Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 4
In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cod. proc. pen.., d.P.R. n. 309 del 1990, si configura, attesa la sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73, dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno di essi.
In tema di stupefacenti, deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perchè solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti (acquirenti) del gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto.
In materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva.
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa.
Commentari • 3
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
- 2. L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramicaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023
Nel TU 309/90, manca una definizione autentica dell'”uso di gruppo”, nonostante siffatta pratica sia assai diffusa presso la popolazione dedita al consumo di sostanze stupefacenti. Per conseguenza, la Dottrina e la Giurisprudenza si sono trovate, esse sole, ad avere il compito di allestire una disciplina organica in tema di consumazione collettiva di droghe. Sotto il profilo storico, i lemmi “uso di gruppo” vengono utilizzati, per la prima volta, in Cass., sez. pen. I, 21 aprile 1981, n. 5375. Tale Precedente statuiva che “nell'Art. 80 comma 2 L. 685/1975 [poi totalmente abrogata, ndr] la finalità dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantità di sostanze stupefacenti …
Leggi di più… - 3. Lesioni personali: anche il dolo eventuale può integrare l'elemento psicologicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra - Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28891). Fonte: Ced Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2016, n. 6871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6871 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
Messmerio 06 87 1 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. 2373 sez. Vito Di Nicola -UP 08/07/2016 Aldo Aceto - Relatore - R.G.N. 42713/2015 Emanuela Gai Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. ND PP, nato a [...][...], 2. LO CE, nato a [...] il [...], 3. AT EL, nato a [...] il [...], 4. CC RG, nato a [...] [...], 5. AS SS, nato a [...] il [...], 6. TR CE, nato a [...] il [...], 7. AZ HI EL EF, nato a [...] il [...], 8. NO RC, nato a [...] il [...], 9. RO IO, nato a [...] il [...], 10. SO PP, nato a [...] il [...]; 11. LO RI UN MA, nato a [...] il [...]; 12. PE RC, nato a [...] il [...]; 13. TO ELo, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 19/02/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo: a) per il LO, l'annullamento senza rinvio in punto di determinazione della pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso;
b) per il TO, l'annullamento con rinvio limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rigetto nel resto del ricorso;
c) per tutti gli altri ricorrenti la declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi;
uditi, per gli imputati: 1) l'avv. Maria Ghio, sostituto processuale dell'avv. Stefano Lenzi, difensore di LO CE, AS SS, RO IO;
2) l'avv. Vetullio Mussolini, difensore di CC RG;
3) l'avv. Ivano PP Chiesa, difensore di UT CE e SO PP;
4) l'avv. Davide Paltrinieri, difensore di NO RC;
5) l'avv. Giovanni Aricò, difensore di SO PP;
6) l'avv. SS PP Mercurelli, difensore di LO RI UN MA;
7) l'avv. ELo Colucci, difensore di PE RC;
8) l'avv. AN Siderno Speziale, difensore di TO ELo, che hanno concluso chiedendo chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 28/10/2013, pubblicata a seguito di rito abbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha dichiarato, tra gli altri, i sigg.ri ND PP, LO CE, AT EL, CC RG, AS SS, UT CE, AZ HI EL EF, NO RC, RO IO, SO PP, LO RI, PE RC, TO ELo, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi: 1.1.109, 111 e 112 il ND;
1.2.65, 66 e 68 il NO;
1.3.35 e 93 il RO;
1.4.1, 3, 9, 31, 33, 38, 39, 40, 75, 79, 81, 83, 85, 108 il SO;
1.5.1, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62 il LO;
1.6.181 il PE;
1.7.153, 154, 155, 157, 161, 162, 164, 166, 167, 170, 171, 173, 175, 176, 178, 179 il LO;
1.8.64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, il AT;
2 1.9.116 e 117 il CC;
1.10.1, 32, 33, 38, 39, 90, 92, 95, 98, 101, 104, 113 il AS;
1.11.114 e 115 il TR;
1.12.41, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 54 e 58 il AZ HI;
1.13.74, il TO, condannandoli alle pene principali per ciascuno di essi ritenute di giustizia (e alle conseguenti pene accessorie).
2.Con sentenza del 19/02/2015, la Corte di appello di Milano ha assolto AT EL dai reati di cui ai capi 64 e 67 e il NO RC dal reato di cui al capo 66, perché i relativi fatti non sussistono, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti al LO ed ha conseguentemente rideterminato la pena nei loro confronti, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
3.Per l'annullamento della sentenza ricorrono gli odierni imputati.
4. ND PP articola, per il tramite del difensore di fiducia, un solo motivo di ricorso con il quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione con riferimento ai capi 109 e 112 della rubrica. Sulla premessa di non esser mai stato colto nella fragranza dei reati contestati, il ricorrente lamenta l'interpretazione unidirezionalmente accusatoria che la Corte di appello fa delle conversazioni intercettate ed intercorse con il SO e lo ZA (nei confronti del quale si è proceduto separatamente) e che costituiscono l'unica prova utilizzata dai Giudici di merito a sostegno dell'affermazione della propria responsabilità. Tale lettura, afferma, oltre a non essere giustificata dalla genericità dei contenuti delle conversazioni (che non consente nemmeno di contestualizzarle), contrasta persino con i risultati della perquisizione negativa effettuata il 28/05/2010 dalla polizia giudiziaria a conclusione di un incontro con lo ZA e a riscontro della ipotizzata natura illecita dell'oggetto dei loro dialoghi. In realtà, prosegue, le conversazioni telefoniche erano tutt'altro che allusive perché avevano ad oggetto meri appuntamenti tra persone che si conoscono, in particolare il SO, cugino del ricorrente. La decisione impugnata, dunque, è ispirata alla logica della "proprietà transitiva del delinquere" che vuole attribuire necessariamente portata illecita a tutte le conversazioni intrattenute dal SO con altre persone e non altrimenti giustificabili. 3 5.LO CE articola, per il tramite del difensore di fiducia, otto motivi di ricorso.
5.1.Con i primi due, trasversali a tutti gli altri, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., e vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento del significato delle conversazioni intercettate utilizzate per affermare anche la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 153 dell'imputazione (ricezione, da parte di NI SS, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad essere ceduta a terze persone, contestata come consumata tra il 23 ed il 29/04/2010).
5.2.Con il terzo motivo eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 110, cod. pen., in relazione al reato ipotizzato al capo 154 della rubrica (detenzione, in concorso con NI SS e DE CO RO, di un non precisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad essere offerta in vendita ad un ignoto acquirente finale che non aveva provveduto all'acquisto) e deduce, al riguardo, di essere sempre stato un cliente del NI dal quale acquistava sostanza stupefacente per uso personale. Solo in un caso quello - appunto rubricato al capo 154 - si era prestato a fare da intermediario tra il NI ed un terzo acquirente, ma l'affare era sfumato senza che lui (ricorrente) fosse mai entrato in contatto con lo stupefacente.
5.3.Con il quarto motivo eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione sia alle cessioni di sostanza stupefacente a favore della EL, ritenute sussistenti dai Giudici di merito in base al travisamento delle conversazioni telefoniche intercorse con quest'ultima nel corso delle quali invece essi commentavano la qualità della sostanza da assumere insieme, sia a quelle rubricate nei capi di imputazione n. 166 (ricezione da NI di stupefacente del tipo cocaina da cedere a terzi e in parte ceduta alla EL), n. 167 (cessione di cocaina a favore di DE CO), n. 171 (altra cessione di cocaina a favore DE CO), n. 175 (ricezione da NI di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata a sua volta ad essere ceduta a terzi), n. 176 (detenzione, a fine di cessione a terzi, di un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina). Per ciascuno di tali episodi il ricorrente, riportati i motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, lamenta la natura apodittica, illogica e insufficiente della motivazione addotta dalla Corte di appello che, nel disattenderli, non ha fatto buon governo dei criteri di giudizio imposti dall'art. 192, cod. proc. pen.. Il riferimento, in particolare, è al termine "mille stanze" utilizzato per dissimulare, secondo la tesi accusatoria avallata dai giudici di merito, la cessione di droga contestata al capo 167 della rubrica, termine che, invece, se 4 correttamente inserito nel contesto anche delle conversazioni che la precedono e combinato con la notoria esistenza, nei pressi del luogo dell'incontro, dell'Hotel Marriot, fa chiaramente riferimento al luogo dell'appuntamento (l'hotel appunto con 1000 stanze, improvvidamente ritenuto inesistente) concordato con il NI per la cessione a suo esclusivo favore di cocaina destinata al proprio consumo personale. Ma il riferimento è anche all'analisi del contenuto e del significato, del tutto equivoci e travisati, delle conversazioni utilizzate per ritenere la sussistenza dei fatti rubricati nei successivi capi di imputazione. Il ricorrente illustra (e commenta) la conversazione telefonica del 18/06/2010 dalla quale i Giudici di merito hanno tratto il convincimento che egli detenesse un chilogrammo di sostanza stupefacente, trascrivendo il correlato motivo di appello con il quale si denunciava la sostanziale diversità tra il contenuto reale della conversazione e quello trascritto nei brogliacci ed utilizzato per la decisione.
5.4.Il quinto motivo di ricorso sviluppa quest'ultimo argomento in relazione al quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., anche l'erronea applicazione dell'art. 603, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. che ha determinato l'ingiusta mancata acquisizione della trascrizione integrale della conversazione effettuata nell'ambito del separato processo definito in via "ordinaria" dagli altri coimputati. La scelta del rito abbreviato deduce non può costituire argomento valido per escludere la possibilità di attingere la prova al di fuori degli atti quando ciò sia necessario per la decisione, nemmeno se la "nuova" prova era già disponibile al momento della scelta del rito. Tanto più prosegue che la Corte di appello - - avrebbe ben potuto procedere all'ascolto diretto della conversazione, senza limitarsi ad utilizzare il brogliaccio. Tutto ruota intorno alla presenza della parola "spero" - assente nei brogliacci - che precede il termine "chilo" e che fornisce la prova, secondo il ricorrente, che egli non deteneva la sostanza. Tanto più che nei motivi di appello si faceva riferimento anche ad una conversazione telefonica successiva dalla quale si evince che egli non aveva disponibilità di sostanza.
5.5.Con il sesto motivo eccepisce la mancata qualificazione, in termini di lieve entità, ai sensi del rinnovato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dei fatti rubricati ai capi 170 (ricezione da DE CO di un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad essere ceduta a terzi), 173 (acquisto, in concorso con il DE CO, di un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad essere ceduta a terzi), 178 (cessione, a favore di un ignoto acquirente, in concorso con altra persona incaricata anche del "taglio", di un quantitativo non accertato di sostanza 5 stupefacente del tipo cocaina, ma pari ad almeno due dosi o due grammi) e 179 (cessione, a favore di TI IC, di un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente del tipo cocaina), deducendo che le relative condotte andavano analizzate partitamente, avuto riguardo alla minima quantità di sostanza ceduta o detenuta e, talvolta, alla sua scarsa qualità, senza aggravare il giudizio con considerazioni estese al più ampio contesto in cui tali condotte si inserivano, alla loro abitualità e ripetitività.
5.6.Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. la mancanza, la manifesta illogicità e/o la contraddittorietà della pen., motivazione in relazione ai capi concernenti le armi con riferimento, in particolare, ai capi 155 e 159, l'uno duplicazione dell'altro, nonché 157, 161 e 162, in relazione ai quali la mancanza di sequestri impedisce di confutare la tesi difensiva che l'oggetto materiale della condotta fosse costituito da armi giocattolo.
5.7.Con l'ottavo motivo di ricorso eccepisce l'erronea applicazione della pena pecuniaria quantificata nella misura di € 5.000,00 (invece che euro 500,00) per ogni reato concernente le armi.
6.EL AT propone, per il tramite del difensore di fiducia, quattro motivi di ricorso.
6.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e illogica in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità per tutti i capi di imputazione che lo riguardano rubricati ai numeri da 68 a 73. Lamenta, in termini generali, che la sua condanna si fonda esclusivamente sull'interpretazione univocamente direzionata in senso accusatorio di conversazioni telefoniche, il cui contenuto criptico, in assenza di riscontri oggettivi, non può di per sé legittimare simili letture, nemmeno nella dichiarata assenza di plausibili spiegazioni alternative del loro senso.
6.2.Con il secondo motivo, citando giurisprudenza di questa Corte, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione mancante, contraddittoria e illogica sul punto, essendo incompatibile la sussistenza di tale circostanza con la diversificazione dei ruoli (fornitore, trasportatore, acquirente), delineati dalla stessa rubrica, ciascuno dei quali idonea a integrare una delle condotte autonomamente rilevanti sul piano penale.
6.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 132, 133, 81, cpv., cod. pen. e vizio 6 di motivazione mancante, contraddittoria e illogica in punto di rideterminazione della pena. Deduce, in particolare, che l'assoluzione per i reati di cui ai capi 64 e 67 (per i quali in primo grado era stata applicata la pena complessiva di nove mesi e 3.000,00 euro di multa) avrebbe dovuto comportare una corrispondente diminuzione della pena irrogata e non di soli sei mesi e 2.000,00 euro di multa. Lamenta, altresì, che la motivazione del mantenimento della pena negli stessi limiti della pena base già quantificata in primo grado è inadeguata e contraddittoria, essendo stati trascurati il suo buon comportamento processuale e la risalenza nel tempo dei suoi precedenti penali.
6.4.Per le stesse ragioni, con l'ultimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
7.CC RG articola, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti due motivi di ricorso.
7.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533, cod. proc. pen., ed, in particolare, della regola di giudizio secondo cui la condanna deve essere comminata oltre ogni ragionevole dubbio. Lamenta, al riguardo, che la prova della sua responsabilità si fonda solo ed esclusivamente sulle conversazioni telefoniche intercettate il cui contenuto non ha alcuna valenza univocamente indiziante della sussistenza dei traffici di droga ipotizzati, considerato che la sua attività regolarmente esercitata presso un ristorante poteva e doveva quantomeno sollevare il ragionevole dubbio che le parole utilizzate corrispondessero realmente al loro senso comune, piuttosto che ad altri significati ritenuti criptici. Tali temi sono stati ripresi nelle memorie difensive con cui ha inteso ulteriormente dimostrare di aver effettivamente svolto l'attività di ristorazione 7.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 14, d.P.R. n. 309 del 1990 e, di conseguenza, degli artt. 73, commi 1-bis e 5, dello stesso decreto. Lamenta, al riguardo, che la natura "imprecisata" dei quantitativi di droga oggetto delle conversazioni avrebbe dovuto comportare, come logica conseguenza: a) la mancanza di prova della cessione;
b) in subordine, la lieve entità di ogni singola cessione che, aggiunge, non può essere esclusa in base ai parametri di valutazione adottati dalla Corte territoriale.
8. AS SS ricorre personalmente articolando due motivi. 7 8.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla sussistenza di entrambi i delitti. Argomenta, al riguardo, che la Corte territoriale, ha desunto l'esistenza del sodalizio criminoso dalla consumazione dei cd. "delitti scopo" e dalla "caratura criminale" dei suoi presunti adepti. Quanto primo profilo evidenzia la lesione del divieto del "bis in idem" sostanziale e processuale;
quanto al secondo ne lamenta la assoluta inconferenza a dimostrare l'esistenza di uno stabile apparato organizzativo dotato anche di mezzi economici. Non v'è - denunzia una sola parola spesa sul - punto. L'elemento organizzativo strutturale è escluso dall'intervento in un breve lasso di tempo di un numero di persone talmente elevato che rende impossibile identificare il minimo di stabilità relazionale necessario a identificare un'organizzazione per delinquere che l'accusa ritiene capeggiata e diretta da persona tecnicamente non idonea ad assumere un ruolo dirigenziale e direzionale. La propria responsabilità associativa, prosegue, è stata desunta esclusivamente sulla scorta del suo concorso nei reati-scopo contestati ai capi 38 e 39 della rubrica, laddove in tutti gli altri capi di imputazione egli si relaziona con soggetti estranei alla associazione. Peraltro, dall'esame delle conversazioni intercettate, risulta con chiarezza la sua estraneità alle vicende oggetto di contestazione ai suddetti capi 38 e 39. 8.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e vizio di motivazione illogica nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la esistenza di un unico disegno criminoso tra i fatti oggetto dell'odierno processo e quelli oggetto della condanna inflitta con sentenza irrevocabile del 21/01/2011 del G.i.p. del Tribunale di Vigevano, benché si tratti di reati commessi per fatti analoghi in un lasso di tempo molto breve, da parte di soggetto tossicodipendente.
9.CE UT articola personalmente tre motivi di ricorso.
9.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il mancato vaglio critico delle doglianze contenute nell'appello relative all'illegittimo ricorso a paradigmi di reinterpretazione convenzionale, in luogo dei significati letterali, del linguaggio utilizzato dagli interlocutori nelle conversazioni intercettate che, afferma, trovano invece precisi riferimenti in dati reali (ad esempio: "ristorante"). Il fatto che nelle conversazioni intercettate si 8 utilizzassero termini corrispondenti a fatti realmente esistenti avrebbe dovuto quantomeno suscitare il ragionevole dubbio della loro corrispondenza al loro significato letterale, piuttosto che "cifrato".
9.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione manifestamente illogica sul punto. Deduce al riguardo che, pur a fronte di quantitativi minimi di droga compravenduta, la corte di appello ha escluso l'ipotesi del fatto lieve privilegiando, rispetto ai parametri della quantità e qualità della sostanza, altre circostanze dell'azione, operazione quest'ultima legittima ma nel caso concreto del tutto priva di logica e di buon senso se si considera, per esempio, il numero elevato di conversazioni telefoniche che avevano preceduto la cessione di una singola dose, oppure il fatto che più cessioni a favore di un unico soggetto siano state poste in un arco temporale ristretto (un mese e mezzo).
