Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 6871
CASS
Sentenza 8 luglio 2016

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In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cod. proc. pen.., d.P.R. n. 309 del 1990, si configura, attesa la sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73, dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno di essi.

In tema di stupefacenti, deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perchè solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti (acquirenti) del gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto.

In materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 6871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6871
Data del deposito : 8 luglio 2016

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