Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2011, n. 1364
CASS
Sentenza 8 novembre 2011

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Il testimone (nella specie un appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono.

Un'associazione a delinquere può avere origine nei vincoli di parentela, amicizia e legami clientelari che normalmente intercorrono fra i membri di una medesima famiglia e che diventano patologici quando li inducono ad ingaggiare faide sanguinarie con famiglie antagoniste, destinate a protrarsi per un tempo indeterminato, dovendosi distinguere fra la vendetta, intesa quale movente di un singolo delitto contro la persona, e la programmazione di una serie indeterminata di delitti contro la persona, da commettere indiscriminatamente in danno di appartenenti all'opposta famiglia, ciascuno dei quali collegato ad un precedente delitto attribuito alla famiglia avversaria. (Nella specie, la Corte non ha ravvisato la sussistenza della fattispecie associativa in una contrapposizione violenta fra due famiglie, in cui, però, non emergeva una sequenza di delitti contrapposti, protrattisi nel tempo, idonei a trasformare la mera appartenenza ad una delle due famiglie in lotta, in cosciente e determinata partecipazione ad un'associazione criminosa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2011, n. 1364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1364
    Data del deposito : 8 novembre 2011

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