Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 3
Anche nel giudizio abbreviato non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a documentazione prodotta dal pubblico ministero ed acquisita dal giudice dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, prima che avesse inizio la discussione delle parti).
Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem".
In tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2015, n. 24995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24995 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 14/05/2015
Dott. GALLO EN - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 1038
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 55201/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti rispettivamente da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria;
RE PP CC NN, n. a Reggio Calabria il 15.11.1958, rappresentato e assistito dall'avv. D'Ascola Vincenzo Nico e dall'avv. Curatola AN, di fiducia;
IT TO, n. a Reggio Calabria il 18.02.1969, rappresentato e assistito dall'avv. Russo Fortunato Renato e dall'avv. Calabrese ES, di fiducia;
AR RI, n. a Reggio Calabria il 25.10.1959,
rappresentato e assistito dall'avv. Managò ON, di fiducia;
RI IL, n. a Reggio Calabria il 04.02.1960, rappresentato e assistito dall'avv. D'Ascola Vincenzo Nico e dall'avv. Politi Corrado, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, n. 213/2013, in data 20.06.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letti i motivi nuovi presentati nell'interesse di IT TO in data 28.04.2015 e nell'interesse di RE PP in data 29.04.2015;
lette le memorie difensive rispettivamente a firma dell'avv. ES Calabrese in data 28.04.2015 nell'interesse di AT PI e di AT ES VA e in data 30.04.2015 nell'interesse di UT SQ;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di UT SQ, AT ES VA e AT PI in ordine al reato associativo, ed il rigetto nel resto;
sentita la discussione dei sottoindicati difensori:
-avv. Alfredo Foti, per la parte civile Provincia di Reggio Calabria, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati con conferma delle condanne a loro carico nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, con condanna altresì degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado nell'importo di Euro 10.000,00 oltre accessori di legge;
-avv. Italo Maria Palmara, per la parte civile Comune di Reggio Calabria, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati nonché l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria con conferma delle statuizioni civili e condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado nell'importo di Euro 11.650,00 oltre accessori di legge;
-avv. MI Albanese per UT SQ che ha chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso del Procuratore generale;
-avv. Corrado Politi per UT SQ che ha chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso del Procuratore generale;
-avv. ES Albanese per AT ES VA che ha chiesto di dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso del Procuratore generale;
-avv. Vincenzo Nico D'Ascola per RE PP CC NN e per RI IL che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
-avv. AN Curatola per RE PP CC NN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
-avv. Fortunato Renato Russo per IT TO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
-avv. ON Managò per AR RI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
-avv. ES Calabrese che ha chiesto per IT TO l'accoglimento del ricorso e per AT ES VA e AT PI l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16.07.2012, all'esito di giudizio abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava AR RI, ST GI, RI IL, AT ES VA, AT PI, RE PP CC, IT TO, EG PP, UT SQ e BO NN colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B), C) e D) quanto a RE PP CC, nonché tra quelli di cui ai capi C) e D) quanto a BO NN ed applicata la diminuente per il rito, condannava:
-AR RI, alla pena di anni dieci di reclusione;
-ST GI, alla pena di anni sedici di reclusione;
-RI IL, alla pena di anni dieci di reclusione;
-AT ES VA, alla pena di anni venti di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa;
-AT PI, alla pena di anni venti di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa;
-RE PP CC, alla pena di anni sedici di reclusione;
-IT TO, alla pena di anni dieci di reclusione;
-EG PP, alla pena di anni sedici di reclusione;
-UT SQ, alla pena di anni dieci di reclusione;
-BO NN, alla pena di anni cinque di reclusione. Alla pronuncia seguivano le pene accessorie di legge, la misura di sicurezza della confisca e la condanna al risarcimento dei danni.
2. Avverso detta sentenza gli imputati proponevano appello.
3. Con sentenza in data 20.06.2014, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
-dichiarava la nullità della sentenza in ordine ai capi B), C) e D) contestati a BO NN e a RE PP CC per essere il fatto diverso da quello contestato, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
-assolveva EG PP, AT ES VA, AT PI e UT SQ dai reati rispettivamente loro ascritti per non aver commesso il fatto, con revoca nei loro confronti delle statuizioni civili;
-previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 2 nei confronti di ST GI e previa esclusione altresì dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 6 nei confronti di tutti gli imputati, rideterminava la pena nei confronti di ST GI, AR RI, RI IL, RE PP CC e IT TO in anni sei e mesi otto di reclusione, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
4. Avverso detta sentenza, propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria nonché le difese di RE PP CC, IT TO, AR RI e RI IL.
5. Ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria.
Il ricorso viene proposto avverso la pronuncia di assoluzione nei confronti di UT SQ, AT PI e AT ES VA.
Lamenta il ricorrente:
-violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza, erronea applicazione della norma penale, in particolare degli artt. 416 bis e 629 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 238 bis cod. proc. pen. (primo motivo);
-violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (secondo motivo). Nella trattazione unitaria delle doglianze, il ricorrente denuncia la mancata valutazione delle complessive risultanze processuali, a suo dire, inspiegabilmente parcellizzate nella loro portata dimostrativa e tale da generare una lettura distorta del complessivo compendio probatorio, quale passaggio prodromico alla inevitabile pronuncia assolutoria.
Appare pacifica la circostanza che, allo scopo di fornire la prova dell'appartenenza all'associazione di tipo mafioso, va attribuita rilevanza al profilo cd. organizzatorio, secondo cui il nocciolo duro del "far parte", deve essere ricercato nel ruolo assunto da ogni singolo componente del sodalizio, con le eventuali specifiche attività delittuose svolte da ciascuno, con momenti significativi e non equivoci di tale appartenenza, finalizzati del resto al raggiungimento degli scopi tipici dell'associazione mafiosa ed al mantenimento ed allo sfruttamento della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo che costituisce l'elemento caratterizzante della fattispecie criminosa di tipo associativo. Sotto tale profilo, si deve ritenere elemento sufficiente a dimostrare l'appartenenza all'organizzazione mafiosa il costante collegamento ed i continui rapporti con alcuni dei suoi esponenti, circostanze che comportano la stabile, funzionale e concreta "messa a disposizione" a favore del sodalizio da parte di chi tali rapporti stringe, risultando del tutto ultroneo, oltre che al di fuori del perimetro normativo tracciato dal precetto penale, pretendere la prova della quotidiana consumazione di condotte sintomatiche della partecipazione all'associazione di stampo mafioso. In tale contesto, il riconoscimento da parte del chiamante in correità di una specifica dote (o grado) o di un ruolo predeterminato, visibile e riconoscibile, costituisce elemento particolarmente rilevante sotto un triplice punto di vista: per chi da la dote, per chi la riceve e per chi è a conoscenza, da intraneo al medesimo contesto associativo, di tale avvenuto conferimento. Nella fattispecie, gli elementi di prova derivanti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite hanno avuto spesso ad oggetto il riconoscimento di "doti" specifiche a favore degli imputati: AT PI, AT ES VA ed UT SQ sono costantemente indicati come soggetti autorevoli, in grado di decidere le sorti di ulteriori affiliati o di specifiche vicende estorsive, circostanza che di per sè è sufficiente a ritenere che si tratti di personaggi non solo formalmente affiliati, ma rientranti in quell'ambito decisionale in grado di qualificarne il ruolo partecipativo. Di particolare rilievo a fini dimostrativi dell'intraneità del soggetto, deve ritenersi la positiva dimostrazione dell'intervenuta abilitazione a prendere parte (a vario titolo) alle riunioni operative od alla gestione dei profitti illeciti: invero, risulta di tutta evidenza che, soggetti estranei al sodalizio, non possono beneficiare di tale autorizzazione e, quindi, non possono partecipare a tali incontri, stante il carattere segreto della 'ndrangheta. Quanto ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ricorda il ricorrente - richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimita' - come l'attendibilità delle medesime vada valutata dapprima sul versante intrinseco (con riferimento a dati e circostanze attinenti alla persona del collaboratore, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta ed i rapporti con l'accusato, la genesi ed i motivi della chiamata di correo, la spontaneità, la verosimiglianza e la completezza del narrato, la concordanza fra dichiarazioni rese in tempi diversi, la logica interna delle dichiarazioni, la mancanza di interesse diretto all'accusa, l'assenza di contrasto con altre acquisizioni eclatanti o difficilmente superabili) e poi su quello estrinseco (ossia attraverso il riscontro con elementi esterni che ne dimostrino la veridicità o che, integrandosi con essi, ne garantiscano l'attendibilità), ferma la validità del principio di frazionabilità, secondo il quale le affermazioni accusatorie, anche se denegate per una parte del racconto per mancanza di riscontri, non diventano inutilizzabili ma assumono rilevanza per quelle parti e nei confronti di quegli indagati per i quali reggono alla verifica giudiziale. Inoltre, qualora la chiamata di correo provenga da un associato, la stessa non può definirsi come "de relato", dal momento che il chiamante, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio. Fatte queste premesse, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale, capovolgendo in modo grave i criteri di valutazione sinteticamente sopra riportati, ha affermato che, solo in presenza di chiamata caratterizzata dall'indicazione di circostanze "inedite", è possibile valutare la portata integrativa e storicizzante dell'elemento di riscontro: operazione che, a parere della Corte, non sarebbe consentita quando il collaboratore di giustizia fornisce il suo contributo conoscitivo per la ricostruzione di gravi condotte in relazione al quale seguono riscontri prospettati dall'accusa concernenti "vicende notorie in un determinato contesto territoriale ovvero che il dichiarante conosce in virtù di pacifici rapporti lavorativi". Tale percorso valutativo va considerato palesemente in contrasto con i canoni ermeneutici imposti dall'art. 192 cod. proc. pen., per la sua gravissima tendenza a dettare un'impostazione paradossale diretta a sostenere la inidoneità di qualsivoglia elemento di riscontro alla chiamata in reità o correità a carico di tutti quei soggetti particolarmente noti, non solo per le loro gesta criminali, o particolarmente visibili per le cariche ricoperte non solo in ambito associativo: in casi del genere, sostiene la Corte territoriale, la presenza di dichiarazioni specifiche, dettagliate, particolareggiate non può in alcun caso assurgere al rango di prova del fatto oggetto di contestazione, attesa la ontologica inidoneità del riscontro, che non può essere costituito da "vicende notorie" ovvero conosciute "in virtù di pacifici rapporti lavorativi".
6. Ricorso nell'interesse di RE PP CC NN. RE PP CC NN risponde del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipe qualificato dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata 'ndrangheta, presente ed operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca EG", che risulta stabilmente dedita alla gestione ed alla cura degli affari illeciti della predetta cosca (di cui è rilevante espressione imprenditoriale nella veste di socio privato della Multiservizi s.p.a.) oltre che in Reggio Calabria anche in altre parti del territorio nazionale, con compiti di pianificazione ed esecuzione delle specifiche attività illecite a lui delegate dal vertice dell'organizzazione, che ha svolto e svolge, inoltre, attività di supporto alle azioni criminali della cosca, forte del ruolo acquisito durante la guerra di mafia, quale soggetto particolarmente legato a AR ME, per aver fornito supporto logistico ai gruppi di fuoco, impiegati anche nell'agguato a Imerti Nino in agro di Fiumara di Muro. Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 416 bis cod. pen., art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, art. 546 c.p.p., lett. e), art. 533 c.p.p., comma 1 (primo motivo), per:
al) assenza di prova sulla condotta di cui in imputazione con riferimento all'art. 416 bis cod. pen.;
a2) violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, art. 546 c.p.p., lett. e);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 416 bis cod. pen. (secondo motivo);
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (terzo motivo);
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 133 c.p., comma 2, n. 4 (quarto motivo).
Motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4 nell'interesse di RE PP a firma avv. AN Curatola.
Il ricorrente denuncia violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza di norme previste a pena di nullità in relazione agli artt. 429, 521, 546 e 605 cod. proc. pen., art. 416 bis cod. pen. (unico motivo aggiunto).
6.1. Con riferimento al primo motivo, si evidenzia l'assenza di qualunque condotta specifica che delinei una gestione illecita degli interessi dei EG da parte del RE. In ogni caso, illogica si profila la valutazione da parte della Corte territoriale sulle dichiarazioni rese dai collaboratori, che non consentono di riconoscere al RE il ruolo di partecipe, ma semmai soltanto una persona vicina alla cosca e più precisamente a AR ME, ma certamente non intraneo all'associazione. La sentenza, inoltre, non offre risposta in merito alle censure difensive in ordine all'inattendibilità dei collaboratori ed all'assenza di convergenza tra le rispettive dichiarazioni.
6.2. Con riferimento al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'associazione sia armata. Invero, l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, ricorre nel caso in cui esistano armi nella disponibilità della cosca pur se detenute da uno solo degli associati. La motivazione sul punto stravolge la regola di giudizio e riconosce l'esistenza dell'aggravante su dati che non consentono di giungere a tale conclusione;
in ogni caso, la giurisprudenza richiede, ai fini della configurabilità dell'aggravante de qua, che la disponibilità delle armi avvenga a favore dell'associazione e non del singolo nonché la correlazione tra le stesse e gli scopi criminosi della cosca.
6.3. Con riferimento al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che inopinatamente ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore di soggetto incensurato e senza tener conto del fatto che il giudice di primo grado avesse escluso in capo al ricorrente il ruolo di collettore di mazzette.
6.4. Con riferimento al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha condannato il ricorrente per fatti risalenti al tempo della guerra di mafia (1985-1991), finendo tuttavia per operare il calcolo della pena sulla base di una cornice edittale introdotta a distanza di oltre venti anni dai fatti ritenuti in sentenza.
6.5. Con riferimento all'unico motivo aggiunto, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale abbia riportato le integrali dichiarazioni rese dal collaboratore AC sostenendo che le stesse fossero in linea con quelle degli altri collaboratori ed ha altresì cercato di individuare nelle dichiarazioni degli altri collaboratori i riscontri alla chiamata fatta dal AC. Emerge chiaramente come il collaboratore non ha mai affermato che il RE fosse soggetto intraneo all'associazione in contestazione e risulta, inoltre, del tutto infondato che le dichiarazioni del AC siano in linea con quelle degli altri collaboratori (NÒ, IO, LO).
7. Ricorsi nell'interesse di IT TO.
IT TO risponde del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipe dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata 'ndrangheta, presente ed operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca EG", con compiti di esecuzione delle specifiche attivita' illecite a loro delegate. In particolare, IT TO ha svolto e svolge funzioni di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerose condotte delittuose insieme a ST GI, di cui è uomo di fiducia.
7.1. Ricorso a firma IT TO.
Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2, 3 e 4, art. 546 c.p.p., n. 1, lett. e), art. 649 cod. proc. pen. ed in relazione altresì all'art. 416 bis cod. pen.
(primo motivo);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 62 bis, 112 e 133 cod. pen. (secondo motivo).
7.1.1. In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come la sentenza impugnata, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, abbia utilizzato essenzialmente il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FI AN, AC IS, IO OB, LA LA e LO AN. Si rileva preliminarmente come il IT fosse già stato sottoposto a procedimento penale per la medesima contestazione associativa, sia nell'ambito del procedimento cd. "Op. Olimpia 1", concluso con pronuncia assolutoria del giudice per le indagini preliminari in data 19.04.1996, sia nell'ambito del procedimento cd. "Op. EG", concluso anch'esso con pronuncia assolutoria in data 05.01.2001. Peraltro, le dichiarazioni dei collaboratori sono state valorizzate acriticamente. Solo nei confronti di IO OB, la sentenza spende poche righe ai fini di vagliarne l'attendibilità ma, dopo aver evidenziato la necessità di un riscontro di natura individualizzante, in realtà, non vi procedeva, passando direttamente a ricercare gli elementi di riscontro alla chiamata, sovvertendo l'ordine di valutazione imposto dalla Suprema Corte.
7.1.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'inopinato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il particolarmente gravoso trattamento sanzionatorio operato.
7.2. Ricorso a firma avv. Russo nell'interesse di IT TO. Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 192, 546 e 649 cod. proc. pen. e art. 416 bis cod. pen.:
violazione di legge processuale, error in procedendo in relazione alla sussistenza di precedente giudicato assolutorio nei confronti del ricorrente;
motivazione mancante in ordine alla sentenza della Suprema Corte, sez. 1, n. 33054/2012, emessa in sede cautelare (primo motivo);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e art. 416 bis cod. pen.:
motivazione apparente e illogica rispetto alle dichiarazioni dei collaboranti;
motivazione contraddittoria;
criteri di giudizio erronei riguardo alla convergenza del molteplice;
carenza di riscontro individualizzante (secondo motivo);
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 606 c.p.p., commi 2 e 3: mancata assunzione di prova decisiva (terzo motivo);
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e art. 416 bis cod. pen.:
motivazione assente quanto ai riscontri individualizzanti;
errore logico nell'interpretazione della conversazione intercettata tra AL e BU;
assenza di motivazione riguardo alla cd. "convergenza del molteplice" (quarto motivo);
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 178 e 191 c.p.p. e art. 441 c.p.p., comma 5 (quinto motivo);
f) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e art. 416 bis c.p., comma 4;
motivazione apparente e contraddittoria con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 (sesto motivo);
g) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 2 c.p., comma 4, art. 416 bis c.p., commi 1 e 4: mancata applicazione della legge più favorevole al reo (settimo motivo);
h) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen.:
motivazione erronea in ordine all'incensuratezza del ricorrente;
illogico diniego delle circostanze attenuanti generiche;
erronea determinazione della pena (ottavo motivo).
7.2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare come la Suprema Corte, in sede cautelare, nel pronunciare sentenza di annullamento, avesse rilevato la profonda incoerenza dell'assetto indiziario quale derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, incorrendo così in motivazione carente con riferimento all'eccezione difensiva della preclusione del giudicato. La sentenza impugnata ragiona in termini che, astrattamente, ripercorrono il capo d'imputazione sia in ordine alla denominazione dell'associazione, sia in ordine al tempus, senza tener conto che le dichiarazioni dei collaboratori si riferivano a fatti pregressi e comunque riconducibili in alcun modo ad un periodo successivo al gennaio 2001, termine finale della imputazione addebitata nel procedimento EG (già definito).
7.2.2. In relazione al secondo motivo, si segnala una contraddizione interna alla stessa motivazione impugnata, laddove, sulla base delle dichiarazioni degli stessi collaboratori di giustizia d'identico tenore nei confronti di altri coimputati nella medesima accusa (vedi la posizione di EG PP), perviene ad una pronuncia assolutoria. Censurabile si rilevava il giudizio della Corte territoriale che ha ritenuto come il materiale probatorio si fosse arricchito, in modo decisivo, con i contenuti dell'intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra tali AL e BU (non intranei all'associazione), senza considerare che il contenuto di detta captazione si conformava al restante materiale probatorio esistente caratterizzato anch'esso da assoluta genericità. Inoltre, alla censura afferente alla mancanza di motivazione ed all'errata applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, occorreva aggiungere come non fosse vero quanto sostenuto in sentenza, e cioè la mancata contestazione da parte delle difese dell'attendibilità intrinseca di costoro, avendo la difesa del ricorrente diffusamente contestato l'attendibilità intrinseca sia del AC che del FI, del LA, del LO e dello stesso IO.
7.2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la decisione della Corte territoriale che aveva omesso di acquisire una prova documentale decisiva concernente una dichiarazione resa da VI IT il cui contenuto sconfessava del tutto il IO in ordine alle sue asserite capacità di assunzione presso la EW BO.
7.2.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata in punto valorizzazione delle dichiarazioni, captate in ambientale, rese da AL e BU che non contengono alcuna indicazione di condotta specifica o di fatto idonea a far ritenere la partecipazione ovvero l'interesse del ricorrente alla vita ed all'evoluzione del sodalizio mafioso in contestazione.
7.2.5. In relazione al quinto motivo, si insiste nell'eccezione di nullità, sollevata con i motivi di appello, e conseguente all'inutilizzabilità di tutta la documentazione (comprendente anche l'intercettazione ambientale BU - AL) oggetto di successiva produzione da parte del pubblico ministero e acquisita con ordinanze del 24 maggio e del 4 giugno 2012 dal giudice per l'udienza preliminare dopo l'ammissione al giudizio abbreviato. La Corte territoriale rigettava l'eccezione sul presupposto di un parallelismo tra la norma violata e l'art. 507 cod. proc. pen., sostenendo, in definitiva, la finalizzazione pratica del processo alla ricerca della verità. Sostiene il ricorrente, facendo leva sulla motivazione dell'arresto giurisprudenziale della quinta sezione della S.C. (sent. n. 36355 del 2012), che, non essendo stato chiarito se l'assunzione fosse stata disposta all'esito della discussione delle parti o prima, occorreva interrogarsi sul limite di legittimità di un'acquisizione prima dell'inizio della discussione delle parti, situazione che determina un'evenienza che l'ordinamento processuale evita accuratamente potendo determinare un "pregiudizio".
7.2.6. In relazione al sesto motivo, si censura la sentenza impugnata che riconosce l'aggravante dell'art. 416 bis c.p., comma 4 sulla base di un presunto possesso di armi in capo ad un soggetto nemmeno imputato nel presente procedimento.
7.2.7. In relazione al settimo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di applicare il più favorevole trattamento sanzionatorio pregresso per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. non avendo considerato che non si sono accertate condotte successive al gennaio 2001 o comunque oltre l'11.09.2006, data della conversazione intercettata tra BU ed AL.
7.2.8. In relazione all'ottavo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche a favore di un soggetto incensurato e che ha applicato un severo trattamento sanzionatorio che non aveva tenuto conto del ruolo minimale assunto dal IT.
7.3. Motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4 nell'interesse di IT TO a firma avv. ES Calabrese.
Il ricorrente:
a) denuncia l'error in procedendo integrato dalla mancata rilevazione del pregresso giudicato assolutorio intervenuto a favore di IT TO (primo motivo);
b) denuncia la violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. non essendo intervenuta una pronuncia di riapertura delle indagini a fronte del decreto di archiviazione emesso in data 30.03.2012 nell'ambito del procedimento denominato "Operazione Meta" in relazione alla medesima contestazione delittuosa (secondo motivo);
c) solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 5, nella parte in cui non subordina la decisione di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione del giudizio abbreviato cd. "secco", alla chiusura della discussione: e questo, ovviamente, subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'ordinanza emessa e della conseguente inutilizzabilità degli elementi acquisiti con tale metodica assolutamente illegittima (terzo motivo);
d) lamenta l'insussistenza di elementi (quantomeno) indiziari circa la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (quarto motivo);
e) lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quinto motivo).
