Sentenza 17 ottobre 2018
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'"intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità. (Fattispecie in tema di rivelazione di segreti di ufficio, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di conferma della condanna dell'"extraneus" sebbene l'"intraneus" fosse stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
0 219 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. 2849 Giovanni Diotallevi -PU 17/10/2018 Geppino Rago Pierluigi Cianfrocca Relatore - Reg. Gen. n. 16584/2018 Giuseppina A.R. Pacilli EN Tutinefli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Di SI ST, nato a [...] il [...], LU UM, nato a [...] il [...], NI RD, nato a [...] il [...], Di RE AB, nato a [...] il [...], DA DE, nato a [...] il [...], UL UT, nato in [...] il [...], OL IO AL, nato a [...] 1'11.5.1982, OR EL, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 6.7.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria della Procura Generale, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento della sentenza, con rinvio, relativamente alla posizione di AB Di RE;
per il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di LU UM, ST Di SI ed EL OR;
per la inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse degli altri ricorrenti;
udito l'Avv. LI Dinacci, in difesa di LU UM, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso richiamando, a tal fine, anche le note di udienza depositate in data odierna;
udito l'Avv. LU Tognozzi, in difesa di LU UM, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Antonio Fava, in difesa di UT UL, che si è riportato al ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento; udito l'Avv. EP Di Nardo, in difesa di AB Di RE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Oreste Palmieri, in difesa di DE DA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Gaetano Marino, in difesa di ST Di SI, RD NI e EL OR, anche in sostituzione dell'Avv. EL Palmieri in difesa di ST Di SI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24.6.2016, depositata in data 19.9.2016, il Tribunale di Latina, all'esito del dibattimento, aveva dichiarato: ST Di SI responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) (416 cod. pen.), P) (art. 629 cod. pen.) e Q) (art. 629 cod. pen.) della rubrica cosicché, riuniti i fatti nel vincolo della continuazione e ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 11 di reclusione ed Euro 3.500 di multa;
LU UM responsabile dei reato a lui ascritto al capo CC) (110, 12quinquies DL 306 del 1992) e, nitenuta anche per lui la recidiva contestata (reiterata ed infraquinquennale) lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
EL OR responsabile dei reati a lui scritti ai capi A) (art. 416 cod. pen.), 1) (art. 644 cod. pen.), J) (artt. 56, 629 cod. pen.) e M) (artt. 56, 629 cod. pen.) della rubrica sicché, nuniti gli stessi nel vincolo della continuazione, esclusa la aggravante contestata sul capo 3) e ritenuta la pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 5.000 di multa;
DE DA responsabile dei reati a lui ascritti ai capi HH) (art. 73 DPR 309 del 1990) e II) (art. 73 DPR 309 del 1990) della rubrica e, riuniti gli stessi nel vincolo della continuazione, esclusa la recidiva contestata per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa;
RD NI responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A) (art. 416 cod. pen.) e S) (art. 326 cod. pen.) della rubrica sicché, riuniti gli stessi nel vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
2 AB Di RE responsabile del reato a lui ascritto al capo T) (art. 326 cod. pen.) della rubrica e lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
IO AL OL responsabile del reato a lui ascritto al capo LL) (art. 73 DPR 309 del 1990) della rubrica sicché, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del DPR 309 del 1990 ed applicato l'aumento per la recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 3.000 di multa;
SA PR responsabile di reati a lui ascritti ai capi QQ) (art. 624 e 625 cod. pen.) e RR) (artt. 624 e 625 cod. pen.) e, riuniti gli stessi nel vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa;
UL NU responsabile dei reati a lui ascritti ai capi QQ) (artt. 624 e 625 cod. pen.) e RR) (artt. 624 e 625 cod. pen.) e, riuniti gli stessi nel vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa;
il Tribunale aveva inoltre applicato le conseguenti pene accessorie ed assolto: ST Di SI dai reati a lui ascritti ai capi I) e ]) della rubrica per non aver commesso il fatto nonché dai capi EE) e FF) della rubrica perché il fatto non sussiste;
LU UM dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica, per non aver commesso il fatto;
CH ZI dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;
DA IE dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
AB Di RE dal reato a lui ascritto al capo W) della rubrica perché il fatto non sussiste;
UT UL e AD GE TA dal reato loro ascritto al capo SS) per non aver commesso il fatto;
aveva ordinato la restituzione degli atti al PM quanto al fatto contestato al Di RE al capo U) nonché del verbale dell'udienza del 10.6.2016 per valutare la possibilità di procedere nei confronti di EN SE per il reato di falsa Lestimonianza;
aveva ordinato, inoltre, la confisca ex art. 12sexies DL 306 del 1992 della totalità delle quote e del patrimonio aziendale delle società Cedil spa, Tps 3 Techincal Paper Service & Support SR e Tecnoimp SR, a carico di LU UM;
la confisca ai sensi dell'art. 644 cod. pen. del denaro e delle altre utilità in danno di EL OR sino a concorrenza del 720% su base annua calcolato sulla somma di Euro 2.000 a partire dall'anno 2011 fino al 28.9.2014; aveva infine disposto il dissequestro e la restituzione ai formalı titolari di quanto altro sequestrato con decreto del GIP di Latina del 21.10.2015. 2. la Corte di Appello di Roma, adita da tutti gli imputati, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto RD NI dal reato ascrittogli al capo A) per non aver commesso il fatto rideterminando così la pena irrogata nei suoi confronti in quella di 2 di reclusione;
ha assolto DE DA dal reato ascrittogli al capo HH) per non aver commesso il fatto rideterminando anche in tal caso la pena irrogata in quella di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000 di multa;
ha assolto ND PR dai reati ascrittigli ai capi QQ) e RR) per non aver commesso il fatto;
ha ridotto le pena irrogata a ST Di SI in quella di anni 10 di reclusione ed Euro 3.500 di multa;
ha ridotto la pena irrogata a EL OR in quella di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4.500 di multa;
ha ridotto la pena irrogata a IO AL OL in quella di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa;
ha revocato le pena accessoria applicata nei confronti del PR e del OR e confermato nel resto la sentenza di primo grado condannando perciò LU UM, AB Di RE e NU UL al pagamento delle spese processuali del grado;
3. ricorrono per Cassazione, tramite rispettivi difensori:
3.1 con ricorso sottoscritto dagli Avv.ti EL Palmieri e Gaetano Marino nell'interesse di ST Di SI si lamenta:
3.1.1 nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 191, 125, n. 3, cod. proc. pen. 6 e 8 CEDU, 2, 13, 15 e 111 Cost., 367 e 268 cod. proc. pen. in relazione all'art. 617bis cod. pen. (con specifico riferimento alla Intercettazione della utenza 338.2244998 RIT 538/14 intestata ed in uso a ST Di SI ed alla intercettazione ambientale sulla autovettura Golf, RIT 681/14); mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva, in particolare, che tutte le captazioni telefoniche ed ambientali avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili per i motivi esposti nei motivi di appello su cui la Corte territoriale non ha motivato travisando il contenuto dei decreti autorizzativi;
in particolare, fa presente che la Corte territoriale ha accolto l'eccezione con riferimento al primo decreto con cui era stata autorizzata la intercettazione della utenza telefonica del Di SI, sulla scorta di quanto affermato e statuito nel procedimento incidentale "de libertate" dalla sentenza n. 4777 del 2016 della Cassazione;
non ha tuttavia considerato le censure svolte con riguardo ai decreti successivi che, per altro verso, risultano privi di una autonoma motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza;
sottolinea come la iniziale captazione dell'utenza fosse stata autorizzata nei confronti di SA VA (in quel momento sottoposto a misura di prevenzione) per reati connessi al traffico degli stupefacenti ed all'usura, che non erano riferibili al ricorrente;
deduce pertanto violazione dell'art. 15 della Costituzione come degli artt. 6 e 8 CEDU quali norme interposte ai sensi dell'art. 117 Cost. nonché delle disposizioni processuali sopra richiamate da cui desumere la inutilizzabilità, "derivata", di tutte le intercettazioni susseguenti rispetto alla prima;
osserva, ancora, che la Corte territoriale ha ignorato il decreto di proroga (allegato al ricorso) disposta in mancanza di ogni elemento indiziario assunto nei confronti del Di SI e, pertanto, non in grado di sostenere la legittimità della successiva attività di captazione;
3.1.2 violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., all'art. 416 cod. pen. nonché difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva, in particolare, che la Corte ha desunto la esistenza del reato associativo da elementi inidonei e meramente congetturali oltre che su una lettura delle risultanze della attività di intercettazione decontestualizzate e piegate all'esigenza di dimostrare la operatività di un sodalizio criminoso peraltro slegato dall'accertamento di reati fine. Richiama, a tal proposito, la vicenda "SE" per la quale il ricorrente era stato assolto ed invece contraddittoriamente invocata per sostenere il suo ruolo di capo del sodalizio nonostante la stessa vittima si fosse riferita agli altri imputati come a "cani sciolti"; segnala come altrettanto contraddittoriamente la Corte abbia invocato, a sostegno del ruolo di capo del sodalizio, le vicende "D IL e PO che, tuttavia, dimostrerebbero il contrano ovvero che il ricorrente non era affatto a conoscenza delle iniziative intraprese e sulle qualt non aveva alcuna capacità e possibilità di influire. Osserva, ancora, come gli siano stati contestati soltanto due reati e giammai il concorso nei singoli fatti di reato commessi da quelli che avrebbero 5 dovuto essere i suoi sodali e sottoposti giungendo così a confondere il vincolo associativo con il rapporto di parentela in relazione al quale taluno aveva ritenuto di poter invocare l'intervento del Di SI nei confronti dei di lui nipoti;
così, in particolare, aveva fatto il SE. Sottolinea come la Corte territoriale non abbia tenuto conto della necessaria stabilità del vincolo associativo nonché della comunanza di interessi dei sodali e dell'accordo tra costoro, elementi tutti che sono risultati carenti nel caso di specie ed affidati a circostanze rivelatrici, in realtà, di una situazione fattuale ben diversa;
aggiunge come Je risultanze delle intercettazioni telefoniche, quali intese dai giudici di merito, non potevano fornire elementi di certezza in difetto di adeguati riscontri;
3.1.3 violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. ed all'art. 629 cod. pen., difetto, illogicità ovvero contraddittorietà ed apparenza della motivazione: rileva, a tal proposito, come la Corte abbia travisato il falto invocando una giurisprudenza in materia di estorsione ambientale che è evidentemente riferita alle associazioni di stampo mafioso;
segnala come il Di SI abbia sempre effettuato acquisti nel periodo pre-estivo e pre-invernale pagando regolarmente il prezzo convenuto dopo averlo concordato anche a séguito di una normale trattativa commerciale e con riferimento a capi fuori moda e per questa ragione scontati;
sottolinea l'esistenza di rapporti cordiali con le presunte vittime;
segnala come la istruttoria dibattimentale non avesse consentito di acquisire alcunché in ordine agli elementi costitutivi del delitto di estorsione a partire dall'atteggiamento minatorio di cui nessuno dei testi escussi aveva riferito;
3.1.4 violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., 62 n. 4 cod. pen., difetto, illogicità e contraddittorietà o apparenza della motivazione sul punto: rileva che la Corte ha denegato la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non considerando l'esiguo valore del vestiario acquistato ad un prezzo scontato in quanto concernente capi ormai fuori moda e, comunque, non tenendo conto dei singoli acquisti dal valore minimale a fronte delle floride condizioni economiche della presunta vittima;
3.1.5 violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. ed all'at. 62bis cod. pen, difetto, illogicità e contraddittorietà o apparenza della motivazione: rileva come la Corte non abbia ridotto la pena al minimo con concessione delle attenuanti generiche, unitamente alla invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti;
lamenta che la Corte non ha considerato le condizioni di vita individuale familiare e sociale dell'imputato, rimasto orfano ed appartenente ad una famiglia di bassissima estrazione;
osserva come il mero riferimento a (peraltro) lontani precedenti penali, unita alla mancata considerazione delle modalità concrete del fatto, finisca per dar luogo ad una motivazione di fatto apparente;
3.1.6 in via subordinata, sollecita in ogni caso l'annullamento della sentenza al fine di consentire al ricorrente di accedere al rinnovato "patteggiamento" in appello;
3.2 con ricorso sottoscritto dagli Avv.ti LU Tognozzi e Leone Zeppier, nell'interesse di LU UM, si lamenta:
3.2.1 violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 12quinquies DL 306 del 1992: ripercorre le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito che avevano condotto a confermare la sostanziale riconducibilità della DI spa all'odierno ricorrente segnalando, in primo luogo, come la gestione “di fatto” non rappresenta, di per sé, un elemento sufficiente a realizzare l'elemento oggettivo del delitto in esame;
ribadita la rilevante distinzione tra "gestione" e "titolarità" delle quote, richiama il tenore della deposizione della dr.ssa La Penna, escussa in data 23.5.2016, laddove costei aveva riferito circa la posizione della madre dell'imputato, sig.ra LI, ed il cui contenuto è stato completamente ignorato dalla Corte;
richiama, ancora, il contenuto della conversazione intercettata in cui il RA, titolare del 25% della società, manifestava la sua preoccupazione per la necessità di restituire al cugino GA quanto prestatogli, denunziando il vizio di travisamento della prova da cui è affetta la decisione della Corte nel non considerare questo elemento probatorio decisivo sulla effettiva riconducibilità della PS SR al GA a fronte della affermazione, assiomatica nel ragionamento della Corte, della titolarità di fatto in capo all'odierno ricorrente;
sempre sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, denunzia la carenza della motivazione in ordine al carattere fraudolento della operazione e, in particolare, alla sua effettiva idoneità elusiva rispetto alla adozione di misure di prevenzione patrimoniali ma che deve essere esclusa proprio in considerazione della titolarità delle quote in capo al fratello dell'odierno ricorrente ed alla circostanza che essa attenga a beni effettivamente suscettibili di confisca di prevenzione;
segnala il travisamento della prova con riferimento alla conversazione progr. 31111 RIT 565/14 erroneamente valorizzata dalla Corte territoriale per confermare la "appartenenza" al ricorrente della barca (intestata alla società) come, anche, la illogicità della motivazione laddove si è inteso valorizzare il dato della inattività della PS SR, da ritenersi quantomeno neutro ai fini del giudizio;
rileva, ancora, il travisamento della prova 7 e la illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha confermato la portata dimostrativa della presenza dei timbri della società presso gli uffici di C.so della Repubblica trattandosi della sede operativa non solo della DI spa ma di tutte le società e risultando per contro indimostrato essere quelli gli uffici del UM;
richiama, ancora, la motivazione della Corte merito alla חו conversazione del 2.10.2014 tra il UM ed il RA nonché agli altri elementi indiziari valorizzati dai giudici e, invece, privi di una reale capacità dimostrativa della fondatezza della tesi accusatoria;
quanto all'elemento soggettivo del reato, richiama il tenore della conversazione ambientale (progr. 16420 del 12.12.2014) intercorsa tra la moglie dell'imputato e IE Di FI, inutilizzabile perché non acquisita nelle forme della perizia ed il cui significato è stato comunque ancora una volta travisato dalla Corte che non ha considerato la interpretazione "autentica" fornitane dallo stesso Di FI escusso in dibattimento;
sottolinea, sempre sotto questo profilo, che la "versione" della frase risultante dalla perizia è diversa ("comincia" tutto e non "ricomincia") da quella posta dalla Corte a fondamento del suo ragionamento inferenziale circa la finalità perseguita con l'operazione di interposizione che, per altro verso, è stata giudicata compatibile e astrattamente funzionale a diversi fini, sia di natura fiscale che altro;
sottolinea la inadeguatezza della motivazione laddove la Corte ha affrontato il rilievo difensivo della intestazione esclusivamente a familiari, soggetti, di per sé, alla presunzione di cui all'art. 26 comma 2 del D. Lg.vo 159 del 2011, ben nota all'odierno ricorrente per essere stato già in passato destinatario di richieste dr misure di prevenzione patrimoniale;
censura il ragionamento della Corte che aveva ritenuto di valorizzare proprio le richieste predette per inferire la propensione dell'imputato ad agire mantenendo un "basso profilo" e "particolare accortezza" e, dunque, a porre in essere iniziative idonee a salvaguardare i propri interessi;
aggiunge che è stata la stessa Corte di Appello a ribadire che tutte le precedenti richieste di misura di prevenzione erano state respinte per difetto di pericolosità sociale e che, non essendo stati commessi altri reati, non vi era alcuna possibilità "rebus sic stantibus" che altre iniziative fossero adottate;
