Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1998, n. 7240
CASS
Sentenza 16 aprile 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

La chiamata in correità,per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato,ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui,abbisogna,oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo,in primo luogo,alla personalità del chiamante,alle sue condizioni socio economiche e familiari,al suo passato,ai suoi rapporti con l'accusato,alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta;in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie,sotto il profilo della loro precisione, coerenza,costanza,spontaneità etc.),anche di riscontri estrinseci i quali,a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari,debbono avere carattere individualizzante,cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato,in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. (Nella specie,in applicazione di tali principi,è stato escluso che potesse fondarsi l'affermazione di penale responsabilità del segretario nazionale di un partito politico quale concorrente nel reato di corruzione,in relazione all'avvenuto pagamento,nell'ambito di appalti pubblici, di "tangenti"il cui importo sarebbe stato destinato al detto partito,sulla sola base di dichiarazioni accusatorie di altro imputato le quali,oltre a poter essere mosse da un personale interesse di costui a minimizzare il proprio ruolo,non erano neppure corroborate da riscontri individualizzanti,essendo questi ultimi costituiti,nell'essenziale,soltanto da elementi di conferma del generale e diffuso fenomeno di finanziamento illecito dei partiti politici,senza alcun riferimento agli specifici fatti oggetto di imputazione).

Il soggetto il quale,in forza di una concessione amministrativa avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica,sia investito di poteri e facoltà propri dell'ente concedente,fra cui quelli concernenti la stipulazione dei contratti di appalto per l'esecuzione materiale di detta opera,secondo una procedura ispirata a fini di pubblico interesse,acquista,ancorché trattisi di soggetto privato,nell'esercizio di detti poteri e facoltà,qualità di pubblico ufficiale,attesa la natura oggettivamente amministrativa dell'attività a lui demandata. (Nella specie,in applicazione di tale principio, è stata riconosciuta corretta dalla S.C.l'attribuzione della qualità di pubblici ufficiali,ai fini della configurabilità a loro carico del reato di corruzione,ai componenti del consiglio d'amministrazione della Metropolitana milanese s.p.a,concessionaria della costruzione dell'omonima opera in forza di convenzione stipulata con la Regione Lombardia e con il comune di Milano,poi integrata dalle prescrizioni contenute nella legge regionale 12 settembre 1983 n.70).

Non è ravvisabile il concorso nel reato di corruzione propria da parte dell'imprenditore che,nell'ambito di un rapporto privatistico con altro imprenditore, aggiudicatario di un appalto pubblico in forza di un accordo corruttivo da lui raggiunto con i pubblici ufficiali responsabili della stazione appaltante,stipuli con il detto aggiudicatario un contratto di subappalto per l'esecuzione di parte delle opere e s'impegni a versare al subappaltante una percentuale sull'importo dei lavori;ciò perché la regolamentazione concordata del subappalto non supera la soglia interna del rapporto privatistico e non va ad integrarsi con la posizione del corrotto, a meno che non si provi,mediante concreti elementi fattuali,che essa abbia inciso o sia andata concretamente ad inserirsi,rafforzandola o integrandola,nell'attività corruttiva alla quale si è esposto in prima persona il subappaltante.

In presenza di una diffusa prassi di finanziamento illecito ai partiti politici mediante un sistema di assegnazione pilotata degli appalti pubblici,con corresponsione di "tangenti" da parte delle imprese appaltatrici,il solo fatto che il segretario nazionale di uno di detti partiti sia consapevole dell'esistenza di tale fenomeno e vi presti adesione non può,di per sè,costituire prova di un suo personale inserimento,causalmente rilevante,nell'operatività del sistema sopradescritto e,quindi,dar luogo ad una affermazione di penale responsabilità del medesimo soggetto quale concorrente nei singoli episodi corruttivi posti in essere da pubblici ufficiali collegati al partito ed imprenditori,nulla rilevando in contrario(in quanto funzionale ad un'argomentazione meramente congetturale),la circostanza che il segretario in questione gestisse il partito con metodi definiti di "forte accentramento",nè potendosi,d'altra parte,dire che egli fosse investito,per la carica,di alcuna "posizione di garanzia"avente come specifico contenuto l'impedimento dei reati summenzionati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/1998, n. 7240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7240
    Data del deposito : 16 aprile 1998

    Testo completo