9.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. il mancato vaglio critico dei motivi di appello relativi al trattamento pen., sanzionatorio, avendo la corte territoriale negato l'attenuazione della pena ritenendo insufficiente, a tal fine, la sua incensuratezza ma trascurando completamente gli altri argomenti (di natura diversa) proposti con l'appello. 10.EL EF AZ HI articola, per il tramite del difensore di fiducia, otto motivi di ricorso. 10.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che, trascurando di prendere in considerazione le puntuali doglianze devolute con l'appello, conferma la sua condanna su considerazioni immotivate, assertive e generiche volte, di fatto, ad aggirare gli argomenti difensivi che illustra imputazione per imputazione. 10.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto, in nessuno dei casi collocato in modo preciso nel tempo e nello spazio, il più delle volte senza che sia nemmeno certa la quantità dello stupefacente. Sicché, prosegue, le detenzioni e le cessioni a lui contestate sono solo presunte, prive di qualsivoglia riscontro (come illustrato per ogni singolo capo di imputazione); anche la ricerca dell'elemento soggettivo ha ceduto il passo a vere e proprie elucubrazioni, prive di coerenza logica e di sostrato fattuale. 10.3.Con il terzo motivo, con riferimento al reato compendiato al capo 49 della rubrica, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., 9 l'errata applicazione degli artt. 49, cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione sul punto. Premessa l'illustrazione degli aspetti critici della ritenuta sua fattiva partecipazione alla spedizione organizzata da altri, deduce comunque che essa sarebbe intervenuta tre giorni dopo il sequestro e che dunque si tratterebbe di reato impossibile. 10.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità, per indeterminatezza, dell'imputazione. 10.5.Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., la indeterminatezza degli elementi posti a base della affermazione della sua responsabilità e deduce, al riguardo, l'insufficienza delle sole conversazioni telefoniche intercettate a fornire la univoca convinzione che, in assenza di riscontri oggettivi e individualizzanti, oggetto delle stesse fosse sostanza stupefacente, come ipotizzato dall'accusa. 10.6.Con il sesto motivo eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercorse sulla propria utenza successivamente alla data (18/05/2010) in cui le relative operazioni furono interrotte. 10.7.Con il settimo motivo impugna la decisione di respingere l'abbreviato condizionato ed eccepisce, al riguardo, l'inosservanza degli artt. 190, cod. proc. pen., e 111, comma 3, Cost.. 10.8.Con l'ultimo motivo di ricorso, rivendicando ancora una volta la propria estraneità dal reato di cui al capo 49 (reato più grave utilizzato quale pena base) eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 133 e 62-bis, cod. pen., e 73, commi 5 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce, a tal fine, la marginalità del proprio ruolo, l'impossibilità di accertare i quantitativi di droga e la sussistenza di circostanze che avrebbero dovuto essere prese in considerazione per l'attenuazione della pena. 11.RC NO articola, per il tramite del difensore di fiducia, quattro motivi di ricorso. 11.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e 192, cod. proc. pen., nonché, sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, degli artt. 125, 192 e 533, cod. proc. pen., e vizio di mancanza, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Sulla premessa di non voler proporre una critica che si risolva in una rilettura fattuale degli elementi di prova, deduce che il rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado non è sufficiente a superare le critiche mosse nei confronti di quella impugnata. Al riguardo denunzia che nel tentativo di fornire un senso univoco all'unica prova che lo riguarda (le conversazioni telefoniche 10 intercettate) la Corte di appello compie continui salti logici perché applica criteri interpretativi astrattamente condivisibili partendo da premesse ipotetiche che non trovano alcun riscontro nelle conversazioni che lo riguardano. Ciò che insomma costituisce il vizio portante della decisione è costituito dal fatto che nell'esaminare la sua posizione i Giudici distrettuali sostanzialmente tradendo l'impostazione di metodo contenuta nella premessa della sentenza, e che non aveva impedito, tra l'altro, di assolverlo da uno dei tre capi di imputazione dei due rimasti, rimandano alla sentenza di primo grado senza rilevare le criticità illustrate dal ricorrente mediante il richiamo al contenuto delle conversazioni telefoniche. Trattandosi di "droga parlata" sarebbe stato necessario un vaglio rigoroso degli elementi di prova, non essendo chiaro, nel caso di specie, nemmeno di quale tipologia di stupefacente si tratti, visto che non ne è stato sequestrato nemmeno un grammo. 11.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 56, cod. pen., e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi consumata, piuttosto che tentata, dell'importazione di sostanza stupefacente ipotizzata ai capi 65 e 68, non essendo sufficiente a tal fine il mero accordo tra soggetti interessati all'importazione. 11.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt.
6-bis, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, 1-septies, commi 1 e 2, legge n. 88 del 2003 e 9, legge n. 689 del 1981, nonché vizio di motivazione illogica e/o contraddittoria in punto di ritenuta qualificazione della droga come "pesante", piuttosto che nel dubbio di - "leggera", con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio previsto da norma dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2014. 11.4.Con il quarto motivo, deducendo che i fatti oggetto dei capi di imputazione 65 e 68 sono identici, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., di essere stato condannato due volte per lo stesso fatto con conseguente erronea applicazione dell'art. 649, cod. proc. pen. 12.IO RO articola, personalmente, un solo motivo di ricorso con il quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod. pen. e vizio di motivazione illogica nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto insussistente l'unicità del disegno criminoso che legava i fatti oggetto dell'odierna regiudicanda con l'incendio da -deduce- lui appiccato il 07/02/2010 alla propria abitazione per sfuggire ai creditori delle 11 somme dovute per l'acquisto di sostanze stupefacenti ed oggetto di separata, irrevocabile condanna. 13.PP SO articola, per il tramite del difensore di fiducia, sei motivi di ricorso. 13.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di illogicità, contraddittorietà e apoditticità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Denunzia, a tal fine, l'insufficienza del requisito strutturale dell'organizzazione e della sua stabilità, troppo facilmente confuso con quel minimo di organizzazione che la realizzazione di un reato in concorso comunque comporta, anche se (e sopratutto se) lo si voglia esaminare sotto il profilo del rapporto fornitore (nel caso di specie LO) - cliente (AS e SO). Peraltro, nel caso in esame, ci si troverebbe di fronte ad un'associazione per delinquere anomala perché composta da tre persone di cui due capi. 13.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., vizio di illogicità, contraddittorietà e apoditticità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità quale promotore dell'associazione per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta al riguardo il vizio logico nel quale è incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui dà contraddittoriamente atto della pre-esistenza al suo apporto individuale di un sostrato organizzativo già collaudato per mano del AS e del LO, senza fornire, sul punto, alcuna risposta alla doglianza sollevata in appello. Vi sono, inoltre, aspetti contraddittori della vicenda non adeguatamente spiegati e sviluppati che riguardano il suo ruolo di "organizzatore" e di "finanziatore" dell'associazione, confermato in base ad evenienze insufficienti ed in contrasto con lo stato di indigenza e difficoltà economica in cui versava, con la sua incapacità di assumere il ruolo di organizzatore di attività complesse accertata mediante consulenza tecnica di ufficio. 13.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di illogicità e apoditticità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità per il reato di cui al capo 33 della rubrica a lui contestato a titolo di concorso perché ritenuto "garante" del debito contratto dal SO con il LO per una fornitura (rubricata al capo 37) alla quale egli (ricorrente) era estraneo. 13.4.Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di illogicità e apoditticità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità per i reati di cui ai capi 38, 39 e 40 della rubrica e della contestata aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80, 12 cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione ai quali manca qualsiasi elemento da cui possa ricavarsi il prezzo dello stupefacente, la quantità a lui destinata, l'univoco riferimento alla sua persona dei colloqui intercorsi tra gli altri due complici, la stessa consapevolezza della quantità di sostanza da essi importata. 13.5.Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di illogicità e apoditticità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità per il reato di cui al capo 3 della rubrica e al negato riconoscimento del vincolo della continuazione. Lamenta al riguardo che la corte di appello non offre alcun elemento che giustifichi la ritenuta mancanza di credibilità della versione difensiva circa il rinvenimento e la successiva in consegna delle armi alla precedente proprietaria. Aggiunge inoltre che il mancato riconoscimento della continuazione con gli altri reati contrasta con l'identità del luogo di custodia delle armi con quello considerato la "base" della altre attività illecite. 13.6.Con il sesto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche perché, pur non avendo mai lavorato, era in possesso di beni mobili ed immobili inconferenti con tale situazione, non ha mai cercato un'attività lavorativa lecita, non ha mai dimostrato di volersi dissociare dall'ambiente delinquenziale, così dando prevalenza a tali argomenti rispetto alla sua giovane età, alla sua sostanziale incensuratezza, alle infermità accertate dal CTU. 14.LO RI articola, per il tramite del difensore, i seguenti due motivi. 14.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata che immotivatamente gli attribuisce il ruolo di promotore dell'associazione di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenza della mera partecipazione al sodalizio, tema difensivo ulteriormente ribadito nei motivi aggiunti di ricorso depositati il 29/09-07/10/2015. 14.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., che il percorso logico-giuridico che presiede alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è adeguatamente spiegato. 15.RC PE articola, per il tramite del difensore di fiducia, un unico motivo con il quale eccepisce l'illogicità della informazione probatoria utilizzata per ribadire il giudizio di colpevolezza in ordine all'unico reato contestato, rubricato al capo 181 (detenzione illecita di gr. 108 di sostanza stupefacente rinvenuta in un magazzino in uso anche al NI). 13 Esclusa la insostenibilità del principio secondo il quale "non poteva non sapere", le censure si appuntano piuttosto sul malgoverno delle informazioni rese da tal OR RA, del proprio interrogatorio di garanzia, degli esiti del verbale di perquisizione e sequestro, dell'interrogatorio di ED AL ES e delle intercettazioni telefoniche, prove dalle quali risulta che il magazzino nel quale fu trovata la droga era in uso al NI (nella cui giacca fu materialmente rinvenuta) con cui aveva intrecciato un rapporto di stretta amicizia maturato in un periodo in cui era molto depresso a causa della fine di una importante relazione sentimentale. Le intercettazioni telefoniche, dal canto loro, non avallano sul piano logico la tesi accusatoria secondo cui oggetto del test richiesto dal NI fosse sostanza stupefacente piuttosto che un videogioco. 16.ELo TO propone, per i tramite del difensore di fiducia, due motivi di ricorso. 16.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione illogica e apodittica, frutto in parte anche di travisamento della prova. Lamenta, in particolare, la acritica adesione dei giudici di merito alla tesi accusatoria ribadita, in sede di appello, mediante il ricorso alla tecnica della motivazione "per relationem" utilizzata per eludere l'obbligo di fornire puntuale risposta alle precise questioni devolute in appello circa la natura sostanzialmente indiziaria degli elementi di prova. Resta insuperato il tema della mancata identificazione del TO quale autore delle affermazioni rese nel corso di una conversazione ambientale che, secondo le opinioni puramente congetturali dei Giudici, aveva ad oggetto l'organizzazione del trasporto di droga da Roma a Milano;
così come indimostrato resta il quantitativo di sostanza oggetto dell'ipotizzato trasporto. Insomma, l'intera ricostruzione della dinamica del fatto e del suo coinvolgimento poggia su dati opinabili, privi di univocità e motivazioni conseguentemente apodittiche. Le controverse acquisizioni probatorie, afferma, prestandosi a ricostruzioni alternative del fatto, hanno spinto i giudici di merito a ritenere che il monitoraggio degli spostamenti fosse funzionale alla detenzione e al trasporto dello stupefacente, in tal modo incorrendo in un evidente travisamento della prova. Non si tratta di interpretare il linguaggio e il contenuto delle conversazioni intercettate, bensì di prendere atto del fatto che tali conversazioni non rendono la prova auto-evidente. Le prove assunte, in buona sostanza, non sono sufficienti nemmeno a ipotizzare il raggiungimento di un accordo definitivo sulla quantità, qualità e 14 prezzo della droga, tanto meno sul numero delle persone coinvolte (ai fini della contestata circostanza aggravante). Tutti gli argomenti difensivi ampiamente illustrati con il primo motivo sono ulteriormente approfonditi con motivi aggiunti di ricorso. 16.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis, cod. pen. e vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dalla Corte territoriale con l'insufficienza dello stato di incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso del ND è inammissibile perché generico e totalmente infondato.
1.1. La decisione impugnata è, per quanto lo riguarda, tutt'altro che ispirata al denunciato criterio della "proprietà transitiva del delinquere". La Corte territoriale, infatti, indica con chiarezza i costituti fattuali del proprio ragionamento individuandoli: a) nella (ormai irrevocabilmente accertata) attività di spaccio di cocaina posta in essere dal ND a beneficio di vari consumatori nell'arco di tempo che va dal 2 aprile 2010 a 13 maggio 2010, descritta al capo 111 della rubrica (non oggetto di impugnazione); b) nell'utilizzo di un'utenza telefonica dedicata, utilizzata dal SO esclusivamente per mantenere i contatti con i propri fornitori e i clienti dell'attività di spaccio di cocaina, e tra questi il ND;
c) l'utilizzo di un linguaggio criptico e sintetico, i cui riferimenti sono però ben noti agli interlocutori che evitano di ricorrere a linguaggi più espliciti;
d) la comunanza di interessi e la mancanza di attività lavorativa che giustifichi introiti diversi dai traffici illeciti;
e) l'intensità dei contatti telefonici.
1.2. L'imputato prescinde da questi argomenti e sopratutto non considera che in questa sede di legittimità oggetto del giudizio non sono le prove (e dunque il fatto), ma la sentenza e, con essa, il ragionamento seguito dal giudice nell'affermare la responsabilità dell'imputato (o nell'escluderla). Di tale ragionamento questa Corte non può valutare la logicità, ma solo la "manifesta illogicità", concetto ben diverso che esprime in modo chiaro l'impossibilità per la Corte di cassazione di addentrarsi nel fatto, di ipotizzare percorsi ricostruttivi della vicenda alternativi e magari dotati di una maggiore persuasività, di sovrapporre la propria logica a quella del giudice di merito.
1.3. Ne consegue che non è possibile reiterare in questa sede le medesime doglianze già devolute alla Corte di appello delle quali viene proposta una riedizione destinata, nelle intenzioni del ricorrente, a costituire la base di fatto 15 del diverso ragionamento sollecitato a questa Corte di cassazione. Non ci si può insomma dolere del fatto che il giudice del gravame abbia adottato una determinata soluzione se di essa non vengono eccepiti la manifesta illogicità o il travisamento di una prova decisiva.
1.4. L'interpretazione del significato di una conversazione intercettata è affare del giudice di merito che può essere sindacata in questa sede solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risultino decisivi ed incontestabili (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994).
1.5.Sicché, se la parentela tra il SO e il ND può spiegare l'intensità dei contatti tra i due, il dato assume un valore neutro rispetto agli altri ingredienti di fatto del sillogismo (l'utilizzo di un'utenza dedicata da parte del SO;
l'attività di spaccio posta in essere dal ND;
il linguaggio criptico) tale da non disarticolare il ragionamento dei Giudici territoriali. Nè lo disarticola l'esito negativo di una perquisizione posta in essere in epoca successiva ai fatti (e ciò a prescindere dalla genericità di una simile eccezione che vorrebbe provare più di quanto non possa).
1.6.Si aggiunga peraltro (ed è argomento comune a tutti i ricorsi che trattano l'argomento) che, nella interpretazione delle conversazioni telefoniche, i Giudici di merito si sono avvalsi anche dell'apporto dichiarativo di vari coimputati e degli esiti delle perquisizioni e dei sequestri e delle operazioni di polizia giudiziaria (alcune delle quali concluse con l'arresto in flagranza dell'autore del fatto) finalizzati proprio a riscontrare la validità della chiave di lettura dei termini convenzionali utilizzati nel corso delle stesse.
1.7.Orbene da tali ulteriori argomenti, dei quali si arricchisce l'armamentario utilizzato in sede di merito per l'interpretazione delle conversazioni in questione, prescindono pressoché tutti i ricorrenti che affrontando la questione si limitano all'esame delle singole conversazioni estraniandole dal contesto storico in cui sono effettuate.
2.Il ricorso del LO è fondato limitatamente al settimo e all'ottavo motivo di ricorso. E' inammissibile nel resto.
2.1.I primi due motivi sono manifestamente infondati e generici.
2.2.La tesi difensiva secondo cui oggetto materiale della condotta ipotizzata al capo 153 della rubrica sarebbe un'arma giocattolo (non funzionante) ceduta al NI dietro corrispettivo è disattesa dai Giudici distrettuali con motivazione che da premesse fattuali niente affatto travisate trae conclusioni non manifestamente illogiche. 16 2.3.Occorre sul punto esser chiari: il travisamento della prova, quale vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non riguarda il momento valutativo, bensì quello percettivo-sensoriale del contenuto della prova stessa. Sicché, richiamata sul punto la giurisprudenza indicata al § 1.4 del capitolo che precede, va qui precisato che alcun pregio possono avere in questa sede le proposte di una possibile diversa interpretazione della conversazione telefonica intercorsa con il NI il 29 aprile 2010, interpretazione che si fonda, peraltro, su una lettura parziale delle conversazioni che la precedono e che la seguono, volutamente estromesse dal ricorso ma correttamente e giustamente considerate dai Giudici di merito per ribadire che oggetto delle preoccupazioni esternate dal NI nella citata conversazione del 29 aprile fosse proprio la buona qualità dello stupefacente già ceduto al LO.
2.4.A non diversi rilievi si presta il terzo motivo di ricorso che, sulla ribadita premessa che semmai il LO acquistava sostanza dal NI esclusivamente per il proprio uso personale, oltre a nutrirsi di inammissibili allegazioni fattuali, che dovrebbero anche qui dare linfa ad una diversa (ma timidamente - - supportata) interpretazione delle conversazioni intercorse tra i protagonisti della vicenda (NI LO da un lato;
LO - DE CO dall'altro), estromette dal suo argomentare il ben più complesso quadro che emerge dalla lettura delle sentenze dei Giudici di merito dalle quali risulta che, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, il NI, il LO ed il DE CO avevano la comune disponibilità di sostanza stupefacente in quella circostanza detenuta da una terza persona per conto del NI. In questo contesto si inserisce la proposta di acquisto di sostanza stupefacente rubricata al capo 154, non andata a buon fine per l'insolvenza del cliente che si era inizialmente rivolto al DE CO. L'eccezione che il NI avesse la disponibilità esclusiva della sostanza è perciò infondata in fatto, prima ancora che in diritto.
2.5.E' piuttosto utile evidenziare che, a margine dell'episodio in questione, i Giudici di merito (in particolare quello di primo grado) riportano ulteriori conversazioni telefoniche (cui l'imputato non accenna nell'atto di appello) dalle quali è stata tratta la non manifestamente illogica conclusione della ampiezza dei traffici del LO (insieme con il NI ed il DE CO).
