Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 31046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31046 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
31046-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.2840/2016- IM Vecchio - Relatore- CC 21/09/2016 Antonella Patrizia Mazzei Luigi Fabrizio Mancuso R.G.N. 21836/2016 Palma Talerico Aldo Esposito ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da رسد PI EL, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 11/03/2016 del Tribunale del riesame di Milano, visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato Dario Bolognesi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. ли, RITENUTO IN FATTO 1. PI EL è destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 11 febbraio 2016 e parzialmente annullata dal Tribunale del riesame di Milano con ordinanza dell'11 marzo 2016, perché ritenuto gravemente indiziato dei seguenti reati, limitando la menzione a quelli per i quali è stata confermata la misura coercitiva: concorso insieme a OV IN nella illegale detenzione e porto if di una pistola con doppio dispositivo di sicura anche sul grilletto, di marca e calibro imprecisati, in Desio e luoghi limitrofi fino al 7 aprile 2014 (capo c); concorso insieme al predetto OV nella detenzione e porto di varie armi comuni da sparo, in particolare pistole di marca e calibro imprecisati, in Desio in epoca antecedente e prossima al 29 maggio 2014 (capo d); detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola, arma comune da sparo, di marca e calibro imprecisati, in Desio, Seregno e altri luoghi limitrofi in epoca antecedente e prossima al 14 giugno 2014 (capo e); concorso insieme a ND UA nella illegale detenzione e porto in luogo pubblico di varie armi comuni da sparo, di marca, tipo e calibro imprecisati, in Cinisello Balsamo, Bollate e Meda, in epoca antecedente e prossima al 14 giugno 2014 (capo f). I gravi indizi di colpevolezza sono stati ravvisati dai giudici della misura cautelare nei risultati di intercettazioni ambientali e precisamente: - quanto al reato di cui al capo c), nella conversazione ambientale registrata sull'autovettura Peugeot 307 di IO LE il 7 aprile 2014, nel corso della quale PI EL e OV IN avrebbero mostrato a IO una pistola, indicandogli le modalità di funzionamento, con ritenuti inequivocabili riferimenti ad un'arma per la menzione di un "grilletto" da schiacciare, di una "doppia sicura” e di un "rullo" girante da bloccare;
- quanto al reato di cui al capo d), in altra conversazione intrattenuta il 29 ли maggio 2014, sempre nell'autovettura di IO, tra quest'ultimo e tali IS IM e ON EL, nella quale il primo raccontò ai suoi interlocutori l'episodio in cui PI EL aveva convocato a casa sua OV IN per soccorrere lo stesso IO, minacciato da una ventina di soggetti armati, e OV era arrivato con il "girovita pieno di pistole", secondo la testuale espressione di IO, il quale aggiunse che, se uno dei suoi avversari avesse sparato, si sarebbe verificata una carneficina;
quanto al reato di cui al capo e), in una conversazione intercettata sull'autovettura BMW di PI EL, il 14 giugno 2014, tra lo stesso e la compagna, TA BE, nel corso della quale si innescò un acceso litigio tra i due, alla presenza della figlia minore della TA, piangente per la paura, e PI minacciò la compagna di prenderla a colpi di pistola, di spararle in faccia, di riempirla di piombo, pronunciando in tale sequela di minacce le testuali parole "la tiro fuori", ritenute dai giudici cautelari inequivocabilmente allusive al possesso di un'arma da fuoco, illegittimamente detenuta e portata in pubblico;
- quanto al reato di cui al capo f), in altra conversazione, sempre a bordo dell'autovettura di PI EL, intercettata il 29 novembre 2014, dopo che PI insieme a ND, per sfuggire ad un controllo dei carabinieri, si era allontanato 2 of a forte velocità facendo perdere le loro tracce, a bordo di una Fiat 500 Abarth;
lasciata tale autovettura e salito insieme a ND sulla propria autovettura, PI aveva detto all'amico le testuali parole: "togliamole va che tornano questi", interpretate come allusive al trasporto di armi illegittimamente detenute, con successivo riferimento dello stesso PI ad una terza persona con le parole: "vengo e lo sparo", ad ulteriore conforto, secondo i giudici cautelari, della costante disponibilità di armi da parte dell'indagato. Le esigenze cautelari sono state ravvisate nel pericolo concreto e attuale di commissione di reati della stessa specie ovvero con l'uso delle armi;
nelle frequentazioni di PI con persone, come IO e ND, dedite al traffico di sostanze stupefacenti, nell'assenza di lecite fonti di reddito dell'indagato, nell'abitazione del quale era stata rinvenuta la somma di euro 19.000 in contanti. Il ritenuto elevato grado delle esigenze di cautela sociale è stato stimato arginabile solo con la misura di massimo rigore, escludendo il Tribunale l'adeguatezza della custodia domiciliare anche con strumento elettronico di controllo, perché idoneo a prevenire solo il pericolo di evasione, ma non ad interrompere i contatti e le attività criminali attribuiti all'indagato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PI EL tramite il difensore, avvocato Dario Bolognesi, il quale deduce cinque ли motivi.
2.2. Il primo motivo denuncia l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione per inosservanza degli artt. 267, comma 1, e 268, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 271 dello stesso codice. I decreti del giudice per le indagini preliminari di autorizzazione delle intercettazioni delle conversazioni a bordo delle autovetture di IO (24/03/2014) e di PI (29/05/2015 e 20/06/2014) sarebbero illegittimi perché privi di motivazione, così come la richiesta del pubblico ministero di autorizzazione delle medesime intercettazioni;
essi ripeterebbero formule stereotipate e di mero stile. Parimenti immotivati risulterebbero le richieste e i decreti di proroga delle predette intercettazioni del 15/04/2014, 12/06/2014 e 14/07/2014, privi di qualsiasi valutazione critica circa la sussistenza e persistenza delle condizioni legittimanti il ricorso all'invasivo strumento di indagine. Anche le modalità esecutive delle registrazioni violerebbero la legge, perché il pubblico ministero, nei decreti di esecuzione delle operazioni captative a bordo delle autovetture di IO e di PI, in date rispettivamente del 24/03/2014 e del 30/05/2014, aveva disposto che esse fossero effettuate mediante utilizzo di attrezzature tecniche fornite da un'impresa privata, individuata nella Servizi Tecnici s.r.l., per mancanza di strumenti tecnici presso la procura della Repubblica, mentre dal verbale di inizio delle operazioni era emerso la remotizzazione delle registrazioni con l'uso di apparecchiature della diversa impresa TRS noleggiate da Servizi Tecnici s.r.l. Tale situazione determinerebbe incertezza sugli impianti utilizzati per eseguire le intercettazioni e costituirebbe violazione della disposizione di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo C). Nessun controllo sarebbe stato operato sull'affidabilità della trascrizione delle conversazione del 7 aprile 2014, eseguita dalla polizia giudiziaria, nonostante la specifica eccezione difensiva. Illogica sarebbe stata l'interpretazione della conversazione come attinente al coevo maneggio di un'arma da parte di PI e OV, impegnati a mostrala a IO. Non sarebbe stata considerata la compatibilità del contenuto del dialogo con la narrazione di un precedente episodio coinvolgente altri soggetti ovvero con lo scambio di battute scherzose tra gli interlocutori, senza il contestuale ле possesso di un'arma, costituente postulato indimostrato illogicamente addotto a fondamento della motivazione. Anche la valorizzazione degli esiti di ulteriori intercettazioni a conforto della sostenuta lettura della conversazione del 7 aprile 2014 sarebbe manifestamente illogica per assenza di alcun collegamento tra quest'ultima conversazione e le precedenti del 4 aprile 2014 tra IO e IS e tra IO e PI, trattandosi di persone che si frequentavano abitualmente per ragioni diverse rispetto all'attività delittuosa. Le conclusioni del Tribunale si fonderebbe su una doppia presunzione, poiché sulla presunta illiceità dei rapporti tra IO e PI si innesterebbe l'ulteriore presunzione che oggetto del colloquio captato il 7 aprile 2014 fosse un'arma nell'attuale disponibilità degli interlocutori, venduta da PI a IO.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen.; e il vizio di motivazione per mancanza 0 manifesta illogicità, con riguardo ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo D). Il Tribunale avrebbe illogicamente attribuito veridicità al racconto palesemente fantasioso e inverosimile di IO ai suoi interlocutori, intercettato il 29 maggio 2014, circa la disponibilità di pistole da parte degli 4 amici PI e OV, in occasione di una minaccia da lui subita ad opera di una ventina di avversari armati, affrontati da OV, chiamato in suo soccorso da PI e sopraggiunto con "il girovita pieno di pistole", secondo le testuali parole di IO, senza peraltro alcun elemento idoneo a collocare nel tempo tale episodio che avrebbe dovuto, pertanto, ritenersi prescritto per rispetto, nel caso di dubbio, del principio del favor rei;
inconferente sarebbe stato il richiamo del Tribunale alla giurisprudenza della Corte di cassazione, sezioni unite (sentenza n. 22471 del 2015), circa i criteri di valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate che non necessitano, anche se auto ed etero accusatorie, di riscontri estrinseci, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., poiché esse devono comunque essere attentamente interpretate e valutate, ciò che non sarebbe stato fatto dal Tribunale;