7.3.1. In relazione al primo motivo, osserva il ricorrente come IT TO sia stato indagato ed archiviato nell'ambito di altro diverso procedimento penale ("Operazione Meta") per la medesima contestazione delittuosa (appartenenza alla consorteria EG) con un arco temporale che va dal 12.12.2005 al 30.03.2012 (data di emissione del decreto di archiviazione), certamente comprensiva di gran parte dell'arco temporale dell'odierna contestazione: in presenza di un provvedimento di archiviazione, a cui non è seguita la formale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., è stato illegittimamente utilizzato nel presente procedimento del materiale probatorio derivante da quel procedimento, quale la conversazione ambientale tra AL SI e BU TA: da qui la preclusione connessa al ne bis in idem, denunciabile in sede di legittimità come error in procedendo.
7.3.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come, a fronte della non perfetta identità del periodo di durata tra le due contestazioni, non può in alcun modo risultare preclusivo della possibilità di rinvenire un rapporto di perfetta sovrapposizione, e ciò quantomeno con riferimento al periodo in cui vi era tale perfetta coincidenza tra le due diverse contestazioni: tale assunto trovava e trova pacifica condivisione in seno alla giurisprudenza di legittimità che, proprio in materia di reati plurisoggettivi a concorso necessario e di durata permanente, ammette la possibilità che vi sia tale diretta preclusione alla possibilità di avvio di una nuova azione cautelare sia pure limitatamente al periodo temporale "coperto" dalla intervenuta pronuncia di archiviazione. Si rinviene poi una chiara ipotesi di violazione di legge nella parte in cui si ritiene non potersi prospettare un giudizio di identità del fatto in ragione della mutazione della componente soggettiva del sodalizio mafioso oggetto di contestazione. In relazione a tale secondo ed ultimo aspetto, non può non evidenziarsi come l'ordinanza impugnata abbia esplicato un principio valutativo che appare palesemente confliggente con la giurisprudenza di legittimità in termini di individuazione del concetto di identità del fatto in ipotesi di reati plurisoggettivi a concorso necessario: si afferma, infatti, che un'eventuale fisiologica mutazione della componente soggettiva (ovvero anche della componente funzionale) del sodalizio non incide sul giudizio di identità laddove residui un addentellato che possa consentire di apprezzarne la stessa.
7.3.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come se è vero che l'art. 507 cod. proc. pen. presuppone che sia terminata l'acquisizione delle prove, è altrettanto innegabile il parallelismo, in virtù della medesima ratio sottostante, tra tale norma e quella di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5, non potendovi essere dubbio sul fatto che la medesima scansione temporale debba caratterizzare anche la (eccezionale) integrazione probatoria nell'ambito del giudizio abbreviato, soprattutto se - come nella fattispecie - non condizionato: da qui la richiesta, in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'ordinanza emessa e di conseguente inutilizzabilità degli elementi acquisiti con tale metodica assolutamente illegittima, di proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 5, nella parte in cui non subordina la decisione del giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione del giudizio abbreviato incondizionato, alla chiusura della discussione.
7.3.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come il contenuto del dialogo intercettato tra BU TA e AL SI, nulla dice di rilevante contra reum, in assenza di riscontri certi e di eventi concreti in cui si incarna l'in se della partecipazione ex art. 416 bis cod. pen.. Base assolutamente incerta ed instabile del presente giudizio è rappresentata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle scarne conversazioni intercettate.
7.3.5. In relazione al quinto motivo, evidenzia il ricorrente come l'assoluta incensuratezza del IT, in uno alla mancata dimostrazione di un qualsivoglia inserimento in cosca 'ndranghetistica di sorta e all'eguale mancanza di prova del suo coinvolgimento ad alcuno dei reati fine che, fisiologicamente e per massima d'esperienza (oltre che per logica), devono concretare il programma delinquenziale proprio della fattispecie associativa, implicano ed anzi impongono la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
8. Ricorso nell'interesse di AR RI.
AR RI risponde del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipe dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata 'ndrangheta, presente ed operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca EG", con compiti di esecuzione delle specifiche attivita' illecite a loro delegate. In particolare, AR RI ha svolto e svolge funzioni di supporto alle azioni criminali della cosca forte del rapporto intrattenuto con il defunto HI PE e con suo cognato AR ME;
sovraintende inoltre le attività economiche della cosca di appartenenza.
Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 ed in relazione ancora all'art. 416 bis c.p., commi 1 e 4 (primo motivo);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 4 (secondo motivo);
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. (terzo motivo).
8.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata tanto sotto il profilo della mancanza di motivazione (o della motivazione soltanto apparente) quanto sotto quella della sua manifesta illogicità, entrambi anche nella forma del "travisamento della prova". L'accusa rivolta dai collaboratori di giustizia a carico del ricorrente di essere persona "vicina" o "legata" alla cosca EG risulta estremamente generica.
8.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il riferimento da parte di IM EN (imputato in altro procedimento) ad un'arma, potesse assumere rilievo nel procedimento in parola;
parimenti, anche l'accertato possesso di un'arma da parte di tale HI OL, non costituiva prova sufficiente per far ritenere che l'arma in parola fosse funzionale agli scopi dell'associazione.
8.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per la motivazione apparente in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in concreto irrogata.
9. Ricorsi nell'interesse di RI IL.
RI IL risponde del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quale partecipe dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata 'ndrangheta, presente ed operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata "cosca EG", con compiti di esecuzione delle specifiche attivita' illecite a loro delegate. In particolare, RI IL ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte durante la seconda guerra di mafia a numerose condotte delittuose;
attualmente, si occupa della riscossione di tutte le tangenti pagate alla cosca EG nel settore degli appalti di lavori edili, soprattutto per conto di ST AN;
si occupa della custodia delle armi a disposizione della cosca di appartenenza.
9.1. Ricorso a firma avv. Politi nell'interesse di RI IL. Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 416 bis cod. pen. (primo motivo);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per assoluta mancanza e palese contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 416 bis cod. pen. (secondo motivo);
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 4 (terzo motivo);
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per assoluta mancanza e palese contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 416 bis c.p., comma 4 (quarto motivo);
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. (quinto motivo);
f) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per assoluta mancanza e palese contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. (sesto motivo).
9.1.1. In relazione al primo e al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come la valutazione delle chiamate di correo deve ispirarsi a criteri ormai consolidati nella giurisprudenza che ripetutamente ha chiarito il percorso logico cui il giudice di merito deve attenersi nella valutazione della chiamata stessa: invero, il giudice, deve, in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, nonché alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e dei complici;
in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce dei criteri di precisione, coerenza, costanza e spontaneità; è, infine, necessario che il giudice accerti la sussistenza dei riscontri di matrice esterna al narrato del collaboratore che ne attestino la credibilità estrinseca: riscontri esterni della chiamata in correità che possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi:
- per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto di narrazione;
- per la loro indipendenza da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il dato della concordanza;
- per la loro specificità, nel senso che la cd. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato che le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Nella fattispecie, sono proprio i riscontri esterni a mancare, come rilevato dalla stessa Corte territoriale allorquando, nel valutare il materiale probatorio sotteso alle vicende FI e CE, ritiene ininfluenti e neutri detti riscontri a corroborazione delle dichiarazioni dei propalanti;
quando si addita al RI un ruolo attivo nella guerra di mafia, ma non si individua nello specifico ne' il ruolo ne' episodi specifici, si resta nell'alveo della genericità delle dichiarazioni valutabili ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2; altrettanto dicasi per il ruolo di collettore di mazzette o di socio in affari con il ST. Le dichiarazioni del IO, non solo non sono suscettibili di riscontro esterno, ma non trovano nemmeno un minimo sostegno nelle dichiarazioni del AC ovvero in quelle del LO.
9.1.2. In relazione al terzo e al quarto motivo, si evidenzia come non vi è prova che il RI avesse la consapevolezza della disponibilità di un'arma in capo alla cosca o la ignorasse per sua colpa. In ogni caso, per costante orientamento giurisprudenziale, l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, per subire una sua estensione a tutti i compartecipi, presuppone che la stessa sia strumentale ai fini dell'associazione, non essendo sufficiente che la stessa sia funzionale ad un solo singolo.
9.1.3. In relazione al quinto e al sesto motivo, lamenta il ricorrente come la scarsa consistenza dell'intensità del dolo, l'assoluta estraneità del RI ad attività di percezione del denaro (se non riconducibili alla sua attività) o a condotte che diversamente hanno connotato altre posizioni processuali, nonché gli altri parametri di cui all'art. 133 cod. pen., costituiscono gli elementi il cui esame avrebbe imposto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e comunque una determinazione della pena nel minimo.
9.2. Ricorso a firma avv. D'Ascola nell'interesse di RI IL.
Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 441 c.p.p., comma 5 e art. 603 c.p.p., comma 3; nullità delle ordinanze emesse dal giudice per l'udienza preliminare in data 04.06.2012 e dalla Corte d'appello in data 04.12.2013, anche con riferimento alla disposizione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3 (primo motivo);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 416 bis cod. pen. (secondo motivo);
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e, ancora, all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5 (terzo motivo);
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e artt. 62 bis e 133 cod. pen. (quarto motivo).
9.2.1. In relazione al primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5 nonché dell'art. 603 c.p.p., comma 3 con riferimento ai provvedimenti adottati in primo e in secondo grado, rispettivamente di acquisizione del verbale di interrogatorio reso da IO OB in data 29.03.2012 e di ammissione dell'audizione dello stesso. Dette acquisizioni, si sono tradotte in una non consentita alterazione della piattaforma probatoria già cristallizzata nel corso dell'udienza preliminare ed in relazione al quale il RI aveva optato per la richiesta di essere giudicato con le forme del rito abbreviato. Inoltre, con riferimento al provvedimento assunto in secondo grado, l'ammissione di una prova nuova nell'ambito di un giudizio di appello che si svolga con le forme del rito abbreviato, è un'ipotesi del tutto eccezionale che si può verificare solo ove la prova richiesta dalle parti sia assolutamente indispensabile ai fini della decisione che il giudice deve prendere, un elemento senza il quale non sia possibile decidere "allo stato degli atti". Se uno dei principi ispiratori del giudizio abbreviato è la finalità di economia processuale, non si comprende come tale finalità possa essere perseguita mediante l'appesantimento del giudizio di secondo grado di un rito già conclusosi con la sentenza di condanna dell'imputato. Inoltre, la prova in parola, sollecitata dal Procuratore generale, non possedeva nemmeno il carattere della novità, essendo stato richiesto l'esame di un soggetto che, per come risulta dalle motivazioni delle sentenze di merito, aveva riempito più verbali anche con riferimento alla posizione del RI. Anche per tale ragione, pertanto, attesa la non qualificabilità dell'escussione del IO come "prova sopravvenuta", si ritiene sarebbe stato necessario che venissero esplicitati i motivi, anche per consentire il dovuto controllo di legittimità demandato alla Suprema Corte, per cui la deposizione del IO nel giudizio d'appello risultasse assolutamente indispensabile ai fini della decisione. Ed invece, l'ordinanza della Corte territoriale, si limita ad evocare la norma che prevede il potere del giudice d'appello di assumere nuove prove, senza spiegare però le ragioni che sarebbero alla base dell'integrazione della fattispecie normativa prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3. 9.2.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come le motivazioni delle due sentenze di merito che hanno affermato la penale responsabilità del RI giungono alle medesime conclusioni ma sulla base di una valutazione probatoria diametralmente opposta: invero, mentre per il giudice di primo grado, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, seppur attendibili e genericamente convergenti, non erano in grado di provare la responsabilità del RI sì da necessitare di riscontri esterni individualizzanti, secondo il giudice di secondo grado, ciò che il primo giudice aveva ritenuto quale riscontro esterno di carattere individualizzante, non possedeva tale qualità, ma al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità era sufficiente la comprovata convergenza del molteplice costituita dalle dichiarazioni di tre collaboratori ritenuti attendibili e concordi nell'attribuire all'odierno ricorrente il ruolo di associato. Ne consegue, l'esistenza di una doppia conforme apparente, ossia con conformità nel solo dispositivo e non anche nella motivazione, situazione, di per sè, sufficiente a far sorgere il ragionevole dubbio circa la tenuta logica dell'apparato motivazionale scaturente dall'insieme delle due sentenze. Ma non solo. Dal confronto del contenuto della dichiarazione resa dal IO nel giudizio d'appello con quelle citate nella sentenza di primo grado, ci si accorge come il collaboratore in secondo grado non abbia detto nulla di diverso rispetto a quanto riferito nelle indagini preliminari, il che dimostra, da un lato, l'erroneità del provvedimento che ha ammesso la testimonianza del IO in grado d'appello e, dall'altro, l'assoluta ininfluenza della deposizione del collaboratore ai fini del giudizio di colpevolezza del RI, in quanto meramente ripetitiva di altre.
