Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2000, n. 4979
CASS
Sentenza 11 luglio 2000

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L'autorizzazione a disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione presuppone l'esistenza di gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione. L'apprezzamento di tali condizioni investe la prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità, dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 266 cod. proc. pen., quali che siano i modi con cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non quelli della riferibilità soggettiva di questo; ciò in conformità del dettato normativo, che fa riferimento ai "gravi indizi di reato" e non ai "gravi indizi di colpevolezza", espressione usata in tema di applicazione di misure cautelari personali dall'art. 273 stesso codice. (Fattispecie nella quale le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali conseguenti erano state autorizzate sulla base di confidenze informalmente riferite da un indagato agli ufficiali di p.g. che avevano proceduto al suo arresto e dallo stesso smentite in sede di interrogatorio).

La mancata registrazione di una conversazione intercettata non è surrogabile mediante l'attestazione di chi ne ha percepito il contenuto, non essendo i mezzi di captazione e le modalità di esecuzione delle operazioni, tassativamente menzionati dall'art. 268 cod. proc. pen., suscettibili di equipollenti, che non consentirebbero la diretta verifica della comunicazione e, in generale, il controllo sulla legalità dell'acquisizione della prova, oltre che sul suo contenuto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inutilizzabile anche in sede cautelare il contenuto di una conversazione non registrata, rifluito nel procedimento attraverso un'annotazione di p. g. ad esso relativa, posteriore di due giorni al suo svolgimento).

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  • 1L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2000, n. 4979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4979
Data del deposito : 11 luglio 2000

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