Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione della qualità di organizzatore di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di furti ed al "piazzamento" dei relativi compendi in capo ad un commerciante che, parallelamente all'attività lecita, fungeva da punto di riferimento dei canali di vendita illecita, individuando acquirenti, precisando prezzi e margini di guadagno ed assumendo informazioni sullo stato della merce).
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Struttura organizzativa Non è l'accordo, stretto tra i componenti di uno stesso nucleo familiare, di commettere nel tempo più delitti, espressivi di una comune deliberazione criminosa a costituire il requisito indispensabile dell'associazione per delinquere, ma piuttosto quello dell'organizzazione, sia pure in forma rudimentale. È attraverso l'organizzazione strutturale che i partecipanti si predispongono alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune (Sez. 5, 12101/2021). La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2016, n. 52005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52005 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
52005/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - N. 3116 Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 10456/2016 Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN FF N. IL 29/07/1961 CI AM N. IL 18/06/1943 LO PRESTI SALVATORE N. II. 28/07/1951 SCALZO GIUSEPPE PION 11 21/03/1953 avverso la sentenza n. 1912/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 26/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. inizi Birritteri che ha concluso per l'incem issibilità di ricorsi Udito, per la parte civile, l'Avv Uditildifensore Avv. M. Korumuller Jost. avv. R. Canavese, il qual کام insiste per l'accogliments ded ricorso nell interesse d. C. P. Scallo RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26/3/2015, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 10/10/2012, assolveva: HA AL dal reato ascritto al capo 3 (associazione a delinquere aggravata) per non avere commesso il fatto;
Lo TI IV dal reato ascritto al capo 58 (ricettazione in concorso aggravata) per non aver commesso il fatto;
CA US IO dai reati ascritti ai capi 35 e 49 (due episodi di ricettazione in concorso aggravata) per non aver commesso il fatto (eliminando di conseguenza i relativi aumenti di pena determinati a titolo di continuazione, pari ad anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) e rideterminando la pena in anni dieci di reclusione ed euro 10.800,00 di multa. Confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato, tra gli altri, AN RA alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reato di tentato furto aggravato e ricettazione, uniti dal vincolo della continuazione (capi 24 e 25 dell'imputazione); EN OL alla pena di anni cinque di reclusione ed ら euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato in concorso (capo 5 dell'imputazione); Lo TI SA alla pena di anni nove di reclusione ed euro 1.800,00 di multa in ordine ai delitti di associazione a delinquere, ricettazione e furto (capi 2, 13, 14, 17 e 18, 20, 30, 43 e 58); ZO US IO, alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 10.800,00 di multa, in ordine ai delitti di associazione a delinquere, ricettazione e furto (capi 1, 11, 20, 23, 31, 44, 45, 47 e 51).
2. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati, chiedendone l'annullamento.
2.1. La difesa di RA AN deduce: 1) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nel reato ex art. 110 cod. pen" (capi 24 e 25 dell'imputazione). In particolare, a fronte di specifica censura mossa sul punto nei motivi di appello, gli elementi dimostrativi dell'ipotizzato concorso indicati nella sentenza impugnata e ravvisati nei contatti telefonici intervenuti con gli altri correi e sulla rilevazione dei "movimenti" dell'imputato attraverso l'esame delle celle impegnate dal suo telefono mobile, non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un consapevole contributo causale di tipo efficiente e/o agevolativo apportato dal ricorrente;
2) "Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena inflitta". Quanto alla pena, la Corte a fronte dell'applicazione di una sanzione superiore ai minimi edittali che richiedeva una motivazione 2 "maggiormente dettagliata", si era limitata a fare un generico riferimento ai precedenti penali ed aveva omesso di illustrare il relativo calcolo. Tale lacuna della motivazione era ravvisabile anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. La difesa di EN OL deduce, con un unico motivi, la "contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione". In particolare, si evidenzia come l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per concorso in furto aggravato (capo 5 dell'imputazione) poggi su elementi insufficienti, quali l'asserita presenza sul luogo del furto (di un rimorchio) tratta dalle "scarse indicazioni fornite dai tabulati e dal telepass autostradale", nonché sulle dichiarazioni di un teste (tale Nascimenti) che avrebbe individuato l'imputato nella persona che ebbe ad offrirgli in vendita uno dei beni (un condizionatore) che si trovava all'interno del rimorchio furtivamente sottratto. Entrambi gli elementi non erano affatto univoci: quanto alla presenza sui luoghi, questa poteva ricondursi al fatto che l'imputato ivi risiedeva;
riguardo alle propalazioni accusatorie del teste, la Corte territoriale, non aveva tenuto nel debito conto che si trattava di soggetto che si accingeva ad acquistare beni di provenienza furtiva e, dunque era scarsamente attendibile.