9.2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è preoccupata affatto di dimostrare che il RI sapesse della disponibilità di armi in capo allo HI o la ignorasse per colpa.
9.2.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ed ha operato un eccessivo ed ingiustificato trattamento sanzionatorio, valorizzando - per entrambe le statuizioni - i medesimi elementi di cui all'art. 133 cod. pen., liquidando l'obbligo motivazionale in poche e scarne righe. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi appaiono tutti infondati - in relazione ad alcune censure proposte, anche in modo manifesto - e, come tali, risultano immeritevoli di accoglimento.
2. Alla luce del tenore delle doglianze sollevate dai ricorrenti, si rende necessario premettere - con riguardo innanzitutto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 - che, a parere del Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
2.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, sent. n. 20344 del 18/05/2006, dep. 14/06/2006, Salaj, Rv. 234115;
Sez. 6, sent. n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
2.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte. Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: "... 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio";
la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "... 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "... 6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr., Cass. civ. Sez. 2, sent. n. 26234 del 02/12/2005, Rv. 585217; Cass., Sez. lav., sent. n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618).
2.3. Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Suprema Corte ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, ... a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sent. n. 16706 del 18/03/2008, dep. 22/04/2008, Falcone, Rv. 240123; Sez. 1, sent. n. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 5, sent. n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sent. n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, AN e altro, Rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sent. n. 25315 del 20/03/2012, dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
Sulla base delle considerazioni che precedono, va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
2.4. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 6, sent. n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), e ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
2.5. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 cod. proc. pen., il compito di accertare (Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622;
Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del cd. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
2.6. Va inoltre evidenziato che non è denunciarle il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). Al riguardo, va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta".
3. Ulteriore doverosa evocazione della giurisprudenza di legittimità afferisce al ricorso considerato aspecifico, situazione che si verifica allorquando il medesimo, prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, enunci i motivi in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sent. n. 32227 del 16/07/2010, dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sent. n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528). Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
3.1. Inoltre, secondo altro consolidato ed altrettanto condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sent. n. 15497 del 22/02/2002, dep. 24/04/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, sent. n. 34521 del 27/06/2013, dep. 08/08/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sent. n. 8700 del 21/01/2013, dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)".
3.2. Invero, il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso". Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061).
4.1. Inoltre, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250;
Sez. 3, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).
Per quel che concerne poi il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, sent. n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". Un'ultima doverosa precisazione s'impone, avuto riguardo al tenore di taluni dei motivi di doglianza proposti.
Il principio cardine del libero convincimento del giudice, ribadito anche nel nuovo codice di rito, trova un limite nella norma di cui al citato art. 192 cod. proc. pen., comma 3, laddove prescrive che le dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità o in reità non possono, di per sè sole, costituire prova piena della responsabilità dell'imputato, e che le stesse assumono il valore di prova solo in presenza di riscontri probatori esterni. I riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della "circolarità", da evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, se stessa.
Non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità. Per riscontro, si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché può consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può consistere anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Da qui la constatazione che, in ordine alla valutazione della portata del riscontro, rivive intatto, fermo restando l'obbligo della motivazione, il principio del libero convincimento del giudice. Ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono comunque avere valenza individualizzante, devono cioè riguardare non soltanto il fatto costituente reato, ma anche la riferibilità dello stesso alla posizione soggettiva dell'imputato. Si tratterà dunque di verificare, di volta in volta, se tali principi siano stati o meno rispettati nel presente procedimento dai giudici di merito. Alla luce degli esposti principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
5. Ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria.
Il ricorso viene proposto avverso la pronuncia di assoluzione nei confronti di UT SQ, AT PI e AT ES VA. Il ricorso è infondato.
5.1. Evidenzia la Corte territoriale come l'accusa nei confronti dell'imputato UT tragga il proprio fondamento nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AC, IO e LO che lo definiscono, rispettivamente, come persona "vicina" a EG EN e "sicuramente affiliato". Il IO OB, più analiticamente, lo indica quale soggetto particolarmente vicino a EG EN, parte della cosca e persona con la quale egli avrebbe fatto un viaggio al Nord Italia (Milano e Torino) per portare messaggi agli affiliati delle cosche di AT e San LU. Particolare rilievo viene dato al contenuto delle intercettazioni realizzate all'interno della casa circondariale ove si trovava detenuto UD MI. La Suprema Corte (Sez. 1, sent. n. 23762 del 24/04/2012, dep. 15/06/2012), investita dell'incidente cautelare, ha annullato con rinvio il provvedimento impositivo della misura cautelare riaffermando il principio di diritto, secondo cui "la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo" (cfr. Sez. 6, sent. n. 40520 del 25/10/2011, dep. 08/11/2011, Falcone, Rv. 251063). Riconosce la Suprema Corte come l'esame degli specifici elementi indiziari posti a carico di UT SQ, una volta condotto secondo la regola contenuta nell'appena indicato principio di diritto, svela l'insufficienza della motivazione sulla gravità indiziaria, dal momento che sono indicati i brani delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia nella parte in cui riferiscono di una particolare vicinanza dell'indagato alla famiglia EG, senza l'aggiunta di altri e specifici elementi da cui trarre l'appartenenza al sodalizio per mezzo di una ben precisa collocazione funzionale. Solo le dichiarazioni di IO OB del 26 novembre 2010 abbozzano la descrizione di un ruolo di UT SQ all'interno della cosca EG, indicandolo come soggetto con cui ebbe a recarsi a Milano per portare messaggi ad altri "ndranghetisti di AT e San LU e che curò gli spostamenti di EG NN durante la latitanza di quest'ultimo. Si tratta, però, di dichiarazioni che non approfondiscono, come sarebbe stato necessario per apprezzare la consistenza di un compendio di gravità indiziaria, i fatti e le circostanze che ne sono oggetto, limitandosi ad un racconto generico che non da conto di come UT SQ abbia compiuto le condotte di latore di messaggi (quando, a chi, e di quale contenuto tali messaggi? Quale il contesto criminale in cui ciò fu fatto?) e di agevolatore della latitanza di EG NN (con quali modalità, in quale periodo, per quanto tempo, in cosa concretamente sia consistito tale condotta di ausilio?). Su queste premesse, la Corte territoriale, nella sentenza oggetto del presente ricorso, con motivazione del tutto congrua, frutto di un'articolata e penetrante disamina delle evidenze processuali, ed esente dai vizi logico- giuridici infondatamente sollevati dal ricorrente, ha ritenuto come il compendio probatorio esaminato dalla Corte di legittimità, difformemente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non avrebbe trovato alcuna conferma nelle conversazioni carpite in carcere ed intercorse tra UD MI ed il cognato NC ED, da ritenersi prive di valenza probatoria. Invero, riconosce la Corte come "... la lettura integrale del dialogo intercorso tra i due congiunti ... non consente ... di affermare con certezza che l'uomo di cui parlano ed indicato con l'appellativo "penna bianca" sia proprio UT SQ ...", così come non decisivo in chiave accusatoria appare il fatto che l'UT, di professione impiegato postale, in maniera del tutto incomprensibile, si sarebbe improvvisato imprenditore ...". Ma non solo. Evidenzia la Corte come "... a fronte di generiche dichiarazioni da parte di terzi conversanti che attribuirebbero all'UT l'acquisizione illecita del mercato dei latticini ... non è possibile ritenere che le testimonianze rese da taluni imprenditori siano da collocare in un contesto di minaccia implicita. Il giudice per l'udienza preliminare riferisce di soggetti "conculcati" senza spiegare le ragioni o meglio gli elementi di prova da cui desume detta condizione a meno di non volere ritenere che tutti gli imprenditori reggini fossero vittime dell'attività estorsiva dell'UT (anche sotto questo profilo si registra un'ulteriore discrasia non essendo stato contestato all'UT alcun reato di estorsione). Non si è trattato di una parcellizzazione dei dati offerti ma di una loro incompleta prospettazione in quanta l'accusa ha dato per scontato il dato di partenza, ossia la partecipazione all'associazione mafiosa da parte dell'appellante, condotta che invece doveva essere provata. Si assiste cioè alla circolarità della prova: il dato da provare (partecipazione) si fonda su condotte in se lecite (gestione di un esercizio commerciale, vendita di prodotti caseari) che vengono lette in chiave illecita in quanta espressione della partecipazione all'associazione ...".
5.2. Anche con riferimento alle posizioni dei coimputati AT PI e AT ES VA, la pronuncia assolutoria della Corte territoriale appare ampiamente giustificata in presenza - di
contro
- di censure, quelle proposte dal ricorrente, da ritenersi infondate anche perché finalizzate ad una lettura alternativa dei fatti, come tali ai limiti dell'inammissibilità. Riconoscono i giudici di secondo grado, come l'accusa nei confronti dei fratelli AT, si fondi, in maniera esclusiva, sulle dichiarazioni di IO OB che, pur riconoscendosi come genericamente attendibili, necessitano di verifica puntuale e rigorosa come da costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Censura il ricorrente come i giudici di secondo grado abbiano utilizzato "argomenti non dimostrati riferibili alla condotta estorsiva consumata ai danni della EW BO, ricostruita sulla base del contributo dichiarativo di IO OB, per trarne elementi autoreferenziali da utilizzare al fine di escludere la presenza di prove a carico dei AT ...; ... la Corte indebolisce gradualmente la portata dimostrativa delle dichiarazioni di IO OB valorizzando una presunta omissione del collaboratore di giustizia ... che in realtà non solo non si è verificata, ma che è stata palesemente confessata dal dichiarante" che ha ammesso la propria avversione nei confronti della cosca AT".
