Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 2
L'autorizzazione a disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione presuppone l'esistenza di gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione. L'apprezzamento di tali condizioni investe la prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità, dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 266 cod. proc. pen., quali che siano i modi con cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non quelli della riferibilità soggettiva di questo; ciò in conformità del dettato normativo, che fa riferimento ai "gravi indizi di reato" e non ai "gravi indizi di colpevolezza", espressione usata in tema di applicazione di misure cautelari personali dall'art. 273 stesso codice. (Fattispecie nella quale le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali conseguenti erano state autorizzate sulla base di confidenze informalmente riferite da un indagato agli ufficiali di p.g. che avevano proceduto al suo arresto e dallo stesso smentite in sede di interrogatorio).
La mancata registrazione di una conversazione intercettata non è surrogabile mediante l'attestazione di chi ne ha percepito il contenuto, non essendo i mezzi di captazione e le modalità di esecuzione delle operazioni, tassativamente menzionati dall'art. 268 cod. proc. pen., suscettibili di equipollenti, che non consentirebbero la diretta verifica della comunicazione e, in generale, il controllo sulla legalità dell'acquisizione della prova, oltre che sul suo contenuto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inutilizzabile anche in sede cautelare il contenuto di una conversazione non registrata, rifluito nel procedimento attraverso un'annotazione di p. g. ad esso relativa, posteriore di due giorni al suo svolgimento).
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2000, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 11/7/2000
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 4979
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 15283/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO IU n. il 06.02.1960
2) AV STEFANO n. il 27.02.1956
avverso ordinanza del 03.03.2000 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. SC Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Alfredo Taito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 3 marzo 2000 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale il 14 febbraio 2000, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO ST, NI PP e AT ST. La posizione del primo era strettamente connessa a quella del fratello MA e di ES SC, tutti coindagati, quali promotori e componenti di spicco, di un'associazione criminosa volta allo spaccio di consistenti quantitativi di cocaina, mentre NI e AT erano coinvolti, l'uno come capo, l'altro come partecipe, in altra associazione per delinquere dello stesso tipo, collegata con la prima in relazione al ruolo di acquirente di grossi quantitativi di stupefacenti svolto da ES SC.
Il Tribunale respingeva le eccezioni procedurali sollevate dai difensori, osservando che:
era irrilevante la mancata trasmissione delle intercettazioni ambientali effettuate nel negozio "Mille Idee" del IO, in quanto neppure citate nel provvedimento del G.I.P., non assunti a fondamento della richiesta del P.M. e non contenenti elementi a favore dell'indagato;
ugualmente irrilevante era la circostanza che nei primi atti di indagine si faceva riferimento a ipotesi di spaccio di stupefacenti e non al reato associativo;
le intercettazioni ambientali erano state debitamente autorizzate e la dedotta inutilizzabilità di una conversazione intercettata e non registrata poteva, comunque, riguardare soltanto la fase del giudizio e non le deliberazioni sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione delle misure cautelari;
le intercettazioni ambientali sull'autovettura "Nissan" del ES erano legittime, in quanto il veicolo non poteva essere equiparato a luogo di privata dimora ed era utilizzato per le trattative inerenti al traffico di stupefacenti;
analoghe considerazioni valevano per il decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche, che facevano riferimento, quale elemento indiziante, alle dichiarazioni confidenziali rese, al momento dell'arresto, da DE OR CO. I dati emergenti dalle intercettazioni effettuate, corroborati dai sequestri di stupefacente nei confronti del ES, proponevano un quadro indiziario di gravità corrispondente a quella richiesta dall'art.273 c.p.p. circa l'inserimento degli indagati in sodalizi criminosi aventi le caratteristiche del reato associativo contestato. Secondo il Tribunale, sussistevano anche le esigenze cautelari e, segnatamente, quella di cui all'art.274 lett.c) c.p.p., per la marcata gravità, l'estensione spazio-temprale delle condotte illecite, la pericolosità sociale degli indagati, dimostrata dall'inserimento in ambiti di criminalità organizzata. Hanno proposto ricorso il IO e il NI.
