Sentenza 16 aprile 1998
Massime • 4
La chiamata in correità,per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato,ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui,abbisogna,oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo,in primo luogo,alla personalità del chiamante,alle sue condizioni socio economiche e familiari,al suo passato,ai suoi rapporti con l'accusato,alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta;in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie,sotto il profilo della loro precisione, coerenza,costanza,spontaneità etc.),anche di riscontri estrinseci i quali,a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari,debbono avere carattere individualizzante,cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato,in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. (Nella specie,in applicazione di tali principi,è stato escluso che potesse fondarsi l'affermazione di penale responsabilità del segretario nazionale di un partito politico quale concorrente nel reato di corruzione,in relazione all'avvenuto pagamento,nell'ambito di appalti pubblici, di "tangenti"il cui importo sarebbe stato destinato al detto partito,sulla sola base di dichiarazioni accusatorie di altro imputato le quali,oltre a poter essere mosse da un personale interesse di costui a minimizzare il proprio ruolo,non erano neppure corroborate da riscontri individualizzanti,essendo questi ultimi costituiti,nell'essenziale,soltanto da elementi di conferma del generale e diffuso fenomeno di finanziamento illecito dei partiti politici,senza alcun riferimento agli specifici fatti oggetto di imputazione).
Il soggetto il quale,in forza di una concessione amministrativa avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica,sia investito di poteri e facoltà propri dell'ente concedente,fra cui quelli concernenti la stipulazione dei contratti di appalto per l'esecuzione materiale di detta opera,secondo una procedura ispirata a fini di pubblico interesse,acquista,ancorché trattisi di soggetto privato,nell'esercizio di detti poteri e facoltà,qualità di pubblico ufficiale,attesa la natura oggettivamente amministrativa dell'attività a lui demandata. (Nella specie,in applicazione di tale principio, è stata riconosciuta corretta dalla S.C.l'attribuzione della qualità di pubblici ufficiali,ai fini della configurabilità a loro carico del reato di corruzione,ai componenti del consiglio d'amministrazione della Metropolitana milanese s.p.a,concessionaria della costruzione dell'omonima opera in forza di convenzione stipulata con la Regione Lombardia e con il comune di Milano,poi integrata dalle prescrizioni contenute nella legge regionale 12 settembre 1983 n.70).
Non è ravvisabile il concorso nel reato di corruzione propria da parte dell'imprenditore che,nell'ambito di un rapporto privatistico con altro imprenditore, aggiudicatario di un appalto pubblico in forza di un accordo corruttivo da lui raggiunto con i pubblici ufficiali responsabili della stazione appaltante,stipuli con il detto aggiudicatario un contratto di subappalto per l'esecuzione di parte delle opere e s'impegni a versare al subappaltante una percentuale sull'importo dei lavori;ciò perché la regolamentazione concordata del subappalto non supera la soglia interna del rapporto privatistico e non va ad integrarsi con la posizione del corrotto, a meno che non si provi,mediante concreti elementi fattuali,che essa abbia inciso o sia andata concretamente ad inserirsi,rafforzandola o integrandola,nell'attività corruttiva alla quale si è esposto in prima persona il subappaltante.
In presenza di una diffusa prassi di finanziamento illecito ai partiti politici mediante un sistema di assegnazione pilotata degli appalti pubblici,con corresponsione di "tangenti" da parte delle imprese appaltatrici,il solo fatto che il segretario nazionale di uno di detti partiti sia consapevole dell'esistenza di tale fenomeno e vi presti adesione non può,di per sè,costituire prova di un suo personale inserimento,causalmente rilevante,nell'operatività del sistema sopradescritto e,quindi,dar luogo ad una affermazione di penale responsabilità del medesimo soggetto quale concorrente nei singoli episodi corruttivi posti in essere da pubblici ufficiali collegati al partito ed imprenditori,nulla rilevando in contrario(in quanto funzionale ad un'argomentazione meramente congetturale),la circostanza che il segretario in questione gestisse il partito con metodi definiti di "forte accentramento",nè potendosi,d'altra parte,dire che egli fosse investito,per la carica,di alcuna "posizione di garanzia"avente come specifico contenuto l'impedimento dei reati summenzionati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1998, n. 7240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7240 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GI SANSONE Presidente del 16/4/1998
1. Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. " NO OLIVA " N.569
3. " Francesco TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. " LA MILO rel. " N.44427/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1-) CI GI, nato a [...] il [...];
2-) XI TT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 5/6/1997 della Corte d'Appello di Milano, che confermava quella in data 16/4/1996 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LA Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio, quanto alla pena con riferimento al ricorrente DI;
con riferimento al ricorrente XI, ha chiesto, in via principale, dichiararsi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 513 c.p.p. e dell'art. 6 della legge n. 267/97, in relazione agli art. 101 e 112 Cost., e, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata.
Udito per la parte civile, "Metropolitana Milanese spa", l'avv. Ermanno Menga, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, per lo meno in relazione alle statuizioni civili;
Uditi i difensori: Avv. Massimo Krogh e avv. Alberto Liguoro, per il DI, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. VI Lo Giudice e avv. Giannino Guiso, per il XI, che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di riso.
FATTO
Premessa
La presente vicenda processuale, per come ricostruita dai Giudici di merito, riguarda episodi di corruzione (con connessi reati di illecito finanziamento ai partiti politici e di turbata libertà degli incanti) legati all'aggiudicazione degli appalti della "Metropolitana Milanese s.p.a." e indicativi dei rapporti instauratisi, nell'area milanese, tra le imprese interessate agli appalti medesimi e i partiti politici. Trattasi di episodi illeciti non isolati, ma frutto di una prassi di corruttela diffusa e consolidata, tanto da assurgere a vero e proprio "sistema", disciplinato da ben precise regole. con suddivisione di compiti e di ruoli tra politici. pubblici amministratori e imprenditori. Alla base di tale fenomeno, è stata individuata la convergenza di interessi riferibili sia ai partiti politici che alle imprese. I primi avevano il bisogno di reperire ingenti somme di denaro per fronteggiare i "costi della politica", non copribili con le entrate ufficiali, provenienti dal finanziamento pubblico ai partiti o dal tesseramento degli iscritti;
di qui la necessità di ricercare fonti di finanziamento "parallelo", provenienti dal mondo imprenditoriale.
Le seconde erano spinte dalla necessità di ritagliarsi quote protette di mercato, per garantirsi una continuità di lavoro;
tale esigenza veniva soddisfatta con la disponibilità delle imprese a "foraggiare" i partiti, tramite i loro referenti in seno al Consiglio di amministrazione della MM, in cambio del controllo degli appalti, che comportava la violazione di qualunque regola di concorrenza, nel senso che le imprese si accordavano preventivamente sulla quota dei lavori da eseguire e sui prezzi da praticare, finendo cosi col predeterminare l'esito delle aggiudicazioni, il tutto col tacito assenso dei vertici della MM.
Tale sistema era stato ideato da TO LI, presidente della MM dalla fine degli anni '70 sino al 1987, e prevedeva, piu' specificamente, che i rappresentanti delle imprese da lui contattati accettassero di versare tangenti, calcolate in percentuale sul valore dell'appalto; i lavori concretamente venivano aggiudicati a gruppi di imprese e il capocommessa si attivava per la riscossione del denaro, che versava al referente politico di turno, il quale, a sua volta, lo dirottava, secondo criteri di ripartizione prefissati, ai vari partiti politici. Cessata la presidenza del LI, al quale subentrò l'architetto NI, l'operatività del sistema continuò ad essere molto attiva, perché comunque i partiti politici incidevano costantemente sulle scelte dei membri del Consiglio di amministrazione della MM.