In altre parole, la Corte - secondo il ricorrente - pretende di ottenere il necessario elemento di riscontro individualizzante al dichiarato accusatorio del IO da un soggetto (CA EN) operante alle dipendenze della EW BO che risulta sottoposta alle condotte estorsive tanto dai EG che dai due AT. Ed ancora. Assume il ricorrente che i criteri di valutazione continuano ad essere palesemente in contrasto con gli insegnamenti della Suprema Corte anche in relazione all'ulteriore passaggio delle dichiarazioni del IO relative all'accordo tra la cosca EG, rappresentata da HI OL e la cosca AT, rappresentata dal AT PI.
Osserva il Collegio, come la Corte territoriale, rilevata - attraverso l'esame di dati oggettivi ed una rigorosa ricostruzione degli accadimenti interpretata anche in chiave logica - la presenza di elementi fallaci nel racconto del collaboratore (valutazione di fatto non censurabile nella presente sede di legittimità se effettuata nel rispetto dei principi regolatori della materia), ha ricercato, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, gli "altri elementi" dai quali rinvenire la fondatezza delle accuse. È costante, sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, sent. n. 44882 del 18/07/2014, dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260607; v. altresì, Sez. 4, sent. n. 5821 del 10/12/2004, dep. 16/02/2005, Alfieri e altri, Rv. 231301). La Corte territoriale, nell'osservanza di tali limiti di ordine normativo, ne ha aggiunti ulteriori di ordine logico, desumibili dai criteri generali che regolano la valutazione della prova. Ma ha, correttamente, escluso dal novero dei "riscontri", tutti quegli elementi privi di qualsiasi forza significativa in tal senso, o perché costituenti circostanze notorie o perché afferenti a fatti marginali non conducenti ai fini di un giudizio di effettiva attendibilità della fonte nei confronti del fatto e dell'imputato ovvero perché costituenti riscontri meramente apparenti;
così come, ha, del pari, correttamente escluso il cd. riscontro sinergico che si verifica allorquando, in presenza di accuse plurime, si pretenda di trarre dalla verifica di solo alcuni fatti, valido elemento di supporto per tutti gli altri. All'esito di tale verifica, il Collegio così conclude: "... posto che non vi è dubbio dell'esistenza di condotte estorsive perpetrate dalla cosca EG ai danni della EW BO ... ciò che occorre verificare nel caso di specie è la responsabilità di AT ES VA e di AT PI sulla scorta dei riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore che avrebbe inserito nella vicenda estorsiva, quanto meno da un certo momento in poi, il clan AT. Ritiene la Corte che la lettura delle dichiarazioni di AN e di MO non consenta di ravvisare i riscontri di tipo individualizzante necessari per giungere alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati (ndr., AT ES VA e AT PI). Il teste AN ha sì confermatola richiesta da parte del IO di un avanzamento lavorativo nell'interesse di DI PP, soggetto già dipendente della EW BO, ma ha altresì affermato che il IO, interpellato sulle ragioni di tale richiesta, è stato alquanto evasivo. Da qui la necessità di sondare il terreno chiedendo delucidazioni al NO, altro dipendente della EW BO ...;
... risulta chiaramente dalla testimonianza del AN che il giudizio espresso dal NO era frutto di una mera supposizione, di un'idea personale dell'interpellato che non appare agganciata ad alcun dato concreto, ad alcun elemento di natura tale da consentire di apprezzare la fonte di conoscenza di detta affermazione. Senza tacere ancora che non vi è comunque alcun riferimento ai due fratelli AT. D'altra parte non vi è motivo di ritenere che il AN abbia voluto edulcorare la posizione dei due appellanti posto che il teste aveva già reso ampie dichiarazioni accusatorie nei confronti del clan EG. Ed allora nessun rilievo può essere dato alle dichiarazioni, pure confermative dell'assunto difensivo, di NO AN. Il quadro così delineato non muta con l'esame delle dichiarazioni di MO ON il quale non solo non rende alcuna dichiarazione accusatoria nei confronti degli imputati appellanti ma ancora una volta smentisce il IO laddove afferma che questi, in occasione di una visita fatta a Milano, gli chiese l'assunzione del figlio, portandogli i documenti. Non si è trattato di una richiesta estorsiva avanzata dal AT che chiedeva l'assunzione del proprio figlio, bensì di una richiesta avanzata dal IO stesso nel suo esclusivo interesse. Quanto sopra riassunto pone in luce la fragilità della piattaforma probatoria nei confronti degli imputati appellanti (ndr., AT ES VA e AT PI). Il racconto del IO, unico dichiarante accusatore dei fratelli AT, appare impreciso, contraddittorio e su alcuni punti negativamente riscontrato oltre che sprovvisto dei riscontri individualizzanti necessari ...". Si è in presenza, pertanto, di motivazione ampiamente giustificata e del tutto priva di illogicità, frutto di una valutazione della prova dichiarativa compiuta nel solco della giurisprudenza di questa Suprema Corte.
In ogni caso, i vizi denunciati dal ricorrente, lungi dal prospettare incongruità o travisamenti del compendio probatorio, appalesano la loro limitatezza strutturale ai fini dello scrutinio di legittimità, il tutto - come si è visto - in presenza di un percorso valutativo caratterizzato da completezza espositiva e rigore argomentativo.
6. Ricorso nell'interesse di RE PP CC NN. Il ricorso, in tutte le articolazioni proposte, risulta infondato.
6.1. Con la prima censura, il ricorrente sminuisce la portata dell'assunto accusatorio, ed in particolare le dichiarazioni dei collaboratori ritenendo che la condotta descritta (vicinanza ai EG) non possa essere definita come condotta di partecipazione alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali. Il motivo, che riprende quello svolto in appello e sul quale la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata motivazione, è infondato. Osservano i giudici di secondo grado come, alle dichiarazioni di AC, dettagliate, precise e dense di particolari, si aggiungono quelle, altrettanto precise e dettagliate, di IO OB e di NÒ OL che ritagliano il ruolo del RE in seno alla cosca in maniera del tutto compatibile con le dichiarazioni del primo, riscontrandosi vicendevolmente. Lo stesso AC, nel parlare di "vicinanza" del RE alla cosca specifica - osserva la Corte - che "il concetto di vicinanza implica quello di adesione al programma delinquenziale ...; ... e la "vicinanza" al clan EG e a AR ME che di quel clan è uno dei maggiori esponenti, altro non vuoi dire che si tratta di soggetto inserito a pieno titolo nell'organigramma della cosca. Che ciò sia vero, è attestato non solo dalle dichiarazioni di AC IS ma altresì da quelle rese da IO OB il quale ha preso parte alla cerimonia del "battesimo" del RE e ha confermato il suo ruolo di ausilio ai latitanti o comunque ai sodali coinvolti in attività illecite di grande rilievo ...". Non va peraltro sottaciuto come, in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante, non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (cfr., Sez. 2, sent. n. 23687 del 03/05/2012, dep. 14/06/2012, D'Ambrogio e altri, Rv. 253221).
6.2. Infondato è anche il secondo motivo di censura.
Come è noto, l'associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità della stessa, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Riconosce la Corte territoriale come le prove a dimostrazione della ricorrenza dell'aggravante in parola sono desumibili, da un lato, dal brogliaccio di ascolto della conversazione captata il giorno 28.12.2014 (prog. n. 5255 delle ore 13.13 relativo all'utenza n. 368.299018 intestata e in uso a IM Carmine) e, dall'altro, dai contenuti degli allegati dell'informativa di polizia giudiziaria del 21.05.2012 della Questura di Reggio Calabria relativi ai brogliacci delle conversazioni ambientali captate a bordo dell'autovettura di HI OL.
Invero, l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, è certamente configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso, avuto riguardo alla sua natura oggettiva (Sez. 6, sent. n. 42385 del 15/10/2009, dep. 04/11/2009, Ganci, Rv. 244904).
Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce la sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente (cfr., Sez. 5, sent. n. 18837 del 05/11/2013, dep. 07/05/2014, Corso e altri, Rv. 260919; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252177; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 5400 del 14/12/1999, dep. 08/05/2000, D'Ambrogio e altri, Rv. 216149).
Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra" (ma lo stesso vale per la camorra e la 'ndrangheta), bene e correttamente puo' ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non ignorabile dai singoli partecipi (Sez. 1, sent. n. 5466 del 18/04/1995, dep. 12/05/1995, Farinella, Rv. 201650; conforme, Sez. 1, sent. n. 6992 del 30/01/1992, dep. 16/06/1992, Altadonna e altri, Rv. 190642) e a maggior ragione da parte di chi, come l'odierno ricorrente, di quella organizzazione faceva sicuramente parte essendone stato affiliato in modo formale.
6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura. Insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, è il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
In ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, sent. n. 34364 del 16/6/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
6.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di censura. Trattasi di doglianza che risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità (e, come tale inammissibile: cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631).
In ogni caso, anche nel merito, la doglianza non ha alcun fondamento atteso che la contestazione relativa alla partecipazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. risulta essere stata effettuata con riferimento alla data del 22.03.2011 ed in permanenza, con conseguente piena applicabilità, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, della normativa introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
6.5. Infondato è il motivo aggiunto in relazione al quale, per identità di tema, si ribadiscono i rilievi e le conclusioni riportate nel precedente paragrafo 6.1. alla cui lettura si rimanda.
7. Ricorsi nell'interesse di IT TO.
I ricorsi, in tutte le articolazioni proposte, risultano infondati.
7.1. Ricorso a firma IT TO.
7.1.1. Infondato è il primo motivo di doglianza.
S'impone preliminarmente di valutare la denunciata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Come riconosciuto dalla Corte territoriale, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, sent. n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, PG in proc. Donati ed altro, Rv. 231799; cfr., altresì, Sez. 6, sent. n. 6262 del 17/01/2003, dep. 07/02/2003, Agate ed altri, Rv. 227711; Sez. 1, sent. n. 3078 del 10/01/2003, dep. 22/01/2003, Grieco, Rv. 223832; Sez. 6, sent. n. 3755 del 16/11/1999, dep. 14/12/1999, P.G. in proc. Balzano, Rv. 214951; Sez. 1, sent. n. 2787 del 16/04/1997, dep. 23/05/1997, conf. di comp. in proc. Vanoni ed altri, Rv. 207653).
Sulla base di tali precisi dati fattuali, la Corte territoriale ha riconosciuto come il reato associativo sia stato contestato con riferimento ad un arco temporale successivo a quello asserito coperto dai giudicati invocati dal ricorrente, con conseguente diversità del fatto storico. Nè si ritiene sussistere la pretesa illogicità dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori FI, AC, LA, LO e IO erano state "ritenute dal pubblico ministero non sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nell'ambito del procedimento "Meta" ...", dal momento che la Corte territoriale precisa subito dopo come, dette dichiarazioni, debbano necessariamente essere poste in correlazione con le ulteriori dichiarazioni rese dai collaboratori BU ed AL, idonee ad arricchire, in modo decisivo, il panorama probatorio a carico del IT. Lamenta il ricorrente l'acritica ricezione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Anche sotto questo profilo, la censura si rivela infondata, ai limiti dell'inammissibilità. Invero, lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, risulta fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente in ordine a quanto allo stesso contestato. La motivazione della sentenza impugnata supera, quindi, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Invero, evidenzia la Corte territoriale come, nei confronti del IT, si registrino "... le dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia (FI, AC, LA, LO e IO) e, sebbene i primi due facciano riferimento a condotte che si collocano in epoca risalente e, come tali, coperte dal giudicato e comunque fuori dal periodo in contestazione, gli altri si riferiscono all'attuale periodo. Tali dichiarazioni, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, hanno trovato una formidabile conferma nelle dichiarazioni carpite a BU TA e ad AL SI i quali, sebbene appartenenti a contesti criminali differenti, sono perfettamente a conoscenza non solo dell'esistenza di IT TO ma altresì del suo inserimento all'interno della cosca seppure in posizione meno significativa".