richiama l'argomentazione difensiva relativa alla esistenza di 66 cartelle Equitalia emesse nei confronti del ricorrente per oltre Euro 200.000 e che lo aveva determinato a rinunciare all'eredità del padre oltre che ad intestare a terzi le proprie attività nonché il carattere meramente assertivo c congetturale della argomentazione della Corte di Appello secondo cui si trattava di crediti per lo più prescritti non tenendo conto che essi risultavano già iscritti a ruolo;
riepiloga, Infine, quelle che definisce le "fratture conoscitive" misconosciute dai giudici di merito e che hanno determinato una insuperabile antinomia ricostruttiva comportando la "degradazione" del libero convincimento del giudice (che va comunque ancorato a dati fattuali verificabili e costruito sulla scorta di un procedimento logico immune da vizi) in mera persuasione non verificabile ovvero “non falsificabile”;
3.2.2 violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e difetto di motivazione con riferimento al disposto di cui all'art. 99 cod. pen.: ribadito il carattere facoltativo della recidiva nel caso di specie contestata (art. 99, comma 4, cod. pen.) nonché il rilevante inasprimento sanzionatorio che ne deriva, evidenzia il correlativo onere motivazionale posto a carico del giudice di merito e che va fondato, in sostanza, sulla diagnosi dell'episodio giudicato come "ricaduta" ovvero "evoluzione" della inclinazione a delinquere già manifestata e realizzata in precedenti occasioni;
segnala, allora, lə inadeguatezza e, in definitiva, il carattere "distonico" (rispetto alla specifica esigenza) della motivazione utilizzata dalla Corte di Appello che avrebbe in realtà dovuto soffermarsi sulla relazione tra i precedenti penali ed il fatto sottoposto al suo giudizio;
3.2.3 violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: premesse considerazioni generali sulla funzione della pena e sui criteri di determinazione in relazione al fatto concreto, e rispetto ai quali assume rilievo la funzione attribuita dal legislatore alle attenuanti "generiche", richiama l'episodio del PO quale elemento positivo di valutazione della personalità del prevenuto che la Corte ben avrebbe potuto e dovuto considerare a tal fine ed invece valorizzato in termini diametralmente opposti sulla scorta di elementi imponderabili;
3.2.4 violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 12sexies D. 306 del 1992: rileva il carattere generico e stereotipato della motivazione fornita dalla Corte di Appello in ordine alla "sperequazione" patrimoniale e rispetto alle doglianze difensive articolate nei confronti del già carente apparato motivazionale del Tribunale;
osserva che già l'analisi dello SCO aveva premesso la sua parzialità non essendo allora possibile comprendere come i giudici di merito vi abbiano potuto fondare un giudizio tranquillante tenuto conto che la comparazione tra "entrate" (quelle esclusivamente del Puma) e le "uscite" (quelle di tutto il nucleo familiare "allargato" ad ascendenti e collaterali} era intervenuto su dati tra di loro eterogenei;
evidenzia ancora come la Corte non abbia replicato alle censure articolate con l'atto di appello sulla scorta della consulenza tecnica redatta dal dr. Bozzi;
3.3. con ricorso sottoscritto dall'Avv. Gaetano Marino, nell'interesse di RD NI, si lamenta:
3.3.1 nullità della sentenza per violazione degli artt. 191, 203, comma 1bis, 271, 267 e 125, comma 3, cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, difetto ovvero illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva come ła condanna Sta stata confermata sulla scorta di elementi inidone ad assurgere a dignità di prova aggiungendo che, tra questi, vi erano le risultanze della attività di intercettazione telefonica che, tuttavia, era stata fatta oggetto di richiesta di autorizzazione sulla scorta di informazioni confidenziali, in violazione del divieto di cui all'art. 267 comma 1bis cod. proc. pen. che, pertanto, non poteva sorreggere il provvedimento pur adottato dal GIP;
aggiunge che, in ogni caso, le intercettazioni eseguite sulle utenze del OL non contengono alcun riferimento ad attività illecite di natura associativa ovvero di rivelazione di segreti di ufficio e che, inoltre, il vizio eccepito si riflette su tutti gli altri provvedimenti ivi compresi, in particolare, quelli di proroga;
segnala, in particolare, che le intercettazioni ambientali effettuate sulla vettura del NI vennero autorizzate con decreto del 20.10.2014 su richiesta in pari data mentre quelle sull'utenza in uso al ricorrente attivate in data 21.10.2014 e prorogate in data 3.11.2014 aggiungendo che la mancata richiesta di proroga di quelle "ambientali" (scadute il 13.11.2014) evidenziava l'assenza di ogni loro interesse dal punto di vista investigativo;
osserva che la mancanza, in atti, di alcuni RIT ed il fatto che quello 713/14 sta stato attivato un minuto prima del deposito del provvedimento del GIP presso la sua Cancelleria getta un'ombra di dubbio sulla intera attività investigativa;
rileva che le intercettazioni sulla vettura erano state riattivate sulla scorta di un provvedimento fondato sul contenuto della informativa del 20.11.2014 concernente un incontro tra il NI e tale RD ST sul quale i testi del PM (gli operanti TT e BE) hanno riferito in aula in termini assolutamente contraddittori ed inconciliabili non considerati dalla Corte di Appello;
richiama, ancora, provvedimenti di autorizzazione fondati su fonti confidenziali che avevano consentito l'attivazione della medesima attività di captazione ai sensi dell'art. 78 del D. Lg.vo 159 del 2011 non potendo, perciò, in alcun modo legittimare l'attività investigativa;
ribadisce che la (ri)attivazione della intercettazione ambientale (come riferito dal teste TT, mediante un dispositivo che era stato lasciato all'interno del veicolo) è avvenuta prima ancora del deposito del provvedimento che la aveva autorizzata a nulla rilevando quanto sostenuto dalla Corte di Appello in merito al fatto che il primo colloquio intercettato sia successivo al provvedimento;
10 3.3.2 nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3, 530, 192 cod. proc. pen., 326 cod. pen., erronea applicazione della legge penale nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della molivazione: evidenzia, in primo luogo, come il ricorrente sia stato (giustamente) assolto dai reato di cui al capo A) della rubrica e, tuttavia, in maniera contraddittoria ed illogica, ne sia stata confermata la penale responsabilità per il fatto di cui al capo S), fondata sul colloquio intercorso tra il NI ed il SE il giorno 21.11.2014 e captato all'interno della vettura del primo ma che il Tribunale e, poi, la Corte, hanno enfatizzato estrapolando alcune frasi dal contesto così realizzando una ipotesi di travisamento della prova che risulta evidente alla lettura integrale delle conversazioni trascritte dal perito dal cui contenuto emerge come nessuna notizia fosse stata acquisita dal NO (in contatto con il ricorrente per esigenze legate alla di lui figlia affetta da autismo) mentre le notizie circa la prossima adozione di una misura cautelare riguardavano la posizione del fratello, vicino all'ambiente dello spaccio di stupefacenti;
evidenzia che del pari estrapolate dal contesto sono le frasi relative all'episodio dell'esame del DNA sul OL il cui prelievo, infatti, era avvenuto con modalità del tutto difformi rispetto a quanto ipotizzato dal NI sulla scorta di notizie oggettivamente disponibili sulla stampa locale;
richiama, ancora, il problema, posto con l'atto di appello, del destinatario della rivelazione richiamando l'arresto delle 55.UU. sul punto;
richiama, inoltre, la annotazione dell'Ispettore Cioffi del 7.10.2014 in merito al colloquio del 22.9.2014 intercorso con un informatore che lo aveva messo a parte della esistenza di una "talpa" all'interno della Questura (di cui non era stato possibile in quel momento apprendere l'identità) ma che aveva contatti esclusivamente con EL VA;
allo stesso modo richiama la annotazione del 26.9.2014 dell'assistente D'Onofrio in merito alla notizia, da lui appresa da una fonte confidenziale, circa l'esistenza di un poliziotto che aveva messo a parte TO SE (zio di CO SE che, difatti, parlando con il ricorrente, aveva fatto presente di essere già a conoscenza di una serie di notizie), in quanto figlio di ST Di SI, della imminente esecuzione di una serie di ordinanze di custodia cautelare da cui egli peraltro non era interessato;
segnala che la Corte di Appello di Roma ha da ultimo assolto il NO imputato in concorso con l'odierno ricorrente;
3.3.3 nullità della sentenza per violazione degli artt. 110, 326 cod. pen., 587 e 627 cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione: rileva che proprio la intervenuta assoluzione del NO, che aveva optato per il rito abbreviato, impone di percorrere la medesima soluzione quanto al NI non solo perché imposta dal principio generale, di cui è espressione l'art. 587 cod. pen., fondata sulla necessità di evitare un conflitto di giudicati, ma dalla elementare notazione [ ] secondo cui, venuto meno chi ha rivelato il segreto di ufficio, non può che escludersi il fatto anche nei confronti di cui si assume aver ricevuto ed ulteriormente propalato la notizia;
3.3.4 nullità della sentenza per violazione degli artt. 133, 62bis cod. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., difetto ovvero contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: segnala la non condivisibilità delle argomentazioni che hanno portato la Corte di Appello ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla scorta dei procedenti penali non tenendo conto, tuttavia, che si tratta di precedenti risalenti nel tempo e coperti da riabilitazione;
aggiunge che non sono stati considerati tutti gli indici d valutazione richiamati dall'art. 133 cod. pen. e che, anche in considerazione della assoluzione per il reato associativo, avrebbero meritato una valutazione diversa e più approfondita;
3.4 con ricorso sottoscritto dall'Avv. EP Di Nardo, nell'interesse di AB Di RE, si lamenta:
3.4.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: richiamando il motivo di appello con il quale aveva sottolineato la mancanza di ogni prova circa la acquisizione, da parte sua, della notizia che, secondo la ricostruzione dell'accusa, per il tramite di tale RI TT, avrebbe recapitato ad EL VA circa la attività di intercettazione dell'utenza cellulare di costui (trattandosi, peraltro, di attività di indagine svolta dalla Polizia di Stato senza alcuna condivisione con l'Arma dei Carabinieri cui egli appartiene), osserva che la Corte territoriale si è limitata ad affermare la irrilevanza delle modalità e della "occasione" con cui la notizia riservata era stata acquisita dal pubblico ufficiale, omettendo tuttavia di motivare sul rilievo essenziale, ovvero sulla prova che tale notizia fosse stata da lui effettivamente ricevuta;
denunzia, pertanto, sul punto specifico, il travisamento della prova riportando il passo della deposizione resa in proposito dal teste TT;
aggiunge che era infatti emerso che il TT aveva ricevuto siffatta notizia da altra persona, rimasta ignota, circostanza questa confortata dall'assoluzione del ricorrente per il fatto di cui al capo W); aggiunge, poi, come nell'atto di appello fosse stata evidenziata la erronea valorizzazione del riconoscimento della voce del Di RE da parte di un componente della Squadra Mobile avvenuta all'esito di una intercettazione telefonica eseguita in data 20.11.2014 su un'utenza intestata a tale Antonio Di FA ma ritenuta in uso ad esso ricorrente (che, attraverso essa, avrebbe por contattato EL VA) la cui voce sarebbe stata riconosciuta dall'operante il quale aveva avuto occasione di sentirla dal vivo nel cortile della Procura della Repubblica di Latina 12 ove aveva incontrato il Di RE per ragioni di Ufficio;
dunque, in un contesto non soltanto fugace ma, soprattutto, diverso da quello della attività di intercettazione rendendosi così indispensabile quella perizia fonica già sollecitata con l'atto di impugnazione;
aggiunge che la stessa figura del Di FA non era stata interessata da alcuna attività di indagine (come confermato dall'ispettore TT) risultando dunque assolutamente apodittica la affermazione secondo cui questi sarebbe stato un mero prestanome del Di RE nella intestazione della scheda telefonica;
3.4.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva come la Corte di Appello, in maniera illogica, pur sussumendo il fatto nella ipotesi di cui al comma terzo, secondo periodo, dell'art. 326 cod. pen., ha finito per confermare la decisione del Tribunale che aveva inflitto una pena riconducibile nella diversa fattispecie di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo art. 326 cod. pen., in palese violazione del principio di legalità; segnala, a tal proposito, l'erroneità della affermazione della Corte secondo cui la condotta del ricorrente avrebbe procurato al VA un profitto consistente nell'eludere le investigazioni in corso trattandosi, tuttavia, di un profitto поп patrimoniale, соп ogni conseguenza circa il trattamento sanzionatorio caratterizzato da una forbice edittale da 15 giorni a due anni di reclusione laddove i giudici romani hanno confermato la pena inflitta in primo grado e quantificata in anni 2 e mesi 6 di reclusione;
3.5 con ricorso sottoscritto dall'Avv. Oreste Palmieri, nell'interesse di DE DA, si lamenta:
3.5.1 violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., omessa motivazione con riferimento alla dedotta nullità per violazione del diritto di difesa ed omessa motivazione dell'ordinanza del 14.6.2016 del Tribunale di Latina, eccepita con il terzo motivo di appello, di revoca della precedente ordinanza del 20.5.2016: rileva come, con il terzo motivo di appello, avesse eccepito la nullità della ordinanza del 14.6.2016 con cui il Tribunale aveva revocato quella del 20.5.2016 ritenendo superflua la esecuzione del decreto di PM di acquisizione dei tabulati telefonici che era stata sollecitata al fine di dimostrare che il ricorrente non era in compagnia del LI quando costui aveva prelevato la sostanza stupefacente poi rinvenuta in suo possesso;
sul punto, osserva che la Corte ha motivato con riferimento all'ampio potere di revoca dei mezzi istruttori riconosciuto al giudice del merito nel corso del giudizio;
riporta la motivazione del provvedimento adottato dal Tribunale ribadendo che la Corte non ha in realtà mai affrontato la censura di nullità per 13 difetto di motivazione che era stata articolata con il gravame omettendo, dunque, di rispondervi;
3.5.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 192 comma 2 cod. proc. pen. e 530 comma 2 cod. proc. pen, errata applicazione delle norme predette difetto di motivazione, illogicità, apparenza e contraddittorietà della stessa, travisamento della prova e difetto di correlazione tra motivazione ed imputazione: rileva, a tal proposito, che, secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la polizia giudiziaria aveva deciso di fermare le due autovetture (la Audi A2 in uso e condotta da Antonio LI e dove venne rinvenuto il chilogrammo di stupefacente, e la MA condotta da EL VA con a bordo il DA) all'esito di due telefonate intercettate (progr. 1245 e 1254 RIT 56/15) che, tuttavia, risalgono ad orari del tutto diversi rispetto a quelli di andata ovvero di ritorno del viaggio da Latina a Roma;
osserva come la Corte abbia illogicamente dato rilievo al fatto che le due vetture viaggiassero insieme laddove lo stupefacente era stato rinvenuto sull'Audi A2 e non già sulla MA dove, invece, il ricorrente viaggiava soltanto come passeggero;
sottolinea la irrilevanza, sotto il profilo probatorio, della conversazione di cui alla telefonata progr. 583 RIT 57/15 con cui il VA si sarebbe dato appuntamento con il LI ma che, in realtà, non è J contestuale al viaggio, ha un contenuto diverso da quello indicato dalla Corte e, infine, non riguarda il DA;
segnala la omessa motivazione sulla circostanza riferita dal vice sovrintendente CO Rossi il quale aveva precisato di aver perso di vista entrambe le autovetture per 37 minuti rendendo in tal modo impossibile dimostrare che il DA fosse presente al momento della ricezione dello stupefacente da parte del LI;
sottolinea la illogicità della motivazione della Corte secondo cui il DA si era recato tre ore prima in via Casal Del Selce, dal momento che nessuna prova è stata acquisita sul fatto che la consegna dello stupefacente fosse avvenuta proprio in quel luogo;
segnala, ancora, la mancata risposta al sesto motivo di appello articolato in merito alle assoluta assenza di qualsivoglia motivo che avrebbe dovuto portare il DA ad essere presente al ritiro della droga da parte del LI oltre che il travisamento della prova in ordine ai contatti telefonici intercorsi con EL VA quello stesso pomeriggio, durante il viaggio di ritorno da Roma, ritenuti dalla Corte e smentiti dalle intercettazioni;
insiste sulla mancanza di una reale motivazione a sostegno della consapevolezza, in capo al ricorrente, della presenza dello stupefacente nella vettura del LI contestata, peraltro, in termini di detenzione e non già di trasporto;
né, da ultimo, sul fattivo contributo che il ricorrente avrebbe apportato alla condotta del correo, tale da consentirne la affermazione della penale responsabilità a titolo di concorso;
14 3.6 con ricorso sottoscritto dagli Avv.ti Antonio Fava e Maurizio Meconi, nell'interesse di UL UT, si lamenta:
3.6.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato circa il riconoscimento vocale operato nei confronti del ricorrente: richiama il motivo di appello con il quale aveva sottolineato la impossibilità, per il sovrintendente TT, di affermare la identità della voce di colui che aveva fermato in data 17.2.2015 rispetto a quella ascoltata nelle intercettazioni attivate a partire dal 5.1.2015; osserva, che, in maniera (a suo avviso) palesemente manifestamente contraddittoria, la medesima € considerazione difensiva era stata condivisa dalla Corte per quanto concerne il coimputato PR addivenendo invece ad una opposta soluzione per l'odierno imputato sulla sola considerazione dell'aver conversato più a lungo con il predetto;
3.6.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato laddove si era valorizzato il dato secondo cui il UL é cittadino Rumeno: segnala che la Corte di Appello ha dato rilievo al tale circostanza non considerando che analogamente doveva dirsi con riguardo at TA AD GE;
