Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 1
L'assoluzione relativa a reati scopo non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo, atteso che per la configurazione di quest'ultimo non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2014, n. 8092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8092 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/01/2014
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 148
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 17506/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO CO N. IL 30/03/1943;
SS NN N. IL 25/03/1968,
AVALLONE PASQUALE N. IL 13/03/1977,
AC SA N. IL 19/03/1970;
DE MI MA N. IL 30/03/1974;
ZZ CO N. IL 23/04/1945;
KO TU N. IL 23/09/1978;
KO ARMANDO N. IL 23/05/1976;
avverso la sentenza n. 821/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per annullamento con rinvio per De RO AR e CI AN;
Inammissibilità del ricorso di AK UR;
Rigetto dei ricorsi di SO, FA, LL e ZZ. Avv. Sorbo Alfredo in sostituzione dell'Avv. Amoriello Massimo per SO IC;
Avv. Carlo Ercolino per FA GI;
Avv. Alfredo Sorbo anche in sostituzione dell'Avv. Paolo Sperlongano per LL SQ.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 12/07/2012 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 25/11/2009, ha assolto per non aver commesso il fatto SO IC dal delitto di cui al capo a) (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e rideterminato la pena per i rimanenti capi p) e q), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, in anni 10 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata. Ha, altresì, corretto il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che in relazione alla condanna di De RO AR non si intendeva indicato il capo a).
2. Il Tribunale di Napoli aveva pronunciato:
a) condanna di LL SQ alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in qualità di acquirente-grossista e spacciatore per avere in più occasioni acquistato quantitativi di sostanza stupefacente da altri coimputati componenti di organizzazioni transnazionali che trasportavano e detenevano per la vendita ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina sul territorio italiano (capo a); per il delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2,
per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistato e illecitamente detenuto e ceduto ad altri un quantitativo superiore a kg.1,5 di sostanza stupefacente del tipo eroina tra l'11 e il 16 marzo 2003 (capo i);
per il delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistato e illecitamente detenuto un campione di sostanza stupefacente del tipo eroina ceduta, tra gli altri, dal "corriere" CI DO tra il 27 il 29 aprile 2003 (capo I); per il delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistato e illecitamente detenuto un campione di sostanza stupefacente del tipo eroina ceduto tra gli altri dal "corriere" CI DO tra l'11 e il 13 luglio 2003 (capo s). b) condanna di AK MA alla pena di anni 22 di reclusione in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 quale organizzatore del traffico, per avere trasportato e detenuto per la vendita quale componente di organizzazione transnazionale ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina sul territorio italiano per il successivo smistamento all'ingrosso in località diverse, e in particolare per la fornitura, rifornitura e spaccio di kg.5 di eroina e g.500 di cocaina con conseguente sequestro del 6 febbraio 2003, per la fornitura, rifornitura e spaccio di kg. 1 di sostanza stupefacente tipo eroina del 7 giugno 2003, per la rifornitura e spaccio di una partita di sostanza stupefacente tipo eroina pari a kg.30 proveniente dall'Albania dal 6 settembre 2003 al 23 ottobre 2003 (capo a); per il delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso venduto sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina in quantità non precisata fra il 18 il 28 gennaio 2003 (capo c); del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso venduto un campione di sostanza stupefacente del tipo eroina fra il 29 gennaio e il 1 febbraio 2003 (capo f).
c) condanna di AK UR alla pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione per il reato cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 perché, in veste di organizzatore del traffico e corriere, quale componente di organizzazioni transnazionali, trasportava e deteneva per la vendita ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina sul territorio italiano per il successivo smistamento all'ingrosso in località diverse, in particolare per fornitura, rifornitura e spaccio di kg.20 di sostanza stupefacente tipo cocaina proveniente dalla Colombia dal 25 marzo al 15 aprile 2003, per fornitura, rifornitura e spaccio di sostanza stupefacente tipo eroina il 18 maggio 2003, per fornitura, rifornitura e spaccio di kg. 1 di sostanza stupefacente tipo eroina il 7 giugno 2003, per fornitura, rifornitura e spaccio di due partite di sostanza stupefacente tipo eroina del 12 luglio e del 27 luglio 2003, per fornitura di una partita di sostanza stupefacente del 4-8 luglio 2003, per fornitura di partite di sostanza stupefacente dal 15 settembre all'11 ottobre 2003, per rifornitura e spaccio di una partita di sostanza stupefacente tipo eroina pari a kg.30 proveniente dall'Albania dal 6 settembre al 23 ottobre 2003, per rifornitura e spaccio di una partita di sostanza stupefacente tipo eroina dal 6 settembre al 16 ottobre 2003, per aver ricevuto da CO EN e ceduto definitivamente a ZA IA quantitativi di sostanza stupefacente (capo a); del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso venduto a CO EN un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo eroina fra il 9 e il 19 marzo 2003 (capo h); del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2,
per avere in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto ad LL SQ un quantitativo superiore a kg 1,5 di sostanza stupefacente del tipo eroina tra l'11 e il 16 marzo 2003 (capo I); del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto a CO EN sostanza stupefacente del tipo eroina in quantitativo imprecisato fra l'1 aprile 2003 e il 19 maggio 2003 (capo n).
d) condanna di FA GI alla pena di anni 11 di reclusione in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 quale acquirente-grossista e spacciatore per avere in più occasioni acquistato quantitativi di sostanza stupefacente da AK MA e da AK UR e CI AN (capo a); per il delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistato e illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina in quantità non precisata fra il 18 e il 28 gennaio 2003 (capo c).
e) condanna di De RO AR alla pena di anni 23 di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, per essersi associato in qualità di organizzatore con poteri decisionali in ordine alle forniture, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 dal 6 giugno al 18 agosto 2003 (capo b); del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso acquistato, illecitamente detenuto e ceduto ad altri detenuti all'interno del carcere di Poggioreale sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a un importo di L.
