispetto a quello del mero partecipe, osserva che lo svolgimento di ruoli intercambiabili e sostituibili dei singoli partecipi fa venir meno in capo alla ricorrente il ruolo verticistico infungibile ad essa attribuito. Manca, insomma, la prova ELesistenza di un patto che vada oltre la soglia del mero concorso di persone nel reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti cui non è 7 estraneo, come già detto, un sostrato organizzativo come si desume dall'esistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 112, comma primo, n. 2) cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Se è vero che per la configurabilità del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione, ciò nondimeno anche in tale ipotesi il livello di organizzazione rappresenta pur sempre il parametro interpretativo inevitabile per distinguere la fattispecie associativa da quella del concorso di persone nel reato e ciò proprio in virtù ELautonomia del reato associativo cui è coessenziale la presenza di ruoli, di vario spessore e natura (esecutivi, di coordinamento, di controllo delle attività operative), strumentali alla persistenza ed alla concreta attività del sodalizio, non risultando decisivi, ai fini della distinzione con il concorso di persone nel reato, l'entità del reato stesso, la particolare esperienza mostrata nelle sue modalità esecutive da parte di taluni correi, il carattere necessariamente organizzato delle attività di spaccio, i quantitativi di sostanze oggetto di cessione. Aldilà di elementi senza dubbio indicativi di una esecuzione organizzata di più condotte di cessione di sostanze stupefacenti, che spesso sembrano far perno sulla figura del singolo soggetto (proprio per questo posto a capo della ritenuta struttura), in realtà quanto emerso non permette di delineare un programma operativo di una struttura stabile ed organizzata di mezzi e persone, funzionale all'attuazione di un generale programma illecito che abbia trovato sede nel persistente accordo criminoso tra più soggetti palesandone il vincolo associativo. Non è emersa la tipica suddivisione di ruoli bensì il reclutamento personale di soggetti di volta in volta assoldati in virtù di ragioni occasionali, temporanee e contingenti;
manca la prova di una correlazione funzionale e di una stabile convergenza della attività dei singoli verso l'attuazione di un programma delittuoso che possa far pensare ad un'attività organizzata come stabile espressione di una sicura deliberazione associativa. L'attività di spaccio è radicata sostanzialmente sull'azione organizzata del singolo, cui hanno prestato concorrente ausilio, a seconda dei casi, familiari o soggetti man mano assoldati e rimpiazzati per assicurare la continuità delle forniture ai clienti. La pochezza argomentativa della Corte di appello sul punto si risolve, ai fini della prova del reato associativo, nella mera elencazione delle singole condotte di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, condotte delle quali non viene operata una analisi in termini di verifica e sussistenza ma dalle quali viene asetticamente ricavata, anche a fronte della loro esiguità, la prova della partecipazione dei singoli al fatto associativo. Ed invece, proprio l'analisi dettagliata di quelle singole ipotesi di cessione di sostanza stupefacente avrebbe permesso di rilevare la mancanza delle condizioni tipicizzanti il reato associativo ed in particolare la prova della partecipazione dei singoli, segmento questo per il quale la sentenza 8 impugnata risulta assolutamente carente in punto di verifica. Assolutamente carente, infatti, è la motivazione sui dati di fatto che proverebbero il vincolo associativo, dati spesso individuati nel suo legame familiare che lega i singoli imputati ai ritenuti "capi" rispetto ai quali avrebbe dovuto assumere rilievo predominante il duplice elemento della coscienza e della volontà del singolo di partecipare ad un sodalizio criminoso. La commissione di più condotte di cessione di sostanza stupefacente costituisce un dato cognitivo di scarsa valenza logica non potendosi ritenere dimostrato il patto associativo attraverso la sommatoria dei singoli reati fine o la loro "serialità". Il legame familiare intercorrente tra più persone coinvolte in singoli episodi criminosi non può comportare una sorta di presunzione iuris tantum, tantomeno iuris et de iure, della esistenza di un vincolo associativo. È ormai superato, nell'evoluzione giurisprudenziale, quell'orientamento in base al quale la costituzione e/o l'esistenza di un sodalizio criminoso poteva essere dimostrata dal coinvolgimento di più componenti della stessa famiglia in quanto i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo renderebbero ancora più saldo, evidente e pericoloso.
3.7.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ELart. 177 cod. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, e 112 cod. pen., nonché il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che le era stato contestato, al capo B1, il reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi ELart. 80, lett. b), stesso decreto, per aver fatto ricorso alla assidua collaborazione dei minorenni EL NI e Di ME ZO. Il primo Giudice aveva riconosciuto, in fatto, la sussistenza della circostanza aggravante sotto il profilo della sola "determinazione" a commettere il reato. Nell'escludere, correttamente, l'applicazione all'art. 74, d.P.R. n. 309, cit., la Corte di appello ha riqualificato la circostanza aggravante ai sensi ELart. 112, comma primo, nn. 3 e 4, cod. pen., sotto il profilo della determinazione e della partecipazione al reato di soggetti minorenni. Sennonché, l'errata qualificazione poneva un limite al giudice ELimpugnazione il quale non avrebbe potuto ritenere condotte diverse dalla "determinazione", quali la partecipazione del minore al reato o l'essersene avvalso. L'ampliamento del giudizio a condotte non considerate in primo grado è foriero di ulteriori conseguenze inaccettabili sul piano della corretta applicazione della norma. All'epoca in cui la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, era stata introdotta, l'art. 112, comma primo, n. 4), cod. pen., prevedeva solo la condotta del determinare il minore a commettere il reato non anche quella ELessersene avvalso, ipotesi introdotta 9 A nel corpo ELart. 112, comma primo, n. 4, solo nel 1991. Solo nel 2009 (art. 3, comma 15, lett. a, legge 15 luglio 2009, n. 94) vi fu introdotta anche l'ipotesi ELaver partecipato con il minore ad un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. Orbene, prosegue, il rinvio all'art. 112 cod. pen., ha natura recettizia (o materiale) non mobile (o formale) sicché deve farsi riferimento esclusivamente alle condotte specificamente dalla predetta circostanza aggravante per come vigente nel 1990 e, dunque, alla sola condotta del "determinare" il minore. Nel caso di specie, invece, l'aggravante è stata ritenuta e applicata dalla Corte di appello sotto tutti i profili successivamente introdotti, con violazione non solo ELart. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, ma anche del divieto di 'reformatio in peius' sotto il profilo ELampliamento delle condotte ritenute, non ELaumento di pena. La ricorrente è genitrice di LE ON EL (minorenne fino al 04/08/2015), di NI EL e di ZO Di ME, ma il giudice ELappello omette di spiegare in che modo li avrebbe determinati al delitto associativo ed ai reati-fine. Addirittura aveva denunciato il figlio LE ON - all'epoca tossicodipendente per allontanarlo dal mondo della droga, ciò che esclude che possa averlo "determinato" a commettere i reati contestati.
3.8.Con il terzo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. La cessione di quantitativi quasi sempre imprecisati e le modalità seriali delle condotte non ostano alla qualificazione ELassociazione come associazione "minore", qualificazione disattesa dalla Corte di appello con motivazione "comune a tutti", ciò che rileva il mancato vaglio circa la effettiva sussumibilità di quella contestata alla ricorrente nell'alveo ELassociazione minore. L'affermazione per la quale il suo sodalizio avrebbe movimentato ingenti quantità di stupefacenti è smentita dallo stesso tenore della contestazione che fa riferimento, invece, a quantitativi imprecisati (ciò che depone per l'applicazione del principio del favor rei), né, come detto, la reiterazione delle cessioni osta alla applicazione della specifica ipotesi ELassociazione minore.
3.9.Con il quarto motivo, relativo ai reati-fine di cui ai capi C1, D1, E1, G1, H1, F4, deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il rinvio, operato dalla Corte di appello, ai motivi comuni a tutti comporta l'omissione del vaglio effettivo delle singole ipotesi di cessione rispetto alla loro lieve entità, cui non ostano la natura della sostanza trattata, la quantità 10 "imprecisata" di ogni singola cessione, la circostanza di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990. 3.10.Con il quinto motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in conseguenza ELinosservanza o erronea applicazione ELart. 62-bis cod. pen., e del vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
4. PA OR deduce il malgoverno ELart. 129 cod. proc. pen. (Primo motivo) e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (secondo motivo).
5. FO AN deduce due motivi.
5.1.Con il primo deduce la mancanza ed in ogni caso la erroneità della motivazione in ordine al rigetto delle richieste, specificamente indicate nei motivi di appello, di assoluzione e, in subordine, di diversa valutazione della sua partecipazione al reato associativo, avuto riguardo alla occasionalità della sua collaborazione alla attività manuale di alcuni associati, alla tipologia della droga, al ristretto bacino di utenza, alla modestia dei guadagni percepiti. Tutte questioni neglette in base ad un ragionamento apodittico.
5.2.Con il secondo motivo deduce l'irrilevanza della diminuzione di pena operata dalla Corte di appello in violazione ELinterpretazione della norma incriminatrice proposta con l'appello.
6.EL RO deduce, con unico motivo, la mancanza e in ogni caso la erroneità della motivazione in ordine al rigetto delle richieste, specificamente indicate nei motivi di appello, di assoluzione e, in subordine, di diversa valutazione della sua partecipazione al reato associativo. Osserva che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la sussistenza della consorteria criminale richiamando l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'associazione per delinquere è compatibile con il carattere familiare della sua compagine. E' stata del tutto svalutata l'argomentazione difensiva circa il senso della occasione conviviale a carattere familiare, né la Corte di appello si è degnata di accedere, anche solo a campione, ai supporti informatici così come richiesto in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.
7.EL ON propone sei motivi.
7.1.Con il primo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza ELart. 177 cod. pen., in relazione agli artt. 521 e 522, cod. proc. pen., 6, § 3, lett. a) e b), Convenzione E.D.U., 111 Cost. Premette che la rubrica gli imputava il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggettivamente aggravato dall'essere capo/promotore del sodalizio e ELessere 11 il sodalizio stesso armato (capo A, contestato come commesso dal 2011 con condotta perdurante), e quello di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (con ruolo di promotore insieme con EL RO - capo I, contestato come commesso dal 14/05/2015 al 08/11/2015), e che la Corte di appello ha condiviso con il primo Giudice l'osservazione che il controllo mafioso del territorio era finalizzato esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti, unica attività oggetto del programma criminale. Di qui, prosegue, la ritenuta sovrapponibilità dei due capi di imputazione, opinione condivisa anche dalla Corte di appello sul rilievo che il fatto storico-materiale contestato al capo A resta immutato (associazione per delinquere finalizzata esclusivamente al traffico organizzato di sostanze stupefacenti ed alla gestione di diverse piazze di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso e dall'essere armata), con conseguente assorbimento in essa del reato di cui al capo I. In dichiarato ossequio al principio di correlazione tra accusa e sentenza, agli imputati ai quali è stato contestato il solo reato di cui al capo I, non sono state applicate le circostanze aggravanti ELutilizzo del metodo mafioso e ELessere la associazione armata. In realtà, afferma il ricorrente, i fatti contestati ai capi A ed I sono del tutto diversi e non omogenei, come risulta dal fatto che da tale operazione di assorbimento sono stati ritenuti indenni i partecipi del sodalizio di cui all'art. 74, d.P.R. n 309 del 1990, non accusati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., benché ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi B e C in materia di armi ed aggravati ai sensi ELart. 416-bis.1, cod. pen. Ad ulteriore conforto della diversità sostanziale delle due consorterie sta il tempo della loro consumazione come sopra indicato con conseguente necessità di assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Inoltre, rileva la diversità sostanziale degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., e della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. i quali rimarcano il diverso disvalore di condotta e di evento. Il metodo mafioso di cui alla circostanza aggravante costituisce una modalità della condotta del reato cui essa accede;
quello di cui alla fattispecie associativa ne rappresenta il patrimonio sociale e la caratteristica ELazione del gruppo, a prescindere dalla commissione di eventuali reati. Di qui la diversità del fatto oggetto di condanna rispetto a quello oggetto di contestazione: la consorteria finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso è cosa diversa dalla consorteria mafiosa in senso stretto e dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti pura e semplice;
attribuire a quest'ultimo delitto connotazioni che non sono state ritenute sufficienti a dimostrare il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. rappresenta una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Non è perciò 12 sufficiente argomentare che i capi sono gli stessi, che le azioni intimidatorie ELassociazione mafiosa sono state poste in essere con il concorso degli associati al sodalizio di cui al capo I, che le armi erano custodite negli stessi luoghi di detenzione della droga, tanto più che la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, non era nemmeno contestata in fatto. Premesso che i sequestri delle armi sono stati effettuati a carico di persone ignote, è censurabile la trasformazione di due circostanze oggettive (art. 416- bis.1, cod. pen., art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990) in circostanze soggettive. Ciò determina una evidente contraddizione se si pensa che le circostanze in questione trovano giustificazione negli episodi occorsi nell'estate 2005 posti in essere da coloro ai quali tali circostanze non sono state contestate laddove le condotte rubricate ai capi B e C non sono contestate all'EL. In buona sostanza, all'EL sono state applicate circostanze aggravanti non specificamente contestate. Non si tratta, dunque, della riqualificazione del medesimo fatto storico originariamente contestato, laddove l'assorbimento operato non risulta giustificabile in ragione della identità della associazione ritenuta al capo A e quella di cui al capo I. Di qui la violazione delle norme interne, costituzionali e sovranazionali sopra indicate. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, ribadisce che nei confronti degli imputati è stata esercitata l'azione penale per specifici capi di imputazione osservando che per quello di cui al capo I era imprevedibile che comprendesse le due citate circostanze aggravanti o che se ne mutasse la delimitazione temporale. Si aggiunga che la scelta del rito contratto aveva comportato una linea difensiva ben precisa che teneva conto dei limiti alla richiesta di rinnovazione dibattimentale in appello e imprevedibile la determinazione della pena a seguito della operata riqualificazione, operata oltretutto senza essere stati informati della possibilità di difendersi al riguardo.
7.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. Sostiene che gli elementi di fatto utilizzati dalla Corte territoriale per ritenere la sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (tra i quali l'operatività del "clan EL" con egemonia territoriale nel quartiere Pallonetto S. Lucia) determinano l'illogicità della relativa conclusione proprio alla luce della contestata riqualificazione del fatto oggetto del primo motivo. Inoltre, nessuno lo indica come partecipe del sodalizio in questione (quale? si domanda il ricorrente, stigmatizzando ancora una volta l'impossibilità di comprendere da cosa è chiamato a rispondere) tantomeno con il ruolo di 13 vertice che gli è attribuito (i collaboratori non forniscono indicazioni individualizzanti). Richiama, nel resto, gli argomenti ampiamente utilizzati in sede di illustrazione del primo motivo del ricorso della BL, a firma ELAvv. De Gregorio, per criticare l'esistenza della ritenuta associazione e del ruolo di vertice a lui attribuito. Quanto alla circostanza aggravante ELessere la associazione armata ribadisce quanto già osservato con il primo motivo ribadendo che nella originaria imputazione di cui al capo I essa era contestata nella rubrica ma non in fatto. Quanto all'aggravante ELutilizzo del metodo mafioso, richiamati, anche qui, gli argomenti già precedentemente illustrati, rileva un'ulteriore criticità legata al fatto che la circostanza parrebbe giustificata dalle condotte poste in essere nel 2015 che, tuttavia, mal si conciliano con ciò che può e deve essere definito come "metodo mafioso", non essendo rinvenibili lo stato di soggezione della vittima e il timore di gravi ritorsioni logicamente contraddetti dalla reazione alla prima intimidazione e dall'esistenza di una concorrenzialità tra le diverse piazze di spaccio. Anche il pagamento della "settimana" non è significativo ELesistenza del "metodo mafioso", potendo semmai costituire indice di una agevolazione che non risulta contestata.
