Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 1
Non ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva parziale tra acquirente e assuntore dello stupefacente; della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo; della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo; dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi.
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- 1. Cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacentihttps://www.laleggepertutti.it/
Cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacenti - MarioBob - 28-07-2025 Ho trovato un caso su sentenze online in cui si evince che la parte lesa era anche quella che ha fornito consapevolmente gli strumenti per l'uso di droga. Non dovrebbe essere indagata anche per favoreggiamento dello stesso reato, considerando che la cessione consapevole di strumenti per l'uso di sostanze stupefacenti è di per sé un reato? E, se così fosse, la sua testimonianza dovrebbe essere valutata diversamente? RE: Uso di gruppo vs cessione di sostanze - Vittoria - 17-08-2025 Si legge in questa sentenza contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, ma se la sostenza non viene acquistata? …
Leggi di più… - 2. Uso di gruppo vs cessione di sostanzehttps://www.laleggepertutti.it/
Uso di gruppo vs cessione di sostanze - Vittoria - 24-08-2025 Si legge in questa sentenza contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, ma se la sostenza non viene acquistata? Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi …
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Consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, - Vittoria - 13-08-2025 La legge non deve essere interpretata un minimo? anche secondo la logica umana? o sono solo decisioni matematiche? Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice recarsi …
Leggi di più… - 4. Uso di gruppo vs cessione di sostanzehttps://www.laleggepertutti.it/ · 24 agosto 2025
Vittoria Utente junior Messaggi: 4 Discussioni: 3 Registrato: Aug 2025 Si legge in questa sentenza contribuendo anche finanziariamente all'acquisto, ma se la sostenza non viene acquistata? Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ha sottolineato che allontanato da una comunità di recupero e poi rientratovi (evidentemente portando con sé sostanza illecita), era stato più volte notato da un'operatrice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2014, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 23/01/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 129
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 17907/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AS n. il 26.1.1982;
LA VA n. il 12.8.1956;
avverso la sentenza n. 6170/2006 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 1.6.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 23.1.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. POLICASTRO A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per CH AS e per l'annullamento con rinvio per LA VA.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 6.7.2006 il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano, tra le restanti statuizioni, ha condannato CH AS e LA VA alle pene di giustizia loro inflitte in relazione alla commissione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti dagli stessi commessi nei tempi e luoghi di cui ai rispettivi capi di imputazione. Con sentenza in data 1.6.2012 la corte d'appello di Milano, ha disposto la riduzione della pena inflitta a CH AS, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. - Con il proprio ricorso, CH YA censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge, avendo la corte territoriale ricondotto all'iniziativa dell'imputato la realizzazione di una struttura organizzata ed efficiente ai fini dello spaccio di stupefacenti, in contrasto con il contenuto degli elementi di prova complessivamente acquisiti, in tal modo erroneamente escludendo il ricorso della fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della richiamata ipotesi attenuata in ragione della ritenuta stabilità ed estensione dell'attività illecita posta in essere dall'imputato e della relativa frequenza dei contatti con i clienti, attesa l'astratta compatibilità di tali requisiti della condotta con il riconoscimento della ridetta circostanza attenuante, nella specie esclusa sulla base di uno sviluppo argomentativo del tutto apparente e incongruo.
2.2. - LA VA censura la sentenza impugnata sulla base di tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, l'imputato si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza d'appello per avere erroneamente interpretato gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, disconoscendo l'irrilevanza penale delle condotte allo stesso ascritte, siccome nella specie riconducibili all'ipotesi del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, financo incorrendo nel travisamento della persona del LA con quella del coimputato VI ES.
Con il secondo motivo, il LA censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente escluso la riconducibilità della condotta dell'imputato all'ipotesi del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, come tale penalmente irrilevante.
