Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di estorsione, che ha natura di reato plurioffensivo in quanto lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima, è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in presenza di un danno patrimoniale pari ad euro 150,00).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2013, n. 45985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45985 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI G. - rel. Consigliere - N. 2386
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 12547/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR N. IL 06/01/1969;
avverso la sentenza n. 4274/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 4; inammissibilità nel resto;
Udito il difensore l'Avv. PAOLITTO Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 ottobre 2012, la Corte di appello di Roma, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, appellara da ON CO, riconosciute allo stesso le attenuanti generiche prevalenti e con la continuazione, riduceva la pena al medesimo inflitta a tre anni quattro mesi venti giorni di reclusione ed Euro 450 di multa;
revocava l'interdizione legale e sostituiva l'interdizione perpetua con quella temporanea per la durata di cinque anni. Confermava nel resto la sentenza con la quale ON era stato dichiarato colpevole del delitto di estorsione per avere, dopo una iniziale pretesa di duemila Euro con il pretesto che vi erano troppi rumori e con la minaccia che il cantiere non sarebbe andato avanti, costretto HE CO a consegnargli centocinquanta/00 Euro quale anticipo della maggior somma di mille/00 Euro per ottenere garanzia che sul cantiere non vi sarebbero stati problemi dopo che nei giorni precedenti le pareti verniciate di fresco dell'immobile in fase di ristrutturazione da parte dell'impresa di HE erano state imbrattate con olio esausto nonché del reato di cui all'art. 639 cod. pen. per l'ammesso imbrattamento.
La Corte territoriale, dato atto che la questione aveva preso le mosse per giustificate rimostranze per danni cagionati alla sua proprietà, osservava che la decisione del primo giudice meritava conferma perché le dichiarazioni accusatorie erano avvalorate sia dalle ammissioni di ON per l'imbrattamento sia dal contenuto di conversazione telefonica oggetto di intercettazione (con la quale rappresentava che vi erano persone, responsabili dell'imbrattamento, che pretendevano danaro, e che per farle star buone occorreva dare duemila/00 Euro), sia dal comportamento serbato nel momento in cui i Carabinieri lo sorpresero mentre aveva appena ricevuto centocinquanta/00 Euro da HE. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento: - per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del fatto che influisce sul travisamento della prova perché, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'assunto accusatorio non aveva trovato conferma in tutto il testimoniale, atteso che gli operai del cantiere (PA CL e altri indicati dalla difesa) avevano riferito che nessuna richiesta estorsiva era stata formulata alla loro presenza;
perché nulla era stato argomentato sulla rilevata inidoneità della violenza o minaccia e sulla richiesta di derubricazione nel meno grave delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; - mancanza della motivazione in relazione all'art. 62 c.p., n. 4, oggetto di espressa richiesta con il gravame;
- mancanza di motivazione in relazione alle doglianze afferenti l'elevato aumento per la continuazione per il reato di cui al capo B, in ordine al quale era stata avanzata anche richiesta di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per la parte in cui denuncia travisamento della prova, per genericità della doglianza, che da un lato non indica in maniera puntuale il contenuto dei verbali delle dichiarazioni testimoniali delle quali si assume non essersi tenuto conto, in violazione della regola dell' autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. Sez - 2, 9.6.2010 n. 24411;
Cass. Sez. 5, 25.11.2009- 22.2.2010 n. 7020) e dall' altro non tiene conto che al relativo motivo di appello la sentenza ha risposto compiutamente, avendo rammentato che la prima fase (relativa alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati alla proprietà del ON da parte dell' impresa dei denuncianti) non era oggetto di contestazione, sicché le deposizioni sul punto degli operai erano prive di rilievo. Tale parte della motivazione non è oggetto di specifica critica e anche per questo profilo il ricorso è inammissibile per genericità. Quanto alla pretesa inidoneità delle minacce, vale osservare che la sentenza non ha omesso di evidenziare che esse furono prese sul serio, tanto che HE denunciò quanto accaduto ed ottenne l'intervento dei Carabinieri.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, perché la Corte territoriale ha omesso di rispondere alla specifica doglianza mossa con l'appello relativa al mancato riconoscimento dell' attenuante di cui all'art. 52 c.p., n. 4, per la particolare tenuità del danno arrecato alla vittima costretta a consegnare la somma di centocinquanta/00 Euro.
La concessione delle attenuanti generiche non solo per le parziali ammissioni ma anche per "la complessiva gestione della vicenda" che "non ha rivelato una significativa capacità criminale", limita la presa d' atto dei rilievi difensivi in ordine "al contesto in cui è maturata la richiesta estorsiva", ma nulla osserva in ordine al danno patrimoniale arrecato alla vittima. È necessario pertanto annulla sul punto la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma affinché colmi il rilevato vuoto motivazionale attenendosi al principio di diritto secondo il quale "ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 c.p., n. 4) in riferimento al delitto di estorsione - il quale ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima - è necessaria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa" (cfr. Cass. Sez. 2, 26.11.2006 n. 41578; Cass. Sez. 2, 4.3.2008 n. 12456.
3. Il terzo motivo di ricorso è anche esso fondato. Il
riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ha comportato, ai fini della pena, l'elisione degli effetti dell' ipotesi aggravata di cui all'art. 639 cod. pen., comma 2 sicché la pena da infliggere per tale reato, a norma del comma 1, è solo quella della multa. Ne consegue che, in ossequio al disposto dell'art. 81 c.p., comma 3, la ritenuta continuazione non può determinare una pena superiore a quella che si sarebbe inflitta per effetto del cumulo materiale. L'istituto della continuazione è stato infatti introdotto al fine di stemperare gli effetti dell' applicazione rigorosa del cumulo materiale. Nel caso in esame per effetto della ritenuta continuazione l'aumento di pena ha riguardato non solo la frazione pecuniaria ma anche quella detentiva, non prevista, quest' ultima, dall'art. c.p., art. 639 c.p., comma 1. Si impone quindi l'annullamento anche con riferimento a tale punto della decisione e il giudice del rinvio, nella piena libertà di determinazione propria del giudice di merito, procederà a nuova quantificazione della pena attenendosi al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omesso esame delle censure relative all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e all'aumento di pena per la continuazione.
Rigetta nel resto e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sui punti annullati.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2013