"Iter" Processuale
Nell'ambito di tale vicenda, venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, tra l'altro, GI DI e TT XI. Il primo era stato chiamato a rispondere di corruzione propria aggravata, illecito finanziamento ai partiti politici e turbata libertà degli incanti (capi R, S, T), con riferimento alla costruzione degli impianti elettrici e meccanici di cinque stazioni della linea"3"della MM, nonché degli impianti elettrici e di condizionamento del deposito di Rogoredo, per la cui esecuzione in appalto aveva effettuato pagamenti illeciti per lire 610 milioni in favore di partiti politici, tramite LO LA, titolare della ditta appaltatrice "Policarbo", dal quale aveva preso in subappalto una quota dei lavori elettrici;
reati commessi tra il 1988 e il 1991. Il secondo era stato chiamato a rispondere di n. 21 episodi di corruzione propria pluriaggravata, n. 21 episodi di turbativa d'asta e n. 15 violazioni della legge sul finanziamento ai partiti, con riferimento all'esecuzione in appalto di diversi lavori della MM, nel periodo compreso tra il 1981 e il 1992; gli si era, in particolare, addebitato di essere stato (in coincidenza temporale con la carica ricoperta di segretario politico) il destinatario finale, per conto del PSI, delle tangenti materialmente versate, prima, al LI e, poi, a IL AR (subentrato, quale referente del partito, al primo) da numerosi imprenditori per l'aggiudicazione degli appalti in questione.
Il Tribunale, con sentenza 16/4/1996, così decideva:
dichiarava i predetti colpevoli dei reati come loro rispettivamente ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e, in concorso - per il solo DI - delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti, condannava costui alla pena di anni due, mesi uno di reclusione e lire 30 milioni di multa e il XI a quella di anni otto, mesi tre di reclusione e lire 150 milioni di multa nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale, oltre che entrambi - con vincolo solidale per la parte comune - al risarcimento dei danni in favore della Metropolitana Milanese spa.
Tale decisione, a seguito di gravame degli imputati, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza 5/6/1997. Motivi di ricorso
Avverso quest'ultima pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, i prevenuti. Il DI, dopo avere premesso che i Giudici di merito erano incorsi nell'errore metodologico di ricostruire i fatti-reato come "evento monolitico e inscindibile", sì da addebitarli indiscriminatamente a tutte le persone in essi, in qualche maniera, coinvolte, senza, invece, considerare la peculiarità delle singole condotte e specificamente di quella da lui tenuta, ha, in particolare, lamentato:
1-) Inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606/1^ lett. b. cpp) con riferimento al concorso di persone nel reato: la condotta da lui tenuta, pacificamente successiva a quella di coloro che direttamente conclusero gli accordi corruttivi con i vertici della MM, era rimasta estranea a qualunque ipotesi di responsabilità concorsuale, in quanto priva di connessione causale e di collegamento finalistico con il comportamento degli altri, sicché, per lui, doveva escludersi la stessa materialità dei fatti;
2-) carenza di motivazione (art. 606/1^ lett. e cpp), sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità, in ordine alla materialità di tutti i fatti addebitatigli;
in ogni caso, dalla ipotizzata corruzione non poteva dedursi, per automatismo e in via presuntiva, anche la prova degli altri illeciti contestatigli;
3-) inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606/1^ lett. b cpp) con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo dei reati (coscienza e volontà di con correre nei medesimi), che doveva essere escluso per errore di fatto scusabile;
4-) carenza di motivazione , per mancanza e illogicità manifesta (art. 606/1^ lett. e cpp), sullo stesso punto che precede;
5-) violazione dell'art. 179/1^ cpp e nullità della sentenza, in relazione alla condanna per il reato di illecito finanziamento (capo sub S), mai contestatogli e in ordine al quale non v'era stato esercizio dell'azione penale;
6-) mancanza assoluta di motivazione sulle censure mosse, in sede di appello, alle statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado e confermate in secondo grado, senza affrontare le problematiche prospettate circa l'incidenza causale della sua condotta sul danno, l'entità di questo, il vincolo di solidarietà esteso anche ai danni procurati da altri;
7-) omessa motivazione dell'ordinanza 19/5/1997, con la quale si era disattesa la richiesta di rinnovazione del dibattimento, per sentire alcuni imputati di reati connessi (AR, Gagni, Preziuso ecc.), che avrebbero potuto meglio chiarire la sua posizione, rinnovazione, oggi, ancora più attuale, data l'intervenuta modifica dell'art. 513 cpp. con connessa disciplina transitoria;
8-) mancanza di adeguata motivazione circa l'entità del trattamento sanzionatorio, fissato in misura tale da escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Il XI, con il ricorso a firma dell'avv. Lo Giudice, ha lamentato:
1-) mancanza assoluta di motivazione sull'eccepita nullità, con i motivi di appello, dell'ordinanza contumaciale e della sentenza di primo grado, per suo comprovato impedimento a prendere parte al giudizio, a causa delle precarie condizioni di salute in cui, all'epoca, versava;
2-) eccezione d'incostituzionalità della norma transitoria dell'art. 6 della legge n. 267/97, in relazione agli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non estende la disciplina transitoria, a seguito della modifica dell'art. 513 cpp, anche al giudizio di legittimità; la questione assume rilevanza, essendosi utilizzate. a fini probatori, dichiarazioni di coimputati o imputatì di reati connessi rese in sede di indagini preliminari e non confermate a dibattimento;
3-) violazione della legge processuale e difetto di motivazione (art. 606/1^ lett. c ed e cpp) circa i criteri di valutazione della prova ex artt. 187 e 192 cpp, tenuto conto anche della nuova formulazione dell'art. 513 cpp;
4-) mancata assunzione di prove decisive a discarico su fatti costituenti oggetto di prove a carico (art. 606/1^ lett. d cpp): la prova sollecitata era finalizzata a dimostrare la sua estraneità a tutta la vicenda delle tangenti della 1RJ;
5-) violazione della legge penale (art. 606/1^ lett. b cpp) per erronea qualificazione dei fatti ex art 319 c.p. in relazione alla natura (privata) dell'attività imprenditoriale svolta dalla MM spa, nel settore degli appalti, e alla qualità dei membri del suo Cda, che avevano agito nell'ambito di un rapporto privatistico con le imprese appaltatrici;
6-) violazione della legge processuale e difetto di motivazione (art. 606/1^ lett. c ed e cpp) in relazione alla pronuncia di responsabilità, a titolo di concorso (pur difettandone la prova), sui vari illeciti: nessuna analisi specifica era stata condotta sui singoli episodi di corruzione;
dalla premessa che il fenomeno dell'illecito finanziamento della politica era da lui ben conosciuto, si era tratta la conclusione affrettata del suo concorso negli episodi di corruzione;
le dichiarazioni accusatorie di IL AR, non rese a dibattimento e mai sottoposte al vaglio del contraddittorio, erano inattendibili;
le dichiarazioni rese da altri imputati di reati collegati (IN, AD, RE ed altri) erano del tutto inconferenti, perché non attinenti ai fatti di causa;
7-) violazione della legge penale (art. 606/1^ lett. b cpp) in relazione all'elemento psicologico dei reati ascrittigli (art. 42 c.p.): non si era affrontato il problema della responsabilità
soggettiva colpevole;
si era affermata la sua colpevolezza, valutando gli addebiti mossigli come "reati di posizione", senza alcuna prova specifica sui fatti (art. 187 cpp); egli era rimasto assolutamente estraneo a qualunque rapporto con gli imprenditori, con le gare di appalto, con i vertici della MM, non emergendo il contrario dagli atti;
non si era dimostrato il suo inserimento nel "mercato degli atti pubblici"; il denaro raccolto non era mai stato destinato a lui personalmente, come inattendibilmente sostenuto dal AR;
il provvedimento col quale il Senato della Repubblica, nel negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del LI, aveva stabilito che i componenti del Cda della MM non erano pubblici ufficiali non poteva non avere inciso comunque sul suo convincimento di non concorrere in alcun fatto corruttivo.
Con il ricorso a firma dell'avv. Guiso, si sono, inoltre, dedotti la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, fissata a un livello esemplare, sulla base di mere formule di stile, senza tenere in alcun conto il suo stato di persona incensurata e il contesto storico in cui i fatti erano maturati;
nonché la carenza di motivazione sul contenuto delle statuizioni civili.
Con memoria in data 18/2/1998, l'avv. Lo Giudice ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, al fine di rendere concretamente operativa la disciplina introdotta con la modifica dell'art. 513 cpp (legge n. 267/97). All'odierna udienza pubblica, il P.G., il difensore di parte civile e i difensori dei ricorrenti hanno concluso come da epigrafe. DIRITTO
I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
I motivi di gravame, dando ordine logico alle questioni dibattute, verranno presi in esame nei limiti strettamente funzionali alla motivazione della presente decisione, cosi come dispone l'art.173 disp. att. cpp. Posizione DI
In rito
Non sussiste la nullità della sentenza di merito pronunciata nei confronti del DI, limitatamente al reato di illecito finanziamento (capo sub S), per asserita omessa contestazione dello stesso e, quindi, per mancato esercizio dell'azione penale sul punto (art. 179/1^ cpp).
