Articolo 74 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 73Articolo 75
Versione
6 maggio 1952
Art. 74.
(Sporgenze dal bordo)


Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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