Quest'ultimo deduce:
1) violazione dell'art.149 c.p.p., ove dovesse risultare dagli atti che l'avviso al difensore dell'udienza camerale è stato effettuato unicamente mediante l'invio del telegramma. 2) Violazione degli artt.266 e segg. c.p.p. e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, essendo illegittime quelle eseguite su un'autovettura, che deve ritenersi compresa tra i luoghi di cui all'art. 614 c.p., come pure le intercettazioni telefoniche (e quelle ambientali conseguenti), autorizzate sulla base di confidenze informalmente riferite da un indagato agli ufficiali di p.g. che avevano proceduto al suo arresto e dal medesimo smentite in sede di interrogatorio.
3) Inutilizzabilità della annotazione di servizio concernente dette informazioni confidenziali.
In difesa di IO si denuncia:
1) violazione dell'art.309 c.p.p., in relazione alla mancata trasmissione degli atti relativi alle intercettazioni ambientali eseguite nel negozio "Mille Idee".
L'argomento, secondo cui su tali atti non si fondava la richiesta del P.M. e l'ordinanza coercitiva del G.I.P. era inconducente, non potendosi preventivamente escludere che essi contenevano elementi favorevoli all'indagato e non essendo, comunque, rimessa la loro allegazione alle scelte del titolare dell'azione cautelare.
2) Violazione degli artt.266 e segg. c.p.p. sotto un duplice profilo.
In primo luogo, le intercettazioni erano state autorizzate con riferimento ad attività di spaccio, in forma non associativa, tra diversi personaggi, tra i quali non erano compresi il ES e il IO e la motivazione relativa era carente anche in relazione ai luoghi nei quali si svolgeva tale attività.
Inoltre, era inutilizzabile (e la sanzione era operativa anche in sede cautelare) il contenuto di una conversazione, svoltasi tra ES e IO il 10 aprile 1999 e non registrata, non potendo supplire a tale omissione, confermata dal successivo noleggio di un impianto di registrazione, l'annotazione di p.g. del 12 aprile 1999. 3) Violazione dell'art.273 c.p.p.. Gli indizi assunti a motivazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni erano riferiti ad attività di spaccio non in forma associativa e a questa ipotesi erano legati i successivi provvedimenti, mentre soltanto nell'agosto 1999 si era prospettata l'esistenza di un'associazione per delinquere, in contrasto con le precedenti decisioni emesse ex art.266 c.p.p.. Con motivi nuovi, proposti da altro difensore del IO, vengono ribadite ed approfondite le censure relative alla omessa trasmissione degli atti concernenti le intercettazioni ambientali eseguite nel negozio dell'indagato e alla ritenuta fungibilità delle trascrizioni di intercettazioni con annotazioni di servizio della polizia giudiziaria.
I ricorsi sono infondati, per le considerazioni che di seguito vengono esposte, in relazione ai motivi di impugnazione. Quanto al NI:
1) non costituisce censura, valutabile nel giudizio di legittimità, una congettura, attinente alla regolarità della costituzione del rapporto processuale, dedotta in termini meramente possibilistici dalla parte interessata, così da non consentire alcuna verifica della sussistenza del vizio che si pretende denunciare, della sua incidenza sulla legalità del rito processuale e della tempestività della deduzione.
2) L'autoveicolo, non dotato di attrezzature che rendano possibile ed attuale una utilizzazione di tipo domestico dello spazio chiuso, ma costituente un ordinario mezzo di trasporto, non rientra tra i luoghi menzionati dall'art.614 c.p., poiché non è destinato stabilmente a privata dimora, ne' è in rapporto di funzionale di accessione o di pertinenza con l'abitazione.
