Sentenza 17 maggio 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorchè non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene.
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
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La massima Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di pagamento di cui all' art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2001, n. 231, la condotta di chi, servendosi di carte per l'erogazione di carburante in precedenza clonate, acceda ai sistemi informatici predisposti presso i relativi impianti, con successivo prelievo abusivo di carburante. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento specializzante del reato di cui all' art. 640-ter c.p. , rappresentato dall'utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di carte di pagamento clonate, disciplinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2016, n. 35593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35593 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2016 |
Testo completo
35 5 9 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.1587 Elisabetta Rosi Oronzo De Masi -Relatore - P.U. 17/5/2016 Mauro Mocci R.G. n. 44342/2015 Giovanni Liberati Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FO VA, nato Catanzaro il 3/4/1973 avverso la sentenza in data 5/5/2015 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 5/5/2015, ha confermato - per quanto qui interessa la decisione del Tribunale di Catanzaro in data 8/3/2011 nella parte in - cui FO VA era dichiarato responsabile del reato (capo 7) dell'imputazione) di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria contestazione (capo 7) della rubrica), in relazione alla detenzione di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente del tipo "pesante" (cocaina/eroina), che AN RA, tramite un intermediario non identificato, faceva pervenire a FO PI che a propria volta la cedeva all'imputato - ed alla convivente OZ NT che ne faceva oggetto di cessione a tale, e non meglio identificato, "FRANCO", ed ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa. Avverso la sentenza l' imputato propone, tramite difensore fiduciario, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con un primo motivo di doglianza deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. b) ed e) c.p.p., erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art. 129 c.p.p., nonché vizio di motivazione della impugnata sentenza, in relazione all'identificazione dell'appellante, assolto in primo grado dai reati oggetto degli altri capi d'imputazione, quale interlocutore telefonico del coimputato FO PI, non avendo la Corte territoriale dato adeguata risposta ai rilievi difensivi in merito all'attendibilità del riconoscimento, effettuato dalla p.g., della voce del parlante. Con un secondo motivo di doglianza, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. b) ed e), c.p.p., deduce l'esistenza di elementi idonei a fondare, ai sensi dell' art. 129 c.p.p., una decisione di proscioglimento in ordine al residuo reato di cui al capo 7) della rubrica, fatto qualificato dalla Corte territoriale di lieve entità, non risultando in alcun modo provata né l'effettiva detenzione, da parte dell'imputato, della sostanza stupefacente, né tantomeno la destinazione allo spaccio della stessa. Evidenzia la difesa del ricorrente che i Giudici del gravame hanno acriticamente fatto proprio quanto affermato dal Tribunale di Catanzaro, in merito al presunto episodio di spaccio a tale "FRANCO", sulla base del contenuto, frainteso, di un'unica intercettazione telefonica, in mancanza di riscontri e senza neppure tenere conto dello stato di tossicodipendenza del FO, all'epoca in cura presso il SERT, e dell'esito negativo delle perquisizioni, stante il mancato rinvenimento di bilancini e di altri materiali normalmente impiegati dagli spacciatori. Con un terzo motivo di doglianza, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. d), c.p.p., deduce l'omesso esame dei documenti prodotti dalla difesa, sicché l'itinerario argomentativo della sentenza impugnata risulta, in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, lacunoso ed illogico. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente attesa l'omogeneità delle censure, il FO intende contestare la solidità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità per l'episodio di detenzione e spaccio di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente (capo 7) della rubrica) - che vede protagonisti AN RA, FO PI, l'odierno imputato e la convivente OZ NT, quest'ultima assolta dall'imputazione, nonché tale "FRANCO", destinatario finale della droga. Secondo la difesa del ricorrente, la decisione si basa soltanto sui contenuto di una intercettazione telefonica, la n. 63 del 29/12/2004, rispetto alla quale l'identificazione dell'imputato, quale interlocutore diretto di FO PI, sarebbe rimasta incerta, come incerta sarebbe la riferibilità del contenuto delle conversazioni alla droga. Giova premettere che la complessiva struttura argomentativa delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado, che danno luogo a una c.d. doppia conforme, non possono che indurre questo Collegio a ritenere che entrambi i giudici di merito abbiano proceduto ad una valutazione critica e argomentata delle fonti di prova, singolarmente passate in rassegna. Va posto in rilievo che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, l'impostazione della struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595). L'integrazione tra le due motivazioni si realizza non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle 6 determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 12/472012, Valerio, Rv. 252615, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, De Crescienzo U., Rv. 257784). Questa Corte ha poi ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3 Le intercettazioni, specie quando fanno riferimento a soggetti che pur non essendo consapevoli delle captazioni in atto, ipotizzano o temono di essere intercettati, frequentemente presentano l'utilizzo di linguaggio e di termini c.d. "criptici", ovvero evocativi di un significato convenzionalmente attribuito dagli interlocutori ad esso o teso ad occultare un contenuto diverso che non si vuole rendere palese. Per lo più l'uso di termini criptici è ricorrente allorché si faccia riferimento a determinati soggetti o luoghi e, soprattutto, a res illecite (si pensi alla droga, alle merci di contrabbando o alle armi) che secondo prassi criminale consolidata non "vanno chiamate per nome", ma indicate con espressioni diverse, il cui riferimento è ben noto a chi usa il termine e al destinatario della comunicazione. Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice del merito è libero di ritenere che il termine o l'espressione usata abbia in quel contesto un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzato ovvero anche quando emerge dalla valutazione di tutto il complesso probatorio che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene. La Corte territoriale, ianzitutto, ha escluso, con argomentazione ineccepibile, qualsiasi dubbio circa il riconoscimento vocale dell'imputato, "atteso che la P.G. ha avuto modo di ascoltare la voce dell'appellante (FO VA) in numerose conversazioni dallo stesso intrattenute con FO PI sull'utenza intestata a FO RI (333-1429044), a volte utilizzata anche dalla sua convivente OZ NT, elemento che corrobora il riconoscimento vocale, in uno con i riferimenti alla sua abitazione di Catanzaro contenuti nelle conversazioni e con il controllo dallo stesso subito mentre si trovava in compagnia della OZ". Ed in tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti, qualora venga contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, potendo trarre il proprio convincimento in merito come puntualmente hanno fatto i giudice di merito da altre circostanze che - consentano di attribuire con certezza le voci intercettate (Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco e altri, Rv. 237985). La Corte territoriale, poi, ha provveduto ad analizzare il contenuto delle conversazioni intercorse tra l'odierno ricorrente ed i coimputati (FO PI, AN RA) e "FRANCO", destinatario finale della droga, evidenziando "la natura criptica del linguaggio ("pezzi della macchina, macchinetta, fattura) utilizzato dagli interlocutori anche in occasione dell'arresto del SORBO eseguito il 23/01/2005, quando questi, di ritorno da Gioiosa Ionica, veniva trovato in possesso di 110 grammi di hashish, linguaggio che, peraltro, in considerazione del contenuto complessivo e dello sviluppo logico e temporale delle conversazioni, non può che riferirsi allo stupefacente, essendo del tutto ingiustificato l'invio da parte di AN (macellaio)di pezzi di autovetture". 4 Non pago di tale più che congrua motivazione, il ricorrente deduce il travisamento del significato di alcune conversazioni telefoniche intercettate e propone un'interpretazione alternativa comportante una diversa rielaborazione dei dati fattuali desunti dal compendio probatorio inammissibile in questa sede ricorrendo ad un quantomai implausibile collegamento logico tra le conversazioni stesse e la disponibilità di un'autovettura, in uso all'imputato ma di proprietà della madre. Ma l' interpretazione proposta mal si concilia con la pluralità dei viaggi in Gioiosa Ionica, effettuati secondo più che collaudate modalità, "degli emissari del FO e della tipologia dei traffici che quest'ultimo coordinava dalla propria abitazione" (cfr. pag. 12 sentenza di primo grado). Ancora, la difesa del ricorrente deduce che i riscontri non sarebbero sufficienti a dimostrare che si è trattato di cessione di stupefacente stante il mancato materiale assoggettamento a sequestro della sostanza, ma non considerare che tale prova può ricavarsi da altri elementi, quali le dichiarazioni di testimoni ovvero le conversazioni intercettate. Non v'è alcun dubbio, infatti, che ai fini della configurabilità del reato contestato al FO, la dimostrazione della reale natura dell'oggetto della contrattazione intercorsa tra i coimputati, anche in difetto di sequestro della sostanza, può desumersi proprio dal contenuto della conversazioni intercettate e, quanto all'efficacia drogante della stessa, è appena il caso di ricordare come FO PI si congratulasse con il AN per la qualità della merce, di gradimento dell'acquirente. Ragionare in termini differenti, del resto, indurrebbe a negare aprioristicamente l'applicazione della sanzione penale nei casi di c.d. "droga parlata". Ma la doglianza del ricorrente sollecita, in realtà, una rivalutazione del complesso delle emergenze probatorie che in questa sede non è consentita, atteso che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (ex multis, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella e altro, Rv. 243247 e n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Sorte migliore non merita neppure il terzo motivo di doglianza atteso che la mancata assunzione di una prova è deducibile come motivo di ricorso per cassazione e può comportare la nullità della decisione, che su di essa si fonda, soltanto in quanto sia "decisiva" nell' iter argomentativo sviluppato dal decidente, mentre nella fattispecie in esame, avuto riguardo alla struttura argomentativa delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado e che si caratterizza per la chiarezza dimostrativa delle ragioni in forza delle quali la Corte territoriale ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del FO, non si comprende quali circostanze, acquisibili tramite la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, sarebbero state in grado di incidere sulla decisione, modificando l'efficacia del ragionamento seguito dai giudici di merito, che risulta basata su molteplici e solidi elementi probatori. 5 Segue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016. Il Consigliere estensore Oronzo De Masi Osman 5 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 9,460 2016 ACELLIERE Luana Marani 6 spese del procedimento. delle spese processuali. Il Presidente Elisabetta RosiElis eteRes