2.3. La difesa di Lo TI SA deduce il "difetto di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche", avendo la Corte territoriale rigettato il relativo motivo di appello mediante una "stereotipata clausola di stile", omettendo di svolgere un esame della "posizione personale dell'imputato".
2.4. La difesa di ZO US IO deduce: 1) "Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale (mancata assoluzione per i capi di imputazione 23, 44, 45 e 47)". In particolare, con riferimento ai capi di imputazione per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile di ricettazione per intromissione, nessun atto concreto e causalmente efficiente ad allontanare il bene dal legittimo proprietario o dal disponente era stato posto in essere dal ricorrente, né al paradigma di tale figura criminosa (neppure a quella del tentativo punibile) poteva ricondursi l'attività di mero interessamento ovvero volta a sondare il mercato manifestata dall'imputato, a carattere penalmente irrilevante. Considerato, poi, che l'imputato svolgeva commercio anche di beni di provenienza lecita e soprattutto non disponeva di mezzi per distinguere l'esatta provenienza di beni, analogo difetto motivazionale è ravvisabile nella sentenza impugnata riguardo la sussistenza dell'elemento soggettivo;
2) "Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale (mancata 3 assoluzione per il capo 20, furto aggravato)". Nessun coinvolgimento dell'imputato nella vicenda illecita poteva trarsi dalle celle telefoniche relative ai luoghi del fatto, considerato che lo stesso si trovava a Milano. Inoltre, l'intervenuta condanna per ricettazione del liquore contenuto nel contenitore appoggiato al rimorchio oggetto di furto, escludeva la stessa configurabilità del reato (o sussiste il concorso nel reato di furto ovvero si risponde di ricettazione di cose rubate da altri); 3) "Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale". Mancata assoluzione per il capo 1), associazione a delinquere" risultando il coinvolgimento dell'imputato collocato in un periodo nel quale il sodalizio criminoso era già stato costituito ed organizzato da altri soggetti. A conferma di ciò le stesse intercettazioni, tutte collegate alla preparazione ed all'esecuzione delle singole ricettazioni. Inoltre, difettava il dolo specifico, in quanto la Corte territoriale aveva omesso di valorizzare la circostanza che l'imputato agiva per interessi propri e non del sodalizio. Infine, posto che l'imputato interagiva sempre e solo con il OL (al limitato scopo di "piazzare" la merce), mancava la consapevolezza di far parte di un'associazione, né l'imputato, in ragione dell'esclusività dei contatti col OL, poteva essere ritenuto un associato;
4) "Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche"; il diniego espresso dalla Corte territoriale non era supportato da adeguata motivazione, né si era tenuto conto il buon comportamento processuale assunto dall'imputato e l'allontanamento dagli ambienti dello spaccio di droga per cui aveva riportato pregresse condanne;
5) "Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale" in ordine alla eccessività della pena inflitta e agli aumenti stabiliti per la continuazione che hanno disatteso gli elementi fattuali positivi evidenziati a proposito del motivo sulle attenuanti generiche.
