Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 19537
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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Il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 19537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19537
    Data del deposito : 2 marzo 2004

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