Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il concorso nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione da parte dell' "extraneus" del contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore. (Fattispecie in cui il contenuto delle informative è stato trasmesso via fax a diverse autorità e trasferito su un supporto informatico in CD-ROM poi consegnato ad un giornalista).
Commentari • 2
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
Leggi di più… - 2. Accesso abusivo al sistema informatico (Cass. pen., 4694/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DD. 7 FEBBRAIO 2012, N. 4694 ... 5. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione penale, la quale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2009, n. 42109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42109 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 14/10/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo Consigliere N. 1685
Dott. CITTERIO Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 17793/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PE NI N. IL 11/06/1966;
avverso la sentenza n. 852/2005 CORTE APPELLO di LECCE, del 01/12/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Corvaglia Rocco L. che ha concluso come da ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del locale Tribunale, che ha dichiarato TO TO colpevole del reato di cui agli artt.110, 81, 326 c.p., riconosciute al predetto le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in misura inferiore la pena inflitta in primo grado e confermato nel resto.
Si addebitava all'imputato di avere, in concorso con TI TO, della cui qualifica di ufficiale di p.g. era consapevole, trasmesso a mezzo fax al Comune di Surano e ad alcune autorità giudiziarie copia delle informative di reato, redatte dal TI, e trasferito su CD - ROM il contenuto delle stesse e di altri atti e documenti ad esse collegate, consegnando il supporto informatico a tale CH EO. In motivazione la Corte di merito condivideva la ricostruzione della vicenda e i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza e nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, osservava che era irrilevante ai fini della configurabilità del reato che le copie delle informative di reato a carico del sindaco e del tecnico comunale, pur essendo redatte su carta intestata del Commissariato di p.s. delegato alle indagini fossero prive di firma dell'ufficiale di p.g., giacché quel che contava non era la pubblicazione di un atto coperto da segreto d'ufficio, bensì la divulgazione del loro contenuto, così come era irrilevante la disputa sulla natura di reato di pericolo del reato contestato, dal momento che era fuori discussione l'attitudine della condotta criminosa ad arrecare pregiudizio all'amministrazione della giustizia e anche agli indagati con la divulgazione non solo di fatti di abuso e falso, ma anche della notizia dell'avvio delle indagini preliminari, che per legge dovevano rimanere segrete, a nulla rilevando la già avvenuta propalazione di notizie relative agli stessi fatti, cui la successiva divulgazione aveva contribuito a dare maggior risalto e diffusione. Evidenziava, quanto all'ipotesi del concorso, che l'imputato nel caso in esame non si era limitato a recepire la notizia, che doveva rimanere segreta, ma ne aveva a sua volta fatto uso, dandole più ampia risonanza pubblica, e in tal modo realizzando una condotta ulteriore rispetto a quella del propalatore, di guisa che essa diveniva rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p., in presenza dell'accertata consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale del soggetto obbligato al segreto.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento denunzia nell'unico motivo a sostegno l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione, sostenendo che dal compendio probatorio era emerso chiaramente che l'imputato aveva ricevuto gli atti dal pubblico ufficiale, senza che ne avesse fatto richiesta e senza aver posto in essere una condotta di istigazione o di induzione, le uniche idonee ad integrare l'ipotesi di concorso nel delitto contestato da parte dell'extraneus, tanto più che le informative di reato non solo erano prive di numero di protocollo e di sottoscrizione del pubblico ufficiale, ma anche perché già divenute di dominio pubblico, onde era quanto meno da escludersi la sussistenza del dolo in capo al ricorrente.
Osserva il collegio che il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato.
Ed invero la motivazione offerta dai giudici del merito a sostegno dell'ipotesi della partecipazione dell'imputato, quale "extraneus", all'azione criminosa posta in essere dal pubblico ufficiale, autore principale resiste alla censura mossa dal ricorrente, siccome in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui pienamente condivisa, a mente della quale il delitto de quo si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione;
partecipazione, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, può comprendere anche l'accordo criminoso, e comunque, può esplicarsi nei modi più vari ed indifferenziati, al di fuori di qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, cui deve invece uniformarsi l'autore dell'illecito, e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe. (Cass. Sez. Un. 28/11/1981 - 19/1/1982 n. 420 Rv. 151619). Nel caso in esame, i giudici del merito, pur dando atto della mancanza di prove di una istigazione o determinazione da parte del TO della condotta criminosa, posta in essere dal pubblico ufficiale, correttamente, alla stregua delle circostanze emerse nel corso del dibattimento, hanno ritenuto di qualificare in termini di concorso la condotta dell'imputato, valorizzando la predisposizione del supporto magnetico, il trasferimento su CD-ROM del contenuto delle informative e la consegna di esso ad un giornalista, sintomatiche della precisa volontà del predetto di rendere noto il contenuto degli atti di p.g. ad una pluralità di soggetti, estranei a quelli legittimati in quella fase a conoscerli, nonché l'ampia divulgazione, che non vi sarebbe stata senza l'opera del predetto. Allo stesso modo pienamente condivisibile si ravvisa la motivazione a sostegno della sussistenza del pericolo concreto, correttamente ravvisato, nonostante si trattasse di cose note e già oggetto di discussione in paese, sul rilievo che tali non potessero essere considerate le informative, ne' l'esposto anonimo a firma "TI Rocco", contenenti i nomi delle persone coinvolte nell'inchiesta, destinate a rimanere segrete. Si è ritenuto infatti nella giurisprudenza di questa Corte che integra il reato ex art. 326 c.p., comma 1, la divulgazione del contenuto di una annotazione di servizio, concernente le indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti erano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico (Cass. Sez. 6^ 17/5/2004 n. 35647 Rv. 229408). Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009