2.4.1. Con memoria in data 7/11/2016 la difesa dell'imputato ZO US IO ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, con riguardo sia ai delitti fine per cui è stata comunque ritenuta la responsabilità concorsuale dell'imputato che in ordine a quello associativo. Sono stati altresì nuovamente riproposti i motivi in ordine al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Posizione AN RA. 4 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, la Corte territoriale ha puntualmente evocato, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, gli elementi in forza dei quali i ripetuti contatti telefonici intervenuti con gli altri correi siano dimostrativi della compartecipazione dell'imputato ai reati in contestazione. Al riguardo, si è fatto riferimento alla natura funzionalmente illecita di tali contatti, destinati ad un costante "monitoraggio", sin dalla sera prima del tentato furto, dell'intera vicenda illecita e di come tale attività di controllo e verifica si fosse protratta per tutta la giornata in cui si cercò si sottrarre il contenitore contenente la carne bovina, culminando con l'avviso ad uno dei complici (lo ON) che "qualcosa era andato storto", tanto da consentire a quest'ultimo di presentare una falsa denunzia di furto della motrice che era stata utilizzata per ritirare la merce (ma poi abbandonata a seguito dell'intervento di una guardia giurata). Tali elementi dimostrano, per un verso, la piena conoscenza da parte dell'imputato, momento per momento, dell'andamento della situazione illecita in corso di realizzazione ("in progress") e, per altro, la sua attivazione per coordinare le azioni dei complici in modo sinergico. Né l'univocità dei molteplici elementi indiziari passati in rassegna dalla Corte territoriale (tra cui la ripetuta presenza dell'imputato, unitamente ai correi, anche nei luoghi direttamente interessati dalle azioni criminose, accertata mediante l'attivazione della relativa cella ad opera delle utenze cellulari in loro uso) risulta smentita da un'ipotesi alternativa corretta formulata dall'imputato che trovi sostegno in elementi probatori di segno differente puntualmente evocati, con la conseguenza che la censura finisce anche per essere generica.
1.2. Manifestamente infondato è il motivo sulla pena.
1.2.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre. - - La Corte territoriale, infatti, risulta da un lato avere fatto riferimento ai molteplici precedenti penali dell'imputato, puntualmente passati in rassegna e, dall'altro all'incidenza che tali precedenti, alla luce dei fatti in contestazione, assumono sul giudizio di pericolosità sociale. Inoltre, parimenti esente da censure è il rilievo sulla mancanza nella sentenza impugnata del relativo calcolo della pena, 50 considerato che la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado comporta l'implicito richiamo del calcolo operato da tale giudice.
1.2.2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, peraltro, si è anche dato atto dell'assenza di elementi positivi di valutazione.
2. Posizione EN OL. Il ricorso è infondato. Difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli. In tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, costituite innanzitutto dalle dichiarazioni del teste AS GI, il quale ha indicato nell'imputato, del quale ha fornito una precisa descrizione poi risultata pienamente corrispondente con le sue fattezze, la persona che ebbe ad offrirgli in vendita uno dei beni rubati, precisando di essere in grado di procurarne altri "100". Si è poi evidenziato come le dichiarazioni del teste abbiano trovato puntuale conferma anche con riferimento alla marca e modello di auto in uso all'imputato, al luogo dell'incontro e, tramite la verifica dei passaggi autostradali e delle celle telefoniche, alla presenza in quel frangente, proprio dell'imputato, con la conseguenza che correttamente è stata disattesa la censura di inattendibilità, peraltro genericamente formulata. Se a ciò si aggiunge che il momento dell'offerta della merce si pone in logica e temporale continuità con la pregressa sottrazione del container ove era custodita, che sono emersi ulteriori riscontri anche della presenza dell'imputato sul luogo ove è stato rinvenuto vuoto il semirimorchio rubato (attraverso l'attivazione dell'utenza cellulare al medesimo in uso) e contatti con gli altri complici nelle circostanze di tempo e di luogo interessate dai fatti, pienamente coerente risulta la conclusione alla quale sono giunti entrambi i giudici di merito di ritenere coinvolto l'imputato, a titolo di concorso, nella pregressa sottrazione furtiva dei beni ove la merce offerta in vendita era custodita.
3. Posizione Lo TI SA.
3.1. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo proposto manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, si è fatto riferimento a molteplici elementi ostativi, quali i numerosi e gravi precedenti penali, uniti ad una valutazione di estrema gravità dei fatti, con riguardo alle modalità e agli effetti negativi della condotta, nonché all'assenza di qualsivoglia positiva manifestazione di resipiscenza. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, ben lungi dal fare riferimento a clausole di stile, ha invece fornito un'approfondita motivazione della rationes che, in modo coerente con i dati fattuali indicati, non consentono di riconoscere le invocate attenuanti.