anche nell'interpretazione di tale conversazione il giudice del riesame sarebbe incorso nella violazione del divieto della doppia presunzione o indizio mediato, ricavando dalla presunta illiceità dei rapporti tra PI e IO, l'ulteriore presunzione di attendibilità di IO laddove attribuisce a PI e OV la disponibilità di plurime armi, e, ancora, presumendo che IO avesse avversari armati dal contesto criminale del narcotraffico, anch'esso presunto, in cui il medesimo IO sarebbe stato inserito. ли Analoga aberrante logica era stata seguita dal giudice dell'ordinanza genetica nel ritenere sussistenti i gravi indizi di reati in materia di armi con riguardo al capo G) dell'originaria imputazione provvisoria, in relazione al quale l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale poiché PI aveva dimostrato di trovarsi in Spagna al tempo del fatto ipotizzato, anch'esso emergente da una conversazione tra presenti del 24 maggio 2014 in cui IO attribuiva a PI di riempirsi la macchina di armi per perseguire i suoi progetti criminali.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione (mancanza o manifesta illogicità) con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo E). La conversazione tra presenti del 14 giugno 2014 in cui PI aveva litigato con la sua compagna, TA BE, mentre si trovavano nell'autovettura dell'indagato alla presenza della figlia minore della donna, era stata interpretata illogicamente dai giudici cautelari come indicativa del fatto che PI fosse armato mentre minacciava pesantemente la compagna, accompagnando tali minacce con la frase testuale "la tiro fuori", arbitrariamente riferita ad un arma contestualmente portata con sé dell'indagato. Tale interpretazione, secondo il ricorrente, era manifestamente illogica e comunque omissiva su circostanze rilevanti, tra cui la condotta della TA di fronte alle minacce del compagno, la quale non aveva tradito alcun timore, ma al 5 contrario era stata reattiva, come inutilmente evidenziato dal difensore in sede di riesame;
lo stesso tenore delle minacce rivolte non conduceva necessariamente al contestuale possesso di arma, avendo PI minacciato anche di sfigurare la compagna e di scannarla e non solo di spararle;
le parole "la tiro fuori" non erano state contestualizzate: esse erano precedute da parole incomprensibili e, comunque, l'intero fatto non si collocava in alcun contesto delinquenziale, poiché PI stava andando a cena con la sua famiglia e non aveva alcuna ragione per portare con sé una pistola;
anche nell'interpretazione di questa conversazione, infine, il Tribunale sarebbe incorso nella presumptio de praesumpto, deducendo dalla presunta abitudine di PI di girare armato l'ulteriore presunzione che egli fosse armato anche quando usciva con la compagna e la figlia per andare a cena fuori.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione (mancanza o manifesta illogicità) con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo F). La frase "togliamole va, che tornano questi" pronunciata da PI il 29 novembre 2014, rivolto a ND UA, a bordo della sua autovettura, era stata frutto, secondo il ricorrente, di interpretazione manifestamente illogica e carente su aspetti essenziali, emergente dai seguenti elementi: la conversazione ли era stata intercettata due ore dopo la presunta sottrazione di PI e ND ad un controllo dei carabinieri;
essa era avvenuta su un'auto diversa da quella con la quale i due interlocutori si erano allontanati dai carabinieri;
nessun elemento confortava il trasbordo delle presunte armi dalla prima autovettura (500 Abarth) alla seconda (BMW in uso a PI, sede del colloquio registrato); il fatto che le cose da togliere fossero armi e non altro non trovava alcuna conferma nel seguito della conversazione tra PI e ND, in cui quest'ultimo raccontò al primo di un litigio avuto con un carabiniere, quando era agli arresti domiciliari in occasione di un controllo, e affermò, palesemente vantandosi, di aver detto al militare che non avrebbe avuto bisogno di andare presso un negozio di ferramenta per dotarsi di un'arma, sottintendendo la possibilità del suo uso contro lo stesso militare: illogica sarebbe la deduzione da tale episodio di iattanza della disponibilità di armi da parte dei due interlocutori nel tempo e nell'auto in cui si svolse la conversazione. Per tutti i predetti motivi il ricorrente ha, dunque, chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. of 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo è inammissibile perché nuovo con palesi profili di genericità e di infondatezza. In tema di inutilizzabilità delle intercettazioni, l'ordinanza impugnata dà atto, a pagina 4, della relativa eccezione sollevata nell'udienza camerale in termini di non intelligibilità delle conversazioni direttamente ascoltate dal difensore per avere ottenuto copia dei files audio dall'ufficio di Procura della Repubblica procedente, eccezione accompagnata dalla doglianza difensiva di omesso deposito dei cosiddetti "brogliacci" di ascolto, assunti a fondamento delle ipotesi accusatorie, con la richiesta al Tribunale di procedere all'ascolto diretto delle conversazioni registrate. In risposta il Tribunale, da un lato, ha rilevato che non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa, per avere avuto l'interessato diretto accesso ai files audio, richiedendone ed ottenendone copie, e, dall'altro, ha ritenuto di non procedere all'ascolto delle conversazioni, poiché il difensore aveva dedotto solo genericamente il preteso contrasto tra il reale contenuto di esse, direttamente ascoltato, e quello trascritto nei verbali di polizia giudiziaria utilizzati a sostegno dei reati ipotizzati. Nel ricorso proposto a questa Corte muta l'oggetto dell'eccezione di inutilizzabilità, poiché il difensore non deduce il detto contrasto tra contenuto Ли reale delle conversazioni registrate e loro contenuto riportato nei cosiddetti "brogliacci", ma si duole del fatto che i decreti del Giudice per le indagini preliminari di autorizzazione delle intercettazioni ambientali sarebbero illegittimi perché privi di motivazione, così come la richiesta del Pubblico Ministero di autorizzazione di esse;
