Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 31046
CASS
Sentenza 21 settembre 2016

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Massime1

In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione.

Commentario1

  • 1Whistlewblowing non può essere anonimo nel penale (Cass. 9041/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 31046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31046
Data del deposito : 21 settembre 2016

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