7.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Non diversamente da quanto già affermato in sede di illustrazione ELanalogo terzo motivo del ricorso della BL a firma ELAvv. De Gregorio, osserva che la maggior parte dei reati-fine contestati (capi L, M, N, O, P, Q, R, S. T, U, V, A1) riguarda, ad eccezione di quello di cui al capo A1, la cessione di sostanze leggere e in ogni caso per quantitativi quasi sempre imprecisati. Aggiunge che l'elemento "organizzazione" non è affatto ostativo ai fini della qualificazione ELassociazione ai sensi del sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove le circostanze aggravanti del metodo mafioso e ELessere l'associazione armata sono state contestate in maniera soggettiva. Illogico e contraddittorio, infine, ritenere che siano stati movimentati rilevanti quantità di sostanza a fronte di cessioni di quantità "imprecisate".
7.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. La doglianza si avvale degli argomenti già sviluppati con il terzo motivo e riguarda specificamente i reati contestati ai capi M, N ed O della rubrica, ritenuti 14 dalla Corte di appello non di lieve entità in considerazione della tipologia della sostanza e del relativo quantitativo, senza una valutazione complessiva di tutti gli indicatori della lieve (o non lieve) entità del fatto.
7.5.Con il quinto motivo, che riguarda il delitto di estorsione continuata e aggravata ai danni di TA LV rubricato al capo H), deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 629 e 416bis.1, cod. pen., nonché il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. L'SMS del 21/08/2015, contenente il messaggio dal quale si evincerebbe la richiesta estorsiva («mo per sta tranquillo...ci devo fare un regalo»), non è univocamente interpretabile come tale ed è lo stesso Giudice di primo grado ad affermarlo con la stringata motivazione alla quale ha fatto rinvio la sentenza impugnata. Seppure fosse vero che vi erano stati pranzi/cene non pagati, non vi è prova ELuso della violenza o della minaccia per ottenere l'ingiusto profitto. In ogni caso, le minacce (ove ritenute sussistenti) non avevano alcuna caratterizzazione mafiosa.
7.6.Con il sesto motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 62- bis cod. pen., e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Richiamati gli insegnamenti della Corte di cassazione e della Corte costituzionale in tema di recidiva, osserva che la mera elencazione dei precedenti penali non è sufficiente a giustificare un aumento di pena così gravoso in assenza di una puntuale correlazione di tali reati con la ritenuta maggiore pericolosità. Nè tali precedenti possono da soli ostare alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
8. TE LL, AN LV e AP LV propongono ricorsi congiunti, a firma del comune difensore di fiducia, Avv. De Gregorio, con i quali, richiamati, in diritto, i medesimi argomenti utilizzati a sostegno del secondo motivo del ricorso della BL a firma del medesimo difensore, deducono, ai sensi ELart. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Sostengono, in fatto, che la minorenne Di ME RI era ben consapevole di quel che faceva, scevra da ogni condizionamento di sorta (pag. 85 della sentenza impugnata). Anche per l'altra minorenne, AP LL, la relativa presenza viene illogicamente desunta dalle conversazioni intercettate nel corso delle quali viene utilizzato un linguaggio criptico il cui senso nemmeno la ragazza 15 sarebbe stata in grado di cogliere. Inoltre, la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. non ha natura oggettiva e non si estende pertanto ai correi dei reati a concorso necessario e associativi;
né la sua natura soggettiva ne consente l'estensione ai concorrenti nel reato se non v'è prova, come nel caso di specie, che abbiano inciso in un qualsiasi modo sulla realizzazione ELillecito.
9. AP CE articola, per il tramite ELAvv. De Gregorio, quattro motivi.
9.1.Con il primo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. Gli argomenti a sostegno del malgoverno della fattispecie associativa (vincoli familiari trasversali alle presunte associazioni, ciascuna gestrice di una "piazza di spaccio" in un ridotto contesto spaziale nel quale ve ne sarebbero ben quattro;
consumazione dei reati-fine da parte di partecipi di associazioni diverse;
collaborazione nella gestione ELapprovvigionamento della sostanza e nelle situazioni di crisi segnate da arresti e sequestri) sono sostanzialmente gli stessi utilizzati nel primo motivo del ricorso della BL a firma del medesimo difensore di fiducia, Avv. De Gregorio. Aggiunge, quale ulteriore elemento mal valutato in sede di merito, la propria assenza dal territorio di riferimento (in quanto detenuto) dal marzo 2015 al 04/09/2015 che gli è valsa la mancata contestazione di reati-fine, fatto questo giudicato irrilevante in considerazione ELarresto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti consumato, insieme con LI EL, 1'11/03/2016, al di fuori del perimetro temporale indicato dalla rubrica (14/05/2015 - 08/11/2015). La prova della sua partecipazione al sodalizio è tratta dalle conversazioni intercettate ed intercorse tra terze persone, in particolare tra la sua compagna LI EL ed altri, le quali, al più, dimostrano che egli veniva informato di quanto stava accadendo nei luoghi dello spaccio e dunque una condivisione ideale di intenti della compagna che è cosa ben diversa dalla condotta attiva di partecipazione al sodalizio che esige una volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio. て 9.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ELart. 177 cod. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, e 112 cod. pen., e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 16 La Corte di appello, afferma, ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, nn. 2), 3) e 4), cod. pen., al reato associativo siccome integrata sotto il paradigma della determinazione del minore, della compartecipazione e ELessersi avvalso del minore stesso e ne ha predicato la natura oggettiva e, perciò, comunicabile ai correi. Tanto premesso, gli argomenti spesi a sostegno della deduzione difensiva sono gli stessi dedotti, quanto ai margini di applicazione ELart. 112 cod. pen. al reato associativo, con il secondo motivo del ricorso della BL a firma ELAvv. De Gregorio. Nel caso specifico, la circostanza aggravante trova fondamento nel fatto che egli è genitore della minorenne LL (in realtà, precisa, meramente presente e non associata) ma non vi è alcun riferimento ad attività istigatrici, di compartecipazione, di utilizzazione della figlia anche perché, come specificato con il primo motivo, egli era rimasto ristretto in carcere per quasi tutto il tempo della operatività della consorteria con conseguente inconsapevolezza del coinvolgimento della stessa nell'attività di spaccio. Difficile, aggiunge, che all'età di otto anni la bambina potesse comprendere il tenore delle conversazioni in considerazione del linguaggio criptico adoperato. Quanto alla Di ME RI, dalle conversazioni intercettate risulta che fosse ben consapevole di ciò che stava facendo e le sue condotte sono totalmente avulse da condizionamenti di sorta. L'insussistenza della circostanza aggravante determina la caducazione della pena accessoria di cui all'art. 34 cod. pen., risultando assente e non provato l'abuso della potestà genitoriale.
9.3.Con il terzo motivo, sviluppando gli stessi argomenti oggetto ELanalogo terzo motivo del ricorso della BL a firma del medesimo difensore, deduce ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e apparente.
9.4.Con il quarto motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 62-bis cod. pen., e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto, non essendo sufficienti e condivisibili, ai fini del diniego, il ruolo di vertice e i precedenti penali risalenti nel tempo. 10.EL LI con unico motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 74, commi 1 e 6, e 73, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché ELart. 62-bis cod. pen. e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che, alla luce del compendio probatorio, la propria condotta non appare sussumibile nella fattispecie associativa di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 17 n. 309 del 1990. Manca, nella sentenza impugnata, l'identificazione precisa degli assetti societari con l'indicazione dettagliata dei ruoli di ogni partecipe, dai capi promotori ai singoli sodali. Si tratterebbe, semmai, di spaccio di sostanze stupefacenti di modica entità a carattere rudimentale e familiare tutt'al più rientrante nel paradigma ELipotesi minore di cui al sesto comma ELart. 74, d. P.R. n. 309 del 1990. Il lungo monitoraggio degli indagati effettuato per oltre sei mesi dalla polizia giudiziaria ha portato al fraintendimento di ciò che avrebbe dovuto essere qualificato come spaccio a conduzione familiare. E' stata effettuata una cattiva interpretazione del materiale probatorio: in tutto il periodo, sono state accertate solo poche cessioni di palline di droga da parte della ricorrente. La Corte di appello, inoltre, ha omesso di ricordare che la ricorrente era sottoposta a continue azioni estorsive da parte del gruppo egemone che pretendeva il pagamento della somma settimanale di 300 euro per poter effettuare l'attività di spaccio. Un'associazione ben consolidata avrebbe resistito a tali pretese ed invece si tratta solo di un gruppo di persone imparentate tra loro (altro dato tralasciato dalla Corte di appello). Ognuno dei componenti le singole cellule familiari possedeva un proprio punto di spaccio assolutamente autonomo rispetto agli altri, punti vendita nei quali ciascuno svolgeva una propria autonoma attività di cessione di sostanze stupefacenti senza rivolgersi ad alcuna entità superiore. Come riferito da un imputato in sede di dichiarazioni spontanee in appello, si è trattato di una scelta precisa, concepita dai singoli residenti/familiari proprio per non incorrere in illeciti sussumibili nel paradigma associativo, ciò che aveva creato anche una concorrenza nefasta che aveva attirato l'attenzione delle forze ELordine. La serialità degli scambi non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una struttura associativa: è necessaria la prova che l'attività attui un programma anche generico di commercio della droga, che vi presieda un gruppo di persone consapevolmente aggregate nel perseguimento del fine illecito, ognuna delle quali fornisca un contributo materiale e/o personale, che si tratti di un programma delittuoso indeterminato. Dalle conversazioni intercettate risulta solamente che la ricorrente si fa aiutare nella propria attività in modo del tutto sporadico ed occasionale dalla De Muro, da EG e dalla AL (partecipe, secondo l'editto accusatorio, di altro sodalizio), non attribuisce ruoli, ma solo compiti secondo quel che bisognava espletare in quel momento, non divideva utili, né perdite. Manca, in conclusione, il riferimento ad un qualsiasi elemento organizzativo. -In ogni caso, a tutto concedere, si tratterebbe come detto di un'associazione minore ai sensi del sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ingiustamente non ritenuta tale dal giudici di merito a causa della partecipazione di persone minorenni. In primo luogo afferma si è 18 erroneamente ritenuto che la persona chiamata con il nome "LL" si identificasse la propria figlia, mentre si trattava della propria suocera, LL TE, madre di CE AP. In ogni caso, ai fini della configurabilità ELassociazione minore è necessario e sufficiente che le attività programmate siano sussumibili nel concetto di lieve entità e di minima offensività ai sensi del quinto comma ELart. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, a mente del quale il concetto di lieve entità ha natura oggettiva derivante dal fatto e non dall'azione del singolo. Come già detto, in tutto il periodo monitorato (sei mesi) sono state accertate solo poche cessioni di sostanza stupefacente, venduta in minima quantità, al dettaglio e in singole palline. L'utilizzo del minore e il tipo di droga, utilizzati dalla Corte di appello per escludere l'associazione minore, non ostano affatto alla applicazione del sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Deve essere escluso il ruolo di promotore attribuitole dalla rubrica e ritenuto sussistente dai giudici di merito esclusivamente sulla scorta delle conversazioni intercettate e del legame di parentela con CE AP. La Corte di appello si limita ad affermare che EL LI è a capo della associazione ma, in concreto, nulla spiega sul ruolo di vertice che sarebbe stato da lei effettivamente disimpegnato. Dal compendio probatorio emerge che oltre ad essere vessata da richieste estorsive, non possedeva nemmeno una propria personale piazza di spaccio, pur avvenendo l'attività nella propria abitazione, e che quando si registrano problematiche di qualsiasi tipo intervengono la suocera ed il compagno, CE AP, proprietario ELappartamento. Quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamenta che la Corte di appello ha completamente negletto l'ampia, spontanea e dettagliata confessione relativa alla attività di spaccio e le scuse chieste per il male arrecato alla famiglia, la condotta successiva al reato, lo stato di incensuratezza. La confessione, nel caso di specie, non può essere ritenuta superflua, è una dismissione della pratica ELomertà. Il fatto che sia intervenuta, ancorché tardivamente, in un contesto probatorio granitico non impediva di per sé di negare le circostanze attenuanti generiche. Ella ha compreso i propri errori e ha chiesto perdono, non si è trattato di una scelta opportunistica, ma il segno di una totale resipiscenza. 11.Di ME IA propone un unico motivo con il quale deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Oggetto di doglianza è la ritenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, nn. 2), 3) e 4), cod. pen., al reato associativo di cui all'art. 74, 19 سے d.P.R. n. 309 del 1990. Gli argomenti sono i medesimi utilizzati a sostegno del secondo motivo del ricorso della BL, dei ricorsi di TE LL, AN LV e AP LV, del secondo motivo del ricorso di CE AP, tutti a firma del medesimo difensore di fiducia, Avv. De Gregorio. 12.De QU CE deduce, con unico motivo, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il malgoverno ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione sulla mancata qualificazione del fatto come di lieve entità 13.Di NI IA e TE AN propongono congiunti ricorsi a firma del comune difensore di fiducia con il quale articolano tre motivi. 13.1.Con il primo deducono l'erronea interpretazione degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sostengono, al riguardo, di aver allegato in sede di merito: l'esiguità dei rapporti ed il breve arco temporale, assai modesto in relazione alla durata delle indagini;
il rapporto amicale tra spacciatori e acquirenti;
la vendita dello stupefacente in dosi singole. La sentenza impugnata esclude la lieve entità delle cessioni e la natura minore del sodalizio in considerazione del numero e della reiterazione delle cessioni stesse. L'errore di diritto è evidente: l'autonomia del reato associativo non esclude che i reati-fine (o alcuni di essi) possano non essere di lieve entità. La Corte di appello non spiega perché l'evidente cessione di modiche quantità di stupefacenti debba ricondursi alla fattispecie di cui al primo comma ELart. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 13.2.Con il secondo motivo deducono la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti. Il vizio dedotto, affermano, è rilevabile ictu oculi, sul piano grafico: la Corte semplicemente non esamina la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche formulata mediante la specificazione degli indicatori di tale prevalenza. Dal provvedimento impugnato è evincibile solo una motivazione fittizia, che utilizza clausole stereotipate o di stile come quella che fa riferimento alla rinuncia ai motivi. 13.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea interpretazione ELart. 81, cpv., cod. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., e l'omessa motivazione in ordine ai criteri di quantificazione della pena applicata in aumento sulla pena base. 14. EL LE propone due motivi. 14.1.Con il primo, articolando gli stessi argomenti del primo motivo del ricorso di EL ON, deduce, ai sensi ELart. 606, lett. c), cod. proc. pen., 20 l'inosservanza ELart. 177 cod. pen., in relazione agli artt. 521 e 522, cod. proc. pen., 6, § 3, lett. a) e b), Convenzione E.D.U., 111 Cost. 14.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., contestata in relazione ai reati di cui ai capi A, B e C, e di quella di cui al comma sesto ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo A, nonché il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il richiamo al rapporto di parentela con EL ON e EL RO (per i quali l'utilizzazione ELappellativo "capi clan" appare inadeguato, alla luce proprio della riqualificazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) appare meramente suggestivo e inconferente. Inoltre, il controllo egemonico del territorio, una porzione peraltro determinata e assai ristretta, appare essere elemento costitutivo ELassociazione stessa. Le sentenze acquisite nel corso del dibattimento non hanno rilevanza alla luce del profilo contestato: l'utilizzo del metodo mafioso, non del favoreggiamento. Illogico, inoltre applicare la medesima circostanza aggravante al reato associativo (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) ed ai reati-fine; manca, inoltre, la prova della "coartazione psicologica della vittima" che l'aggravante evoca. Parallelamente, la circostanza aggravante di cui al quarto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù della riqualificazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha assunto una dimensione soggettiva con conseguente irragionevole e non condivisibile disparità di trattamento. 15.EL LE ON articola due motivi. 15.1.Con il primo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché di norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Si tratta, osserva, del coinvolgimento dei minori EL Di NI e Di ME ZO, e censura il malgoverno degli artt. 112 cod. pen. e 80, d.P.R. n. 309 del 1990, utilizzando gli stessi argomenti già sviluppati dagli altri ricorrenti. 15.2.Con il secondo motivo, che riguarda il capo B della rubrica, deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione ELart. 416-bis. 1, cod. pen., e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta, in particolare, che il giudice avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto che concorrono a dare sostanza alla circostanza aggravante relativamente allo specifico fatto contestato siccome posto in essere a titolo di reazione ad altrui azioni nell'ambito di una dialettica intercorrente tra le diverse 21 associazioni ritenute dalla medesima sentenza. Sull'argomento, conclude, il Giudice di secondo grado non spende una parola. 16. PUliese BR propone quattro motivi. 16.1.Con il primo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e illogica in relazione al capo T3 ELimputazione. Sostiene che la Corte di appello, trincerandosi dietro la motivazione del primo Giudice e travisando le prove, ha viziato il proprio ragionamento rendendolo del tutto apparente. Premesso che in tutto il periodo monitorato non gli è stato sequestrato nemmeno mezzo grammo di cocaina e che gli unici sequestri sono stati operati nei confronti di altre persone, separatamente processate e che hanno definito la loro posizione, ricorda che ad avviso della Corte la prova del sodalizio si trae dalla serialità delle cessioni, ancorché di piccola entità, criterio del tutto fallace secondo i principi affermati da questa Corte. Nel corroborare il proprio ragionamento la sentenza utilizza dati rivenienti dalle intercettazioni telefoniche e video ambientali che sono stati del tutto travisati posto che in alcun modo è emersa la presenza di ruoli ben stabiliti con soggetti che si sarebbero occupati ELoccultamento della sostanza (AG e Di RO) ed altri delle consegne (AL, PUliese MI, De SC RI, De MA CE ed altri). Prova ne sia che: a) la De SC ed il Di MA non avevano alcun ruolo in quanto assolti in primo grado dal reato di partecipazione a questo presunto sodalizio;
