Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione e "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2017, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
0 1927-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/12/2017 - Presidente - Sent. n. sez. PAOLO ANTONIO BRUNO 2933/2017 GIUSEPPE DE MARZO -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO CAPUTO N.41469/2017 GIUSEPPE RICCARDI ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI NO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
data per fatta la relazione del Consigliere ANGELO CAPUTO;
udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito altresì per AN TR e DA TR l'avv. M. Quinto, che si è riportato ai motivi di ricorso, depositando conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 16/03/2017, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 08/04/2015 con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato AN TR e DA TR colpevoli del reato di lesioni personali in danno di IN VE RO, il solo DA TR del reato di minaccia in danno dello stesso IN VE RO e quest'ultimo del reato di lesioni personali in danno di AN TR, condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione AN TR, attraverso il difensore avv. M. Quinto, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione e violazione di legge: la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente in quanto omette di confutare le censure proposte con l'atto di appello. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e degli artt. 52. 55, 62 n. 2 cod. pen., nonché vizi di motivazione. La conclusione cui è giunta la sentenza impugnata è in contrasto con vari dati probatori dai quali si doveva desumere l'estraneità del ricorrente ai fatti contestati, la derubricazione del reato contestato in quello di lesioni colpose e il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Il teste Giuseppe Di NI ha riferito di avere visto AN TR sanguinante vicino all'occhio e di non aver visto nessun segno di lesioni sull'altro soggetto coinvolto, che cercava di farsi dare i nomi dei presenti per citarli come testi. Anche dalla deposizione del teste SE ZA emerge che solo il ricorrente ha subito lesioni, mostrando una ferita al sopracciglio sinistro, mentre il teste AT ha riferito che RO si era azzuffato con un'altra persona. Inattendibile è quanto dichiarato da IN RO in ordine al fatto di essere stato colpito dal ricorrente con la mano sinistra, puntualizzazione, questa, seguita alla produzione della documentazione medica attestante l'invalidità di AN TR alla mano destra. Del tutto inattendibile è la testimonianza di AN IG (amico di RO), presente a tutte le udienze avendo tuttavia negato di avere rapporti di amicizia con lo stesso RO.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto altresì ricorso per cassazione DA TR, attraverso il difensore avv. M. Quinto, articolando due motivi dal contenuto argomentativo analogo a 2 quello dei motivi del ricorso nell'interesse di AN TR, con ulteriori deduzioni, nel corpo del secondo motivo, in ordine alla deposizione di SE ZA (dalla quale si desume che RO aggredì il ricorrente, la cui eventuale condotta sarebbe scriminata per legittima difesa) e all'inattendibilità di quanto dichiarato da RO, rispetto al cui racconto nessun riscontro sussiste in ordine alla testata che gli avrebbe dato il ricorrente e alla minaccia che gli avrebbe rivolto.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione IN VE RO, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. vizi di motivazione. I giudici di merito - hanno travisato la testimonianza di AN IG, il quale ha riferito che AN TR aveva sferrato uno schiaffo al ricorrente e non il contrario come affermato in sentenza. Dalle deposizioni dei testi IG e Di NI non risulta che ci sia stata una seconda colluttazione tra il ricorrente e TR presso il Pronto Soccorso di Policoro, fatto peraltro non oggetto dell'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti.
2. Nei termini di seguito indicati, devono essere accolti i ricorsi proposti nell'interesse di AN TR e di DA TR.
2.1. In premessa, mette conto osservare che già la Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito rilevava come la mancanza di motivazione non dovesse essere intesa solo in senso materiale o grafico, ossia come «totale mancanza della parte espositiva delle ragioni della decisione», ma anche quale mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si doveva esercitare il giudizio e il contenuto di questo». In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato il campo in cui assume rilievo il vizio di mancanza di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. chiamando in causa, principalmente, il rapporto tra la motivazione del giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l'impugnazione, atteggiandosi, così, a presidio del devolutum: del tutto consolidato, nella prospettiva indicata, è il principio di diritto in forza del quale sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello 3 e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; conf. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129), requisito, questo della decisività, inteso dalla giurisprudenza di legittimità come «potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni» rivestita dalla deduzione difensiva rispetto alla quale viene denunciata la mancanza di motivazione (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763, in motivazione).
2.2. Ciò premesso, rileva la Corte la sussistenza del vizio di mancanza di motivazione denunciato dai ricorrenti. I motivi di appello articolavano censure specifiche ossia argomentati rilievi critici (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) - rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado, richiamando puntualmente varie testimonianze ed offrendo, sulla base di esse, una prospettazione orientata non solo all'esclusione degli addebiti, ma anche alle riqualificazione del fatto quale reato colposo e all'applicazione della circostanza attenuante della provocazione: profili, questi ultimi, rispetto ai quali la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente, così come, in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati, risulta priva di completezza in relazione a specifiche e potenzialmente decisive doglianze formulate con i motivi di appello.
