Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 13
In relazione alle condotte di partecipazione a reato associativo, il tentativo è configurabile soltanto prima che siano realizzate le condizioni per il mantenimento della situazione antigiuridica che caratterizza l'organico inserimento nel sodalizio, avvenuto il quale le condotte di volontario allontanamento dal consesso criminale non possono essere inquadrate come desistenza ex art. 56, comma terzo, cod. pen. ma soltanto quali espressioni di ravvedimento post-delittuoso e sintomi di cessazione della permanenza. (Nella specie, relativa a violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha escluso la desistenza volontaria nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricoperto per alcuni mesi il ruolo di gestore di una "piazza di spaccio" per conto di un gruppo criminale campano, si era allontanato dal territorio di insediamento del sodalizio per intraprendere attività lavorativa lecita in altra regione dov'era stato tratto in arresto).
Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.
In tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione italiana in un caso nel quale il trasferimento e l'investimento di denaro contante in prodotti finanziari e immobili acquistati all'estero era stato preceduto dalla commissione in Italia, oltre che del delitto presupposto di traffico di stupefacenti, di condotte funzionali all'acquisizione della documentazione di comodo, allegata a giustificazione della provenienza delle somme investite fuori del territorio nazionale).
La disposizione contenuta nell'art. 648-ter cod. pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotta di reimpiego, come pure quella di riciclaggio, siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando esse dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.
Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne.
In tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione agli imputati, giudicati in primo grado con il rito abbreviato nell'anno 2010, del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 416-bis cod. pen. così come novellato dalla legge n. 125 del 2008).
Il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod. pen. presuppone l'estraneità dell'agente rispetto al sodalizio criminale e la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con l'operatività dell'associazione criminale; mentre la fornitura di vitto o rifugio compiuta in favore dei singoli associati dopo la cessazione del sodalizio può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen.
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen. presuppone, come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato", una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, condotta che resta assorbita dall'art. 416-bis cod. pen. quando sia invece prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei "doveri" solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactum sceleris".
Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che i trasferimenti e gli investimenti posti in essere dall'imputata dopo un primo deposito bancario di fondi di provenienza illecita potessero essere inquadrati come "post factum" non punibile).
L'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione.
La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato. (Nel caso di specie, relativo alla transizione dell'imputato tra due organizzazioni criminali protagoniste di una faida di camorra, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione con la quale la corte territoriale aveva escluso che la confessione dell'imputato di aver aderito al gruppo vincente fosse stata dettata dall'intento di proteggere se stesso e i suoi famliari dalle ritorsioni cui lo avrebbe esposto la conoscenza della sua perdurante affiliazione al clan perdente).
Integra il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con "denaro pulito". (Fattispecie relativa alla condotta di due donne che, occultando il rapporto coniugale con i capi di un sodalizio camorristico dedito al narcotraffico, avevano intestato alcuni milioni di euro in denaro contante ad una società di gestione fiduciaria, ottenendo poi, con lo smobilizzo dell'investimento, l'emissione in loro favore di assegni circolari).
Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione. (Fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991).
Commentari • 21
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2013, n. 13085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13085 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento