Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 110 e 416) Il fatto La Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame proposto dall'odierno ricorrente, aveva confermato la sentenza con cui, all'esito del giudizio abbreviato, il medesimo era stato condannato alle pene di legge per i reati previsti dall'art. 416 c.p. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater, per essersi associato con altri, essendo gli aderenti almeno dieci ed essendo egli organizzatore, al fine di commettere reati tributari e di altra natura e per aver ripetutamente utilizzato in compensazione crediti inesistenti in concorso con numerosi contribuenti. Volume consigliato Esecuzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2013, n. 20451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20451 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 03/04/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 905
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 39884/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI IE N. IL 05/02/1959;
DI AN FR N. IL 28/07/1947;
NE NO N. IL 02/09/1983;
ND FR N. IL 30/11/1959;
RO AR N. IL 17/01/1974;
RO RO N. IL 10/01/1978;
avverso la sentenza n. 3832/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato, nei confronti degli odierni ricorrenti la sentenza resa dal G.i.p. del locale Tribunale in data 26 marzo 2009, salvo che con riguardo alla statuizione di condono parziale della pena inflitta a NE NO.
Il Tribunale aveva dichiarato:
- IE MI colpevole dei reati di cui ai capi A) (partecipazione ad associazione per delinquere: art. 416 c.p., commi 1 e 2), C e C2 (ricettazione: art. 648 c.p.);
- DI AN FR colpevole del reato di cui al capo W (ricettazione: art. 648 c.p.);
- NE NO colpevole dei reati di cui ai capi A) (partecipazione ad associazione per delinquere: art. 416 c.p., commi 1 e 2), e B (furto aggravato: artt. 624 e 625 c.p. e art. 61 c.p., n.5);
- ND FR colpevole del reato di cui al capo G (ricettazione: art. 648 c.p.);
- RO AR colpevole del reato di cui al capo L
(ricettazione: art. 648 c.p.);
- RO RO colpevole del reato di cui al capo L
(ricettazione: art. 648 c.p.). Le contestate ricettazioni riguardavano una pluralità di autovetture e motocicli di provenienza furtiva.
Sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione nell'interesse degli imputati, con deduzione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
MI:
1 - violazione dell'art. 125 c.p.p. - art. 416 c.p. e art. 110/648 c.p., quanto alle affermazioni di responsabilità in ordine al reato associativo ed al concorso nelle ricettazioni (lamentando che, in difetto di una stabile organizzazione finalizzata alla commissione di reati indeterminati, sarebbe al più configurabile un concorso nel reato continuato di ricettazione, non la contestata associazione;
lamenta inoltre l'omessa motivazione in ordine ad una memoria datata 9 novembre 2011 - che peraltro non è allegata: cfr. ricorso in originale - quanto alla concessione dell'indulto, poiché i reati ascrittigli sarebbero stati commessi prima del 2 maggio 2006, ed egli è stato arrestato il 5 maggio 2006 e scarcerato il 3 agosto 2006, data alla quale devono ritenersi cessate sia la permanenza dell'associazione sia la commissione delle ricettazioni, nulla dimostrando il concorso morale del MI in corso di detenzione, con la conseguenza che i reati sarebbero stati commessi entro il limite temporale utile ai fini della concessione dell'indulto; sempre in tale ottica, si sottolinea, quanto al reato di cui al capo C2, che il bene che si assume ricettato sia stato rubato in data 3 maggio 2003 e tratto in sequestro giudiziario il 23 aprile 2004);
2 - violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 62 bis c.p. (lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla sproporzione della pena inflittagli rispetto a quella inflitta al presunto capo dell'associazione).
Ha chiesto conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza. DI AN:
1 - violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 110/648 c.p., con vizio di motivazione (lamenta l'insussistenza del contestato concorso morale, poiché egli era a conoscenza unicamente del fatto che l'area - che si assumeva essere stata utilizzata per lo smontaggio dei veicoli ricettati e la trasformazione in pezzi di ricambio - era usata dal figlio IE, mentre le circostanze valorizzate in senso contrario dalla Corte d'appello sarebbero irrilevanti);
2 - violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 62 bis c.p., con vizio di motivazione (lamenta l'eccessività della pena e l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, per l'omessa considerazione dell'atteggiamento collaborativo e del dolo non intenso che avrebbe in ipotesi caratterizzato il suo contributo). Ha chiesto conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza. NE:
1 - violazione dell'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, art.192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), (lamentando omessa motivazione sui motivi di gravame, ed in particolare il difetto della necessaria affectio societatis, per avere soltanto occasionalmente collaborato con il cugino DI AN, e mai con gli altri partecipi, nonché l'inadeguata valutazione delle dichiarazioni proprie e del DI AN, e l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, per omessa considerazione del proprio positivo comportamento processuale).
Ha chiesto conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza. ND:
1 - violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 110/648 c.p., con relativo vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (contestando l'interpretazione di una conversazione intercettata tra FR DI AN e IO IC, e lamentando di non avere avuto consapevolezza dell'illegittimità del proprio operato:
oltre alla predetta conversazione, nessun altro elemento a proprio carico sarebbe emerso);
2 - violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 712 c.p., con relativo vizio di motivazione (lamentando la mancata qualificazione del fatto asseritamente accertato come incauto acquisito).
Ha chiesto conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza. RO AR e RO RO:
1 - violazione dell'art. 648 c.p. con relativo vizio di motivazione (lamentando la mancata acquisizione della prova della consapevolezza della provenienza furtiva degli autoricambi ricevuti, poiché gli esiti delle espletate intercettazioni non contengono al riguardo elementi di rilievo);
2 - violazione dell'art. 712 c.p., con relativo vizio di motivazione;
3 - violazione dell'art. 648 c.p., comma 2, e art. 133 c.p., con relativo vizio di motivazione (lamentando la mancata considerazione dell'esiguità del disvalore della condotta posta in essere sia al fine di contenere l'entità della pena che in relazione alla qualificazione dei fatti come ricettazione lieve). Hanno chiesto conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di IE MI è in parte fondato;
gli ulteriori ricorsi sono tutti inammissibili, perché fondano su motivi non consentiti in sede di legittimità, dedotti genericamente, o comunque manifestamente infondati.
I limiti del sindacato di legittimità.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5, n. 39048 del 25 settembre) 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisivita del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Infine, anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.6. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. 2, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
1.7. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
Ricorso MI:
2. Il ricorso di MI IE è fondato con riguardo alla sole doglianze inerenti alla configurazione della contestata associazione per delinquere (nelle quali vanno assorbite quelle inerenti al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ed alla concessione dell'indulto, le cui valutazioni postulano di necessità l'intervenuto accertamento - o meno - della sussistenza del reato associativo).
2.1. È necessario premettere che il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto di doglianze e/o richieste formulate con memoria depositata in data 9 novembre 2011, che tuttavia non è allegata al ricorso: non potrà, pertanto, tenersene conto in questa sede.
Ciò comporta, in particolare, in difetto di una pronuncia della Corte di appello, che la concedibilità o meno dell'indulto in ordine al reato di cui al capo C2 potrà necessariamente essere valutata soltanto in fase esecutiva.
2.2. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 c.p., questa Corte Suprema è ormai ferma nel ritenere che l'associazione per delinquere in tanto sussiste, in quanto si costituisca, e permanga, un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, attraverso la predisposizione comune dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza, da parte di ciascuno degli associati, di far parte del sodalizio e di essere disponibile ad attuarne il programma. Proprio tale peculiare atteggiarsi del pactum sceleris distingue nettamente l'associazione per deiinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale, al contrario, richiede l'accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l'accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale (sez. 1, n. 10835 del 22 settembre 1994, Platania, rv. 199581; conforme, sez. 6, n. 3886 del 7 novembre 2011, dep. 31 gennaio 2012, Papa ed altri, rv. 251562). Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va, in particolare, individuato nella necessaria finalizzazione dell'accordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti, assunti od affidati - parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti.
2.2.1. Alle doglianze del ricorrente (che, in difetto - asseritamente - di una stabile organizzazione finalizzata alla commissione di reati indeterminati, lamentava la configurabilità non della contestata associazione, ma al più di un concorso nelle ricettazioni costituenti reati-fine), la Corte di appello, all'evidenza non applicando correttamente i principi appena riepilogati, ha risposto testualmente che "è pacifico che la configurazione di esso (cioè del reato di tipo associativo) non deriva, ontologicamente, dalla rivelazione di una stabile struttura organizzativa, bensì (da) una necessaria predisposizione di mezzi da utilizzare in occasione della consumazione dei singoli reati verso i quali tende l'accordo messo in opera" (f. 6).
L'errore di diritto ha necessariamente condizionato, in modo inevitabilmente negativo, la conseguente valutazione delle acquisite risultanze istruttorie, sia con riguardo all'esistenza di una struttura organizzata tendenzialmente permanente, sia con riguardo ali, tendenziale non episodicità del contributo causale ad essa fornito dall'imputato con le condotte tenute.
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p. nei confronti di MI IE con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune".
2.3. Nessuna censura risulta specificamente sollevata dal ricorrente quanto alle affermazioni di responsabilità in ordine alle ricettazioni di cui ai capi C) e C2), che hanno, pertanto, acquisito autorità di cosa giudicata (art. 624 c.p.p.). Ricorso DI AN:
3. Il ricorso di FR DI AN è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
3.1. Quanto al primo motivo il ricorrente formula doglianze generiche (e comunque manifestamente infondate), poiché trascura di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni della Corte d'appello (f. 7 ss.) che, con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, e quindi non affetta da vizi rilevabili in questa sede, ha valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione di cui al capo W), in primis le dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, peraltro suffragate dagli esiti delle disposte intercettazioni, elementi tutti che il ricorrente non considera.
3.2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo:
secondo quanto costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, il giudice, sia ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno di elementi rilevanti ex art. 62 bis c.p., sia ai fini della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, non ha l'onere di confutare specificamente la possibile valenza di ogni elemento invocato dalla difesa, ben potendo limitarsi ad indicare l'elemento, o gli elementi, cui ritenga di attribuire valenza assorbente.
Ciò è quanto la Corte di appello ha fatto, ritenendo che la possibile valenza del comportamento processuale e del dolo (elementi invocati dalla difesa) risultasse priva di concreto rilievo, poiché il dolo rivelato dalle accertate condotte era intenso, ed il complessivo danno cagionato era grave (f. 10), con argomentazioni senz'altro incensurabili in questa sede.
Ricorso NE:
4. Entrambe le doglianze sollevate nell'interesse di NE NO sono generiche o comunque manifestamente infondate. 4.1, Quanto alla affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita a doglianze assolutamente generiche, che prescindono nella sostanza dal confrontarsi dialetticamente con le argomentazioni (esaurienti, logiche, non contraddittorie, e perciò incensurabili in questa sede) poste dalla Corte di appello a fondamento del convincimento espresso, basato non soltanto sulle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato, ma sul contenuto di una serie di conversazioni intercettate (f. 11 ss.), la cui rilevanza è stata del tutto trascurata in ricorso.
4.2. Manifestamente infondato risulta il secondo profilo: come già osservato, secondo quanto costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, il giudice, sia ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno di elementi rilevanti ex art. 62 bis c.p., sia ai fini della concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, non ha l'onere di confutare specificamente la possibile valenza di ogni elemento invocato dalla difesa, ben potendo limitarsi ad indicare l'elemento, o gli elementi, cui ritenga di attribuire valenza assorbente.
Ciò è quanto la Corte di appello ha fatto, ritenendo che la possibile valenza dell'invocato comportamento processuale risultasse priva di concreto rilievo, poiché "la pregnanza del contenuto e l'utilità fattiva del contributo dato dal NE al sodalizio" giustificavano adeguatamente le contestate statuizioni (f. 15), con argomentazioni senz'altro incensurabili in questa sede. Ricorso ND:
5. Anche il ricorso presentato nell'interesse di ND FR è inammissibile per genericità o comunque per manifesta infondatezza.
5.1. Deve premettersi che il ricorso (sia l'originale che le copie) si compone di soli tredici fogli, i primi dodici numerati in sequenza da 1 a 12, ed il tredicesimo numerato come f. 19, mancando i fogli da 13 a 18; il contenuto dei fogli da 13 a 18 (la cui mancata allegazione è all'evidenza imputabile al ricorrente) è naturalmente ignoto a questa Corte Suprema, e deve ritenersi comunque non depositato entro i termini, poiché sarebbe stata cura del ricorrente verificare la completezza in ogni sua parte dell'atto depositato. La disamina delle censure formulate per conto del ricorrente riguarderà, pertanto, e non potrebbe che riguardare, le sole doglianze compiutamente evincibili dai fogli che compongono materialmente il ricorso depositato.