2.6.Il quarto motivo propone, come visto, il tema dell'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 che accomuna, sul piano grafico, vari capi di imputazione, in realtà tra loro affastellati senza un vero filo conduttore unico, non coerente al tema formalmente proposto. Per alcuni, come si vedrà, non è chiaro nemmeno se venga in rilievo l'applicazione della norma sostanziale oppure esclusivamente il malgoverno delle prove utilizzate a fini ricostruttivi del fatto ricondotto alla fattispecie. 17 2.7.Il capo 164, per esempio, imputa al ricorrente diverse cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad EL IA, sostanza destinata ad essere, a sua volta, ceduta a terzi. Il LO oppone la tesi del consumo di gruppo (limitato a lui ed all'amante) ma nel far ciò propone una diversa (e parziale) lettura delle conversazioni telefoniche intercorse con la EL. La questione, dunque, non riguarda tanto la corretta qualificazione giuridica di un fatto incontrovertibilmente accertato, bensì la corrispondenza al vero del fatto stesso. Ed ancora una volta, nell'eccepire il malgoverno dell'art. 192, cod. proc. pen., cade nell'errore di proporre una diversa lettura (auspicabilmente più plausibile) delle conversazioni, del tutto avulsa dal contesto in cui esse si collocano e nella quale nemmeno lo stesso ricorrente crede fino in fondo visto che è costretto ad ammettere (avuto riguardo all'esplicito tenore delle conversazioni più analiticamente riportate dal Giudice di primo grado) che a volte regalava la sostanza alla EL e che l'assunzione congiunta della cocaina non costituiva una costante nel loro rapporto.
2.8.In ogni caso, va ricordato che la non punibilità dell'acquisto e della detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, è subordinata alla circostanza che sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo (Sez. U, n. 4 del 28/05/1997, Iacolare, Rv. 208216; Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258).
2.9.Deve perciò essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta. Il consumo di gruppo, infatti, comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende (sempre penalmente rilevante) e quella di chi acquista (e detiene) sin da subito per conto del gruppo, perché solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale agli altri componenti (acquirenti) del gruppo della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto. Sicché, semmai, la questione dell'uso di gruppo riguarda la punibilità della condotte di cessione poste in essere dalla EL, non quelle di vendita poste in essere dal fornitore. Nel caso di specie, invece, emerge con chiarezza che il LO forniva sistematicamente alla EL (a pagamento, non importa se a prezzi "agevolati") droga destinata anche ad altri (tant'è che in un'occasione la donna si era lamentata con lui di aver venduto ad altri la droga destinata a lei;
cfr. pag. 427 sentenza di primo grado).
2.10.Il capo 166 imputa al LO la ricezione, in concorso con il DE CO, di un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente del tipo cocaina consegnata dal NI e destinata ad essere ceduta, a sua volta, a terze persone 18 (e tra queste, in minima parte, ad EL IA). Secondo i Giudici di merito il LO, dopo aver ricevuto la sostanza dal NI, descritta dalla rubrica attingendo direttamente alle parole utilizzate nella conversazione telefonica intercorsa tra i due il 23/07/2010 per concordare l'appuntamento: mille stanze>>, l'aveva portata presso l'abitazione del DE CO, luogo deputato alla sua custodia, per poi essere prelevata in parte dall'odierno ricorrente per essere ceduta a terze persone, tra le quali, come detto, la EL.
2.11.Ancora una volta l'imputato, nel contestare l'interpretazione fornita dai Giudici di merito alle parole mille stanze>>, pur formalmente eccependo la violazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, di fatto supporta tale eccezione con ripetute deduzioni fattuali finalizzate ad irrobustire, nell'ottica difensiva, l'ipotesi alternativa che in realtà gli interlocutori si riferissero ad un hotel (dalle mille stanze appunto) quale luogo di incontro, tesi già proposta tal quale in appello e disattesa dai Giudici distrettuali con argomenti nemmeno accennati dal LO in questa sede. Tra questi, per esempio, oltre la sequenza delle conversazioni telefoniche intercorse anche con il DE CO, assume una valenza logica stringente il controllo subito dall'imputato dai Carabinieri dopo essersi incontrato con il NI e poi con il DE CO (che lo aspettava con impazienza) e proprio mentre si stava recando dalla EL, controllo prima del quale, essendosene avveduto per tempo, era riuscito a disfarsi dello stupefacente (cocaina) che lui stesso avrebbe successivamente recuperato.
2.12.Orbene, la struttura logica del ragionamento dei Giudici di merito sfugge alle censure dell'imputato che, come detto, preferisce riproporre i temi difensivi già devoluti in appello, reiterando tal quale in questa sede la diversa interpretazione della vicenda storica che alimenta l'accusa ed imputando alla Corte di appello il malgoverno delle regole di giudizio stabilite dall'art. 192, cod. proc. pen.. 2.13.Così facendo, come già detto, il ricorrente tradisce l'iniziale (e proclamata) intenzione di eccepire la sola violazione della norma incriminatrice, perché spinge l'indagine della Corte di cassazione verso l'inammissibile analisi dei presupposti fattuali dell'accusa stessa, così spostando il fuoco delle proprie censure verso la motivazione della sentenza senza peraltro alcun accenno agli argomenti logici utilizzati dalla Corte di appello per confermare la corretta ricostruzione del fatto e la sua riconducibilità alla norma incriminatrice stessa.
2.14.Il capo 167 ipotizza una cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a favore di DE CO posta in essere dal LO per quantità imprecisate il 7 maggio 2010 e destinata ad essere rivenduta a terzi dal DE CO.
2.15.Dato per scontato (anche dall'imputato) che i due interlocutori stessero parlando effettivamente di sostanza stupefacente da consegnare al DE CO, il 19 ricorrente contesta il malgoverno della norma incriminatrice (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) sul rilievo che non è desumibile dalle intercettazioni telefoniche la prova dell'effettiva consegna della sostanza e che è insufficiente la risposta fornita sul punto dalla Corte territoriale mediante una lettura travisata delle conversazioni telefoniche.
2.16.In realtà, la Corte di appello afferma con estrema chiarezza che oggetto della conversazione era la sostanza poi effettivamente ceduta dal DE CO che si sarebbe successivamente lamentato con il LO dell'insolvenza di taluni acquirenti. DEle conseguenze, sul piano logico, di tale passaggio motivazionale (che presuppone l'effettiva consegna della sostanza) il ricorrente non si cura nemmeno, tornando, ancora una volta, a lamentarsi nei termini - inammissibili già sopra indicati del generico travisamento delle conversazioni - telefoniche (salvo contraddittoriamente ipotizzare ai fini di quanto si dirà a margine del capo 171 della rubrica - l'avvenuta effettiva cessione).
2.17.Occorre peraltro ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle < parti>> sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284; Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009, Casali, Rv. 245293; Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, Bajtrami, Rv. 229230; Sez. 4, n. 17387 del 09/03/2006, Sirica, Rv. 233965; si veda anche Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Di Martino, Rv. 264633).
2.18.Pur volendo giustamente ritenere elemento costitutivo del reato l'effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (così, sulla disponibilità, si esprime Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716), il dato della concreta disponibilità della sostanza non è nemmeno contestato dal ricorrente, essendo stato desunto dai Giudici di merito da un dialogo intercorso tra questi ed una terza persona mentre si recavano in automobile dal DE CO dopo gli accordi telefonicamente presi.
2.19.Il capo 171 ipotizza la cessione in favore di DE CO di un ulteriore quantitativo (non accertato) di sostanza stupefacente del tipo cocaina posta in essere il 20 maggio 2010. Secondo i Giudici di merito la cessione era stata effettuata dopo che nei due giorni precedenti il LO ed il DE CO, conversando tra loro, si erano lamentati della mancanza di forniture da parte del NI del quale si erano perse le tracce (si vedano, sul punto, le conversazioni riportate alle pagg. 435 e 436 della sentenza del G.i.p., il cui senso, nei termini indicati, non è seriamente contraddetto dal LO;
si vedano anche quelle 20 riportate a commento del capo 175 dell'imputazione). Nella conversazione intercorsa il 20 maggio 2010 il LO si lamenta di essere rimasto fermo e di aver lasciato qualcosa al DE CO;
questo "qualcosa" è identificato dai Giudici di merito nella cocaina di cui il LO era conseguentemente rimasto sprovvisto. I Giudici (ed in particolare la Corte di appello) traggono il significato della conversazione dalla considerazione logica che ciò che il LO aveva consegnato corrispondeva all'oggetto del quale era rimasto conseguentemente sprovvisto.
2.20.La doglianze del ricorrente (che riguardano più il malgoverno delle e dunque il vizio di motivazione che della norma sostanziale prove - - incriminatrice, come formalmente eccepito) sono sul punto decisamente vaghe e generiche, poiché si limitano alla considerazione che non è dato sapere quanta e quale sostanza fosse stata ceduta e sopratutto quando, non potendosi escludere - afferma- che si tratti della stessa sostanza ceduta il 7 maggio 2010. E' evidente, dunque, che l'imputato propone una inammissibile lettura alternativa delle medesime prove, peraltro nemmeno maggiormente persuasiva di quella adottata dai Giudici di merito.
2.21.Il capo 175 imputa al LO la ricezione, da parte del NI, di ulteriore sostanza stupefacente destinata ad essere ceduta a terzi. I Giudici di merito traggono la convinzione del buon fondamento dell'accusa dalle conversazioni telefoniche dell'imputato intercorse con il DE CO (27/05/2010) e con TI IC (28/05/2010). Nella prima il LO annunciava al DE CO il ritorno del NI con il quale si sarebbe dovuto incontrare il giorno successivo;
nella seconda, intercorsa dopo l'incontro con il NI (definito "l'amico di Piazza Napoli", quello si noti delle mille stanze>>) faceva - intendere all'TI, secondo l'interpretazione data dai Giudici di merito alle parole usate, di avere la disponibilità di sostanza stupefacente e di averne offerta anche ad una terza persona.
2.22.L'imputato (che, come detto, inserisce anche questo episodio nel "contenitore" onnicomprensivo del terzo motivo di ricorso) eccepisce il travisamento della prova, lamentandosi dell'interpretazione data dai Giudici di merito alla conversazione intercorsa con l'TI e ipotizzando che l'incontro con il NI possa non esserci stato o che l'TI sia andato da solo.
2.23.A parte l'inammissibile formulazione in termini dubitativi di un motivo di ricorso per cassazione (e la genericità del corrispondente motivo di appello), il ricorrente non coglie che una parte della conversazione intercorsa con l'TI, né la contestualizza. Si ricorderà, infatti, che l'episodio precedente (rubricato al capo 171) aveva come presupposto proprio la prolungata assenza del NI, sicché non è manifestamente illogico ricollegare il ritorno dell'amico di Piazza Napoli>> alla rinnovata disponibilità dello stupefacente comunicata 21 all'TI guarda caso dopo l'incontro avvenuto con questi. Tra l'altro, la rubrica, non imputa al LO di aver ceduto sostanza stupefacente all'TI, bensì di aver ricevuto dal NI cocaina indistintamente destinata a terzi, sicché la questione sollevata (come detto in termini inammissibilmente dubitativi) circa l'incontro tra l'TI ed il NI è assolutamente irrilevante e non coglie nel segno.
2.24.L'analisi delle censure relative al capo 176 della rubrica coinvolge anche l'esame del quinto motivo di ricorso, ad esso esclusivamente dedicato.
2.25.Si contesta all'imputato di aver detenuto, in epoca anteriore e prossima al 18 giugno 2010, un chilogrammo di cocaina. La prova del reato viene tratta da una conversazione telefonica intercorsa alle ore 16,12 del 18/06/2010 tra il LO ed il DE CO e interpretata dal G.i.p. nel senso che nei giorni a seguire una terza persona sarebbe passata a ritirare lo stupefacente che l'imputato aveva già lasciato a casa di un amico.
2.26.Sollecitata ad una diversa interpretazione della medesima conversazione fondata sulla sua trascrizione integrale, come effettuata in sede dibattimentale nell'ambito del separato processo a carico di altri coimputati, la Corte di appello dapprima formalmente rigetta l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (sul duplice rilievo che l'imputato aveva comunque rinunziato a tali trascrizioni, già disponibili al momento della scelta del rito abbreviato, e della loro non necessità alla luce di altre due successive conversazioni telefoniche che ne rendono ancor più chiaro il senso), dall'altro però ribadisce la correttezza dell'interpretazione del primo Giudice analizzando proprio la trascrizione integrale comunque allegata all'atto di appello e concludendo che non v'è alcuno scollamento del suo contenuto trascritto con la sintesi di PG riportata dal G.i.p. in sentenza.
2.27.Non ha perciò alcuna rilevanza decisiva l'eccepita violazione dell'art. 603, cod. proc. pen., che non coglie nel segno perché non corrisponde a vero che la Corte di appello ha utilizzato il brogliaccio di PG per respingere la tesi difensiva. Si legge infatti in sentenza: Si deve pure rilevare che le indicazioni contenute nel riassunto della P.G. riportato nella sentenza impugnata con riferimento alla conversazione n. 1152 (nella parte riportata nella nota n. 1896 di p. 440), non appaiono diverse, nella trascrizione di cui si chiede l'acquisizione, per la parte rilevante ai fini della decisione, ovvero rispetto all'indicazione di "un chilo">> (pag. 78).
2.28.Sicché, perde totalmente di consistenza l'eccezione difensiva che, partendo da premesse non vere, giunge a conclusioni conseguentemente errate. Nè questa Corte può essere sollecitata ad un esame diretto del contenuto, certamente non travisato, della conversazione telefonica in questione (nemmeno con l'allegazione di altre conversazioni). V'è da dire, piuttosto, che l'imputato 22 non menziona nemmeno, nel proprio ricorso, le due conversazioni successive a quella oggetto di scrutinio utilizzate dalla Corte di appello per avallare l'interpretazione che della prima era già stata fornita in prime cure.
2.29.Occorre infine ricordare che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, che il difensore può sempre far eseguire ai sensi dell'art. 268, u.c., cod. proc. pen.. Sicché, se non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione (potendo appunto il difensore sempre produrre la trascrizione delle conversazioni o sollecitarne l'ascolto diretto: così, Sez. 3, n. 4892 del 20/10/2003, Franzese, Rv. 227844; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241232; Sez. 2, n. 5472 del 28/01/2016, Mancuso, Rv. 266201), dall'altro lato e proprio perché la prova è - costituita dalla registrazione fonica l'ascolto diretto della conversazione sollecitato in appello non può essere considerato alla stregua di richiesta di assunzione di una prova nuova scoperta o sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado.
2.30.Non viene dunque in gioco il diritto alla prova, perché l'imputato con la scelta del rito abbreviato non rinuncia a quella che deriva dalla registrazione fonica, né tale scelta equivale al consenso all'utilizzo esclusivo ed incondizionato del contenuto dei brogliacci, delle trascrizioni e delle sintesi come effettuate dalla PG. Sicché in qualunque momento l'imputato può documentare, anche in sede di giudizio abbreviato (anche mediante trascrizione peritale effettuata in un procedimento diverso, non essendo questo il dato decisivo se quella conversazione appartiene comunque alle prove utilizzate nel giudizio abbreviato di primo grado), lo scollamento tra il contenuto della conversazione intercettata con la sua trascrizione effettuata dalla PG e ben può sollecitare tale esame in sede di appello. Quel che conta è che il giudice dell'appello valuti lo specifico motivo di doglianza dando conto, se necessario anche attraverso l'ascolto diretto della conversazione, della decisività, rilevanza e fondatezza della questione posta. Che è quanto accaduto nel caso di specie.
2.31.Sicché anche il quinto motivo di ricorso è totalmente infondato.
2.32.Il sesto motivo "abbraccia", come detto, i capi 170, 173, 178 e 179 della rubrica, nonché gli altri capi di imputazione già esaminati in precedenza per i quali il ricorrente lamenta comunque la mancata qualificazione della condotta in termini di lieve entità.
2.33.La Corte di appello, investita della questione anche da altri imputati, ha fornito i criteri di giudizio cui si sarebbe attenuta nella valutazione delle singole posizioni, prendendo in considerazione non solo la quantità e la qualità dello 23 stupefacente, ma anche la reiterazione e modalità delle condotte e l'estensione della rete di spaccio, fattori che, a suo giudizio, escludono, in termini generali, la minima offensività delle condotte.
2.34.Il LO contesta il ricorso a criteri diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, sulla premessa che tranne per il capo 176 in tutti gli altri le cessioni riguardano modiche quantità o comunque sono relative a quantitativi non accertati, deduce che l'analisi andava svolta capo per capo, episodio per episodio.
2.35.Il rilievo è totalmente infondato.
2.36.E' noto che la lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491).
2.37.E' altresì noto l'insegnamento, fondato sull'interpretazione sistematica della norma in questione con l'art. 74, comma 6, stesso d.P.R., che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è astrattamente incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa (Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour, Rv. 264678; sul punto già Sez. 6, n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198).
2.38.Sul punto però occorre intendersi.
2.39.In primo luogo non è affatto vero che il mancato accertamento della quantità di sostanza ceduta determini la natura lieve del fatto, certamente non nei termini automatici ipotizzati dal ricorrente;
il dato quantitativo, come detto, è solo uno degli indici di valutazione, ben potendo il giudice - anche in presenza di un quantitativo modesto attingere agli altri parametri (mezzi, modalità e circostanze dell'azione) utilizzabili in alternativa.
2.40.In secondo luogo i parametri: "mezzi, modalità o circostanze dell'azione" impongono una valutazione non atomistica della singola condotta, che deve invece essere contestualizzata e considerata, appunto, nel suo concreto divenire e non quale fotogramma estraneo alla (e strappato dalla) realtà viva che rappresenta e alla quale appartiene. Se la singola cessione costituisce manifestazione effettiva della ben più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato (statico) 24 della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva. Anche l'utilizzo di altre persone (e in generale il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, può essere utilmente valutato quale espressione del maggior potenziale offensivo del fatto. La condotta insomma non può essere valutata quale frammento di vita avulso dalla realtà; quando i dati a disposizione lo consentono, il giudice deve utilizzarli per valutare in modo complessivo la potenzialità offensiva che il fatto esprime, senza arrestarsi al dato ponderale. Si pensi, per fare un esempio, a singole, ripetute cessioni di piccole quantità di sostanza stupefacente, poste in essere a favore di uno o più consumatori. Se, in base alle informazioni che possiede, il giudice può trarre dai mezzi, modalità e circostanze dell'azione, la certezza che la droga di volta in volta ceduta costituisce sola una frazione di più consistenti quantitativi detenuti per la vendita, il fatto non può essere considerato lieve perché attua quella maggior capacità di penetrazione nel mercato che la detenzione di non modiche quantità di stupefacente è in grado di esprimere da sola. Se l'azione del singolo spacciatore che vende una dose di sostanza stupefacente costituisce il terminale, l'ultimo anello di una catena di distribuzione che sistematicamente si alimenta di ben più ampi quantitativi di droga immessi sul mercato, costituendone la fase che rende concreta la strategia della più ampia e capillare diffusione della sostanza di volta in volta ceduta in vista del maggior profitto possibile, il fatto (che quel profitto concorre ad alimentare) non può essere contraddittoriamente considerato di lieve entità.