Nel formulare tale doglianza, il ricorrente ha giocato sull'equivoco che solo una lettura superficiale del capo d'imputazione può ingenerare. Si legge, infatti, in questo: "delitto previsto e punito dagli art. 81, 110 c.p.,7 legge n. 195/74 e 4 legge n. 659/81, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, i primi nove, mediante il AR, consegnavano ". Poiché, nell'epigrafe del capo d'imputazione che precede (corruzione sub R), il DI occupa il 10^ posto, si è dedotto che a costui non sarebbe mai stato contestato il reato sub S. In realtà, le cose stanno diversamente. Ed invero, la formulazione del capo d'imputazione di cui si discute, il quale risulta essere stato comunque regolarmente contestato e addebitato al DI nel relativo decreto di citazione a giudizio, se ben letta, non lascia adito ad alcun dubbio: tutte le persone indicate nell'epigrafe (ben 21) sono state, infatti, chiamate a rispondere, "in concorso tra loro", del delitto di illecito finanziamento ai partiti politici, con la precisazione fattuale che solo i primi nove avevano materialmente consegnato, tramite il AR, la somma di denaro ai referenti dei partiti politici, precisazione che trova spiegazione nella circostanza, pacifica in atti, che il DI non ebbe contatti diretti col AR o con i referenti dei partiti, ma operò per il tramite di LO LA, al quale consegnò la sua "quota" di denaro. Il reato in esame, per il quale è stata puntualmente esercitata l'azione penale, risulta regolarmente contestato all'imputato e va, conseguentemente, esclusa qualunque nullità della decisione per la ragione dedotta.
Nel merito
Sono fondate le doglianze di erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla disciplina sul concorso di persone nel reato, e di carenza motivazionale in ordine alla rilevanza del ruolo svolto dal DI nella consumazione dei reati di cui si discute. In punto di fatto, è stato acclarato che i lavori relativi agli impianti elettrici e meccanici della linea "3" della MM furono appaltati inizialmente alla ditta "Castagnetti", rappresentata da LE AR;
successivamente, sorta la necessità di realizzare tali lavori in tempi brevi e non potendo la ditta appaltatrice farvi fronte da sola, si procedette al frazionamento delle opere in vari lotti, appaltandoli, alle stesse condizioni fissate con la ditta capocommessa e a trattativa privata, ad altre imprese tra le quali la "Policarbo spa", rappresentata da LA LO;
costui si aggiudicò la quota dei lavori verso la fine di aprile del 1988 e formalizzò il relativo contratto di appalto con la MM il 26/7/1988; tutte le imprese aggiudicatarie si impegnarono a versare ai vertici Cella stazione appaltante, in ossequio al diffuso sistema di corruttela imperante per il finanziamento della politica, una tangente pari al 13,50% dell'importo dell'appalto. Accadde che il LO, per la realizzazione dei lavori elettrici relativi al lotto aggiudicatogli, contattò, nei primi giorni del maggio 1988, DI GI, rappresentante della ditta "Coglielte", proponendogli il subappalto e facendogli presente che nei costi relativi bisognava calcolare la predetta percentuale del 13,50; il DI aderì alla proposta verso la metà di maggio 1988 e il contratto di subappalto fu stipulato formalmente il 26/9/1988; nel rispetto degli accordi raggiunti, il DI versò al LO la somma di lire 610 milioni (corrispondente al l3,50% del valore del subappalto).
Circostanza certa è che il DI rimase estraneo "ad ogni collegamento giuridico e funzionale con la MM" (cfr. pag. 26 sentenza impugnata).
Tanto premesso, osserva la Corte che la sentenza impugnata polarizza il suo apparato argomentativo nell'analisi dettagliata ed approfondita della posizione di LA LO, per dimostrarne, e ci riesce egregiamente, il coinvolgimento negli illeciti di cui è processo e per inferire da ciò che negli stessi illeciti avrebbe concorso anche il DI, sul quale - secondo i Giudici di merito - non possono non riverberarsi le medesime valutazioni espresse sul primo, dato lo stretto collegamento tra i due.
Tale semplicistica proposizione non può essere condivisa, perché, come incisivamente si è rilevato in ricorso, ha il limite di dare suggestivamente rilievo agli eventi illeciti, sicuramente verificatisi, dai quali induttivamente risale agli autori, individuando tra questi anche il DI, solo perché eseguì una parte dei lavori appaltati, e trascura completamente di analizzare e ricostruire la condotta dell'imputato, onde verificare se la stessa, sulla base di corrette e rigorose considerazioni logico-giuridiche, possa essere inquadrata nel paradigma concorsuale dei reati che ci occupano.
L'estraneità del ricorrente a qualunque rapporto, diretto o mediato, con gli organi responsabili della MM, stazione appaltante, e la sua posizione di subappaltatore, derivante da atto negoziale privatistico stipulato col LO, sono indubbi dati fattuali che, pur non essendo in assoluto incompatibili con le prospettate ipotesi criminose, certamente non possono essere rivelatori delle medesime. Non va sottaciuto, poi, che il vincolo contrattuale tra il DI e il LO intervenne solo dopo che quest'ultimo stipulò il contratto di appalto con la MM e si impegnò a versare la tangente convenuta, sicché non è dato vedere, per lo meno in base alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, quale incidenza causale possa avere spiegato la condotta del primo negli illeciti ormai consumati, come la turbativa d'asta, o già in fase di consumazione, come la corruzione e l'illecito finanziamento.
È vero che il delitto di corruzione, punto centrale dell'impostazione accusatoria, prescinde, come si legge nella decisione di merito, dal "contenuto formale degli accordi contrattuali" tra i concorrenti necessari e può caratterizzarsi "per il contributo individuale prestato alla esecuzione del progetto criminoso" anche da parte di un concorrente eventuale, ma è necessario che l'inserimento di un terzo nel progetto corruttivo, ideato e realizzato formalmente da altri, sia rigorosamente dimostrato sotto il profilo della sua rilevanza causale. che può estrinsecarsi nelle più varie forme: quella dell'apporto diretto del terzo nella materialità del fatto, della quale realizza una frazione (concorso materiale); quella della determinazione a delinquere, quella del rafforzamento o consolidamento dell'intento criminoso dì chi ha già operato la scelta delinquenziale, quella di ampliare o modificare i termini dell'accordo corruttivo già raggiunto (ipotesi queste, tutte, di concorso morale).
Certo, pur collocandosi pacificamente il comportamento (per come evidenziato in sentenza) del DI in epoca successiva a quella in cui si era già verificata la turbata libertà degli incanti ed erano in corso di consumazione gli episodi di corruzione e illecito finanziamento, ben può ipotizzarsi una responsabilità concorsuale in tali illeciti del medesimo DI. Tale ipotesi, però, abbisogna di una puntuale verifica processuale, che. nella specie, non v'è stata: è necessario cioè non fermarsi al dato finale, rappresentato dalla dazione della somma di lire 610 milioni al LO, circostanza questa che, isolatamente considerata, non supera la soglia del rapporto privatistico DI-LO e non assume, conseguentemente, rilievo penale, ma considerare se la condotta anche pregressa del DI abbia comunque in fluito sul meccanismo illecito degli appalti elettrici e meccanici della linea "3" della MM e, in particolare, sulle scelte del LO che, nel dinamismo dei reati di cui si discute, si espose in prima persona;
conclusivamente va approfondita la ricostruzione dei fatti, attraverso il passaggio obbligato dell'esame a più ampio raggi- della condotta del prevenuto, onde stabilire se in essa siano individuabili gli estremi del concorso, sotto la forma della determinazione o dell'istigazione o, quanto meno, dell'adesione attiva ad accordi illeciti già intervenuti e ancora in corso di consumazione, con spostamento in avanti, in quest'ultimo caso, della data di consumazione dei reati (il riferimento è solo a quelli di corruzione e illecito finanziamento); l'indagine non deve trascurare anche un'analisi rigorosa dell'elemento soggettivo dei reati.
