Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2009, n. 26387
CASS
Sentenza 7 maggio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui "il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti", non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di "aiuto totale" e quello di "aiuto parziale" nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione rispetto a quella della "contestazione" di cui all'art. 500 cod. proc. pen. non è nella "parzialità dell'aiuto", ma nelle modalità del medesimo, nel senso che l'aiuto, a norma del cit. art. 499, viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto. (Fattispecie in tema di consultazione da parte del teste della querela da lui redatta).

In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2009, n. 26387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26387
    Data del deposito : 7 maggio 2009

    Testo completo