2.41.Sicché sostenere che la pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo non è incompatibile con una valutazione di lieve entità del fatto, non equivale ad affermare il contrario. E' pur sempre necessaria la valutazione congiunta di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 (in quest'ultimo senso, Sez. 6, n. 21612 del 29/04/2014, Villari, Rv. 259233; Sez. 6, n, 29250 del 01/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369).
2.42.Perciò bene ha fatto la Corte di appello, attingendo a tutti i dati di conoscenza in suo possesso, a non effettuare una valutazione parcellizzata e atomistica delle singole condotte poste in essere dal LO ma a valutarle nella loro dimensione dinamica (e non statica) quali espressioni di una capacità di diffusione sul mercato che non può risentire delle quantità di volta in volta cedute o del loro mancato accertamento.
2.43.Il settimo motivo di ricorso è parzialmente fondato limitatamente ai reati di cui ai capi 155 e 159 ed è totalmente generico nel resto.
2.44.L'imputato si lamenta che le condotte contestate ai capi 155 (detenzione, porto e cessione di due armi al NI, commesso il 09/07/2010) e 25 159 (detenzione, porto e cessione di due armi al NI, commesso in epoca anteriore e prossima al 10/07/2010), benché separatamente sanzionate, riguardano lo stesso fatto. Dalla lettura della sentenza di primo grado appare evidente che effettivamente la consegna di armi avvenuta il 09/07/2010 sia solo oggetto di commento nella conversazione intercorsa il 10/07/2010 tra il LO e l'TI IC, cui il primo riferisce di aver appunto portato al NI il giorno prima "due confezioni" (cioè le armi), termine utilizzato per descrivere l'oggetto di entrambe le condotte ipotizzate ai capi 155 e 159. In sede di appello l'imputato aveva rimarcato che già in sede cautelare il G.i.p. aveva ritenuto l'imputazione compendiata al capo 159 una duplicazione di quella rubricata al capo 155, ma la Corte territoriale sostanzialmente non se ne avvede ed applica per entrambi i reati-satellite l'aumento, a titolo di continuazione, di sei mesi di reclusione e 500,00 euro di multa.
2.45.Ne consegue che tale "porzione" di pena può essere direttamente eliminata da questa Corte di cassazione nei termini più avanti illustrati.
2.46.Nel resto, come anticipato, il settimo motivo è totalmente generico.
2.47.L'imputato si limita ad eccepire che l'oggetto materiale delle condotte contestate ai capi 155, 157 (cessione di armi a TI IC) e 162 (cessione continuata di armi clandestine a DE CO Giampiero) della rubrica si identifichi in armi giocattolo da lui modificate ma non funzionanti.
2.48.Il fatto che tutte le armi cedute non funzionavano costituisce allegazione fattuale del tutto inammissibile che peraltro contrasta con quanto è emerso in occasione del sequestro del 16/07/2010 delle armi cedute a AT SS e LO ER, pistole giocattolo modificate e perfettamente funzionanti. Non è un caso che l'imputato nemmeno menzioni questo episodio (rubricato al capo 161) nel proprio ricorso. E' pur vero che in un'occasione l'imputato aveva ceduto armi non funzionanti al NI (pag. 411, nota 1822, della sentenza di primo grado, nonché pag. 405, note 1800 e 1801 della sentenza di primo grado), ma ciò non legittima a trarne la transitiva conseguenza che tutte le armi cedute successivamente fossero non funzionanti, trattandosi di conclusione che, sul piano logico, contrasta con gli esiti del sequestro del 16/07/2010 e con il fatto che il NI abbia continuato a fornirsi dal LO senza essersi più lamentato. Peraltro, la stessa Corte territoriale dà atto che l'imputato aveva ammesso di trafficare in armi giocattolo che cercava di rendere funzionanti per poi rivenderle. Il LO non menziona affatto, né contesta questa affermazione.
2.49.E' fondato l'ultimo motivo di ricorso.
2.50.La Corte di appello, in accoglimento di uno dei motivi di impugnazione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i delitti in materia di stupefacenti e quelli in materia di armi. Conseguentemente, sulla pena applicata 26 in primo grado per gli stupefacenti (12 anni di reclusione e 60.000,00 euro di multa), ha applicato quella di sei mesi di reclusione e 500,00 euro di multa per ognuno dei cinque reati satellite contestati ai capi 155, 157, 159, 161 e 162 della rubrica, per un totale di due anni e sei mesi di reclusione e 2.500,00 euro di multa, da aggiungere a quella di 12 anni di reclusione e 60.000,00 euro di multa. Sennonché, tirando le somme, ha aggiunto la pena di 25.000,00 euro a quella di 60.000,00 ottenendo così l'errato importo di 85.000,00. 2.51.In accoglimento del settimo e ottavo motivo di ricorso, la pena deve essere così rideterminata: partendo da 12 anni di reclusione e 60.000,00 euro di multa, ed eliminando dal calcolo la frazione di pena attribuita per il reato di cui al capo 159, deve essere applicata, in aumento, quella di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per un totale di 14 anni di reclusione e 62.000,00 euro di multa. La pena, così quantificata, deve essere ridotta nella misura di un terzo per il rito abbreviato ottenendo così quella finale di nove anni e quattro mesi di reclusione e 41.333,00 euro di multa.
2.52.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che viene rettificato nella misura di nove anni e quattro mesi di reclusione e 41.333,00 euro di multa. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.Il ricorso del AT è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
3.1. L'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati rubricati ai capi 68 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con NO RC, ME OB UI AN ed una quarta persona, in Vado Ligure il 09/06/2010), 69 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1, 1- bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con altre due persone, in Sud America e Rho in data anteriore e prossima al 20/06/2010), 70 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con altre due persone, in Sud America e Pero in data anteriore e prossima al 03/08/2010), 71 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con altre due persone, in Sud America e Bareggio in data anteriore e prossima al 07/08/2010), 72 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con altre tre persone, in Sud America e ON ZO in data anteriore e prossima al 23/09/2010), e 73 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con altre tre persone, in Sud America, Francia e Italia in data anteriore e prossima al 13/10/2010).
3.2.Il primo motivo, ad eccezione di generiche e astratte premesse sulla inidoneità delle conversazioni telefoniche a fondare senza alcun riscontro una condanna per reati concernenti sostanze stupefacenti, è inammissibile perché 27 generico sotto due profili: a) sia perché le censure sono prive di qualsiasi riferimento concreto allo specifico contenuto delle conversazioni intercettate, ai comportamenti tenuti dai protagonisti delle singole importazioni di cocaina (e del ricorrente, in particolare), ai riscontri ottenuti a seguito delle intercettazioni (di cui oltre si dirà) che sanciscono la correttezza della chiave di lettura di quelle utilizzate per affermare la responsabilità del AT per gli episodi per i quali non vi sono stati sequestri, perquisizioni o arresti (68, 69, 70); b) sia perché ripropone alla lettera, per ciascun capo di imputazione, le identiche doglianze già sollevate in appello, senza prendere posizione sugli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per disattenderle. Oltretutto, diversamente da quanto afferma il ricorrente, in almeno due occasioni (le importazioni di cocaina contestate ai capi 71, 72 e 73), le operazioni di ascolto hanno consentito in un primo caso (capo 71) il sequestro di kg. 1,546 di sostanza stupefacente rinvenuta nella camera d'albergo delle due donne incaricate del trasporto (inutilmente avvisate dall'imputato dell'arrivo della Polizia) e l'arresto di queste ultime (arresto a seguito del quale l'imputato ha cambiato utenza telefonica), in un secondo caso (capo 72) il sequestro di kg. 0,867 di cocaina presso lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa e l'arresto dei corrieri, nel terzo caso (capo 73) il sequestro di kg. 0,739 di cocaina e l'arresto del corriere (Sosa IA EL) presso lo scalo aeroportuale Roissy di Parigi.
3.3.A non diversi rilievi si espone anche il secondo motivo.
3.4.L'imputato, sulla premessa che tutti i capi di imputazione gli attribuiscono esclusivamente il ruolo di acquirente>>, invoca l'applicazione del principio per il quale perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre che ciascuno dei soggetti coinvolti agisca nell'ambito di una delle condotte previste per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto, detenzione, o altre), non potendosi fare richiamo alla pluralità di esse, attribuendone indistintamente la riferibilità a ciascun soggetto, a prescindere dal suo specifico ruolo (Sez. 6, n. 10269 del 21/11/2013, Metani, Rv. 261719; Sez. 6, n. 20798 del 10/02/2010, Lana, Rv. 247325; Sez. 6, n. 5993 del 16/04/1997, Milone, Rv. 208203; Sez. 6, n. 7949 del 18/04/1995, DEla Valle, Rv. 201848).
3.5.Tale principio, dunque, non può essere invocato nel caso in cui l'acquirente della sostanza non si limiti a riceverla (e/o a ordinarla), ma partecipi a tutte le fasi organizzative che precedono la consegna, anche solo dando il suo apporto morale.
3.6.Orbene, diversamente da quanto afferma l'imputato, in nessuno degli episodi indicati nella rubrica egli assume il ruolo di mero acquirente>>. E, infatti, il capo 68 gli fa espressamente carico anche della importazione della sostanza, ma anche negli episodi relativi agli altri capi di imputazione il 28 AT assume formalmente il ruolo di importatore>>/destinatario>> finale della sostanza della quale avrebbe successivamente curato la commercializzazione. La rubrica, cioè, attribuisce a tutti i concorrenti il ruolo di importatore, specificando per ciascuno di essi il compito disimpegnato nell'ambito della complessa attività preordinata alla riuscita della singola operazione. Si tratta di opzione che vuole ricondurre, sotto il profilo morale e causale, a ciascuno degli autori delle singole condotte anche quelle degli altri complici, secondo un'impostazione accusatoria per cui l'azione dell'importazione è unica e appartiene a tutti. In tale contesto all'imputato è attribuito, effettivamente, un ruolo organizzativo che trova piena corrispondenza con le condotte attribuitegli dal G.i.p., così come analiticamente descritte nella sentenza di primo grado, ruolo ribadito dalla Corte di appello che correttamente (anche se sinteticamente) fa leva sul contributo effettivo e diversificato di ciascun autore delle singole importazioni.
3.7.La questione dunque non è di diritto, bensì di fatto e riguarda non tanto la corretta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, bensì la sussistenza dei suoi presupposti di fatto.
3.8.Sono totalmente infondati gli ultimi due motivi di ricorso.
3.9.Quanto alla errata quantificazione della pena, rideterminata dalla Corte di appello a seguito della assoluzione dai reati di cui ai capi 64 e 67 della rubrica, osserva i Collegio che la parte di pena eliminata (sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa) corrisponde esattamente a quella complessivamente applicata per detti reati dal primo Giudice (nove mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) ridotta di un terzo per la scelta del rito. In primo grado, infatti, l'imputato era stato condannato alla pena finale, già ridotta per il rito, di 8 anni e 8 mesi di reclusione e 40.000,00 euro di multa;
correttamente in appello l'imputato è stato condannato alla (minor) pena di 8 anni e 2 mesi reclusione e 38.000,00 euro di multa.
3.10.Nel resto, la totale infondatezza delle doglianze relative alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deriva dal fatto che, trattandosi di vizio di motivazione, il AT omette di spiegare quali specifici indicatori della attenuazione della pena siano stati devoluti in appello e, in tesi, siano stati immotivatamente negletti. Dalla lettura dell'appello risulta che il ricorrente aveva valorizzato il suo buon comportamento processuale e il lungo tempo trascorso dall'ultimo precedente. La Corte di appello ha preso specifica posizione su entrambi gli argomenti difensivi da un lato escludendo che l'interrogatorio reso al PM rivelasse un'effettiva volontà di collaborare con gli inquirenti, dall'altro affermando che i fatti oggetto dell'odierna regiudicanda provano che l'imputato era comunque rimasto inserito in contesti e circuiti criminali di caratura 29 internazionale (e che dunque alcuna valenza positiva ha il tempo trascorso dall'ultimo dei fatti oggetto di condanna), concludendo per l'adeguatezza della pena così come inflitta in primo grado.
3.11.Su questi specifici argomenti l'imputato non prende posizione, né si misura con essi preferendo addentrarsi in considerazioni di natura generica sulle modalità di commisurazione della pena e sulla applicazione delle circostanze generiche che si risolvono nell'inammissibile sollecitazione a questa Corte di sovrapporre il proprio giudizio a quello dei Giudici di merito.
4.Il ricorso del CC è inammissibile.
4.1. L'imputato risponde del reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (plurimi acquisti, a fine di cessione a terzi, di sostanza stupefacente del tipo cocaina fornitagli dal TR e cessione a terzi della medesima sostanza, posti in essere nell'arco di tempo che va dall'11/11/2009 al 07/09/2010), di cui ai capi 116 e 117 della rubrica.
4.2.La prova si fonda sulle conversazioni telefoniche intercorse tra il TR ed il CC e, successivamente, tra questi e gli altri acquirenti. Le indagini, in particolare, si erano inizialmente concentrate sul TR, in quanto cliente del AS, e solo in un secondo momento sul CC, cliente del UT. Ed infatti gli episodi compendiati nel capo 116 nascono dall'intercettazione dell'utenza telefonica del UT;
le conversazioni intercorse con il CC sono quasi tutte in entrata e volte a procurare stupefacente. Gli episodi compendiati nel capo 117 nascono, invece, dall'intercettazione diretta dell'utenza del ricorrente cui si rivolgono nel tempo varie persone con richieste di cocaina.
4.3.I Giudici di merito fondano tale convincimento sull'utilizzo del linguaggio criptico utilizzato nei confronti del TR e degli acquirenti per indicare la cocaina ("amici", "operai", "la macchina" - che in una conversazione del 17/01/2010 il CC lamenta essere "grippata" - "cd", "champagne", "buoni per la discoteca") e la sua cessione ("pin pun pan", "mangiare" [siamo in otto a mangiare, per esempio]). Già in primo grado il G.i.p. aveva altresì evidenziato che in alcuni sottofondi fuori linea il riferimento alla cocaina era fatto in modo diretto mediante l'utilizzo del termine gergale "bamba" (pag. 361).
4.4.In sede di appello, l'imputato, sulla deduzione di svolgere attività lavorativa presso un ristorante, aveva stigmatizzato l'interpretazione, a fini univocamente accusatori, dei termini "siamo in otto a mangiare", "champagne", inidonei, dato il contesto, a vincere il ragionevole dubbio della loro corrispondenza alla realtà.
4.5.Il tema difensivo, ulteriormente ripreso e sviluppato sia con le memorie difensive, sia in sede di odierna discussione, è stato respinto dalla Corte di appello richiamando l'interpretazione del contenuto delle conversazioni 30 intercettate e valorizzando l'utilizzo "fuori onda" del termine "bamba" (significativamente sostituito da altre parole durante la conversazione).
4.6.Le censure che il ricorrente solleva sul punto sono del tutto generiche (lo erano anche quelle sollevate in appello). Il corredo linguistico di cui si avvalgono i Giudici di merito va oltre le sole parole: "siamo in otto a mangiare", "champagne" e si arricchisce di ben altro frasario che, a seguire la tesi difensiva, nulla ha a che vedere con l'attività dell'imputato. Questi, peraltro, prescinde completamente dalle concrete ragioni della sua condanna e dagli specifici riferimenti a episodi ritenuti probanti della bontà dell'interpretazione data (quello, per esempio, della cessione di cocaina in favore di ME del 17/06/2010) che l'imputato nel suo ricorso nemmeno prende in considerazione. Egli si avventura in generiche considerazioni sullo Stato di diritto, sul diritto processuale penale, sulla presunzione di innocenza che però non mette a confronto con i dati di fatto utilizzati per affermare la sua responsabilità e in ordine ai quali si limita a chiedersi e a chiedere come sia possibile che su di essi possa fondarsi una sentenza di condanna.
4.7.L'imputato confonde, oltretutto, l'attività di intercettazione quale mezzo di ricerca della prova con gli esiti di tale attività, che costituiscono prova a tutti gli effetti (si vedano la argomentazioni sviluppate sul punto in sede di analisi della posizione del LO).
4.8.E' totalmente infondato anche il secondo motivo.
4.9.Valgano qui le più ampie considerazioni svolte in ordine ai presupposti applicativi dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per ribadire che l'incertezza sui quantitativi di droga oggetto della condotta materiale non è di per sé motivo sufficiente per ritenerne con inammissibile automatismo la sua sussistenza. Ché anzi, proprio l'incertezza del fato ponderale, deve spostare l'attenzione sulle altre circostanze e modalità dell'azione, come ha correttamente fatto la Corte di appello che, nel respingere la richiesta difensiva, ha valorizzato l'inserimento dell'imputato in più ampi contesti criminali ed il suo costituirsi terminale di una rete capillare di diffusione della droga che esclude la minima offensività delle condotte.
5.Il ricorso di SS AS è inammissibile.
5.1.L'imputato stato definitivamente condannato alla pena (già diminuita per il rito abbreviato) di undici anni e quattro mesi di reclusione per aver preso parte, quale stabile terminale del circuito di spaccio della droga procurata dal gruppo>>, all'associazione per delinquere di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricata al capo 1, nonché per aver consumato i reati rubricati ai capi 32 (art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano in data anteriore a prossima al 13/02/2010), 33 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 31 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano in epoca anteriore e prossima al 16/02/2010), 38 (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1-bis e 6, 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e ON ZO tra il 21/02/2010 ed il 30/03/2010), 39 (artt. 110, 56, cod. pen., 73, commi 1-bis e 6, 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in PE ed in Italia tra il 16/02/2010 ed it 08/04/2010), 90 (artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle cessioni di cocaina effettuate nei confronti di RA PP dal 31/12/2009 al 22/01/2010), 92 (artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle cessioni di cocaina effettuate nei confronti di RO IO dal 31/12/2009 al 13/01/2010), 95 (artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'acquisto di cocaina destinata ad essere ceduta al RA PP il 18/02/2010), 98 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione di cocaina effettuata in favore di RA PP il 24/02/2010), 101 (artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'acquisto di cocaina destinata ad essere ceduta al RA PP il 25-26/02/2010), 104 (artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'acquisto di cocaina destinata ad essere ceduta al RA PP il 26/02 - 04/03/2010), 113 (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'acquisto di cocaina destinata ad essere ceduta a terzi, verosimilmente CC RG, tra l'1/12/2009 ed il 30/12/2009).