3.6.3 violazione di legge con riferimento alla mancata escussione del teste e persona offesa sig.ra AN: osserva che nel giudizio di primo grado era stata sollecitata la escussione della sig.ra AN la cui denunzia è stata utilizzata ai fini della decisione senza alcuna autorizzazione delle parti non potendo, perciò, contribuire a delineare e ricostruire il fatto di cui al capo RR) della rubrica;
3.6.4 erroneità, contraddittorietà ed illogicità o assenza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato nella parte in cui conclude per la responsabilità del UL per il furto delle autovetture: rileva come la Corte di Appello avesse ritenuto di poter desumere, dalla trascrizione della conversazione integralmente riportata a pag. 72 della sentenza, ulteriori ragioni a conforto della affermazione della responsabilità del ricorrente per il furto delle autovetture laddove è proprio dal contenuto di quella conversazione che emerge come nella abitazione non vi fossero autovetture;
3.7 con ricorso sottoscritto dall'Avv. Alessandro Orsini, nell'interesse di IO AL OL, si lamenta: 15 3.7.1 violazione di legge in riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., difetto, illogicità ovvero contraddittorietà della motivazione: segnala che, all'esito della discussione, all'udienza del 6.7.2017, la Corte di Appello ha deciso il processo dando lettura del dispositivo nel quale, testualmente, "riduce la pena nei confronti di OL IO AL, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ad anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa" laddove, invece, nella motivazione del provvedimento (cfr., pag. 69), i giudici hanno affermato di non poter riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, salvo poi accogliere il rilievo difensivo sull'entità della pena disponendone una corrispondente riduzione;
ribadisce, allora, come, per giurisprudenza costante della S.C., il contrasto tra dispositivo e motivazione debba essere necessariamente risolto dando prevalenza alla parţe decisoria ovvero al dispositivo;
3.7.2 violazione di legge con riferimento all'art. 75 DPR 309 del 1990, difetto, genericità ed apparenza della motivazione: segnala come la Corte territoriale abbia confermato la decisione del Tribunale riconducendo la condotta descritta al capo LL) in quella delineata all'art. 73 del DPR 309 del 1990 piuttosto che nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del medesimo DPR consistente nella detenzione per uso personale e nel consumo "di gruppo"; rileva che la Corte ha fondato la sua decisione sulla mancanza di prova del "previo concerto” nell'acquisto della cocaina pur in difetto di prova, invece, sulla cessione di stupefacente in cambio di denaro che, ad onta della durata delle riprese audiovisive effettuate all'interno dei locali in uso ai tifosi della Curva Sud del Latina, che non hanno mai consentito di immortalare lo scambio tra droga e denaro e che, al contrario, danno pienamente conto della condivisione dell'acquisto;
3.8 con ricorso sottoscritto dall'Avv. Gaetano Marino, nell'interesse di EL OR, si lamenta:
3.8.1 omissione, genericità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di nullità dell'ordinanza del 20.5.2016 viziata perché resa in violazione degli artt. 6, par. 1 e 3 lett. a) CEDU e 117 Cost., 111 Cost., 178, lett. c) cod. proc. pen., ovvero per mancata concessione del rito abbreviato condizionato all'esame di SE RT e SE EN oltre che dalla acquisizione del CD contenente le chiamate al 113 del 28.9.2014: ricostruisce in primo luogo le prime fasi del giudizio di primo grado, caratterizzato dalla astensione del presidente del Collegio giudicante intervenuta nell'ambito di due procedimenti originariamente separati e 16 successivamente riuniti in quello recante il n. RG TRIB. 337/2016 segnalando che, all'udienza del 20.5.2016 e prima ancora che venisse disposta la riunione, era stata reiterata la richiesta del OR di essere giudicato con rito abbreviato condizionato, tuttavia non accolta dal Tribunale che aveva proceduto alla ammissione delle prove ed alla riunione dei due processi dando anche atto del consenso prestato dalla difesa all'attività istruttoria già svolta nel processo "pilota"; sottolinea che nessuna risposta è stata fornita dalla Corte di Appello sulla censura articolata in merito al silenzio del Tribunale sulla istanza di abbreviato condizionato;
3.8.2 omissione, genericità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di nullità dell'ordinanza del 20.5.2016 viziata perchè resa in violazione degli artɩ. 6, par. 1 e 3 lett. a) CEDU e 117 Cost., 111 Cost., 178, lett. c) cod. proc. pen. a seguito del mancato svolgimento di una perizia sulle chiamate al 113 ritualmente richiesta ed ammessa in apertura del dibattimento: rileva che, in apertura del dibattimento e nella formulazione delle richieste istruttorie, era stato chiesto procedersi all'espletamento di una perizia sulle registrazioni delle chiamate al 113 del 28.9.2014 alle ore 10.21,27, 10.22.45, 10.33,21, 10.35,45, richiesta che era stata ammessa nell'ambito del processo n. RG 1200/16 e che era stata reiterala all'udienza del 20.5.2016, all'atto della riunione ma, in quella occasione, respinta dal Tribunale con violazione del diritto dell'imputato, sancito ed affermato anche a livello sovranazionale, al contraddittorio sulla prova ed alla "parità delle armi e senza che nulla, sul punto, sia stato argomentato dalla Corte territoriale;
3.8.3 omissione, genericità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla violazione degli artt. 6e8 CEOU, 117 Cost., 2, 13, 15 e 111 Cost., 267, 268 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 78, comma 3, del D. Lg.vo 159 del 2011 ed inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. delle risultanze della attività di intercettazione: richiama, a tal proposito, il primo decreto di autorizzazione dell'11.9.2014 fondato sul contenuto delle captazioni eseguite ai sensi dell'art. 78 del D. Lg.vo 159 del 2011 e, dunque, in violazione di legge tenuto anche conto della mancanza di verbali di distruzione ex art. 78, comma 4, D. Lg.vo cit.; richiama, altresi, il rinvio operato dal GIP al disposto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non consentito in mancanza del presupposto richiesto della potesi di reato per la quale sia previsto l'arresto in flagranza;
stigmatizza, dunque, il silenzio serbato dalla Corte di Appello sul punto specifico;
sottolinea, a tal proposito, come la sanzione della inutilizzabilità sia legata alla violazione dei divieti espliciti ma anche a quelli implicitamente 17 desumibili dall'ordinamento laddove la acquisizione di elementi a carico deve essere sempre subordinata al rispetto di forme tipizzate ovvero riservata a casi specifici;
sottolinea, dunque, la violazione di legge da cui erano affetti i provvedimenti del GIP con i quali era stata autorizzata la attività di intercettazione sulla scorta delle captazioni eseguite ai sensi del già menzionato art. 78 D. Lg.vo 159 del 2011; 3.8.4 omissione, genericità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen, della testimonianza di RT SE resa all'udienza del 20.5.2016 per violazione degli artt. 6 CEDU e 117 Cost., degli art. 111 e 117 Cost., 500, comma 1 e 511 comma 4 cod. proc. pen.: osserva che la Corte di Appello ha totalmente omesso di motivare in merito alla dedotta inutilizzabilità della deposizione di RT SE limitandosi a spiegare come avrebbe dovuto essere condotto il controesame della difesa omettendo tuttavia di rilevare che il PM, dopo aver tentato di utilizzare la querela (non sottoscritta) ai fini delle contestazioni, era stato ciò non di meno autorizzato a valersene "in aiuto alla memoria" laddove, invece, la difesa non aveva avuto la possibilità di controesaminare il teste sul contenuto delle registrazioni delle chiamate al 113 al fine di saggiarne la attendibilità e la coerenza;
3.8.5 omissione, genericità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato per i reati di cui ai capi 1), ]) e M) ex artt. 530 cod. proc. pen., 117 Cost., 111 Cost., 6 CEDU e 178, lett. c) cod. proc. pen.: rileva come la affermazione della penale responsabilità del ricorrente sia ancorata esclusivamente alla testimonianza resa dal SE giudicata attendibile sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo nonostante essa fosse totalmente divergente rispetto al contenuto della denuncia-querela non firmata dal medesimo;
ribadisce l'assenza di elementi oggettivi di riscontro delle dichiarazioni del SE che, tuttavia, la Corte ha giudicato coerenti nonostante l'intervenuta assoluzione del Di SI e del CH;
3.8.6 omissione, genericità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato per il reato di cui al capo A) ex art. 530 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 117 Cost.. 6, par. 2, CEDU e 117 Cost., 111 Cost., 178, lett. c) cod. proc. pen.: denunzia, infatti, la carenza di motivazione della sentenza impugnata ! merito alla ritenuta responsabilità del ricorrente quate partecipe dell'associazione a delinquere di cui al capo A) della rubrica;
osserva che l'episodio contestato e relativo at SE risale al 2011 laddove il fatto associativo 18 viene fatto risalire al 2014; sottolinea come, per altro verso, nessun ulteriore elemento di "raccordo" tra il OR e gli altri (presunti) sodali sia stato evidenziato come non risulta alcuna attività di pianificazione della attività del sodalizio e, invece, la totale autonomia dei vari soggetti che, nella prospettiva accusatoria, avrebbero dovuto farne parte: sottolinea la illogicità della motivazione ed il travisamento dei fatti laddove la Corte ha evidenziato l'esistenza di rapporti tra esso ricorrente e gli altri sodali, non risultanti da alcun elemento obiettivo derivante, in particolare, dalla attività di intercettazione telefonica;
evidenzia, ancora, la illogicità della motivazione anche sotto il profito della costruzione di un sodalizio nel quale l'attività relativa agli stupefacenti sarebbe appannaggio di sole tre persone rimanendovi estraneo il capo e lo stesso OR;
3.8.7 omissione, genericità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 cod. pen. per assenza dei presupposti ed in violazione di norma penale per avvenuta estinzione del reato: rileva come la Corte di Appello abbia confermato l'aumento di pena per la recidiva nonostante fosse stato prodotto ed allegato al verbale dell'udienza del 17.5.2017 il provvedimento del Tribunale dei Minorenni che aveva dichiarato l'estinzione del reato costituente it precedente specifico;
3.8.8 omissione, genericità, contraddiltonietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., massima riduzione della pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen. ed aumento simbolico ai sensi dell'art. 81 cod. pen.: nleva che la Corte di Appello non ha tenuto conto della eccessività della pena in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. negando, inoltre, le attenuanti generiche in forza di un precedente commesso in giovane età e, peraltro, estinto, tanto da aver determinato la richiesta del PG di eliminazione del relativo aumento per la recidiva;
3.8.9 in via subordinata: sollecita in ogni caso l'annullamento della sentenza al fine di consentire al ricorrente di accedere al rinnovato "patteggiamento" in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO La quasi integrale autonomia delle posizioni dei singoli ricorrenti in merito alle imputazioni elevate nei loro confronti ne consente e, anzi, per ragioni di comodità e chiarezza espositiva, ne consiglia una trattazione autonoma е 19 specifica potendo quindi per ciascuno degli imputati essere esaminate le singole censure articolate dalle difese.
1. Il ricorso nell'interesse di ST Di SI 1.1 1 primo motivo di ricorso è incentrato sulla inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sulla utenza 338.2244998 RIT 538/14 intestata ed in uso a ST Di SI ed alla intercettazione ambientale sulla autovettura Golf, RIT 681/14, ed è infondato, La censura qui riproposta era stata infatti avanzata nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed era stata quindi esaminata anche da questa Corte che, con sentenza di questa stessa Sezione (cfr., Cass. Pen., 2, 19.1.2016 n. 4.777, Di SI), aveva segnalato come il ricorso fosse carente nell'allegazione dell'elemento della decisività della prova di cui si era dedotta la nullità; la Corte aveva infatti rilevato ".."... come il denunciato errore abbia avuto ad oggetto la sola identificazione del titolare dell'utenza cellulare limitatamente al primo decreto di autorizzazione che legittima la captazione per 15 giorni a decorrere dall'Il settembre 2014. A seguito della correzione contenuta nell'informativa datata 24 settembre 2014, quando si riferiva che l'utenza 338.2244998 era in effetti risultata intestata ed in uso al Di SI, nei cui confronts venivano poi proseguite le attività di intercettazioni, non risulta che l'errore sia stato ripetuto nei successivi decreti autorizzativi e di proroga;
tale essendo la situazione di fatto, così come emergente dallo stesso ricorso, essa può al più comportare l'inutilizzabilità delle conversazioni captate in esecuzione del primo decreto ma non anche di tutte le altre eseguite in forza degli altri provvedimenti autorizzativi in cui l'intestatario dell'utenza è correttamente individuato proprio nel Di SI. E poiché nell'ordinanza i gravi indizi di colpevolezza sono desunti da elementi acquisiti anche successivamente il settembre del 2014 non può derivarne l'illegittimità della detenzione come richiesta dal ricorrente;
basta pensare, al proposito, che le conversazioni dalle quali il Giudice delle indagini Preliminari trae la sussistenza del grave quadro indiziario e che coinvolgono il Di SI si svolgono nel periodo tra novembre del 2014 sino ad aprile 2015 e vengono riportate analiticamente con indicazione delle singole date nell'impugnata ordinanza. Anche quindi a voler ritenere che l'impugnata ordinanza contenga l'utilizzazione di un'informazione illegittimamente acquisita, il dato indiziario non ha il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto 20 a critica e non può, quindi, travolgere la legittimità del provvedimento" (cfr., vi, dalia motivazione della sentenza sopra richiamata). Ed anche in questa sede non può non rilevarsi come il ricorso risulti strutturalmente carente alla luce, per l'appunto, di quanto la Corte ha più volte ribadito segnalando che laddove si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n 7.986, La Gumina;
Cass. Pen., 2, 11.5.2017 n. 30.271, De Matteis;
Cass. Pen., 3, 2.10.2014 m. 3.207, Calabrese). Per altro verso, si è anche chiarito che vanno considerali pienamente utilizzabili i risultati dell'intercettazione disposta su un'utenza mobile sul presupposto che la stessa sia in uso ad una persona rivelatasi successivamente diversa da quella effettivamente assoggettata a captazione, quando il quadro indiziario valorizzato e le esigenze investigative ritenute all'atto dell'autorizzazione all'intercettazione legittimavano la captazione (cfr., Cass. Pen., 2, 27.2.2014 n. 22.123, Cortese). Quanto al rilievo secondo cui la Corte di Appello non avrebbe considerato le censure svolte con riguardo ai decreti successivi che risultano privi di una autonoma motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, si tratta di una censura che, in questi termini, non era stata proposta con l'atto di appello;
è vero, peraltro, che in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cauteları, l'inutilizzabilità degi esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr., Cass. Pen., 1, 21.9.2016 n. 31.046, Pio, che ha precisato che, in tal caso, tuttavia onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di Cassazione). E' anche vero, però, che il motivo di appello (cfr., pagg.
1-3 dell'atto di impugnazione) e la censura riproposta in questa sede avevano riguardato non tanto la assenza di motivazione del decreto autorizzativo quanto, piuttosto, la mancata riferibilità soggettiva al Di SI degli indizi di reato ivi evidenziati;
posta in questa termini la questione, va detto, allora, che la Corte di Appello ha risposto correttamente facendo riferimento al principio, assolutamente condiviso 21 e consolidato, per cui gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod. proc. pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato;
ne consegue che per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità del reato a quest'ultima (cfr., Cass. Pen., 2, 20.10.2015 n. 42.763, Russo;
Cass. Pen., 1, 11.7.2000 n. 4.979, Nicchio). Ne, per altro verso, la (eventuale) inutilizzabilità della prima intercettazione sarebbe in grado di inficiare e rendere nulla tutta la successiva attività di captazione essendo pacifico e ripetutamente ribadito da questa Corte il principio per cui ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili, con la conseguenza per cui il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati e che, pertanto, non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (cfr., Cass. Pen., 6, 20.10.2015 n. 3.027, Ferminio;
Cass. Pen., 5, 5.11.2010 n. 4.951, Galasso). La Corte di Appello, inoltre, ha correttamente replicato al rilievo secondo cui la iniziale captazione dell'utenza era stata autorizzata nei confronti di SA VA (in quel momento sottoposto a misura di prevenzione) ai sensi dell'art. 78 del D. Lg.vo 159 del 2011 ed in relazione a fatti connessi al traffico degli stupefacenti ed all'usura, e che non erano in alcun modo riferibili al ricorrente. A tal proposito, infatti, giudici romani hanno giustamente richiamato la già segnalata decisione resa da questa Corte nell'ambito del procedimento "de libertate" ove era stato ribadito che la richiesta di autorizzazione può legittimamente fondarsi sui risultati dell'attività captativa eseguita ex art. 78 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in quanto i limiti di utilizzabilità previsti dal comma terzo del predetto art. 78 (secondo cui gh elementi acquisiti possono essere utilizzati solo per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore a fini processuali) escludono che le conversazioni captate possano assumere valore di prova o di indizio cautelare, ma non anche che tali conversazioni possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali, essendo quest'ultima una attività correlata alla specifica fase della prosecuzione delle indagini, che non assume diretto valore processuale (cfr., Cass. Pen., 2, 19.1.2016 n. 4.777, Di SI;
conf., in generale, sulle notizie di 3 1 reato in grado di giustificare l'autorizzazione alla attività di captazione, Cass. Pen., 2.3.2010 n. 16.293, Aquino).
