Sentenza 22 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il vizio del gioco di azzardo potesse comportare la diminuente del vizio parziale di mente in relazione al reato di rapina commesso da persona continuamente compulsata dall'esigenza di trovare denaro per poter far fronte ai debiti derivanti dalle frequenti giocate).
Commentari • 8
- 1. Art. 85 - Capacità d’intendere e di volerehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Prima di valutare la condizione di imputabilità del soggetto attivo del reato, occorre individuare preliminarmente i «requisiti bio-psicologici che facciano ritenere che il soggetto sia in grado di comprendere e recepire il contenuto del messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva». Ed è solo sulla base di questa preliminare e indispensabile ricognizione nosografica che il giudice potrà provvedere all'individuazione delle «condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali», su cui fondare le sue determinazioni processuali, rilevanti sia ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza …
Leggi di più… - 2. Art. 88 - Vizio totale di mentehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il complesso normativa costituito dagli artt. 85, 88, 89 e 90 richiede, ai fini della ·esclusione o della attenuazione di essa, una infermità di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente (sempre a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale). Le cosiddette "anormalità psichiche", quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a …
Leggi di più… - 3. Art. 89 - Vizio parziale di mentehttps://www.filodiritto.com/
- 4. Ludopatia da gratta e vinci, rilevante per imputabilità se .. (Cass. 21065/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024
Il vizio del gioco di azzardo può risolversi in una ludopatia e costituire un disturbo della personalità, come confermato, nel caso in esame, dalle valutazioni dei periti e reso palese dal carattere eclatante delle condotte dell'imputato. Tuttavia, per essere riconosciuto quale vizio totale o parziale di mente, rilevante ex artt. 85,88 e 89 cod. pen., un disturbo della personalità deve presentarsi con consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale la condotta risulti causalmente …
Leggi di più… - 5. Ludopatia e suo impatto sulla famigliahttps://studiodonne.it/ · 6 luglio 2020
Cos'è la Ludopatia? fastidio ed irritazione nel momento in cui si sospende o si riduce il giocare. Diversi tentativi infruttuosi di smettere o ridurre il giocare. Pensieri persistenti legati al gioco come la programmazione della prossima giocata o il rivivere momenti di giocate precedenti. Giocare in momenti difficili e di disagio. A seguito delle perdite di denaro legate al gioco ricominciare subito a giocare per “rifarsi”. Mentire per nascondere che si gioca patologicamente. Compromettere le proprie relazioni affettive, capacità lavorative o di studio a causa del gioco. Richieste di denaro ad altre persone per uscire da situazioni difficili legate al gioco. È stato dunque detto come il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2012, n. 24535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24535 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 22/05/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1276
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto - Consigliere - N. 49047/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NI N. IL 05/02/1968;
avverso la sentenza n. 14/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del 03/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione, ON ME, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano del 10.2.2011, del, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gip del locale Tribunale il 18.9.2009, per il reato di rapina, ridusse la pena inflittagli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Con il primo motivo, la difesa deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle diminuente del vizio parziale di mente, connesso alle motivazioni del crimine, cioè la patologica dipendenza del ricorrente dal gioco d'azzardo, risultante dalla relazione clinica di parte prodotta agli atti e allegata al ricorso.
Con il secondo motivo, censura sotto lo stesso profilo di legittimità la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 6, nonostante l'integrale risarcimento del danno subito dalle persone offese, la somma complessiva dalle stesse percepita essendo anzi superiore a quella rapinata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Non si può disconoscere che i "disturbi della personalità", tra i quali rientra anche il disturbo border line di personalità riferibile all'incontenibile impulso al gioco d'azzardo, possono in astratto rientrare nel concetto di infermità ex artt. 88 e 89 c.p. (vedi, in generale, Cass. sez. un. n. 9163/2005), ma occorre comunque valutare caso per caso se il disturbo, oltre ad essere di consistenza, intensità e gravita tali da incidere effettiva mente sulla capacità di intendere e di volere del reo, escludendola o scemandola gravemente, sia in concreto collegato da un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (su questi principi, cfr. Cassazione penale 21 ottobre 2008 Numero: n. 4658; per un caso di specie che presenta significative analogie con quello in esame, vedi, anche Cassazione penale sez. 1, n. 16689,04 aprile 2007). Ebbene, indipendentemente da qualche poco felice o "incompiuta" espressione contenuta nella sentenza impugnata, i giudici di appello sottolineano però efficacemente che l'incontestato movente della rapina era consistito nella necessità del ricorrente di procurarsi il denaro necessario per far fronte alla sua disastrata condizione economica debitoria, provocata dalle perdite al gioco. Il vizio del gioco costituiva quindi, nella specie, solo l'antefatto del crimine, commesso non in vista di un'immediata occasione di gioco rispetto alla quale fosse urgente, alla stregua di una spinta psicologica "compulsiva", il necessario approvvigionamento finanziario, ma per rimediare agli effetti economici devastanti già prodotti dal vizio. E in questo ordine di considerazioni si colloca, in definitiva, l'affermazione della Corte di merito secondo cui la condotta criminosa del ricorrente si caratterizza per connotati di lucidità e professionalità incompatibili con la spiegazione patologica del movente. Una volta escluso il necessario nesso di causalità, nei termini indicati, tra la condotta di reato e il disturbo della personalità asseritamente legato al vizio del gioco, non occorre poi indugiare sugli aspetti propriamente clinici della questione, quali sono evidenziati nella consulenza di parte allegata al ricorso, essendo peraltro corrispondente ad una inammissibile e manifesta forzatura l'attribuzione alle deviate pulsioni ludiche del ricorrente del suo coinvolgimento in un episodio delittuoso di cui è assolutamente intuitivo il grave disvalore sociale, ed altrettanto intuitiva l'esclusione della dimensione del "gioco", tanto più in relazione alle modalità della rapina, commessa in concorso con altri soggetti, con l'uso di armi da fuoco, con l'immobilizzazione fisica delle vittime e con inutili e pesanti brutalità ai loro danni.
2. Non meritano censura nemmeno le valutazioni della Corte di merito in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., nr.
6. Per l'applicabilità della quale si richiede che la riparazione del danno, tanto nella forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria, esclusi quindi i casi in cui la dazione sia stata realizzata indipendentemente dall'iniziativa del colpevole (Corte di Cassazione nr. 46329 del 09/11/2005 sezione 6, Caputo). Nella specie, infatti, come sottolinea correttamente la Corte di merito, la maggior parte del bottino fu rinvenuta e sequestrata dai verbalizzanti in sede di perquisizione domiciliare, e poco importerebbe che gli agenti operanti fossero stati favoriti dalle indicazioni del ricorrente, secondo un notazione difensiva peraltro priva dei necessari riferimenti processuali, perché, date le circostanze la volontarietà della "restituzione" doveva comunque essere esclusa, considerando che la somma era oggetto di una specifica attività di polizia diretta alla sua ricerca. Sotto altro profilo, va rilevato che le due circostanze attenuanti del reato previste dall'art. 62 c.p., n. 6 (riparazione totale dei danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione autonome, l'una essendo correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, l'altra allegandosi, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due ipotesi, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili ne' possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi (Cass. nr. 27542 DEL 15/07/2010 sezione 1 Galluccio). Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012