b) la Di RO (madre del ricorrente) viene indicata come colei che deteneva la sostanza stupefacente in base ad una conversazione telefonica delle ore 15,03 del 06/07/2015 intercorsa con la AL (nel corso della quale si parlava esclusivamente di "pasta") che, però, sarebbe stata colta nel possesso di 10 grammi di cocaina alle ore 15,27 del giorno successivo, dopo essere scesa dall'abitazione della suocera (ardito l'accostamento probatorio tra i due fatti in assenza, peraltro, della perquisizione della Di RO); c) al AG (cognato del ricorrente) furono sequestrati 300 grammi di cocaina e una pistola detenuti nel monolocale di questi, ma non una sola conversazione telefonica riguarda il AG stesso, tantomeno il ricorrente. In realtà, come già dedotto in sede di appello, nessuna organizzazione capillare, nessuna definizione di ruoli e competenze risulta dagli atti ELindagine. Al contrario: in alcune conversazioni intercettate in ambientale le figure della madre e del padre del PUliese BR sono talmente sminuite da lui e dalla compagna AL da essere messi alla berlina se non proprio in ridicolo. Dalla conversazione intercorsa in carcere tra il ricorrente e la AL il 18/08/2015 emerge con chiarezza che: a) egli vendeva la droga in prima persona benché agli arresti domiciliari;
b) la compagna aveva venduto droga in sua assenza;
c) egli non solo non faceva parte di alcuna organizzazione ma era 22 addirittura costretto a pagare per poter spacciare;
d) egli aveva una piccola attività di spaccio che gestiva in proprio o con l'aiuto della compagna, specialmente dopo il suo arresto del 12/08/2015; e) aveva manifestato l'intenzione, per il futuro, di "mettere" una persona a spacciare per lui, ciò che dimostra chiaramente che il padre non aveva alcuno stabile ruolo nell'organigramma; f) la madre aiutava la coppia nel baby-sitting laddove il padre veniva considerato un "ubriacone" e dunque escluso da una possibile collaborazione;
g) non si parla mai di presunti sodali. La motivazione è incompleta ed illogica poiché da un lato altera la valenza delle risultanze investigative, dall'altro accenna appena alle istanze difensive che pur avrebbero dovuto essere sottoposte nella loro completezza al vaglio della Corte di appello. Per confutare la tesi difensiva della inesistenza ELassociazione, la sentenza introduce elementi che la difesa non aveva indicato nel gravame, visto che mai l'imputato aveva tentato di dimostrare l'inesistenza ELassociazione dall'esistenza del vincolo familiare tra i presunti associati, come invece riporta la sentenza a pag. 111. Le deduzioni difensive si basavano su tutt'altro: sulla inesistenza di ruoli e di un 'pactum sceleris' stabile e permanente tra i presunti soci, non desumibili da due semplici episodi che avevano coinvolto la Di RO ed il AG. Non basta il singolo caso, tutto da dimostrare, a provare l'esistenza del patto, né, come noto, la partecipazione al sodalizio comporta l'automatica responsabilità per tutti i reati-fine. La commissione di reati-fine può solo agevolare, ma non escludere, la prova del delitto associativo e, dunque, ELaccordo e della struttura organizzativa. La motivazione della sentenza, di conseguenza, è carente in quanto non spiega: a) quando e come si sarebbe formato patto tra i presunti soci ed il PUliese, che svolge addirittura un ruolo apicale;
b) su quali basi investigative, aldilà di due singoli specifici episodi per i quali si è proceduto separatamente, la Di RO e la AG, così come lo stesso ricorrente, siano stati identificati come organici e partecipi con ruoli ben definiti e permanenti. I compiti sono stati attribuiti ai presunti consociati non già in base a continue e incontestabili risultanze delle attività di indagine, seppur copiose, ma dagli stessi giudici di merito che, prendendo a spunto il singolo caso, hanno ritenuto di cristallizzare per tutta la durata della contestazione il ruolo dei presunti partecipi, dando così una parvenza apparente di sostanza giuridica alla affermata sussistenza del delitto di cui al capo T3. 16.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione ELart. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione della sentenza, spiega, ha carattere generale (e generico) perché coinvolge, senza distinzioni di sorta, tutti gli organigrammi criminali inseriti nell'unico contesto processuale, pur diversi tra loro. 23 I principi evocati dalla Corte di appello per escludere, negli altri casi, la applicazione del sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, si attagliano perfettamente al caso di specie. Il sodalizio di cui al capo T3 è del tutto diverso, in termini fattuali e giuridici, dalle altre associazioni. Tutti i reati-fine sono sussumibili nella fattispecie di cui al quinto comma ELart. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, le cessioni avvenivano con mezzi rudimentali, in quantità risibili e sempre nei confronti dei medesimi soggetti, venivano inoltre pagate a prezzi che non superavano i 30 euro a cessione, a dimostrazione che le cessioni non superavano il mezzo grammo (è notorio che la cocaina viene ceduta al prezzo di 80 euro a grammo). Mancano i seguenti indici rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza e, quindi, della previsione ELipotesi associativa più grave: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza;
l'indeterminata estensione del territorio;
la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento;
l'utilizzo di particolari forme per penetrare nel mercato o per sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia. Nel caso di specie, infatti: i clienti del ricorrente sono sempre gli stessi;
il canale di approvvigionamento era unico (la famiglia EL che pretendeva anche una tangente che il PUliese non aveva la forza economica di pagare, subendone gli atti intimidatori posti in essere dagli stessi EL); la tipologia della sostanza era sempre la stessa;
era lui stesso a cedere le sostanze senza particolari accorgimenti. Dunque la lieve entità non può essere esclusa in base alla reiterazione nel tempo delle condotte di cessione, tutte per quantitativi di modestissima entità (come desumibile dalle conversazioni intercettate). 16.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione ELart. 62-bis cod. pen. in conseguenza della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Contesta la valenza assorbente dei precedenti penali elencati dalla Corte di appello a fronte del suo buon comportamento processuale, avendo ammesso gli addebiti relativi alle cessioni e avendone spiegato le relative ragioni (il comprovato stato di tossicodipendenza e lo stato di indigenza in cui versava). Tali elementi sono stati totalmente disattesi dalla Corte di appello. 16.4.Con il quarto motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza ELart. 438, commi 5 e 5-bis, cod. proc. pen. Sostiene di aver chiesto al GUP di essere ammesso al rito abbreviato condizionato all'assunzione di alcune prove dichiarative (escussione di alcuni testimoni e di quattro collaboratori di giustizia) senza contestualmente chiedere, in subordine, di essere ammesso al rito "secco". Lamenta pertanto che il GUP, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, lo ha ammesso al rito 24 а abbreviato cd. "secco", in assenza di specifica richiesta in tal senso, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi. 17. RI FA propone due motivi. 17.1.Con il primo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 28, 29 e 133 cod. pen., e 546 cod. proc. pen. Osserva che la Corte di appello, pur avendo diminuito la condanna, rideterminandola in un anno e quattro mesi di reclusione, ha applicato nei suoi confronti la pena accessoria ELinterdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni in violazione ELart. 29 cod. pen. che prevede la pena accessoria in questione in caso di condanna a pena non inferiore a tre anni. 17.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 28 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e la manifesta illogicità della motivazione L'art. 85, d.P.R. n. 309 del 1990, afferma, indica le pene accessorie da applicare in caso di condanna per uno dei fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82, d.P.R. n. 309 del 1990, ma tra queste non è contemplata l'interdizione dai pubblici uffici;
né la sentenza spiega le ragioni della applicazione di questa pena accessoria e, oltretutto, nella sua massima estensione. 18.Di RO RI propone due motivi. 18.1.Con il primo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione ELart. 129 cod. proc. pen. sotto il profilo della mancata enunciazione delle ragioni per le quali, benché avesse rinunciato ai motivi sul merito della propria responsabilità, non sussistessero comunque cause di immediato proscioglimento. 18.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi ELart. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente in relazione alla negata applicazione ELipotesi autonoma di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. I principi teorici enunciati dalla Corte di appello, afferma, sono desueti e non si attagliano al caso di specie. Alla ricorrente viene contestato un unico fatto- reato (quello di cui al capo H4) sulla base di una conversazione intercorsa con la AL nella quale si parlava di "pasta". Si trattava di circa dieci grammi di cocaina rivenuti indosso alla AL il giorno successivo. E tuttavia a tale rinvenimento non ha fatto seguito la perquisizione della abitazione della ricorrente o altro luogo presuntivamente deputato alla custodia della sostanza o al confezionamento della droga. 2 25 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.E' fondato il ricorso del RI;
sono inammissibili i ricorsi del PA e del De CE;
sono infondati tutti gli altri.
2.Prima di esaminare i singoli ricorsi è necessario ricordare i principi più volte affermati da questa Corte di cassazione secondo i quali:
2.1. l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di - un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
2.2.l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);
2.3.la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CE, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 2.4.è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia 26 conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499);
2.5.il travisamento, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato);
2.6.poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice ELappello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).
2.7.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di 27 sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.
2.8.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento -come detto per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
3. Tanto premesso, i ricorsi del PA e del De QU sono inammissibili.
3.1.Il PA ha presentato ricorso personalmente, in violazione ELart. 613, comma 1, cod. proc. pen., che, a pena di inammissibilità, impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore iscritto all'albo speciale della corte di cassazione.
3.2.Il De QU aveva concordato la pena in appello ai sensi ELart. 599- bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi, compreso quello relativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, inammissibilmente dedotto con l'odierno ricorso.
4.I ricorsi di NA BL. Il ricorso a firma ELAvv. Aufiero.
4.1.La BL era stata condannata in primo grado alla pena (principale) di venti anni di reclusione (oltre pene accessorie) perché ritenuta colpevole dei seguenti reati rubricati ai capi B1), C1), D1), E1), G1), H1) ed F4):
4.2.B1: «del delitto p. e p. dall'art. 74 c. 1, 2, 3 e 4, 80 lett. b) D.P.R. 309/90, perché si associava [con EL LE ON, minore fino al 04/08/2015, De QU CE e SS LU], anche ricorrendo alla assidua collaborazione dei minori EL NI e Di ME ZO, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo decreto (acquisto, trasporto, commercializzazione, consegna, cessione a qualsiasi titolo, vendita o comunque illecita detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) così ponendo in essere una stabile struttura 28 organizzativa al cui interno ciascuno degli aderenti svolgeva ruoli e funzioni diverse. In particolare: - BL NA, moglie di LI NA (...), FR di LI ON ed LI RO (attuali reggenti del clan LI), con il ruolo di capo e promotore, e con il compito di gestire l'intera piazza di spaccio, mantenere i rapporti con gli acquirenti e approvvigionare lo stupefacente;
LI LE - ON, con il ruolo di addetto alla vendita al dettaglio in casa in mancanza della madre BL NA, nonché di effettuare consegne anche fuori il domicilio;
- DE LE CE, con il ruolo di coadiuvare la BL nella gestione della piazza di spaccio nonché nell'attività di approvvigionamento dello stupefacente;
ES LU, con il ruolo di coadiuvare BL NA nella gestione della piazza di spaccio nonché nell'attività di cessione al dettaglio. In Napoli, dal 14.05.2015 al 08.11.2015»;
4.3.C1: artt. 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal 26/06/2015 al 02/09/2015);
4.4.D1: artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione, in concorso con il minore EL LE ON della cui collaborazione aveva fruito, di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal 27/06/2015 al 20/09/2015);
4.5.E1: artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione, in concorso con LU SS, di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal 27/06/2015 a||'11/10/2015);:
4.6.G1: artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione, in concorso con LU SS ed il minore EL LE ON della cui collaborazione aveva fruito, di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal 20/08/2015 all'8/09/2015);
4.7.H1: artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione, in concorso con CE De QU, di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
fatto del 22/10/2015);
4.8.F4: artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (vendita a BR PUliese, AN AL e MI PUliese di 5 grammi di cocaina;
fatto del 04/08/2015. 4.9.La Corte di appello, riqualificata la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo B1, in quella prevista dall'art. 112, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha comunque confermato la pena irrogata in primo grado in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78, comma 1, n. 1), cod. pen.
4.10.La Corte territoriale dà preliminarmente conto della coesistenza, nel quartiere Pallonetto S. Lucia a Napoli, di quattro gruppi associativi, ciascuno 29 а gestore di una propria piazza di spaccio per lo smercio della cocaina. La associazioni in questione sono quelle contestate ai capi A ed I (capeggiata e promossa da EL ON e EL RO), T3 (capeggiata e promossa da BR PUliese e AN AL), 11 (capeggiata e promossa da LI EL e CE AP), B1 (promossa e capeggiata da NA BL). «Tali autonome associazioni annota la Corte territoriale caratterizzate da stretti vincoli - familiar[i] tra quasi tutti gli appartenenti, operando nel ristretto ambito territoriale controllato dalla associazione riferibile agli EL (prevalsa nello scontro con il Clan IS), erano soggette da parte del gruppo EL, che pure ivi gestiva una propria piazza di spaccio, alla pretesa del versamento di una quota settimanale per operare nel loro territorio, pena la chiusura delle piazze. Tale pretes[a] [è] comprovata sia dal materiale captativo che dalla accertata riscossione di alcune rate». Il rifiuto dei sodalizi capeggiati dal PUliese e dalla EL LI di continuare a pagare le quote settimanali aveva determinato la reazione violenta ed armata del gruppo egemone (minacce, percosse, incendi di autovetture, raid armati) documentata dalle telecamere piazzate dalla polizia giudiziaria ed ulteriormente riscontrata dai plurimi sequestri delle armi, dalle video-riprese dei pagamenti delle "settimane", dalle numerose conversazioni intercettate. L'attività dei sodalizi era a sua volta provata dalle conversazioni intercettate (e riportate nei singoli capi di imputazione), dai sequestri e dagli arresti "mirati".