4. Posizione ZO US IO.
4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In ciascuna delle ipotesi per cui è intervenuta condanna la Corte d'appello ha evidenziato come l'attività svolta dall'imputato, ben lungi dal configurare un mero interessamento ovvero un "sondaggio di mercato" in relazione alla destinazione dei molteplici compendi provento di furto, si sia invece concretizzata in una vera e propria intromissione volta a consentire a coloro che avevano la disponibilità dei beni di conseguire l'ingiusto profitto derivante dalla successiva cessione a terzi. E ciò è avvenuto, per quanto si ricava dalle intercettazioni telefoniche puntualmente richiamate dalla Corte territoriale, mediante interessamento in prima personaun 7 dell'imputato volto a "piazzare" la merce sul mercato, intervenendo in prima persona nelle trattative (capo 44), indicando anche il soggetto interessato all'acquisto (capo 45), o precisando, a seguito di contatti con il destinatario della merce, il prezzo della vendita ed il margine di guadagno (capo 46), ovvero attivandosi per assumere informazioni sullo stato della merce e se questa era stata sequestrata dai Carabinieri (capo 23). Trattasi, dunque, all'evidenza, di comportamenti chiaramente evocativi di un'attività di intermediazione, in quanto causalmente volti a consentire la successiva circolazione del bene mediante un successivo acquisto, dal quale ricavare anche un profitto personale.
4.1.2. I delitti correttamente sono stati ritenuti consumati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ricettazione, nella fattispecie della cosiddetto "intromissione", si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, anche che S l'intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto (Sez. 2, sent. n. 8714 dell'11/2/2011, Rv. 249815).
4.2. Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente, infatti, si è limitato a ripetere quello già dedotto in appello, motivatamente esaminato e disatteso dalla Corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; Sez. 2, sent. n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893). Nessuna confutazione, infatti, vi è stata delle molteplici rationes in forza delle quali la Corte d'appello ha superato l'obiezione difensiva costituita dall'asserita presenza dell'imputato in luogo diverso da quello della sottrazione furtiva, essendosi evidenziato come risulti che l'imputato è rimasto sempre in contatto con gli autori materiali del furto e che la refurtiva è stata dai predetti poi portata ove questi si trovava, nell'ambito di un precedente accordo di logica compartecipazione, avvalorato anche dalla natura illecita del sito di destinazione della merce, corrispondente a quello normalmente utilizzato dall'associazione di cui al capo 2) di cui facevano parte alcuni correi. Inoltre, del tutto generica, aspecifica e priva di rilievo è l'eccezione di asserita esistenza di un ne bis in idem posto che l'imputato sarebbe stato condannato per la ricettazione dei liquori oggetto del contestato furto, circostanza non documentalmente dimostrata e che non si ricava dalla sentenza impugnata e dai capi di imputazione per cui è intervenuta condanna. 8 4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.
4.3.1. La censura difensiva, infatti, si fonda, per come precisato dalla Corte territoriale, sull'errato presupposto che vi sia una discrasia tra il periodo di vita dell'associazione (indicato in imputazione tra il marzo 2004 e l'aprile 2006) e l'effettivo coinvolgimento della ZO, da escludersi, invece, nel caso di specie, posto che risultano già contatti tra l'imputato e gli altri sodali dal 26/3/2004. Peraltro, questa Corte, in tema di associazione a delinquere, ha infatti precisato che il ruolo di promotore ed organizzatore non compete solo all'iniziatore del sodalizio, ma anche a colui che, nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati, svolge un ruolo direttivo e risolutivo, di carattere preminente rispetto a quello svolto da altri associati (Sez. 2, sent. n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915 e Sez. 4, sent. n. 29628 del 21/6/2016, Rv. 267464; Sez. 6, sent. n. 11446 del 10/05/1994, Rv. 200937). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato come l'imputato abbia rivestito all'interno dell'associazione, un ruolo centrale e propulsivo, alla luce del numero e della qualità dei contatti accertati dai quali è stato coerentemente ricavato come l'imputato costituisse il punto di riferimento (quasi) imprescindibile per l'individuazione dei canali di commercializzazione della merce rubata.
