Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 32851
CASS
Sentenza 6 maggio 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di circostanze aggravanti comuni, per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. (Nella specie si è ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento a un omicidio rituale di persone indifese, rilevando che il sacrificio umano è fermamente riprovato e considerato con orrore dalla comune coscienza).

La violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte; né ad una ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod.proc.pen..

Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

L'omicidio del consenziente presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.

In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo.

In tema di incidente probatorio, l'obbligo, previsto dall'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., di mettere a disposizione della difesa "le dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare" riguarda gli atti dichiarativi volontari diretti all'autorità procedente o alle parti, e non il contenuto di conversazioni private intercettate dagli inquirenti o giunte comunque a loro conoscenza.

Poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen..

La frequentazione e condivisione degli interessi di un gruppo, da cui derivi la conoscenza del progetto delittuoso maturato al suo interno, integra concorso nel reato quando si traduca in un rafforzamento della volontà criminale degli altri compartecipi, nella fase preparatoria o in quella esecutiva. Si fuoriesce, dunque, dai confini della mera connivenza non punibile quando vi sia stata una anticipata programmazione di attività di copertura, che abbia rafforzato il proposito criminoso degli esecutori del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile un contributo concorsuale, e non una mera connivenza, nella condotta di alcuni soggetti che, rivestendo una posizione di rilievo all'interno del gruppo delle "bestie di Satana", si erano prestati a prelevare le vittime designate di un duplice omicidio rituale, e subito dopo il delitto avevano efficacemente messo in opera attività di occultamento e depistaggio, previste anticipatamente nel piano criminoso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 32851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32851
Data del deposito : 6 maggio 2008

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