Nè un tale approfondimento può ritenersi superfluo solo perché la responsabilità del DI sarebbe oggettivamente dimostrata dalla mancata registrazione in contabilità della somma versata al LO e da costui destinata a fini corruttivi. Trattasi di elemento privo di reale sintomaticità e meramente congetturale, perché molteplici possono essere state le ragioni della liquidazione extracontabile.
Anche la partecipazione del DI a riunioni di imprenditori interessati agli appalti della MM, nel corso delle quali si discusse della liquidazione degli stati di avanzamento, non offre elementi di giudizio a conforto della responsabilità concorsuale. In sostanza, nell'operare una più approfondita analisi della posizione del DI, va tenuto presente il seguente principio di diritto: non è ravvisabile il concorso nel reato di corruzione propria da parte dell'imprenditore che, nel l'ambito di un rapporto privatistico con altro imprenditore-aggiudicatario di un appalto pubblico, stipuli con costui (che autonomamente ha raggiunto un accordo corruttivo, in relazione ai lavori da eseguire, con i pubblici ufficiali responsabili della stazione appaltante) un contratto di subappalto per l'esecuzione di parte delle opere e s'impegni a versare al subappaltante una percentuale sull'importo dei lavori;
ciò, perché la regolamentazione concordata del subappalto non supera la soglia interna del rapporto privatistico e non va a integrarsi con la posizione del corrotto. a meno che non si provi, attraverso concreti elementi fattuali, che abbia inciso o sia andata concretamente a inserirsi, rafforzandola o integrandola, nell'attività corruttiva alla quale si è esposto in prima persona il subappaltante.
Tutte le altre doglianze di cui al ricorso rimangono, allo stato, assorbite da quanto si è venuto sin qui esponendo. La pronuncia di condanna del DI va, pertanto, annullata con rinvio.
Posizione XI
In rito
Sulla denunciata nullità dell'ordinanza 20/9/1994 del Tribunale di Milano, con la quale venne dichiarata la contumacia dell'imputato, essendo stato escluso un suo legittimo e provato impedimento a comparire, nullità che si sarebbe riverberata su tutti gli atti processuali successivi e, quindi, su entrambi i giudizi di merito, osserva La Corte che effettivamente il Giudice di appello, pur investito della questione, non ha espressamente motivato sul punto e, solo per implicito, ha condiviso, riportandone il passo più saliente, la decisione di primo grado. È a questa ultima, pertanto, che deve aversi riguardo per verificarne la legittimità. L'operazione di verifica, però, sottrae al sindacato di questa Corte il motivato giudizio espresso in sede di merito, secondo cui non fu ritenuta giustificata la mancata comparizione al dibattimento di primo grado del prevenuto, del quale venne legittimamente dichiarata la contumacia;
rilevarono, infatti, quei Giudici che la certificazione medica prodotta era datata 4/7/1994 e non era quindi idonea ad attestare un l'attuale impedimento" dell'imputato per motivi di salute e che anche l'asserito, ma non dimostrato, ricovero ospedaliero del XI, proprio nel giorno in cui ebbe inizio il processo di primo grado, non era indicativo dell'effettivo stato di salute del predetto e di un suo eventuale e assoluto impedimento a comparire.
Si è di fronte a motivazione adeguata, logica e persuasiva, che, in quanto tale, non è censurabile in questa sede. Sul delitto di corruzione propria, in genere
Sì è riproposto, in questa sede, il problema della qualificazione giuridica dei fatti sussunti nel paradigma del l'art.319 c.p.. Tale figura criminosa, secondo il ricorrente, dovrebbe essere esclusa per una duplice ragione: 1-) i membri del Cda della MM avrebbero agito non nella veste istituzionale ma in quella di collettori di tangenti pagate dagli imprenditori, nell'ambito di un rapporto personale con gli stessi, senza alcun "mercato" degli atti del loro ufficio;
2-) la MM, nell'espletamento dell'attività imprenditoriale per la costruzione di opere strumentali al servizio trasporto, agirebbe da soggetto privato, con l'effetto che i membri del Cda, con riferimento a tale attività, non rivestirebbero la qualità di pubblici ufficiali.
La censura è inammissibile, perché, non tenendo conto delle argomentazioni svolte sul punto, in modo diffuso e corretto, dalla Corte territoriale, si appalesa generica e assertiva, tanto che è priva di qualsiasi specifica allegazione, idonea a contrastare, almeno in tesi, l'orientamento espresso dal Giudice di merito. A definitivo chiarimento di questo particolare aspetto della vicenda processuale, va ribadito che la MM spa, in quanto concessionaria della costruzione dell'omonima opera in forza della convenzione 12/6/1984, stipulata con la Regione Lombardia e col Comune di Milano e integrata dalle prescrizioni della legge regionale 12/9/1983 n. 70, è investita di poteri e facoltà propri dell'ente concedente, quali la progettazione dell'opera, la direzione dei lavori, la sorveglianza, l'espletamento delle eventuali procedure espropriative, la stipulazione dei contratti di appalto con terzi, contratti che devono concludersi all'esito di una procedura ispirata a fini di pubblico interesse, la cui tutela è garantita anche attraverso la scelta libera e non condizionata del contraente. Con la concessione, si ha il trasferimento in capo al concessionario dell'esercizio di funzioni pubbliche, tra cui appunto quelle relative al procedimento per giungere alla stipulazione degli appalti, mediante i quali si realizzerà l'esecuzione materiale dell'opera pubblica. Da ciò deriva che gli atti posti in essere dal concessionario in funzione della concessione e che non avrebbe potuto compiere senza la stessa, non sono attività di diritto privato. Tali attività non sono privatizzate per il fatto che sono poste in essere da soggetti privati, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo;
e non potrebbe essere altrimenti dato che la loro funzione è quella di assicurare la protezione dell'interesse pubblico, protezione affidata istituzionalmente all'ente concedente e, solo per effetto della concessione, trasferita dal concedente al concessionario. Si versa nel caso di esercizio privato di pubbliche funzioni, le quali non cessano di essere tali per il solo fatto che sono esercitate da un soggetto giuridico privato;
e l'esercizio di pubbliche funzioni, quando queste riguardano attività amministrativa in senso stretto, qual è appunto la procedura per l'assegnazione degli appalti (tipica funzione dell'ente pubblico competente per la realizzazione delle singole opere pubbliche), non può compiersi che tramite atti sostanzialmente amministrativi, posti in essere da soggetti che, nel l'esercizio di questa attività. vanno considerati pubblici ufficiali (cfr. Cass. n. 2602 del 14/4/1983; Cass. S.U. 29/12/1990 n. 12221; Cass. S.U. 15/10/1992 n. 11264). Ciò posto, non può fondatamente continuarsi a sostenere che i componenti del Cda della, LIMI, che - di volta in volta - ebbero a riceversi - direttamente o tramite intermediari - compensi in denaro da parte delle imprese appaltatrici in occasione dell'aggiudicazione degli appalti, abbiano agito nell'ambito di un rapporto strettamente privato con tali imprese e non piuttosto nella qualità istituzionale da loro rivestita e nell'area di un vero e proprio "mercato" dell'attività pubblicistica posta in essere. Considerato, infatti, che il rispetto delle regole procedimentali, dettate in tema di appalti pubblici, è garanzia imprescindibile per la tutela dell'interesse pubblico e rilevato che, per gli appalti della MM, si era pacificamente consolidato, col beneplacito dei massimi organi responsabili della MM spa, un sistema protezionistico di ben individuate imprese, che, in quanto arbitre del mercato, si assicuravano - a rotazione e attraverso accordi interni - la costante aggiudicazione dei lavori a prezzi da loro prefissati, è evidente il sovvertimento delle cennata regole e la lesione del principio della libera concorrenza, tutelato anche sul piano penale (art. 353 c.p.) a garanzia degli interessi della P.A., con l'effetto che la disponibilità delle poche imprese privilegiate a versare compensi in denaro non poteva che essere rapportata alla condotta antidoverosa dei pubblici ufficiali, preposti all'espletamento del complesso procedimento amministrativo, i quali, invischiati in una commistione di ruoli, tolleravano questo sistema perverso. Si versa, quindi, in una ipotesi scolastica di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio.