Se la chiamata in reità (o in correità) non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità necessitando la stessa di riscontri, è anche vero che questi ultimi possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi - come nella fattispecie - in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, sent. n. 1263 del 20/10/2006, dep. 18/01/2007, Alabiso ed altri, Rv. 235800).
7.1.2. Infondato è il secondo motivo di doglianza.
Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
In ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, sent. n. 34364 del 16/6/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Conclusioni sostanzialmente non dissimili vanno tratte anche con riferimento al trattamento sanzionatorio in presenza, anche in questo caso, di motivazione del tutto adeguata e priva di vizi logico-giuridici. Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n. 9120 del 02/07/1998, dep. 04/08/1998, Urrata S. e altri, Rv. 211582), deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza - come nella fattispecie, anche attraverso un richiamo per relationem - gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, sent. n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).
7.2. Ricorso a firma avv. Russo nell'interesse di IT TO.
7.2.1. Infondato è il primo motivo di doglianza.
Con lo stesso sì censura innanzitutto la sentenza impugnata che non ha tenuto in debita considerazione quanto evidenziato dalla Suprema Corte in sede cautelare (Sez. 1, sent. n. 33054 del 13/06/2012, dep. 22/08/2012) con la quale si era ritenuto che "i contributi informativi offerti dai collaboranti elencati nell'ordinanza impugnata non sono dotati di sufficiente portata indiziaria, essendosi per lo più costoro limitati a parlare del IT come uomo vicino ai EG fin dal 1988, amico di ST AN;
taluni come FI e AG si sono riferiti ad un tempo antecedente al periodo in contestazione, mentre altri - come IO, LA e LO - al di là di rappresentare un'appartenenza, non hanno offerto indicazioni precise sull'effettivo contributo causale offerto all'associazione. Infatti, dette indicazioni, per quanto provenienti da soggetti riscontrati come attendibili in altre vicende processuali, non contengono proprio per la loro natura meramente assertiva, ciascuna quel valore dimostrativo necessario in ordine all'attribuzione del fatto reato in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato;
la loro genericità, ovvero la riferibilità a vicende molto lontane nel tempo ... portano a ritenerle inidonee a comporre l'ordito sulla base del parametro interpretativo consolidato, che valorizza la convergenza del molteplice, come operazione logica per la ricostruzione dei fatti in termini di altissima probabilità, quando non di certezza ...".
Come è noto, il giudicato in senso proprio si forma solo sulle sentenze divenute irrevocabili, cioè non più impugnabili attraverso i mezzi ordinari. Per effetto dell'irrevocabilità, le sentenze divengono tendenzialmente immodificabili: assumono il crisma dell'intangibilità, divengono "cosa giudicata". Proprio l'esigenza di certezza della decisione ha condotto ad elaborare il concetto di "giudicato cautelare", trasferendo in ambito cautelare alcune delle caratteristiche proprie del giudicato che si forma sulle sentenze. Dunque, al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari, si ritiene che, una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelari, o trascorsi inutilmente i termini per presentarli, si formi una sorta di giudicato. L'operazione risponde a chiare necessità di economia processuale: è evidente come si voglia evitare la riproposizione di istanze aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi presupposti già vagliati dal giudice dell'impugnazione e respinte. Tuttavia, la trasposizione in ambito cautelare degli effetti propri del giudicato formatosi sulle decisioni definitive non può essere effettuata in termini assoluti: essa incontra dei limiti dovuti alle funzioni ed alle peculiarità delle misure cautelari. In particolare, l'efficacia delle misure cautelari è, innanzitutto, intimamente connessa alla sussistenza ed alla permanenza delle condizioni di applicabilità, mentre il concetto di giudicato attiene a situazioni che hanno assunto il crisma della immutabilità e definitività. Con riguardo agli effetti delle pronunce in materia cautelare, quindi, più che di "giudicato", si dovrebbe parlare di una preclusione endoprocessuale, che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto. Sotto questo angolo visuale, il fenomeno assume una portata più ristretta, in quanto involge solo le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle non dedotte.
Inoltre, la preclusione opera allo stato degli atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione. In altre parole, la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione.
Su queste premesse, appare evidente come sia improprio parlare di giudicato cautelare in presenza, come nella fattispecie, di un quadro probatorio - quello esaminato dal giudice di merito - sostanzialmente diverso rispetto a quello compendiato nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento del Tribunale del riesame, successivamente annullato dalla Suprema Corte (Sez. 1, sent. n. 33054 del 13/06/2012, dep. 22/08/2012), essendosi lo stesso arricchito delle importanti dichiarazioni dei collaboratori BU - che indica il IT quale soggetto "messaggero" della cosca - ed AL (si rimanda sul punto alle considerazioni precedentemente esposte al paragrafo 7.1.1.).
7.2.2. Manifestamente infondato oltre che generico è il secondo motivo di doglianza.
Deve ritenersi affetto da genericità il motivo che, operando riferimento al contenuto degli atti processuali, pretenda una nuova valutazione per effetto della richiesta di considerazione di un dato fattuale, operazione come tale non consentita in questa sede in assenza di una manifesta illogicità (Sez. 7, ord. n. 41965 del 02/10/2007, Lo Verde); di contro, il motivo appare anche manifestamente infondato per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste. Come precisato in premessa, esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Va infine ribadito quanto già esposto al precedente paragrafo 7.1.1. in punto valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.
7.2.3. Infondato è il terzo motivo di doglianza.
Censura il ricorrente la mancata acquisizione ex art. 603 c.p.p., commi 2 e 3 della dichiarazione del liquidatore della Cooperativa
Servizi Riuniti a r.l., VI IT, del seguente letterale tenore: "... il sig. NN CO ha lavorato per la Cooperativa Servizi Riuniti a r.l. dal 1/5/2008 al 27/3/2009, assunto come operaio aveva anche il compito di selezionare, in funzione delle richieste formulate dalla Cooperativa medesima, la forza lavorativa, che aveva presentato il curriculum, più idonea a svolgere l'attività lavorativa richiesta. In pratica, svolgeva anche le funzioni di responsabile di cantiere e di selezionare le risorse umane in loco". Una doverosa premessa in diritto s'impone. Da tempo la giurisprudenza di legittimità riconosce come, in tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello sia consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (Sez. 1, sent. n. 13756 del 24/01/2008, dep. 02/04/2008, Diana, Rv. 239767).
D'altro canto, si è anche affermato che, nel giudizio di appello, sia senz'altro rituale l'acquisizione di documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti (Sez. 4, sent. n. 1025 del 17/10/2006, dep. 17/01/2007, Caruso e altri, Rv. 236017; nello stesso senso, Sez. U, sent. n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231676). Appare, pertanto, evidente come la rinnovazione del dibattimento in appello non sia assolutamente incompatibile con il rito abbreviato: peraltro, tale potere integrativo - preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e che risponde alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento - presuppone una consentita modificazione (in aggiunta) della piattaforma probatoria: in ogni caso, la "nuova prova", per poter trovare ingresso nel processo, necessita di un preventivo scrutinio che ne valuti l'"assoluta necessarietà" ai fini della decisione (cfr., Sez. 1, sent. n. 44324 del 18/04/2013, dep. 31/10/2013, PG, PC in proc. Stasi, Rv. 258320).
E, tale preventivo scrutinio, deve necessariamente riguardare anche la prova documentale, tanto più in presenza di atto scritto nel quale, di fatto, viene trasfusa una dichiarazione di scienza, il cui ingresso ordinario nel processo non può che essere quello del testimoniale, solo così potendosi realizzare, nel concreto, il contraddittorio nelle parti, non limitabile al momento acquisitivo della prova, ma necessariamente involgente quello formativo. Su queste premesse, appare evidente come, la mancata acquisizione della prova documentale da parte della Corte territoriale, ha avuto - implicita ma inequivoca - giustificazione nella ritenuta superfluità ai fini della decisione, giudizio di fatto del tutto insindacabile in questa sede.
7.2.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di doglianza. Si è in presenza di censura di fatto insindacabile nella presente sede di legittimità, ricorrendo motivazione congrua ed ampiamente giustificata.
7.2.5. Infondato è il quinto motivo di doglianza.
Va preliminarmente evidenziato che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio abbreviato, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell'acquisizione delle prove ritenute necessarie (cfr., Sez. 2, sent. n. 40724 del 18/09/2013, dep. 02/10/2013, Riccio e altri, Rv. 256730; nello stesso senso, Sez. 1, sent. n. 24865 del 09/10/2012, dep. 06/06/2013, Chiapponi, Rv. 255824). Si è al riguardo affermato che, l'assunto secondo il quale, essendo stato in primo grado celebrato il giudizio con rito abbreviato, si consolidi una sorta di diritto dell'imputato all'esclusione dell'assunzione di nuove prove a suo carico, sia del tutto estraneo alla previsione normativa.
Invero, in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441 cod. proc. pen., comma 5 - per il quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (cfr., Sez. 5, sent. n. 4648 del 19/12/2005, dep. 03/02/2006, Simoncelli ed altro, Rv. 233632). Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il controllo del giudice sull'attività del pubblico ministero e poteri sostitutivi in caso di inerzia del pubblico ministero o di incompletezza delle indagini preliminari. Nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile dal momento che, allorché l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare da un lato anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi e dall'altro che sopravvengano nuove prove. L'opposta valutazione implica una discrezionalità dell'azione penale, smentita dall'art. 112 Cost., con impossibilità del giudice di intervenire in presenza di carenze probatorie da parte del pubblico ministero, che è estranea all'ordinamento vigente. Se la tesi fosse fondata, il giudice non potrebbe intervenire neppure in caso di conclamata fraudolenta intesa fra pubblico ministero ed imputato, finalizzata a consentire, con una richiesta di rinvio a giudizio priva di supporto probatorio ed una richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, l'assoluzione dell'imputato pur in presenza di prove acquisibili e non acquisite.
Rimane inoltre integra la disposizione di cui all'art. 326 cod. proc. pen., secondo la quale, le indagini preliminari sono svolte "per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", senza alcun obbligo di completezza probatoria delle stesse. Una volta esclusa la impossibilità di integrazione probatoria da parte del giudice, del resto espressamente prevista per il giudizio di primo grado dall'art. 441 cod. proc. pen., non vi può essere, a parere del Collegio, ostacolo alcuno all'acquisizione di prove da parte del giudice.