4.11. Nel confermare la condanna della BL per il reato di cui al capo B1, la Corte di appello, premesso che l'imputata aveva confessato esclusivamente le condotte di cessione contestate ai capi C1), D1), E1), G1), H1) ed F4), ha ribadito che l'esistenza del sodalizio «si desume dalle numerose intercettazioni, telefoniche ed ambientali e dalle riprese delle telecamere (...) e dalle indagini ad esse correlate, che hanno accertato: un'attività di spaccio di cocaina diuturna e - sistematica, come dimostra la frequenza degli episodi di spaccio accertati e le conversazioni in cui gli acquirenti fanno riferimento a pregressi acquisti di sostanza (progr. nn. 859, 5358, 7763, 11920, 15318, 19144, 20618), ed il sequestro di grammi 68 di cocaina nell'appartamento della AN il 29.06.2015; - la assenza di rapporti di affari o di altra natura comunque lecita che possano fornire una spiegazione lecita alle conversazioni in cui si fa riferimento a soldi e consegne;
l'adozione di un codice convenzionale utilizzato dagli acquirenti, che - consente con poche frasi di raggiungere l'accordo per la consegna attraverso un linguaggio criptico;
la gestione di una stabile piazza di spaccio presso il civ. 48 - di via Pallonetto nella abitazione della AN;
le modalità seriali dei singoli episodi, precedut[i] da un contatto telefonico breve e criptico al quale segue la consegna o da parte della stessa BL presso la sua abitazione (anche abbassando il paniere) o a domicilio (attraverso i figli, anche minori, o altri 30 sodali); - i ruoli tendenzialmente stabili dei singoli associati (...); la struttura gerarchica del sodalizio, al vertice del quale è indiscutibilmente posta AN NA». L'abitazione della donna, adibita a luogo di custodia e commercio della droga, costituiva la vera e propria base operativa del sodalizio in grado di rifornire, in caso di crisi, altri gruppi (quello di EL LI e quello di PUliese BR) e strappare clienti alle altre piazze con un aggressiva politica di prezzi». A sostegno ELesistenza e stabilità del vincolo, la sentenza cita anche le parole, intercettate, del SS che aveva qualificato la sua collaborazione con la BL come un vero e proprio "lavoro" e si era qualificato come suo "collaboratore" al punto da aver rifiutato proposte di "collaborazione" effettuate da altri gruppi. Il ruolo di "vertice" della donna trova conferma, afferma la Corte territoriale, anche in altre conversazioni nel corso delle quali la EL LI l'aveva qualificata espressamente come "capo" della piazza, in grado di stornare clienti dalle altre piazze. L'esistenza del legame famigliare, afferma la sentenza, rafforza il vincolo e giustifica l'occasionale soccorso fornito agli altri sodalizi nei momenti di crisi: proprio tali legami familiari, trasversali ai gruppi, giustificano senza escluder l'autonomia dei gruppi in cui i predetti operavano abitualmente- che soggetti legati da vincoli familiari e dunque affidabili, in momenti di crisi della associazione prestino il loro contributo occasionale a supporto di altri gruppi».
4.12.Tanto premesso, il primo motivo si risolve nell'inammissibile pretesa di una lettura alternativa degli elementi di prova indicati dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione, operazione non consentita, come anticipato, in sede di legittimità. Non essendo stato dedotto il travisamento delle prove indicate dalla Corte di appello a sostegno della decisione assunta, resta solo da verificare se la motivazione sia, sul punto, manifestamente illogica, se cioè tra la conclusione cui è pervenuta la Corte e le premesse fattuali del ragionamento, così come illustrate, sussista una insanabile fattura logica percepibile "ictu oculi". La risposta non può che essere negativa, nel senso che non sussiste la dedotta manifesta illogicità. Del resto, per giungere all'opposta conclusione, la ricorrente si munisce di un elenco di elementi sintomatici ELesistenza di un sodalizio criminale che non può tradursi in una surrettizia tipizzazione "pretoria" delle condotte associative, non pretesa nemmeno dal legislatore. Tale "tipizzazione", peraltro, non tiene conto del fatto che, come già detto, oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, cioè, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei. E' sufficiente allora evidenziare che la ricorrente, munitasi di un proprio "statuto probatorio" ELassociazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, 31 si astrae completamente dalle prove positivamente indicate a sostegno della decisione che descrivono la ricorrente come "capo" riconosciuto di un sodalizio operante in una piazza di spaccio, per la cui gestione era costretta a pagare una somma settimanale, i cui sodali si definivano "collaboratori" non occasionali, in grado di aiutare gli altri sodalizi in difficoltà.
4.13.Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).
4.14.Il delitto di associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato disciplinato dagli artt. 110 e segg. cod. pen. poiché l'accordo criminoso (il quale può intervenire anche tra due persone soltanto) è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, anche quando siano concepiti nell'ambito di un disegno criminoso unitario, si esaurisce dopo che questi sono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa più o meno complessa e dei mezzi necessari all'attuazione del programma, a tutti comune (Sez. 1, n. 6204 del 11/03/1991, Controsceri, Rv. 188025; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201541; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403, che ha ulteriormente precisato che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b)- dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira).
4.15.Si è più recentemente precisato che il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va individuato nella necessaria finalizzazione ELaccordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno 32 tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono ciascuno nell'ambito dei propri compiti, assunti od affidati - parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti (così, in motivazione, Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054).
4.16. L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge, così, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza ELazione a ledere in modo permanente il bene protetto.
4.17.Occorre però considerare che il fattore organizzativo non è un'esclusiva dei reati associativi. Esso può costituire anche modalità esecutiva dei reati commessi in concorso con altre persone (art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen.) ed è elemento costitutivo di altri (per esempio, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.; cfr., sul punto, Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906, secondo cui è persino configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela ELambiente;
tale possibilità è oggi codificata dall'art. 452-octies, comma primo, cod. pen.).
4.18.Sicché, l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico (comune, come visto, anche ai reati monosoggettivi), quanto sopratutto nella sua dimensione dinamica, - dimostrativa ELesistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo e a sopravvivere al singolo episodio criminoso.
4.19.Coglie questo aspetto la definizione di "Gruppo criminale organizzato" di cui all'art. 2, lett. a) e c) della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale formalizzata a Palermo nel dicembre 2000, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo cui esso indica «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati [gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale]» (lett. a), laddove per < 'Gruppo strutturato' s'intende un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente 33 prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata» (lett. c). Nello stesso solco si colloca la definizione di "organizzazione criminale" effettuata dall'art. 1 della Dec. 24/10/2008, n. 2008/841/GAI - DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro la criminalità organizzata - secondo cui si intende si intende per tale un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale», laddove per associazione strutturata» si intende «un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».
4.20.E' perciò condivisibile la recente riaffermazione (Sez. 5, n. 16737 del 18/12/2015, dep. il 21/04/2016, LV, n.m.) del principio secondo il quale, sulla premessa che né il codice penale (artt. 416 e 416 bis), né il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) recano nozioni definitorie ELassociazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto, elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito ELoffensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743; Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953).
4.21.Il principio così espresso muove dalla giusta constatazione che le associazioni per delinquere, poiché sono illecite nella causa e nell'oggetto, sfuggono a tipizzazioni e regolamentazioni legislative, espressamente previste quando invece l'interesse perseguito sia ritenuto meritevole di tutela, e sfuggono per antonomasia a requisiti descrittivi tipici del loro modo di essere e di 34 manifestarsi (di qui la non accettabilità dello "statuto probatorio" proposto dalla ricorrente). Un'associazione per delinquere non è tale solo se rispecchia determinate caratteristiche strutturali (che non possono ovviamente essere predeterminate per legge); è tale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte (eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili), persegue il fine di commettere più delitti. E' dunque lo scopo che qualifica il delitto;
l'elemento organizzativo, quando c'è, ne prova l'esistenza, ma essa può essere desunta anche dall'esistenza di regole comunemente osservate volte proprio a consentire il perseguimento dello scopo, dall'esistenza, cioè, di un programma delinquenziale.
4.22.Le associazioni per delinquere, in disparte la loro suscettibilità ad essere definite alla stregua di "ordinamenti giuridici" anch'esse (e ciò proprio perché dotate di regole proprie), vivono e si muovono nella realtà fattuale, secondo regole e meccanismi insuscettibili di creare rapporti giuridici e, dunque, diritti e doveri riconosciuti e sanzionati come tali dall'ordinamento giuridico statale. Ma l'insuscettibilità della regola ad essere fonte di rapporti giuridicamente riconosciuti non equivale alla sua indifferenza per il legislatore penale quando essa costituisca strumento per indirizzare gli accoliti verso il perseguimento del comune programma illecito per consentire, appunto, l'attuazione del il "pactum sceleris".
4.23.Oltretutto, quando si parla di requisito organizzativo occorre intendersi perché non si può certamente pretendere che i mezzi utilizzati da un'associazione criminale abbiano la stessa visibilità fisica e siano contraddistinti da quell'autonomia patrimoniale che, con diversi gradi di intensità, caratterizza quelle lecite (una sede, un patrimonio, un fondo). Del resto ogni azione, sia essa lecita o illecita, assume giuridica rilevanza solo se appartiene al mondo sensibile;
anche il pensiero, per essere comunicato, ha bisogno di strumenti che lo rendano percepibile ai destinatari (un discorso, una lettera, una mail, un telefono, un computer), e così un mezzo di trasporto per muoversi, un'abitazione dove alloggiare.
4.24.Quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di una volontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in via esclusiva e autonoma allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitale sociale o di beni strumentali ELimpresa;
peraltro nel caso di associazioni per delinquere i beni possono essere (e normalmente sono) quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati a scopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo. 535 5 4.25.Le associazioni per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono, dal punto di vista del requisito organizzativo, "speciali" rispetto al tipo comune di cui all'art. 416, cod. pen.. 4.26.Costituisce una declinazione dei principi sin qui illustrati l'affermazione che, in questi casi, ai fini della configurabilità del delitto associativo, l'elemento ELorganizzazione assume un rilievo secondario, poiché ciò non si spiega con lo "svilimento" di tale elemento, bensì con il fatto che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serve a dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché, non diversamente dagli altri fenomeni associativi, la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito ELoffensività. Ne consegue che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza ELaccordo indeterminato a commettere una serie indeterminata di più delitti che di per sé concreta il reato associativo (Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491).
4.27.Orbene, come detto, la Corte di appello, con motivazione esente dalle critiche che le muove la ricorrente e facendo buon governo dei principi sin qui esposti, ha ritenuto l'esistenza di un gruppo organizzato capeggiato dalla BL stabilmente deputato all'immissione nel mercato di sostanza stupefacente del tipo cocaina in attuazione di un programma generico ed indeterminato, cessato solo grazie all'attività di indagine della polizia e ELautorità giudiziaria non di certo per l'esaurirsi di un disegno criminoso predeterminato nei tempi e modi di esecuzione. Tale conclusione si basa su dati di fatto non travisati (alcuni dei quali non colti dalla ricorrente) e di sicuro affidamento logico.
4.28.Il secondo ed il terzo motivo (che possono essere esaminati congiuntamente) sono infondati.
4.29.Il Collegio condivide (e ribadisce) l'insegnamento secondo il quale, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione ELoffensività della condotta non può essere b ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze ELordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa 36 سے ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529).
4.30.Si deve perciò escludere che la gestione della cd. "piazza di spaccio" qualifichi l'associazione che vi è preposta ai sensi ELassociazione cd. "minore" di cui al sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e ciò alla luce ELinsegnamento secondo il quale la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dei singoli autori di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/1016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149; nello stesso senso, Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767). Nel caso di specie, si deve considerare che la capacità di penetrazione nel mercato era rafforzata e agevolata dalla attività ELassociazione egemone, in favore della quale, come detto, doveva essere versata una quota settimanale;
il che legittima il ragionamento della Corte di appello che correttamente ha fatto riferimento anche al contesto complessivo nel quale operava l'associazione della BL senza per questo sottrarsi, con motivazione infondatamente ritenuta generica e inadeguata, al dovere di spiegare le ragioni per le quali è stata escluso il reato di cui al sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (e ciò senza considerare quanto già osservato in ordine al rapporto di mutua assistenza tra le diverse associazioni che governavano e condividevano la medesima porzione di territorio).
4.31.Occorre aggiungere che, come correttamente ricordato dalla Corte di appello, la applicazione del sesto comma ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, presuppone che l'associazione sia costituita al solo scopo di commettere i reati di cui al precedente comma quinto;
è sufficiente che anche un solo reato-fine non sia qualificabile come di lieve entità per escludere la natura "minore" ELassociazione (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098 - 01, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in 37 ہے concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271708 - 01; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Rv. 267267 - 01; Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Rv. 261911 - 01). Nel caso di specie, la accertata (e non contestata) detenzione di 68 grammi di cocaina rinvenuti nell'abitazione della ricorrente costituisce fatto tutt'altro che lieve.
4.32.Le considerazioni positivamente svolte dalla Corte di appello per escludere la lieve entità dei reati-fine fanno si riferimento alle considerazioni svolte sub § 1.4 («I motivi di appello comuni. Applicazione ELart. 73 co 5 e ELart. 74 comma 6 DPR 309-90»), ma prima ancora alla peculiarità del sodalizio diretto dalla BL (pagg. 73-75). Si dà conto del fatto che venivano utilizzati minorenni, che i quantitativi di droga movimentati erano significativi (come dimostrato non solo dalla diuturna attività di cessione, dalle somme scambiate, e dal sequestro del 29.06.2015 [di 68 grammi di cocaina]), che il sodalizio era capace di rifornire altri gruppi, di strappare clienti con aggressive politiche dei prezzi. Le deduzioni difensive si risolvono in una non consentita rilettura delle fonti di prova, delle quali non viene mai dedotto il travisamento, senza mai davvero censurare la manifesta illogicità del ragionamento della Corte di appello che si avvale, altresì, del supporto probatorio di conversazioni intercettate (in particolare, la n. 3286 intercorsa tra EL LI e Di ME IA il 16/10/2015, trascritta a pag. 80 della sentenza e richiamata a pag. 74, nel capitolo dedicato al sodalizio della BL) del tutto neglette dalla ricorrente.
4.33.Il quarto motivo è infondato per le ragioni che saranno più ampiamente illustrate in sede di scrutinio del ricorso a firma ELAvv. De Gregorio.
4.34.Il motivo "integrativo" è totalmente infondato.
4.35.La Corte di appello bolla come generica ed inammissibile la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: «La difesa afferma non prospetta alcun concreto elemento in fatto o in diritto a sostegno delle istanze, né si confronta in concreto con la oggettiva elevata gravità dei fatti e con le concrete modalità di commissione della vicenda accertata, limitandosi a riportare che l'imputata è incensurata».
4.36.Al riguardo è necessario ribadire che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego può ben essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica ELart. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della 38 concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza ELimputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).
4.37.Peraltro, già prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta ELimputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza).
4.38. Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta ELimputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 39 4.39. Orbene, nel caso di specie la Corte di appello afferma con chiarezza che la ricorrente non aveva indicato fatti positivamente valutabili ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti diversi dallo stato di incensuratezza, di per sé, come detto, giuridicamente insostenibile. Tale osservazione non è contestata dalla ricorrente.
4.40.Il ricorso a firma ELAvv. De Gregorio.