1.2 Infondato è anche il secondo motivo, concernente la ritenuta esistenza del reato di associazione a delinquere che i giudici di merito avrebbero desunto da una serie di elementi che secondo la difesa sarebbero inidonei a tal fine in quanto meramente presuntivi e congetturali oltre che da una lettura delle risultanze della attività di intercettazione decontestualizzate a piegatę all'esigenza di dimostrare la operatività di un sodalizio criminoso peraltro slegato dall'accertamento di reati fine. In particolare, la difesa del ricorrente richiama la vicenda "SE" come anche le vicende DE IL e PO per concludere nel senso che era proprio la ricostruzione operata con riguardo a questi fatti ed a queste vicende che finirebbe per contraddire la conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti in ordine alla esistenza di un sodalizio dotato delle caratteristiche proprie dell'associazione quali delineate da una corretta esegesi della norma incriminatrice di cui all'art. 416 cod. pen.. Su questo aspetto, peraltro, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito avendo già il Tribunale affermato la esistenza di un sodalizio criminoso confermando in tal modo la imputazione di cui al capo A) della rubrica con cui il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. era stato contestato al Di SI come al UM, al NI, al OR e, inoltre, a SA, EL e EP VA, NC OL e LO NO, separatamente giudicati. In particolare, i giudici di primo grado, affrontando la imputazione relativa al delitto di associazione a delinquere (cfr., pagg. 82-104 della motivazione) con riferimento, in particolare, alla posizione di ST Di SI (pagg. 82-95), avevano ritenuto l'esistenza di elementi idonei a confermare la esistenza del sodalizio che vedeva il Di SI con il ruolo di capo e, tra gli altri giudicati in quella sede, il NI ed il OR con compiti diversi. Avevano valorizzato, in primo luogo, la richiesta di intervento avanzata da RT SE perché il Di SI intervenisse nei confronti del OR e che, secondo il Tribunale, poteva solo in parte essere giustificata dal vincolo parentale tra i protagonisti essendo il Di SI zio del OR. Il Tribunale aveva poi evidenziato contenuto della intercettazione 3076 rit. 538/14 delle 20,35 del 28.9.2014 da cui emergeva come il Di SI fosse a conoscenza della mancata sottoscrizione della querela da parte del SE non avendo tuttavia l'imputato mancato di manifestare la sua preoccupazione per quanto le forze dell'ordine avevano comunque appreso;
i giudici di primo grado 23 hanno sostenuto che siffatto interessamento e detta preoccupazione non avrebbero avuto ragione d'essere qualora la vicenda avesse riguardato esclusivamente le persone del OR e dei VA. Altra vicenda nchiamata al fine di desumere l'esistenza di un vincolo associativo è quella relativa al mancato pagamento di una batteria per auto da parte di SA VA, che aveva indotto GI Di LI (titolare di una rivendita di ricambi auto) a rivolgersi al UM ed a HA MA e, infine, direttamente al Di SI con il quale si era lamentato del comportamento tenuto dal VA suscitando in tal modo la violenta reazione di quest'ultimo il quale si era presentato in negozio minacciando il padre del Di LI dicendo che il Di SI non doveva intromettersi perché quella era "zona sua"; l'episodio era in realtà emerso anche dalla intercettazione di una conversazione intercorsa tra l'MA ed il Di SI (cu il primo aveva raccontato l'episodio sopra descritto) nel corso della quale il Di SI aveva detto che "ci avrebbe pensato lui" (cfr., IvI, pag. 84). Altro episodio richiamato è quello PO, ovvero relativo ad una persona (per l'appunto, tale PO) che nel 2014 aveva avuto problemi con EL VA e NC OL per un prestito di denaro erogato al cognato essendosi allora rivolto a LU UM per avere il numero di telefono di Di SI e sollecitarne l'intervento; era quindi accaduto che il UM gli aveva dato il numero dicendogli nel contempo di lasciar perdere e di denunciare il tutto mentre il PO si era invece incontrato con il Di SI (cfr., pagg. 85 e ssgg. della sentenza di primo grado ove la vicenda è stata ricostruita in maniera particolarmente minuziosa e nella quale erano state evidenziate in particolare la conversazione delle ore 11.18 del 21.4.2015 la prima tra Di SI e la sorella dei VA, moglie di NC OL e, la seconda, tra lo stesso Di SI e NC OL). I giudici di prime cure avevano inoltre valorizzato a tal fine anche il furto perpetrato nella abitazione di AS MA, amico del Di SI: era stata quindi richiamata la conversazione progr. 25931 rit 538/14 intercorsa tra Di SI e tale TT nel corso della quale, tra l'altro, si faceva cenno al fatto che i giocatori della squadra di calcio Latina erano "proletti" dagli zingari (cfr., pag. 89). Di grande rilievo, nell'economia della ricostruzione operata dal Tribunale, è la conversazione del 3.2.2015 intercorsa tra il Di SI e SA VA intercettata dagli investigatori tramite la "cimice" montata sull'autovettura in uso a quest'ultimo ed in cui si dà conto della esistenza di un vero e proprio apparato organizzativo con ripartizione di "zone" della città che l'odierno ricorrente 24 assegnava alla "competenza" dell'uno o dell'altro dei sodali;
tra costoro, in particolare, vi era EL VA che, per l'appunto, aveva la qualifica di "capozona". I giudici di primo grado avevano richiamato anche la conversazione del 15.2.2015 progr. 26936 rit 538/14 (cfr., pagg. 91-93) intercorsa ancora una volta tra SA VA e ST Di SI avendo inoltre sottolineato come il vincolo parentale esistente tra diversi componenti del sodalizio non fosse in contraddizione con la configurabilità di un vincolo associativo rappresentando, semmai, un ulteriore "collante" tra gli appartenenti. A fronte delle censure articolate con gli appelli proposti nell'interesse del Di SI e degli altri imputati ritenuti responsabili, in primo grado, per il delitto di associazione a delinquere, la Corte di Appello ha fornito una risposta (cfr., pagg. 73-85 della sentenza di secondo grado) che, va sin da subito qui rilevato, è sviluppata su una motivazione congrua, articolata, immune da vizi logici e da contraddizioni oltre che, in particolare, saldamente ancorata agli elementi fattuali di cui, di volta in volta, giudici di secondo grado hanno dato puntualmente conto. La Corte territoriale, infatti, premesse alcune considerazioni generali sul reato associativo che vede coinvolti, oltre gli odierni ricorrenti, anche EL, SA e EP RA, NC OL e LO NO (separatamente giudicati), ha segnalato il rapporto di parentela tra il Di SI, i VA ed il OL che rappresentavano il "nucleo" fondante l'associazione. Ha richiamato, ancora, l'episodio del prestito usurario fatto al SE dal OR e la “spedizione" del 28.9.2014 cui avevano preso parte anche EL e SA VA e lo stesso OL, che in tal modo avevano mostrato come l'interesse nella vicenda fosse non esclusivo del OR, oltre all'intervento "moderatore" del Di SI che, conversando con il OL, aveva espresso preoccupazione per la denuncia quand'anche non sottoscritta dal SE, che avrebbe potuto avere delle "ricadute" suf sodalizio. La Corte di Appello, con argomentazione corretta in punto di diritto, ha spiegato che la assoluzione del Di SI per l'episodio di usura e di tentata estorsione in danno di RT e EN SE non poteva escludere che i medesimi elementi fattuali potessero e dovessero essere (ri)valutati ai fini del reato associativo. Questa Corte ha infatti chiarito che l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei reati- fine, essendo sufficient l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere 25 criminoso del programma (cfr., Cass. Pen., 2, 23.4.2010 n. 19,702, PM in proc. Cipolla;
Cass. Pen., 6, 15.11.2007 n. 3.194, PM in proc. Saltalamacchia;
Cass. Pen., 1, 23.4.2014 n. 24.919, Attanasio, secondo cui il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa). Per altro verso, la stessa assoluzione relativa ai reati scopo non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo, atteso che per la configurazione di quest'ultimo non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione (cfr., Cass. Pen., 4, 28.1.2014 n. 8.092, Prezioso). In definitiva, dalla riconsiderazione delle emergenze dibattimentali, a partire dalla vicenda "SE" alle deposizioni rese da GI e NI Di LI e da US PO, come, anche, dalla conversazione del 3.2.2015 tra il Di SI e SA VA, nuovamente evocata (cfr., pag. 77 della sentenza di secondo grado), la Corte di Appello ha potuto giudicare corretta la ricostruzione del Tribunale in merito alla esistenza di un associazione operante nella città di Latina e dedita alla più varia casistica di reati con una suddivisione di zone di competenza all'interno delle quali ciascun "capozona" aveva una sua autonomia di iniziativa, come testimoniato da quanto accaduto per il OR quanto alla vicenda "SE". Secondo la Corte di Appello il Di SI era il capo del sodalizio, operativo almeno sin dal 2011, mentre EL e SA VA i suoi uomini di fiducia, e, con OR e OL, quali elementi operativi;
il OL era anche il custode delle armi in dotazione al gruppo come testimoniato dal sequestro della pistola GL eseguito nei suoi confronti in data 29.8.2014; il NI ed il NO avevano inoltre il compito di informatori, unitamente al Di RE cui, tuttavia, non era stato contestato il reato associativo. i testi hanno tutti cercato di ridimensionare il ruolo degli imputali e, in particolare, di ST Di SI (che si è ben guardato dall'esporsi in prima persona in attività apertamente violente o minatorie), denotando proprio questo fatto la carica intimidatoria del sodalizio. 26 Passando, poi, ad esaminare la posizione del Di SI alla luce dei rilievi articolati con l'atto di appello (cfr., pagg. 79-83 della sentenza in verifica), la Corte territoriale ha chiarito che, con riguardo all'episodio "SE", l'elemento significativo era da rinvenirsi proprio ne! "pronto intervento" dell'odierno ricorrente come era accaduto nell'episodio che aveva visto i due Di LI rivolgersi al Di SI per ottenere il pagamento di una batteria per autovetture da parte di SA VA. Ed ancora, la Corte ha ripercorso la vicenda "Rapon" rispetto alla quale ha replicato in maniera puntuale ed esaustiva ai rilievi ed alle osservazioni articolate dalla difesa (cfr., ivi, pag. 81) A tal proposito, ha contrastato la ricostruzione operata con l'atto di appello in merito al "tono" ed al complessivo significato delle conversazioni del 3.2.2015 e del 15.2.2015 sostenendo che il loro ascolto aveva consentito di apprezzarne pienamente il senso, in termini coerenti alla impostazione della pubblica accusa. Tra gli altri elementi, la Corte ha richiamato inoltre la conversazione intercorsa tra il Di SI e ER AC in data 5.2.2015 (25.391 RIT 538/2014) nella quale il ricorrente aveva manifestato il suo interessamento per il recupero della vettura di AS MA (allora anche presidente del Latina AL ed amico del Di SI) oggetto di furto sul quale si dovrà tornare esaminando la posizione del UL;
in quella occasione, in particolare, il Di SI, rivolto al suo interlocutore, aveva detto che "gli faccio vede' chi comanda a Latina". I rilievi operati sul tenore ed il "senso" di queste conversazioni non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.701, D'Andrea; Cass. Pen., 3, 17.5.2016 n. 35.593, Folino;
Cass. Pen., 2, 22.5.2013 n. 35.181, Vecchio e, comunque, Cass. $5.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar). Per il resto, le considerazioni mosse con il secondo motivo di ricorso si risolvono in una diversa lettura dei dati processuali ed in una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di 27 merito operare risultando inammissibile una siffatta censura in quanto proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. D'altro canto, è ormai pacifico che il principio dell'oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli alti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (cfr., Cass. Pen., 2, 7.2.2017 n. 29.480, Cammarata;
Cass. Pen., 2, 3,4,2017 n. 28.975, D'Urso). Del tutto condivisibili in quanto corrette in punto di diritto sono inoltre le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alla configurabilità di un vincolo associativo avente natura anche "rudimentale", alla possibilità del perseguimento di finalità differenti tra di diversi associati, alla non essenzialità di un vincolo "a tempo indeterminato". É risalente e consolidata l'opinione secondo cui, per la configurazione del delitto di associazione per delinquere è irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 1, 5.12.1994 n. 3.161; Cass. Pen., 1, 27.2.1993 n. 5.340, Salvo;
conf., in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Cass. Pen., 2, 10.2.2016 n. 10.468, Ancora). Sotto altro profilo, si è anche segnalato che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e 28 caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personalı, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (cfr., Cass. Pen., 2, 24.11.2016 n. 52.005, Fanni;
Cass. Pen., 2, 24.3.2011 n. 16.606, Agomer Antonelli).
1.3 Infondato è inoltre il motivo di ricorso concernente la vicenda estorsiva in danno degli esercizi commerciali gestiti dalle famiglie NE e CI in Latina. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda con conforme valutazione, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie: in particolare, il Tribunale (cfr., pagg. 22-33 della sentenza di primo grado) aveva fatto presente che dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali era emerso che i familiari e gli amici si rivolgevano a ST Di SI per ottenere sconti presso i negozi NE è CI;
ed erano state valorizzate, al fine di corroborare la fondatezza dell'accusa, le dichiarazioni rese in dibattimento da NC NE (pagg. 26- 28 della sentenza di primo grado) e da RT NE il quale, ultimo, avendo gestito il negozio in un periodo precedente, aveva riferito in termini più sfumatı; erano state in oltre richiamate le dichiarazioni dei CI, MO, MO e RT (cfr., ivi, pagg. 28-29). ..: Un particolare rilievo era stato attribuito, inoltre, alla conversazione delle 11,28 del 22.2.2015 (cfr., ivi, pagg. 29-30) intercorsa tra il Di SI ed il VA nel corso della quale l'odierno ricorrente aveva affermato che NE "va a fini che denuncia ..."; non era mancato l'esame della deposizione della commessa dei NE e degli altri commercianti, ancora in questa sede richiamate e che, a detta del Tribunale, non erano tali da contrastare la ricostruzione accusatoria non contraddetta, nemmeno, dalla pur apparente "cordialità" dei rapporti intrattenuti dalle vittime con il Di SI. Anche la Corte di Appello ha ripercorso questi stessi elementi (cfr., pagg. 40-46 della sentenza di secondo grado) dando compiutamente conto dei rilievi difensivi avanzati con l'atto di appello cui ha fornito una risposta esauriente, svolgendo considerazioni immuni da vizi logici ovvero da intrinseche contraddizioni oltre che, anche in tal caso, ancorate alle emergenze fattuali specificamente richiamate. In punto di diritto, la Corte ha sottolineato come la natura estorsiva della richiesta ben può essere manifestata anche in maniera implicita e larvata 29 soprattutto in un ambito territoriale quale quello della città di Latina geograficamente limitato ed all'interno del quale è difficile ignorare la posizione, il ruolo e la veste dei propri interlocuton che, come si è visto ripercorrendo la vicenda associativa, lo stesso Di SI non aveva mancato di rivendicare quando, contattato con riferimento al furto dell'autovettura di proprietà del MA, ed evocando gli autori di quella iniziativa, aveva affermato che "gli faccio vede' chi comanda a Latina”. Questa Corte ha chiarito, d'altro canto, che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (cfr., Cass. Pen., Z, 20.5.2010 n. 19.724, PM in proc. Pistolesi;
Cass. Pen., 5, 22.9.2009 n. 41.507, Basile;
Cass. Pen., 2, 16.6.2004 n. 37.526, Giorgetti). Anche in tal caso, in definitiva, la censura articolata con il ricorso si risolve in una diversa prospettazione dei fatti ed in una diversa interpretazione dei dati emergenti dalla istruttoria che la Corte di Appello ha riconsiderato replicando in maniera puntuale alle censure difensive ritenute infondate con 4 motivazione che non è suscettibile di sindacato in questa sede alla luce der nlievi articolati dalla difesa e tali da riproporre argomentazioni e valutazioni attinenti il - - "merito" della vicenda.
1.4 Del pari infondato è il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del Di SI e concernente il diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul delitto di estorsione. Sul punto specifico, infatti, la Corte di Appello ha correttamente richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile ottenuto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi sulla persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensiva in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto, sicché solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante 30 in questione (cfr., Cass. Pen., 2. 4.3.2008 n. 12.456, Umina;
Cass. Pen., 2, 23.10.2013 n. 45.985, Donati). Ed è proprio tenendo conto di questo principio, come detto correttamente richiamato dai giudici romani, che il ricorso risulta generico in quanto, insistendo nella (peraltro nemmeno provata o risultante) irrilevanza ovvero modestia del valore economico dei capi di abbigliamento "acquistati" presso i predetti esercizi commerciali, trascura del tutto di considerare gli ulteriori e diversi aspetti del pregiudizio cagionato alle vittime.
1.5 Da ultimo, deve essere respinto il quinto motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione ed al vizio di violazione di legge denunziato con riferimento alla mancata riduzione della pena al minimo edittale anche per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, unitamente alla invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Anche sotto questo profilo, infatti, la sentenza impugnata risulta immune da rilievi di legittimità avendo i giudici di appello sottolineato, a tal fine, come la modestia del tenore di vita del Di SI non potesse essere valorizzata nel senso voluto dalla difesa rivelando, piuttosto, un atteggiamento volutamente mirato a mantenere uno stile di vita particolarmente attento a non esporre la propria persona oltre il dovuto. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di ritenere le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti e della posizione del Di SI all'interno nel sodalizio oltre che in considerazione della sua personalità e del certificato penale. In tal modo ha argomentato in termini congrui ed adeguati rispetto alla sollecitazione difensiva dando conto delle ragioni per le quali le attenuanti generiche non potevano essere nel caso di specie ritenute, ed essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disaltesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Peltinelli;
Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis;
Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule;
Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone}. 31 Quanto al motivo sulla pena, va ricordato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie поп ricorre avendo la Corte di Appello fatto riferimento, per (ri)calcolare la pena inflitta al prevenuto, al minimo edittale in relazione al capo Q) ed all'aumento dovuto per la contestata e ritenuta (con statuizione mai impugnata) recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Ed è altrettanto consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se la pena sta di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass, Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro;
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore;
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese).
1.6 Infondato, da ultimo, è il sesto motivo, formulato in via subordinata, con cui la difesa ha sollecitato l'annullamento della sentenza al fine di consentire al ricorrente di accedere al rinnovato "patteggiamento" in appello. La sentenza impugnata è stata resa in data 6.7.2017, ovvero in data antecedente l'entrata in vigore della legge 103 del 2017 che, con l'inserimento dell'art. 599bis cod. proc. pen., ha introdotto il "nuovo" concordato in appello;
la disciplina sopravvenuta, tuttavia, diversamente da quanto era avvenuto in precedenza con l'art. 3 della legge n. 14 del 1999, non ha previsto alcuna disposizione transitoria che consentisse di "recuperare" l'istituto una volta emessa la sentenza di secondo grado (cfr., sull'assenza di una disciplina transitoria, Cass. Pen., 4, 29.3.2018 n. 20.112, Nesturi).
