Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui "il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti", non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di "aiuto totale" e quello di "aiuto parziale" nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione rispetto a quella della "contestazione" di cui all'art. 500 cod. proc. pen. non è nella "parzialità dell'aiuto", ma nelle modalità del medesimo, nel senso che l'aiuto, a norma del cit. art. 499, viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto. (Fattispecie in tema di consultazione da parte del teste della querela da lui redatta).
In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2009, n. 26387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26387 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 07/05/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1290
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Maria Francesca - Consigliere - N. 5515/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GI CO LO N. IL 12/08/1951;
avverso SENTENZA del 13/10/2008 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARESCA Maria Francesca;
Udito il Procuratore Generale in persona Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello Catania, in riforma della sentenza del tribunale di Catania, in data 15.6.2000, confermava la dichiarazione di colpevolezza di TA LO in ordine al reato di tentato furto, aggravato da destrezza, di 2 CD Rom musicali, sottratti dai banchi di vendita dell'ipermercato "Auchan", e riduceva la pena a mesi uno di reclusione e Euro 104,00 di multa. Ad avviso della Corte la prova della colpevolezza dell'imputato si basava sulle dichiarazioni rese dal teste AV, addetto alla vigilanza, il quale aveva dichiarato di aver visto il TA spingere con il piede, oltre le casse, i CD ROM.
Confutava la Corte che la prova era stata illegittimamente acquisita per aver consentito al teste di leggere la querela, in quanto il giudice aveva consentito alla difesa di porre domande al teste, non ammettendo solo le contestazioni, non trattandosi di sommarie informazioni.
Specificava la Corte che l'aggravante della destrezza era consistita nell'aver il TA spinto i CD con i piedi per eludere la vigilanza del cassiere.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 191 c.p.p., art.499 c.p.p., comma 5, art. 500 c.p.p., comma 2, e art. 526 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità della prova, avendo lo AV, al dibattimento, riferito di non ricordarsi nulla ed avendogli il Giudice consentito la lettura integrale della querela, in quanto egli aveva continuato a non ricordare, nonostante le irrituali contestazioni rivoltegli dal P.M., mentre alla difesa, non era stato consentito esaminare il teste attraverso le contestazioni di alcuni brani non letti del documento. Lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell'art. 499 c.p.p., comma 5, art. 500 c.p.p., comma 2, sia perché il giudice può autorizzare la consultazione di documenti, ma non consentirne la lettura integrale sia perché le risposte date a seguito delle contestazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste, ma non per fondare una sentenza di condanna, così che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 e art. 546 c.p.p., lett. e), in quanto il teste AV non aveva riferito di aver visto il TA impossessarsi dei CD Rom ne' di averlo visto gettare a terra gli stessi e spingerli con il piede, ma dichiarava di essere intervenuto perché allertato dal sistema di allarme delle barriere ed aveva visto i CD ROM a terra. Pertanto, non vi era la prova dell'impossessamento dei CD Rom, quale elemento costitutivo del reato di furto.
Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 e artt. 521 e 522 c.p.p., per carenza manifesta della motivazione. Osserva la difesa che la condotta contestata nel capo di imputazione non conteneva descrizioni in ordine alla destrezza e, comunque, la condotta contestata nel capo di imputazione di impossessarsi di due CD che sottraeva dai banchi è diversa da quella ritenuta in sentenza di spingere con i piedi. Pertanto sussiste difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e quella ritenuta in sentenza.
Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 337 c.p.p. per carenza manifesta di motivazione, in quanto in assenza dell'aggravante, il reato sarebbe stato procedibile a querela e, nel caso di specie, la querela risulta formalizzata da un semplice addetto alla sorveglianza, che in quanto tale non possiede la rappresentanza della persona offesa e che nell'atto di querela non ha indicato la fonte dei poteri di rappresentanza.
Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 521 e seg. c.p.p. e art. 158 c.p. e per carenza manifesta di motivazione, in quanto, come già era stato fatto rilevare, il tempo del commesso delitto nel capo di imputazione è indicato nel 11.6.2002, mentre nel verbale di ratifica della querela è riportata la data del 11.4.2000, così che l'anno e il mese risultano diversi, con implicazioni sia per quanto concerne il difetto di correlazione sia per la prescrizione, che nel caso in cui la data corretta fosse quella dell'11.4.2000, doveva essere dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato, in quanto la prescrizione si era verificata prima della pronuncia della Corte.
Con il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 546 c.p.p. per incerta indicazione della data di pronuncia della sentenza, in quanto in calce alla sentenza, l'estensore ha indicato la data del 13.6.2008, mentre, nell'epigrafe, a margine della sentenza, è indicata come data di udienza il 13.10.2008.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Lo AV, addetto alla vigilanza del grande magazzino, che aveva provveduto a redigere l'atto di querela per conto della società Auchan, non ricordando, inizialmente, quello specifico episodio, era stato autorizzato dal giudice a rileggere quello che lui stesso aveva scritto, senza che la difesa sollevasse alcuna obiezione. Come risulta, poi, dalla sentenza, lo AV, dopo la consultazione dell'atto a sua firma, aveva ricordato il fatto di cui era stato testimone ed aveva riferito di aver sentito l'allarme acustico e di aver visto l'imputato spingere con i piedi i CD Rom oltre la barriera delle casse. Dopo che lo AV aveva reso queste dichiarazioni, alla difesa era stato consentito di porre delle domande al teste, ma non di fare contestazioni.