4.41.Il primo motivo propone le medesime questioni esaminate e risolte in sede di esame del primo motivo del ricorso a firma ELAvv. Aufiero. Giova solo ribadire che l'occasionale concorso nei reati-fine di persone associate ad altri sodalizi e l'aiuto prestato, nei momenti di crisi, da un sodalizio ad un altro, proprio perché giustificato dai vincoli familiari che legavano i vertici dei vari gruppi, non esclude, sul piano logico, l'autonomia dei gruppi stessi, autonomia, del resto, sanzionata proprio dalla pretesa del pagamento della "settimana" in favore del gruppo egemone. Peraltro, il lungo ed articolato motivo non si confronta con gli argomenti specificamente indicati dalla Corte di appello per confermare l'esistenza di un autonomo sodalizio facente capo alla AN e dei quali si è dato conto in sede di esame del ricorso a firma ELAvv. Aufiero. Altrettanto dicasi per il requisito "organizzativo"; anche l'Avv. De Gregorio valorizza il fatto che l'elemento organizzativo è comune ai reati commessi in concorso fra più persone. Il punto però è un altro: a fronte di una pluralità di reati commessi, nel caso di specie, non tutti con il concorso delle medesime persone, ciò che è necessario chiedersi è se tali reati sono stati posti in essere in esecuzione di un disegno criminoso oppure se costituiscono attuazione di un generico ed indefinito programma criminale. Nel primo caso ciò che rileva è l'individuazione di questo disegno criminoso, rispetto al quale l'organizzazione delle altrui condotte costituisce un aspetto servente del fine ultimo (non certamente identificabile con il generico programma di violare la legge, fosse anche per un periodo di tempo limitato); nel secondo caso è sufficiente dimostrare che i singoli reati-fine sono posti in essere in esecuzione di un programma criminoso che gemma regole nelle quali si riconoscono i partecipi del gruppo ed intorno alle quali si coagula il loro consapevole contributo al perseguimento di detto programma. La domanda da porsi, allora, è se, nel caso di specie, i singoli reati-fine fossero stati consumati in vista del perseguimento di un obiettivo ben preciso che si proiettava oltre la loro singola consumazione o se piuttosto fossero indice ELesistenza di un programma delinquenziale indefinito nel tempo. La risposta fornita dalla Corte di appello è coerente con i dati di fatto da essa indicati e tutt'altro che illogica.
4.42.Il secondo motivo è infondato.
4.43.Il capo B1 contempla la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, specificamente prevista 40 per il solo reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. L'art. 80, cit., è richiamato esclusivamente dal comma quinto ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente all'ipotesi contemplata dal comma 1, lett. e), se cioè l'associazione traffica sostanze adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. In tal caso la circostanza in questione opera sul piano oggettivo, qualificando più gravemente l'associazione non la condotta dei singoli partecipi. Ne consegue che la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990 non si applica all'art. 74, d.P.R. n. 309, cit. Ciò non significa che la circostanza aggravante comune di cui all'art. 112 cod. pen. non possa essere applicata al singolo partecipe del sodalizio (e non all'associazione) ove ne ricorrano i presupposti.
4.44.Deve in primo luogo essere disattesa la tesi difensiva secondo cui l'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, opera un rinvio "materiale" all'art. 112 cod. pen. Secondo l'ormai costante e assolutamente prevalente indirizzo ermeneutico di questa Corte, la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto ed in base all'interpretazione letterale della norma, un rinvio "formale" a tutte le ipotesi richiamate dall'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen., che non è limitato soltanto alla condotta di colui che abbia "determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto", ma si estende alle ulteriori ipotesi successivamente introdotte ad opera ELart. 11, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, di "essersi comunque avvalso degli stessi" o di aver con questi "partecipato nella commissione di un delitto" (Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, Rv. 274270 - 02; Sez. 3, n. 23848 del 23/02/2018, Rv. 273053 - - 01; Sez. 6, n. 4967 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 266170 - 01; Sez. 6, n. 44403 del 17/10/2013, Rv. 256688 - 01; Sez. 3, n. 12/12/2012, Rv. 254851 01).
4.45. Nel caso di specie, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, lett. b), d.P.R. n. 309, cit., è stata contestata sotto il profilo del ricorso «alla assidua collaborazione dei minori EL NI e Di ME ZO». La Corte di appello ne ha tratto argomento per "ricollocare" il fatto nell'alveo delle fattispecie previste dall'art. 112, comma primo, nn. 2, 3 e 4, cod. pen., che contemplano tanto l'attività del "determinare" il minore a commettere il reato (n. 3), quanto quella ELessersene comunque avvalso (n. 4). Un risalente indirizzo di questa Corte aveva affermato, al riguardo, che, in tema di delitti concernenti il traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante di essersi avvalso di un minore nella commissione del delitto non può desumersi dalla semplice contestazione di aver commesso il fatto in concorso con un minore, giacché l'avvalersi di taluno implica pur sempre una attività di strumentalizzazione che può non ricorrere nel mero concorso di persone nel reato (Sez. 4, n. 18971 del 19/02/2009, Rv. 243981 - 41 ہے 01). Più 01; Sez. 1, n. 5647 del 17/11/1998, dep. 1999, Rv. 212663 recentemente, si è tuttavia precisato che la circostanza in questione è applicabile in caso di qualsiasi utilizzo del minore, anche se questi sia addirittura inconsapevole, facendo leva sul dato testuale ELessersi «comunque avvalso» del minore stesso (Sez. 4, n. 44896 del 2018, cit., in un caso di utilizzo di pusher minorenni;
Sez. 3, n. 23848 del 2018, cit., che ha espressamente disatteso la deduzione difensiva secondo la quale non essendo sufficiente che l'agente si sia semplicemente avvalso di una persona minorenne per commettere il reato, essendo necessaria un'attività di induzione alla commissione del reato;
Sez. 6, n. 44403 del 2013, cit., in un caso di utilizzo del minore per il trasporto dello stupefacente;
Sez. 6, n. 4967 del 2016, cit., in un caso di utilizzo del minore per la custodia dello stupefacente;
Sez. 3, n. 14409 del 2013, cit., in un caso di una madre che si era avvalsa ELopera della figlia, la quale aveva inconsapevolmente trasportato droga in una valigia in un viaggio aereo transcontinentale).
4.46.L'ulteriore allargamento, ad opera ELart. 3, legge n. 94 del 2009, della circostanza aggravante alla condotta di «partecipazione» con il minore (o con persona in stato di infermità o deficienza psichica, ovvero non imputabile o non punibile) svuota la questione di concreta rilevanza posto che alla condotta di determinazione alla commissione di un qualsiasi reato si aggiungono quelle di "avvalimento" e di "partecipazione" nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
4.47.La Corte territoriale spiega chiaramente che la BL aveva coinvolto i minori nell'attività associativa dando loro precisi ordini e direttive e indicando le relative fonti di prova (pagg. 72 e seg.). Da questi dati di fatto, dai quali emerge come la BL disimpegnasse il proprio ruolo associativo avvalendosi dei minori e determinandoli al compimento di atti che attuavano il programma criminale, sia l'Avv. Aufiero che l'Avv. De Gregorio prescindono completamente.
4.48.Né si può sostenere che la Corte di appello abbia stravolto il fatto oggetto di contestazione. La rubrica, come detto, imputa alla ricorrente di aver fatto ricorso alla assidua collaborazione con i minori nella gestione ELattività associativa;
l'indebita restrizione alla condotta di "determinazione" operata dal primo Giudice non impediva alla Corte di appello di riqualificare diversamente il fatto storico senza che da ciò derivasse, come non è derivato, un indebito aggravamento della pena.
4.49.Il terzo, il quarto ed il quinto motivo non introducono argomenti diversi da quelli già esaminati ed affrontati in sede di esame dei corrispondenti motivi del ricorso ELAvv. Aufiero.
5.Il ricorso di AN FO. 42 5.1.La FO era stata condannata in primo grado alla pena (principale) di sette anni e quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie) perché ritenuta colpevole dei reati rubricati ai capi I) (art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) ed H3) (artt. 110, cod. pen., 73, 80, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990), per aver preso parte, con il compito di procedere alla cessione delle singole dosi di sostanza stupefacente, all'associazione per delinquere, diretta dal marito, EL RO, finalizzata alla gestione della "piazza di spaccio" operativa nell'androne del palazzo ubicato al civico 95 del "Pallonetto di Santa IA (capo I) e per aver confezionato e ceduto 24 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo H3, contestato come commesso in Napoli il 06/10/2015).
5.2.La Corte di appello, tenuto conto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale e dei suoi effetti sulla (frazione di) pena relativa al reato- satellite, ha rideterminato la pena nella misura di sette anni, due mesi e venti giorni di reclusione, confermando nel resto la condanna per tutti i reati, compreso quello associativo in relazione al quale l'imputata aveva proclamato la propria estraneità, in favore della tesi del concorso con il marito nel reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel delineare il ruolo svolto dalla FO, la sentenza ricorda che: a) la donna aveva accompagnato il marito negli incontri con i "ribelli" che si erano rifiutati di pagare la quota settimanale, partecipando attivamente alle intimidazioni nei confronti degli avversari;
b) si era occupata di "espropriare" la bancarella dei famigliari del PUliese, assumendone la gestione in luogo del gruppo rivale;
c) aveva preso parte, con il marito, ai "pranzi" familiari presso il locale "La Scialuppa" (capo H) ed alla connessa vicenda estorsiva, essendole ben note le pressioni esercitate nei confronti dello TA (così dimostrando una condivisione di intenti con il marito che superava l'ordinaria comunione di vita coniugale); d) partecipava stabilmente all'attività di spaccio (era stata arrestata con il coniuge anche per ulteriori cessioni poste in essere nella medesima "piazza" per le quali era stata separatamente processata e giudicata); e) aveva messo a disposizione dei locali per l'occultamento ed il confezionamento dello stupefacente, oltre alla propria abitazione;
f) il suo ruolo veniva riconosciuto nelle conversazioni intercorse anche tra soggetti appartenenti ad altri sodalizi (conversazioni del cui contenuto la Corte di appello dà conto alle pagg. 64-66, nelle quali, peraltro, si fa espresso riferimento alla "piazza”). Quanto alla minore gravità del sodalizio di appartenenza della FO, la Corte territoriale ribadisce l'inapplicabilità del comma sesto ELart. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, per le ragioni già illustrate in sede di esame dei ricorsi della BL. La lieve entità del reato di cui al capo H3) è stata esclusa in considerazione: a) della partecipazione dei minori al fatto ("dagliela a mammina questa"); b) del numero di dosi movimentate in una singola occasione (26). 43 5.3.La ricorrente non si confronta in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata limitandosi a reclamare la propria innocenza e a contestare la mancata applicazione del sesto comma ELart. 74 e del quinto comma ELart. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Al di là, dunque, delle generiche deduzioni sul proprio ruolo, valgano, anche qui, le ampie considerazioni sviluppate in sede di esame dei ricorsi della BL circa la distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti, di esclusione della minore gravità del sodalizio preposto alla gestione di una piazza di spaccio, di non lieve entità dei reati-satellite.
5.4.A non diversa conclusione si deve pervenire in relazione alla rideterminazione della pena, posto che la Corte di appello ha fissato la pena- base in misura corrispondente al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ampiamente indicato le ragioni della rimodulazione della pena per il reato-satellite (da un anno a dieci di reclusione), rendendo insindacabile la propria decisione sul punto. Sia sufficiente evidenziare come, complessivamente, la ricorrente ha riportato una condanna (al lordo della diminuzione per il rito) di molto poco superiore al minimo edittale del reato più grave.
6.Il ricorso di EL RO.
6.1.EL RO era stato condannato in primo grado alla pena (principale) di venti anni di reclusione (oltre pene accessorie) perché ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma cod. pen., riqualificato in quello di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi ELart. 416-bis.1, cod. pen., sub specie del metodo mafioso, in esso assorbito quello di cui al capo I), D) (artt. て 110 cod. pen., 10, 14, legge n. 497 del 1974, aggravato ai sensi ELart. 416- bis.1, cod. pen., sub specie del metodo mafioso), H) (artt. 81, cpv., 110, 629, aggravato ai sensi ELart. 416-bis.1, cod. pen., sub specie del metodo mafioso), M) (artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli il 03/07/2015) ed N) (artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli il 17/07/2015).
6.2.La Corte di appello, pur tenendo conto della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale e dei suoi effetti sulla (frazione di) pena relativa ai reati-satellite di cui ai capi M) ed N), ha comunque confermato la condanna alla pena di venti anni di reclusione (pena già ridotta per il rito) in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
6.3.La Corte terriroriale dedica alla illustrazione delle ragioni della ribadita affermazione della condanna le pagine da 51 a 61 della sentenza, spiegando ampiamente i motivi della infondatezza della tesi difensiva del concorso di 44 کے persone nel reato continuato di detenzione a fine di cessione e di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, la sentenza impugnata fa riferimento ai seguenti argomenti già indicati dal primo giudice: «l'operatività del Clan EL con egemonia territoriale nella quartiere Pallonetto-S. Lucia (cfr. provvedimenti giudiziali allegati e richiamati in sentenza pag. 8 e ss.ti e le dichiarazioni dei C.d.g. alle pag. 9-13), con l'evidenziarsi ELemergere di tale consorteria nello scontro con Clan IS ed un riconosciuto ruolo di capo ELEL ON ("o' capocchio" cfr. dichiarazioni c.d.g. Gaudino LV) FR di RO ("o' mucillo'); - la gestione da parte dei predetti germani ON e RO EL, in ruolo apicale, di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed alla gestione piazza di spaccio sita in V. Pallonetto S. Lucia nn. 93-95 e n. 48, individuata dai capi A) come riqualificato, ed dal capo I), con ruolo di capi-promotori di EL ON e RO (ELomonimo Clan EL), ed avente ad oggetto traffico e spaccio di IS AR e AI (indagini svolte tra il maggio 2015 ed il novembre 2015 con ausilio di videoriprese ed intercettazioni telefoniche ed ambienta/i, arresti in flagranza e sequestri di armi e sostanza stupefacente); - il coinvolgimento nei reati associativ[i] di cui ai capi A) ed I), con ruolo di partecipi, dei coimputati EL LE, EL NA, FO AN, PI LV, Di RO ZO, IF NR, FF GE e PA OR (soggetti che hanno tutti ad eccezione della FO AN, effettuato dichiarazioni confessorie e rinunciato ai motivi di merito); - l'imposizione e la riscossione - decisa e operata anche personalmente dai predetti EL ON e EL RO di una quota - settimanale, dovuta dalle altre associazioni che gestivano nel medesimo ambito territoriale piazze di spaccio (nella specie i gruppi di EL Gi[u]lia e di PUliese bruno); - le intimidazione, i raid armati, le percosse e l'incendio di veicoli operati nei confronti dei gruppi associativi "renitenti' al pagamento della quota (con riprese filmate dei soggetti armati e sequestro di armi); - la particolare incisività delle indagini che, attraverso le videoriprese ed i contestuali servizi di osservazione e intercettazioni telefoniche e ambientali, permetteva di ricostruire "fotograficamente" in flagranza ed analiticamente i singoli episodi di spaccio e le vicende inerenti lo scontro per la riscossione delle "quote" fornendo un materiale così preponderante e schiacciante che la totalità degli imputati (ad eccezione di sette) ha reso dichiarazioni confessorie in appello, concordando la pena o rinunciando ai motivi di merito diversi dalla pena».
6.4.Quindi, la Corte di appello rimarca l'esistenza del sodalizio e del ruolo apicale ELEL RO e del FR ON, descrivendone ulteriormente i collaudati meccanismi ed i compiti disimpegnati dai sodali spiegando, in base alle prove specificamente indicate (e non contestate dal ricorrente nella loro corrispondenza al vero), come l'attività illecita che ne costituiva l'oggetto fosse sostanzialmente impermeabile alle vicende dei singoli sodali e alle azioni 45 سے repressive della polizia e ELautorità giudiziaria (si fa riferimento alla disponibilità di armi, di depositi comuni, di fornitori comuni e stabili, alla gestione della piazza di spaccio, alle modalità seriali del confezionamento e dello spaccio, alla struttura gerarchica del sodalizio, alla suddivisione dei compiti, alla costante presenza in strada degli associati, alla previsione di un emolumento per gli associati e di uno "stipendio" per i parenti dei detenuti, al ruolo direttivo esercitato dai fratelli EL mediante disposizioni impartite in occasione di sequestri ed arresti, alle conversazioni intercorse in carcere nel corso delle quali si era fatto riferimento ai fratelli EL come capi del sodalizio, al ruolo svolto direttamente dai fratelli nell'attività di riscossione della quota settimanale).
6.5.La censura di "motivazione apparente" mossa dal ricorrente è dunque infondata, non essendo stato dedotto il travisamento delle numerose prove richiamate nella sentenza impugnata né oltremodo chiarita la portata della deduzione difensiva secondo la quale la Corte di appello avrebbe dovuto "accedere, magari a campione, al supporto informatico". Valgano anche qui le ampie considerazioni già svolte in sede di esame del ricorso della BL in ordine al criterio discretivo tra associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti e alla sostanziale neutralità, sotto questo profilo, del sostrato familiare del sodalizio.