2. Il ricorso nell'interesse di LU UM 32 2.1 Infondato è il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di LU UM e con il quale si denuncia violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 12quinquies DL 306 del 1992. In particolare, il ricorso richiama le considerazioni svolte dal giudici di merito in ordine alla sostanziale riconducibilità della DI spa all'odierno ricorrente segnalando, in primo luogo, come la gestione "di falto" non rappresenta, di per sé, un elemento sufficiente a realizzare l'elemento oggettivo del delitto in esame ribadendo, quindi, la rilevante distinzione tra "gestione" e "titolarità delle quote. Vengono evocate, inoltre, alcune deposizioni che la Corte avrebbe trascurato ovvero travisato in ordine alla effettiva e reale riconducibilità della PS SR al GA a fronte della affermazione, ad avviso della difesa assiomatica, della sua titolarità di fatto in capo all'odierno ricorrente. Sottolinea la carenza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al carattere fraudolento della operazione e, in particolare, alla sua effettiva idoneità elusiva rispetto alla adozione di misure di prevenzione patrimoniali segnalando, ancora, il travisamento della prova con riferimento alla conversazione progr. 31111 RIT 565/14 erroneamente valorizzata dalla Corte territoriale per confermare la "appartenenza" al ricorrente della barca (intestata alla società) come, anche, la illogicità della motivazione laddove si è inteso valorizzare il dato della inattività della PS SR, da ritenersi quantomeno neutro ai fini del giudizio. Richiama, ancora, e tra l'altro, la motivazione della Corte in merito alla conversazione del 2.10.2014 tra il UM ed il RA nonché agli altri elementi indiziani valorizzati dai giudici e, invece, privi di una reale capacità dimostrativa della fondatezza della tesi accusatoria. È sufficiente, infatti, considerare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, per concludere nel senso che i "travisament" del "fatto" o della "prova" denunciati dal ricorrente si risolvono, in realtà, in considerazioni che propongono una diversa interpretazione delle risultanze probatorie. Al UM (al capo CC) della rubrica) era stato contestato il delitto di cui all'art. 12quinquies del DL 306 del 1992 con riguardo alla intestazione (nella misura del 75%) della DI spa alla PS SR, società quest'ultima interamente partecipala dal di lui fratello, NO GA, ed in realtà di fatto a lui riconducibile, 33 intestazione fittizia finalizzata ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Il Tribunale (cfr., pagg. 62-71 della sentenza di primo grado) aveva ricostruito la vicenda sulla scorta della deposizione del teste TT, il quale aveva riferito che, nel corso delle indagini e, in particolare, dell'attività di intercettazione, erano emersi contatti tra il Di SI e l'odierno ricorrente chę utilizzava un telefono cellulare intestato alla moglie;
era emerso, infatti, che il UM era stato destinatario, nel 2002, di una richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale respinta e che, in esito ad una serie di accertamenti, era risultato amministratore di fatto di una serie di società i cui amministratori “di diritto" figuravano essere la moglie o la madre PI AV ovvero suoi più stretti amici (quali, ad esempio, tale GI di FI). Era stato inoltre accertato che il UM partecipava al 50% con ST Di SI nella SD Campo Boario, presidente della quale era NO GA, fratello uterino del ricorrente;
che gli uffici di Corso della Repubblica n. 138 erano da lui utilizzati quale riferimento di tutte le società a lui fattualmente riconducibili, come emerso anche dagli esiti dell'attività di captazione eseguita tramite l'installazione di una "cimice" al loro interno e che aveva consentito di verificare che la commercialista, dr.ssa La Penna, aveva come suo unico interlocutore, per tutte le società, esclusivamente il UM ė non già i formali titolari o amministratori. Il Tribunale aveva richiamato il contenuto di alcune intercettazioni (quali, ad esempio, quella 31111/RIT 565/14 da CUI aveva potuto desumere la sostanziale riconducibilità della PS SR all'odierno ricorrente) ed aveva ricostruito la vicenda relativa alla costituzione della DI spa di cui si era occupato esclusivamente l'imputato contattando tal EN RA, ex dipendente della SMA, per l'apertura di un supermercato il quale RA, nel corso di una conversazione con un terzo, aveva fatto presente che, per la conclusione dell'affare con il UM, "i soldi ce li avrebbe messi lui" (ovvero, per intenderci, il UM). La società sarebbe stata costituita il 23.4.2015 ed il Tribunale, vagliando la deposizione della dr.ssa La Penna, aveva in realtà sviluppato una "doppia motivazione" sulla alternativa della titolarità in capo al RA del 25% delle quote della DI spa, della cui effettività non vi era alcuna prova (cfr., ivi, pag. 68). La sentenza di appello (cfr., su questo punto, pagg. 53-64), dopo aver riepilogato le censure avanzate dalla difesa del UM con l'atto di impugnazione, 34 è partita dall'esame dell'elemento oggettivo del reato ribadendo che, dagli elementi acquisiti, era emerso con chiarezza che il UM si interessava di tutte le società formalmente e nominalmente riferibili ar suoi familiari. Con riguardo alla costituzione della DI spa, pur richiamando la conversazione tra la madre ed il cugino EN RA, ha osservato che nelle conversazioni intercettate il UM aveva sempre parlato della iniziativa senza minimamente accennare alla persona del fratello che, d'altra parte, non era Litolare di alcun reddito da partecipazione ad altre società pure a lui intestate ma di fatto riferibili all'imputato. Né, ha sottolineato la Corte d'Appello, era stata acquisita la prova di un qualche investimento di denaro da parte dei familiari essendo risultato, invece, che, nell'ufficio utilizzato dal UM, costui aveva a disposizione tutti i timbri di tutte le società nelle quali, però, egli non rivestiva alcun ruolo ed alcuna veste formale. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la difesa, anche in sede di discussione, ha insistito molto sulla distinzione tra amministrazione "di fatto" ed intestazione fittizia con finalità elusive;
in particolare, ha sottolineato come la circostanza secondo cui ricorrente risultasse amministrare fattualmente le società intestate a parenti o ad amici non era di per sé tale da risolversi e dimostrare la natura fittizia della foro intestazione a costoro, fondala sulla finalità elusiva prevista dalla norma incriminatrice. Certo è che è idonea ad integrare il reato di cui all'art. 12quinquies del DL n. 306 del 1992 la fittizia intestazione di quote di una società, al solo fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla società medesima e che, come accertato nel caso di specie, risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale (cfr., Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.244, Bernal Diaz). E' senza'altro condivisibile, in via di principio, il rilievo secondo cui la sola circostanza dell'assunzione della amministrazione di fatto non è tale da integrare, di per sé, il delitto in esame ((cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 12.9.2018 n. 44.211, Paolillo, che aveva ritenuto fondato il motivo di ricorso in merito alla mancata risposta della Corte territoriale sulle censure articolate sul punto nell'atto di impugnazione); è pur vero che, a differenza della ipotesi esaminata nella sentenza sopra richiamata (e, per l'appunto, citata anche dal difensore in sede di discussione) nel caso di specie la Corte di Appello, ben consapevole di questo, ha fornito una motivazione ampia, corretta in punto di diritto ed 35 esaustiva in punto di fatto in merito alle finalità perseguite da! UM e che avevano consentito al giudice di primo grado di concludere nel senso che il ruolo di amministratore di fatto riservatosi dal UM facesse il paio e fosse correlata alla fittizietà della intestazione a familiari ed amici al fine di evitare che esso ricorrente fosse identificabile come il titolare (anche) formate delle quote societarię. Si tratta di una conclusione che, come si vedrà appresso, è stata assunta all'esito dell'esame degli elementi acquisiti nel corso della istruttoria dibattimentale e che, ove vagliati con motivazione logicamente corretta, immune da contraddizioni e non viziata dall'omessa considerazione di elementi invece decisivi, non è sindacabile in questa sede dove non è consentito proporre una nuova e diversa "lettura" delle emergenze istruttorie per sostenere una soluzione alternativa rispetto a quella motivatamente percorsa in termini conformi -dai giudici di merito. Ed è proprio sul dolo della fattispecie del delitto di cui si discute che la Corte di Appello ha speso una serie cospicua di argomenti in replica alle pur articolate considerazioni sviluppate dalla difesa nell'atto di appello. Cosi, in particolare, a fronte del rilievo secondo cui non sarebbe stato credibile che l'intento perseguito dal UM fosse stato quello di sottrarre le proprie disponibilità al possibile intervento di misure di prevenzione patrimoniale, la Corte di Appello ha in primo luogo fatto presente che una prima richiesta di misura patrimoniale, risalente al 2002-2003, era stata respinta in quanto non preceduta dall'avviso orale del Questore e che la stessa sorte aveva subito la nuova richiesta intervenuta nel 2006; in quell'anno, invece, era intervenuto l'avviso orale e nel 2008, una ulteriore richiesta che era stata in questa ultima occasione respinta perché non erano state ravvisate evidenze di pericolosità in data successiva all'avviso orale. I giudio di merito hanno inoltre richiamato i precedenti penali e le sentenze di condanna intervenute anche in data successiva rispetto all'ultima richiesta di misura di prevenzione (cfr., pag. 57 della sentenza) sostenendo che la preesistenza di richieste di misura, pur respinte, e l'esistenza di altre vicende giudiziaria poi sfociate in ulteriori condanne ben poteva indurre il UM a cautelarsi dal prevedibile intervento di nuove iniziative in sede di prevenzione personale e, soprattutto, patrimoniale. Va a questo proposito ribadito il costante orientamento di questa Corte laddove più volte ha avuto modo di chiarire che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12quinquies D.L. 8 giugno 1992, è un reato di 36 pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio temporale (cfr., Cass. Pen., 2, 9.3.2016 n. 12.871, Mandalari;
cfr., anche, Cass, Pen., 2, 21.10.2014 n. 2.483, PM in proc. Lapelosa, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito; conf., Cass. Pen., 6, 4.7.2011 n. 27.666, Barbieri;
Cass. Pen., 2, 28.3.2017 n. 22.954, D'ST; cfr., ancora, Cass. Pen., 1, 2.3.2004 n. 19.537, Ciarlante, per la quale il delitto previsto dall'art. 12quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio). Per altro verso, la Corte di Appello si è conformata al principio, anche in tal caso più volte affermato in questa sede, secondo cui per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (cfr., Cass. Pen., 5, 6.4.2016 n. 40.278, Camerlingo); con la conseguenza per cui è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 laddove prevede presunzioni 37 d'interposizione fittizia destinate а favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12quinquies della legge n. 356 del 1992 (cfr., Cass, Pen., 2, 9.12.2015 m. 13.915, Scriva;
Cass. Pen., 2, 1.2.2017 n. 7.999, Galliano;
Cass. Pen., 6, 22.4.2017 n. 22.568, Pm in proc. Francaviglia). La Corte di Appello, inoltre, non ha mancato di prendere in considerazione il rilievo sollevato dalla difesa con l'atto di gravame in cui era stato dedotto che la finalità della intestazione delle società a terzi non era legata al timore di nuove iniziative in sede di prevenzione quanto, piuttosto, alla esistenza di un debito di circa 200 mila Euro nei confronti di Equitalia portato da 66 cartelle esattoriali notificategli, tanto da avere indotto il ricorrente, tra l'altro, a rinunciare all'eredità paterna. I giudici romani, infatti, se da un lato hanno fatto presente che si trattava di crediti erariali per la maggior parte ormai prescritti (circostanza decisamente negata dalla difesa che ha sottolineato come si fosse giunti ormai alla loro iscrizione a ruolo e, dunque, alla fase esecutiva), dall'altro, hanno giudicato tali pendenze non in grado di giustificare, di per sé, la scelta dell'imputato di intestare fittiziamente a terzi le proprie attività atteso che il UM si era comportato in tal modo (ovvero evitando di intestarsi personalmente beni di alcun genere) sin dai primi anni 2000 sicché la vicenda della costituzione delia DI spa non era altro che la replica e la prosecuzione di una condotta risalente nel tempo e che, di conseguenza, doveva trovare la propria spiegazione in esigenze diverse da quelle, contingenti, di sfuggire alle maglie ed alle iniziative di Equitalia. In questo quadro complessivo, allora, andava giustamente considerata la censura concernente la intercettazione ambientale (progr. 16420 del 12.12.2014) relativa alla conversazione tra la moglie dell'imputato e IE Di FI, ritenuta dalla difesa inutilizzabile perché non acquisita nelle forme della perizia ma il cui significato sarebbe comunque stato travisato dalla Corte che non ha considerato la interpretazione "autentica" fornitane dallo stesso Di FI escusso in dibattimento. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Appello, in quella occasione, if Di FI, rivolgendosi alla moglie del UM, aveva manifestato le sue preoccupazioni sulla implicazioni di una eventuale condanna del marito che avrebbe finito per compromettere il progetto in corso (cfr., pag. 58 della sentenza di appello: "... dopo lo condannano gli succede, gli ricomincia tutto quanto siccome si era creato tutto un progetto ..."); i giudici di merito hanno dunque ritenuto di poter opinare nel senso che il timore del UM era quello di 38 veder compromesso sul nascere il progetto relativo alla DI spa dall'inoltro di nuove richieste di misure patrimoniali. Secondo la difesa, questa "versione" della conversazione è quella trascritta dalla Polizia Giudiziaria laddove, nella "versione" del perito (cfr., doc. all. sub 3 al ricorso), il Di FI avrebbe utilizzato non già il termine "ricomincia” ma quello di "comincia", in tal modo ritenendo che il senso complessivo della frase fosse ed avrebbe dovuto essere completamente diverso da quello attribuitole nelle due sentenze di merito. Va rilevato, a tal proposito, che questo rilievo (della difformità delle due "versioni") non era stato oggetto dell'appello. Non è inutile, peraltro, ribadire che in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa é necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 4, 14.9.2017 n. 1,219, Colomberotto). In ogni caso, a prescindere dai limiti di deducibilità del vizio in caso di “doppia conforme" (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, La Gumina;
cfr., tuttavia, Cass. Pen., 5, 20.12.2017 n. 1.927, Petrocelli, che ritiene ammissibile la deduzione del vizio del travisamento della prova solo a condizione che esso sia stato già dedotto come motivo di appello, disatteso dal giudice del gravame), non v'è dubbio che deve trattarsi del travisamento di una prova che possieda, nel contesto della motivazione, il carattere della decisività (cfr., Cass. Pen., 1, 15.6.2007 n. 24.667, Musumeci;
Cass. Pen., 4.12.2017 n. 8.188, Granani). Nell'economia della motivazione della sentenza in verifica, invece, è del tutto evidente che l'argomento rappresentato dal contenuto della intercettazione di cui si lamenta il travisamento è certamente idoneo a rafforzare il percorso logico che ha condotto la Corte di Appello a concludere nel senso della esistenza dell'elemento soggettivo del reato ovvero della finalità perseguita dal ricorrente nella intestare al fratello (tramite la PS SR) la titolarità della società che si apprestava a costituire;
non si tratta, però, di un argomento né esclusivo ma nemmeno particolarmente decisivo considerato anche che il senso della frase (al di là delle sue interpretazioni "autentiche" che sarebbero state fornite dal Di FI in termini che il ricorso non specifica) non verrebbe in realtà completamente 39 stravolto in quanto la interpretazione fornitane dai giudici del gravame rimarrebbe del tutto compatibile con il "testo" invocato dalla difesa;
immutata, infatti, rimarrebbe la parte più rilevante della frase, ovvero il manifestato timore del UM di incorrere in una ulteriore condanna che, come giustamente sottolineato dalla Corte di Appello, è il presupposto delle preoccupazioni del ricorrente e delle particolan cautele da lui adottate nella gestione dei suoi molteplici affari. Sotto altro profilo, poi, giova ribadire, ancora una volta, che l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12quinques DL n. 306 del 1992 che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio. Se questo è vero, allora, si deve necessariamente concludere nel senso che la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente collegate alla "impellente" e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione. In definitiva, quindi, il motivo è infondato avendo la Corte territoriale correttamente e congruamente motivato in merito alle situazioni fattuali fondanti la diagnosi sull'elemento soggettivo del delitto in esame.
2.2 Infondato è anche il secondo motivo con il quale la difesa denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale nonché illogicità e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. La Corte di Appello, prendendo in esame (cfr, pag. 61 della sentenza in verifica) la doglianza difensiva articolata sul punto con l'atto di appello, ha tuttavia specificamente motivato sulle ragioni che non consentivano di escludere la contestata recidiva sottolineando che, anche al di là della risalenza nel tempo dei precedenti penali del UM, quel che doveva essere considerata, a tal fine, era la sua capacità di operare penetrando nel tessuto economico della città sottraendosi a qualsiasi tipo di controllo, in tal modo ritenendo che i fatti per cui si procede siano indice e manifestazione di una ingravescente pericolosità criminale del prevenuto. 40 Ed é consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, precisandosi, tuttavia, che tale onere può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr., Cass. Pen., 6, 14.3.2018 n. 14.937, De Bellis;
conf., Cass. Pen., 6, 27.4.2016 n. 20.271, Duse). Nel caso di specie, la Corte ha invece motivato in maniera specifica ed in termini che, anche qui, proprio per questa ragione, si sottraggono al vaglio di questa Corte.
2.3 Per altro verso, poi, altrettanto consolidata è l'affermazione secondo cui, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire sy diversi aspetti della valutazione, ovvero, ad esempio, la applicazione della recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.5.2015 n. : 24.995, PG in proc. Rechichi;
Cass. Pen., 2, 11.10.2013 n. 933, Debbiche Helmi). La Corte di Appello, peraltro, ha anche in tal caso replicato alla censura articolata dalla difesa in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando, nell'atto di appello, l'episodio del PO quale elemento che avrebbe dovuto essere considerato e valutato positivamente sulla personalità del prevenuto e che la Corte ben avrebbe potuto e dovuto considerare e che aveva invece valorizzato in termini diametralmente opposti sulla scorta di elementi imponderabili;
in particolare, i giudici di secondo grado avevano "interpretato" la condotta del UM in termini opposti a quelli proposti dalla difesa sostenendo come l'episodio fosse in realtà rivelatore della scaltrezza del prevenuto nel muoversi a contatto con personaggi notoriamente "attenzionati" dalle forze dell'ordine. In tal modo, peraltro, la Corte ha formulato una valutazione di natura prettamente discrezionale che sfugge a rilievi di legittimità anche sotto il profilo del vizio di motivazione dovendosi comunque rilevare che il ricorrente, pur avendo inizialmente consigliato al PO di denunciare la condotta posta in essere ai danni del cognato, ciò non di meno aveva però finito per fornire al medesimo PO il numero di telefono del Di SI, tanto che il PO si era poi effettivamente incontrato con quest'ultimo cui aveva infine rappresentato la 41 situazione sollecitandone l'intervento (cfr., pagg. 85 e ssgg. della sentenza dr primo grado).
2.4 Infondato, ancora, è il quarto motivo del ricorso nel quale la difesa del UM denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca In particolare, il ricorso denunzia il carattere generico e stereotipato della motivazione fornita dalla Corte di Appello in ordine alla "sperequazione" patrimoniale osservando che già l'analisi dello SCO aveva premesso la sua parzialità non essendo allora possibile comprendere come i giudici di merito vi abbiano potuto fondare un giudizio tranquillante tenuto conto che la comparazione tra "entrate" (quelle esclusivamente del Puma) e le "uscite” {quelle di tutto il nucleo familiare "allargato" ad ascendenti e collaterali) era intervenuto su dati tra di loro eterogenei. La Corte di Appello (cfr., pagg. 61 e ssgg. della sentenza in verifica), replicando alle doglianze articolate con il gravame, ha sottolineato che non era stato acquisito alcun elemento idoneo a dimostrare che gli investimenti furono effettivamente eseguiti dai parenti e dagli amici del Puma cui erano state intestate le società, giudicando pertanto corretto escludere dalle "entrate” del UM quelle dei familiari che erano rimasti sempre estranci alla gestione delle attività imprenditoriali dell'imputato. In definitiva, la Corte di Appello ha sottolineato che l'ammontare delle entrate dei terzi non poteva essere preso in considerazione trattandosi di soggetti "di fatto” estranei alla titolarità del bene che doveva invece ritenersi acquisito esclusivamente dal UM. In ogni caso, ha chiarito che la LI ed il GA sono soggetti che non avevano mai dichiarato redditi mentre il Di FI aveva dichiarato redditi soltanto negli anni 2006, 2007 e 2009 avendo nel 2006 acquistato una barca per 30.000 Euro pur avendo dichiarato entrate per soli Euro 29.000; ha analizzato la posizione der suoceri (Costanzo e Memoli) nonché la "carriera" del UM a partire dal 2001 con la costituzione di una cooperativa edilizia e, successivamente, di varie società anno per anno caratterizzate da conferimenti in denaro non compatibili (tenuto anche conto del tenore di vita) con i redditi dichiarati. In tal modo, diversamente da quanto opinato nel ricorso, la Corte di Appello ha fornito una risposta esaustiva, logica e coerente con gli elementi fattuali acquisiti, alle osservazioni che erano state formulate dal consulente di parte della difesa dr. Bozzi. 42 Ha pertanto confermato la decisione del Tribunale che aveva limitato la confisca a tre società sicuramente controllate dall'imputato tenendo conto del criterio della “contiguità temporale" della loro acquisizione rispetto alla commissione del c.d. "reato spia". A tale ultimo proposito, nonostante sul punto manchi ogni censura in ricorso, vale la pena ribadire il principio anche recentemente riaffermato da questa stessa sezione, secondo cui in tema di confisca ai sensi dell'art. 12- sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non é esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato" (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli). Il legislatore, infatti, ha ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giuslificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso ed è ancora questa relazione tra la fattispecie delittuosa per la quale si procede e la giustificazione della provenienza dei beni ad integrare il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna. La confisca e il sequestro dei singoli beni non possono essere, perciò, essere impediti dal fatto, in sé considerato, dell'essere stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento dei medesimi reati e ciò in ragione della natura giuridica della confisca "estesa" di cui all'art. 12sexies cit., che consente una attenuazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra reato e bene che ne rappresenta il profitto. È stato pertanto più volte ribadito da questa Corte il principio per cui il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in 1. 7 agosto 1992, n. 356) possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore 0 successiva al reato per cui e intervenuta condanna indipendentemente dall'effettivo valore del profitto o provento di quest'ultimo (cfr., Cass. Pen., 6, 22.11.2011 n. 22.020, Notarangelo;
conf., Cass. Pen., 5, 21.2.2013 n. 19.358, Rao, secondo cui ai fini della confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies DL 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non è esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano 43 stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione;
cfr., anche, Cass. Pen., 7.10.2016 n. 33.330, Nure). Si è tuttavia chiarito che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr., Cass. Pen., 4, 7.5.2013 n. 35.707, D'Ettorre; Cass. pen., 1, 16.4.2014 n. 41.100, Persichella;
conf., da ultimo, Cass. Pen., 5, 28.2.2018 n. 21.711, Betti). Ed è in questa ottica che, recentemente, la Corte costituzionale, con la sentenza 8 novembre 2017 21 febbraio 2018, n. 33, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12sexies, comma 1, del DL 8 giugno 1992, n. 306, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte (venivano a tal fine richiamate: Sezione 1, 5 febbraio-21 marzo 2001, n. 11049; Sezione 5, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469; e le più recenti Sezione prima, 16 aprile-3 ottobre 2014, n. 41100; Sezione quarta, maggio-28 agosto 2013, n. 35707; Sezione prima, 11 dicembre 2012- 17 gennaio 2013, n. 2634) richiede, a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene sottoposto a confisca oltre ai requisiti costituiti - dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in "un ambito di cosiddetta ragionevolezza temporale»".