1.000.000 la prima di fornitura e L: 500.000 la seconda tra il 29 luglio e l'11 agosto 2003 (capo v); del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ceduto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un importo di Euro 10.000,00 fra il 22 giugno e il 18 agosto 2003 (capo w).
f) condanna di CI AN alla pena di anni 23 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per avere in qualità di organizzatore del traffico, corriere, detentore e spacciatore, quale componente di organizzazione transnazionale, trasportato e detenuto per la vendita ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina sul territorio italiano per il successivo smistamento all'ingrosso in località diverse, in particolare per la rifornitura e spaccio di kg.5 di eroina e g.500 di cocaina con conseguente sequestro del 6 febbraio 2003, di kg.80 di eroina sino al 18 marzo 2003, per la rifornitura e spaccio di sostanza stupefacente del 24 marzo 2003, per la fornitura e spaccio di kg. 20 di sostanza stupefacente tipo cocaina proveniente dalla Colombia dal 25 marzo al 15 aprile 2003, per la rifornitura e spaccio di eroina il 18 maggio 2003, per la rifornitura e spaccio di kg. 1 di eroina del 7 giugno 2003, per la rifornitura e spaccio di due partite di sostanza stupefacente tipo eroina del 12 luglio 2003 e del 27 luglio 2003, per la fornitura di una partita di sostanza stupefacente del 4-8 luglio 2003, per la rifornitura e spaccio di una partita di eroina pari a kg. 30 proveniente dall'Albania dal 6 settembre 23 ottobre 2003, per la rifornitura e spaccio di una partita di eroina dal 6 settembre al 16 ottobre 2003 (capo a); del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso venduto sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina in quantità non precisata fra il 18 al 28 gennaio 2003 (capo c); del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso venduto un campione di sostanza stupefacente del tipo eroina fra il 29 gennaio il 1 febbraio 2003 (capo f); del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso venduto un quantitativo imprecisato di eroina tra il 9 e il 19 marzo 2003 (capo h); del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto ad LL SQ un quantitativo superiore a kg 1,5 di sostanza stupefacente del tipo eroina tra l'11 e il 16 marzo 2003 (capo I); del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto a CO EN sostanza stupefacente del tipo eroina in quantitativo imprecisato fra l'1 aprile 2003 e il 19 maggio 2003 (capo n).
g) condanna di SO IC alla pena di anni 14 di reclusione in relazione all'imputazione del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 quale fornitore dello stupefacente a AK UR e
CI AN per il tramite di CO EN (capo a); del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per aver in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ceduto sostanza stupefacente del tipo eroina per una quantità superiore a kg. 2 dal 22 maggio al 3 giugno 2003 (capo p); del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere in concorso con altri e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ceduto kg. 1 di eroina dall'1 al 6 giugno 2003 (capo q). h) condanna di ZZ IM alla pena di anni 10 di reclusione in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 quale organizzatore del traffico perché referente in Campania, per avere trasportato e detenuto per la vendita ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina sul territorio italiano per il successivo smistamento all'ingrosso in località diverse (capo a).
3. LL SQ ricorre per cassazione, con due ricorsi, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p. ed eccependo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche compiute per mezzo di impianti di pubblico servizio posti fuori dai locali della Procura della Repubblica, in assenza di motivazione del provvedimento del pubblico ministero circa l'inidoneità e le eccezionali ragioni di urgenza, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, censurando la decisione impugnata per aver fondato la sussistenza della responsabilità su un mero dato quantitativo, criticando il percorso logico non rigoroso seguito dalla sentenza relativamente all'affermazione della sua responsabilità penale. Secondo il ricorrente, la sentenza non motiva sufficientemente inficiando la bontà della ricostruzione del fatto storico e apprezzando condotte e comportamenti sotto il profilo di cui al cit. D.P.R., art. 74 in assenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità come necessari per integrare il reato di associazione per delinquere, operando un'inaccettabile e immotivato distinguo tra le posizioni dell'LL e del SO IC, anch'egli considerato stabile acquirente e tuttavia assolto dal reato associativo. L'essere funzionale all'associazione, l'agire con la volontà e la consapevolezza di aderente all'organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, si assume, è un dato da acquisire mediante un'attenta indagine, che non può essere affidata all'interpretazione del contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche senza alcun obiettivo riscontro. La Corte di Appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso la motivazione circa la contestata appartenenza dell'imputato all'associazione per delinquere e avrebbe recepito l'incompleta motivazione della sentenza di primo grado senza alcuna integrazione in riferimento ai motivi di appello;
la Corte avrebbe omesso la motivazione sulla richiesta di applicazione del cit. D.P.R., art. 74, comma 6, e dell'art. 73, comma 5, nonché circa la qualificazione dei reati contestati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e sul diniego delle attenuanti generiche.
4. AK MA e AK UR ricorrono per cassazione, con atti sovrapponibili, denunciando violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in quanto la motivazione della sentenza risulterebbe lacunosa, contraddittoria e illogica con effetto invalidante dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante;
la qualificazione giuridica adottata dalla Corte territoriale, secondo i ricorrenti, sarebbe censurabile per erronea applicazione della norma di diritto sostanziale richiamata, in quanto dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale emergerebbe inequivocabilmente che la condotta criminosa loro contestata non integra gli estremi della fattispecie delittuosa per cui è condanna, sia per la carenza probatoria in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico che per il complessivo apparato accusatorio, rivelatosi inidoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità anche in via meramente indiziaria.
5. FA GI ricorre per cassazione denunciando: a) nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento all'art. 192 c.p.p. per errata valutazione degli elementi processuali ai fini della prova certa di colpevolezza, attesa la insussistenza di elementi probatori univoci in assenza di riscontri esterni;
b) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in riferimento all'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., ingenerante l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, unico elemento indiziario presente in atti, con conseguente assoluta mancanza della prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato contestato, data la mancanza di motivazione nel decreto in ordine alla necessità di utilizzare le apparecchiature in uso alla polizia giudiziaria a causa dell'insufficienza e/o inidoneità di quelle installate presso la procura;
e) nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per contraddittorietà o illogicità della motivazione in riferimento al reale portato probatorio delle intercettazioni captate, di cui si eccepisce l'inutilizzabilità; d) nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa valutazione e conseguente omessa coerente motivazione ai fini della prova di responsabilità dell'elemento soggettivo di partecipazione al reato previsto dal cit. D.P.R., art. 74, non superandosi con le motivazioni addotte il giudicato cautelare, ove si ritenevano insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo a).
5.1. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito non abbiano risposto alle eccezioni mosse in merito all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevate dalle difese sin dalla fase cautelare, avendo il magistrato ripetuto nel decreto una formula di stile inidonea ad assolvere all'obbligo motivazionale, con conseguente impossibilità di utilizzare le conversazioni, ritenute indizi anche di una sua partecipazione al sodalizio criminoso e all'attività di vendita di sostanza stupefacente. Non essendo intervenute prove nuove, si sostiene, si è ignorato e mai superato il dato processuale di un giudicato cautelare, in cui si era affermato che risultavano acquisiti nei confronti dell'imputato gravi indizi di colpevolezza in relazione ai soli reati-fine. Secondo il ricorrente, gli elementi posti a sostegno della sentenza di condanna per il reato associativo attengono ai reati-fine, i quali però sono isolati e intervenuti in data anteriore alle condotte associative, essendo illogica la motivazione ove ha ritenuto sussistente la prova certa della colpevolezza di FA GI in merito al capo a) dell'imputazione per i reati-fine commessi antecedentemente alla contestazione associativa;
la sentenza di condanna si fonderebbe su intercettazioni senza che alcuna prova sia stata rinvenuta circa la partecipazione permanente dell'imputato alla struttura criminale composta sostanzialmente da albanesi, e, per quanto riguarda l'acquisto di sostanza stupefacente, le intercettazioni telefoniche sono esigue, sommarie e non documentano da sè l'acquisto della sostanza, non individuano la qualità, ne' vi sono riscontri esterni;
la proposta di vendita da parte di albanesi di cui si parla nella sentenza non può in alcun modo integrare il delitto di cessione di sostanza stupefacente ne' configurare la stabile partecipazione di FA GI all'associazione per delinquere rivolta al traffico internazionale di stupefacenti;
il difetto della motivazione è dato dalla apodittica affermazione che uno dei colloquianti delle conversazioni riportate sia FA GI solo perché nelle intercettazioni viene usato il nome NI, con travisamento dei dati lessicali delle intercettazioni. Il ricorrente denuncia anche violazione di legge e vizio motivazionale in tema di corretta valutazione e motivazione della congruità della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza e massima estensione, non considerando il comportamento processuale dell'imputato e la sua sostanziale incensuratezza.
6. De RO AR ricorre per cassazione, con due ricorsi, deducendo: a) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per avere la Corte di Appello fondato la pronuncia di condanna in ordine al delitto associativo su scelte dettate da opzioni meramente soggettive, che hanno determinato un vero e proprio travisamento della prova. Il ricorrente assume che, a fronte della travisata interpretazione delle intercettazioni telefoniche offerta dai giudici di merito, scollegata da un'analitica e non certamente prevenuta lettura delle stesse, i giudici hanno ritenuto che una riprova della sussistenza del delitto associativo fossero le forniture di cocaina all'interno del carcere destinate alla vendita, con un teorema accusatolo che non trova riscontro nella lettura delle stesse intercettazioni, dalle quali invece si evince, come con riferimento alla conversazione intercorsa il 7 agosto 2003, che la fornitura di stupefacente recapitata al De RO in carcere fosse destinata al suo personale consumo;
che il giudice di primo grado, a pag. 241, avrebbe travisato il significato dell'intercettazione telefonica, dalla quale emerge come il De RO fosse totalmente all'oscuro degli affari della IA e la radicale insussistenza di quel ruolo egemone che gli è stato riconosciuto;
che nella conversazione dell'11 luglio 2003 la stessa IA avrebbe offerto al De RO, una volta scarcerato, un ruolo apicale, così come gli inviti rivolti dal De RO alla sua interlocutrice di vendergli la droga stanno inequivocabilmente a significare che difettava quel pactum sceleris che configura il delitto associativo;
che i giudici di appello hanno ritenuto opportuno analizzare il reato di cui al capo u) e l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 per dare maggiore forza argomentativa alle conclusioni, pur essendo il De RO stato assolto in primo grado da tale reato;
b) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere la Corte, con riferimento al capo v), fornito una illogica motivazione, considerando come destinata alla vendita in carcere una sostanza stupefacente in relazione alla quale dalle captate intercettazioni si evinceva che la droga serviva all'imputato per farne uso personale, oltre che per avere con riferimento al capo w) ritenuto responsabile il De RO, che aveva fatto esclusivamente da tramite per l'acquisto della droga, con tale affermazione di responsabilità scardinando sotto il profilo logico-giuridico la ritenuta responsabilità per il delitto associativo, posto che PO IO e la sorella ME erano stati assolti reato di cui al capo b) e al capo v); c) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non avendo la Corte motivato il diniego dell'attenuante per il reato di cui al capo w) e avendo la Corte configurato la sussistenza di un'aggravante mai contestata per il reato di cui al capo v).
7. CI AN ricorre per cassazione chiedendo che la sentenza sia annullata in relazione alla qualifica di organizzatore attribuita al ricorrente e deducendo: a) violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, e vizio motivazionale per avere la
Corte attribuito al ricorrente la qualifica di organizzatore dell'associazione per delinquere senza specificare da quali telefonate emergesse il ruolo organizzativo attribuitogli, essendo meramente apparente l'indicazione di innumerevoli telefonate alle quali la Corte ha rinviato, descrivendo un'attività che non appare caratterizzante il ruolo dell'organizzatore dell'associazione, essendo priva di quell'autonomia di cui deve godere un partecipe per essere qualificato come capo, dirigente od organizzatore di un'associazione, ed avendo anzi la stessa sentenza escluso in numerosissimi passaggi della motivazione l'autonomia gestionale del CI, come ad esempio a pagg. 61 e segg.; è la stessa Corte, secondo il ricorrente, ad aver evidenziato come il CI non assumesse alcuna decisione senza prima consultare AK UR;
quanto affermato dalla Corte relativamente al reato-fine contestato al capo s) da conto della totale assenza di autonomia gestionale del CI e del ruolo subalterno al AK;
quanto affermato dalla Corte a pag.32 è coerente con il ruolo attribuito al AK a pag.62 della sentenza ma in evidente contraddizione con il ruolo di organizzatore poi attribuito al CI.
8. SO IC ricorre per cassazione deducendo: a) inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento l'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., comma 1, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che non potesse essere introdotto nella discussione un motivo non contenuto nell'atto di appello, indicato nell'impugnazione proposta da altro imputato. Trattandosi di questione oggettiva, si assume, la questione sollevata dal coimputato poteva essere fatta propria dal difensore del SO, il quale ha eccepito l'inutilizzabilità delle captazioni telefoniche. Secondo il ricorrente, trattandosi di questione concernente tutti i decreti, nei quali il pubblico ministero faceva semplicemente riferimento all'inidoneità ed insufficienza degli impianti installati presso la Procura, non era necessario indicare il decreto o i decreti non motivati ne' le formule ritenute non idonee;
tale problematica era stata oggetto di valutazione anche nel provvedimento cautelare, ed era stata risolta dal Giudice per le indagini preliminari mediante riferimento ad una giurisprudenza di legittimità ormai superata, posto che le Sezioni Unite hanno statuito come il semplice riferimento all'insufficienza o inidoneità degli impianti presso la Procura contenuto nel decreto esecutivo di attività tecniche di registrazione non consenta di ritenere assolto l'obbligo di motivazione prescritto a pena di inutilizzabilità assoluta dall'art. 268 c.p.p., comma 3; secondo il ricorrente, tale vizio motivazionale renderebbe inutilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e conseguentemente nulla la sentenza per inosservanza di norme processuali prescritte a pena di inutilizzabilità; b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) relativamente al medesimo aspetto, in quanto i giudici di merito, pur ritenendo il ricorrente estraneo al contesto associativo, hanno confermato l'impianto motivazionale del provvedimento di primo grado per le residuali imputazioni;
nella sentenza di primo grado si faceva riferimento a riscontri all'unico elemento di prova a carico del SO, mentre all'udienza del 12 maggio 2009 lo stesso verbalizzante aveva negato che vi fosse stata attività di sequestro o riscontro alle intercettazioni, la cui incompletezza, cattiva qualità o cripticità ne ha reso incerto il risultato, facendosi riferimento a somme incompatibili con la quantità di stupefacente che si ritiene oggetto di transazione, contestando il ricorrente la motivazione fornita dalla Corte di Appello a pag.79 in merito al fatto che i pagamenti fossero sostanzialmente contestuali o avvenissero, come sostenuto dallo stesso SO, mediante anticipo di somme;
con riguardo alla conversazione del 27 maggio 2003 ore 21:36 il Tribunale ha fatto riferimento allo scambio di classici involucri contenenti 500 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish mentre nella contestazione rubricata al capo p) si parla della cessione di una quantità superiore a kg.2 di eroina;
ne' può costituire riscontro al costrutto accusatorio di cui al capo q), che riguarda una condotta avvenuta nella prima settimana di giugno, un controllo effettuato il 10 luglio 2003. 9. ZZ IM ricorre per cassazione deducendo vizio motivazionale, inosservanza od erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento alla mancata assoluzione del ricorrente dalla contestata fattispecie associativa e con richiesta subordinata di esclusione del ruolo di organizzatore per totale carenza di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe desunto la partecipazione dello ZZ al reato associativo da un'interpretazione parziale e illogica delle intercettazioni telefoniche indirette tra i coindagati, non supportata da oggettivi riscontri fattuali;
l'assoluzione dall'unico reato-fine contestato è sintomatica dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria, che non ha consentito di trovare alcun riscontro di tipo dinamico al dedotto, indimostrato, generico ed indefinito ruolo di partecipe dell'associazione. La Corte, si assume, avrebbe omesso di considerare che non vi fosse la prova che il "vecchio", al quale si fa riferimento indiretto in alcune conversazioni telefoniche, fosse identificabile con certezza in ZZ IM, tanto più che all'udienza del 12 maggio 2009 (pagg.21 segg. della sentenza di primo grado) il LO NA ha precisato che nell'ambito dell'indagine erano presenti altri soggetti che venivano appellati con tale nomignolo;
appare illogico che la Corte di Appello pretenda di individuare il contributo del ricorrente alla vita associativa dal compendio indiziario che comprenderebbe un contributo dinamico relativamente ad un'ipotesi di reato-fine dal quale è stato assolto in primo grado;
la sentenza impugnata risulta immotivata e inconferente in rapporto ai motivi di gravame laddove non si è considerata l'assenza di telefonate dirette dello ZZ nei confronti degli altri coimputati coinvolti nella contestazione di partecipazione all'associazione, non consentendo le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale del ricorrente, ancor meno con il ritenuto ruolo apicale di organizzatore;
la sentenza sarebbe immotivata nella parte in cui non ha ritenuto di dare valore liberatorio al breve lasso di tempo nell'ambito del quale emergerebbe la figura dello ZZ, mentre la Corte avrebbe dovuto evidenziare che la posizione di quest'ultimo emerge in modo indiretto in poche occasioni nell'arco dell'indagine, soprattutto senza che i dati emergenti siano caratterizzati da una univoca lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche, non essendovi prova della stabilità di vincoli tra lo ZZ e altri soggetti del gruppo, dalle cui attività l'imputato viene sistematicamente escluso, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in merito alla prova della partecipazione all'associazione. 10. All'udienza del 28/1/2014, preso atto che l'avviso all'imputato AK MA ai sensi dell'art. 613 c.p.p., comma 4, non era andato a buon fine, la posizione di tale ricorrente è stata separata con rinvio a nuovo ruolo.
11. Nel corso della medesima udienza, il difensore di FA GI ha depositato copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame del 30/05/2007, menzionata nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435;
Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).
2. Tanto premesso, ed esaminando partitamente i ricorsi, l'impugnazione proposta da LL SQ non può trovare accoglimento.
2.1. Quanto all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a base della pronuncia impugnata, è principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2007 (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236754) che sono inutilizzabili gli esiti di intercettazioni qualora le conversazioni risultino registrate mediante impianti diversi da quelli in dotazione dell'ufficio di procura senza esser state precedute da un provvedimento autorizzativo che contenga un apprezzamento del Pubblico Ministero circa l'esistenza attuale ed effettiva delle condizioni di oggettiva insufficienza o inidoneità degli impianti della stessa procura (Sez. 1, n. 10399 del 13/01/2010, Amendola, Rv. 246353). Con la precisazione che il requisito dell'inidoneità dell'impianto, attiene non solo all'aspetto tecnico-strutturale, concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto funzionale, da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Sez. 6, n. 17231 del 14/04/2010, Hosa, Rv. 247010;Sez. 6, n. 2930 del 23/10/2009, dep. 22/01/2010, Ceroni, Rv. 246128). Con l'ulteriore specificazione per cui la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza, implicitamente desumibile anche dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254101), per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della procura, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Di Fiore, Rv. 256590; Sez. 1, n. 11561 del 05/02/2013, Tavelli, Rv. 255336).
2.2. La sentenza impugnata (pag.78) ha ritenuto generica l'eccezione concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto la difesa non avrebbe indicato i decreti asseritamente non motivati ne' le formule ritenute non idonee, rilevando la Corte come i decreti visionati recassero puntuale esposizione dell'assenza di postazioni di ascolto disponibili presso la procura nonché delle ragioni di urgenza che rendevano necessaria l'immediata prosecuzione dell'attività di captazione. Pur essendo condivisibile la censura della motivazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'eccezione, posto che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità non rientra tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo sempre rilevabile d'ufficio, la questione è priva di decisività, posto che la Corte ha comunque fornito una motivazione alternativa. A fronte della motivazione espressa dalla Corte territoriale con riguardo al contenuto dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, il ricorrente avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di specificità del ricorso, riportare nell'atto o allegare la motivazione dei decreti emessi dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, asseritamente viziati, onde consentire a questa Corte di verificare su quali presupposti i decreti stessi fossero stati emessi, tanto più a fronte della specifica indicazione, nella sentenza impugnata, del fatto che i decreti visionati dalla Corte di Appello recassero puntuale esposizione delle ragioni di urgenza che rendevano necessaria l'immediata prosecuzione dell'attività di captazione (Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
2.3. Il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale qualora venga dedotto un error in procedendo, non comporta, infatti, il venir meno della necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per la proposizione del ricorso per cassazione. Ciò vuoi dire che, pur trattandosi di motivo di natura processuale in relazione al quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo processuale al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta, l'applicazione concreta di questo principio presuppone che venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello che sia affetto dal vizio denunziato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo. Se invece questa indicazione non viene fornita o, seppur fornita, l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del processo deve ritenersi nel primo caso che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato;
nel secondo caso che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice del merito, se il problema si pone in questa fase, ovvero produrlo nel giudizio di legittimità nei casi in cui la Corte di Cassazione sia anche giudice del fatto. Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv.244328;
Sez. 1, n. 26492 del 09/06/2009, Bellocco, Rv.244039; Sez.4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino, Rv. 228953).
2.4. Se ne deve trarre la conseguente dichiarazione di inammissibilità di tale motivo di ricorso.
2.5. Quanto alle censure concernenti l'illogica ed immotivata sussunzione delle condotte dell'LL, desunte dalle sole intercettazioni, nell'ambito del reato associativo, il ricorso si pone in palese contrasto con il testo del provvedimento impugnato. La Corte territoriale, quanto al contestato reato associativo, ha rinviato a quanto accertato dal tribunale, ritenendo che l'analisi delle condotte compiuta dai primi giudici fosse sul punto condivisibile in ragione della lineare ricostruzione delle vicende oggetto di contestazione, della facile decifrabilità del linguaggio registrato e dell'accertata identità dei soggetti ai quali le condotte erano state attribuite. Nella sentenza di primo grado, con riguardo al reato associativo, era stata ritenuta la posizione apicale e gerarchicamente sovraordinata dei fratelli AK MA e AK UR nonché di CI AN, i quali dirigevano le azioni del sodalizio, indicandosi CO EN come anello di congiunzione fra gli albanesi e gli acquirenti campani, CI DO e EN IA quali corrieri, LL SQ, FA GI, PA GI e ZZ IM quali acquirenti- grossisti. Esaminando partitamente i singoli motivi di impugnazione, la Corte di Appello di Napoli si è confrontata con i motivi di appello e, in particolare: a) con riguardo alla condotta contestata con data tra l'11 e il 16 marzo, ha confermato la sentenza di primo grado riportando brani significativi delle conversazioni intercettate, in parte riportate nella motivazione ed analiticamente esaminate;
b) con riguardo alla condotta contestata con data tra il 27 il 29 aprile 2003, richiamando la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado, ha riportato sinteticamente la conversazione del 23 aprile 2003 22:20, da cui ha desunto l'esistenza di pregressi rapporti e la palese richiesta di fornitura di sostanza, nonché la contrattazione sul prezzo, la conversazione del 27 aprile 2003 18:20, in cui gli imputati di nazionalità albanese si organizzano per portare ai grossisti il campione della sostanza stupefacente da vendere, la conversazione del 29 aprile 2003 18:47, in cui l'imputato LL rifiuta una fornitura diversa;
c) con riguardo alla condotta contestata con data tra l'11 e il 13 luglio 2003, ha ritenuto tale vicenda fortemente significativa della sussistenza di rapporti articolati e stabili tra le varie frange dell'organizzazione e, richiamando l'esposizione più analitica contenuta nella sentenza di primo grado, ha ricostruito la vicenda identificando nell'imputato LL il personaggio indicato nell'intercettazione del 6 luglio 2003 come "GI", in quanto interessato ai contatti degli albanesi con il macedone NI e alla contemporanea trattativa con l'albanese "Make" dimorante a Napoli, richiamando l'intercettazione dell'8 luglio 2003 12:10, in cui LL SQ chiama CI AN e chiede novità circa una situazione che i giudici di merito ritengono con evidenza nota ad entrambi, contemporaneamente rilevando come fossero state intercettate conversazioni fortemente significative in ordine alle vorticose e ubiquitarie fonti degli albanesi: in data 9 luglio 2003 22:36, LL era stato avvisato da CI AN che era "tutto a posto", il 10 luglio 2003 alle 12:10 LL SQ aveva chiamato CI AN riferendo che lo stava raggiungendo, desumendo i giudici da ulteriori intercettazioni che l'appuntamento fosse a Mondragone, peraltro avendo confermato tale incontro il personale del Nucleo Operativo Carabinieri di Taranto, che aveva predisposto un servizio di osservazione, con attività investigativa completatasi con il controllo alle 20:10 del medesimo 10 luglio 2003 di un'autovettura, indicata nelle telefonate intercettate, su cui viaggiavano quattro soggetti identificati in AK UR, CI AN, RT LO e LL SQ provenienti da Roma, seguita da telefonate intercorse nella notte tra AK UR, in cui quest'ultimo rassicurava Demo ER per non essergli state prelevate le impronte digitali, a differenza di quanto avvenuto per LL, privo di documenti. I giudici di merito hanno affermato la valenza probatoria degli elementi acquisiti, sottolineando che le successive conversazioni dimostravano l'invio di un corriere e il contatto con il quale il CI avvertiva LL che ancora non era arrivato niente con telefonata del 12 luglio 2003 14:22, che alle 18:00 CI AN fissava un appuntamento con LL e da un servizio di osservazione predisposto dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Taranto si accertava lo scambio di un involucro consegnato da un extracomunitario a CI DO, che alle ore 00.32 del 13 luglio 2003 LL parlava con CI AN dei risultati dell'assaggio effettuato sul campione. In merito alla domanda di assoluzione dell'appellante, ha ritenuto che il costante contatto dell'imputato con gli albanesi, la previa informazione in merito a tutte le forniture dagli stessi organizzati, il chiaro interesse all'intermediazione per acquisti di notevole entità non consentissero diversa lettura con riferimento ai dati emersi dalle intercettazioni e dai controlli effettuati in occasione del viaggio in Pomezia per l'organizzazione dell'acquisto con il EN, sottolineando come le conversazioni dessero conto della stabilità del rapporto, risalente ad epoca considerevolmente antecedente l'inizio delle intercettazioni, desunta dal riferimento ad una procedente fornitura di cocaina proveniente dal sud America, dall'indicazione di luoghi di incontro non specificati, dall'utilizzo di espressioni sintetiche o criptiche ma ricorrenti (macchine, documenti, passaporti) ed immediatamente comprese. Ha, poi, ritenuto indicativa la presenza dell'LL, sia nel viaggio a Pomezia che in quello a Napoli per i contatti e l'acquisizione di campioni con i fornitori, per negare la tesi difensiva in ordine ai soggetti con cui interagiva l'imputato, ritenuto comunque dato non significativo a fronte delle innumerevoli conversazioni dalle quali emergeva la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alle modalità del rifornimento organizzato dagli albanesi, nonché l'inverosimiglianza che la sostanza stupefacente fosse acquistata dall'imputato per uso proprio o per un piccolo spaccio, inconciliabile con il ruolo e con le modalità di acquisizione dei campioni per una successiva acquisizione di grossi quantitativi. Ha spiegato per quale motivo l'esito negativo del controllo del 10 luglio 2003 non potesse ritenersi acquisizione istruttoria idonea a dimostrare che l'attività dell'imputato fosse finalizzata all'acquisto di piccola entità destinato allo spaccio al minuto, sottolineando come il livello dell'informazione dell'LL e gli acquisti di chilogrammi di sostanza rendessero inverosimile l'ipotesi difensiva, emergendo oltretutto dalle telefonate intercettate che l'LL era convocato per i saggi di campioni della sostanza da acquistare. La motivazione fornita dai giudici di merito, le cui due pronunce, come detto, si integrano secondo principi interpretativi consolidati, appare congrua, esente da illogicità e resiste alle generiche, e in parte non corrette, censure mosse dal ricorrente.
2.6. In merito al deteriore trattamento dell'LL rispetto al coimputato SO IC è sufficiente prendere in esame le pagg.76 e 77 della sentenza impugnata per desumerne la logicità con riferimento al diverso giudizio espresso nei confronti di quest'ultimo; in merito all'asserita omessa motivazione in punto di sussunzione del fatto in ipotesi lieve o attenuata, il coinvolgimento dell'imputato in forniture provenienti, oltre che dall'Albania, anche dal sud America e comunque il continuo contatto dello stesso con i fornitori hanno indotto la Corte a ritenere inapplicabile l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, così come l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, evidenziandosi nella sentenza come la cessione di "campioni" di sostanza deve essere valutata alla luce dell'offensività della condotta, da correlare alla quantità di sostanza stupefacente richiesta e offerta piuttosto che al quantitativo del campione (cfr. esattamente sul tema Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv. 256289; Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004, Benevento,Rv. 230372). La Corte ha ritenuto inconferente con le risultanze processuali anche l'argomentazione a sostegno della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, negate sia sulla base di due precedenti specifici sia in ragione della personalità di notevole spessore criminale dell'imputato, dedito ad un esercizio professionale dell'attività illecita e stabilmente inserito in una scelta di devianza. Trattasi, inoltre, di censura che concerne un giudizio, quale quello riguardante la determinazione della pena e la concessione dei benefici come la sospensione condizionale, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, congruamente motivato.
2.7. Il ricorso proposto da LL SQ deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso proposto da AK UR è inammissibile.
3.1. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento al quale si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, mediante l'individuazione dei capi e dei punti dell'atto impugnato che si intendono sottoporre a censura con espressione di un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente formulato, che consenta di dimostrare che ragionamento del giudice è errato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568; Sez. 6, n. 22445 dell'8/09/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181).
3.2. Quando, poi, il ricorso contesta le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, così da condurre a decisione differente.
3.3. Nel caso concreto, il ricorso presentato da AK UR si caratterizza per essere uno scritto discorsivo contenente l'enunciazione di frasi ed argomenti disancorati dal provvedimento impugnato, si connota per un generico riferimento alle ragioni degli elementi costitutivi del reato e per un'apodittica censura per violazione di legge e vizio motivazionale, dovendo ritenersi inammissibile perché tendente ad una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità, sulla base di generiche censure alle valutazioni operate dal giudice di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002, P.O.in proc. Min. Tesoro, Rv. 222217; Sez. 1, n. 10527 del 12/07/2000, Cucinotta, Rv. 217048; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone,Rv. 207944;Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (dep. 29/01/1996 ), Clarke, Rv.203428). Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i "limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, n. 47891, Mauro, Rv. 230568; Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003-6/02/2004, Elia, Rv. 229369).
3.4. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia "proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00. 4. Il ricorso proposto da FA GI è infondato.
4.1. Il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità delle conversazioni captate sulla base dei decreti autorizzativi nn. 15/03 e 36/03 in quanto tali decreti sarebbero privi di motivazione, senza inserirne il testo nel ricorso e senza allegarli. Come già osservato con riferimento ad altro ricorrente, la sentenza impugnata (pag.78) ha rigettato analoga eccezione sollevata da altro coimputato affermando che i decreti visionati recavano puntuale esposizione dell'assenza di postazioni di ascolto disponibili presso la procura nonché delle ragioni di urgenza che rendevano necessaria l'immediata prosecuzione dell'attività di captazione. L'integrazione tra le due pronunce di merito porta a ritenere che i decreti visionati dalla Corte di Appello fossero quelli analiticamente elencati quali fonti di prova a pag.26 ss. della sentenza di primo grado, tra i quali si trovano anche i decreti nn. 15/03 e 36/03. A fronte della motivazione espressa dalla Corte territoriale con riguardo al contenuto dei decreti autorizzativi delle intercettazioni posti a base della pronuncia di condanna, il ricorrente avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, riportare nell'atto o allegare la motivazione dei provvedimenti asseritamente viziati, onde consentire a questa Corte di verificare la fondatezza dell'eccezione, tanto più a fronte della specifica indicazione, nella sentenza impugnata, del fatto che i decreti visionati dalla Corte di Appello recassero puntuale esposizione delle ragioni di urgenza che rendevano necessaria l'immediata prosecuzione dell'attività di captazione.
4.2. Il ricorrente si duole, poi, dell'assenza di riscontri esterni capaci di suffragare l'ipotesi di colpevolezza desunta dalle intercettazioni telefoniche, svolgendo per lo più censure generiche e in fatto che tendono ad una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, sulla base di affermazioni in parte contrastanti (vedasi la motivazione a pag.74-75 circa l'identificazione dell'imputato o l'indicazione delle attività dibattimentali successive al giudizio cautelare a pag.17-18 della sentenza di primo grado) con il testo delle pronunce di merito. In ogni caso, la specifica censura circa l'illogicità della motivazione, laddove desume l'appartenenza dell'imputato FA GI al sodalizio criminoso indicato nel capo A dalle sole intercettazioni telefoniche intercorse tra quest'ultimo e CI AN nel periodo 18-23 gennaio 2003, si scontra con il tenore del provvedimento impugnato, in cui con congrua motivazione la Corte territoriale ha desunto il ruolo di acquirente-grossista dell'associazione ascritto al FA dalla dimestichezza personale, dalla comunione di linguaggio convenzionale, dai riferimenti sintetici a luoghi noti agli interlocutori, in definitiva da elementi sintomatici di rapporti già da tempo instaurati con personaggi di spicco dell'associazione emergenti dalle intercettazioni telefoniche, utilizzabili ai fini dell'accertamento del reato di cui al capo A nella loro integralità, dunque anche con riferimento alle captazioni di epoca successiva al gennaio 2003, analiticamente valutate nella sentenza a pag. 75. Non si ravvisa alcuna contraddizione nelle pronunce di merito, non potendosi escludere la sussistenza del reato associativo dall'insufficienza della prova in merito al perfezionamento di un reato-fine, tanto meno nel caso in esame, in cui la pronuncia assolutoria non ha posto in dubbio l'effettività dei contatti intercorsi tra fornitori e grossista nel periodo 29 gennaio/6 febbraio 200 al fine di pervenire ad una nuova transazione, ritenuta correttamente sintomatica di una stabilità di rapporti alla luce delle contestazioni concernenti pregresse cessioni (capo e), non inquadrate come reati-fine. La sentenza impugnata risulta, dunque, avere correttamente applicato il principio interpretativo per cui, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397).
4.3. La correlata censura per omessa valutazione e conseguente omessa coerente motivazione, ai fini della prova di responsabilità dell'elemento soggettivo di partecipazione al reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, delle motivazioni del cosiddetto giudicato cautelare, ove si ritenevano insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo a), deve ritenersi infondata. La Corte territoriale, operando una diversa valutazione del compendio istruttorio, oggetto di cognizione sommaria ai fini della cautela, all'esito di una più completa cognizione delle emergenze istruttorie, ha espresso la motivazione indicata al punto n. 4.2, evidentemente incompatibile con le valutazioni del Tribunale del Riesame, implicitamente rigettando il relativo motivo di appello, il cui vaglio emerge dal fatto che a tale motivo si rinviene espresso riferimento a pag.73 della motivazione.
4.4. La censura concernente la determinazione della pena ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti è inammissibile. La Corte ha ritenuto inconferente con le risultanze processuali l'argomentazione concernente l'incensuratezza dell'imputato, condannato per violazione dell'art. 416 bis c.p., ritenendo di valutare negativamente il comportamento processuale del medesimo (pag.75) ed argomentando le ragioni per le quali ha ritenuto adeguata la pena applicata dal giudice di primo grado. Trattasi, dunque, di censura che concerne un giudizio, quale quello riguardante la determinazione della pena e la concessione di circostanze attenuanti generiche, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, congruamente motivato.
4.5. Il ricorso proposto da FA GI deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
5. Il ricorso proposto da De RO AR è infondato.
5.1. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento al quale si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, mediante l'individuazione dei capi e dei punti dell'atto impugnato che si intendono sottoporre a censura con espressione di un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente formulato, che consenta di dimostrare che ragionamento del giudice è errato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568; Sez. 6, n. 22445 dell'8/09/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181).
5.2. Quando, poi, il ricorso contesta le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, così da condurre a decisione differente.
5.3. Il ricorrente si duole del travisamento delle intercettazioni telefoniche poste a base della pronuncia di condanna riportandone, nel ricorso, alcuni brani;
offrendone, in sostanza, una diversa interpretazione, non incompatibile ma, meramente alternativa a quella indicata dai giudici di merito. Occorre, in proposito, ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso dotato del requisito della specificità con riferimento alle relative doglianze (Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552; Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, dep. 26/01/2010, Mutti, Rv. 246499). In considerazione del vizio lamentato, non è infatti sufficiente che gli atti del processo evocati con il ricorso siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità, ne' che tali atti possano essere astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli atti del processo, presi in considerazione per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano decisivi, ossia autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
5.4. Quanto ai vizi motivazionali concernenti l'assoluzione di alcuni coimputati e l'assenza di motivazione circa gli elementi costitutivi dell'associazione, si tratta di censure infondate che aggirano, a fronte della specifica motivazione svolta dalla Corte territoriale alle pagine 93-95 e dell'ampia motivazione di primo grado alle pagine 255 ss. e 268, il dovuto confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, mediante l'individuazione dei capi e dei punti dell'atto impugnato che si intendono sottoporre a censura con espressione di un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi analiticamente formulato, che consenta di dimostrare che il ragionamento del giudice è errato.
5.5. In contrasto con il testo della sentenza impugnata (pagg.86-95) si mostrano le censure concernenti l'omessa motivazione circa il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, richiesto con i motivi di appello o l'applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, che in alcun modo risulta oggetto del dispositivo di condanna e che viene menzionata a pag.95 della sentenza quale mero argomento logico per escludere la possibilità di qualificare il fatto come di scarso allarme, confermandosi anche per tale ricorrente, in presenza di congrua motivazione sul punto, l'infondatezza delle censure concernenti la valutazione dei giudici di merito in punto di determinazione della pena.
5.6. Conclusivamente, il ricorso proposto da De RO AR deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
6. Il ricorso proposto da CI AN è infondato.
6.1.Il ricorrente si duole della sussunzione della sua condotta nell'astratta figura di reato prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, ritenendo che la Corte gli abbia erroneamente ascritto il ruolo di organizzatore all'interno dell'associazione, peraltro in contraddizione con il ruolo di preminenza attribuito nella stessa pronuncia a AK UR.
6.2. Secondo un principio già affermato da questa Sezione, la qualifica di organizzatore all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico rilevante settore operativo del gruppo (Sez.4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela, Rv.242032). La lettura delle sentenze di merito consente di apprezzare come i giudicanti, con una satisfattiva analisi degli elementi ritenuti rilevanti, abbiano convincentemente supportato il ruolo di organizzatore svolto dal CI. Ruolo di cui hanno apprezzato esattamente i tratti distintivi nel fatto che il CI avesse una posizione centrale con mansioni direttive in tutti i traffici dell'organizzazione, mantenesse i contatti con gli acquirenti-grossisti italiani e impartisse disposizioni per la conclusione dei singoli affari, secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, rispetto alla cui interpretazione valgono qui gli stessi rilievi di inammissibilità della censura per difetto di specificità già rilevati in altro ricorso, che lo vedono come protagonista. Conformemente alla sentenza di primo grado, la sentenza di appello ha riscontrato il ruolo del CI di collettore tra le direttive del AK e le richieste degli acquirenti, di esecutore di consegne e recettore di pagamenti, la sua presenza in occasione di un incontro organizzato con gli acquirenti a Pomezia per sottoporre agli stessi il saggio di un campione di sostanza stupefacente. La ricostruzione dei giudici di merito può ritenersi giuridicamente corretta e basata su elementi (insindacabili nella loro ricostruzione fattuale) coerenti e quindi non censurabili proprio in ragione del principio per cui può qualificarsi come organizzatore anche colui che, non limitandosi ad attività meramente esecutive del progetto comune, assuma una funzione di fulcro, svolga poteri gestionali, ancorché non pienamente autonomi, apportando all'associazione un contributo primario, ponendo cioè in essere una condotta maggiormente pericolosa di quella degli altri sodali.
6.3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente CI AN al pagamento delle spese processuali.
7. Il ricorso proposto da SO IC è infondato.
7.1.Quanto all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche valga richiamare, onde evitare ultronee ripetizioni, quanto osservato ai punti nn. 2.1, 2.2 e 2.3.
7.2. Se ne deve trarre la conseguente dichiarazione di inammissibilità di tale motivo di ricorso.
7.3. Con riguardo alla dedotta violazione di legge, nonché illogicità e carenza della motivazione per incompletezza dei colloqui intercettati, cattiva qualità dell'intercettazione, cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, assunti dal ricorrente quali presupposti della censura concernente la necessità, trascurata dalla Corte, di riscontri atti ad acclarare con certezza la responsabilità del ricorrente, deve trovare applicazione il principio interpretativo secondo il quale, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione (Sez. 6, n. 29350 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088), dovendo in caso contrario, cercare elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti (Sez. 4, n. 21726 del 25/02/2004, Spadaro, Rv. 228573). Di tale verifica si è fatta carico la pronuncia impugnata, così come la sentenza di primo grado che la integra, fornendo ampia motivazione delle ragioni per le quali i colloqui intercettati non potessero ritenersi ambigui o suscettibili di diversa interpretazione, anche con riferimento alla natura della sostanza oggetto delle transazioni, sul presupposto di fatto che alcune operazioni di sequestro avevano consentito di accertare come il traffico di stupefacenti nel quale erano coinvolti gli imputati concernesse esclusivamente droghe del tipo eroina e cocaina. A fronte della sola argomentazione connotata da specificità, ossia quella concernente l'interpretazione data dal Tribunale alla conversazione del 27 maggio 2003 21:36, da ritenere con evidenza un lapsus calami (laddove risulta un riferimento ad hashish) nell'ambito di una pronuncia molto complessa e articolata concernente in via esclusiva reati inerenti al traffico, alla fornitura e alla cessione di eroina e cocaina (e non hashish), il ricorso presenta generiche argomentazioni che sono del tutto inidonee a disarticolare l'iter motivazionale seguito dai giudici di merito in punto di idoneità delle intercettazioni a sostenere l'ipotesi accusatoria.
7.4.Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente SO IC, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
8. Il ricorso proposto da ZZ IM è infondato.
8.1. Non può condividersi il generico assunto per cui l'assoluzione dell'imputato dall'unico reato-fine contestatogli sarebbe sintomatica dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria in merito al reato associativo. Risulta opportuno ribadire, in proposito, un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l'assoluzione relativa ai reati-fine non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo (Sez. 1, n. 5036 del 3/04/1997, Pesce, Rv. 207792).
8.2. I giudici del tribunale hanno premesso (pagg.33 ss.) le argomentazioni in base alle quali hanno ritenuto che la valenza dimostrativa delle affermazioni e delle notizie recepite con riferimento a soggetti terzi con lo strumento delle intercettazioni telefoniche, con riferimento al coinvolgimento di tali persone in attività illecite, dovesse considerarsi superiore a quella di qualsiasi usuale chiamata di correo, successivamente descrivendo il preciso organigramma dell'associazione di narcotrafficanti, nell'ambito del quale hanno ritenuto che ZZ IM rivestisse il ruolo di acquirente-grossista. Le ragioni in base alle quali il Tribunale è giunto a tale conclusione sono rinvenibili nelle parti della motivazione (pagg.56, 85,87, 139, 140, 146, 168, 179-188) in cui sono elencati i riferimenti a tale imputato fatti dagli organizzatori del traffico, le telefonate nelle quali l'imputato è diretto interlocutore, i servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria nel mese di agosto 2003 a Napoli. Il Tribunale ha richiamato (pagg. 287 ss.) un analitico elenco di indizi in base ai quali è stato desunto lo stabile collegamento di tale imputato all'associazione di cui al capo A. In merito alla possibilità di identificare nello ZZ il "vecchio" al quale si riferiscono i trafficanti nelle loro conversazioni, la Corte (pagg.69-70) ha satisfattivamente indicato le ragioni e gli elementi che consentivano di identificare con certezza tale imputato come sodale, limitandosi il ricorrente a reiterare argomentazioni, generiche sul punto, che non si confrontano con tale motivazione, la cui logicità e completezza resistono alle censure mosse nel ricorso.
8.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Disposta la separazione della posizione di AK MA. Rigetta i ricorsi di SO IC, FA GI, LL SQ, CI AN, De RO AR, ZZ IM e dichiara inammissibile il ricorso di AK UR e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali e AK UR anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende di Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014