5.2.Secondo il G.i.p. dalle conversazioni intercettate, dal sequestro dei vari quantitativi di cocaina e dall'arresto in flagranza di reato dei corrieri emerge chiara la prova della esistenza di uno stretto vincolo associativo finalizzato alla gestione di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con attività svolta in maniera continuativa e per un lungo periodo di tempo, con precisa suddivisione di ruoli relativa al movimento dei carichi di droga, alle attività di coordinamento, di procacciamento e fornitura dello stupefacente, di ricezione e stoccaggio e successiva vendita, e infine al movimento dei relativi corrispettivi in denaro, giungendo persino alla ideazione sistema diretto cacciare i "corrieri ciechi" (ossia persone inconsapevoli di trasportare sostanza e stupefacenti)>>. L'esistenza di tale vincolo trova ulteriore conforto nei seguenti dati: la qualità e quantità dei contatti registrati tra gli associati durante la commissione dei singoli fatti criminosi, l'uniformità delle condotte adottate, finalizzate al raggiungimento dello scopo comune, la ripartizione dei compiti dei singoli associati in relazione agli obiettivi da raggiungere (...), l'esistenza di un finanziamento comune per l'approvvigionamento della droga da commercializzare, il vincolo di "solidarietà" intercorrente tra gli associati nei momenti di difficoltà collegati ad esempio ai mancati pagamenti>>. Sul piano storico il G.i.p. spiega che nel mese di febbraio 2010, il SO PP era 32 entrato in contatto, tramite il AS, con il cittadino peruviano LO EC NI MA, definito come personaggio attivo nel traffico internazionale di cocaina>> che aveva effettuato diverse spedizioni di cocaina, consistenti ciascuna in alcuni chilogrammi di sostanza occultata entro manufatti provenienti dal PE, gran parte dei quali destinata al SO. Quindi spiegano che il numero e carattere continuativo ed imprenditoriale delle compravendite, la familiarità dei contatti, l'intervallo notevole di tempo in cui sono perdurati, il contenuto convenzionale di colloqui e contatti, sono tutti elementi che attestano l'esistenza di un interesse comune, di carattere lucrativo, alla conservazione dei loro rapporti finalizzati alla importazione, l'acquisto e successiva commercializzazione e distribuzione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti (cocaina), destinati ad essere rivendute in Milano e comuni dell'hinterland milanese (Corsico, Trezzano sul Naviglio e altri), con conseguente evidenza della sussistenza del vincolo associativo>>.
5.3.In sede di appello l'imputato aveva eccepito che gli elementi valorizzati dal primo Giudice non consentono di desumere l'esistenza di un vincolo associativo, né di un programma comune che si proietti al di là delle singole importazioni/cessioni. L'obiezione, peraltro, si associava alla eccepita estraneità ai reati contestati ai capi 38 (importazione dal PE di 8 chilogrammi di cocaina) e 39 (tentata importazione dal PE di 4 chilogrammi di cocaina) della rubrica, al fatto che il AS aveva avuto contatti con altri soggetti e che non usava un linguaggio criptico.
5.4.I Giudici distrettuali hanno disatteso le eccezioni difensive confermando che le prove raccolte dimostrano che tra SO, LO e AS si sono realizzati e mantenuti, sviluppandosi nel tempo, rapporti stabili non occasionali, non finalizzati a compiere azioni delittuose determinate ma diretti ad assicurare la disponibilità di mezzi, di organizzazione e di contributi che potessero garantire la continuità del traffico di stupefacente a livello internazionale, in grado di assicurare il raggiungimento dello scopo comune che è risultato essere quello di trarre illeciti guadagni. Essendo il loro programma quello di sviluppare il traffico di cocaina tra il PE e l'Italia, esso non è stato, ne poteva essere limitato a un predeterminato numero di delitti, come emerge ad esempio dal fatto che, subito dopo il fallimento della importazione di otto chili di cocaina a causa dell'arresto del corriere LA, il 30 marzo 2010, i fornitori peruviani immediatamente propongono a SO attraverso LO il ritiro di un altro quantitativo di stupefacente dalla Spagna dove essi promettono di renderlo disponibile>>.
5.5.Di qui la prova dell"affectio societatis" che legava i partecipanti al perseguimento di un programma comune fondato sullo stabile rapporto venditore-acquirente, alimentato dalla reciproca fiducia che intercorreva tra il LO ed il SO, dal ruolo di leader indiscusso svolto da quest'ultimo, dalle 33 sue grandi capacità finanziarie e di assorbimento di ingenti quantitativi di stupefacente, in grado di pagare in anticipo le forniture e di far fronte anche ad improvvisi ammanchi, così da meritarsi |"esclusiva" dei referenti peruviani cui il LO aveva comunicato, via SMS, che i calabresi vogliono merce, e se è in quantità, maglio ancora, da 10/20 pacchi alla volta, tutta per loro visto che mi - hanno aiutato la vogliono per lavorare (...) meglio solo con loro (...) sono mafia - pesante e vogliono tutta la mercanzia possibile e pagano tutto in anticipo>>; un vincolo non contraddetto dal fatto che ciascun sodale provvedesse a rivendere in proprio la sostanza, né dall'assenza di una struttura gerarchica o verticistica.
5.6.La Corte di appello, valorizza ulteriormente, quale emblematico del modus operandi del sodalizio e dei suoi collaudati meccanismi operativi, il materiale probatorio utilizzato con riguardo al capo 39, perché offre un quadro esauriente e certo del legame tra SO, AS e LO, della loro comune impresa criminale, degli affari trattati e delle modalità organizzative di traffici di cocaina di notevole portata, ad altissimo rischio, con delineazione di ruoli di ciascuno di loro>>, della capacità del LO di reclutare di volta in volta corrieri ignari del loro compito e dell'oggetto del loto trasporto, chiosando che il AS, informato e consultato di tutti gli sviluppi delle attività dell'associazione, ha contribuito a consolidare le relazioni tra LO e SO, a estromettere il RO da futuri affari con i fornitori peruviani. Ha assicurato la continuità dei contatti tra SO e LO, rimanendo reperibile più di SO per ricevere le comunicazioni di LO. Ha facilitato la fissazione degli incontri di persona tra i tre>>.
5.7.Oggi l'imputato contesta l'esistenza di una stabile organizzazione la cui costituisce il punto debole dell'intero impianto della sentenza, assenza -deduce - costretta a ricorrere all'analisi dei delitti-scopo con evidente violazione del divieto del "bis in idem".
5.8.Occorre sin da subito stigmatizzare la manifesta infondatezza e sopratutto la genericità della doglianza (che costituisce per la gran parte ripresa dell'analogo tema difensivo già svolto in appello) che, pur dando mostra di conoscere gli indirizzi giurisprudenziali sull'argomento, tralascia tuttavia di calarli nella concreta realtà oggetto della regiudicanda omettendo di confrontarsi con gli specifici fatti e le condotte indicati dai Giudici distrettuali per respingere l'appello e confermare l'esistenza di un rapporto stabile di cointeressenze tra il LO da una parte, il SO ("i calabresi") dall'altra, alimentato dai fattivi apporti dell'odierno imputato.
5.9.E' fin troppo evidente che, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed 34 automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente;
nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646), e tuttavia è altrettanto vero che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio;
nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo;
l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico).
5.10.E' dunque una questione di motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione.
5.11.I Giudici di merito nel caso di specie non si sono fermati al solo dato storico-statico della consumazione dei singoli reati-fine, ma li hanno contestualizzati e analizzati nella loro proiezione dinamica quali espressione di un rapporto di affari collaudato, stabile, duraturo, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi e che dà linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture. 35 5.12.Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).
5.13.Sicché anche l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma (Sez. 5, n. 28528 del 15/06/2010, Cucumazzo, Rv. 247905).
5.14.Non sussiste l'eccepita violazione del divieto del "bis in idem".
5.15.Quanto al requisito strutturale organizzativo è necessario svolgere alcune considerazioni aggiuntive.
5.16.Il delitto di associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato disciplinato dagli artt. 110 e segg. cod. pen. poiché l'accordo criminoso (il quale può intervenire anche tra due persone soltanto) è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, anche quando siano concepiti nell'ambito di un disegno criminoso unitario, si esaurisce dopo che questi sono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa più o meno complessa e dei mezzi necessari all'attuazione del programma, a tutti comune (Sez. 1, n. 6204 del 11/03/1991, Controsceri, Rv. 188025; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201541; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403, che ha ulteriormente precisato che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b)- dall'indeterminatezza del programma 36 criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira).
5.17.Si è più recentemente precisato che il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va individuato nella necessaria finalizzazione dell'accordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti, assunti od affidati - parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti (così, in motivazione, Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054).
5.18.L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge, così, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modo permanente il bene protetto.
5.19.Occorre però considerare che il fattore organizzativo non è un'esclusiva dei reati associativi. Esso può costituire anche modalità esecutiva dei reati a concorso eventuale di persone nel reato (art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen.) ed è elemento costitutivo di altri (per esempio, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006; cfr., sul punto, Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906, secondo cui è persino configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente).
5.20.Sicché l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico (comune, come visto, anche a reati monosoggettivi), quanto sopratutto nella sua proiezione dinamica, - dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso.
5.21.Coglie questo aspetto la definizione di "Gruppo criminale organizzato" di cui all'art. 2, lett. a) e c) della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale formalizzata a Palermo nel dicembre 2000, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo cui esso indica un gruppo strutturato, 37 esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati [gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale] >> (lett. a), laddove per Gruppo strutturato» s'intende un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata>> (lett. c).
5.22.Nello stesso senso si colloca la definizione di "organizzazione criminale" effettuata dall'art. 1 della Dec. 24/10/2008, n. 2008/841/GAI - DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro la criminalità organizzata - secondo cui si intende si intende per tale un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale>>, laddove per associazione strutturata> si intende un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata >>.
5.23.E' perciò condivisibile la recente riaffermazione (Sez. 5, n. 16737 del 18/12/2015, dep. il 21/04/2016, Salvatore, n.m.) del principio secondo il quale, sulla premessa che né il codice penale (artt. 416 e 416 bis), né il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto, elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui 38 il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743; Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953).
5.24.Il principio così espresso muove dalla giusta constatazione che le associazioni per delinquere, poiché sono illecite nella causa e nell'oggetto, sfuggono a tipizzazioni e regolamentazioni legislative, espressamente previste quando invece l'interesse perseguito sia ritenuto meritevole di tutela, e sfuggono per antonomasia a requisiti descrittivi tipici del loro modo di essere e di manifestarsi.
5.25.Un'associazione per delinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali (che non possono ovviamente essere) predeterminate per legge;
è tale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte (eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili), persegue il fine di commettere più delitti. E' dunque lo scopo che qualifica il delitto;
l'elemento organizzativo, quando c'è, ne prova l'esistenza, ma essa può essere desunta anche dall'esistenza di regole comunemente osservate volte proprio a consentire il perseguimento dello scopo, dall'esistenza, cioè, di un programma delinquenziale.
5.26.Le associazioni per delinquere, in disparte la loro suscettibilità ad essere definite alla stregua di "ordinamenti giuridici" anch'esse (e ciò proprio perché dotate di regole proprie), vivono e si muovono nella realtà fattuale, secondo regole e meccanismi insuscettibili di creare rapporti giuridici e, dunque, diritti e doveri riconosciuti e sanzionati come tali dall'ordinamento giuridico statale. Ma l'insuscettibilità della regola ad essere fonte di rapporti giuridicamente riconosciuti non equivale alla sua indifferenza per il legislatore penale quando essa costituisca strumento per indirizzare gli accoliti verso il perseguimento del comune programma illecito.
5.27.Oltretutto, quando si parla di requisito organizzativo occorre intendersi perché non si può certamente pretendere che i mezzi utilizzati da un'associazione criminale abbiano la stessa visibilità fisica e siano contraddistinti da quell'autonomia patrimoniale che, con diversi gradi di intensità, caratterizza quelle lecite (una sede, un patrimonio, un fondo). DE resto ogni azione, sia essa lecita o illecita, assume giuridica rilevanza solo se appartiene al mondo sensibile;
anche il pensiero, per essere comunicato, ha bisogno di strumenti che lo rendano percepibile al suo destinatario (una lettera, una mail, un telefono, un computer), e così un mezzo di trasporto per muoversi, un'abitazione dove alloggiare.
5.28.Quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di una volontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitale sociale o di beni strumentali dell'impresa; peraltro nel 39 caso di associazioni per delinquere i beni possono essere (e normalmente sono) quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati a scopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo.
5.29.Le associazioni per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono, dal punto di vista del requisito organizzativo, "speciali" rispetto al tipo comune di cui all'art. 416, cod. pen.. 5.30.Costituisce una declinazione dei principi sin qui illustrati l'affermazione che, in questi casi, ai fini della configurabilità del delitto associativo, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, poiché ciò non si spiega con lo "svilimento" di tale elemento, bensì con il fatto che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serve a dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché, non diversamente dagli altri fenomeni associativi, la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ne consegue che, non diversamente da quanto già visto, la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491).
5.31.Il che corrisponde a quanto hanno fatto i giudici di merito che, come visto, si sono soffermati a lungo nel descrivere le modalità operative del sodalizio che si avvaleva delle cospicue dotazioni finanziarie del SO, della capacità organizzativa del LO, dell'apporto personale del AS.
5.32.Non hanno perciò fondamento alcuno le eccezioni di quest'ultimo che lamenta (come detto in modo generico) che la propria partecipazione al sodalizio è stata tratta esclusivamente dalla sua partecipazione ai reati di cui ai capi 38 e 39, e si colorano di venature generiche e inammissibilmente fattuali quelle relative alla incapacità del SO di assumere un ruolo dirigenziale e direzionale di tipo associativo e alla assoluzione di uno dei presunti sodali (RO BA) dal reato in questione (temi difensivi affrontati e risolti dalla Corte territoriale con argomenti nemmeno accennati dall'imputato).
5.33.Peraltro le censure relative ai capi 38 e 39 della rubrica sono assolutamente generiche perché ripetitive, alla lettera, di quelle già contenute negli analoghi motivi di appello e non si confrontano con gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per disattenderli e confermare, anche per essi, l'affermazione della responsabilità del AS. 40 5.34.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e fondato su deduzioni di natura fattuale.
5.35.L'imputato aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di odierno giudizio e quelli oggetto della condanna irrevocabilmente inflitta dal Tribunale di Vigevano con sentenza n. 13/11 confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 8231/2012. 5.36.La Corte di appello ha respinto la richiesta sul rilievo della sua genericità, imprecisione e mancanza di chiarezza anche sui provvedimenti indicati (le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Vigevano sono due e quella confermata dalla Corte di appello con sentenza n. 8231/2012 è del 2012 e non del 2011, confermata da altra sentenza della medesima Corte).
5.37.L'imputato non si confronta con le ragioni del diniego ma, non diversamente dal "cliché" sin qui seguito, si limita a ribadire la propria richiesta e a sostenerla con deduzioni, come detto, fattuali e generiche circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, senza nemmeno fare chiarezza almeno in questa sede su quali dovessero essere i provvedimenti da prendere in - considerazione ai fini dell'applicazione della continuazione.
6.Il ricorso del TR è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
6.1. L'imputato risponde dei reati contestati ai capi 114 (art. 73, comma 1- bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'acquisto da AS SS di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente da cedere a terze persone, verosimilmente il CC RG) e 115 (artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle cessioni di cocaina effettuate a favore del CC dall'11/11/2009 al 16/01/2010).
6.2.La sua posizione è strettamente collegata a quella del AS e del CC tant'è che i primi due motivi propongono questioni (circa l'interpretazione del linguaggio utilizzato nella conversazioni telefoniche e nei messaggi intercettati e la lieve entità dei fatti) già ampiamente affrontati e risolti in sede di esame del ricorso di quest'ultimo (laddove la figura del TR è stata già incidentalmente esaminata).
6.3.E' sufficiente pertanto rimandare a quanto già detto in sede di esame del ricorso del CC per respingere le prime due doglianze.
6.4.Quanto alla seconda questione (relativa alla lieve entità del fatto), è solo opportuno aggiungere che l'imputato viene definito dai Giudici di merito come solidamente collegato ad esponenti della famiglia SO, impegnata nell'attività di commercializzazione della cocaina nella zona sud della provincia di Milano, tant'è si legge nella sentenza di primo grado - che la sua utenza è stata tra le prime ad essere intercettate. Correttamente, pertanto, la Corte di appello (e 41 prima ancora il G.i.p.) ha escluso la lieve entità delle singole cessioni, perché calate in un contesto criminale di più ampio respiro e spessore che esclude in radice la minima offensività delle singole condotte.
6.5.Il terzo motivo è totalmente infondato.
6.6.Non risponde al vero che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sui fatti dedotti in appello (essere padre di famiglia, con tre figli piccoli a carico, da sempre lavoratore e privo di precedenti penali) a giustificazione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
6.7.La sentenza impugnata prende posizione sul punto riscontrando l'assenza di elementi positivi suscettibili di essere valutati in senso favorevole alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il che vuol dire che, con valutazione non sindacabile da questa Corte, gli elementi dedotti dall'imputato a sostegno della richiesta non sono stati ritenuti tali da legittimare un'ulteriore attenuazione della pena, già attestata sui minimi edittali all'epoca vigenti, e proprio per questo ritenuta più che adeguata dal Giudice di prime cure.
7.Il ricorso del AZ HI è inammissibile.