aggiunge che parimenti immotivati sarebbero richieste e decreti di proroga delle medesime intercettazioni, indicando le date dei plurimi decreti di autorizzazione e di proroga;
denuncia, inoltre, l'illegittimità delle modalità esecutive delle intercettazioni mediante l'utilizzazione di attrezzature tecniche fornite da un'impresa diversa da quella investita dal Pubblico Ministero, per indisponibilità di strumenti tecnici adeguati presso l'ufficio di Procura, poiché sono state utilizzate le apparecchiature dell'impresa "Tecnologie nelle reti e nel sistema" (TRS) noleggiate dalla "Servizi Tecnici s.r.l." (ST), solo quest'ultima individuata dal Pubblico Ministero, donde l'incertezza sugli impianti impiegati, con violazione della disposizione di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., sanzionata dall'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. 7 سام ران E', dunque, evidente la novità delle eccezioni formulate in questa sede rispetto a quelle sollevate nell'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame. In proposito, va ricordato l'insegnamento peraltro non unanime della Corte, secondo il quale: «Non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame confermativo dell'ordinanza cautelare basata sui risultati di intercettazioni telefoniche o ambientali l'inutilizzabilità di tali intercettazioni per difetto di motivazione del decreto di autorizzazione in precedenza non denunciato» (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242319; conformi: Sez. 5, n. 795 del 16/02/2000, Mazzara, Rv. 215732; Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264518, quest'ultima pertinente alla motivazione dei decreti di proroga). Anche seguendo il diverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 15828 del 26/11/2014, dep. 2015, Solano Abreu, Rv. 263342; conforme: Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665), poiché l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti и autorizzativi integra una inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di л carattere assoluto, derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione, il ricorso in esame resterebbe inammissibile non per difetto di novità, bensì per mancanza di specificità. E, invero, nel fascicolo degli atti trasmessi a questa Corte non sono contenuti i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, ciò che preclude il controllo della denunciata assenza di motivazione degli uni e degli altri;
né il ricorrente ha dedotto che tali atti fossero compresi in quelli messi a disposizione del Tribunale del riesame ed erroneamente non trasmessi a questa Corte, investita del ricorso avverso il provvedimento del medesimo Tribunale. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte, non è previsto come necessario, a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., l'inserimento dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni negli atti trasmessi dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, a sostegno della richiesta di emissione della misura cautelare che si avvalga dei risultati delle medesime intercettazioni, e, specularmente, tali decreti neppure costituiscono compendio necessario degli atti da inoltrare, a cura dell'autorità giudiziaria procedente, al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.. 8 дри Coerentemente si è ritenuto che «In tema di riesame di misure cautelari personali, l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al Tribunale degli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto, asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al Giudice per le indagini preliminari» (Sez. 1, n. 4567 del 22/01/2009, Di Lorenzo, Rv. 242818); in particolare, «se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non sono stati allegati alla richiesta del Pubblico Ministero, la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità» (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586; conformi: Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, Gulisano, Rv. 238059). E, nel caso in esame, non risulta che la difesa di PI EL abbia inoltrato la suddetta richiesta. A corollario di quanto precede, può essere dunque formulato il seguente ме principio di diritto: in caso di ricorso per cassazione avverso provvedimento del Tribunale del riesame confermativo di misura cautelare, fondato sui risultati di intercettazioni ambientali, la parte ecouplente l'inutilizzabilità di essi per difetto assoluto di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, deve allegare a tale denuncia i medesimi decreti al fine di consentirne il controllo di legittimità, ove essi non siano stati trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., in relazione all'art. 291, comma 1, dello stesso codice, e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione;