4.3.2. La circostanza, poi, che l'imputato perseguisse anche un proprio ed ulteriore scopo lecito non determina il venir meno del reato associativo. Questa Corte ha, al riguardo, precisato che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nell'associazione per delinquere;
Sez. 2, sent. n. 16606 del 24/3/2011, Rv. 250316). 9 4.3.3. Infondato è l'assunto secondo cui, in ragione dell'assenza di contatti con gli altri associati (sarebbero ravvisabili solo contatti rilevanti col OL, essendo gli altri privi di tale connotazione), l'imputato non potrebbe ritenersi partecipe dell'associazione. La censura si fonda innanzitutto sull'errato rilievo che, ai fini dell'integrazione del vincolo associativo, sia necessario ravvisare rispetto a ciascun associato rapporti con almeno altri due sodali. La presenza di un numero minimo di persone quale requisito integrativo della fattispecie - non richiede che ciascun associato abbia necessariamente rapporti con tutti o più sodali (Sez. 6, sent. n. 5146 del 29/190/1987, Rv. 178241). Né tantomeno è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, sent. n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232). Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata dà atto di come i contatti fossero stati numerosi e diversificati e, soprattutto, di come l'imputato costituisse il punto di riferimento (quasi) imprescindibile per l'individuazione dei canali di commercializzazione della merce ricettata. Tale ultimo asserto da conto anche della sussistenza del dolo di partecipazione: invero, nell'ambito di un'associazione dedita alla perpetrazione sistematica di furti, il compito assunto dall'imputato di individuare ed attivare i canali di commercializzazione della merce rubata, diviene indispensabile per la realizzazione del fine primario del sodalizio costituito dal ricavare un (ingiusto) profitto conseguente alla circolazione dei beni;
sicché appare logicamente impossibile e la circostanza non risulta essere smentita da specifici elementi fattuali puntualmente indicati che tale ruolo, che costituisce uno dei compiti essenziali di questo particolare tipo di associazione per delinquere, sia affidato a persone del tutto estranee all'organizzazione ed ignare della sua esistenza (in tema vedi Sez. 1, sent. n. 10268 del 6/05/1985, Rv. 170952). Del resto, nel caso di specie, l'attività di intromissione riguarda un'innumerevole quantità di merce che per tipologia e provenienza dà necessariamente conto dell'esistenza di un gruppo organizzato dedito alla commissione dei furti. Ciò anche in ragione della ripetitività e molteplicità delle sottrazioni furtive che vengono anche a costituire lo strumento attraverso cui lo stesso imputato realizzerà poi un proprio e personale profitto. Peraltro, va osservato che la censura risulta, per come rilevato dalla Corte territoriale, anche contraddittoria in quanto a pag. 4 dell'atto di appello i contatti col OL vengono censurati ai fini della prova della condotta di intromissione 10 rispetto alle contestate ricettazioni, ma ritenuti, al più, "indice della sussistenza del reato associativo".
4.4. Manifestamente infondate sono le censure mosse in ordine al trattamento sanzionatorio (punti 4 e 5 dei motivi di ricorso).
4.4.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. - - Nel caso in esame, si è fatto puntuale riferimento alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, desunte rispettivamente dai numerosissimi ed assai gravi precedenti penali, la gran parte specifici e al ruolo di primo piano, definito "centrale" svolto dall'imputato nell'ambito delle vicende illecite oggetto di giudizio. E tanto basta a dare conto della presenza di elementi ostativi che rendono implicitamente disattesi quelli a favore prospettati dalla difesa.
4.4.2. Parimenti è a dirsi riguardo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
4.4.3. Soddisfatto deve, infine, ritenersi l'obbligo di motivazione riguardo gli operati aumenti per la continuazione, in quanto la Corte d'appello, limitandosi ad escludere dal relativo calcolo la misura inflitta per gli episodi per cui ha pronunziato assoluzione, si è rifatta alla motivazione della sentenza di primo grado, non censurata specificatamente sul punto nell'atto di appello (ove il relativo motivo risulta genericamente formulato).
5. Vanno, pertanto, rigettati i ricorsi di AN RA, EN OL e ZO US IO. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento 11 che rigetta il ricorso, le parti private che li hanno proposti debbono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Lo TI SA. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Lo TI SA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di AN RA, EN OL e ZO US IO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Giovanni Ariollį francs fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL = 6 DIC 2016- Il Cancellere CANCELLIERE Claudia Pianelli 12