Sentenza 17 febbraio 2012
Massime • 1
È viziata da nullità l'ordinanza con la quale il giudice disponga la revoca dell'ammissione di un teste a discarico dell'imputato, nonostante le insistenze del difensore per la sua ammissione; tuttavia, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata.
Commentari • 5
- 1. Prova a discarico revocata, diritto di difesa violato se eccepito a verbale (Cass. 2511/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti. L'esclusione tacita di un testimone implica necessariamente l'assenza totale di motivazione, onere a cui il giudice del merito effettivamente non può sottrarsi nel comprimere e ridurre il …
Leggi di più… - 2. Condanna senza testi della difesa? Nulla se .. (Cass. 51522/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 maggio 2019
- 3. Corteggiamento? No, reato (Cass. 55713/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2019
- 4. Processo efficiente verso processo equo? (Cass. 19621/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2018
Infondata al questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 della CEDU di quelle norme del processo penale italiano che non prevedono la possibilità di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo la nullità di atti processuali concernenti il diritto di difesa dell'imputato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 20/10/2016) 26-04-2017, n. 19621 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere - Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul …
Leggi di più… - 5. Testimoni non superflui? Revoca dell'ammissione nulla se non motivataAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2012, n. 18351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18351 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 17/02/2012
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 404
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 19971/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AN N. IL 22/12/1945;
avverso la sentenza n. 7418/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. G. Fodaroni che ha concluso per il rigetto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Bocci di Roma;
Udito il difensore avv. (ndr.: testo originale non comprensibile) di Viterbo.
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2010 dal Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Montefiascone, appellata da GI CO, che l'aveva dichiarato responsabile del delitto di tentata violenza privata, commesso il 18 febbraio 2007, per aver afferrato la p.l. che già si trovava all'interno di un'autovettura per condurla fuori dal veicolo.
Prosciolto dal Tribunale, in applicazione dell'art. 599 cpv. cod. pen., dal delitto di ingiurie, il GI era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi uno di reclusione oltre al risarcimento dei danni, in via generica, a favore della persona offesa cui era stata concessa una provvisionale di Euro 1.500,00.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il prevenuto deducendo con i primi due motivi violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine dell'audizione di un testimone che il Tribunale aveva ammesso, ma che, in varie occasioni, non era stato sentito per differenti motivi e la cui ammissione era poi stata dal giudice revocata.
Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non abbia ritenuto illegittima l'esclusione del teste a difesa e non abbia direttamente proceduto alla sua audizione, come chiesto nei motivi di appello, tra l'altro equivocando sui motivi della mancata audizione e ritenendo si fosse trattato di un teste richiesto ex art. 507 cod. proc. pen. mentre si trattava di testimonianza prevista nella lista testi tempestivamente depositata e regolarmente ammessa dal Tribunale. Con ulteriore motivo di ricorso deduce violazione di legge per non aver la Corte accolto l'impugnazione relativa alla concessione di una provvisionale alla parte civile che aveva concluso esclusivamente in relazione al delitto di ingiurie per il quale era intervenuto proscioglimento mentre nulla era stato chiesto per il delitto di tentata violenza privata.
Con l'ultimo motivo lamenta vizio di motivazione sulla ritenuta congruità della pena che considera eccessiva in relazione al fatto che per il concomitante delitto di ingiurie era stato prosciolto. Ha depositato memoria la parte civile con cui chiede il rigetto del ricorso. I primi due motivi di ricorso non sono fondati. Invero, da un lato il ricorrente non evidenzia in ricorso in che termini avesse, alla medesima udienza nella quale il giudice aveva revocato l'ammissione del testimone, eccepito tempestivamente la pretesa nullità. Invero secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 3, sent. n. 816 del 6/12/2005, Rv. 233256, ric.:
Guatta) se è vero, come evidenzia il ricorrente, che è affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di un testimone a discarico dell'imputato nonostante il difensore abbia insistito per la sua escussione, è altrettanto vero che tale nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., comma 2, e il ricorso, in ciò con grave difetto di autosufficienza, non segnala, nella sua pur puntigliosa disamina dei verbali dibattimentali, di aver tempestivamente assolto al proprio onere.
Peraltro dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale) emerge che la nullità verificatasi in presenza della parte non era stata dedotta, rimanendo quindi sanata.
In ogni caso il provvedimento del giudice aveva chiaramente riguardato un testimone ammesso del quale era stata ritenuta la superfluità, con adeguata motivazione, ne' il ricorso, pur asserendolo, non dimostra in che termini la prova non assunta dalla Corte d'appello sarebbe stata determinante per destrutturare la motivazione della sentenza del primo giudice, limitandosi a formulare un'ipotesi di particolare utilità di quella deposizione. Infondato il terzo motivo, dovendosi rilevare che la parte civile nelle conclusioni scritte di primo grado aveva chiesto la condanna del prevenuto al risarcimento del danno con riferimento a tutti gli addebiti lui mossi, così che il provvedimento del giudice trova puntuale riferimento nell'apposita domanda della parte privata, nulla potendosi rilevare in questa sede con riguardo alla misura della provvisionale, provvedimento per sua natura escluso dall'area di ricorribilità attesa la sua temporaneità e caducità. Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è il motivo concernente la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza, si sottrae ad ogni sindacato per avere fatto a-deguato riferimento alla congruità e modestia della pena applicata dal primo giudice e si tratta di un riferimento corretto se si considera che per il delitto di violenza privata consumata una pena base fissata in giorni 135 si situa nella fascia decisamente bassa della gamma di pena prevista dall'art. 610 cod. pen., costituendo poco più di un undicesimo del massimo, mentre le diminuzioni per il tentativo e per le attenuanti generiche sono state applicate nei rispettivi massimi, così che è sufficiente e corretto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mero riferimento della Corte territoriale alla congruità della pena, considerato peraltro che il primo giudice aveva correttamente motivato con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare alle proporzioni del fatto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi Euro 1.800,00=, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2012