Se, pertanto, in tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen., comma 5 può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (cfr., Sez. 5, sent. n. 36335 del 30/04/2012, dep. 21/09/2012, R., Rv. 254027), non si vede quale rilevanza, in termini di lesione del diritto alla prova ovvero al principio del contraddittorio, possa assumere il dato temporale dell'assunzione (anteriorità o successività rispetto al momento della discussione). Va al riguardo ricordato che, per costante insegnamento giurisprudenziale, la valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato), non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa (Sez. 6, sent. n. 11558 del 23/01/2009, dep. 17/03/2009, Trentadue e altre, Rv. 243063). Nell'affermare tale principio, la Suprema Corte ha precisato che, il potere di integrazione probatoria, non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione e le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora congruamente e logicamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità. Ma non solo. La "riprova" che l'integrazione possa, di regola, anticipare la discussione, trova un fondamento logico-giuridico nella stessa scansione procedimentale di ammissione al rito abbreviato. Invero, la richiesta del rito speciale in parola, proponibile fino al momento in cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara chiusa la discussione, rende evidente come la stessa possa, o meglio - debba - di regola, seguire l'eventuale emissione dei provvedimenti di integrazione delle indagini o delle prove, che non possono che precedere la chiusura della discussione (Sez. 1, sent. n. 12887 del 19/02/2009, dep. 24/03/2009, conf. comp. in proc. Iervasi, Rv. 243041), con conseguente palese infondatezza della pretesa lesione al principio della terzietà del giudice.
Nè si può porre un problema di ipotetica lesione al diritto alla prova (nella specie, la prova contraria) dal momento che, nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez. 1, sent. n. 37588 del 18/06/2014, dep. 12/09/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260840).
7.2.6. Infondato è il sesto motivo di doglianza.
Sul motivo si rimanda alle considerazioni svolte nel paragrafo 6.2. che precede attesa l'identità di tema oggetto di trattazione.
7.2.7. Manifestamente infondato è il settimo motivo di doglianza. Trattasi, invero, di doglianza che risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità (e, come tale inammissibile: cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631).
In ogni caso, anche nel merito, la doglianza non ha alcun fondamento atteso che la contestazione relativa alla partecipazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. risulta essere stata effettuata con riferimento alla data del 22.03.2011 ed in permanenza, con conseguente piena applicabilità, anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, della normativa introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
7.2.8. Infondato è l'ottavo motivo di doglianza.
Invero, come già si è detto in precedenza, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610). In ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, sent. n. 34364 del 16/6/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Conclusioni sostanzialmente non dissimili vanno tratte anche con riferimento al trattamento sanzionatorio in presenza, anche in questo caso, di motivazione del tutto adeguata e priva di vizi logico- giuridici. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n. 9120 del 02/07/1998, dep. 04/08/1998, Urrata S. e altri, Rv. 211582), deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza - come nella fattispecie, anche attraverso un richiamo per relationem - gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o
"congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, sent. n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).
7.3. Motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4 nell'interesse di IT TO a firma avv. ES Calabrese.
7.3.1. Infondato è il primo motivo aggiunto.
La decisione del Collegio, in piena aderenza e conformità ai principi giurisprudenziali di questa Suprema Corte, appare ineccepibile.
Invero, il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose (Sez. 1, sent. n. 44860 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Ficara, Rv. 242197).
Precisa la Suprema Corte come "... ai fini dell'applicazione della preclusione disciplinata dall'art. 649 cod. proc. pen., volto ad evitare che nei confronti della medesima persona si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili l'uno indipendente dall'altro, è necessaria l'identità del fatto, intesa come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, sent. n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, PG in proc. Donati e altro, Rv. 231799; Sez. 1, sent. n. 19787 del 21/04/2006, dep. 09/06/2006, Marchesini, Rv. 234176; Sez. 2, sent. n. 21035 del 18/04/2008, dep. 27/05/2008, Agate e altri, Rv. 240106). La struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora l'adesione ai diversi organismi delinquenziali s'inquadri in più ampie strategie di gruppi di criminalità organizzata, volte a stabilire alleanze per rendere più capillare e saldo il controllo del territorio oppure a strutturare l'operatività delle associazioni in modo più funzionale, dinamico e tattico e rispetto alle esigenze di gestione e di predominio esclusivo delle attività illecite. Pertanto, in tema di associazione a delinquere, il "fatto" è diverso, quando il soggetto, come nel caso in esame, faccia parte, in coincidenza temporale, di due distinti organismi criminosi (Sez. 2, sent. n. 17746 del 30/01/2008, dep. 05/05/2008, Trimboli, Rv. 239768;
Sez. 1, sent. n. 25727 del 05/06/2008, dep. 25/06/2008, MItti, Rv. 240470; Sez. 1, sent. n. 6410 del 13/01/2005, dep. 18/02/2005, Serraino, Rv. 230831), quando la condotta prosegua o riprenda in epoca successiva a quella accertata con la sentenza di condanna (Sez. 3, sent. n. 15441 del 13/03/2001, dep. 12/04/2001, Migliorato, Rv. 219499), qualora vi sia protrazione di una qualsivoglia attività, che risponde ai bisogni di un sodalizio criminoso, oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna (Sez. 1, sent. n. 11344 del 10/05/1993, dep. 11/12/1993, Algranati ed altri, Rv. 195765) ...".
La Corte territoriale, richiamando l'omologa situazione trattata nei confronti del coimputato ST GI, detto AN, ha riconosciuto che la paventata partecipazione al sodalizio criminoso per cui è intervenuto decreto di archiviazione, "si riferisce ad un periodo temporale antecedente a quello oggetto dell'odierna contestazione".
Fermo quanto precede, rileva il Collegio come l'accertamento dell'esistenza di un'unica associazione o di distinte organizzazioni criminali è questione di fatto che va risolta mediante l'esame di indici materiali congruamente apprezzati in base alle regole di esperienza. Nel caso di specie, la valutazione del giudice di merito appare ragionevole e in questa sede incensurabile, poiché l'autonomia dei due sodalizi è stata affermata in ragione di plurimi e convergenti dati sintomatici, quali la loro differente struttura e organizzazione, l'assenza di piena coincidenza soggettiva, la diversa genesi e data di costituzione.
Si censura inoltre il fatto che, in presenza di un provvedimento di archiviazione, a cui non è seguita la formale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., sia stato utilizzato ai fini della presente decisione del materiale probatorio derivante da quel procedimento, quale la conversazione ambientale tra AL SI e BU TA: il tutto in presenza di preclusione connessa al ne bis in idem, denunciabile in sede di legittimità come error in procedendo.
Anche sotto questo profilo la doglianza appare infondata anche per genericità di prospettazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di associazione a delinquere oggetto del caso di specie - in relazione ai quali, il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti, non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi (Sez. 3, sent. n. 43952 del 28/09/2004, dep. 11/11/2004, Isabel Rodriguez, Rv. 230334). Ciò premesso, va peraltro evidenziato come il ricorrente non abbia precisato ne' gli atti di indagine che sarebbero colpiti da tale inutilizzabilità, ne' la loro influenza sulla decisione finale.
Il motivo, anche a voler prescindere da tale genericità, è comunque infondato, dovendosi condividere le osservazioni e le conclusioni sul punto dei giudici di merito, che hanno rigettato l'eccezione difensiva osservando che la riapertura delle indagini "... è necessaria quando si tratti dello stesso fatto, identico nelle componenti oggettive dell'addebito e non anche quando il fatto (ndr., come nella fattispecie) sia diverso con riguardo al periodo temporale di commissione del reato, ai partecipanti, alle caratteristiche oggettive della organizzazione criminale ed al ruolo assunto nella stessa dall'interessato (in tal senso, si veda: Sez. U, sent. n. 9 del 22/03/2000, dep. 01/06/2000, Finocchiaro): questa perfetta sovrapponibilità non ricorre nel caso di specie ...". Deve, quindi, condividersi la conclusione sul punto della sentenza impugnata, secondo cui la detta discrasia cronologica impedisce di ritenere da un lato che il fatto sia il medesimo e, dall'altro, che sia fondata la questione dell'inutilizzabilità degli atti per violazione dell'art. 414 cod. proc. pen.. In sostanza, la preclusione processuale di cui si discute ha, a ben vedere, natura ed oggetto identici all'altra di cui all'art. 649 cod. proc. pen. del precedente giudicato, relativamente alla quale è
pacifico che la preclusione si forma solo per l'eadem res e l'eadem persona, con la conseguenza che, in un caso come quello di cui all'obiezione del ricorrente, il divieto del bis in idem investirebbe solo la condotta oggetto del giudicato (e cioè quella, per ricondursi al caso specifico, precedentemente oggetto di indagine), ma, di certo, la medesimezza di cui si è detto non potrebbe riguardare anche una condotta, in ipotesi, successiva. Analogamente deve ritenersi per la preclusione derivante dall'art. 414 cod. proc. pen. che, come l'altra, concerne solo lo stesso fatto e la stessa persona per i quali sia già stata disposta archiviazione (nella specie, la condotta precedente); deve, per contro, escludersi la necessità dell'autorizzazione per effettuare indagini che riguardino un fatto cronologicamente diverso o, come nel caso in esame, ulteriore rispetto a quelli per i quali fu disposta l'archiviazione, appunto perché in siffatta ipotesi le nuove indagini concernono soggetti o fatti diversi. Va, in definitiva, affermato che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., come detto, colpisce solo gli atti che riguardino lo stesso fatto oggetto dell'indagine chiusa con il provvedimento di archiviazione, ma non anche fatti diversi o successivi, quand'anche collegati con i fatti oggetto della precedente indagine;
tale principio deve valere anche per i reati di natura permanente (come quello in questione di associazione per delinquere), in relazione ai quali va ritenuto che il provvedimento di archiviazione relativo a indagini concernenti un fatto o elementi temporalmente definiti, non impone il decreto di riapertura delle indagini quando queste riguardino fatti o elementi diversi e successivi.
7.3.2. Infondato, ai limiti di una valutazione di carattere manifesto, è il secondo motivo aggiunto.
Non possono che ribadirsi le valutazioni operate nel precedente paragrafo 7.3.1., evidenziandosi come il giudizio in ordine alla diversità delle contestazioni (esistente anche in presenza di una parziale sovrapposizione temporale o soggettiva) è questione di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità qualora assistita - come nella fattispecie - da congrua motivazione.
7.3.3. Infondato è il terzo motivo aggiunto.
Si richiamano sul punto le considerazioni e le valutazioni operate nel precedente paragrafo 7.2.5., avente ad oggetto la medesima censura.
Con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 5, proposta in via subordinata, nella parte in cui non subordina la decisione del giudice di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione del giudizio abbreviato incondizionato, alla chiusura della discussione, ne rileva il Collegio la sua manifesta infondatezza, non solo sotto il profilo della rilevanza ma anche per la irrituale sua proposizione, non avendo il deducente indicato, in violazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, lett. b), "le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate".
7.3.4. Manifestamente infondato oltre che generico e con censure in fatto è il quarto motivo aggiunto.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il motivo è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata se non in modo generico ed assertivo, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
7.3.5. Infondato è il quinto motivo aggiunto.
Come già si è ripetutamente detto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610). In ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, sent. n. 34364 del 16/6/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
8. Ricorso nell'interesse di AR RI.
Il ricorso, in tutte le articolazioni proposte, risulta infondato.
8.1. Infondato, in parte anche in modo manifesto, è il primo motivo. È manifestamente infondato per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentito, per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, affrontando tutte le tematiche agitate in giudizio e proposte nel gravame di appello esprimendo valutazioni pertinenti oltre che connesse ad uno scrutinio analitico del compendio di prova resosi disponibile in giudizio di cui ha dato, nella parte motivazionale, sufficiente contezza.