7.1.L'imputato è stato condannato per i seguenti reati: -- capo 41: detenzione, a fine di cessione a terzi, di non meno di 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in luogo non individuato, in data anteriore e prossima al 30/04/2010; -capo 42: detenzione, a fine di cessione a terzi e cessione, in tempi diversi, a LO EC di 350 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata ad essere ceduta a tal BO IC, di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in luogo non individuato, tra il 03/05/2010 ed il 07/05/2010; capo 45: detenzione, a fine di cessione a terzi, di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in luogo non individuato, in data anteriore e prossima al 24/05/2010; -capo 49: importazione dal PE, in concorso con LO RI, di kg. 1,236 di sostanza stupefacente del tipo cocaina fornita da due cittadini peruviani e destinata a Lomuscio Gioacchino, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1- bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, commesso in Milano e PE nel periodo compreso tra il 07/06/2010 (inizio delle trattative) e il 29/06/2010 (data del sequestro); - capo 50: cessione, in concorso con LO RI ed altra persona non identificata, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo 42 cocaina, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano in data anteriore e prossima al 30/06/2010; -capo 51: detenzione, in concorso con LO RI, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina offerta a BO ELo IC, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in luogo non individuato (presumibilmente Milano) il 24/06/2010; -capo 52: cessione a LO RI di gr. 80,00 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in luogo non individuato (presumibilmente Milano) il 25/06/2010; capo 54: cessione a LO RI di un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata a BO IC, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in luogo non individuato (presumibilmente Milano) in data anteriore e prossima al 08/07/2010; capo 58: acquisto, detenzione, a fine di cessione a terzi e cessione, in tempi diversi, a LO EC di un quantitativo non precisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in luogo non individuato (presumibilmente Milano), in data anteriore e prossima al 26/06/2010. 7.2.Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, risulta che l'affermazione della sua responsabilità si fonda sull'interpretazione delle numerose conversazioni telefoniche intercorse con il LO (e non solo), il cui riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina è desunto dal linguaggio utilizzato e dai riscontri forniti dal sequestro della sostanza spedita dal PE (capo 49) e dalla confessione del BO (destinatario, in più di un'occasione della cocaina).
7.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato, propone una inammissibile diversa lettura delle conversazioni telefoniche utilizzate deducendo questioni di fatto che non sono nemmeno state così articolatamente proposte in sede di appello. -7.4.In quella sede, peraltro, l'imputato a fronte di un linguaggio a volte persino nemmeno troppo velato e accorto (si pensi alla cessione contestata al capo 50, in cui si fa espresso riferimento nei dialoghi intercorsi con il terzo acquirente di "un massaggio, un tiro" o "50 euro massaggio e tiro libero", o ancora alle lamentele del LO circa il fatto che gli si era bruciato il naso nel tirare la cocaina cedutagli dal AZ, definita dal LO "roccia in polvere", oppure, ancora, all'incidente occorso in sede di consegna della partita di cocaina al BO di cui al capo 55, allorquando uno degli involucri era inspiegabilmente aperto, suscitando le ire del AZ e del LO che se ne lamentano con i fornitori peruviani senza preoccuparsi di essere meno espliciti) - 43 si era limitato a eccepire che in sede di perquisizione non era stato rinvenuto alcunché e che le parole utilizzate non giustificavano l'interpretazione fornitane.
7.5.La Corte di appello ha certosinamente sintetizzato gli elementi di prova utilizzati a supporto della affermazione della responsabilità del AZ per singolo capo di imputazione, limando quanto, in realtà, risultava decisamente già più che ragionevolmente chiaro sin dalla prima sentenza nella quale vengono riportate una messe di conversazioni in cui i riferimenti a termini decisamente indicativi dell'oggetto dissimulato ("maglioncini", "pepite"), alle trattative per stabilire modalità di consegna e di pagamento, al contesto criminale in cui si muoveva il LO (che definisce il AZ proprio "socio") lasciavano ben poco spazio, sin dall'esordio delle prime conversazioni ed alla luce anche dei sequestri e delle ammissioni del BO, a interpretazioni alternative.
7.6.Orbene, l'imputato, come detto, invece di misurarsi in modo diretto e frontale con gli specifici elementi di prova utilizzati per la sua condanna, ha preferito affidarsi, in appello, a generiche considerazioni sull'idoneità delle conversazioni a identificarne l'oggetto illecito e a "spostare il tiro" verso gli esiti negativi (ma irrilevanti) della perquisizione, salvo poi "recuperare" in questa sede l'analisi fattuale di ogni singolo capo di imputazione prescindendo però oltretutto dai fondamentali riscontri costituiti, come detto, dal sequestro della sostanza oggetto del capo 49 della rubrica e dalla ammissione del BO, mai citati, né in questa sede, né in appello. -7.7.Sicché non è consentito in questa sede proporre per la prima volta una diversa interpretazione dei dialoghi fondata su fatti specificamente non dedotti in appello.
7.8. Nè ha rilevanza alcuna la eccepita mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato la cui insussistenza, a fronte di condotte univocamente espressive della consapevolezza dell'illiceità del oggetto (non fosse altro appunto che per il ricorso a linguaggio "criptico"), viene eccepita in modo assolutamente generico.
7.9.A non diverse censure si espone il secondo motivo di ricorso, direttamente collegato al primo e del quale ripete gli stessi vizi di inammissibilità per la natura generica e totalmente fattuale delle censure. Il fatto, inoltre, che la rubrica non indichi la data certa della consumazione dei reati non è argomento utile a trarne, sul piano logico, la conseguenza della insussistenza del reato;
il tentativo poi dell'imputato di (ri) condurre questa Corte al (ri)esame degli elementi di fatto utilizzati per l'affermazione della sua responsabilità deve essere decisamente respinto se, come detto, su quegli identici argomenti fattuali non ha già impegnato la Corte di appello. A questa Suprema Corte non interessa la ricostruzione del fatto in sé, bensì il ragionamento utilizzato dal giudice a tal fine, sicché è un fuor d'opera e non è ammesso, in questa sede, utilizzare come metro 44 di giudizio le prove stesse piuttosto che la logica che presiede alla loro valutazione.
7.10.Il terzo motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, è articolato, anch'esso, in gran parte su censure di natura fattuale, formalmente dissimulate con la veste dell'errore di diritto.
7.11.L'imputato, infatti, riprende e sviluppa, sotto il profilo questa volta della pretesa sussistenza del reato impossibile, l'omologo motivo di appello con il quale, però, non era stato eccepita la violazione dell'art. 49, cod. pen., bensì la pura e semplice estraneità al fatto, in considerazione del ruolo marginale che egli aveva nei traffici intrattenuti dal LO con gli ignoti esportatori peruviani (tali "Matto" e O").
7.12.La Corte di appello, attenendosi alla natura e all'oggetto della doglianza devoluta, illustra le prove dalle quali si dovrebbe evincere che l'imputato, in questa, come in altre precedenti occasioni, aveva fornito il proprio contributo causale alle operazioni di importazione della droga mettendo a disposizione un indirizzo sicuro presso il quale recapitarla. Tale indirizzo, si legge nella sentenza impugnata, era stato fornito in occasione dell'importazione contestata al capo 49, non già perché il LO vi si doveva recare per effettuare tatuaggi (come ipotizzato in sede di discussione in Corte di appello) bensì proprio perché quest'ultimo aveva bisogno di un indirizzo "sicuro" al quale dirottare il secondo pacco, visto che quello inizialmente previsto corrispondeva al bar del Lomuscio sequestrato in occasione del recapito del primo. Di qui l'esigenza di ottenere, con urgenza, questo nuovo indirizzo: amico mandami nuovamente questo indirizzo della volta scorsa per una cosa tranquilla e domani ti spiego>>. Si legge, sempre nella sentenza impugnata, che il LO era stato costantemente informato dal AZ dell'arrivo del secondo pacco ed il rilievo non è contestato dall'imputato, tant'è rileva questa Corte che secondo quanto si legge nella - sentenza di primo grado questi, prima della richiesta dell'indirizzo sicuro, era stato già informato dell'impossibilità di cambiare destinatario per la consegna del pacco ormai già spedito (Niente vecchio, non si può fare - non possiamo più cambiare destinatario all'ultimo momento sto vedendo come farlo in altro modo - in tutti i casi ti avverto appena >>). La conclusione del pieno coinvolgimento del AZ nell'importazione di droga organizzata dal LO con i suoi referenti peruviani trova in questi fatti il suo non manifestamente illogico fondamento, non contraddetto dal fatto che come sostiene oggi il ricorrente - egli avesse un ruolo marginale nei traffici del complice. -7.13.L'eccezione oggi enucleata per la prima volta che il pacco fosse stato sequestrato all'estero già l'8 giugno 2010 (nell'ignoranza, ovviamente, del LO e dei fornitori peruviani), mentre la richiesta del nuovo indirizzo è di tre giorni successiva, non coglie nel segno perché presuppone un contesto fattuale 45 del tutto diverso da quello che emerge dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, in quanto estrapola la richiesta del nuovo indirizzo dal contesto in essa cui si inseriva e ipotizza, in buona sostanza, che fosse arrivata "ex abrupto", nella totale estraneità del AZ alle vicende pregresse il cui contributo, quindi, sarebbe stato assolutamente inidoneo, sia sul piano dell'agevolazione causale che su quello del rafforzamento del proposito criminoso, a concorrere nell'importazione.
7.14.Il quarto motivo è generico e totalmente infondato.
7.15.Il AZ lamenta la indeterminatezza dell'imputazione e degli elementi posti a base della [propria] responsabilità>> tuttavia non è affatto chiaro sotto quale profilo. Il titolo del motivo reca la violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen.. Il che, dunque, dovrebbe confinare l'eccezione nell'ambito meramente processuale dell'inosservanza degli artt. 456, comma 1, e 429, commi 1, lett. c), e 2, cod. proc. pen.. Sennonché l'imputato si avventura in considerazioni che riguardano il merito e il buon fondamento dell'accusa e non il modo in cui essa è formulata, né eccepisce di esser stato condannato per fatti diversi da quelli contestati, se non adombrare rischio che la genericità dell'imputazione consente al Giudice di pronunciare una altrettanto generica pronuncia di condanna.
7.16.In ogni caso l'eccezione è inammissibile e totalmente infondata.
7.17.E' inammissibile perché, come correttamente ricordato dalla Corte di appello, si tratta di nullità relativa che avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.
7.18.In ogni caso è noto (anche al ricorrente) il principio (espressamente citato dalla Corte di appello) secondo il quale l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, n. Alfiero, Rv. 249897; Sez. 6, n. 32363 del 20/05/2009, Rv. 245191).
7.19.DE resto, come già autorevolmente affermato da questa Corte, il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, di tipo abdicativo che può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246; Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835, secondo cui la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.).
7.20.L'argomento dell'accettazione degli effetti dell'atto, peraltro, di salda all'ulteriore considerazione che la mancata descrizione precisa nella rubrica della 46 data di consumazione del reato o della quantità dello stupefacente, non si traduce, necessariamente, nella nullità dell'imputazione.
7.21.Questa Corte ha più volte affermato il principio che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, RAnte, che ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell'imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l'espressione "fino al ").
7.22.Il capo di imputazione costituisce il frutto dell'opera di ricucitura del fatto storico alla fattispecie incriminatrice che il Pubblico Ministero deve compiere necessariamente astraendo dalla realtà viva e pulsante del fatto, cogliendone solo gli aspetti che, in base agli elementi di prova in suo possesso, consentono di inquadrare la condotta nella fattispecie di reato di cui contesta l'integrazione.
7.23.E tanto basta ad una difesa tecnica per comprendere quale sia la ragione dell'accusa.
7.24.Non si può pretendere, né è richiesta, la descrizione esasperante ed analitica dell'intera dinamica del fatto storicamente accaduto. L'imputazione non è un racconto descrittivo, né una requisitoria, è pur sempre uno sforzo di sintesi tra il fatto storico e l'accusa di aver con esso violato la legge penale. DE fatto, così come storicamente verificatosi, devono essere colti solo gli aspetti necessari e sufficienti a collocarlo nella fattispecie astratta di reato. Diversamente ragionando, sarebbe impossibile, per esempio, contestare un reato del quale si predichi la certezza ma del quale di ignorino il luogo e la data esatti;
altrimenti non avrebbero senso le regole suppletive in materia di competenza territoriale di cui all'art. 9, cod. proc. pen.
7.25.E', piuttosto, una questione che attiene la dimostrazione del fatto contestato che può essere tratta da qualunque prova soggetta alla libera valutazione del giudice. Quel che conta è che l'imputato abbia la possibilità di contrastare l'accusa accedendo agli atti messi a sua disposizione e che certamente concorrono a specificare, riempire di contenuti e collocare nella sua dimensione reale il fatto contestato.
7.26.La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è pervenuta a conclusioni non dissimili.
7.27.Il diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 47 7.28.La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., e del più generale diritto a un processo equo, sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli
contro
Italia, 15/12/1998; Mattoccia
contro
Italia, 25/07/2000; Drassich
contro
Italia, 11/12/2007): L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma ha spiegato la Corte (Previti
contro
Italia, 08/12/2009) - varia a seconda delle particolari circostanze della causa;
tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c. Italia, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Corte ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171) (....) per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa >>.
7.29.Orbene, nel caso di specie, l'imputato, ha esercitato una facoltà processuale che presuppone l'accesso agli atti e la piena comprensione dell'accusa. Certamente la richiesta di giudizio abbreviato non equivale ad ammissione della propria colpevolezza, ma questo è un aspetto che riguarda il merito dell'accusa, non il modo cui è stata confezionata.
7.30.Il quinto motivo, che riprende e sviluppa gli argomenti già introdotti con il primo, è, al pari di questo, generico, manifestamente infondato e articolato su deduzioni di natura fattuale. E' sufficiente, pertanto, riportarsi a quanto già detto in sede di esame del primo motivo.
7.31.Il sesto motivo è generico e manifestamente infondato.
7.32.E' vero che l'utenza del ricorrente è stata sottoposta a controllo nel solo periodo che va dal 5 al 18 maggio 2010 ma è altrettanto vero che le conversazioni utilizzate per ribadire l'affermazione della sua responsabilità penale anche per i fatti commessi nei periodi diversi (in particolare per i fatti contestati ai capi 41, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 54 e 58) sono intercorse sull'utenza del LO, regolarmente sottoposta a intercettazione. Tale argomento, già 48 affrontato e risolto dalla Corte di appello, non viene specificamente affrontato dall'imputato che si limita, in buona sostanza, a reiterare la medesima doglianza contenuta nel terzo motivo di appello.
7.33.Il settimo motivo è manifestamente infondato.
7.34.L'imputato lamenta l'erronea decisione di respingere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla trascrizione delle conversazioni intercettate. Al di là del merito della decisione del G.i.p. (indubbiamente corretta), è sufficiente in questa sede ribadire il principio, già espresso da questa Suprema Corte, secondo il quale è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, Altamura, Rv. 260532; Sez. 3, n, 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477; cfr., altresì, Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, Rv. 266271, secondo cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato "secco" anche ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., anche se la originaria richiesta di giudizio abbreviato condizionato è stata respinta. Nello stesso senso, sul rilievo che il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza, Se 4, n. 34151 del 07/06/2012, Santini, Rv. 253517).
7.35.L'imputato, dunque, non può dolersi del modo con cui sono state interpretate e valutate le conversazioni intercettate, che risente a suo dire - della loro incompletezza, della natura sommaria e sintetica delle relative trascrizioni, del fatto che gli interlocutori non sono italiani sia perché, come già detto, si tratta di operazione ermeneutica riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo in caso di travisamento del contenuto delle conversazioni stesse, sia perché non è più possibile, in sede di appello, nemmeno attraverso il meccanismo previsto dall'art. 603, cod. proc. pen., "recuperare" la pretesa completezza del quadro probatorio cui l'imputato ha rinunciato, anche se assistito da altro difensore (in tal senso, Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161; Sez. 3, n. 20262 del 13/03/2014, Rv. 259663; Sez. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840). Sicché, la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte è censurabile solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal 49 testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (così, da ultimo, Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323).
7.36.Il che riconduce il discorso alla questione relativa alla completezza e non manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di attribuire alle conversazioni intercettate il senso fatto proprio dalla natura illecita del loro oggetto. Questione già esaminata in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso al quale si rimanda.
7.37.L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile sia perché articolato su considerazioni di natura fattuale, sia perché il suo accoglimento presuppone l'insussistenza di ogni profilo di correità nel reato rubricato al capo 49 (tesi difensiva già esclusa) e la rivalutazione del suo ruolo e del suo rapporto di affari con il LO (che, come detto, lo definisce "socio") non sindacabili in questa sede.
7.38.Il mancato accertamento della quantità della sostanza di volta in volta trattata non osta, d'alto canto, all'esclusione dell'ipotesi lieve, come già detto. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso la minima offensività della condotta valorizzando i seguenti indicatori della offensività della condotta: il numero delle cessioni, i quantitativi di droga negoziati, la stabile relazione di affari con il LO, che ha reso particolarmente intenso lo smercio di cocaina entro un ambito di clienti abituali e con particolare efficienza nel reperire la droga anche in periodo di crisi dovuta al sequestro di importanti quantitativi importati>>.
7.39.Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente considerare che la Corte di appello ha ritenuto più che adeguato il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, definito "mite" perché attestato sui minimi edittali della pena base, aggravata ai sensi dell'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990. Il che comporta, nel giudizio della Corte territoriale, l'esclusione della valenza ulteriormente attenuante della pena attribuita dall'imputato al suo buon comportamento processuale e al fatto che avesse uno stabile impiego e una famiglia e, dunque, l'assenza di elementi positivi valutabili, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, con prevalenza rispetto alla gravità oggettiva dei reati.
7.40.Il giudizio così espresso è insindacabile in questa sede.
8.Il ricorso del NO è inammissibile 8.1. L'imputato risponde dei reati a lui ascritti ai capi 65, 66 e 68 della rubrica e, segnatamente: 50 del reato di importazione dal Sudamerica e di detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (per un valore pari ad € 85.000,00), destinata ad essere ceduta a AT EL ed altri (art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990), accertato in Vado Ligure il 12/05/2010 (capo 65); -del reato di importazione dal Sudamerica e di detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pura al 98%, destinata ad essere ceduta a AT EL ed altri, ma in realtà trattenuta e ceduta a terzi (artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, e 6, d.P.R. n. 309 del 1990), accertato in Vado Ligure il 09/06/2010 e commesso in concorso con il AT ed altri (capo 68).
8.2.1 Giudici di merito hanno affermato la sua penale responsabilità analizzando le numerose conversazioni telefoniche intercorse con il AT RC, suo interlocutore privilegiato, e tra questi e i suoi referenti sudamericani (tali VA, ME OB Luois AN, detto TO) e UR RO (detto "il piccolo" o "il nano"), che lo conoscono anche come "il GO.
8.3. L'imputato lamenta che, in assenza di sequestri, mai avvenuti per quanto lo riguarda, l'interpretazione delle conversazioni telefoniche si presta a possibili letture diverse, certamente non univoche, e la giustificazione fornita dalla Corte di appello ai rilievi sollevati su punto è generica, contraddittoria, contraddistinta da salti logici e apodittica perché elude, con la tecnica della motivazione "per relationem" il compito di fornire precise risposte ai rilievi sollevati avverso la sentenza di primo grado.