È fuor di luogo ipotizzare, senza alcun concreto aggancio processuale, l'inquadramento delle dazioni di denaro nell'ambito di un non meglio specificato rapporto interpersonale di natura privatistica.
Posizione specifica del ricorrente secondo la sentenza impugnata La pronuncia di colpevolezza di TT XI riposa sostanzialmente sul seguente teorema: 1-) XI aveva ricoperto, tra il 1976 e il 1992, la carica di segretario politico nazionale del PSI e aveva gestito il partito con metodi di forte accentramento e personalizzazione, tanto da avere eliminato. di fatto, la concreta operatività delle correnti interne e da avere fatto pesare, in modo determinante, il suo punto di vista personale su qualsiasi scelta concernente la vita del partito, che aveva finito per gravitare, nel periodo precisato, intorno al suo leader e aveva acquisito, soprattutto nell'area milanese, un rilevante peso politico, estrinsecatosi anche nella strumentale designazione di personaggi di propria fiducia all'interno dei Cda delle Aziende municipalizzate, quale la MM/spa, nella non celata prospettiva di garantirsi quel flusso di finanziamenti extracontabili da parte del mondo imprenditoriale interessato al sistema degli appalti di opere pubbliche di rilevante importo, sistema caratterizzato, sin dalla fase della prequalificazione, da una sorta di blindatura delle offerte di ben individuate imprese o gruppi di imprese, che avevano finito per imporre, con l'implicito assenso della stazione appaltante, il prezzo delle opere e per garantirsi una continuità di lavoro, assicurando in cambio consistenti erogazioni di denaro in favore dei partiti, rapportate in misura percentuale all'importo del singolo appalto;
2-) XI aveva ammesso, in più occasioni (interrogatorio reso al PM il 16/10/1993, dinanzi al Tribunale di Milano il 17/12/1992 nel processo a carico di Cusani+altri, memorie difensive, discorso tenuto alla Camera dei Deputati nel luglio 1992), di conoscere molto bene e da sempre la prassi dell'illegale finanziamento dei partiti, compreso il suo, e in particolare il canale di finanziamento apertosi con gli appalti della MM e sfruttato per molti anni;
3-) la posizione verticistica del XI e l'impostazione gestionale del partito da parte del medesimo conclamavano il suo concorso nei reati ascrittigli, sia sotto il profilo morale (rafforzamento della volontà criminosa del LI e determinazione di quella del AR), sia sotto quello materiale (designazione del presidente della MM e dei referenti di partito, incaricati di fare da collettori del denaro;
ricezione materiale di cospicue somme di denaro).
La dimostrazione di tale teorema è affidata, nella sentenza impugnata, oltre che alle parziali ammissioni del prevenuto, essenzialmente alle dichiarazioni accusatorie di IL AR, coimputato, le quali sarebbero intrinsecamente attendibili e riscontrate "ab extrinseco" dalle dichiarazioni convergenti di numerosi altri personaggi del mondo politico e imprenditoriale, coimputati, imputati di reati connessi o probatoriamente collegati. Sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata
L'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale non puo essere condiviso, perché si approccia alla vicenda processuale in esame e ne apprezza la portata in base a considerazioni d'insieme, le quali, se hanno il merito di ben stigmatizzare il perverso fenomeno del finanziamento illecito della politica, attuato attraverso la sistematica e strumentale occupazione dei posti di potere della P.A., la mortificazione del principio d'imparzialità cui l'attività di questa deve ispirarsi, la deviazione di tale attività verso finalità privatistiche, con connessi episodi diffusi di corruzione e di turbata libertà degli incanti, evidenziano, però, il grosso limite di non analizzare, con il doveroso rigore, i fatti specifici portati alla cognizione del Giudice e la loro riferibilità - sotto il profilo della responsabilità penale - all'imputato. Tale metodologia motivazionale non è corretta, perché non fa buon governo dei principi generali in tema di prova e di sua valutazione, nonché delle norme relative al concorso di persone nel reato.
Valutazione della prova
La prima delle disposizioni generali in tema di prove (art.187 cpp) si preoccupa di definire l'oggetto della prova. Tale
preoccupazione, oltre a soddisfare una pur importante esigenza di chiarezza terminologica, obbedisce soprattutto alla necessità di evitare che l'attività probatoria e, quindi, la valutazione dei risultati di questa possano arbitrariamente orientarsi, in modo indiscriminato, verso un qualunque obiettivo di "verità storica" e di pretendere che la dinamica probatoria rimanga, invece, circoscritta a temi coessenziali all'oggetto stesso del procedimento visto nella sua complessità.
L'art. 187 cpp, superando la formula generica ed enfatica dell'art. 299 dell'abrogato codice di rito, ha definito l'oggetto delle prove, facendo riferimento al tema della decisione e fissando quindi il requisito della pertinenza come criterio-guida per lo sviluppo dell'attività probatoria e per l'individuazione dei suoi confini nel momento valutativo. Ciò spiega l'elencazione dei "fatti", che devono costituire oggetto dell'accertamento probatorio, quali emergono dal primo comma del citato articolo dove viene perimetrata l'area del "thema probandum" dalle questioni poste con l'esercizio dell'azione penale: da un lato, i fatti che si riferiscono all'imputazione; dall'altro, quelli concernenti la punibilità dell'imputato, la determinazione della pena o della misura di sicurezza.
È evidente, pertanto, che il principio dell'art.187 cpp si atteggia come cardine primario per l'intero sistema della prova e in esso trova un fondamentale punto di riferimento per la valutazione del materiale probatorio, la quale deve avvenire nel rispetto del criterio-guida della pertinenza, vale a dire dell'attinenza ai fatti specifici oggetto di imputazione. La norma in questione, conclusivamente, impone la prova del fatto e della riferibilità specifica di esso a un determinato soggetto. non essendo consentito inferire - tout court - da una accertata situazione di illiceità diffusa (quale l'illegale finanziamento dei partiti politici e le connesse attività criminose) e dalla personalità dell'imputato, che con tale situazione è comunque venuto in contatto, la responsabilità penale del medesimo, la quale è personale (art. 27 Cost.) e, come tale, deve essere apprezzata.
Ciò posto, va subito rilevato che, come meglio di dirà in seguito, i Giudici di merito hanno dato impropriamente valenza a dichiarazioni estranee, per contenuto, ai fatti oggetto di imputazione, ritenendo di ravvisare in esse un riscontro esterno alle dichiarazioni di IL AR, unica vera fonte di prova a carico dell'imputato, e, così operando, si sono posti al di fuori dell'ambito applicativo dell'art.187 cpp, dal momento che hanno valorizzato circostanze relative ad altri fatti, con propria autonoma causale, e indicative, certo, del fenomeno illecito in generale, ma inidonee a supportare le specifiche accuse mosse al XI nel presente procedimento (ved. dichiarazioni RE, FR, AD, IN).
Posto, poi, che la fonte probatoria centrale a carico è stata individuata nelle dichiarazioni del coimputato-chiamante in correità AR, va sottolineato che la valutazione di tale acquisizione processuale deve obbedire alle regole dettate dall'art.192/3^ cpp. È ormai pacifico che i problemi relativi all'interpretazione di tale norma, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità "unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", presuppongono, in ordine logico, la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità, in sè considerata, pone sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, va affrontato e risolto il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti col chiamato in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa nei confronti dei coautori e complici. In secondo luogo, va affrontato il problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità e così via.