5.2. Il ricorrente si diffonde lungamente (ff.
1-12 del ricorso) a censurare l'interpretazione di una conversazione intercettata intercorrente tra DI AN FR e IC IO, asseritamente costituente l'unico elemento posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità in proprio danno. Questa Corte Suprema è, peraltro, ferma nel ritenere che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (sez. 6, n. 11794 dell'11 febbraio 2013, Melfi, rv. 254439); in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (sez. 6, n. 11189 dell'8 marzo 2012, Asaro, rv. 252190). Nel caso di specie, il ricorrente non documenta l'intervenuto travisamento (all'uopo nulla è, infatti, allegato al ricorso);
d'altro canto, la Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento circa il reale significato della conversazione oggetto di doglianza, peraltro valorizzata unitamente ad altra conversazione (f. 20 s.), desumendone la conclamata (e non episodica) frequentazione tra l'ND ed i correi IO, DI AN, NE e IC per ragioni inerenti ai traffici di parti meccaniche estratte da autovetture di provenienza furtiva, nella piena consapevolezza di ciò.
5.3. Per quanto riguarda l'omessa qualificazione dei fatti accertati ex art. 712 c.p., costituente (come agevolmente verificabile ex actis) oggetto di specifico motivo di appello, se è vero che la Corte di appello non esplicita in apposita sede le ragioni del mancato accoglimento della prospettazione difensiva, è anche vero che dal contesto della motivazione inerente all'affermazione di responsabilità (f. 19 ss.) si evince, come appena evidenziato, con inequivocabile chiarezza il motivato convincimento che l'imputato avesse piena consapevolezza delle connotazioni illecite della condotta posta in essere, dal che consegue la assoluta correttezza della qualificazione giuridica ex art. 648 c.p. dei fatti accertati.
5.4. Deve per completezza rilevarsi che a f. 19 del ricorso compaiono segmenti di doglianze inerenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in riferimento ad una presunta violazione dell'art.133 c.p., con relativo vizio di motivazione. A prescindere dalla assoluta genericità di tali rilievi (il ricorrente non indica, infatti, l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato), deve aggiungersi che la Corte di appello (f. 22) ha - con motivazione senz'altro esauriente, non affetta da vizi rilevabili in questa sede - valorizzato a fondamento della propria opzione l'intensità del dolo (anche di concorso) e l'entità del danno cagionato. Ricorso RO AR e RO RO:
6. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità, fondando su considerazioni che prescindono dal riferimento a specifici atti in ipotesi non valutati o mal valutati, a fronte della puntuale, logica e non contraddittoria esposizione delle argomentazioni poste (anche in virtù della in questa sede incensurabile - perché non tacciata di travisamento - interpretazione delle conversazioni di interesse intercettate) a fondamento dell'affermazione di responsabilità in danno di entrambi i ricorrenti (f. 22 ss.).
6.1. Altrettanto generico è il secondo motivo, formulato apoditticamente, e senza prendere in seria considerazione i rilievi attraverso i quali la Corte di appello (f. 24) ha giustificato la propria opzione quanto alla qualificazione giuridica ritenuta corretta dei fatti accertati.
6.2. Lo stesso è a dirsi del terzo motivo, avendo la Corte di appello (f. 24) valorizzato, a fondamento del diniego della qualificazione dei fatti ex art. 648 c.p., comma 2, e della determinazione in concreto del trattamento sanzionatolo, il dolo di peculiare intensità di entrambi (desunto dall'avere significativamente e reiteratamente contributo a costituire ed alimentare un vero e proprio mercato illecito di parti meccaniche provenienti da auto rubate) e la produzione di un danno complessivo assai grave.
Le statuizioni accessorie:
7. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi di DI AN FR, NE NO, ND FR, RO AR e RO RO, comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento singolarmente delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa - ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p. nei confronti di MI IE con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di MI IE. Dichiara inammissibili i ricorsi di DI AN FR, NE NO, ND FR, RO AR e RO RO, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013