8.4.Il rilievo (oggetto di primo motivo di ricorso) è generico e manifestamente infondato.
8.5.Osserva innanzitutto il Collegio che l'atto di appello non si caratterizzava per la certosina specificità che distingue l'odierno ricorso;
l'imputato cioè non aveva sottoposto alla Corte territoriale le specifiche conversazioni la cui diversa (e diretta) valutazione propone oggi a questa Corte Suprema. Il che, essendo stato eccepito il vizio di omessa motivazione e di malgoverno delle norme in materia di valutazione delle prove, determina la non omogeneità dei parametri di riferimento, non essendo più consentito proporre oggi come termine di paragone (l'analisi certosina del contenuto di specifiche conversazioni) quel che non è stato oggetto di specifica devoluzione in appello.
8.6.In ogni caso, rileva il Collegio che né in sede di appello, né in questa, l'imputato ha mai fatto cenno alle rilevanti dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dal AT, di cui danno conto sia il G.i.p. nella sentenza di primo grado (pagg. 41 e seg.), sia la Corte di appello (pag. 56), che secondo quanto si legge nelle due sentenze aveva ammesso di trafficare in sostanze - stupefacenti, né ai significativi riscontri ottenuti all'esito di mirate operazioni di 51 polizia giudiziaria già oggetto di commento in sede di analisi del ricorso del AT, dai quali è emersa la natura della sostanza trafficata (cocaina).
8.7.Tali considerazioni minano in radice la fondatezza della doglianza articolata dall'imputato astraendo dal contesto ben più ampio in cui si collocano le sue condotte ma anche da tutte le conversazioni riportate dal G.i.p. a commento dei fatti rubricati ai capi di imputazione che riguardano direttamente il NO, ma anche di quelle relative a quelli precedenti ed immediatamente successivi ad essi logicamente collegati.
8.8.Il secondo motivo è manifestamente infondato.
8.9.L'imputato articola le proprie censure sulla definizione di "importazione" penalmente rilevante ai fini della fattispecie di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ma trascura il fatto che le rubrica gli imputa anche la condotta di "detenzione" della sostanza che, secondo quanto afferma il G.i.p., in una prima occasione (capo 65) non era stata materialmente ceduta al gruppo del AT per questioni di soldi, nella seconda (capo 68) era stata oggetto di appropriazione da parte dell'imputato stesso, con la complicità di FF IO.
8.10.Non hanno pregio fattuale, prima ancora che giuridico, le censure dell'imputato che sostiene non esser mai giunta in Italia la droga che gli si imputata di aver importato.
8.11.La manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso si riflette anche sul terzo che, al di là della questione di diritto posta, lamenta, in fatto, il mancato riconoscimento della soluzione alternativa più favorevole all'imputato circa la natura della sostanza trafficata. E' sufficiente, pertanto, rimandare a quanto già detto in sede di analisi dei primi due motivi di ricorso e del ricorso proposto al riguardo dal AT.
8.12.Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché pone questioni (l'identità dei fatti ascritti ai due capi di imputazione 65 e 68) mai devolute alla Corte di appello.
9.Il ricorso del RO è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
9.1. L'imputato è stato condannato per i reati rubricati ai capi 35 (detenzione, in concorso con LO RI, di un chilo e mezzo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso in epoca anteriore e prossima al 16/02/2010, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990,) e 93 (ricezione e detenzione, a fine di cessione a terzi, di non accertati quantitativi di cocaina, commesso in Milano il 31/12/2009 e il 13/01/2010, di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990). 52 9.2.Con sentenza resa in separato giudizio è stato irrevocabilmente condannato per il reato di cui agli artt. 99, 423, cod. pen. per aver cagionato il 07/02/2010 l'incendio della propria abitazione. Secondo quanto affermano i giudici di merito, l'incendio costituì una messa in scena posta in essere dall'imputato per sfuggire alle minacce dei propri creditori che gli avevano ceduto notevoli quantitativi di stupefacente e il RO temeva la loro reazione, ponendo in essere un'azione difensiva di fronte a un incidente di percorso indipendente e autonomo rispetto all'ideazione iniziale di trafficare stupefacenti. chiosa la Corte territoriale indicazioni della possibile ideazione Non risultano- di una tale difesa al momento in cui RO ha intrapreso affari con esponenti di rilievo nel capo del narcotraffico >>.
9.3.La questione, dunque, per come affrontata e risolta dalla Corte di appello è di natura fattuale, prima che giuridica, avendo i Giudici distrettuali escluso che l'incendio della propria abitazione appartenesse anche solo come eventualità remota al progetto che legava tra loro i fatti contestati in questo processo. Tale decisione si basa su una considerazione decisiva la mancata allegazione di indicazioni sul punto da parte dell'appellante che non è contestata in questa sede dall'imputato che, peraltro, "sposta il tiro" allegando nel proprio ricorso il proprio stato di tossicodipendente (non devoluto a tal fine in appello).
9.4.Manca dunque il sostrato fattuale del principio invocato, sostrato che non può trovare ingresso in questa sede per la prima volta con considerazioni del tutto generiche (circa gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso) che prescindono dalla chiara presa di posizione della Corte di appello che ne escludono totalmente la valenza.
9.5.Occorre peraltro ribadire che l'istituto della continuazione, la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel delitto, condividono, sul piano oggettivo, il medesimo presupposto di fatto: la reiterazione dei delitti nel tempo. L'abitualità presunta per legge presuppone, addirittura, che i reati siano della stessa indole, la professionalità nel reato che il reo viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato.
9.6.L'ambivalenza del dato oggettivo (la reiterazione dei delitti nel tempo, la loro stessa indole, la destinazione dei proventi a fonte di reddito) impone, specialmente quando il periodo temporale che divide gli episodi delittuosi sia decisamente lungo o quando essi siano decisamente eterogenei (come nel caso di specie), un maggiore sforzo deduttivo che non si limiti a proporre come tema di discussione astratta l'individuazione degli indici neutri di sussistenza del reato continuato, ma che indichi quale sia, sia pure a gradi linee, questo disegno criminoso perseguito attraverso le reiterate condotte criminose;
ciò affinché il più favorevole trattamento sanzionatorio corrisponda ad un atteggiamento 53 antidoveroso realmente esistente e non si trasformi da deroga alla regola del cumulo materiale delle pene in un indiscriminato trattamento premiale di favore, sganciato del tutto dai suoi presupposti applicativi.
9.7.Lo stato di persona tossicodipendente, invocata, come detto, per la prima volta in questa sede, costituisce condizione soggettiva che addirittura può aggravare, se abituale, la risposta sanzionatoria ove il reato sia consumato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 94, u.c., cod. pen.), per cui, se sganciata da una più ampia e predeterminata risoluzione criminosa, tale condizione non può di per sé trasformarsi in motivo di automatico riconoscimento della continuazione tra più reati e dunque di attenuazione della reazione punitiva;
si tratterebbe di uno schizofrenico trattamento di favore che premierebbe di fatto una mera condizione soggettiva dell'agente (creando una sorta di diritto penale dell'autore al rovescio) ed escluderebbe irragionevolmente da tale "beneficio" gli ubriachi abituali che, sul piano normativo, subiscono il medesimo aggravamento del trattamento sanzionatorio di chi commette delitti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 94, commi 1 e 2, cod. pen.).
9.8. Prima della modifica dell'art. 671, cod. proc. pen., per opera dell'art.
4- vicies, legge 21 febbraio 2006, n. 49, questa Corte aveva già spiegato che l'unicità del disegno criminoso non può essere ravvisata nella proclività al delitto ne' in un generico programma delinquenziale, quale può considerarsi quello implicito nell'esigenza di procurarsi i mezzi per soddisfare la tossicodipendenza, mancando in tal caso la previsione delle singole azioni criminose nell'ambito del progetto delinquenziale unitario (Sez. 2, n. 4819 del 07/02/1984, Castigli, Rv. 164365; Sez. 6, n. 9774 del 26/04/1989, Damioli, Rv. 181779; Sez. 1, n. 3004 del 24/06/1992, Pisano, Rv. 192021; Sez. 1, n. 1023 del 11/03/1993, Travagliante, Rv. 193967; Sez. 1 n. 5618 del 21/12/1993, Moro, Rv. 196545; Sez. 1, n. 415 del 24/01/1994, Muzzolon, Rv. 197520).
9.9.Una diversa conclusione non può essere avallata dal novellato testo dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., il quale si limita ad affermare che la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza costituisce solo un elemento del quale il giudice deve tener conto ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione.
9.10.La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è perciò condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2010, Flammini, Rv. 259192; Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, Presta, Rv. 248841; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 54 248124; Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009, Piccirillo, Rv. 244828; Sez. 5, n. 40724 del 12/07/2006, Pieri, Rv. 235480).
9.11.Va pertanto ribadito il principio di diritto secondo il quale lo stato di tossicodipendenza non può mai di per sé costituire condizione sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, in mancanza di altri elementi concordanti. L'unicità del disegno criminoso, infatti, non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale, ma richiede la previa individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, di guisa che lo stato di tossicodipendenza in tanto assume rilievo in quanto contribuisca a rendere riconoscibile la sussistenza di detta imprescindibile condizione. La sussistenza di tali condizioni costituisce questione di fatto che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 10.Il ricorso del SO è inammissibile. 10.1.L'imputato risponde del reato associativo di cui al capo 1 (art. 74, d.P.R. n. 390 del 1990), in qualità di capo e promotore, nonché dei seguenti ulteriori 13 reati rubricati ai capi: 10.2. 3 (detenzione, in concorso con BA RO, di una pistola e di un fucile di cui agli artt. 81, 110, cod. pen., 2 e 7, legge n. 895 del 1967, commesso in Buccinasco il 22/01/2010); 10.3. 9 (cessione a AR EN IE FR di due quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e Buccinasco tra il 22 ed il 25 febbraio 2010); 10.4. 31 (cessione a ED AL ES LI di 23 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e Cusago tra il 23 ed il 24 agosto 2010); 10.5. 33 (acquisto, in concorso con AS SS, RO IO e LO RR UN MA, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente destinata ad essere ceduta a terzi, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e hinterland in data anteriore e prossima al 16/02/2010); 10.6. 38 (importazione dal PE, in concorso con AS SS, BA RO e LO RR UN MA, di kg. 8 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1-bis e 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e relativo hinterland e ON ZO tra il 21 febbraio ed il 30 marzo 2010); 10.7. 39 (tentativo di importazione dal PE, in concorso con AS SS, BA RO, LA EL e LO RR UN MA, 55 di kg. 4 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui agli artt. 56, 110, cod. pen., 73, commi 1-bis e 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in PE e Italia tre il 16 febbraio e l'8 aprile 2010); 10.8. 40 (importazione dal PE, in concorso con LO RR UN MA ed altre persone, di kg. 4,850 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in PE, Milano, relativo hinterland e Bologna tra l'11 ed il 29 aprile 2010); 10.9. 75 (acquisto, in concorso con BA RO, da TO ELo di una rilevante, anche se imprecisata, quantità di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, destinata ad essere rivenduta a terze persone, di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano e relativo hinterland tra il 10 ed il 21 maggio 2010); 10.10.: 77, 79, 81, 83, 85, 108 (cessioni a LL ND e ND PP di singoli imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesse in Milano, relativo hinterland e altrove, dal 9 al 29 giugno 2010 per le cessioni nei confronti del Villì e tra il 27 ed il 28 marzo 2010 nei confronti del ND). 10.11. Per i reati di cui ai capi da 75 a 108, l'imputato non ha sollevato censure. 10.12.II SO è stato ritenuto vertice del sodalizio finalizzato all'importazione dal PE e successiva commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, cui avevano preso parte come visto - - oltre il AS e, in qualità di stabile fornitore, il LO EC, anche altri peruviani (tali "loco" e "cugino") non meglio identificati. Le indagini si erano inizialmente concentrate proprio su di lui per poi gradualmente allargarsi ad altri soggetti, non tutti in rapporti di affari diretti con il SO o i suoi sodali. 10.13.La rubrica gli attribuisce il ruolo di vertice dell'organizzazione>> perché, insieme con il LO, organizzava l'attività di importazione e commercializzazione di cocaina dal PE, concorrendo mediante la richiesta di forniture al reperimento della sostanza e alla sua introduzione in Italia, determinava il prezzo delle singole forniture, i tempi e le modalità dei trasporti, previo reclutamento dei corrieri avvenuto mediante l'opera di intermediazione svolta al LO, gestiva in prima il commercio al dettaglio, curando le attività di ritiro dello stupefacente acquistato dai fornitori, di occultamento, preparazione per la vendita, consegna agli acquirenti e ritiro del danaro da parte dei medesimi. 10.14.La tesi difensiva della preesistenza dell'organizzazione alla conoscenza del SO con il LO, organico quest'ultimo ad un'associazione per - - delinquere radicata in PE alla quale il SO era estraneo perché solo 56 acquirente, della mancanza di una stabile struttura organizzativa italiana autonomamente riconducibile all'iniziativa di quest'ultimo e diversa da quella minima necessaria ad organizzare il lavoro dei complici nelle singole importazioni di droga, è stata respinta dalla Corte di appello sul rilievo che le prove raccolte dimostrano che tra SO, LO e AS si sono realizzati e mantenuti, sviluppandosi nel tempo, rapporti stabili non occasionali, non finalizzati a compiere azioni delittuose determinate ma diretti ad assicurare la disponibilità di mezzi, di organizzazione e di contributi che potessero garantire la continuità del traffico di stupefacente a livello internazionale, in grado di assicurare il raggiungimento dello scopo comune che è risultato essere quello di trarre illeciti guadagni. Essendo il loro programma quello di sviluppare il traffico di cocaina tra il PE e l'Italia, esso non è stato, né poteva essere limitato ad un predeterminato numero di delitti, come emerge, ad esempio, dal fatto che, subito dopo il fallimento dell'importazione di 8 chili di cocaina a causa dell'arresto del corriere LA, il 30 marzo 2010, i fornitori peruviani immediatamente propongono a SO attraverso LO il ritiro di un altro quantitativo di stupefacente dalla Spagna dove essi promettono di renderlo disponibile (...) L'entità e la frequenza delle importazioni oggetto di contestazione, la fiducia che i venditori hanno anche espressamente attestato nei confronti dei soci in affari come SO che hanno grandi capacità finanziarie e di assorbimento di grandi quantitativi di stupefacente, e possono garantire anche in caso di ammanchi, si è andata via via consolidando fino a vendere in esclusiva ai "calabresi". I numerosi contatti, incontri personali, tra SO, AS e LO attestano la continuità e la solidità del vincolo che accomuna gli stessi, anche in occasioni critiche, inoltre, confermano l'esistenza di un modello organizzativo, che se pure semplice, ha soddisfatto le esigenze di informazione e coordinamento necessari per il buon funzionamento dell'associazione e per l'efficienza delle operazioni di traffico>>. 10.15.Il primo motivo, generico e totalmente infondato, propone gli stessi temi già affrontati in sede di esame della posizione del AS. E' sufficiente richiamare gli argomenti ivi già diffusamente esposti per confutare le tesi difensive in ordine alla eccepita inesistenza di un struttura organizzativa stabile (desunta sostiene infondatamente il ricorrente dalla sola reiterazione e - - costanza dei contatti, per lo più telefonici, con altri trafficanti, ma non identificabile con il mero concorso delle medesime persone nei medesimi traffici). 10.16. La considerazione difensiva secondo cui il sodalizio sarebbe costituito solo da quattro persone (due capi, il SO e il LO, e due partecipanti, il BA e il AS), una delle quali (il BA) assolta dall'addebito in separato processo, oltre a non essere decisiva, trascura in ogni caso il fatto che della medesima organizzazione facevano parte anche i trafficanti peruviani identificati 57 con i nomi di "L e O" che curavano la spedizione della droga, secondo un programma criminale che, vale la pena ribadirlo, aveva orizzonti ben più ampi e indefiniti di un semplice accordo finalizzato all'importazione di una specifica partita di cocaina. Non è perciò (solo) una questione di numeri. 10.17.Il "canale peruviano", peraltro, non era l'unica via di rifornimento della sostanza distribuita in Italia dal ricorrente. La sentenza di primo grado esordisce descrivendo il notevole spessore criminale del SO, in grado di gestire contemporaneamente diversi canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente: quello sudamericano (riconducibile a AT EL) e quello AD (riconducibile a AR EN IE RE che aveva ammesso gli addebiti e chiamato in causa il SO), non solo quello peruviano (pagg. 37-41 della sentenza del G.i.p.). 10.18.La rubrica, in particolare, gli imputa di essersi occupato, insieme con il LO, dell'organizzazione dell'attività di importazione e commercializzazione dello stupefacente proveniente dal PE, determinando anche i prezzi delle singole forniture, i tempi e le modalità dei trasporti, previo reclutamento dei corrieri effettuato con la mediazione del LO stesso, nonché della distribuzione al consumo dello stupefacente stesso. 10.19.Il ricorrente si sofferma, con il secondo motivo, sulla sola fase relativa all'attività di importazione/approvvigionamento della cocaina, per trarne la conclusione che ad essa presiedevano esclusivamente i peruviani che operavano mediante un meccanismo collaudato preesistente alla conoscenza del LO con il SO, sicché a questi non può essere attribuito alcun ruolo direttivo o di vertice dell'associazione. 10.20.In disparte ogni considerazione sul fatto che, come notano i Giudici distrettuali, le notevoli capacità finanziarie del SO, in grado di garantire e pagare i debiti altrui, di pagare in anticipo la sostanza con conseguente minimizzazione del rischio di insoluti successivi alla sua fornitura sì da porsi come canale privilegiato dei peruviani in grado di incidere e interloquire, con ben altra autorità, anche sulle fasi organizzative dell'importazione (si leggano sul punto anche le pagg. 149, 150 e 460 della sentenza di primo grado e le pagg. 195 e 196 della sentenza impugnata); in disparte la natura decisamente fattuale (e generica) di non poche deduzioni difensive, resta il fatto che l'imputato trascura completamente la parte del programma associativo relativa alla distribuzione della droga, cui presiedeva in modo esclusivo. 10.21. L'eccezione secondo cui è stato ritenuto incapace, in base ad una perizia (inizialmente disposta al solo fine di accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto), di assumere ruoli organizzativi di attività complesse (tema analizzato e ripreso nella memoria depositata il 05/07/2016 e supportato da documentazione sanitaria), oltre a nutrirsi di inammissibili 58 deduzioni di natura fattuale, è assolutamente irrilevante e priva di fondamento posto che l'affermazione della responsabilità dell'imputato si fonda sui comportamenti da lui positivamente tenuti la cui attitudine a integrare la fattispecie di reato contestata non può certamente essere messa in discussione da una valutazione medica che vorrebbe sostituire la realtà con un'ipotesi astratta (smentita proprio dai fatti). Il criterio di valutazione delle condotte e della loro penale rilevanza proposto dalla difesa è inaccettabile: non è assolutamente conforme a logica escludere dalla realtà la sussistenza di un fatto storicamente verificatosi mediante un giudizio sulla attitudine del suo autore a porlo in essere. 10.22.Il capo 33 della rubrica ipotizza il concorso del SO con il AS, il RO e il LO nell'acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina equivalente al corrispettivo di 68.000,00 euro. Il fatto è contestato come commesso in Milano e relativo hinterland in epoca anteriore e prossima al 16/02/2010. Secondo i Giudici di merito, il SO si era fatto garante del debito contratto dal RO che avrebbe dovuto pagare ai fornitori peruviani, per il tramite del LO, la somma di 12.000,00 euro e restituire la droga in suo possesso rimasta invenduta (circa un chilogrammo e mezzo;
