Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si doleva della mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in assenza di difensore in flagranza di arresto, poichè non esistevano elementi che facessero ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso).
Commentari • 10
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L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …
Leggi di più… - 2. Testimonianza in videocollegamento a distanza: consenso imputato non serve se .. (Cass. 5827/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 febbraio 2025
La prova testimoniale assunta “a distanza”, senza l'osservanza della disciplina ordinaria prevista dagli artt. 497 e seg. cod. proc. pen., in assenza del presupposto legittimante la deroga, ovvero il consenso delle parti, non è utilizzabile per la decisione ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. perché acquisita in violazione del divieto previsto dall'art. 496, comma 2 bis, cod. proc. pen., sistematicamente interpretato alla luce delle norme codicistiche in tema di esame testimoniale sia in sede di incidente probatorio che in dibattimento. Dal complesso di tali norme si evince che il legislatore ha considerato l'assunzione “in presenza” della testimonianza il sistema ordinario …
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Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …
Leggi di più… - 4. Truffa: la minorata difesa sussiste solo se ricorrono condizioni oggettive idoneeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …
Leggi di più… - 5. Dichiarazione infedele: in caso di Sas l'imposta si calcola con riguardo al reddito dei singoli sociAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele di cui all' art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , nell'ipotesi di società in accomandita semplice, tenuta a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi con imputazione del risultato di esercizio direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione, l'imposta sui redditi evasa deve essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci (Cassazione penale , sez. III , 14/09/2020 , n. 31195). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in dichiarazione infedele? Vuoi consultare altre sentenze in tema di dichiarazione infedele? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2017, n. 30271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30271 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
30271-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/05/2017 Presidente Sent. n. sez. ANTONIO PRESTIPINO 1369/2017 GEPPINO RAGO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO N.44336/2016 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA TT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOTT. FRANCA ZACCO che ha concluso per il rigetto Udito il difensore avv.to Barbieri Antonio che si riporta ai motivi insistendo nell'annullamento RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 02/05/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 20/10/2014, nei confronti di DE MA TT in relazione al reato di cui all' art. 644 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità patologica in relazione alle dichiarazioni rese dallo stesso De IS in sede di arresto in flagranza in assenza di dfensore ed in violazione della disciplina dettata dagli art. 63 e 350 cod. proc.pen.; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. con riguardo alla dichiarata inutilizzabilità delle indagini difensive;
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato basata sulle non attendibili dichiarazioni della persona offesa in contrasto con la documentazione rinvenuta e sequestrata all'atto dell'arresto. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche generico. Quanto al primo motivo si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, degli elementi documentali rinvenuti in sede di perquisizione e delle circostanze dell'arresto in flagranza del De IS ampiamente richiamate dalla Corte. E poiché in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678) irrilevante appare la questione proposta con riguardo alla valutazione della dedotta inutilizzabilità patologica. Il secondo motivo è generico;
tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. E nel caso in esame il ricorrente non indica in alcun modo la rilevanza delle investigazioni difensive. Quanto al terzo motivo il percorso argomentativo seguito pertanto dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui -possono essere non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Si è anche affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) nel caso di specie evidentemente non ravvisabili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende. Cosìdeciso il 11/05/2017 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARDO Il Presidente ANTONIO PRESTIPINO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GIU. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R O C