3. Anche il ricorso di IN VE RO deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
3.1. Secondo l'orientamento maggioritario già all'indomani della riforma introdotta dall'art. 8, I. n. 46 del 2006 e poi consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, con la previsione del riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi della motivazione, la novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ha eliminato la preclusione all'esame degli atti processuali e consente di verificare, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova, la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, Romagnolo, Rv. 235732; Sez. 1, n. 11264 del 02/03/2007, Bastone, Rv. 236139; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215, nonché, più di recente, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Per una compiuta ricostruzione della linee fondamentali dell'orientamento ormai del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, è utile il richiamo al percorso argomentativo della citata sentenza Stojanovic, che muove dal rilievo secondo cui la riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della I. n. 46 del 2006, «nel collocare correttamente il fenomeno della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, siccome inerente al tessuto argomentativo della ratio decidendi, nel contesto che ad esso è proprio, quello del vizio motivazionale, non conferma tuttavia la regola preclusiva dell'esame degli atti processuali»: in questa prospettiva, «il vizio di c.d. "contraddittorietà processuale", conseguente alla mancata corrispondenza fra il risultato probatorio a base dell'argomentazione del giudice e l'atto processuale o probatorio, non soggiace più al limite di rilevabilità testuale dalla motivazione del provvedimento impugnato, potendo esso essere segnalato anche da altri atti di natura processuale o probatoria, purché specificamente indicati dal ricorrente. Assume così pregnante rilievo l'obbligo di fedeltà del testo della decisione agli atti processuali/probatori, risultando valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa della motivazione e, nel contempo, rafforzato l'onere di specifica indicazione delle ragioni a sostegno del peculiare motivo di ricorso imperniato sulla "contraddittorietà processuale", già gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c) (...). Mette conto peraltro di sottolineare che le più recenti, diffuse e condivisibili prassi giurisprudenziali riconoscono la sussistenza del vizio in esame soltanto quando l'errore disarticola effettivamente l'intero ragionamento probatorio e rende illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cd. "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio». Riferimento, quest'ultimo al limite del devolutum in caso di cd. "doppia conforme", che rende ragione della necessità di una puntualizzazione in ordine al principio di diritto enucleato da alcune pronunce di questa Corte, secondo cui nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della I. n. 46 del 2006 e consistente nell'utilizzazione, ai fini della decisione, di un'informazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, o nell'omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato, salva l'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame (Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006 - dep. 2007, Conte, Rv. 235690; conf. Sez. 2, n. 5 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217). In caso di cd. doppia conforme, infatti, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello: regola, questa, derogabile, come rilevato dalle sentenze da ultimo richiamate, in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado. Ciò posto, deve comunque escludersi che, in presenza di un travisamento probatorio denunciato al giudice di appello, la cd. doppia conforme comporti limitazioni di sorta nella deduzione del medesimo vizio motivazionale in cui sia incorsa anche la sentenza di appello: in altri termini, il dato probatorio oggetto di travisamento da parte di entrambe le conformi - sentenze di merito può essere denunciato, nei termini sopra richiamati, attraverso il motivo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.
3.2. E' questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie. La sentenza di primo grado aveva ricostruito i contenuti della testimonianza di AN IG nel senso che AN TR, uscito dalla stanza del medico con la nipotina, aveva avuto un diverbio con IN RO «il quale gli ha tirato una schiaffo». A fronte di tale ricostruzione, il gravame aveva puntualmente denunciato l'errore in cui era incorso il Tribunale di Matera, che aveva confuso la vittima con l'aggressore, richiamando il verbale della deposizione di IG dal quale risulta che AN TR, uscito dall'ambulatorio con la nipotina, aveva avuto questo un diverbio con RO «e poi gli ha tirato uno schiaffo», in termini che vedono TR e non RO - soggetto attivo - dell'azione consistita nel colpire con uno schiaffo. A fronte poi della sentenza di appello, che ha richiamato per relationem quella di primo grado, il ricorso denuncia, in termini senz'altro specifici, il medesimo travisamento della prova. Pertanto, l'atto di appello aveva puntualmente denunciato il vizio motivazionale dedotto nuovamente e in termini specifici con il ricorso vizio dotato di potenziale capacità dimostrativa in ordine alla ricostruzione del fatto - ma la sentenza di impugnata non ha esaminato la censura, limitandosi ad un generico richiamo alla pronuncia di primo grado. Pertanto, sussiste il vizio di motivazione denunciato, sicché, assorbite le ulteriori censure, la sentenza deve essere annullata con rinvio.
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla competente Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
6 Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame. Così deciso il 20/12/2017. Il Consigliere estensor Il Presidente B جر Depositato in Cancelleria Forma, li 1. GEN 2013.1.7 GEN. ONVITIVO P 7