7.Il ricorso di EL ON.
7.1.La rubrica imputava al ricorrente i seguenti reati: capo A: «del reato p. e p. ELart. 416 bis C.P. - I, II, III, IV, V ed VIII - comma c.p., per aver preso parte ad una associazione di tipo mafioso, localmente denominata "camorra" ed individuabile, in particolare, nel clan LI, operante nel quartiere napoletano denominato "Pallonetto Santa IA ed aree limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione in via prevalente di attività finalizzate al: traffico organizzato di stupefacenti e la - gestione di diverse piazze di spaccio di cocaina, marijuana e hashish;
- conseguimento, per sé e per gli altri affiliati, di profitti e vantaggi ingiusti, destinati anche al sostentamento delle famiglie ed al mantenimento dei detenuti, in modo da garantire la perpetuazione ELassociazione criminale indipendentemente dalle attività di repressione e contrasto delle autorità competenti l'esercizio di attività illecite nel settore delle estorsioni ad imprenditori e commercianti della zona;
In particolare LI ON ed LI RO: in qualità di dirigenti e capi ELorganizzazione con compiti di decisione, pianificazione e individuazione di tutte le azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle vittime da colpire, delle richieste da avanzare e dei 46 ہے conseguenti profitti da distribuire (...) Reato commesso e accertato In Napoli dal 2011 con condotta perdurante»>; -capo H): del delitto di cui agli artt. 110, 629, 81 cpv. C.P., art. 7 1. 203/1991 perché, in concorso [con EL RO] mediante violenza o minaccia derivante dalla qualità di capi e promotori ELassociazione di stampo camorristico denominata "clan EL" operante in Napoli Santa Lucia, e comunque approfittando dello stato di assoggettamento originato dalla direzione del sodalizio criminale sopra indicato, costringevano STARI LV, titolare e gestore del ristorante "La Scialuppa", sito in Napoli località Borgo Marinari, a versare in più occasioni somme di denaro non meglio specificate a titolo di estorsione, a ritirare prodotti ed a consumare periodicamente pasti nel predetto esercizio di ristoro anche con familiari ed amici senza corrisponderne il relativo pagamento;
con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., al fine di agevolare l'attività del sodalizio camorristico "EL" e comunque ponendo in essere la condotta con metodologia mafiosa [come da conversazioni ed SMS analiticamente richiamati nella rubrica]. In Napoli dal 06.08.2015 al 21.08.2015»; -capo I): «del delitto p. e p. dagli artt. 74 co. 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309/90, perché si associava [con LI RO, LI LE, LI NA (25.09.1994), FO AN, OL LV, DI UR ZO, BI NR, EL GE, RZ OR] allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo decreto al fine di procedere all'acquisto, trasporto, commercializzazione e cessione a qualsiasi titolo comunque illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. In particolare: LI ON reggente con il FR LI RO ELomonimo clan camorristico, con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore ELintera piazza di spaccio di sostanze stupefacenti operativa nell'androne del palazzo ubicato al civico nr. 95 del Pallonetto santa Lucia (...) In Napoli dal 14.05.2015 al 08.11.2015»; -capo M): «del delitto p. e p. dall'art. 110 C.P. e 73 DPR 309/90, perché in concorso [con EL RO, EL NA, cl. 1994, OL LV, FF GE e PA OR] senza l'autorizzazione di cui all'art.17, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di cedere a terzi quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. In particolare: 15.07.2015 detenevano al fine di vendere a terzi, nel monolocale nella disponibilità ella famiglia LI. ubicato a piano terra dello stabile sito al civico nr. 48 della via Pallonetto Santa Lucia, grammi 68,7 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e grammi 55,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish (...) In Napoli, il 03.07.2015»; 47 - capo N): «del delitto p. e p. dall'art. 110 C.P. e 73 DPR 309/90, perché in concorso [con EL RO] senza l'autorizzazione di cui all'art.17, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di cedere a terzi quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. In particolare: 17.07.2015 detenevano, al fine di vendere a terzi, nell'androne dello stabile sito al civico nr. 95 della via Pallonetto Santa Lucia, dove il clan LI organizzava e gestiva attività di spaccio di sostanze stupefacenti, grammi 1.5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (7 dosi) e grammi 5.2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (7 dosi) (...) In Napoli, il 17.07.2015»; -capo O): «del delitto p. e p. dagli artt 81 e 110 C.P. e 73 DPR 309/90, perché in concorso [con EL RO] senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano presso gli stabili di cui ai numeri civici 48 e 95 al fine di cessione a terzi, quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. In particolare: 25.07.2015 detenzione e cessione ad acquirente non identificato di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana (...) In Napoli, IL 25.07.2015».
7.2.In primo grado l'imputato era stato dichiarato colpevole di tutti i reati a lui ascritti, riqualificato il delitto di cui al capo A in quello di cui all'art. 74, commi 1, 2, e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi ELart. 416-bis.1, cod. pen. solo nel metodo mafioso, in esso assorbito il delitto di cui al capo I, e, ritenuta la continuazione interna ed esterna con i reati oggetto di altra sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli e più grave il delitto di cui al capo A), applicato il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. c.p., è stato condannato alla pena (principale) di venti anni di reclusione (pena così ridotta per il rito), oltre pene accessorie.
7.3.La Corte di appello ha confermato la condanna irrogata in primo grado perché, anche riducendo la pena per il solo reato di cui al capo N (in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019), la pena complessiva era in ogni caso superiore a trenta anni di reclusione.
7.4. Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
7.5.Il fatto descritto al capo A della rubrica contiene in sé tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, autonomamente contestato al capo I. Va pertanto escluso che l'imputato sia stato condannato per un fatto diverso da quello oggetto di contestazione. Il "fatto" oggetto di addebito e di condanna consiste nell'aver costituito, promosso e diretto un'associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti mediante la gestione di una "piazza di spaccio" con metodo mafioso. Il controllo del territorio, afferma la Corte di appello, era finalizzato 48 esclusivamente a implementare e consentire l'attività di spaccio, unico vero oggetto del programma delinquenziale perseguito dal sodalizio di cui al capo A. Del resto, aggiunge, i reati-fine di cui ai capi B e C (detenzione e porto di armi da fuoco) sono stati commessi dalle persone indicate come partecipi del sodalizio di cui al capo I non di quello di cui al capo A (fatta eccezione per il solo EL LE). Gli episodi di estorsione contestati al capo H, ricorda la Corte territoriale, sono estranei al programma delinquenziale ELassociazione in quanto attività "atipica" ed "estemporanea".
7.6.Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico ELutilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469 01; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, Rv. 265762 01; cfr., altresì, Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241883 01, secondo cui i reati di associazione per delinquere, generica o di - stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi). Ne consegue che l'associazione per delinquere finalizzata esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti che si avvalga del metodo mafioso per gestire l'attività illecita, non si "trasforma" in quella tipizzata dall'art. 416-bis cod. pen., ma resta ancorata alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ancorché aggravata dall'art. 416-bis.1, cod. pen. (si veda, sul punto, Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Rv. 269715 - 01, che ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri ELassociazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della て droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte).
7.7.La riqualificazione del reato di cui al capo A in quello di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (già contestato al capo I) è stata correttamente operata e l'assorbimento in esso del fatto contestato al capo I non ha determinato alcun vulnus difensivo perché l'imputato non è stato condannato per un fatto diverso, 49 کے nemmeno sotto il profilo temporale, da quello a lui contestato. Il confronto non deve essere operato tra fattispecie astratte (come suggerisce il ricorrente allorché afferma che il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è strutturalmente diverso dalla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. che qualifica la condotta della quale costituisce pur sempre un elemento accessorio) bensì tra il fatto "contestato" e quello "ritenuto" dal giudice: nel caso di specie, il "fatto" contestato al capo A è quello di aver utilizzato il metodo mafioso per la gestione delle attività di spaccio (escluse le estorsioni non ricondotte, come detto, al programma criminale) anche con l'uso di armi da fuoco (secondo il ruolo specificamente contestato al LE EL, concorrente nei reati di cui ai capi B e C), con quanto ne consegue in termini di infondatezza ELeccepita non contestazione, in fatto, della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, comunque richiamata nel titolo del reato contestato al capo I.
7.8. Del resto, ipotizzando la mancata contestazione del reato di cui al capo I), nulla avrebbe impedito al giudice di riqualificare il delitto di cui al capo A in quello di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. La positiva contestazione del capo I) ha consentito ai giudici di merito di far "confluire" nel fatto di cui al capo A anche gli elementi costitutivi (ed aggravanti) della fattispecie del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, così come specificamente contestati al capo I e non indicati al capo A, con particolare riferimento al numero degli associati e alla durata temporale ELassociazione così come riqualificata. Tutti aspetti del fatto regolarmente contestati e sui quali l'imputato è stato posto nella condizione di difendersi.
7.9. Non vi è stata alcuna "trasformazione" da oggettive, in soggettive delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1, cod. pen., e 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; la loro mancata applicazione ai concorrenti nel reato di cui al capo I è dipesa esclusivamente dal fatto che tali circostanze non sono state contestate, in fatto, con il capo I.
7.10.Il secondo motivo è infondato. E' sufficiente, al riguardo, richiamare gli argomenti già illustrati in sede di esame dei ricorsi della BL (in ordine alla differenza tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato) e ELEL RO (quanto alla esistenza dello specifico sodalizio diretto dal ricorrente e al ruolo in esso disimpegnato dal ricorrente;
cfr., sul punto, § 6.4). Le considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo rendono infondate le deduzioni relative alla mancata contestazione del carattere armato ELassociazione e della mancanza del metodo "mafioso", integrato, invece, dalla pretesa della "settimana" attuata nei modi meglio descritti in sede di esame del ricorso di EL RO. 50 7.11.Le osservazioni svolte in sede di esame dei ricorsi della BL comportano l'infondatezza del terzo e del quarto motivo avuto riguardo, nel caso specifico, non solo all'esistenza di una "piazza di spaccio" ma anche alle particolari modalità violente del controllo del territorio deputato all'esercizio ELattività illecita, come correttamente affermato dalla Corte di appello che, peraltro, con motivazione niente affatto illogica (e certamente non manifestamente illogica) e coerente con le prove da essa indicate (delle quali non viene dedotto il travisamento), ritiene le singole cessioni di "imprecisati quantitativi" di sostanza sintomatiche di una ben maggiore e niente affatto minimale disponibilità.
7.12.Il quinto motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
7.13.La Corte di appello ha stigmatizzato la genericità del (corrispondente) motivo di appello che non teneva conto delle (né si confrontava con le) emergenze probatorie dalle quali il fatto estorsivo affermano i Giudici distrettuali emerge con estrema chiarezza. Il riferimento, in particolare, è alle - intercettazioni telefoniche, nelle quali la stessa vittima si lamenta, in diretta, dei reiterati episodi estorsivi subiti sfogandosi con l'amica BL NA;
sul punto si rimanda al chiarissimo materiale captato (cfr sent. pag. 127 e ssti) che -prosegue la Corte la difesa sembra ignorare. Le vicend[e] estorsive, iniziate con l'imposizione di effettuare pranzi gratuiti per i Capoclan EL ON e RO e per tutta la loro famiglia, e col prelievo di vettovaglie, sfociava nella richiesta di un ulteriore "regalo" da corrispondere ad EL ON e RO "per stare tranquillo": SMS di cui al progressivo nr. 8761 data 21.08.2015 - ore - 12:58:40.». Il silenzio serbato dalla vittima (che non aveva denunciato i fatti) è valutato dalla Corte di appello quale prova del metodo mafioso utilizzato dal ricorrente.
7.14.Questi propone una lettura alternativa delle conversazioni e deduce la mancanza di prova ELuso della violenza e della minaccia, deduzioni non consentite in sede di legittimità. Va ricordato che: a) l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 -01); b) è esclusa, in questa sede, la possibilità di una lettura alternativa della prova che, proprio in quanto alternativa, non esclude la manifesta illogicità di quella effettuata dal giudice di merito, tanto più quando, come nel caso di specie, la lettura ELimputato astrae dalla ratio decidendi' nella sua complessità. 51 7.15.L'ultimo motivo è generico e manifestamente infondato.
7.16. Premesso che al ricorrente è stato applicato il minimo edittale previsto per il reato più grave, la Corte di appello così spiega la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la conferma della recidiva reiterata e specifica già ritenuta e applicata dal primo Giudice: «La difesa osservano i Giudici distrettuali non prospetta alcun concreto elemento in fatto o in diritto a sostegno delle istanze, né si confronta in concreto con la oggettiva gravità e con le concrete modalità di commissione della vicenda accertata (...) La qualità di promotori di un gruppo armato, l'essersi avvalsi del metodo mafioso, con controllo del traffico effettuato nel territorio ed imposizione di una quota settimanale agli altri gruppi associativi, la natura eclatante della azioni armate compiute nei confronti degli altri gruppi renitenti al pagamento (...), la portata della attività di spaccio proseguita senza sosta nonostante i sequestri e gli arresti (...), i gravi precedenti penali degli imputati, (EL ON ha plurimi precedenti per furto, rapina, estorsione, evasione, e plurimi precedenti per violazione del TU sugli stupefacenti..), sono tutti elementi che escludono che possano applicarsi le invocate attenuanti generiche o contenersi ulteriormente gli aumenti in continuazione e la pena irrogata, così come che possa escludersi l'aumento facoltativo per le riconosciute recidive -che sono sicuramente indicative di una maggior attitudine e propensione criminale e di viva pericolosità sociale-».
7.17.Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che, nel motivarne il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o ELesclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
7.18.Le motivazioni indicate a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben possono essere utilizzate (come lo sono state nel caso di specie) a illustrazione delle ragioni per le quali si ritengono i nuovi fatti rinnovato sintomo della pericolosità ELimputato. L'ampia motivazione offerta dalla Corte di appello si sottrae alle censure (generiche e fattuali) di insufficienza argomentativa e di malgoverno della norma sostanziale che il ricorrente propone, non essendo affatto vero che la Corte di appello si è limitata alla mera elencazione dei precedenti penali del ricorrente. 52 8.1 ricorsi di TE LL, AN LV e AP LV.
8.1.LL TE, LV AN e LV AP sono stati ritenuti colpevoli del reato associativo di cui al capo I1, così rubricato: «del delitto p. e p. dall' art. 74 c. 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309/90, 80 lett. b), perché si associavano tra loro, nonché ricorrendo alla stabile collaborazione dei minori Di ME RI_e AP LL, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo decreto (acquisto, trasporto, commercializzazione, consegna, cessione a qualsiasi titolo, vendita o comunque illecita detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) così realizzando una struttura organizzativa stabile ed articolata, al cui interno ciascuno degli associati svolgeva ruoli e funzioni diverse. In particolare: (...) - PA CE convivente di LI LI, con il ruolo di capo e promotore insieme a quest'ultima, con il compito di gestire l'intera piazza di spaccio ed indicarne le principali direttive di azione, mantenere i rapporti con gli acquirenti ed approvvigionare lo stupefacente;
(...) - AN LL, moglie di PA LV e madre [di] PA CE (promotore ed organizzatore attività illecita), col ruolo di coadiuvare la LI LI nella gestione della piazza di spaccio di stupefacente nonché di custodire lo stupefacente;
PA LV, marito di AN LL e padre di PA CE (promotore ed organizzatore ELattività illecita) col co[m]pito di coadiuvare la LI LI nella gestione ELattività di spaccio di sostanza stupefacente nonché di custodire ed occultare la sostanza stupefacente (...) In Napoli dal 14.05.2015 al 08.11.2015».