Nel caso in esame, comunque, all'interno dell'autovettura del ES si svolgeva un'attività di illecita contrattazione, che costituiva parte integrante della condotta, penalmente, perseguita (l'art.73 del D.P.R.309/90 punisce anche l'azione di chi "offre o mette in vendita" sostanze stupefacenti), sicché non operava il limite stabilito dall'art.266 sec. co. c.p.p., ricorrendo l'ipotesi derogatoria di cui all'ultima parte della stessa disposizione. 3) L'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art.266 c.p.p. presuppone l'esistenza di gravi indizi di reato e la indispensabilità dell'intercettazione.
L'apprezzamento di tali condizioni investe la prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità, dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nel primo comma della norma anzidetta, quali che siano i modi in cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non della riferibilità soggettiva di questo, come deve evincersi dal testo della disposizione, che non adotta la dizione "indizi di colpevolezza", usata dall'art.273 c.p.p. in tema di applicazione di misure cautelari.
In ordine ai motivi di gravame rassegnati dal IO, si osserva:
1) Gli atti che l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al tribunale per il riesame nel termine stabilito dall'art. 309 co. 5 c.p.p. sono in rapporto derivativo rispetto a quelli presentati dal pubblico ministero al giudice competente per l'emissione dell'ordinanza cautelare, dovendo ad essi aggiungersi gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato.
La mancata previsione di un obbligo indiscriminato per il pubblico ministero di presentare tutti gli atti di indagine acquisiti (dovendo essere trasmessi soltanto quelli sui quali la richiesta si fonda, nonché gli elementi a favore dell'indagato) comporta necessariamente un potere-dovere di selezione degli atti, alla stregua del criterio di pertinenza funzionale all'emissione del provvedimento richiesto, che è enunciato dall'art.291 co.1 c.p.p.. In relazione a tale compendio istruttorio, d'altra parte, si svolge il controllo da parte del tribunale.
Ne consegue che la scelta operata dal pubblico ministero, che determina il contenuto e i limiti del giudizio di riesame, costituisce ordinario esercizio delle attribuzioni dell'organo requirente e non è censurabile in sè, salvo che sia dimostrata - e non meramente supposta - una violazione delle regole stabilite dagli artt.291 co.1 ult. parte e 309 co.5 ult. parte c.p.p., che impongono l'obbligo di presentazione degli elementi favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.
2) La disciplina delle intercettazioni si pone come limite alla libertà e segretezza delle comunicazioni, diritti costituzionalmente garantiti (art.15 Cost.) e oggetto anche di specifica tutela penale (artt.615 bis, 617, 617 bis, 623 bis c.p.). Determinando una incisiva deroga a fondamentali principi dell'ordinamento, il regime dettato dagli artt.266 e segg. c.p.p. è di stretta legalità, dovendo escludersi applicazioni estensive, al di là dei casi, dei modi e dei tempi rigidamente indicati nelle norme.
In particolare, deve escludersi che la registrazione di una conversazione sia surrogabile mediante l'attestazione di chi ne ha percepito il contenuto, essendo i mezzi di captazione e le modalità di esecuzione delle operazioni, tassativamente menzionati dall'art.268 c.p.p., non suscettibili di equipollenti, che non consentono la diretta verifica della comunicazione e, in generale, il controllo sulla legalità dell'acquisizione della prova, oltre che sul suo contenuto.
La censura proposta dal ricorrente circa la inutilizzabilità della conversazione avvenuta il 10 aprile 1999 è, dunque, fondata e, tuttavia, non ne derivano le conseguenze prospettate, atteso che l'impianto indiziario consta di molteplici, autonomi e significativi elementi - primo tra tutti, la registrazione di altra conversazione tra le medesime persone (ES e IO) avvenuta il 27 aprile 1999 - diffusamente indicati nell'ordinanza impugnata. Palesemente destituita di fondamento è la doglianza attinente alla motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, che sono provvedimenti emessi allo stato degli atti, inidonei a determinare un effetto di condizionamento e di preclusione dello sviluppo delle indagini.
Alla stregua dei rilievi che precedono i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art 23 L.332/95. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000