8.2. Infondato è il secondo motivo.
Come già evidenziato nel paragrafo 6.2., l'associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità della stessa, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Riconosce la Corte territoriale come le prove a dimostrazione della ricorrenza dell'aggravante in parola sono desumibili, da un lato, dal brogliaccio di ascolto della conversazione captata il giorno 28.12.2014 (prog. n. 5255 delle ore 13.13 relativo all'utenza n. 368.299018 intestata e in uso a IM Carmine) e, dall'altro, dai contenuti degli allegati dell'informativa di polizia giudiziaria del 21.05.2012 della Questura di Reggio Calabria relativi ai brogliacci delle conversazioni ambientali captate a bordo dell'autovettura di HI OL. Invero, l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, è certamente configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso, avuto riguardo alla sua natura oggettiva (Sez. 6, sent. n. 42385 del 15/10/2009, dep. 04/11/2009, Ganci, Rv. 244904).
Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce la sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente (cfr., Sez. 5, sent. n. 18837 del 05/11/2013, dep. 07/05/2014, Corso e altri, Rv. 260919; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252177; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 5400 del 14/12/1999, dep. 08/05/2000, D'Ambrogio e altri, Rv. 216149).
Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra" (ma lo stesso vale per la camorra e la 'ndrangheta), bene e correttamente puo' ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non ignorabile dai singoli partecipi (Sez. 1, sent. n. 5466 del 18/04/1995, dep. 12/05/1995, Farinella, Rv. 201650; conforme, Sez. 1, sent. n. 6992 del 30/01/1992, dep. 16/06/1992, Altadonna e altri, Rv. 190642) e a maggior ragione da parte di chi, come l'odierno ricorrente, di quella organizzazione faceva sicuramente parte essendone stato affiliato in modo formale.
8.3. Infondato è il terzo motivo.
Invero, come ripetutamente detto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610). In ogni caso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, sent. n. 34364 del 16/6/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Conclusioni sostanzialmente non dissimili vanno tratte anche con riferimento al trattamento sanzionatorio in presenza, anche in questo caso, di motivazione del tutto adeguata e priva di vizi logico- giuridici. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 6, sent. n. 9120 del 02/07/1998, dep. 04/08/1998, Urrata S. e altri, Rv. 211582), deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza - come nella fattispecie, anche attraverso un richiamo per relationem - gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o
"congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, sent. n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).
9. Ricorsi nell'interesse di RI IL.
I ricorsi, in tutte le articolazioni proposte, risultano infondati.
9.1. Ricorso a firma avv. Politi nell'interesse di RI IL.
9.1.1. Infondati sono il primo ed il secondo motivo.
Va innanzitutto premesso che, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-
temporale (Sez. 1, sent. n. 22633 del 05/02/2014, dep. 30/05/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Ciò considerato, si evidenzia come la sentenza impugnata ponga a sostegno delle proprie argomentate conclusioni di colpevolezza a carico dell'imputato le risultanze indiziarie, derivanti dalle dichiarazioni di altri adepti al medesimo sodalizio qualificabile ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., come contestato, dalle quali si desume uno specifico contributo reso dal prevenuto, essendo egli menzionato quale componente di un gruppo di fuoco (v. dichiarazioni di AC NN TI ed esponente di rilievo della cosca malavitosa, dotato del potere di dare disposizioni per eseguire attentati). Il ruolo del RI trova un'ulteriore conferma nelle dichiarazioni di IO OB, che ne ha avvalorato i compiti, parlando anche di condotte tenute dallo stesso funzionali all'occultamento di armi. Peraltro, anche il collaboratore LO AN indica nel RI un soggetto "attivo" durante la guerra di mafia. Tali elementi risultano peraltro posti in risalto anche dalle dichiarazioni di altro collaboratore, ST GI, che riferiva circa l'attribuzione al RI di lavori edili, come socio di altro esponente del sodalizio, attività tutte riconducibili al ruolo assunto dallo stesso nel gruppo criminoso. Inoltre, risultano annoverati a carico dell'imputato gli esiti di intercettazioni ambientali effettuate all'interno di un'autovettura in uso ad uno degli esponenti dell'associazione (HI OL), essendo desunta da tali conversazioni l'esistenza di contatti del RI con lo HI, che era reggente della cosca. Da qui l'argomentata conclusione della Corte territoriale secondo la quale, a carico del RI, vi sono le "plurime, convergenti e particolareggiate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali disegnano il ruolo del RI all'interno della consorteria. E le stesse, riscontrandosi vicendevolmente, sono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato in uno con le rilevate cointeressenze tra il RI e HI OL".
9.1.2. Infondati sono il terzo e il quarto motivo.
Si tratta di una censura che va disattesa per motivazioni già precedentemente espresse, dovendosi al riguardo evidenziare che l'associazione mafiosa si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità della stessa, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Riconosce la Corte territoriale come le prove a dimostrazione della ricorrenza dell'aggravante in parola sono desumibili, da un lato, dal brogliaccio di ascolto della conversazione captata il giorno 28.12.2014 (prog. n. 5255 delle ore 13.13 relativo all'utenza n. 368.299018 intestata e in uso a IM Carmine) e, dall'altro, dai contenuti degli allegati dell'informativa di polizia giudiziaria del 21.05.2012 della Questura di Reggio Calabria relativi ai brogliacci delle conversazioni ambientali captate a bordo dell'autovettura di HI OL. Invero, l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, è certamente configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso, avuto riguardo alla sua natura oggettiva (Sez. 6, sent. n. 42385 del 15/10/2009, dep. 04/11/2009, Ganci, Rv. 244904).
Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità, riconosce la sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente (cfr., Sez. 5, sent. n. 18837 del 05/11/2013, dep. 07/05/2014, Corso e altri, Rv. 260919; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252177; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 5400 del 14/12/1999, dep. 08/05/2000, D'Ambrogio e altri, Rv. 216149).
Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra" (ma lo stesso vale per la camorra e la 'ndrangheta), bene e correttamente puo' ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non ignorabile dai singoli partecipi (Sez. 1, sent. n. 5466 del 18/04/1995, dep. 12/05/1995, Farinella, Rv. 201650; conforme, Sez. 1, sent. n. 6992 del 30/01/1992, dep. 16/06/1992, Altadonna e altri, Rv. 190642) e a maggior ragione da parte di chi, come l'odierno ricorrente, di quella organizzazione faceva sicuramente parte essendone stato affiliato in modo formale.
9.1.3. Infondati sono il quinto ed il sesto motivo.
Anche sui punti attinenti il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'operato trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata offre adeguata motivazione del tutto esente di vizi logico-giuridici e, come tale, esente dal sindacato di legittimità. Si è più volte evidenziato al riguardo che, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ben può essere giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, sent. n. 34364 del 16/6/2010, dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
D'altro lato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, sent. n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).
9.2. Ricorso a firma avv. D'Ascola nell'interesse di RI IL.
9.2.1. Infondato è il primo motivo.
La censura reitera un motivo di gravame già proposto da altri (nella specie, il ricorso a firma dell'avv. Russo nell'interesse di IT TO).
Al riguardo, per sostanziale identità di tema, si richiamano tutte le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 7.2.5., a sostegno delle medesime conclusioni ivi assunte.
9.2.2. Infondato è il secondo motivo.
Censura il ricorrente l'esistenza di una "doppia conforme apparente" dal momento che le sentenze di primo e secondo grado arrivano alle medesime conclusioni ma attraverso percorsi motivazionali del tutto differenti: circostanza di fatto che, pur senza denunciare l'esistenza di un vero e proprio travisamento della prova, farebbe sospettare della tenuta logica dell'intero apparato motivazionale certamente da ritenersi indebolito.
Secondo l'orientamento prevalente, in sede di legittimità, la presenza di una doppia conforme limita il sindacato del vizio di travisamento della prova alla sola ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cfr., Sez. 4, sent. n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; cfr., Sez. 4, sent. n. 19710 del 03/02/2009, dep. 08/05/2009, PC in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, sent. n. 5223 del 24/01/2007, dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130).
Secondo altro orientamento, tale vizio può essere dedotto, oltre che nell'ipotesi testè indicata, anche nell'ipotesi in cui entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, sent. n. 44765 del 22/10/2013, dep. 06/11/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837). Nella fattispecie, il compendio probatorio su cui ha pronunciato il giudice di secondo grado si è sì arricchito di nuove evidenze, ma, di contro, nessun travisamento (comune o anche del solo giudice di secondo grado) è stato espressamente denunciato ovvero è ricavabile in modo manifesto: il ricorrente si limita, infatti, a dedurre, come già accennato in premessa, in maniera peraltro assertiva, che i percorsi motivazionali, per refluenti ad identiche valutazioni in punto affermazione della penale responsabilità, sondano percorsi, almeno in parte, diversi. Escludendo che la "diversità" motivazionale del giudice di secondo grado derivi esclusivamente dall'apporto probatorio assunto in sede di appello (circostanza che potrebbe indurre e legittimare l'indagine sul travisamento della "prova nuova"), ritiene il Collegio come l'evenienza, a prescindere dalla sistemazione nominale della fattispecie (in altre parole, se si possa parlare tecnicamente anche in questa situazione di una "doppia conforme"), non consenta in alcun modo di sindacare la decisione per assenza di un formale vizio di motivazione. Inoltre, anche la censura in ordine alla successiva valutazione di superfluità dell'esame del IO non può spiegare alcun effetto ne' sulla validità dell'incombente istruttorie (la cui valutazione di incidenza sul processo viene condotta attraverso una valutazione ex ante) ne' sugli effetti dell'assunzione sulla decisione, in assenza, come detto, di un'esplicita e fondata censura di vizio motivazionale incidente sul percorso logico decisionale.
9.2.3. Infondato è il terzo motivo.
Si tratta di censura che reitera, in modo sostanzialmente pedissequo, per il ricorrente, quella trattata e decisa nel precedente paragrafo 9.1.2., alle cui statuizioni si rimanda.
9.2.4. Infondato è il quarto motivo.
Del tutto giustificate le motivazioni in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Fermi gli arresti giurisprudenziali - più volte ribaditi - in punto motivazione sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena di cui la Corte territoriale risulta aver fatto, nella fattispecie, buon governo, va evidenziato come, l'intrinseca gravità delle condotte, costituisca dato polivalente di indubbia rilevanza negativa che ben può spiegare efficacia di influenza sui differenti profili di valutazione rappresentati dal trattamento sanzionatorio e dal diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza con ciò comportare lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr., Sez. 6, sent. n. 45623 del 23/10/2013, dep. 13/11/2013, Testa, Rv. 257425). 10. Da qui il rigetto dei ricorsi proposti rispettivamente dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e da RE PP CC NN, IT TO, AR RI e RI IL. I soli ricorrenti RE PP CC NN, IT TO, AR RI e RI IL, con esclusione quindi della parte pubblica esente per legge, vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Provincia di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria a favore delle quali si liquidano nell'importo complessivo di Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e da RE PP CC NN, IT TO, AR RI e RI IL;
condanna i ricorrenti RE PP CC NN, IT TO, AR RI e RI IL al pagamento delle spese processuali nonché, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Provincia di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria, spese che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA per ciascuna parte civile.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 14 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015