Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 6872
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Sentenza 8 luglio 2016

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In tema di reati edilizi, è sufficiente a qualificare come "costruttore" ai sensi dell'art.29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il legale rappresentate della società venditrice dei moduli abitativi prefabbricati che si sia direttamente interessato anche alla posa in opera degli stessi ed alla realizzazione degli allacci per tramite di operai, avendo il dovere di controllare preliminarmente se siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

La natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia (art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole. (Nella specie si trattava di operai, materiali esecutori dei lavori di allaccio della rete idrica ed elettrica di moduli abitativi prefabbricati che, in tal modo, concorrevano a rendere oggettivamente stabile l'opera in costruzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 6872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6872
    Data del deposito : 8 luglio 2016

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