Osserva la Corte che in tema di letture consentite in dibattimento, in base agli artt. 431 e 511 c.p.p., la querela viene inserita nel fascicolo per il dibattimento, ed è utilizzabile, ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, sicché da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda, tranne che nel caso in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia - querela, nel qual caso, a richiesta di parte, la lettura è consentita, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova.
Nel caso di specie, però, non si verte nelle predette fattispecie cioè di lettura della querela direttamente da parte del giudice, in assenza dell'esame della persona che ha reso le dichiarazioni, ma in quella di cui all'art. 499 c.p.p., comma 5, cioè, di consultazione da parte della persona che ha redatto l'atto, dell'atto stesso per "aiuto della memoria", così come recita la norma in argomento. Per quanto, poi, concerne la doglianza relativa all'aver consentito la lettura integrale della querela, si osserva che ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 499 c.p.p., comma 5, non si può riscontrare alcuna differenziazione tra il concetto di aiuto totale o aiuto parziale della memoria nel ricordo di un fatto. La specificità della norma rispetto alla "contestazione" di cui all'art. 500 c.p.p. non sta nella "parzialità dell'aiuto" ma nelle modalità dell'aiuto e nella funzione dei due istituti, nel senso, quanto al primo profilo, che l'aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto, mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali abbia già deposto;
quanto al secondo profilo (funzione), mentre dalla "contestazione" il giudice può solo trarre elementi per valutare l'attendibilità del teste, dalle dichiarazioni rese attraverso un aiuto della memoria può trarre elementi per la prova del fatto (Cass. Sez. 6^, n. 10938 del 01/03/2006, Capuano, Rv. 233735).
Pertanto, correttamente, i giudici di merito avevano tratto dalle dichiarazioni rese dallo AV la prova della responsabilità dell'imputato. Nè vi era stato violazione del contraddittorio, essendo stato consentito alla difesa di interrogare il teste.
3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha prospettato, invero, esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perché propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti.
Come risulta dalla sentenza impugnata, il teste AV, ha dichiarato di aver visto il TA spingere con il piede, oltre la cassa, i CD ROM.
L'azione posta in essere dall'imputato è stata, pertanto, correttamente contestata e ritenuta quale tentativo di furto aggravato, in quanto il TA ha tentato, con destrezza, di impossessarsi di due CD Rom di proprietà dell'ipermercato Auchan, spingendoli con il piede oltre le casse.
3.3 Anche il terzo motivo è infondato. Non sussiste il dedotto difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e quella ritenuta in sentenza. I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto che sussistevano gli estremi del tentativo di furto, aggravato dalla destrezza, per aver il TA tentato di impossessarsi dei CD ROM di proprietà dell'ipermercato Auchan, spingendoli con il piede oltre la cassa, esplicitando, così, in cosa sia consistita la contestata destrezza. Nè sussiste alcun difetto di motivazione, avendo la Corte spiegato che l'azione posta in essere dal TA concreta la destrezza, in quanto con essa si cerca con astuzia di eludere la vigilanza del cassiere.
3.4 Il quarto motivo di ricorso, relativo al dedotto difetto di rappresentanza dello AV a redigere l'atto di querela, è assorbito dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, che rende il reato procedibile d'ufficio.
3.5 Per quanto concerne il quinto motivo di ricorso, si rileva che la data di commissione del fatto, indicata nel capo di imputazione in un anno e mese diverso da quello riportato nel verbale di ratifica della querela non costituisce violazione dell'art. 521 e seg. c.p.p. e art.158 c.p., in quanto non trattasi di fatto diverso con conseguente diversa decorrenza del termine prescrizionale. Ai fini della contestazione del fatto e, conseguentemente, della data di commissione dello stesso, rileva solo la data indicata nel capo di imputazione e non quella indicata nel verbale di ratifica della querela. Nè la difesa ha contestato che il fatto sia avvenuto in un mese ed anno diverso da quello indicato nel capo di imputazione 2002. Lo AV, poi, consultando il documento dallo stesso redatto, ha fatto riferimento all'episodio di cui in contestazione, anche perché nella querela è indicata, quale data di commissione del reato, quella riportata nel capo di imputazione.
3.6 Il sesto motivo è palesemente infondato. Secondo la costante interpretazione della Giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1^, 9-6-1994 n. 2817 e da ultimo, Sez. 5^, n. 31404 del 26/05/2004, Madonna, Rv. 229975), la mancanza o l'evidente erroneità della data della decisione, non è causa di nullità, allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti.
L'indicazione in calce alla sentenza della data del 13.6.2008, palesemente erronea, costituisce un errore materiale evidenziato e corretto dalla data dell'udienza di trattazione (13.10.2008), segnata a margine della sentenza. Non sussiste quindi la denunciata violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. g), essendo agevole ricavare l'effettiva data dell'udienza, ed evidente l'errore materiale commesso.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009