Con l'ultimo motivo d'impugnazione, l'imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella conferma del trattamento sanzionatorio inflit-togli stesso dal giudice di primo grado, in violazione dei parametri legislativi imposti dagli artt. 132 e 133 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. - Il ricorso proposto da CH AS è infondato. Al riguardo, con riferimento al contestato mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, rileva il collegio come la corte territoriale abbia sottolineato, con motivazione coerentemente articolata e adeguatamente argomentata, come l'attività illecita concernente lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato presentasse inequivocabilmente caratteri di stabilità ed estensione, come attestato dal complesso degli elementi probatori richiamati nelle pronunce dei giudici di merito, essendo emersa una considerevole entità del numero di clienti dell'imputato e una rilevante e continuativa frequenza dei rapporti tra i fornitori, gli intermediari e i clienti finali dell'imputato, così come comprovato dalla prolungata attività investigativa confermata dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate.
Tali requisiti di costanza nel tempo e di estensione distributiva dell'attività di spaccio consumata dall'imputato valgono a fornire una sicura conferma - tanto sul piano della coerenza logica della motivazione, quanto in termini di correttezza interpretativa - dell'irriconducibilità della stessa alla previsione di cui all'art. 73, comma 5, cit. atteso che le caratteristiche della condotta dell'imputato specificamente valorizzate dalla corte territoriale appaiono idonee ad attestare l'esclusione del ricorso di un'ipotesi di piccolo spaccio, da parte del CH, sulla base di un'argomentazione giustificativa da ritenere immune da vizi d'indole logica o giuridica, completa ed esauriente, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle censure in questa sede sollevate dal ricorrente.
È appena il caso di richiamare, sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo con-seguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi (come quello, evidenziato nel caso di specie, della continuità e della frequenza dell'attività di spaccio) porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4^, n. 6732/2011, Rv. 251942). 3.2. - Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto da LA ES Con riguardo alla rivendicata qualifì cabilità del traffico di stupefacenti contestato all'imputato nella prospettiva del c.d. "consumo di gruppo", osserva il collegio come la corte territoriale, a fronte del carattere incontestato dell'attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato (che le risultanze investigative hanno evidenziato, senza alcuna confusione con altro coimputato, come stabilmente inserito in una fase intermedia del traffico, essendo emerso come lo stesso si approvvigionasse costantemente di stupefacenti al fine di cederne, con cadenza costante e frequente, le diverse dosi ai singoli consumatori: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), abbia sottolineato l'assoluta assenza di prova in ordine al ricorso di alcuno degli elementi specifici indispensabili ai fini della configurazione dell'ipotesi difensiva dedotta, tali essendo la (pur soggettivamente parziale) coincidenza tra acquirente e assuntore dello stupefacente;
la certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo;
la comprovata comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
la raggiunta intesa in ordine al luogo e ai tempi del consumo;
l'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi.
In thema, vale richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente autorevolmente confermato dalle sezioni unite di questa corte, secondo cui, anche all'esito delle modifiche apportate dalla L. n. 49 del 2006 al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso D.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Cass., Sez. Un., n. 25401/2013, Rv. 255258). Il rilievo, espressamente attestato dalla corte territoriale, in ordine alla mancata acquisizione di alcuna prova dell'effettivo ricorso di tali caratteristiche della condotta dell'imputato, vale pertanto a destituire di fondamento i motivi d'impugnazione ancora in questa sede proposti dal LA, sul punto destinati al rigetto. Del pari prive di pregio devono ritenersi le doglianze avanzate dal LA con riguardo alla determinazione del trattamento sanzio- natorio allo stesso inflitto, avendo la corte territoriale, con motivazione del tutto immune da vizi d'indole logica o giuridica, espressamente sottolineato come l'imputato non si fosse limitato al compimento di una sporadica attività di spaccio, avendo operato nel tempo con una frequenza non trascurabile, ed avendo già il primo giudice proceduto alla benevola considerazione della condotta dell'imputato riconoscendo in suo favore la circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, oltre alle circostanze attenuanti generiche.
4. - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dagli imputati segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014