3. Il ricorso nell'interesse di RD NI 3.1 11 ricorso denunzia in primo luogo la nullità della sentenza stante la illegittimità delle disposte intercettazioni in quanto autorizzate sulla scorta di informazioni confidenziali e, in ogni caso, la inidoneità degli elementi acquisiti a fondare la decisione di condanna. Il motivo reilera la medesima censura già avanzata con l'atto di appello e sulla quale la Corte (cfr., pagg. 46-49 della sentenza in verifica) ha fornito una risposta che, in fatto, non risulta specificamente censurata e che, per altro verso, è corretta in punto di diritto avendo questa Corte più volte chiarito che i risultati delle intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o anonime acquisite dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili a condizione che queste ultime non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato e che le operazioni siano state autorizzate 44 anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino (cfr., Cass. Pen., 6, 26.6.2013 n. 42.845, PM e Bonanno;
conf., Cass. Pen., 3, 10.1.2013 n. 1.258, Leka). Quanto alla segnalazione della mancanza, in atti, di alcuni RIT ed al fatto che quello 713/14 sia stato attivato un minuto prima del deposito del provvedimento del GIP presso la sua Cancelleria va chiarito che, sotto il profilo, il ricorso è del tutto generico e, comunque, inammissibile perché non spiega quali sarebbero le intercettazioni "compromesse", nella loro utilizzabilità, da questa carenza documentale. Quanto all'attivazione del "microfono" sulla autovettura del ricorrente il motivo reitera anche in tal caso le difese già spese nel giudizio di primo grado e ribadite con l'atto di appello su cui la Corte (come, in realtà, anche il Tribunale) ha motivato correttamente in punto di diritto osservando che, ai fini della utilizzabilità del dato investigativo, quel che rileva non è il fatto che l'attivazione della microspia fosse avvenuta (quand'anche solo un minuto) prima del deposito del provvedimento del GIP quanto, piuttosto, che tale provvedimento fosse stato ritualmente adottato nel momento in cui le conversazioni di interesse erano state captate. La risposta della Corte territoriale è assolutamente corretta in diritto soi che si considera che il comma 1 dell'art. 271 cod. proc. pen. fa espressamente + riferimento alla inutilizzabilità dei "risultati delle intercettazioni eseguite fuori del casi consentiti dalla legge ovvero senza che siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 cpp e 268 commi 1 e 3 cod. proc. pen., in tal modo mostrando di considerare rilevante non già il momento della attivazione quanto quello della acquisizione delle conversazioni come momento che deve essere "coperto" dal provvedimento del giudice. Quanto al rilievo concernente la dedotta illegittimità delle intercettazioni attivate sui risultati di quelle in corso ai sensi dell'art. 78 del D. Lg.vo 159 del 2011 si è già detto a proposito dell'omologo motivo di ricorso articolato nell'interesse del Di SI.
3.2 Il secondo motivo prospetta una serie di censure con le quali si rileva la contraddittorietà della sentenza che aveva mandato assolto il ricorrente dal reato associativo per poi confermarne la responsabilità per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. sulla scorta di elementi ad avviso della difesa parziali e dr conversazioni di cui sarebbero stati enfatizzati alcuni brani estrapolati dal contesto e la cui integrale lettura consentiva invece di apprezzare come nessuna notizia fosse stata acquisita dal NO (in contatto con il ricorrente per 45 esigenze legate alla pensione della di lui figlia) laddove quella concernente la prossima adozione di una misura cautelare avrebbe riguardato la persona del fratello, vicino all'ambiente dello spaccio di stupefacenti. Nell'ambito del medesimo motivo, inoltre, si evidenzia la parzialità delle conversazioni concernenti l'episodio dell'esame del DNA sul OL nonché il travisamento di alcuni dati istruttori che deponevano per l'esistenza di una "talpa" all'interno della Questura di Latina che aveva quale suo unico referente EL VA. La difesa segnala, infine, ed in maniera più diffusa con il terzo motivo, che la Corte di Appello di Roma ha infine assolto il NO, imputato in concorso con l'odierno ricorrente e che era stato giudicato separatamente avendo optato per definire la sua posizione con il rito abbreviato;
sottolinea, infatti, che l'esito del processo a carico del NO impone di percorrere la medesima soluzione quanto ad esso ricorrente non soltanto perché essa è imposta dal principio generale, di cui è espressione l'art. 587 cod. pen., concernente la necessità di evitare un conflitto di giudicati, ma dalla elementare notazione secondo cui, venuto meno chi ha rivelato il segreto di ufficio, non può che escludersi il fatto anche nei confronti di chi si assume aver ricevuto ed ulteriormente propalato la notizia. La vicenda relativa alla propalazione di notizie riservate da parte del NI e che costui avrebbe acquisito dal NO, in servizio presso la Squadra Mobile di Latina, era stata ricostruita dal Tribunale (cfr., pagg. 45-50 della sentenza di primo grado) partendo dall'esame della intercettazione del 26.10.2014 che aveva svelato la consapevolezza del Di SI di avere il telefono sotto controllo soffermandosi poi sui contatti tra il NI e CO SE e quelli con il NO per le partite del Latina concludendo, alla luce di molteplici elementi indiziari, nel senso che il NI riferiva notizie da lui apprese proprio da LO NO. La Corte di Appello, dal canto suo (cfr., pagg. 46-49 della sentenza in verifica), nell'accogliere l'appello proposto nell'interesse del NI in ordine al delitto associativo, ha replicato alle censure articolate in merito al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. pervenendo, infine, alla conferma della ipotesi accusatoria già validata con la sentenza di primo grado. Nei confronti del NI, va detto, era stato ipotizzato il delitto di cui all'art. 326 comma 3 cod. pen. in quanto, unitamente a LO NO, ed in concorso con quest'ultimo "... LO NO nella sua qualità di pubblico ufficiale Assistente Capo ella Polizia di Stato, RD NI extraneus in veste 46 di latore delle informazioni all'esterno violando i doveri relativi a tale funzione, rivelato ed utilizzato notizie che dovevano rimanere segrete, relative ad attività giudiziarie in corso nei confronti di NC OL, EL e SA VA, ST Di SI;
in particolare, LO NO forniva materialmente le predette informazioni (anche relative ad attività di intercettazione in corso) a RD NI che a sua volta le comunicava ad EL VA" (cfr., cosi, il capo S) della imputazione). In generale, ed in punto di diritto, va ribadito che è tale da integrare il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell' "extraneus" del contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziana, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore (cfr., Cass. Pen., 6, 14.10.2009 n. 42.109, Pezzuto;
Cass. Pen., 6, 26.2.2004 n. 15.489, Iervotino). Si è peraltro chiarito che, ai fini della configurabilità della responsabilità dell""extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione 0 istigazione alla commissione del reato, che "intraneo", esecutore materiale del reato, sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla SUA punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità (cfr., Cass. Pen., 6, 8.7.2014 n. 40.303, Zappia;
Cass. Pen., 6, 18.6.2004 n. 36.166, Barletta). Nel caso di specie, la difesa ha documentato che, con sentenza della Corte di Appello di Roma del 29.9.2017, il NO è stato assolto non soltanto dal delitto associativo ma anche dal delitto di rivelazione di segreto di ufficio a lui ascritto, per l'appunto, in concorso con l'extraneus" RD NI, al capo 5) della rubrica. commesso il fatto") opera,La formula assolutoria ("per non aver evidentemente, sul piano oggettivo e non già su quello dell'elemento soggettivo che, come pure è noto, non imporrebbe di verificare la necessità di pervenire alla medesima soluzione per l'"extraneus" (cfr., sul punto, Cass. Pen., 4, 20.4.2018 n. 36.730, Eccher, secondo cui l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autoria mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile;
conf., Cass. Pen., 28.9.2017 n. 57.706, Lorenzetti;
Cass. Pen., 3, 8.7.2016 n. 6.872, Petronelli). +7 La stessa natura, di reato "proprio", del delitto ipotizzato a carico del NI e la struttura della imputazione, che risulta "chiusa" essendo stato indicato specificamente il concorrente "intraneo" rispetto al NI, impone, allora, alla luce dell'esito del giudizio di merito a carico del NO, l'annullamento della sentenza in verifica con la necessità di riesaminare la posizione dell'odierno ricorrente, cosa cui provvederà la Corte di Appello di Roma in sede di rinvio alla luce dei principi sopra richiamati.
3.4 L'annullamento della sentenza, per le ragioni sopra esposte, con riguardo alla posizione del NI, preclude l'esame del quarto motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio. 4. [ ricorso nell'interesse di AB Di RE 4.1 Infondato è il primo motivo di ricorso con cui la difesa del Di RE denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle censure sollevate con l'atto di appello con cui era stata rilevata la carenza di prova circa la effettiva acquisizione, da parte sua, della notizia che, almeno secondo la ricostruzione dell'accusa, sarebbe stata da lui successivamente "girata” ad EL VA. Osserva come la sua assoluzione dal fatto di cui al capo W) dimostrasse, infatti, che il TT aveva ricevuto la notizia da altra persona, rimasta ignota sottolineando, ancora, il carattere a suo avviso non affidabile rappresentato dal riconoscimento della voce del Di RE da parte di un componente della Squadra Mobile. La vicenda è stata ricostruita, nei due gradi di merito ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, nei seguenti termini: in particolare, il Tribunale (cfr., pagg. 33-40 della sentenza di primo grado) aveva spiegato che (come peraltro accennato riferendo in merito alla posizione di ST Di SI) TO SE, nei cui confronti era in corso una attività di intercettazione telefonica attivata ai sensi dell'art. 78 del D. Lg.vo 159 del 2011, aveva improvvisamente smesso di utilizzare il telefono posto sotto controllo. In data 13.10.2014 era stata inoltre intercettata una conversazione intercorsa tra EL VA (la cui utenza era stata posta sotto controllo appena il giorno prima) e tale RI TT il quale aveva avvisato ed intimato al suo interlocutore di "buttare la scheda" e, rispondendo alla domanda che gli era stata fatta dal VA, aveva fatto presente che la notizia era venuta da "quello" 48 (ovvero da una persona che, per come evocata dal TT, doveva essere nota al medesimo VA). Si era dunque verificato che il TT aveva poco prima parlato con la utenza intestata (insieme ad altre utenze abbinate a diverse schede che si era accertato erano state acquistate lo stesso giorno e nello stesso posto) a tale Antonio Di FA che, nel corso della attività di intercettazione, era tuttavia risultata in realtà in uso a tale "AB" che, per il gergo ed il contenuto delle conversazioni, doveva far parte delle forze dell'ordine. In data 20.11.2014 uno degli operanti impegnati nella attività di captazione aveva avuto modo di riconoscere in quella di AB Di RE la voce del "AB" che risultava utilizzare la scheda intestata ad Antonio Di FA sicché, a partire da quel momento, era stata attivata una attività di intercettazione sulla utenza "ufficialmente" in uso al Di RE che, in data 1.12.2014 aveva cercato di mettersi in contatto con l'utenza in uso al RA prima che lo stesso ricorrente, intorno alla metà del mese, aveva finito per disfarsi della scheda e del telefono in quanto, in data 12.12.2014, era stato tratto in arresto tale EN CA tanto che, il giorno successivo, parlando con tale "Adamo", il Di RE aveva fatto presente che "... quell'altro telefono non ce l'ho più ...". In definitiva, il Tribunale e, poi, la Corte di Appello, hanno desunto la provenienza della notizia relativa all'attività di intercettazione telefonica in corso nei confronti del VA dal fatto che costui la aveva ricevuta dal TT che, appena qualche minuto prima, aveva parlato telefonicamente con l'utenza intestata al Di FA ma che si era accertato essere in uso all'odierno ricorrente che, a sua volta, in quanto appartenente all'Arma dei Carabinieri, doveva aver ricevuto la notizia da un appartenente alla P.5. (che stava svolgendo quella Indagine) rimasto non identificato. Al di là dell'esito assolutorio, poi, l'esistenza di un "contatto" tra il Di RE ed it VA era testimoniato anche dalla ricostruzione operata dal Tribunale in merito all'episodio di cui al capo W). In definitiva, quindi, i giudici di merito sono giunti ad affermare la penale responsabilità del Di RE per la rivelazione dell'attività di captazione sull'utenza in uso al VA facendo leva su una serie di elementi fattuali dai quali, attraverso delle argomentazioni e dei passaggi logicamente fineari e privi di contraddizioni intrinseche, valorizzando dati indiziari disponibili, sono pervenuti a questa conclusione;
ed è pacifico che, nel ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta 49 norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri att specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Pecorelli;
Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F., secondo cui, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, fett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specific elementi probatori;
Cass. Pen., 8.1.2004 n. 7.336, Meta;
Cass. Pen., 1, 21.5.1993 n. 9.392, Germanotta). La difesa del Di RE, in definitiva, ha finito con il muovere censure "in fatto” articolate sul presupposto di una diversa considerazione degli elementi e delle circostanze emerse nel corso della istruttoria dibattimentale e che, come si é accennato, i giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio, hanno valorizzato per giungere ad una ricostruzione della vicenda che non appare viziata da salti palesemente illogici ovvero da argomentazioni tra loro contraddittorie. La aporia denunciata in ncorso, infatti, consisterebbe nel fatto che gli investigatori, pur dando atto della circostanza per cui il Di RE apparteneva all'Arma dei Carabinieri laddove l'indagine era invece di competenza e nelle mani della Polizia di Stato, era stato ciò non di meno ritenuto responsabile della propalazione di una notizia riservata in mancanza di ogni prova circa le modalità ed il se egli ne fosse venuto a conoscenza. In realtà, sulla rivelazione della attività di interceltazione del telefono del VA la tempistica del fatti sopra richiamata esclude che la altribuzione dell'iniziativa al Di RE possa ritenersi arbitraria ovvero acquisita sulla scorta di passaggi logici non giustificati sicché, come correttamente osservato dalla Corte d'Appello, deve ritenersi irrilevante accertare come egli si fosse procurato la notizia. Nessun dubbio, d'altra parte, che il delitto di rivelazione di segreti di ufficio é integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 50 servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione (cfr., Cass. Pen., 6, 29.9.2004 n. 1.898, in un caso concernente la rivelazione, da parte di un funzionario di polizia, di notizie concernenti un'indagine della quale egli non era partecipe, dopo aver ricevuto in proposito alcune confidenze dei colleghi operanti;
conf., Cass. Pen., 6, 7.11.2011 n. 3.523, Papa, secondo cui per la configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 326 cod. pen. non è richiesta l'individuazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia originariamente rivelato le notizie segrete).
4.2 Il secondo motivo, invece, è inammissibile: la difesa ha osservato che la Corte di Appello, pur ribadendo la riconducibilità del fatto alla ipotesi di cui al comma terzo, secondo periodo, dell'art. 326 cod. pen., ha irrogato una pena riferibile alla diversa fattispecie di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo art. 326 cod. pen.. Il Tribunale aveva provveduto sulla pena a pag. 103 della motivazione dove aveva ritenuto di determinarla nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione escludendo inoltre la possibilità di ravvisare i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti genenche stante la gravità del fatto e la intensità del dolo del pubblico ufficiale "... che ha venduto la sua funzione non solo per denaro ma anche per droga ..." (cfr., ivi). Il fatto era stato in tal modo e sostanzialmente ricondotto al terzo comma, primo periodo, dell'art. 326 cod. pen., che, sul presupposto della esistenza di un fine di profitto patrimoniale, stabilisce una pena da uno a cinque anni laddove il secondo periodo della medesima disposizione, che assume invece l'esistenza di un fine di profitto non patrimoniale, prevede una pena che va dal minimo legale sino a due anni di reclusione. In realtà, la sentenza di primo grado è molto chiara (cfr., ivi, pag. 44) nel ritenere che il Di RE fosse retribuito in denaro ed in sostanza stupefacente per fornire notizie sulle attività di indagine in corso laddove la Corte (cfr., pag. 52 della sentenza in verifica) si è limitata a sostenere che la condotta del Di RE aveva consentito al VA di conseguire la possibilità di eludere le investigazioni a suo carico. E, tuttavia, a fronte della affermazione del Tribunale e della finalità di profitto patrimoniale che, secondo i giudici di primo grado, avrebbe animato la condotta del Di RE, così da giustificare la determinazione della pena nei termini sopra richiamati, non era stato articolato alcun motivo di appello in 51 quanto l'impugnazione era stata incentrata esclusivamente sulla ritenuta configurabilità della fattispecie "colposa" di cui al comma 2 dello stesso arl. 326 cod. pen.. Ed è noto che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr., Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 29.707, Galdi;
Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese).
5. Il ricorso nell'interesse di DE DA, 5.1 Con il primo motivo, la difesa del DA ha dedotto il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione sull'eccezione relativa alla eccepita nullità dell'ordinanza del 14.6.2016 del Tribunale di Latina, con cui era stata revocata la precedente ordinanza del 20.5.2016 avendo i giudici ritenuto superflua la acquisizione dei tabulati telefonici che era stata sollecitata al fine di dimostrare che il ricorrente non era in compagnia del LI quando costui aveva preso in consegna la sostanza stupefacente che sarebbe stata rinvenuta in suo possesso. Va rilevato, in primo luogo, come, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la Corte di Appello non ha affatto ricusato di motivare sull'eccezione che era stata proposta con il terzo motivo di gravame avendo fatto presente che la revoca di un mezzo istruttorio già ammesso (e che si risolva nella acquisizione di elementi di valutazione potenzialmente utili agli interessi della difesa) si risolve, in sostanza, nella verifica della "tenuta" della decisione sotto il profito della coerenza ed adeguatezza della motivazione. D'altra parte, ed esclusa la configurabilità di un vizio di omessa motivazione, va inoltre ribadito che la revoca dell'ordinanza ammissiva di mezzi istruttori che sia stata resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., Cass. Pen., 6, 5.10.2017 n. 53.823, D.M.; Cass. Pen., 2, 10.2.105 n. 9.761, Rizzello;
Cass. Pen., 5, 30.9.2013 m. 51.522, Abatelli;
Cass. Pen., 5, 17.2.2012 n. 18.351, Biagini;
Cass. Pen., 3, 6.12.2005 n. 816, Guatta). 52 Nel caso di specie, e fatto salvo quanto si dirà oltre in merito alla effettiva dell'accertamento sollecitato dalla difesa nell'economiarilevanza della motivazione delle due sentenze di merito, la questione è stata dedotta soltanto con l'atto di appello e, quindi, tardivamente.