8.2.La TE è stata altresì condannata per i reati rubricati ai capi M1, Z1 ed F2, il AN LV per il reato di cui al capo G3, il AP LV per i reati di cui ai capi C3 e G3. 8.3.In sede di appello, gli imputati avevano rinunciato ai motivi di merito esclusi quelli relativi alla «dosimetria della pena» e per tale motivo, oltre che per la sopravvenuta sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la Corte di appello ha rideterminato, in senso a loro più favorevole, la pena inflitta in primo grado.
8.4.I loro ricorsi propongono censure che sono state oggetto di rinuncia in て sede di appello e che pertanto non possono essere scrutinate in questa sede di legittimità. Nè si può ritenere attratta nell'ambito della "dosimetria della pena" la questione relativa alla natura oggettiva o meno della circostanza aggravante di cui all'art. 112, cod. pen., che costituisce un punto autonomo della decisione che precede, sul piano logico, quello relativo alla mera commisurazione della pena.
9.Il ricorso di AP CE. 53 3 5 9.1. CE AP è stato giudicato colpevole del reato di cui al capo I1) e condannato, in primo grado, alla pena (principale) di diciassette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, oltre pene accessorie. La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità ELimputato e, in parziale accoglimento del gravame, ha riconosciuto la continuazione con i reati oggetto di separata condanna della medesima Corte, irr. il 09/11/2017, rideterminando la pena nella misura di diciotto anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione.
9.2.Il primo motivo replica, quanto alla sussistenza del sodalizio, le medesime argomentazioni già esaminate in sede di esame dei ricorsi della BL, sicché è sufficiente farvi rimando. Nello specifico, la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del sodalizio in base alle conversazioni intercettate, alle riprese delle telecamere e ai servizi di OCP, che avevano accertato: a) il numero elevatissimo e le modalità seriali degli episodi si spaccio;
b) le conversazioni nelle quali gli acquirenti facevano riferimento a pregressi acquisti di sostanza e l'utilizzo di un linguaggio criptico;
c) le conversazioni ambientali intercorse a fine giornata nel corso delle quali i sodali effettuavano i conteggi delle dosi vendute e dei crediti maturati;
d) l'organizzazione della "piazza" secondo orari, ruoli e luoghi di custodia, questi ultimi di volta in volta variati e talvolta affidati a terzi appositamente retribuiti;
e) le modifiche all'organizzazione pianificate da LI EL, in condivisione con CE AP, a seguito degli interventi di polizia giudiziaria (sequestri e arresti); f) la stabile remunerazione dei sodali (la Corte di appello ricorda la proposta di lavoro fatta a LU SS); g) il mantenimento economico di quelli arrestati nella flagranza dello spaccio;
h) la struttura gerarchica, facente capo al ricorrente e a LI EL;
i) il pagamento della "settimana" a favore ELassociazione di cui al capo A;
1) le conversazioni trascritte alle pagg. 80-82 della sentenza nel corso delle quali LI EL fa espresso riferimento all'esistenza della "piazza di spaccio" ed al ruolo di "contitolarità" disimpegnato dal ricorrente.
9.3.Quanto alla persistente partecipazione del AP al sodalizio ed al ruolo verticistico in esso disimpegnato anche nel periodo di detenzione in carcere (dal marzo 2015 al 04/09/2015), la Corte di appello spiega che egli co-gestiva la "piazza di spaccio" presso l'abitazione familiare da quasi dieci anni e che i colloqui in carcere con EL LI ne provavano l'indiscusso ruolo. A tal fine la Corte indica specifiche conversazioni nel corso delle quali la donna, parlando con terze persone, riconosceva chiaramente che la "piazza" era di CE AP. Questi, a sua volta, posto agli arresti domiciliari avrebbe ripreso le redini ELattività dettandone le regole sempre per il tramite della EL;
a tal fine la Corte di appello, alle pagg. 84-90, trascrive le conversazioni nelle quali la EL fa continuo riferimento al AP CE il quale indicava anche i luoghi nei quali occultare gli stupefacenti e le armi. Questi, poi, una volta tornato in piena 54 libertà, sarebbe stato arrestato l'11/03/2016 perché colto nella flagrante detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, reato per il quale il ricorrente è stato irrevocabilmente condannato e ha ottenuto, con la sentenza impugnata, il riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato associativo.
9.4.Il ricorrente, dal canto suo, propone una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, avulsa, però, dal complessivo quadro probatorio nel quale tali conversazioni si collocano sicché la deduzione difensiva secondo cui LI EL si limitava ad informare il proprio compagno appare decisamente fuori tema, così come appare infondata la deduzione che la EL parlava con terze persone posto che gli stessi interlocutori convenivano con la donna sul ruolo indiscusso del AP CE, dimostrato nei fatti dalle azioni da lui poste in essere una volta riacquistata la piena libertà.
9.5.Il secondo motivo propone questioni di diritto già in precedenza affrontate. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante, la sentenza impugnata spiega, sulla base di prove delle quali non viene dedotto il travisamento, che i figli minorenni della coppia EL-AP collaboravano sistematicamente nell'attività di spaccio, erano presenti nelle attività di confezionamento della droga, trasportavano le dosi ai sodali;
il loro utilizzo era talmente frequente ed abituale da essere noto all'intero gruppo caratterizzandolo - spiega la Corte di appello sulla base anche delle conversazioni intercettate in ambientale - come elemento strategico per sottrarsi ai sospetti» (pag. 92-93).
9.6.Il terzo motivo propone questioni già esaminate e risolte in senso contrario alle deduzioni difensive.
9.7.Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in considerazione della oggettiva gravità dei fatti (avuto riguardo al coinvolgimento di minorenni), dei precedenti specifici ELimputato e della assenza di positivi elementi valutabili in tal senso. Si tratta di decisione insindacabile che fa corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte dei quali si è dato ampiamente conto in sede di esame dei precedenti ricorsi. 10.Il ricorso di EL LI 10.1.EL LI è stata giudicata colpevole del delitto associativo di cui al capo 11) (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990) e dei reati-fine (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) contestati ai capi N1), O1), P1), Q1), R1), T1), U1), Z1), A2), B2), C2), D2), H2), 12), L2), P2), Q2), U2), d3), F3), G3), H3), 13), M3), 03), P3), R3) e condannata alla pena, confermata in appello, di venti anni di reclusione. 10.2.La ricorrente era, come visto, la compagna di CE AP con il quale (ed in vece del quale) conduceva e gestiva la "piazza di spaccio" descritta 55 al capo 11). Del suo ruolo e delle condotte tenute si è dato conto in sede di esame della posizione del AP CE. 10.3.Le deduzioni difensive relative alla inesistenza del sodalizio o comunque alla sua qualificazione in termine di minore entità o, ancora, al suo ruolo verticistico pongono questioni analoghe a quelle devolute dagli altri ricorrenti, si risolvono nella richiesta di una diretta e diversa valutazione del materiale probatorio e delle conversazioni intercettate, prescindendo dalle ragioni di fatto e di diritto indicate dalla Corte di appello a sostegno della decisione impugnata. 10.4.Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dalla Corte di appello in considerazione della oggettiva gravità dei fatti, del coinvolgimento di minorenni, dei precedenti penali reiterati e specifici ELimputata che le sono valsi l'applicazione della recidiva (non oggetto di contestazione). Si tratta di giudizio insindacabile in questa sede per le ragioni già indicate in sede di esame del ricorso della BL. 11. Il ricorso di Di ME IA 11.1. La Di ME è stata giudicata colpevole del delitto associativo di cui al capo 11) (art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) e dei reati-fine (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) contestati ai capi S1), A2), P2), Q3) ed R3), e condannata, in primo grado, alla pena di dodici anni, due mesi e venti giorni di reclusione. In appello aveva rinunciato ai motivi di merito fatta eccezione per quelli relativi alla commisurazione della pena. La Corte di appello ha conseguentemente applicato le circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti e, in ossequio alla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, ha rideterminato la pena nella misura definitiva di otto anni e quattro mesi di reclusione. 11.2.La ricorrente lamenta la applicazione, al reato associativo, della circostanza aggravante di cui all'art. 112, nn. 2), 3) e 4), cod. pen., spendendo gli stessi argomenti dedotti, al riguardo, dagli altri ricorrenti BL, TE, AN, AP LV e AP CE. Valgano, di conseguenza, le medesime argomentazioni già sviluppate al riguardo, non senza evidenziare che il ricorso da parte ELimputata all'ausilio di persone minorenni nello svolgimento delle attività associative costituisce il sostrato fattuale della circostanza in questione che non può più essere messo in discussione a seguito della rinunzia ai motivi di appello sul punto. 12.I ricorsi Di NI IA e TE AN 12.1.Il Di NI è stata giudicato colpevole del delitto associativo di cui al capo 11) (art. 74, comma 2, d. P.R. n. 309 del 1990) e dei reati-fine (art. 73, 56 d. P. R. n. 309 del 1990) contestati ai capi T1), C2), D2), G2), H2), Q2), V2) e Z2), e condannato, in primo grado, alla pena di tredici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. In appello l'imputato aveva rinunciato ai motivi di merito fatta eccezione per quelli relativi alla commisurazione della pena. La Corte territoriale, esclusa la possibilità di qualificare i reati-fine come di lieve entità ai sensi ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato le circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti e, in ossequio alla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, ha rideterminato la pena nella misura definitiva di nove anni e quattro mesi di reclusione. 12.2.La TE AN è stata giudicata anch'essa colpevole del delitto associativo di cui al capo 11) (art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) e dei reati-fine (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) contestati ai capi M1), Z1) e F2), e condannata, in primo grado, alla pena di dieci anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. Anche la TE aveva rinunciato, in appello, ai motivi di merito fatta eccezione per la dedotta applicabilità, ai reati-fine, ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e per quelli relativi alla commisurazione della pena. La Corte di appello, esclusa l'applicazione ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato le circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti e, in ossequio alla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, ha rideterminato la pena nella misura definitiva di sette anni e otto mesi di reclusione. 12.3.I due ricorrenti, secondo i giudici di merito, erano addetti alla vendita al dettaglio delle dosi di sostanza stupefacente. La sentenza impugnata, esaminando le posizioni degli imputati CE AP e LI EL, spiega ampiamente le ragioni per le quali il sodalizio da costoro diretto (ed al quale i due ricorrenti facevano parte) non può essere qualificato come di minore entità e perché non possono essere qualificati come di lieve entità i reati-fine. La questione è già stata affrontata dal Collegio con argomenti ai quali è sufficiente rimandare non avendo il Di NI e la TE proposto questioni diverse. Si deve solo ribadire che se è vero che l'autonomia del reato associativo di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non osta alla astratta qualificazione del singolo reato-fine come di "lieve entità" ai sensi ELart. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è altrettanto vero che, trattandosi di un'associazione che gestiva una "piazza di spaccio", l'angolo visuale proposto dai ricorrenti è fuorviante perché si limita a cogliere, come un'instantanea, solo l'ultima fase della "filiera produttiva" come se ciascun "pusher" operasse per conto proprio movimentando pochi grammi di sostanza stupefacente svincolati dal contesto organizzato che, tramite loro, inseriva nel mercato ben più consistenti quantità di sostanze stupefacenti. 57 12.4.Quanto alla dedotta mancanza di motivazione sulla commisurazione della pena e sul diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, premesso che a entrambi i ricorrenti è stato applicato il minimo edittale della pena prevista per il reato più grave (art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), va ribadito l'insegnamento costante della Corte di cassazione secondo il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione ELequivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie, come detto, a entrambi i ricorrenti è stato applicato il minimo edittale della pena prevista per il reato più grave ed anche gli aumenti applicati a titolo di continuazione (nella misura di sei mesi per ciascun reato-fine) hanno comportato una pena finale (al lordo della riduzione per il rito) prossima al minimo edittale del solo reato associativo (la TE AN: undici anni e sei mesi di reclusione) o comunque decisamente inferiore alla media edittale per esso prevista (quattordici anni di reclusione per il Di NI). Come più volte affermato da questa Corte di cassazione, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 12.5.Ne consegue l'infondatezza dei ricorsi del Di NI e della TE AN. 13.Il ricorso di EL LE 13.1.In primo grado ricorrente era stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capo A, previa riqualificazione ai sensi ELart. 74, commi 1, 2, e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi ELart. 416-bis.1, cod. pen. solo nel metodo mafioso, in esso assorbito il delitto di cui al capo I, e di cui ai capi B), C), L), O), R), S), U) e V) e, ritenuta la continuazione interna ed esterna con i reati di cui ad altra sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli e più grave il delitto di cui al capo A), è stato condannato alla pena (principale) di quattordici anni e otto mesi di reclusione (pena così ridotta per il rito), oltre pene accessorie. 58 13.2.La Corte di appello, dato atto della rinuncia ai motivi di merito, con esclusione di quelli relativi alla commisurazione della pena, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha rideterminato la pena principale complessiva nella definitiva misura, già ridotta per il rito, di undici anni, due mesi e venti giorni di reclusione, confermando le pene accessorie. 13.3. Tanto premesso, la rinuncia in appello ai motivi diversi dal solo trattamento sanzionatorio comporta che il ricorrente non possa più dolersi in questa sede delle questioni processuali e di merito dedotte con i due motivi di odierno ricorso poiché tali questioni, in particolare quelle oggetto del secondo motivo, presuppongono accertamenti di natura fattuale (ormai preclusi) che precedono e condizionano la applicazione della pena. Sotto un secondo profilo va ricordato che la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, così come la qualificazione del fatto, costituiscono altrettanti punti della decisione, distinti ed autonomi rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio. 13.4.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, il principio "tantum devolutum quantum appellatum", pur non precludendo in modo assoluto al giudice ELimpugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone tuttavia, perché l'esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante (Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, Costantino, 163043; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794; Sez. 2, n. 522 del 04/03/1969, Tollion, Rv. 112184; Sez. 2, n. 8571 del 27/01/1973, Butolini, Rv. 125582; Sez. 2, n. 9481 del 21/03/1980, Locicero, Rv. 145972; Sez. 1, n. 836 del 16/10/1981, Fusco, Rv. 151832). Ne è così stata tratta la conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861) e quelli concernenti la recidiva (Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825). 13.5. L'aver perciò insistito per l'esame dei soli motivi relativi al trattamento sanzionatorio, ha irrevocabilmente escluso dalla cognizione del giudice del gravame ogni questione relativa alla sussistenza stessa delle circostanze aggravanti. 13.6.In ogni caso valgano le considerazioni già ampiamente esposte in sede di esame del ricorso di EL ON. 59 14.Il ricorso di EL LE ON. 14.1.A non diversi rilievi si espone il ricorso ELEL LE ON, condannato in primo grado alla pena (già ridotta per il rito) di undici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione (pena ulteriormente ridotta in appello in conseguenza della rinuncia ai motivi "di merito") per i reati di cui ai capi B1) (art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), A1), D1) ed F1) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). E' fisiologico, a seguito della rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, il dedotto "silenzio" della Corte di appello sulla sussistenza dei fatti integranti le circostanze aggravanti applicate in primo grado. 14.2. Valgano, in ogni caso, le considerazioni già precedentemente svolte in ordine alla sussistenza delle suddette circostanze. 15.Il ricorso di BR PUliese. 