Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di beni di cui è possibile la confisca, la presunzione di illegittima acquisizione degli stessi da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2012, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/12/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3639
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 39544/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP LE N. IL 21/11/1961;
2) CO NE N. IL 20/02/1968;
avverso l'ordinanza n. 332/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 14/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 6.12.2010 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, emetteva decreto di sequestro preventivo e confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, nei confronti dei beni elencati nel provvedimento e ritenuti riconducibili a CA AS, condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro emessa il 6.12.2007 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato previsto dagli artt. 81, 110 e 644 c.p.. Avverso il decreto di sequestro preventivo e confisca CA AS proponeva opposizione, rigettata dalla Corte di appello di Catanzaro con decreto del 14.4.2011. Avverso il decreto di rigetto dell'opposizione ricorre la difesa di CA AS deducendo: 1) violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 4 e art. 676 c.p., in quanto la procedura di applicazione della confisca con procedimento "de plano" deve intendersi riferita alla sola confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 c.p. e non può essere estesa alla confisca prevista dall'art. 12 sexies;
2) eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 666 e 676 c.p.p. e L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., artt. 3 e 6 della CEDU e art. 1 protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono che la confisca per sproporzione debba essere adottata all'esito di una pubblica udienza, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e con le garanzie del contraddittorio nella formazione della prova;
2) omessa motivazione in ordine alla necessaria sussistenza di un nesso tra i beni confiscati e il reato per cui è intervenuta condanna;
omessa motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed il reddito e l'attività economica svolta da CA;
motivazione meramente apparente nella parte in cui ha escluso la rilevanza dei contratti di appalto per la costruzione di opere edili di notevole importo allegati dal ricorrente in base alla argomentazione che "la sottoscrizione dei contratti di appalto per diversi milioni di euro non costituisce prova dell'incasso del corrispettivo contrattuale", così violando il disposto della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies che consente di dimostrare la provenienza dei beni dalle attività economiche svolte dall'interessato; omessa motivazione nella parte in cui l'impugnata ordinanza non ha considerato la consulenza tecnica con allegata documentazione prodotta dal ricorrente;
eccepisce l'inapplicabilità della confisca prevista dal citato art. 12 sexies alle persona giuridiche con riferimento a beni intestati a Gruppo Cieffe s.p.a..
La difesa di CO AN, intestataria di una serie di beni confiscati, propone autonomo ricorso eccependo di non essere stata convocata nel procedimento di opposizione alla confisca;
reitera le doglianze formulate dal ricorrente CA aggiungendo, quale motivo proprio, la omessa motivazione in ordine alla interposizione fittizia dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di CA AS è fondato nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dalla L. 8 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma dell'art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011 - dep. 09/02/2012, Chafik, Rv. 251792).
2.Le eccezioni di illegittimità costituzionale devono essere respinte per manifesta infondatezza. L'osservanza del principio del contraddittorio è assicurato dalla facoltà, prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 4 ed esercitata dal ricorrente, di proporre opposizione avverso il provvedimento emesso de plano, con conseguente instaurazione del procedimento camerale nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; non sussiste violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice poiché l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 676 c.p.p., comma 1, non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta ad ottenere una decisione in contraddittorio. (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 - dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv. 220577), con conseguente inapplicabilità del principio secondo cui il giudice del gravame deve essere diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato;
la Corte EDU, nel ribadire la rilevanza della pubblicità dell'udienza dei procedimenti che possono incidere sui diritti fondamentali del cittadino, ha previsto cause legittime di deroga in ragione della natura della questione trattata connotata da alto tecnicismo (Corte EDU, Sez. 2 18.5.2010 Udorovic c.Italia, ric.), requisito ricorrente in caso di udienza destinata a verificare, in contraddittorio con le parti, la sussistenza del requisito della sproporzione dei beni posseduti rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, la legittima provenienza dei beni stessi e l'intestazione fittizia ad altri soggetti. 3. È fondato il motivo di ricorso relativo alla mancanza di ogni valutazione in ordine al presupposto della misura ablatoria costituita, secondo quanto risulta dalla richiesta di applicazione della confisca avanzata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, dalla sentenza di condanna per il reato previsto dagli artt. 81 e 110 c.p., art. 644 c.p., comma 5, n. 2 e 3. L'ipotesi speciale di confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies del conv. in L. 7 agosto 192, n. 356, ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale della confisca disciplinato dall'art. 240 c.p., caratterizzandosi per il fatto di non richiedere la sussistenza di un nesso pertinenziale di derivazione diretta dei beni dal reato per il quale è intervenuta condanna, avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226490; Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18). Ciò premesso, questo Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, affinché la presunzione normativa di provenienza illecita del bene possa operare, è quantomeno necessario che la collocazione temporale del reato presupposto non sia tale da escludere ictu oculi qualunque interrelazione tra l'attività delittuosa per cui è intervenuta condanna ed i beni oggetto di confisca, anche in relazione alla data di ingresso dei medesimi nel patrimonio del condannato. (In tal senso Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051; Sez. 5, n. 2469 del 23/04/1998, Bocca F, Rv. 211763 secondo cui la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale). Poiché il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione sul punto esso deve essere annullato con rinvio per nuovo esame. Premessa la inapplicabilità in via diretta nei confronti delle persone giuridiche della confisca prevista dalla L. 7 agosto 1992 n.356, art. 12 sexies (Sez. 1, n. 1116 del 05/11/2009 - dep.
13/01/2010, Zane1, Rv. 245946), l'ordinanza impugnata non ha disposto la confisca direttamente a carico della società per azioni, ma ha applicato la misura ablatoria nei confronti di beni facenti capo al condannato CA AS, che ne aveva la disponibilità per il tramite della interposta persona giuridica.
Il ricorso proposto da CO AN è infondato, ad eccezione della parte in cui richiama il motivo del ricorso del CA ritenuto accoglibile.
Non sussiste la dedotta nullità per omessa citazione della ricorrente essendovi agli atti prova della avvenuta citazione di CO AN all'udienza camerale di trattazione dell'opposizione alla confisca (f.146 e 148).
2. Non sussiste il dedotto vizio di mancanza di motivazione in ordine alla qualifica della ricorrente quale persona interposta per l'intestazione fittizia di beni riconducibili al coniuge CA AS, avendo la Corte di appello espressamente evidenziato la totale sproporzione tra la capacità reddituale personale della ricorrente, risultante dalle dichiarazioni dei redditi, ed il valore dei beni di cui risulta formale proprietaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013