5.2 Infondato è il secondo motivo con cui la difesa del DA deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 192 comma 2 cod. proc. pen. e 530 comma 2 cod. proc. pen., vizio di motivazione, travisamento della prova 色 difetto di correlazione tra motivazione ed imputazione. In particolare, rileva che il controllo delle due autovettura (la Audi A2 in uso e condotta da Antonio LI con a bordo EL VA e dove venne rinvenuto il chilogrammo di stupefacente, e la MA condotta da EP VA con a bordo il DA) era intervenuto all'esito della intercettazione di alcune conversazioni telefoniche (progr. 1245 e 1254 RIT 56/15) non "coerenti” con gli orari di andata ovvero di ritorno da Latina a Roma come analogamente doveva ritenersi per la telefonata progr. 583 RIT 57/15. Segnala la omessa motivazione in ordine alla circostanza riferita dal vice sovrintendente CO Rossi il quale aveva precisato di aver perso di vista entrambe le autovetture per 37 minuti rendendo in tal modo impossibile dimostrare che il DA fosse presente al momento della ricezione dello stupefacente da parte del LI in luogo imprecisato e, soprattutto, non accertato. Anche in tal caso i fatti sono stati ricostruiti, nei due gradi di giudizio, alla luce di una conforme valutazione delle emergenze istruttorie: il Tribunale (cfr., pagg. 50-62 della sentenza di primo grado) aveva segnalato che, nel corso delle indagini, alcune conversazioni intercettate nei confronti di EL VA a proposito di stupefacenti, avevano indotto gli investigatori a installare una microspia sull'autovettura A2 in uso a DA IE (si tratta della microspia di cui al capo WW) della rubrica di cur EL VA aveva sospettato l'esistenza avendo tuttavia ritenuto che essa fosse stata installata a causa dei traffici di droga di un tale "DE" ma cercando, per saperne di più, di contattare AB Di RE). Aveva quindi ricostruito l'episodio di cui al capo H) per cui era intervenuta la condanna in primo grado poi riformata in appello e, quindi, quello di cui al capo It) (cfr., pagg. 55-57) per il quale, invece, la condanna del Tribunale era stata confermata in secondo grado. 53 La vettura del DA era stata "agganciata" in Roma, via Casal di Selce ove, intorno alle 12,20 del 26.1.2015, aveva raggiunto la stessa area di servizio nella quale era stato notato il precedente 2.1.2015 dal sovrintendente TT;
DA, ripartito dal Roma, era giunto intorno alle 13,35 a Latina dove era stato raggiunto da EP VA a bordo di una MA con cui i due si erano recati a pranzo in un ristorante della zona. I due, alle 15,54, erano tornati nel luogo ove il DA aveva lasciato la Peugeot e dove, circa un quarto d'ora prima, erano giunti Antonio LI ed EL VA (a bordo della Audi A2 su cui era stato nel frattempo installato il GPS); EL VA era dunque sceso dalla Audi A2 e si era posto alla guida della MA con a fianco DE DA mentre EP VA si era nel frattempo allontanato a bordo della Peugeot. Le due vetture, la MA seguita dalla Audi A2, si erano quindi portate alla volta di Roma imboccando il GRA e dirigendosi - non senza aver prima effettuato una manovra diversiva verso via Casal di Selci, direzione dalla quale erano state notate far ritorno dopo circa 37 minuti e dirigersi, prima la MA (con il fendinebbia acceso nonostante le condizioni climatiche fossero buone) e, di seguito, la Audi, in direzione di Latina. Il DA, nel frattempo, era stato contattato telefonicamente da EP VA che aveva preso appuntamento al bar Turi Rizzo con il figlio SA il quale, subito dopo, aveva chiamato il fratello EL per indicargli il luogo dell'incontro. Le due vetture (la MA e la Audi A2) erano state quindi fermate all'uscita dalla Pontina e, nel frangente, all'interno dell'auto del NE, era stato rinvenuto un chilogrammo di cocaina mentre nella disponibilità del DA era stato rinvenuto il telefono (utenza 393.9691455) che aveva in precedenza colloquiato con EP VA. Alla luce di questi dati, il Tribunale (cfr., pag. 57) aveva concluso nel senso di ritenere indubbio che, il giorno 26.1.2016, avvenne un rifornimento di cocaina in Roma da parte del LI che aveva agito unitamente a DE DA, EL VA, che avevano seguito "a staffetta" la vettura del primo, oltre a EP e SA VA, che avevano atteso gli altri di ritorno a Latina. Che le due auto viaggiassero insieme e "a staffetta" era confermato, secondo i giudici di primo grado, da plurimi elementi tra cui la manovra anomala eseguita da entrambe le autovetture sul GRA all'evidente fine di far perdere le loro tracce ad eventuali pedinatori. 54 11 Tribunale aveva quindi già replicato alle obiezioni difensive sui 37 minuti di "buco" di cui il teste, operante di PG, aveva riferito nella osservazione "diretta" delle due vetture sostenendo che, alla luce di quanto sopra, doveva ritenersi irrilevante che il DA fosse presente alla consegna dello stupefacente, essendo sufficiente, ai fini della affermazione della sua penale responsabilità, la consapevolezza del prelievo del trasporto della droga sull'altra auto ed il suo ruolo di "staffetta". Dal canto suo, la Corte di Appello, dopo aver riepilogato l'appello del DA (che, oltre alla questione processuale riproposta con il primo motivo del presente ricorso), ha condiviso le considerazioni difensive ed accolto l'appello assolvendo il DA in relazione all'episodio di cui al capo HH) nel contempo, come si è visto, confermando la condanna quanto a quello di cui al capo II) della rubrica. La difesa, infatti, aveva da un lato nuovamente sottolineato la questione del "buco" di 37 minuti nella osservazione diretta delle due auto e, in particolare, di quella a bordo della quale si trovava l'imputato e, quindi, sostenuto che egli si trovava a Roma con il VA (che lo aveva accompagnato perché lui aveva subito la sospensione della patente) per ragioni di lavoro in quanto vi si era recato per raggiungere un grande magazzino di articoli sportivi, genere nel cui commercio egli stesso era impegnato. i La Corte ha ribadito la ricostruzione già ripercorsa dal Tribunale sottolineando il ruolo di "staffetta" svolto dalla MA con a bordo il DA ed il VA e ricordando che il DA era stato notato già alcune ore prima nel luogo in cui (o verso cui) le due auto si sarebbero recate nel pomeriggio di quello stesso giorno per poi tornare a Latina e convergere nel luogo di appuntamento fissato da EP VA. Ha considerato del tutto inattendibili la versione difensiva del Giordan circa le ragioni che costui aveva sostenuto lo avessero condotto a Roma (cfr., pag. 18 della sentenza di primo grado) in compagnia di EL VA atteso che la sospensione della patente non gli aveva impedito di recarsi a Roma, nella mattinata, a bordo e conducendo la Peugeot presa a nolo e poi prelevata da EP VA in Latina. Detto questo, i motivi di ricorso finiscono con il riproporre e reiterare questa sede gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte romana ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura;
di qui, pertanto, la genericità del ricorso (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, 55 Cariolo;
Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato;
Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). In ogni caso, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani;
Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). Nel caso di specie, la Corte di Appello, dando atto e replicando in maniera puntuale ai rilievi proposti dalla difesa con l'atto di impugnazione, è pervenuta a confermare la responsabilità del DA in merito all'episodio del 26.1.2015 facendo leva sulle circostanze fattuali che erano state accertate nel corso del giudizio di primo grado da cui, con procedimento logico immune da vizi e fondato su argomentazioni non viziate da evidenti contraddizioni, ha potuto desumere la partecipazione fattiva dell'odierno ricorrente nella operazione di approvvigionamento conclusa quel giorno. i 6 Il ricorso nell'interesse di UL UT: Anche in tal caso, i giudici di merito, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno ricostruito i fatti consistenti nei furti di cui ai capi QQ), RR) (per il fatto di cui al capo SS lo stesso Tribunale aveva assolto gli imputati) ascritti, per l'appunto, a UT UL oltre che ad AL PR ed a TA AD RG (pagg. 73-82) giungendo a conclusioni difformi esclusivamente con riferimento alla posizione del PR, assolto dalla Corte di Appello per non aver commesso il fatto. Era accaduto, infatti, che nel corso delle indagini relative al fatto associativo ed ai reati connessi, sulla autovettura BMW X5 di HA MA era stato installato un dispositivo di captazione delle conversazioni al fine di verificare i rapporti tra costui ed il UM;
se non ché, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, la vettura era stata utilizzata da tre stranieri che, con uno stratagemma (ovvero con il pretesto di un controllo stradale), erano stati identificati nei predetti imputati di cui erano state riconosciute le voci come quelle di coloro che utilizzavano la vettura. Era stato dunque ricostruito l'episodio di cui al capo QQ), in quanto dalle conversazioni intercettate risultava la già avvenuta commissione di furti (con "buco" al muro) e l'intenzione di perpetrare un furto nell'appartamento del parlamentare AS MA che, effettivamente, sarebbe avvenuto in data 56 4.1.2015 quando dalla abitazione del predetto erano stati asportati monili, un televisore e la BMW X5 del Maretta); il fatto era stato ascritto ai tre in considerazione del tenore delle conversazioni intercettate e dei dati rilasciati e trasmessi dal GPS che aveva localizzato la BMW X5 dell'MA nei pressi della abitazione della vittima proprio il giorno e l'ora del furto. 11 fatto di cui al capo RR) era stato ricostruito attraverso la intercettazione della conversazione captata in data 16.2.2015 all'interno della vettura nel momento in cui questa si trovava nei pressi della abitazione della vittima, LI LI;
in quel frangente i malviventi avevano fatto l'elenco dei beni sottratti tra i quali il Tribunale aveva considerato una autovettura "NG" (in realtà, secondo il Tribunale, si trattava di una Toyota) che era risultata inţestata ad una ditta della LI. Analoga ricostruzione è stata operata dalla Corte di Appello che, quindi, ha sviluppato le proprie considerazioni alla luce dei rilievi e delle osservazioni difensive confermando la identificazione "vocale" del UL e, invece, assolvendo il PR in quanto il “contatto" (ovvero la interlocuzione tra il teste e l'imputato) non era stato giudicato sufficientemente prolungato da garantirne -- una effettiva affidabilità. - + - Ha ricostruito il fatto di cui al capo QQ) in termini conformi al Tribunale - così come anche per quanto riguarda il fatto di cui al capo RR) fatta salva la diversa interpretazione della conversazione 488/ RIT 105/15 con riferimento al furto di una NG ER che non era avvenuto nella medesima occasione ma che era stato programmato per una futura occasione in danno di una altra persona.
6.1 Fatta questa premessa, agevole, allora, concludere per la infondatezza del ricorso a partire dal primo motivo con il quale la difesa denunzia violazione della legge e vizio di motivazione della sentenza in merito al riconoscimento "vocale" operato nei confronti di esso ricorrente segnalando, in particolare, la contraddittorietà della decisione laddove la Corte di Appello ha finito per condividere e recepire le considerazioni difensive in merito alla posizione del coimputato PR ritenendole invece infondate per quanto lo riguardava. Ebbene, va in primo luogo ribadito che, al fine di identificare gli interloculori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo 57 contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr., Cass. Pen., 2, 27.1.2017 n. 12.858, De Cicco;
conf., Cass. Pen., 6, 3.10.2013 n. 13.085, Amato;
Cass. Pen.. 8.1.2008 n. 17.619, Gionta;
Cass. Pen., 6, 6.5.2005 n. 24.438, Musiu). In merito, quindi, alla identificazione del UL ad opera del sovrintendente TT, la Corte di Appello ha valorizzato la deposizione del teste pur dando atto che costui, nella occasione del (predisposto ed eseguito ad arte} controllo stradale, si era relazionato prevalentemente con l'odierno ncorrente che si trovava alla guida del veicolo e che aveva dovuto giustificare la sua identità rispetto a quella dell'intestatario del veicolo risultante dai documenti esibiti. I giudici romani hanno quindi sottolineato che la conversazione tra il teste ed il UL si era protratta per alcuni minuti e dunque in misura tale da consentire al primo di esprimere un giudizio di certezza del tutto affidabile non potendosi invece sostenere la stessa cosa con riguardo al riconoscimento della voce del PR con cui il "contatto" avuto dal TT era stato più effimero e fugace. In tal modo, dunque, la Corte ha differenziato la posizione dei due imputati non potendosi cosi ravvisare alcuna intrinseca contraddizione tra la soluzione assolutoria percorsa per il PR rispetto alla conferma della condanna per quanto concerne invece il UL.
6.2 Infondato è anche il secondo motivo con il quale, nuovamente, si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte di Appello avrebbe dato rilievo, ai fini della sua identificazione, alla nazionalità rumena di esso ricorrente non considerando che analogamente doveva dirsi con riguardo al TA AD GE. É sufficiente, infatti, avere riguardo al passo della motivazione nel quale la Corte ha utilizzato questo argomento, ovvero alla indicazione di taluno degli interlocutori come cittadino rumeno, come elemento di conforto e di conferma della identificazione del UL che riposa in maniera esaustiva ed appagante sul riconoscimento vocale operato dal teste TT.
6.3 Con il terzo motivo, la difesa denunzia violazione di legge con niferimento alla mancata escussione del teste e persona offesa sig.ra AN, pur sollecitata in quanto la denunzia sporta da costei era stata utilizzata ai fini della decisione senza alcuna autorizzazione delle parti non potendo, perciò, contribuire a delineare e ricostruire il fatto di cui al capo RR) della rubrica. 58 Il motivo è infondato in realtà, le due sentenze di merito hanno ricostruito il fatto (ovvero, per l'appunto, il furto in danno della AN) sulla scorta ed in forza di elementi diversi e, segnatamente, alla luce del contenuto delle conversazioni tra presenti captate all'interno della BMW X5 la cui posizione nei pressi della abitazione della vittima, alla data ed all'ora del furto, era stata confermata dal localizzatore GPS che vi era stato installato. D'altra parte, sarebbe stato comunque onere del ricorrente allegare e dimostrare la decisività dell'elemento di prova che, a suo dire, sarebbe stato illegittimamente acquisito ed utilizzato dalla Corte essendo pacifico che il motivo di ricorso per Cassazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, [° residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n 7.986, La Gumina;
Cass. Pen., 2, 11.5.2017 n. 30.271, De Matteis;
Cass. Pen., 3, 2.10.2014 n. 3.207, Calabrese).
6.4 Con il quarto motivo, pur deducendo un vizio di legittimità per erroneità, contraddittorietà ed illogicità o assenza della motivazione, si sollecita, in realtà, una riconsiderazione del dato istruttorio già puntualmente valutato dai giudici di merito e di cui si contesta, a ben guardare, la "interpretazione” da costoro fornitane. Si tratta, come è evidente, di una valutazione che non è consentita in questa sede se поп nei limiti della presa d'atto di un vero e proprio "travisamento" che, come è noto, non può risolversi in un errore di "interpretazione" ma che suppone esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità (cfr., Cass. Pen., 4, 14.9.2017 n. 1.219, Colonberotto). 7 Il ricorso nell'interesse di IO AL OL:
7.1 Anche in tal caso il ricorso è infondato a partire dal primo motivo con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione segnalando che la Corte, all'udienza del 6.7.2017, all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo ove "riduce la pena nei confronti di OL IO AL, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ad 59 anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa" mentre, nella motivazione (cfr., pag. 69), ha fatto presente di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, salvo poi accogliere il rilievo difensivo sull'entità della репа. In falto risulta che la Corte d'Appello, con il dispositivo di cui era stata data pubblica lettura all'esito della camera di consiglio aveva ridotto la pena nei confronti del ricorrente previa concessione delle attenuanti generiche 44 equivalenti alla contestata recidiva ...". Nella motivazione, invece (cfr., pag. 69), viene respinta la doglianza difensiva circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche condividendosi l'avviso del primo giudice circa la impossibilità di ravvisare alcun elemento positivo da valorizzare a tal fine ostandovi da un lato la ripetitività delle condotte illecte del prevenuto e, dall'altro, i plurimi precedenti penali annoverati e considerati ai fini della recidiva. Il dispositivo riportato in calce alla motivazione (cfr., pag. 86) è conforme a quest'ultima. Sul punto, tuttavia, il ricorrente privo di interesse ad impugnare atteso che, a prescindere dal riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di Appello ha rideterminato la pena in termini più favorevoli e, sopratutto, in termini su cui nessun rilievo è stato formulato;
in altre parole, il ricorrente si è limitato a segnalare la aporia tra il dispositivo di cui era stata data lettura in aula rispetto alla sentenza che sarebbe stata depositata nei termini di nito senza, tuttavia, articolare alcuna censura sulle conseguenze del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla (eventualmente ulteriore) riduzione della pena inflitta che, nella misura rideterminata dalla Corte di Appello, non è stata oggetto di alcuna doglianza. In definitiva, pur potendosi ribadire, in via di principio (e salvo le eccezioni sempre più frequentemente segnalate dalla stessa giurisprudenza di questa Corte) che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (cfr., Cass. Pen., 6, 1.2.2017 m. 7.980, Esposito), va segnalato che, nel caso di specie, detto contrasto non ha alcun riflesso pratico nei confronti del ricorrente che pertanto non ha alcun interesse a sollevare la questione in questa sede.
7.2 Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui la difesa del OL deduce violazione di legge con riferimento all'art. 75 DPR 309 del 1990 e correlativo vizio di motivazione in merito alla ritenuta impossibilità, confermata 60 dalla Corte di Appello, di configurare, nel caso di specie, una ipotesi di uso personale "di gruppo", ovvero una condotta priva di rilevanza penale, in mancanza di elementi probatori in senso diverso. Anche in tal caso, infatti, 1 giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi, delle medesime emergenze dibattimentali: il Tribunale (cfr., pagg. 71-73 della sentenza di primo grado), aveva infatti segnalato che i fatti erano emersi a seguito della installazione di una "cimice" nei locali della sede dei tifosi della Curva Sud della squadra di calcio del Latina, sita in via Mameli n. 13, richiamando poi una serie di intercettazioni e di immagini videoriprese dal cui contenuto e dalla cui diretta visione era agevole ricavare la intervenuta cessione di stupefacente (del tipo cocaina) da parte del OL in favore di terzi. In particolare, i giudia di primo grado avevano segnalato la videoripresa del 22.9.2014 e la cessione all'Alessandrini; quella del 3.10.2014 videoripresa e la terza cessione del 6.10.2014, anch'essa videoripresa. La Corte di Appello, vagliando l'impugnazione articolata nell'interesse del OL (cfr., pagg. 68-69 della sentenza in verifica), e dopo aver superato il rilievo di inutilizzabilità delle captazioni e sottolineato come lo stesso ricorrente non avesse messo in discussione il "fatto" materiale della cessione di cocaina, ha ritenuto infondato il rilievo consistente nell'essere stata tale condotta realizzata nell'ambito di un consumo "di gruppo" atteso che le stesse immagini videoriprese erano tali da escludere l'esistenza di un "previo accordo" per l'acquisto "collettivo". Non è inutile ribadire, ancora in questa occasione, che anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (cfr., Cass. SS.UU., 31.1.2013 n. 25.401, PC in proc. Galluccio, laddove si è precisato che con il riferimento all'uso "esclusivamente personale", inserito dall'art.
4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del 61 gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cụi la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono). Si è inoltre chiarito che deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del " consumo di gruppo" quando questi assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perchè solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti (acquirenti) del gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto (cfr., Cass. Pen., 3, 8.7.2016 n. 6.871, Bandera;
Cass. Pen., 4, 23.1.2014 n. 6.782, Cheggour che ha escluso l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva parziale tra acquirente e assuntore dello stupefacente;
della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo;
della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo;
dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi). Correttamente, dunque, la Corte di Appello ha respinto la tesi difensiva considerando come gli elementi acquisiti non consentissero in alcun modo di opinare nel senso del consumo dello stupefacente da parte del ricorrente con gli altri presenti e, per altro verso, che alcuna certezza era stata acquisita cirça la identità dei mandanti e la loro manifestata volontà di procurarsi la sostanza per il tramite del OL. 8 Il ricorso nell'interesse di EL OR: Anche il ricorso proposto nell'interesse del OR è infondato.