diversamente l'eccezione di inutilizzabilità non sfugge alla censura di genericità e non comporta, dunque, l'applicazione della disposizione prevista dall'art. 609, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, comma 2, e 271, comma 1, dello stesso codice, che impone alla Corte di decidere le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo. Manifestamente infondata, infine, oltre che generica perché anch'essa priva di supporto documentale, è la dedotta violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., limitata dal ricorrente alle intercettazioni eseguite in forza di decreti del 24/03/2014 e del 30/05/2014, essendo state utilizzate, per la remotizzazione dell'ascolto presso gli uffici di polizia giudiziaria, apparecchiature prese a noleggio dall'impresa privata autorizzata dal Pubblico Ministero, Servizi Tecnici 9 за (ST) s.r.l., presso altra impresa non autorizzata, Tecnologie delle reti e del sistema (TRS). E, invero, secondo la lezione giurisprudenziale di legittimità: «In materia di intercettazioni, l'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, né il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria.» (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262485; conformi: Sez. 6, n. 2744 del 09/12/2008, dep. 2009, Filareti, Rv. 242682; Sez. 2, n. 48461 del 18/11/2004, Chirillo, Rv. 230757). In conclusione, il primo motivo che denuncia l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, costituenti l'asse portante dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, è inammissibile in tutte le sue articolazioni, sia perché motivo nuovo, sia perché motivo generico, sia perché motivo manifestamente infondato.
1.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e risultano, tutti, inammissibili. ли Al di là dei titoli dati dal ricorrente ai motivi proposti -violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (secondo, quarto e quinto motivo), violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione (terzo motivo)- si tratta in realtà di censure nel merito dell'interpretazione dei risultati intercettativi non deducibili nel giudizio di legittimità; come non consentita perché non sanzionata da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è la denunciata violazione della norma processuale, in tema di valutazione della prova, di cui all'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Come si è detto, i ritenuti gravi indizi di colpevolezza consistono nei risultati delle intercettazioni ambientali svolte in un arco temporale di oltre sei mesi, dei quali il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ha dato una interpretazione esente da manifesta illogicità o contraddittorietà e neppure carente su elementi essenziali, come indicato nella 10 parte narrativa di questa sentenza, da intendersi qui richiamata, e come diffusamente esposto nelle pagine da 4 a 11 del provvedimento impugnato. A tale interpretazione il ricorrente oppone la sua esegesi alternativa ovvero la sua critica demolitoria dei significati rilevati dai giudici cautelari, l'una e l'altra non consentite in questa sede, postulando giudizi sul merito. E, al riguardo, non è superfluo richiamare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale: In tema di intercettazioni di conversazioni 0 comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Va aggiunta la palese erroneità del riferimento del ricorrente alla doppia presunzione, che sarebbe stata applicata dal Tribunale nella valutazione dei risultati delle intercettazioni;
al contrario, come emerge con chiarezza dalla lettura dell'ordinanza impugnata, la valutazione operata dal Tribunale risulta سل ancorata a dati certi emergenti dalle parole utilizzate dai conversanti;
dal contesto, puntualmente ricostruito, dei dialoghi ritenuti significativi;
dai richiamati precedenti penali e giudiziari degli interlocutori. Del tutto generico, infine, è il riferimento al dubbio sulla prescrizione del reato contenuto nel terzo motivo di ricorso per elidere la rilevanza indiziaria della conversazione intercettata il 29 maggio 2014. In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro millecinquecento. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. of 11 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, li 21 GIU 2017 FURÐARSONG V
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/09/2016. Il consigliere estensore Il presidente Sanimorecchio Antonella Patrizia Mazzei IM Vecchio Saturation? mozog DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 GIU 2017 IL CANCELINERE 12Pietro Di Med 12