Va, inoltre, aggiunto che la chiamata in correità, dopo essere stata positivamente valutata nella sua intrinsicità, abbisogna, per assurgere al rango di prova pienamente valida, utilizzabile in un giudizio di responsabilità penale, di essere riscontrata "ad extrinseco", ciò al fine di ottenere la conferma oggettiva e definitiva della sua attendibilità. Tali riscontri esterni, ai fini che qui interessano, devono riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione agli specifici reati che gli si addebitano, devono essere univocamente interpretabili come conferma dell'accusa e riguardare tutti i singoli fatti denunziati;
non possono ritenersi elementi idonei a tale verifica esterna quelli che, per la loro genericità di riferimenti, appaiono opinabili e congetturali (cfr. Cass Sez.I n 395 8/3/1990; n. 2247 5/7/1990; n. 682 26/1/1 99. 2); in conclusione, per la formazione del convincimento del giudice di merito. la chiamata in correità necessita di riscontri individualizzanti, perché tale è la "ratio" dell'art. 192/3^ cpp, applicabile in sede dibattimentale (luogo di formazione della prova), a differenza di quanto avviene, nella fase delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare, che deve obbedire al solo requisito della gravità indiziaria (art.273 cpp), il quale non impone (per la verifica esterna della chiamata di correo) il necessario carattere individualizzante dei riscontri (cfr. Cass.S.U. 21/4/1995, Costantino); la fase delle indagini preliminari e quella del dibattimento devono rimanere ontologicamente e concettualmente distinte, soprattutto in tema di approfondimento probatorio, e ciò perché il dibattimento, pensato come luogo di formazione della prova e di accertamento della verità nel fisiologico contraddittorio delle parti, non diventi riduttivamente, tradendo la "ratio" ispiratrice del nuovo codice di rito, un doppione mal riuscito e inutile, quanto a possibili-1Uà operative e a fruttuosità pratica, della vicenda cautelare.
Tanto premesso, va rilevato che i Giudici di merito, pur avendo indicato, come criterio metodologico di valutazione della prova, la esposta "regula iuris" (cfr. sent. I grado), non ne hanno fatto, in concreto, buon governo, avendo finito con l'allegare incondizionata attendibilità al AR, senza alcuna reale ed esaustiva verifica, sotto il profilo intrinseco e sotto quello estrinseco, del contenuto delle sue dichiarazioni.
La sentenza impugnata, infatti, nella parte in questione, non soddisfa sul piano motivazionale per i rilievi che di seguito vengono riassuntivamente elencati:
A-) Non si è, innanzi tutto, rispettato, in modo rigoroso, l'ordine logico indicato dall'art.192/3^ cpp (secondo l'interpretazione che di tale norma deve darsi), essendosi sostanzialmente proceduto a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", senza preliminarmente chiarire determinati dubbi che pur si addensano sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa: la credibilità del AR, invero, è stata risolta dai Giudici di merito esclusivamente in base alle circostanze che il medesimo era vincolato da un "forte legame di amicizia con l'imputato" e che era stato direttamente coinvolto dal 1987, quale collettore per conto del PSI, nel sistema degli appalti della MM. Nessun accenno si e doverosamente fatto alla precisione e alla coerenza delle sue dichiarazioni in rapporto a quella che è la postulazione accusatoria, recepita integralmente nel giudizio di condanna: contraddittoriamente, infatti, la Corte territoriale, per un verso, ha ritenuto intrinsecamente attendibile il AR, che - secondo le dichiarazioni rese - avrebbe ricevuto dagli appalti della MM e consegnato al XI la somma di lire 7-8 miliardi e, per altro verso, ha recepito integralmente, ritenendola fondata, la diversa impostazione accusatoria, secondo la quale il predetto avrebbe ricevuto e consegnato al XI la somma complessiva di circa lire 18 miliardi (non 23, come detto in ricorso). Tale palese contraddizione non è di poco momento, perché lascia insoluta l'ambiguità indicativa che la caratterizza, la quale finisce inevitabilmente col riverberarsi, in senso negativo, sulla credibilità del chiamante, che potrebbe essere stato indotto a rendere le dichiarazioni che ha reso dall'interesse personale di minimizzare il suo ruolo e, quindi, la sua posizione processuale.
B-) Alla verifica esterna dell'attendibilità del AR si è proceduto richiamando i "contributi dichiarativi offerti da altri numerosi soggetti, imputati di reati connessi e collegati", contributi che convergerebbero verso gli stessi obiettivi probatori ravvisati. nella chiamata in correità operata dal primo. A ben vedere, però, tali riscontri non hanno carattere individualizzante, perché offrono soltanto una conferma del generale e diffuso fenomeno del finanziair3nto illecito della politica, ma non lambiscono neppure i fatti specifici oggetto di, imputazione, vale a dire i singoli episodi illeciti connessi alla gestione degli appalti della MM:1-) RE ND aveva riferito in ordine alle contribuzioni provenienti dalle imprese che operavano nel settore dell'Ambiente, indicando tale De MA come persona di fiducia del XI e come collettore delle tangenti relative a tale settore;
non è dato comprendere quale nesso ciò possa avere con gli appalti della MM;
2- ) FR RI, segretario regionale del partito, si era limitato a riferire voci diffuse circa le enormi risorse finanziarie che pervenivano al PSI milanese dalle imprese che operavano ne aveva gli appalti pubblici, ma nulla di specifico aveva detto sugli illeciti addebitati al XI nel presente procedimento;
3-)OR AD aveva parlato della sua collaborazione, sollecitata dal XI, nella gestione amministrativa del partito, tanto da avere attivato l'apertura di due conti presso Banche svizzere, sui quali erano affluite notevoli somme di denaro: anche questo è certamente sintomatico del sistema generale di finanziamento illecito del partito e della conoscenza da parte del XI di tale sistema, ma non è idoneo a corroborare l'accusa in relazione ai fatti specifici oggetto della condanna;
4-) si legge nella sentenza impugnata (pg. 121) che "le dichiarazioni rese da AR sono inoltre risultate compatibili con le linee generali della ricostruzione della vicenda come tracciata da altri soggetti coinvolti nell'inchiesta che, nell'ambito di questo stesso processo, hanno subito l'applicazione della pena concordata", ma non si illustra il contenuto di quanto riferito da questi altri soggetti;
5-) si è attribuito giustamente rilievo preminente e decisivo alla circostanza, sempre riferita dal AR, relativa al recapito delle buste contenenti il denaro contante presso l'ufficio del XI, in piazza Duomo a Milano, e si è individuato il riscontro esterno a tale circostanza nelle dichiarazioni di EN MA, segretaria del XI, la quale aveva ammesso la consegna, a sue mani, del denaro;
l'argomento, però, attraverso il quale si è voluto accreditare, con non poca forzatura, la tesi della destinazione finale del denaro alla persona dell'imputato, non convince per la disinvoltura che lo caratterizza, in quanto non considera (e non spiega il perché) la precisazione perentoria della MAselli, secondo la quale il XI era rimasto sempre estraneo ai meccanismi di raccolta e gestione del denaro, destinato, invece, a chi si occupava delle esigenze finanziarie del partito a livello locale o nazionale;
non riveste i connotati del riscontro individualizzante la dichiarazione di NO IN, imputato in procedimento connesso, il quale aveva parlato delle tangenti versate per l'appalto dell'autostrada Serravalle-Milano- Pontechiasso, che nulla ha a che vedere con gli appalti della MM;
6-) la Corte territoriale, sempre nella prospettiva di dimostrare la ritenzione del denaro da parte del XI personalmente, ha escluso che le somme raccolte dal AR fossero destinate alla segreteria amministrativa del partito (ZA ne era il capo), facendo leva sulla conforme dichiarazione di VI D'RS (segretario del ZA); ma tale argomento si pone in evidente contraddizione con quanto dallo stesso AR dichiarato e ritenuto dalla Corte di merito credibile senza riserve: " ... dall'insieme dei discorsi di XI e LI ho compreso che una parte rilevante delle somme era usata per la federazione PSI di corso Magenta, un'altra parte probabilmente molto inferiore veniva ritirata da ZA o da suoi collaboratori..." (pg.119 sent.); 7-) non può considerarsi riscontro della diretta implicazione del XI nel sistema delle tangenti della MM l'episodio, riferito concordemente da AR, AD e NE, circa il presunto diretto interessamento del prevenuto in ordine all'entità percentuale delle dette tangenti (pg. 97 sent. I grado). Detto episodio non costituisce un riscontro esterno alle dichiarazioni del AR, ma integra gli estremi del c.d. "riscontro circolare", nel senso che trova la sua fonte di partenza e il punto di arrivo, almeno per quanto è dato comprendere dal testo della sentenza, nell'iniziativa e quindi nelle dichiarazioni dello stesso AR, che ebbe ad organizzare l'incontro col AD e col NE, per discutere della questione: nessun altro elemento processuale conferma che tale iniziativa fu voluta, promossa o ispirata da XI. Sul concorso di persone nel reato
La motivazione della sentenza sottoposta al sindacato di questa Suprema Corte, pur a prescindere dai rilievi fin qui esposti, non soddisfa neppure nella parte in cui, sulla base del materiale probatorio valutato, ha ritenuto il concorso materiale e morale del XI nelle varie ipotesi di reato contestategli.