8.1 Infondato "in fatto" è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso laddove la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte di Appello respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 20.5.2016 per mancata concessione del rito abbreviato condizionato all'esame di SE RT e SE EN oltre che dalla acquisizione del CD contenente le chiamate al 113 del 28.9.2014; segnala, infatti, che, all'udienza predetta era stata reiterata, a verbale, la richiesta del OR di essere giudicato con rito abbreviato 62 condizionato che non era stata accolta dal Tribunale senza alcuna motivazione sul mancato accoglimento della istanza. Il motivo reitera pedissequamente la censura articolata nell'interesse del OR con l'appello sottoscritto dall'Avv. Carla Bertini (laddove l'altro appello era stato sottoscritto dall'Avv. Giancarlo Vitelli) e sulla quale la Corte di Appello ha risposto (cfr., pag. 33 della sentenza in verifica) segnalando che, in realtà, dalla lettura del verbale di udienza non risulta affatto che fosse stata reiterata la richiesta di abbreviato condizionato respinta dal GUP;
il ricorso non si confronta con questa affermazione e con questo dato che, peraltro, attenendo ad un profilo processuale, è stato comunque oggetto di diretta verifica da parte del collegio, verifica che ha sortito un esito conforme a quello ribadito nella sentenza qui impugnata.
8.2 Altrettanto infondato è il secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di nullità dell'ordinanza del 20.5.2016 con cui era stata respinta la richiesta di espletamento di una perizia sulle chiamate al 113 effettuate il giorno 28.9.2014 alle ore 10.21,27, 10.22,45, 10.33,21, 10.35,45 da parte di RT SE che era stata già ritualmente avanzata e pertanto ammessa in apertura del dibattimento. Anche su questo punto la Corte di Appello non ha omesso di prendere in considerazione il gravame difensivo osservando (cfr., ivi, pag. 33) che le bobine relative alle chiamate al 113 erano a disposizione delle parti costituendo esse, e non già la trascrizione del loro contenuto, diretta fonte di prova;
con la conseguenza per cui la difesa avrebbe ben potuto procedere direttamente al loro ascolto segnalando, se del caso, la discrasia tra quanto effettivamente era stato registrato e quanto (a suo avviso erroneamente) era stato ritenuto dai giudici di merito e posto a fondamento della decisione impugnata. Sulla correttezza, in diritto, di questa affermazione non può esservi alcun dubbio. Questa Corte ha avuto modo, ad esempio, di chiarire che il contenuto delle conversazioni intercettale può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, proprio in considerazione del fatto che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta e non già dalla trascrizione del loro contenuto in forma di perizia (cfr., Cass. Pen., 6, 20.2.2014 n. 25.806, Caia, che ha corroborato la affermazione di principio sopra richiamata con il rilievo secondd cui l'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'arl. 63 268, comma settimo, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.; cfr., anche, Cass. Pen., 6, 15.3.2016 n. 13.213, Giorgini, secondo cui la nullità della perizia trascrittiva del contenuto delle conversazioni non fa derivare la inutilizzabilità delle risultanze delle stesse, atteso che la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto ovvero, semmai, disponendo una nuova perizia). Il ricorso, peraltro, non si confronta con la affermazione della Corte di Appello secondo cui la difesa del OR non ha mai sollevato una questione sul "contenuto" delle bobine e sulla sua difformità rispetto a quanto riportato nella ricostruzione accusatoria, di modo che il motivo risulta in realtà "astratto" e, per questo, inammissibile.
8.3 Il terzo motivo del ricorso prospetta le medesime doglianze già esaminate con riferimento al ricorso proposto, a mezzo del medesimo difensore, nell'interesse di ST Di SI, potendosi così rinviare alle considerazioni svolte in quella sede e che, stante la identità delle question, impongono di concludere per la infondatezza delle medesime doglianze avanzate nell'interesse del OR.
8.4 Infondato è, ancora, il quarto motivo del ricorso con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla (in)utilizzabilità della testimonianza di RT SE resa all'udienza del 20.5.2016 su cui la Corte di Appello avrebbe sostanzialmente omesso di motivare limitandosi a spiegare come avrebbe dovuto essere condotto al controesame della difesa omettendo tuttavia di rilevare che il PM, dopo aver tentato di utilizzare la querela non sottoscritta ai fini delle contestazioni, aveva sollecitato il teste, che era stato autorizzato, a valersene "in aiuto alla memoria" mentre la difesa, dal canto SUO, поп aveva avuto la possibilità di controesaminare il teste sul contenuto delle registrazioni delle chiamate al 113 al fine di saggiarne la attendibilità e la coerenza. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, anche in tal caso, in realtà, la risposta fornita dalla Corte di Appello all'eccezione riproposta con il gravame è stata puntuale e giuridicamente corretta. (hak Era accaduto, infatti, che la persona offesa RT SE, nel corso della sua deposizione, era stato autorizzato a consultare la querela raccolta dagli operanti ma (come si è accennato esaminando la posizione del Di SI) che si era infine rifiutato di sottoscrivere;
tale possibilità era stata ritenuta dal collegio ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., ovvero come "ausilio alla memoria" nonostante che, in mancanza di sottoscrizione, l'atto fosse stato giudicato inutilizzabile ai fini delle contestazioni. La Corte di Appello, sull'eccezione di inutilizzabilità della deposizione della persona offesa riproposta con il gravame, ha fatto presente (cfr., pag. 34 delia sentenza in verifica) che non si trattava affatto di una inutilizzabilità deducibile in ogni momento avendo peraltro il SE sostenuto l'esame testimoniale rispondendo compiutamene alle domande delle difese e non potendosi risolvere in un profilo di nullità la scelta della difesa del OR di non procedere al controesame. Era stato chiarito, cioè, che, dopo aver consultato la querela, pur non sottoscritta, il SE aveva reso la sua deposizione rispondendo alle domande che gli erano state rivolte dal Pubblico Ministero in maniera autonoma e sulla base del suo ricordo personale avendo la difesa del OR rinunciato a controesaminare il teste ovvero ad esaminarlo sul contenuto delle chiamate al 113 (le cui bobine, come pure chiarito in precedenza, erano state acquisite al processo), non potendosi dunque una scelta difensiva risolversi in шпа inutilizzabilità ovvero in una nullità della deposizione, A prescindere, poi, da ogni considerazione sulla categoria della "inutilizzabilità" ovvero della "nullità", con le conseguenti implicazioni circa la possibilità ed i tempi in cui sarebbe stato necessario dedurre tempestivamente tali profili, va detto che, in via generale, la violazione delle regole poste dal codice (e, segnatamente, dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen.) circa le modalità di assunzione delle testimonianze in dibattimento sono funzionali a garantire per quanto possibile la genuinità del racconto propinato dal teste sicché la loro violazione, salvo previsioni specifiche, non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, bensi di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte;
né ad una ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Cass. Pen., 1, 6.5.2008 n. 32.851, Sapone;
conf., Cass. Pen., 2, 3.12.2013 n. 51.740, Milidieri;
Cass. Pen., 3, 3.10.2017 n. 52,435, M.). 65 Con riferimento specifico alla utilizzazione di documenti "in aiuto alla memoria", ai sensi dell'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen. (secondo cui "il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti") non può essere operata alcuna differenziazione tra il concetto di "aiuto totale" e quello di "aiuto parziale" nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione rispetto a quella della "contestazione" di cui all'art. 500 cod. proc. pen. non è nella "parzialità dell'aiuto", ma nelle modalità del medesimo, nel senso che l'aiuto, a norma del cit. art. 499, viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto (cfr., Cass. Pen., 4, 7.5.2009 n. 26.387, Giunta, resa in una ipotesi nella quale il teste era stato autorizzato a consultare la querela da lui redatta). Per altro verso, se è vero che la querela nel caso di specie non era stata sottoscritta, è altrettanto vero che il dato storico della sua riconducibilità al SE era incontroverso ed assolutamente pacifico sicché la sua mancata sottoscrizione non poteva di certo impedire la sua utilizzazione (quantomeno) "in aiuto alla memoria". D'altra parte, la legittimità della utilizzazione di atti "in aiuto alla نس memoria" che non siano stati formalmente sottoscritti dal teste ma che sia pacifico siano a lui sostanzialmente riconducibili è un dato ormai consolidato questo è vero ed è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha sempre valorizzato il dato "sostanziale" della partecipazione del teste alle attività ivi descritte piuttosto che quello "formale" della sottoscrizione del documento (cfr., Cass. Pen., 1, 8.11.2011 n. 1.364, PG in proc. Soccio;
Cass. Pen., 2, 26.11.2010 n. 3.317, Guzzo).
3.8.5 Con il quinto motivo, la difesa del OR denunzia vizio di motivazione e violazione di legge segnalando come la affermazione della penale responsabilità del ricorrente risulti di fatto ancorata esclusivamente alla testimonianza resa dal SE giudicata attendibile sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo nonostante essa fosse totalmente divergente rispetto al contenuto della denuncia-querela e non confortata da elementi oggettivi di riscontro. Ancora una volta, il fatto era stato ricostruito dai giudici di merito sulla scorta di una valutazione conforme, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie: si tratta, in particolare, delle usure e delle tentate estorsioni in danno di RT SE e che erano state contestate al OR unitamente al Di SI ed al CH e che sono state ricostruite dal Tribunale (cfr., pagg. 12-22 della 66 sentenza di primo grado) sulla scorta del racconto fornito dalla vittima che il Tribunale aveva considerato essere stato riscontrato dall'esito della perquisizione del 29.8.2014 a carico del OL (e nel corso della quale era stata rinvenuta e sequestrata una pistola GL), dalle conversazioni intercorse tra il Di SI ed il VA e di cui si è detto in merito alla posizione del primo;
il Tribunale aveva dato atto della deposizione del padre della persona offesa, ovvero di EN SE, il quale aveva negato la aggressione perpetrata ai suoi danni che però era confermata dal contenuto del referto come da lui riferita quale causa delle lesioni che lo avevano condotto al Pronto Soccorso. I giudici di primo grado avevano inoltre sottolineato come il racconto del SE avesse trovato un ulteriore ed immediato riscontro anche nelle dichiarazioni degli operanti intervenuti sul posto laddove i fatti di usura dovevano ritenersi confermati alla luce non soltanto della versione della vittima ma, in realtà, della assenza di spiegazioni (della aggressione) alternative diverse da quella fornita dal SE. La Corte di Appello, dal canto suo, ha esaminato le doglianze difensive formulate con l'atto di gravame nell'interesse del OR (cfr., pagg. 34-40 della sentenza in verifica) ripercorrendo a sua volta i fatti sulla scorta della deposizione di RT SE il quale aveva riferito che, la mattina del 28.9.2014, si erano presentati sotto casa sua il OR, i due VA ed il OL ed egli, spaventato (avendo un debito pregresso con il primo), si era rifugiato dal vicino di casa AB De IA ed aveva chiamato il 113 tanto che, giunti sul posto, gli operanti lo avevano trovato in evidente stato di agitazione e lo avevano accompagnato in Questura dove, come ormai è noto, aveva sporto una denuncia querela che non aveva tuttavia firmato. Uscito dalla Questura, aveva riferito ancora il SE, aveva incontrato i due VA ed il OL che lo avevano rassicurato dopo aver saputo che egli non aveva firmato la denunzia. Aveva raccontato dei prestiti e delle minacce ricevute dai quattro e, in particolare, del prestito di Euro 2.000 erogatogli dal OR con un interesse a 600 Euro al mese per la cui restituzione aveva contratto un finanziamento per l'acquisto una Lancia Y che aveva consegnato al medesimo OR non uscendo tuttavia ad estinguere il suo debito;
da ultimo, aveva riferito dell'intervento di ST Di SI, zio del OR, che egli aveva sollecitato per tentare di ridurre il suo debito ed indurre il TE a mettere fine alle minacce nei suoi confronti. 67 La Corte ha quindi vagliato la attendibilità intrinseca della persona offesa specificando le circostanze su cui fondare un siffatto giudizio tra cui, in particolare, la mancata sottoscrizione della denuncia e la falsa testimonianza del padre che aveva negato, in dibattimento, di essere stato aggredito;
da ultimo, il tentativo di alleggerire la posizione del Di SI;
in quel contesto, ha ritenuto non decisiva la solo successiva esclusione del CH dal gruppo di persone che lo attendeva sotto casa. Sul piano della attendibilità oggettiva i giudici romani hanno a loro volta richiamato le deposizioni del TT e del AL, il certificato medico ed il referto relativo a EN SE oltre che le già sopra menzionate chiamate al 113; e, inoltre, il contenuto delle intercettazioni di cui si è già detto;
in merito all'usura, inoltre, la Corte ha richiamato la conversazione del 2.12.2014 intercorsa tra EL VA e persona non identificata, in cui si accenna ad un debito del SE ed alla intenzione de! gruppo di impossessarsi dell'appartamento di quest'ultimo. In definitiva, dunque, la Corte ha replicato in maniera esaustiva, congrua ed immune da vizi logici e da contraddizioni, alle censure difensive articolate cor l'atto di appello laddove i rilievi mossi con il ricorso in Cassazione tendono a sollecitare una integrale rilettura delle risultanze dibattimentali in termini contrastanti con quelle cui erano pervenuti, con valutazione conforme, i giudici di merito. Si tratta, insomma, di censure "di merito" e "in fatto" precluse in questa sede.
8.6 Con l'ottavo motivo di ricorso, la difesa del OR deduce, ancora, vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla conferma della condanna relativamente al delitto di cui al capo A) della rubrica;
denunzia, infatti, la carenza di motivazione della sentenza impugnata in merito alla ritenuta responsabilità del ricorrente quale partecipe dell'associazione a delinquere osservando che l'episodio contestato e relativo al SE risale al 2011 laddove il fatto associativo viene fatto risalire al 2014 e che non erano emersi elementi idonei a configurare l'esistenza di un sodalizio criminoso quanto, piuttosto, la totale autonomia dei vari soggetti che, nella prospettiva accusatoria, avrebbero dovuto farme parte. In realtà, la Corte di Appello di Roma (cfr., pagg. 73-85 della sentenza in verifica), come si è accennato esaminando la posizione del Di SI, ha dedicato molta attenzione alle censure articolate dalle difese degli imputati con 68 argomentazioni evidentemente sovrapponibili quanto ai presupposti generali del delitto associativo. Ha infatti esposto e valutato tutti quegli elementi che già il Tribunale aveva giudicato idonei a supportare una diagnosi positiva circa l'esistenza di un sodalizio criminoso operante in Latina e sostanzialmente gravitante intorno al Di SI che ne era il referente, laddove il "collante" del gruppo era fondato, in primo luogo, sui vincoli di natura familiare che legavano diversi dei componenti e sodali. Non essendo qui il caso di ripercorrere le considerazioni generali svolte sul motivo di ricorso sviluppato dalla medesima difesa tecnica con riguardo alla posizione del Di SI, è sufficiente rilevare come la Corte di Appello non abbia inoltre trascurato di vagliare, in merito al delitto associativo, la specifica posizione del OR (cfr., pagg. 83-84 della sentenza in verifica) il cui organico inserimento nel sodalizio era testimoniato proprio dalla vicenda "SE" che aveva visto attivarsi, direttamente, oltre a lui, anche i due fratelli VA ed il OL ma le cui implicazioni, soprattutto, avevano destato l'attenzione e sollecitato l'intervento del Di SI. Ed è proprio su questi aspetti, secondo la Corte, che era possibile formulare una diagnosi positiva circa il consapevole inserimento del OR in un ambito associativo all'interno del quale le sue iniziative finiscono per iscriversi e per essere in qualche modo "tutelate". Le censure articolate con il presente ricorso, dunque, finiscono per risolversi in una diversa lettura dei dati processuali e su una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile una siffatta censura in quanto proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
8.7 I settimo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 cod. pen. per assenza dei presupposti e per la intervenuta estinzione del reato come attestato dal provvedimento del Tribunale dei Minorenni che aveva dichiarato l'estinzione del reato costituente il precedente specifico, prodotto all'udienza del 17.5.2017, فریادم Il motivo é precluso ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto nessuna censura sulla recidiva era stata articolata con i due atti di appello (l'uno a firma dell'Avv. Carla Bertini e l'altro a firma dell'Avv. Giancarlo Vitelli) depositati nell'interesse del OR ovvero, in particolare, né sulla esistenza delle preesistenti condanne ma, per altro verso, nemmeno sulle ragioni per cui il primo giudice aveva ritenuto di dover confermare il relativo aumento di pena. Non possono, infatti, essere dedotle con il ricorso per cassazione questioni sulle quali giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr., Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese, che ha escluso la ricorribilità in cassazione sui presupposti della recidiva sui quali la difesa non aveva articolato un correlativo motivo di appello).
8.8 L'ottavo motivo del ricorso del OR denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., a quella della massima riduzione della pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen. ed alla natura meramente simbolica dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen... La Corte di Appello ha anche in tal caso motivato in maniera esaustiva (cfr., pag. 84 della sentenza in verifica] escludendo la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dei fatti dell'esistenza di un precedente specifico a carico del prevenuto. In tal modo, pertanto, la Corte ha evaso in termini adeguati la censura sollevata con il gravame essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atli, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo cosi disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli;
Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis;
Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule;
Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). La Corte di Appello, peraltro, ha spiegato che la pena base era stata congruamente determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale nonché le ragioni per le quali era stato giudicato opportuno un qualche discostamento. 70 I giudici romani hanno tuttavia ridotto l'aumento per la continuazione indicando, per ciascuno dei reati a tal fine riunificati con il reato-base, lo specifico aumento praticato. Ebbene, è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Per altro verso, si è anche e in più occasioni chiarito che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro;
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 П, 21.294, Serratore;
Cass, Pen., 3, 15.6.2016 Π. 28.251, Rignanese). In merito alla censura concernente l'aumento per la continuazione, su cui pure la Corte ha comunque motivato, va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr., Cass. Pen., 2, 22.3.2017 n. 18.944, Innocenti;
Cass. Pen., 3, 2.12.2016 n. 44.931, Portulesi;
Cass. Pen., 2, 6.10.2016 n. 50..987, Aquila;
Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.699, Cerchiello;
Cass. Pen., 2, 14.9.2016 n. 43.605, Ferracane;
Cass. Pen., 7.7.2016 n. 34.662, Felughi;
Cass. Pen., 5, 30.4.2015 n. 29.847, Del Gaudio). 8.9 1 nono motivo di ricorso replica in maniera letterale la omologa articolata nell'interesse del Di SI essendo pertanto possibile censura richiamare le considerazioni svolte esaminando la posizione di quest'ultimo e l'analoga censura.
9. Il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di ST Di SI, LU UM, AB Di RE, DE DA, IO AL OL, 71 UT UL ed EL OR comporta la condanna di costoro, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di ST Di SI, LU UM, AB Di RE, DE DA, IO AL OL, UT UL ed EL OR, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali. Annuila la sentenza impugnata in relazione alla posizione di RD NI con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2018 I Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi Pierluigi Gianfrocca Mae DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE · 4 GEN. 2011 IL CANCELLIERE Claudia Pamelli 72