Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 19537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19537 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 320
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 039747/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR MA N. IL 05/01/1953;
2) BR IU N. IL 28/09/1954;
avverso SENTENZA del 05/12/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. VBENEZIANO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore avv. ABET;
OSSERVA
con sentenza in data 21/11/00 il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha dichiarato NT DE e TI US colpevoli di concorso nella violazione dell'art. 12-quinquies legge 7/8/92 n. 356 per avere il 2/7/98 il TI, che figurava essere unico socio e legale rappresentante della s.r.l. "La Base Immobiliare" in realtà facente capo alla NT, trasferito le quote di tale società a un'altra prestanome, la segretaria della stessa NT CH AO pure imputata ma assolta per difetto della prova del dolo, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e, con le attenuanti generiche per entrambi, ha condannato la NT a 2 anni e il TI a 1 anno e 4 mesi di reclusione.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 5/12/02 che ha respinto i gravami degli imputati. Contro questa pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione il difensore della NT e personalmente il TI. Quest'ultimo deduce vizio di motivazione in ordine alla prova degli estremi oggettivi del reato, sull'assunto che la NT in quanto estranea alla compagine societaria non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla sua sostituzione con la CH, e in ordine alla prova del dolo, essendo il trasferimento delle quote avvenuto quando la s.r.l. "La Base Immobiliare" non era ancora stata fatta oggetto di provvedimento di sequestro.
Il difensore della NT deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità della sua assistita per essere la prova stata desunta oltre che dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dal TI e dalla CH rimasti in primo grado contumaci, che si assumono inutilizzabili ai sensi dell'art. 526 comma 1-bis C.P.P., solamente dalle dichiarazioni, prive di riscontri, rese de relato dai coniugi e da un conoscente dei predetti;
e deduce inoltre la mancata assunzione di una prova decisiva per essere stata respinta l'istanza di rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire ulteriore documentazione sulle vicende della società.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e i gravami devono quindi essere rigettati con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della NT, il delitto di cui all'art. 12-quinquies della legge 356/1992 ben può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e persino prima che la relativa procedura sia intrapresa, occorrendo solo per la configurabilità del dolo specifico previsto da tale norma che l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 25/5/99, Russo, rv. 214.094). Ora, nel caso di specie risulta dalle sentenze dei giudici del merito che nei confronti della NT, imputata di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati, quando è avvenuto il fatto contestato era già in corso un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale e di misure patrimoniali, e quindi la predetta aveva addirittura la certezza che sarebbero stati sottoposti a vincolo i beni che fossero risultati nella sua disponibilità e di cui non fosse in grado di giustificare la provenienza.
Quanto alla prova del collegamento con questa situazione della manovra descritta nel capo di imputazione, è stata dalla Corte di appello ineccepibilmente tratta da elementi diversi dalle dichiarazioni del TI e della CH che erano state acquisite ai sensi dell'art. 513 comma 1 C.P.P., rendendo così priva di rilievo la questione circa la utilizzabilità di queste ultime. Tali elementi sono rappresentati dalla deposizione del mar. della Guardia di finanza Camiolo Pietro che ha svolto le indagini e da quelle pienamente concordanti, rese in buona parte non de relato ma per scienza diretta trattandosi di persone che avevano avuto modo di seguire personalmente da vicino la vicenda, di CI AN RI coniuge del TI, di PA RI coniuge della CH e di AP CO amico del PA.
Da esse il giudice di secondo grado, con apparato argomentativo immune da vizi di logicità in cui è stata data risposta a tutte le obiezioni difensive riproposte con i motivi di ricorso ed è stata evidenziata l'inutilità di ulteriori accertamenti, ha desunto che a disporre effettivamente della società, usando come schermo il TI, era la NT, come dimostrato anche dall'immediato trasferimento in capo a costei degli effetti dell'acquisto di un immobile effettuato il 9/12/97 dalla società medesima;
e ha altresì desunto che il passaggio delle quote societarie dal TI alla CH era avvenuto allo scopo di sostituire come prestanome il primo divenuto ormai inidoneo a svolgere tale ruolo in seguito al sequestro di altre società riconducigli alla NT di cui pure figurava amministratore, e ben consapevole quindi di ogni aspetto della situazione, nel tentativo di evitare che nel procedimento di prevenzione in corso venisse sequestrata anche "La Base Immobiliare".
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004