Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2017, n. 52435
CASS
Sentenza 3 ottobre 2017

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Massime3

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona, o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata, con il suo consenso.

La violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone ed, in particolare, di quella secondo cui l'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici (art. 499, comma 1, cod. proc. pen.), non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'esame di un testimone nelle forme dell'incidente probatorio era stato effettuato mediante la semplice richiesta di conferma delle dichiarazioni già rese in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria).

L'omessa indicazione della data di conferimento della procura speciale al difensore della parte civile non determina alcuna incertezza in ordine allo "ius postulandi" dello stesso, posto che l'art. 78, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che, qualora non venga apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, la procura può essere presentata direttamente in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione, sicché in tal caso la data che fa fede è quella di deposito.

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
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  • 2Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2017, n. 52435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52435
Data del deposito : 3 ottobre 2017

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