15.1.BR PUliese è stato condannato in primo grado alla pena di venti anni di reclusione per il reato associativo di cui al capo T3 (art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, con il ruolo di promotore) e per i reati-satellite di cui ai capi A4), B4), E4), F4), 14) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) e U3) (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990), nonché per i reati di cui ai capi G4) (art. 385 cod. pen.) e G) (art 612, cpv., cod. pen.). La Corte di appello, tenuto conto degli effetti, sul piano sanzionatorio, della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale e riconosciuta la continuazione esterna con i fatti oggetto di separata condanna irrevocabile, ha comunque confermato la condanna ELimputato a venti anni di reclusione in applicazione del criterio "moderatore" di cui all'art. 78 cod. pen. 15.2.La Corte di appello dedica al ruolo associativo del ricorrente le pagine da 99 a 113 della sentenza nelle quali illustra, con ampio richiamo a elementi di prova, le ragioni di fatto e di diritto per le quali ha ritenuto di validare, anche in appello, la tesi accusatoria compendiata al capo T3 della rubrica che gli attribuisce il ruolo di capo, organizzatore e promotore del sodalizio costituito per la gestione della piazza di spaccio. 15.3. Nel disattendere la tesi difensiva del concorso di persone nel reato continuato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, la Corte di appello ha fatto riferimento alle numerosissime intercettazioni, telefoniche ed ambientali e [alle] riprese delle telecamere riportate [nella sentenza di primo grado] in uno alle indagini (servizi di osservazione, sequestri, riconoscimento dei presenti nei fotogrammi etc) ad esse correlate, che hanno accertato: un'attività di spaccio - diuturna e sistematica, come dimostra il numero elevato e le modalità seriali degli episodi di spaccio ad una clientela fidelizzata e le conversazioni in cui gli acquirenti fanno riferimento a pregressi acquisti di sostanza, ed ai debiti 60 maturati (...) (Riscontro documentale alle intercettazioni - annota la Corte di appello - è costituito dal foglio di quaderno rinvenuto la sera del 3 luglio 2015, quando personale della Compagnia CC Napoli Centro, a seguito ELesplosione di colpi d'arma da fuoco al Supportico d'Astuti, poneva in essere una serie di perquisizioni domiciliari tra le quali proprio l'abitazione del detenuto agli arresti domiciliari GL BR. In tale luogo, durante il controllo, veniva individuato un foglio di quaderno su cui vi erano riportate cifre associate a nomi o iniziali di nomi e soprannomi (cfr. Foto 148). Si tratta di un promemoria utilizzato dal GL BR e dalla convivente su cui annotare tutti gli acquirenti che avevano contratto un debito per l'acquisto delle dosi di stupefacente (le iniziali dei nomi, i nomi ed i soprannomi annotati, inequivocabilmente corrispondevano ai nomi degli acquirenti emersi dalle indagini e che con cadenza giornaliera chiamavano il GL o la convivente per ritirare di dosi di cocaina come esemplificato nella tabella a pag. 630 della sentenza [di primo grado]); - la assenza di rapporti di affari o di altra natura comunque lecita che possano fornire una spiegazione alternativa e lecita alle conversazioni in cui si fa riferimento a soldi e consegne;
- l'adozione di un codice noto agli acquirenti, che consente di raggiungere l'accordo per la consegna con un linguaggio criptico (cfr. paragrafi della sentenza [di primo grado] dedicati ai singoli episodi ove si fa riferimento a fotografie abbondanti, magliette, o si indica il numero da consegnare); - la presenza di ruoli ben stabiliti, con soggetti che si occupavano ELoccultamento della sostanza (AG NA e Di RO RI), di ricevere la richiesta e organizzare la consegna (PUliese BR o la AL), e delle consegne (AL AN, PUliese MI, De SC RI, De MA CE, ed altri); sul ruolo del AG [la Corte di appello] richiama il Sequestro del 3.9.2015 di una pistola, oltre grammi 300 di cocaina a casa di AG NA (cfr. pag. 655 [della sentenza di primo grado] a riprova del ruolo fiduciario, di custode della sostanza;
per quello analogamente svolto da Di RO RI si vedano le captazioni: 3.07.2015 (prog.4207) emerge come Di RO RI (madre di PUliese BR) avesse il compito di nascondere lo stupefacente presso la propria abitazione (capo H4 pag. 560 e ssti) costituisce chiave di interpretazione l'analogo tenore del progr. 4587 del 6.7.2015 cui è seguito il controllo della AL AN rinvenuta in possesso di gr. 10 di cocaina con relativo sequestro;
la struttura gerarchica del sodalizio, al vertice del quale è て indiscutibilmente posto GL BR che gestisce la piazza di spaccio e ha la base nella sua stessa abitazione che dettava direttive ai sodali anche dopo l'arresto: (cfr. colloquio in carcere del 18.08.2015, le intercettazioni relative al capo G dalle quali emerge che è lui che decide e richiede il rientro delle somme dovute dai clienti stabili, le intercettazioni registrate nell'estate del 2015 e riportate nella disamina del capo A) che confermano che è lui l'interlocutore degli 61 LI per il pagamento della quota settimanale, e dunque comprovano ulteriormente il suo ruolo di capo ed organizzatore della piazza di spaccio); - il pagamento di una quota settimanale alla associazione di cui al capo A) per poter tenere aperta la piazza di spaccio ed i contrasti insorti sul punto con LI ON ed LI RO, sfociati negli scontri EL estate 2015 (cfr intercettazioni e fotogrammi riportati in sentenza nella disamina del capo A e colloquio in carcere tra il PUliese BR e la AL del 18.8.2015, nonché quanto richiamato al § A.2)» 15.4.La Corte di appello si sofferma nell'analisi del colloquio in carcere intercorso il 18/08/2015 tra la LE AN ed il ricorrente (colloquio del quale riporta un'ampia trascrizione) che contiene esplicite ammissioni sull'esistenza ed operatività della piazza di spaccio ed è di eccezionale chiarezza quanto al ruolo rivestito dal ricorrente ed agli affari ELorganizzazione. Nella prima parte del colloquio, affermano i Giudici distrettuali, «la AL lamenta le difficoltà di approvvigionarsi, anche per le vicissitudini avete col gruppo capeggiato da EL ON e RO che insiste per il versamento di una quota settimanale per tenere aperta la piazza;
PUliese BR le rappresenta la priorità che la piazza continui a operare quotidianamente e le dice approvvigionarsi da EL LI (a capo del gruppo autonomo di cui al capo 13) dandole indicazioni su dove recuperare le somme necessarie;
la AL rappresenta che sta continuando a spacciare tenendo gli EL all'oscuro». La possibile "rinegoziazione" della quota settimanale più bassa costituisce una possibile soluzione ipotizzata nel corso della conversazione. Il ricorrente fa inoltre riferimento, nel corso del colloquio, a crediti da riscuotere da clienti della "piazza" e di somme che devono essergli restituite dando prova affermano i Giudici distrettuali - della disponibilità di - danaro che gli aveva consentito di erogare prestiti e di vendere sostanza stupefacente a credito. Egli inoltre «si informa su come procedano le vendite di sostanza a clienti fidelizzati e dà precise indicazioni alla AL su prezzi e quantitativi;
si raccomanda che la donna si attenga al peso e tagli correttamente la sostanza;
la ragguaglia sui notevoli introiti della piazza (solo dai due clienti fissi che le ha indicato come Il gioielliere e tale MO vi è un introito di 400 euro mensili); informa poi la donna di ulteriori acquirenti e di somme ancore dovute;
la AL gli propone di ridurre le vendite al dettaglio e tenere solo i clienti migliori finche l'uomo sarà detenuto, [ma] il PUliese si oppone». Nel corso della conversazione i due fanno più volte riferimento alla "piazza" per la cui gestione il PUliese suggerisce alla donna di farsi affiancare dal padre (del ricorrente) o da altre persone, ma sempre raccomandando che la "piazza" stessa resti autonoma nonostante la flessione degli affari dovuta allo scontro con gli EL e agli episodi di violenza subiti. Lo stesso PUliese consegna alla donna un biglietto contenente i nomi dei clienti. Il ricorrente costituiva punto di riferimento 62 di una clientela selezionata e ben conosciuta che, numerosa e senza alcun vincolo di orario, si poneva in contatto [con lui] per richiedere dosi, anche significative, di stupefacente come evincibile dai riferimenti alle cifre emersi dalle captazioni, ai quantitativi caduti in sequestro, ed alla quota settimanale versata al gruppo di cui al capo A)-I)». Nell'organizzazione e nella gestione giornaliera ELattività di spaccio, il PUliese (fin quando era agli arresti domiciliari) si era servito dei sodali «con ripartizione di ruoli e compiti: la AL, il padre PUliese MI, De SC RI con ruolo di pusher, AG NA e Di RO RI quali "appoggio" prestandosi a nascondere lo stupefacente;
dopo il suo arresto [aveva continuato] a coordinare la piazza attraverso la AL (cfr. ambientale in carcere richiamata) la quale su indicazione del PUliese, raccoglieva dallo stesso la lista dei clienti e prendeva a fornirsi da EL LI, inserendo nuovi soggetti nella attività quali De MA CE». 15.5.Questi sono, in sintesi, gli elementi di fatto indicati nella sentenza e dai quali la Corte di appello ha tratto il convincimento ELesistenza del sodalizio ipotizzato al capo T3 della rubrica e del ruolo verticistico in esso disimpegnato dal PUliese, anche quando (e nonostante che) questi era ristretto in carcere dal 12/08/2015, e ELinfondatezza della tesi difensiva del mero concorso di persone nel reato continuato di detenzione a fine di cessione e di cessione a terzi di sostanze stupefacenti. 15.6.Tanto premesso, in disparte la totale assenza, nel libello difensivo, di un programma criminoso, anche solo vagamente accennato, al quale idealmente ricondurre i singoli episodi di cessione, il primo motivo deduce in modo del tutto generico il travisamento delle prove senza indicarle in modo specifico, senza allegare i relativi verbali e, soprattutto, senza precisare trattandosi di doppia conforme pronuncia di condanna se il travisamento riguarda prove già indicate dal primo Giudice (e se dunque sia stato dedotto in sede di impugnazione della sentenza di primo grado) oppure prove utilizzate per la prima volta in appello per disattendere le deduzioni difensive. Nel resto, gli argomenti difensivi si limitano a proporre una diversa interpretazione della conversazione in carcere del 18/08/2015 (prescindendo del tutto dai continui ed inequivocabili riferimenti che i due interlocutori fanno alla "piazza" e agli altri argomenti di cui si è dato conto) e degli altri elementi di prova. 15.7.Quanto alla attitudine, sul piano della non manifesta illogicità, degli elementi di prova indicati dalla Corte di appello a dimostrare l'esistenza del sodalizio ipotizzato dalla rubrica, valgano gli argomenti ampiamente illustrati in sede di analisi della posizione della BL. 15.8.Il secondo motivo è infondato. 15.9.E' sufficiente richiamare le considerazioni già svolte sulla inconciliabilità della gestione di una "piazza di spaccio" con la qualificazione ELassociazione ad 63 essa preposta come "minore" ai sensi ELart. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Peraltro, il ricorso propone, sul punto, una non consentita rivalutazione delle prove che si fonda, a sua volta, su una visione "statica" delle singole cessioni che astrae dalla dinamica ELattività illecita che le precede e del contesto in cui si collocano volto a consentire al sodalizio di far affidamento su non modesti quantitativi di sostanza per far fronte ai quotidiani impegni con la clientela. La Corte di appello sul punto è chiara: nella piazza veniva gestita un'attività di spaccio diuturna e sistematica, come dimostra il numero elevato e le modalità seriali degli episodi di spaccio ad una clientela fidelizzata e le conversazioni in cui gli acquirenti fanno riferimento a pregressi acquisti di sostanza, ed ai debiti maturati», ciò che esclude in radice la minima offensività delle condotte che costituivano oggetto del programma associativo. 15.10.I diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo, è giustificato dalla Corte di appello in considerazione della assoluta genericità della relativa richiesta, della gravità dei fatti e della recidiva qualificata. La decisione non è sindacabile in questa sede di legittimità alla luce delle considerazioni già svolte ai §§ 4.36-4.39. 15.11.L'ultimo motivo è totalmente infondato. 15.12. Non risulta, né il ricorrente lo deduce, che la questione sia stata dedotta in appello, né questa Corte di cassazione, in assenza dei relativi verbali di udienza preliminare e della richiesta ELimputato (o del difensore munito di procura speciale), non presenti nel fascicolo e non allegati al ricorso, è messa in condizione di scrutinarne la sussistenza, prima ancora della sua fondatezza. Nè il ricorrente spiega quale sia l'interesse concreto a coltivare l'eccezione a fronte di una riduzione della pena della quale ha comunque goduto. Piuttosto, il fatto che il difensore abbia rassegnato le proprie conclusioni nel merito delle accuse senza eccepire alcunché sulla corretta instaurazione del giudizio abbreviato, che abbia proposto appello senza contestare l'errata definizione del processo allo stato degli atti, che l'imputato abbia accettato di essere giudicato in base alle prove unilateralmente raccolte dal pubblico ministero, provano, in assenza di elementi contrari, la piena e consapevole accettazione del rito. 16.Il ricorso di FA RI 16.1.Il ricorso è fondato. 16.2.L'imputato era stato condannato, in primo grado, alla pena di sei anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo N3). Alla condanna aveva fatto seguito l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena. 64 16.3. La Corte di appello, qualificato il fatto come di lieve entità ai sensi del quinto comma ELart. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura finale di un anno e quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, ha revocato la pena accessoria della interdizione legale ed ha sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea della durata di anni cinque. 16.4. Tanto premesso, la applicazione della residua pena accessoria ELinterdizione dai pubblici uffici, ancorché temporanea, non ha alcuna giustificazione né ai sensi ELart. 29, comma primo, cod. pen. (che richiede la condanna ad una pena non inferiore a tre anni), né ai sensi ELart. 85, d.P.R. n. 309 del 1990, che non contempla tale pena accessoria tra quelle applicabili in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, stesso decreto. 16.5.Ne consegue che nei confronti del RI la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che deve essere eliminata. 17.Il ricorso di RI Di RO 17.1. RI Di RO era stata condannata in primo grado alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per il reato associativo di cui al capo T3 (art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) e del reato-fine di cui al capo H4 (artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; detenzione, a fine di cessione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina). 17.2.In appello aveva rinunciato a tutti i motivi, ad eccezione di quelli relativi alla commisurazione della pena. La Corte di appello, applicate le circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado), ha rideterminato la pena nella misura definitiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione. 17.3.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione ELobbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01; Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, Rv. 259418 - 01; Sez. 7, n. 46280 del 12/11/2009, Rv. 245495-01). 17.4. Nel caso di specie, la ricorrente deduce la mancata applicazione ELart. 129, cod. proc. pen., senza indicare alcun elemento dal quale desumere l'esistenza di una evidente causa di proscioglimento, tanto più che la figura ed il ruolo della ricorrente (custode dello stupefacente per conto del sodalizio) 65 vengono tratteggiati dalla Corte di appello in sede di esame ELappello del PUliese BR, capo del sodalizio al quale apparteneva la donna. 17.5.Il secondo motivo è infondato. 17.6.La rinuncia ai motivi diversi dalla sola determinazione della pena si estende anche alla invocata qualificazione del fatto ai sensi ELart. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990. La sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, così come la qualificazione del fatto, costituiscono altrettanti punti della decisione, distinti ed autonomi rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il principio "tantum devolutum quantum appellatum", pur non precludendo in modo assoluto al giudice ELimpugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone tuttavia, perché l'esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante (Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, Costantino, 163043; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794; Sez. 2, n. 522 del 04/03/1969, Tollion, Rv. 112184; Sez. 2, n. 8571 del 27/01/1973, Butolini, Rv. 125582; Sez. 2, n. 9481 del 21/03/1980, Locicero, Rv. 145972; Sez. 1, n. 836 del 16/10/1981, Fusco, Rv. 151832). Ne è così stata tratta la conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861) e quelli concernenti la recidiva (Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825) o la diversa qualificazione del fatto (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258 01; Sez. 1, n. 2788 del 27/01/1998, Rv. 210001 - 01). 17.7.L'aver perciò rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi alla pena ha irrevocabilmente escluso dalla cognizione del giudice del gravame ogni questione relativa alla qualificazione del reato-fine di cui al capo H4) ai sensi del quinto comma ELart. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 18. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di PA OR e De QU CE consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. 66
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI FA limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi di PA OR e De QU CE e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di NA BL, FO AN, EL RO, EL ON, TE LL, AN LV, AP LV, AP CE, EL LI, Di ME AN RI, Di NI IA, TE AN, EL LE, EL LE ON, PUliese BR e Di RO RI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Gastone Andreazza Жев жел TATA IN CANCEL 2 0 GEN 2022 C due 67