cfr. pag. 106, sentenza primo grado). Risulta con chiarezza, dalla lettura della sentenza di primo grado, che il SO ha personalmente pagato la somma (12/13.000,00 euro) dovuta dal RO quale corrispettivo della sostanza (pagg. 98, 100 e 102 della sentenza del G.i.p.; pagg. 195 e 196 della sentenza di appello). E' in occasione della consegna del denaro che si perfeziona l'accordo volto a stabilire un rapporto stabile di fornitura con i peruviani per quantitativi di volta in volta rilevanti (indicati dal G.i.p. nella misura di 10/20 chilogrammi per volta). Parte della somma ricevuta dal SO (€ 2.500,00) è stata consegnata al corriere (LA EL) che aveva trasportato la droga in Italia. 10.23.I SO ha chiesto in appello di esser assolto per non aver commesso il fatto sia perché aveva conosciuto il LO il 16/02/2010, in epoca successiva alla contestata data di consumazione del reato, sia perché non corrisponde a vero che egli abbia assunto il ruolo di garante del debito contratto dal RO. 10.24.La Corte territoriale (la cui motivazione si salda, sul punto, con quella di primo grado, espressamente richiamata) spiega, con motivazione del tutto logica, che il pagamento del corrispettivo della droga consegnata al RO non si giustifica se non con il pregresso coinvolgimento del SO, insieme con il AS, nell'importazione della sostanza. 10.25.Le doglianze, sollevate al riguardo con il terzo motivo, sono manifestamente infondate, generiche e di natura fattuale. 59 10.26.Il fatto che il SO ed il LO non si conoscessero personalmente prima del 16/02/2010 non è argomento di per sé valido a escludere il coinvolgimento del primo nell'importazione della sostanza, parte della quale era stata ceduta al RO. Non spiega, sul piano logico, la ragione per la quale il SO avrebbe dovuto farsi carico del pagamento del debito contratto dal RO. Con la forza persuasiva di questo argomento l'imputato non si confronta affatto obiettando, nuovamente, che egli non conosceva personalmente il LO. 10.27.Nel resto, come detto, le sue deduzioni circa la effettiva consegna del denaro sono generiche e di natura fattuale limitandosi il ricorrente a censurare il presunto malgoverno delle prove costituite in massima parte dalle conversazioni intercettate (francamente incontestabili sul punto). 10.28.La genericità e la debolezza della tesi secondo cui egli non avrebbe mai corrisposto alcunché al LO denuncia la consapevolezza della forza persuasiva dell'argomento utilizzato dalla Corte di appello per confermare la pronuncia di primo grado. 10.29.A non diversi rilievi si espone il quarto motivo di ricorso che ha ad oggetto le importazioni di cocaina ipotizzate ai capi 38, 39 e 40. 10.30.Si tratta di motivo del tutto generico con il quale l'imputato, a fronte di una robusta e convincente motivazione che si avvale di ampi richiami al materiale probatorio e, in particolare, alle conversazioni intercettate ed ai servizi di OPC, si limita ad affermare che, a proprio parere, tali prove non consentono il proprio coinvolgimento nei fatti ipotizzati dalla rubrica, né di stabilire (ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990) quale fosse la parte di sostanza a lui destinata, quasi che la Corte di appello non avesse, in fatto, ricondotto a lui l'intera partita di droga ogni volta importata (o da importare) e come se, in diritto, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990 non si comunichi, attesa la sua natura oggettiva, a tutti i concorrenti che anche solo per colpa l'abbiano ignorata a prescindere dalla frazione di sostanza personalmente destinata a ciascuno di essi (Sez. F. n. 47749 del 11/08/2014, Guarrera, Rv. 261401; Sez. 6, n. 47984 del 27/11/2012, Kamberaj, Rv. 254276). 10.31.Il quinto motivo (che riguarda il capo 3 della rubrica) è del tutto generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 10.32.Si contesta al ricorrente di aver illegalmente detenuto, all'interno di una baracca, una pistola ed un fucile, mai sequestrati. La condanna si basa, infatti, sulle videoriprese delle condotte tenute da lui e del correo RO BA (giudicato separatamente) che maneggiavano entrambe le armi. In sede di appello l'imputato si era lamentato esclusivamente del fatto che dalle immagini non si capisce se le armi fossero effettivamente funzionanti e/o armi giocattolo. 60 Argomento che la Corte di appello supera spiegando che la condotta di estrema prudenza e circospezione tenuta dal SO è logicamente incompatibile con la dedotta natura non vera del fucile e della pistola. In questa sede il ricorrente introduce un argomento nuovo che riguarda il rinvenimento e la riconsegna delle armi alla precedente proprietaria della baracca. 10.33.E' inoltre generica e manifestamente infondata la censura relativa all'omesso riconoscimento della continuazione tra i reati relativi alle sostanze stupefacenti e quello relativo alle armi. L'imputato reitera, in questa sede, la generica lamentela che le armi erano detenute nello stesso luogo considerato come la "base" dei suoi illeciti traffici, ma prescinde totalmente dalle precise e puntuali osservazioni della Corte di appello che, facendo buon governo degli insegnamenti di questa Suprema Corte, hanno radicalmente escluso che l'utilizzo delle armi (che peraltro l'imputato contraddittoriamente sostiene di aver riconsegnato alla precedente proprietaria) potesse anche solo marginalmente essere previsto sin dall'inizio per la consumazione dei reati in materia di stupefacenti. Essendo stato eccepito il vizio di motivazione, l'imputato ai fini dell'autosufficienza del ricorso avrebbe dovuto indicare quali ulteriori specifici fatti e/o argomenti rivelatori di tale disegno criminoso diversi dalla contiguità temporale e dal luogo di detenzione delle armi siano stati devoluti alla Corte di appello e siano stati da questa negletti o respinti con motivazione manifestamente illogica. 10.34. L'ultimo motivo è totalmente infondato. 10.35.A questa Suprema Corte non interessa come avrebbe dovuto decidere la Corte di appello in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche;
interessa conoscere cosa hanno deciso i Giudici distrettuali e in base a quali argomenti. 10.36.Nel caso di specie la Corte di appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando da un lato la notevole gravità oggettiva dei reati, dall'altro l'attitudine delinquenziale del SO che trae dall'attività criminale fonti di cospicuo (e ingiustificato) arricchimento e non ha mai dato segni di resipiscenza. La Corte esclude espressamente che gli argomenti difensivi (la giovane età dell'imputato e la sua infermità) possano soverchiare le considerazioni che militano a favore del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10.37.Tali valutazioni sono insindacabili in questa sede. 10.38. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, 61 rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (così, da ultimo, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 11.Il ricorso di UN MA LO RI è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 11.1.Prescindendo completamente dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta in modo assai generico quanto infondato la mancata spiegazione delle ragioni per cui è stato riconosciuto organizzatore e dirigente del sodalizio di cui al capo 1 della rubrica. Già in primo grado il G.i.p. aveva sottolineato il ruolo fondamentale svolto dal LO nel tessere e mantenere i rapporti tra i sodali peruviani e quelli italiani e nell'organizzare le singole importazioni. La Corte di appello ribadisce questo argomento valorizzando il ruolo organizzativo del ricorrente che oltre a indirizzare l'attività associativa verso il canale "calabrese", si occupa anche della gestione delle singole importazioni preoccupandosi, in particolare, di reperire i corrieri. 11.2. Non si tratta, come pure affermato nel corso della odierna discussione, di sovrapporre "tout court" il ruolo organizzativo disimpegnato in occasione di ogni singola importazione (reato-fine) con quello associativo, ma di trarre dalle modalità operative di ogni singolo reato-fine utili indicazioni sul ruolo disimpegnato dal singolo sodale che, nel caso di specie, come detto, ha coordinato l'attività degli associati e assicurato la funzionalità del sodalizio (in termini, Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, Martiello, Rv. 267761). 11.3.Il secondo motivo è del tutto generico. 11.4.Come già evidenziato in sede di esame della posizione del SO, anche per il LO la Corte territoriale ha stigmatizzato la gravità delle condotte e le grandi quantità di sostanza stupefacente ogni volta movimentata. Si tratta di valutazione insindacabile in questa sede, debolmente opposta dall'imputato. 11.5.L'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere in esame i motivi aggiunti. 12.RC PE è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, circa 108 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
fatto contestato come commesso in Milano il 25/09/2012. La sostanza era detenuta all'interno in un magazzino di proprietà dell'imputato ma in disponibilità anche del NI che ne deteneva le chiavi. La tesi difensiva secondo cui la sostanza era stata introdotta nel magazzino all'insaputa del PE è stata respinta dai giudici di merito sul rilievo che l'imputato, tutt'altro che ignaro dei traffici dell'amico, ne fosse pienamente a conoscenza e direttamente coinvolto, visto che più volte era 62 stato interpellato dal NI stesso per testare la qualità della cocaina e la bontà del prezzo delle singole forniture. 12.1.Nel disattendere le censure difensive, la Corte di appello ha evidenziato che: a) i contatti tra il PE ed il NI erano quasi giornalieri;
b) una delle schede telefoniche utilizzate dal NI era intestata al PE;
c) le loro conversazioni erano caratterizzate dal ricorso ad un linguaggio criptico;
d) in un'occasione il NI aveva trattato l'acquisto di cocaina con la ED AL ES utilizzando direttamente il telefono del PE;
e) è del tutto priva di riscontro la tesi difensiva secondo cui l'oggetto della richiesta di videogiochi rivolta al PE dal NI il 20/07/2010 ("uno dei due giochi che gli aveva portato l'ultima volta") fosse effettiva e reale, contrasta con la dichiarata finalità della richiesta ("così vedo se riesco e realizzare") e prova che il PE custodiva qualcosa che il NI gli aveva consegnato qualche giorno prima e che intendeva vendere;
f) nel magazzino (in uso non esclusivo del NI) era stato rivenuto anche materiale destinato al confezionamento della sostanza, la cui presenza non poteva essere ignorata dal PE. 12.2. L'odierno ricorso reitera, in buona sostanza, gli stessi argomenti già devoluti in appello ma non si confronta, direttamente, con l'efficacia persuasiva degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per disattendere le censure avverso la sentenza di primo grado. 12.3.Di certo non è possibile, in assenza di travisamento della prova, riproporre in questa sede il materiale probatorio a disposizione dei Giudici di merito per ribadire la bontà delle tesi difensive. E' necessario che l'imputato si misuri con il testo del provvedimento impugnato perché questo impone la norma (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). Certamente l'omessa valutazione di argomenti difensivi può incidere sulla tenuta della motivazione purché essi siano dotati del requisito della decisività. Nel caso di specie, anche a voler ritenere che l'imputato non assumesse cocaina e che il NI non fosse il suo fornitore, restano ben salde le conclusioni, non contestate, che: a) tale rapporto di frequentazione assidua comunque sussisteva;
b) il NI utilizzava, nei suoi traffici, una scheda SIM intestata al PE;
c) la richiesta di restituzione dei giochi, se davvero riferita a videogiochi, è logicamente incompatibile con l'attività dedotta dal PE perché non si comprende francamente la ragione per cui il NI avrebbe dovuto trarre un'utilità dalla vendita di videogiochi del PE;
d) se la droga era detenuta in una giacca del NI, gli strumenti atti al confezionamento della sostanza non lo erano affatto;
e) il magazzino non era nella esclusiva disponibilità del NI. 12.4.Sulla tenuta di questi capisaldi logici dell'affermazione della sua responsabilità il PE, come detto, non prende posizione affatto preferendo, come detto, ripiegare verso la sostanziale riproposizione dell'impugnazione della sentenza di primo grado e la allegazione delle relative prove e argomenti 63 difensivi non considerando da un lato che in questa sede la verifica della logicità della decisione non può essere condotta mediante il confronto diretto con il materiale probatorio, ma in base al testo stesso della motivazione, dall'altro che gli argomenti difensivi (nuovamente) devoluti non sono tali da rendere manifestamente illogica la affermazione della sua responsabilità e sono dunque generici. 13.Il ricorso del TO è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e supportato da non consentite deduzioni fattuali. 13.1.L'imputato risponde del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 perché, in concorso con altre due persone (NT LE e CC IEe), aveva ceduto a SO PP un quantitativo non accertato di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
fatto contestato come commesso in Milano e relativo hinterland nel periodo compreso tra il 10/05/2010 (data di inizio delle trattative) ed il 21/05/2010 (data di consegna dello stupefacente). 13.2.1 Giudici di merito hanno ricostruito il fatto e accertato la responsabilità dell'imputato in base alle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e i collaterali servizi di OCP e rilevamento dei movimenti dei protagonisti della vicenda. Sono così giunti alla conclusione che l'imputato, in tal senso richiesto dal SO, aveva organizzato il trasporto della cocaina da Roma (ove dimorava) a Milano, utilizzando come corriere il CC (detto "C) preceduto da lui stesso e dal NT che viaggiavano a bordo di un'altra autovettura. 13.3.La certezza che oggetto della trattativa fosse lo stupefacente e che lo stesso fu effettivamente consegnato al SO viene desunta dai Giudici di merito dalla particolare accortezza e cripticità del linguaggio usato, dalla accuratezza nella predisposizione della trasferta, dagli accorgimenti volti a "bonificare" la zona concordata per l'incontro con il corriere, dal nervosismo da quest'ultimo manifestato perché non riusciva a individuare la strada giusta per raggiungere il SO ed il TO che l'attendevano, dall'invito a recarsi altrove perché si erano accorti della presenza delle Forze dell'Ordine, dal fatto che comunque (anche grazie alle indicazioni date dal NT) il corriere era riuscito a raggiungere un luogo più sicuro. 13.4.La certezza del coinvolgimento del TO (utilizzatore esclusivo di un'utenza pubblica fissa romana) deriva dai servizi di OCP nel corso dei quali egli era stato materialmente visto (e successivamente riconosciuto) in compagnia del SO (e del NT) dal personale che lo avrebbe definitivamente identificato solo in un secondo momento (nel mese di giugno), dopo che, utilizzando la medesima utenza fissa pubblica, aveva preannunciato al SO il suo arrivo a Milano (argomento, questo, totalmente negletto dall'imputato). 64 13.5.La critiche dell'imputato, oltre a spingere l'indagine di legittimità fin dentro il cuore dell'attività tipica ed esclusiva del giudice di merito (l'interpretazione delle conversazioni telefoniche), si nutrono di inammissibili deduzioni fattuali (non potendosi porre il testo della motivazione a confronto con dati alla stessa estranei) e sono in ogni caso palesemente infondate alla luce del principio, già ricordato (pag. 20, §2.17), secondo il quale, in materia di stupefacenti, la materiale "traditio" della sostanza non è necessaria ai fini dell'integrazione del reato essendo sufficiente a tal fine il perfezionamento dell'accordo quando la sostanza sia (come nel caso di specie) nella materiale disponibilità del venditore (da ultimo, Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284). 13.6.In questo senso la sentenza di primo grado era già decisamente compiuta e risolveva ogni questione posta dall'imputato con il suo appello. La Corte di appello ha ripreso e fatti propri gli argomenti portanti già sviluppati dal Gip, sicché non colgono nel segno (anche per quanto oltre si dirà) le eccezioni (peraltro infondate) di mancanza di motivazione. 13.7.Così come non colgono nel segno le censure relative al malgoverno della prova che, dietro la formale violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., e tradendo la proclamata intenzione di non voler proporre una diversa interpretazione delle prove, di fatto fanno leva proprio su una loro lettura diversa e alternativa (in particolare delle conversazioni intercettate). Però, pur così facendo, l'imputato si sottrae alla domanda di fondo, fatta propria anche dai Giudici distrettuali, circa la diversa concludenza dei comportamenti tenuti da tutti i protagonisti della specifica vicenda che continua a non avere, nemmeno alla luce delle odierne deduzioni, un significato diverso da quello logicamente desumibile da tali condotte. Resta insomma oscuro quale sia il significato alternativo di tali condotte, mai proposto ai Giudici distrettuali che con tale specifico tema difensivo non si sono mai dovuti confrontare. 13.8.Alla luce delle considerazioni che precedono risulta manifestamente infondata l'eccezione di insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 avuto riguardo al numero delle persone coinvolte dal lato "venditore": TO, NT (che si era recato con il TO a Milano ed aveva fornito al corriere le indicazioni logistiche per consegnare lo stupefacente), CC (corriere, che ha patteggiato la pena). 13.9.La decisione della Corte di appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche in considerazione del solo stato di incensuratezza dell'imputato è corretta e non sindacabile in questa sede. 13.10.La concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro 65 attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti che, in sede di appello, devono essere oggetto di specifica devoluzione (specificità del tutto mancante nel caso di specie). 13.11.Il loro diniego, sopratutto in assenza di specifiche devoluzioni sul punto, può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). 14.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1.500,00 per tutti i ricorrenti ad eccezione del LO.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio di LO CE che rettifica nella misura di nove anni e mesi quattro di reclusione e 41.333,00 euro di multa. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso del LO. Dichiara inammissibili i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Aerofull Aldo Nich DEPOSITATA IN C ELLERVA 14 FEB 2017 IL RE Luan Yani 66