Concorrente materiale nel reato è chi partecipa all'azione tipica che costituisce reato: e partecipa all'azione chiunque ne pone in essere una qualunque frazione, che finisca con l'avere un'efficienza causale nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Tale concorso materiale è stato ravvisato dai Giudici di merito, per un verso, nell'intervento che l'imputato avrebbe spiegato in occasione della nomina del Presidente del Cda della MM e della designazione dei referenti di partito come collettori delle tangenti e, per altro verso, nella ricezione personale del denaro proveniente dagli atti di corruzione. Sul primo punto, va osservato che si è al di fuori della condotta tipica del reato, considerato che gli interventi del XI attengono a fatti che stanno a monte delle azioni illecite di cui è processo e che, in sè considerati e in difetto di più pregnanti e convincenti elementi di giudizio, non possono considerarsi sicuramente e necessariamente strumentali ai successivi atti di corruzione, di illecito finanziamento e di turbativa d'asta. Sul secondo punto, vanno richiamate le già rilevate carenze di motivazione circa la prova del fatto storico dedotto.
Quanto alla partecipazione morale, va rilevato che in essa rientrano i casi dell'accordo e della istigazione.
Il concetto di istigazione è certamente ampio e accoglie in sè, innanzi tutto, quello della determinazione, intesa come capacità di fare sorgere nell'altrui mente il proposito delittuoso e di orientarne la volontà verso la decisione di attuarlo;
vi si collocano, poi, anche le attività di convincimento o di consolidamento, rafforzamento, agevolazione dell'altrui intento criminoso e in genere tutti quei comportamenti che prospettano a taluno un nuovo motivo per delinquere.
L'accordo, per integrare la condotta di partecipazione, deve avere natura per così dire negoziale, con oggetto la commissione di un delitto da parte dei contraenti;
è indispensabile cioè che ciascuna delle parti (concorrenti) svolga un qualche ruolo, non necessariamente materiale, nella commissione del delitto o tragga un qualche vantaggio o ne sopporti, in tutto o in parte, i costi di esecuzione o presti la sua disponibilità, ove occorra, a fare quanto necessario perché il reato giunga a compimento. "Accordarsi per commettere un reato", però, non significa esattamente la stessa cosa che può essere espressa con le parole "essere d'accordo": si può essere d'accordo con quanto taluno pensa, dice o decide di volere fare anche se non ci si e accordati con lui;
in tale caso l'essere d'accordo non integra la condotta di partecipazione o il concorso nel reato, si limita ad esprimere un consenso che significa semplicemente adesione o approvazione dell'altrui programma di azione, ma ciò non basta a qualificare il consenziente, per ciò solo, come concorrente nel reato, poiché occorre comunque un apporto che produca un rafforzamento dell'attività criminosa dell'agente o un aiuto alla attività di costui.
La tesi seguita dai Giudici di merito è viziata da un evidente errore di diritto, che inquina il decisivo passaggio logico del ragionamento di fondo, posto a base della pronuncia di condanna:
dalla riferibilità degli episodi di illecito finanziamento, di corruzione e/di controllo degli appalti pubblici al "sistema" innanzi illustrato, voluto - per convergenti interessi - dai partiti politici e dal mondo imprenditoriale si passa alla riferibilità di tali illeciti al chiamato in correità, che era al vertice del suo partito e lo gestiva da accentratore.
Una siffatta proposizione si pone in deciso contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza (art. 27/1^ Cost.) e con la regola che disciplina l'onere della prova nel giudizio penale (sicché in definitiva ne viene inciso anche lo stesso principio di inviolabilità della difesa ex art. 24/2^ Cost.), perché essa ancora la prova della responsabilità del XI al suo "status" di segretario politico del partito, muovendo non da una consolidata regola di esperienza, ma da un parametro di tipo congetturale, per il quale il segretario politico di un partito, gestito con metodi di forte accentramento, non può non essere consapevole e partecipe, quanto meno moralmente, dei reati commessi dai referenti del partito, che strumentalizzano le funzioni esercitate all'interno di una P.A., per soddisfare esigenze finanziarie del partito medesimo. Così ragionando, si ledono i principi che regolano il concorso ex art. 110 c.p., restando indimostrati il collegamento causale della condotta del prevenuto con i fatti e il suo contributo, sia Dure solamente morale, ai reati specifici (aspetto oggettivo del concorso); e il consapevole legame di un apporto finalistico alla realizzazione di essi, che da tutti i concorrenti deve essere oggetto di rappresentazione e volizione (aspetto psicologico). Certo, il ruolo verticistico e preminente ricoperto dal XI in seno al suo partito ha una sua valenza, ma, da solo, non è risolutivo ai fini della dimostrazione del concorso nel reato;
per soddisfare tale prospettiva, il detto "status" deve integrarsi con un complesso di altri elementi specifici e concreti, nel quale - per la rilevanza dell'insieme - la soglia della sua singola rilevanza generica deve essere superata.
La sentenza impugnata ha supportato, sul piano motivazionale, il cennato principio di fondo cui si è ispirata e quindi la sussistenza del concorso del XI con una serie di considerazioni generiche e, per lo più, assertive, le quali non offrono la certezza della colpevolezza dell'imputato.
Ed invero, si legge testualmente a pag. 107: "l'ammissione, spontanea e diretta, di un sistema protezionistico delle imprese comporta necessariamente il riconoscimento di un congegno di assegnazione egli appalti attraverso il quale il conferimento dei lavori era a vantaggio di un numero ristretto di società le quali per ciò si erano dichiarate disponibili a sussidiare i parti nella loro gestione economica interna". Ciò dimostra solo la conoscenza del fenomeno da parte dell'imputato e la sua adesione a tale fenomeno, ma non prova un suo inserimento, causalmente rilevante, nell'operatività del sistema protezionistico.
L'avere il XI, "con l'autorità che gli derivava dalla massima carica interna, avallato le iniziative di ZA, comprese quelle che avrebbero potuto avere ripercussioni pregiudizievoli sulla immagine del partio", non significa, di per se, avere concorso nel reato.
Il riferimento alle "condotte variamente istigative, omissive e concertative" nella consumazione delle ipotesi criminose è generico, perché non esplicita gli elementi fattuali di tali condotte. Si legge ancora nella sentenza di merito (pg. 108 e s.): "Il connotato della stabilità delle contribuzioni e quello della loro indispensabilità per il sostegno economico delle campagne elettorali e delle altre iniziative politiche sono elementi dai quali può essere ricavato un ulteriore dato confermativo della partecipazione dell'imputato all'attività di pianificazione delle entrate mentre il controllo dei flussi finanziari (anche di quelli in uscita) si può desumere dalle periodiche informazioni da lui assunte e ricevute con riferimento al conto economico del partito. La distinzione delle attribuzioni proprie delle due segreterie, dedotta a sostegno dei motivi di giustificazione, deve quindi ritenersi dato di scarso rilievo, superato dal sostanziale assorbimento del ruolo riservato al segretario amministrativo da parte di XI, cui va addebitata anche una condotta rafforzativa del proposito criminoso collegato alla descritta attività dell'on. ZA. Nè può costituire elemento scriminante l'asserita assenza di contatti diretti con gli imprenditori coinvolti nel sistema, essendo sufficiente... anche la sola partecipazione alla fase ideativa e preparatoria del congegno stabilmente strutturato per l'acquisizione delle risorse aggiuntive". La genericità e il connotato assertivo di tali proposizioni sono fin troppo evidenti.
Ed invero, va osservato: a-) non è dato comprendere come dal fatto oggettivo della stabilità delle contribuzioni al partito, certamente sintomatica di una pianificazione delle entrate, possa inferirsi un coinvolgimento personale del XI, a livello di penale responsabilità, nei singoli episodi illeciti;
b-) l'essersi informato periodicamente sulla consistenza finanziaria del partito non dimostra il concorso nell'attività illecita connessa al procacciamento dei relativi mezzi finanziari, ne può ritenersi univocamente sintomatico di un "rafforzamento" (in che maniera?) del proposito criminoso del segretario amministrativo ZA o addirittura di un esautoramento delle funzioni proprie di costui da parte del XI;
c-) alla pacifica assenza o, per lo meno, alla non dimostrata esistenza di contatti diretti del XI con gli imprenditori e con i pubblici ufficiali coinvolti nel sistema si è replicato con la semplice affermazione, non dimostrata, che il prevenuto avrebbe partecipato "alla fase ideativa e preparatoria del congegno stabilmente strutturato per la acquisizione delle risorse aggiuntive": è vero che si è fatto cenno, al riguardo, ai "numerosi contributi dichiarativi resi da esponenti politici e imprenditoriali", che avrebbero consentito "una precisa ricostruzione dei numerosi e gravi episodi corruttivi", ma non può sottacersi che, al di là di tale enunciazione, non è dato rinvenire, nella sentenza impugnata, alcuna esplicitazione in ordine al contenuto di queste fonti di prova.
L'apparato argomentativo della Corte territoriale, per come strutturato, offre una sola certezza: TT XI conosceva molto bene il sistema di illecito finanziamento del suo partito e i meccanismi perversi che alimentavano tale sistema, entrato paradossalmente a fare parte, per prassi consolidatasi negli anni, della fisiologia organizzativa del partito, e nulla fece per porre fine ad esso, al quale, anzi, aderì. Questa inerzia di fronte alla chiara commissione di illeciti di rilevanza penale da parte di soggetti che, a vario titolo, gravitavano nell'area del partito ed operavano per esso può integrare gli estremi del concorso omissivo?
La risposta non può che essere negativa, considerato che in capo al prevenuto non esisteva una "posizione di garanzia", avente come specifico contenuto l'impedimento di reati del tipo di quelli di cui si discute: la posizione di garanzia implica la titolarità (da parte del garante) di un potere giuridico idoneo a impedire il compimento di taluni reati (si pensi, esemplificativamente, alla posizione di garanzia degli amministratori delle società di capitali, ex art.2392 c.c., con riguardo all'impedimento di reati collegati alla gestione della società), potere che esula dalle funzioni esercitate dal segretario politico di un partito.
In conclusione, il concorso del ricorrente nei reati ascrittigli deve essere ravvisato, in tesi, solo in comportamenti commissivi, che siano univocamente sintomatici di una sua partecipazione materiale o morale negli stessi illeciti, ma di tutto ciò deve essere fornita adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei principi che presidiano l'operazione di valutazione della prova. È necessaria un'analisi approfondita e rigorosa dei singoli episodi delittuosi, succedutisi nell'arco di circa un decennio e portati alla cognizione del Giudice, per cogliere in essi quei passaggi concreti che evidenzino il ruolo partecipativo, causalmente rilevante, del XI e non la mera adesione passiva di costui ad un sistema di illegalità diffusa.
Per rendere più chiaro tale concetto, va sottolineato che, in relazione - per esempio - agli illeciti riferibili alla gestione LI della 1,21, è necessario chiarire, se possibile, in quale maniera il XI si sia inserito concretamente nell'attività ed abbia "rafforzato" il proposito criminoso di TO LI, che, secondo la stessa sentenza impugnata. sarebbe stato il vero ideatore e regista del sistema protezionistico introdotto negli appalti della MM il quale fini per essere indicato come "sistema LI". Il coinvolgimento concorsuale del XI negli illeciti in questione non può essere provato in via induttiva, come si è fatto in sede di merito (cfr. sent. I grado), attraverso argomentazioni meramente congetturali, quali la candidatura a senatore del LI, voluta da XI, e il successivo diniego dell'autorizzazione a procedere contro il LI, a cui carico si era instaurato procedimento penale per fatti di concussione commessi proprio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente della MM. Nè, al riguardo, possono soccorrere le dichiarazioni del AR, le quali, a parte i limiti di efficacia probatoria già sopra illustrati, sono estremamente vaghe e generiche.
Quanto agli illeciti che vedono il chiamante in correità AR protagonista di primo piano, è necessario chiarire punti fondamentali e decisivi della dinamica dei fatti e, in particolare, di quelli corruttivi, che, secondo l'accusa, avrebbero avuto una valenza strumentale tenuto conto che il AR non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale, ma solo quella di collettore delle tangenti, vanno chiariti il rapporto del medesimo con i pubblici ufficiali di volta in volta corrotti e con i corruttori, nonché il ruolo del XI in questo articolato dinamismo dei singoli fatti, considerazione questa valida anche per i delitti di illecito finanziamento, atteso che la confessione del prevenuto circa la conoscenza del fenomeno in generale e la sostanziale adesione passiva allo stesso non è, di per sè, sufficiente a provare il concorso personale nei singoli illeciti, anche perché deve darsi comunque una valenza alla divisione dei ruoli gestionali in seno all'organizzazione del partito, che disponeva di una struttura amministrativa (competente per il settore dei finanziamenti) e di una struttura propriamente politica (affidata al XI); la eventuale confusione o intercambiabilità dei ruoli deve essere oggetto di specifica dimostrazione e non può essere presunta in base al fatto che il XI era un accentratore.
Sull'operatività dell'art. 513 cpp Tutte le argomentazioni innanzi esposte, rivelando comunque un palese vizio di motivazione della sentenza impugnata (art. 606/1^ lett. e cpp) e, sotto certi aspetti, anche un'erronea applicazione della legge processuale e di quella penale, in tema rispettivamente di valutazione della prova e di concorso di persone nel reato, inducono all'annullamento con rinvio della medesima sentenza, e ciò a prescindere dall'altra questione processuale, pure sollevata dalla difesa del ricorrente, circa l'operatività, anche nel giudizio di legittimità pendente - come il -presente - alla data di entrata in vigore della legge n. 267/97, dell'art 6 (norma transitoria) della stessa legge (cfr. Cass. SU 25/2/ 1998 n. 1), il quale impone, in relazione alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art.210 cpp e non sentite a dibattimento, il recupero del contraddittorio, che non può che avvenire attraverso "il passaggio obbligato dell'annullamento della sentenza pronunciata in base a prove divenute inutilizzabili e del rinvio al Giudice di merito, dinanzi al quale le parti potranno richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, a norma del 4^ comma dell'art.6, per ottenere la citazione di coloro che avevano reso le dichiarazioni per le quali è sopravvenuto il divieto di uso" (S.U. n. 1/98). La questione, nel caso in esame, ti pone, considerato che tutte le fonti di accusa utilizzate sono costituite prevalentemente dalle dichiarazioni delle persone di cui all'art. 210 cpp, le quali non sono state esaminata nel corso del dibattimento svoltosi a carico del ricorrente (a nulla rileva che il AR o il AD abbiano reso dichiarazioni in altri dibattimenti nei quali il ricorrente non era parte) e non sono. quindi, state sottoposte al controllo del contraddittorio.
Considerata, inoltre, la ragione assorbente per la quale viene disposto l'annullamento della pronuncia di merito, diventa irrilevante, almeno in questa sede, la questione di costituzionalità, sollevata dal P.G. d'udienza, dell'interpretazione che le S.U. di questa Corte hanno dato degli art. 513 cpp e 6 della legge n. 267/97, in relazione agli art. 101 e 112 Cost.. Tutte le altre questioni sollevate con il ricorso rimangono, allo stato, superate da quanto si è venuto, sin qui, argomentando. Conclusioni
Il Giudice di rinvio, che va indicato in altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, dovrà ovviamente rivalutare compiutamente l'articolato complesso delle risultanze processuali, alla stregua di corretti principi giuridici e metodologici e con motivazione congrua e logica, tenendo conto logicamente di tutti i rilievi di cui sopra, nonché rimeditare sull'eventuale rilevanza delle richieste di integrazione istruttoria avanzate dalla difesa degli imputati con i motivi di appello, rimanendo libero di pervenire alle stesse conclusioni cui è pervenuta la sentenza che si annulla, ma seguendo un adeguato percorso logico-giuridico.
Tenuto conto delle ragioni dell'annullamento, che incidono sulla stessa responsabilità dei ricorrenti, non ha pregio la conclusione della difesa della parte civile, che ha comunque sollecitato, a prescindere dalla soluzione in ordine all'aspetto penale della vicenda, la conferma delle statuizioni civili.
P. Q. M.
Dichiara irrilevante la sollevata questione di costituzionalità.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.-
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1998