Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
In tema trasporto di sostanze stupefacenti occultate in ovuli ingeriti da parte di più soggetti, sono elementi sufficienti a configurare il concorso di persone nel reato, in relazione all'intera quantità di stupefacente, le circostanze che: i soggetti siano stati sorpresi insieme; il tipo e la modalità di confezionamento dello stupefacente consenta di stabilire che lo stesso appartenga ad una medesima "partita"; il viaggio finalizzato all'acquisto e/o il successivo ritorno siano stati effettuati insieme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2016, n. 28251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28251 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
: 2825 1/ 1 6 51 REPUBBLICA ITALIANA } IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 134112016 ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente N. Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 8807/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AI AZ N. IL 10/12/1982 AA AS N. IL 16/08/1982 avverso la sentenza n. 977/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Dario Dinelli che ha concluso per l'inammissibilità olli ricorsi : Udito, per la parte civile, l'Avv 3 Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Genova, pronunciando nei confronti degli odierni ri- correnti, ET AI AZ e AA AS, con sentenza del 17.6.2015, conferma- va la sentenza del GIP del Tribunale di Genova, con condanna al pagamento del- le spese processuali del grado. Il GIP del Tribunale di Genova, all'esito di giudizio con rito abbreviato, di- chiarava, ET AI AZ e AA AS, colpevoli, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 DPR 309/90 per avere, in concorso tra loro e con la reciproca consapevolezza dell'altrui condotta delittuosa, illecitamente detenuto, trasportato ed introdotto nel territorio italiano al fine di cederne a terzi, complessivi Kg. 3,175 di sostanza stupefacente del tipo hashish occultata in involucri (ovuli dagli stessi precedentemente ingeriti e successivamente evacuati e segnatamente n. 152 ovuli ingeriti da ET AI per gr. 1.516,80 netti e n. 166 ovuli ingeriti dall'AA pari a gr. 1.658,34 netti); in particolare gli uomini venivano fermati presso il Porto di Genova a bordo dell'autovettura VW Golf tg. BY115MB, appena sbarcata dalla motonave Majestic proveniente da TA (Marocco Via Barcello- na e trovati in possesso di quanto suindicato;
dallo stupefacente in sequestro (avente medesima composizione qualitativa e quantitativa, proveniente da un'u- nica partita) si potevano ricavare n. 24.898,8 dosi medie singole rispettivamente n. 11.831 dosi per ET AI e n. 13.067 dosi per l'AA; commesso ed accer- tato in Genova Porto il 25.9.2014. Gli imputati venivano condannati alla pena, ridotta per il rito, di anni 3 di re- clusione ed € 3.000,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese proces- suali e di mantenimento in carcere, con interdizione temporanea dai pubblici uffi- ci, confisca di quanto in sequestro e distruzione dello stupefacente.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ciascuno con proprio ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • ET AI AZ a. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, violazione dell'art. 606 e) cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata si limita a confermare la de- cisione di primo grado, dichiarando infondati i motivi di appello, senza operare alcuna valutazione degli stessi, né fornire un'adeguata motivazione. La sentenza utilizzerebbe soltanto formule di stile. Sui motivi relativi al trattamento sanzionatorio ed alla concessione dei bene- fici, non verrebbe dato conto dei criteri di valutazione, né sarebbero elencate le 2 condizioni soggettive degli imputati, a fronte della conferma della pesante con- danna. Nessun cenno vi sarebbe all'incensuratezza del ricorrente e all'assenza di ca- richi pendenti, senza dare atto dei criteri di valutazione, o degli elementi relativi alle condizioni di vita come le scarse condizioni socio-economiche. Il richiamo all'art. 133 cod. pen., pur astrattamente corretto, non fornirebbe elementi di motivazione. b. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza I o erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 110 cod. pen. e l'affermazione di responsabilità in relazione alla sostanza stupefacen- te trasportata da AA AS. Il ricorrente ripercorre i fatti del giudizio, evidenziando che ciascun imputato aveva autonomamente e disgiuntamente scelto e posto in essere il trasporto di una certa quantità di hashish. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di concorso dell'illecita detenzione della complessiva quantità di stupefacente. La difesa ha, invece, contestato la sussistenza del concorso, ritenendo che ciascun imputato dovesse rispondere per la quantità trasportata personalmente, sia in relazione all'origine della condotta illecita che alla particolarità del traspor- to, tramite ingerimento di ovuli, in assenza, tra l'altro, di elementi che suggeri- scano un diverso inquadramento. La corte di appello avrebbe, invece, confermato il concorso in ragione della condivisione del viaggio e della reciproca rassicurante presenza. Tali circostanze, però, non valgono a costituire un rapporto di codetenzione, mancando il vincolo dell'unicità. c. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 133 cod. pen. nonché dell'art. 27 Cost., con particolare riferimento all'eccessività della pena base, confermata nel giudizio d'appello. Il ricorrente ribadisce la mancanza di motivazione sull'entità della condanna, rilevando che non viene dato conto dell'incensuratezza in relazione al giudizio sulla capacità a delinquere. Nessun accenno vi sarebbe sull'aspetto socio econo- mico familiare. L'imputato aveva dichiarato di aver agito a causa della pressante situazione economica, avendo perso il lavoro con una famiglia da mantenere e privo di fonti di reddito. Il giudice, invece, si limita a delineare scenari di traffico internazionale senza analizzare il carattere del reo, la sua capacità a delinquere, il pericolo di reiterazione e via dicendo. La pena base irrogata appare, alla luce dei criteri dell'art. 133 cod. pen., ec- cessiva sia che l'imputato debba rispondere della sostanza trasportata che dell'intera quantità. 3 Pacifico sarebbe il ruolo strumentale di semplice corriere, dell'imputato, svoltosi in un'unica occasione e per un breve arco di tempo. Ci si duole che la pena base irrogata risulti eccessiva, vanificando la riduzio- ne di un terzo operata, sul punto il ricorrente richiama l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, secondo cui la stessa aggravante va esclusa per quantità di stupefacente del tipo hashish inferiore a kg. 50. Dal raffronto di tale quantità con quella di cui al caso di specie emergerebbe l'eccessività della pena. d. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla negazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Il ricorrente ritiene non condivisibile la motivazione resa dai giudici di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto es- sere concesse ricorrendone i requisiti soggettivi ed oggettivi. L'imputato era incensurato, privo di carichi di pendenti, la condotta illecita era stata determinata dalle difficili condizioni socio economiche familiari, il ruolo ricoperto era marginale a fronte del rischio mortale in caso di rottura di un ovulo, avrebbe, inoltre, reso dichiarazioni confessorie. e. Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, in con- trasto con l'art. 163 cod. pen.
1. Il ricorrente deduce di essere nelle condizioni soggettive per poter fruire del beneficio in quanto non vi sarebbe motivo di dubitare che in futuro si asterrà da ulteriori condotte criminose. Del resto oltre alla condotta precedente al reato e alla strumentalità non più reiterabile della specifica condotta, rileverebbe in tal senso la circostanza che trovandosi da tempo agli arresti domiciliari, dopo un periodo di carcerazione, si sarebbe attenuto scrupolosamente agli obblighi imposti dalla misura. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conse- guenza di legge. • AA AS a. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta responsabi- lità per la sostanza stupefacente detenuta dal coimputato. Il ricorrente deduce l'illogicità e la carenza della motivazione sulla ritenuta sussistenza di un reato concorsuale. Infatti, la consapevolezza da parte dell'NI che anche il coimputato tra- sportasse sostanza stupefacente non sarebbe sufficiente ad integrare il concorso 4 in assenza di elementi comprovanti un contributo agevolativo all'attività illecita dell'altro soggetto. Non sussisterebbero, né sarebbero stati indicati, dai giudici di merito, ele- menti a dimostrazione della condivisione della detenzione dell'intero quantitativo sequestrato, non potendo dedurre tale indispensabile presupposto, dalla mera circostanza di avere condiviso le fasi del viaggio. La Corte di Appello, quindi, condividendo l'impostazione del Giudice di prime cure, ha erroneamente ritenuto che l'NI dovesse rispondere anche della de- tenzione e del trasporto della sostanza stupefacente materialmente detenuta dal coimputato Et TA. b. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riduzione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente rileva che la corte distrettuale non avrebbe tenuto in considera- zione la mera funzione di corriere svolta e i conseguenti vantaggi minimi tratti dall'imputato, a fronte dei gravi rischi, sia in relazione alla mancata riduzione della pena che al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, in sede di appello, non sarebbe stata fornita adeguata valutazio- ne a fronte di specifico motivo gravame. Infine le conclusioni negative sul comportamento del ricorrente sarebbero basate su mere congetture. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sopra indicati sono tutti infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Motivo comune ad entrambi i ricorsi è quello che attinge la motivazione della sentenza impugnata in relazione al ritenuto concorso di ciascuno dei due odierni ricorrenti nella detenzione dello stupefacente altrui. Va chiarito che, come si evince ex actis dalla sentenza di primo grado e dalla stessa intestazione della sentenza della Corte genovese, che gli esatti quantitati- vi di stupefacente rinvenute sono quelli indicati in imputazione e di cui si è dato conto in premessa (152 ovuli ingeriti da Et TA e 166 da NI). I diversi quantitativi indicati dalla Corte territoriale nel corpo della motiva- zione (55 e 73 ovuli) dipendono dall'erroneo riferimento che i giudici genovesi hanno operato all'iniziale (e parziale) quantitativo di stupefacente ingerito ed espulso dai due ricorrenti all'atto della convalida dell'arresto. 5 Orbene, va rilevato che i giudici di primo e secondo grado, con motivazioni che legittimamente si completano e costituiscono un tutt'uno, hanno dato am- piamente conto della sussistenza del concorso di persone nel reato. Ed invero depongono nel senso della consapevolezza dell'altrui detenzione una pluralità di elementi, e, in primis, il fatto che si trattasse della medesima partita di stupefacente, sostanzialmente divisa in due parti di peso analogo, e che i due odierni ricorrenti avessero compiuto un lungo viaggio insieme per ap- provvigionarsene. Come rileva il giudice di primo grado con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legitti- mità il fatto che la sostanza stupefacente avesse la medesima composizione qualitativa e quantitativa prova evidentemente che fosse proveniente da un'uni- ca partita. Quanto alla tesi difensiva vertente sulla impossibilità di configurare, per ciascun imputato, il concorso nella detenzione dello stupefacente material- mente trasportato nell'altrui tubo digerente, già il giudice di primo grado l'aveva argomentatamente confutata, in maniera logica e congrua, valorizzando in senso sfavorevole agli imputati il fatto che gli stessi avessero viaggiato insieme, occu- pando la medesima cabina sulla motonave Majestic, ed avessero utilizzato la stessa autovettura a bordo della quale erano stati fermati. Posto poi che lo stu- pefacente risultava, come detto, provenire da un'unica partita, considerato che era evidente, e, comunque, ammesso dagli imputati, che il viaggio intrapreso era finalizzato a portare lo stupefacente nella città di Genova, ove lo avrebbero con- segnato a terzi, logica appare la conclusione cui pervenuto il giudice di prime cure e che la Corte territoriale ha avallato- che non potesse dubitarsi della re- ciproca conoscenza del fatto che entrambi detenessero lo stupefacente, che, probabilmente, avevano ingurgitato all'interno della cabina durante il viaggio. Coerente è anche l'affermazione che la compresenza dell'uno e dell'altro, in un viaggio effettuato interamente insieme, abbia avuto un ruolo di rafforzamento del proposito criminoso per l'altro detentore, in quanto, insieme, i soggetti hanno condiviso la detenzione, tra l'altro indubbiamente pericolosa, rappresentando l'u- no per l'altro una reciproca e rassicurante presenza. Conferente appare in tal senso anche il richiamo al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di concorso nella detenzione di sostanza stupefa- cente, è necessario e sufficiente, che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza 8in tal senso sez. 6, n. 8389 del 29/04/1996, Santi ed altro, Rv. 205561 ove si è affermato che risponde di concorso in detenzione di sostanza stupefacente colui 6 che, dopo aver trasportato il soggetto in un luogo determinato per acquistare droga, ad acquisto avvenuto lo riconduce nel luogo di provenienza, offrendo così, con il viaggio di ritorno, un consapevole ed apprezzabile contributo all'attività il- lecita del soggetto trasportato;
conforme sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013 dep. 2014, Paladini, Rv. 258244, relativa ad un caso di un soggetto che aveva tra- sportato a bordo della propria auto, fino al luogo concordato con i cedenti, la persona individuata quale acquirente effettivo della droga oltre ad un pacco con- tenente il corrispettivo in danaro, ed aveva poi partecipato poi all'incontro con i venditori). Può pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui, nel (purtroppo non infrequente) caso di più soggetti che vengano sorpresi, insieme, all'esito di un trasporto di stupefacente attraverso il sistema dell'occultamento in ovuli che vengono poi ingeriti, le circostanze che per tipo e modalità di confezionamento possa affermarsi che si tratta di stupefacente appartenente ad una medesima "partita", che il viaggio finalizzato all'acquisto e/o il successivo ritorno siano stati effettuati insieme - per ciò che questo significa in termini anche di reciproco affi- damento sull'intervento dell'altro nel caso (anche quello non infrequente) di pos- sibili problemi di salute legati all'ingestione degli ovuli sono elementi sufficienti a provare la reciproca consapevolezza dell'altrui detenzione e, realizzando anche ཝ སྨཱ un evidente rafforzamento nell'altrui proposito criminoso, a determinare la sussi- stenza del concorso di persone nel reato in relazione all'intera quantità dello stu- pefacente caduto in sequestro.
3. Infondati sono anche i motivi di doglianza che attengono al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. Il GUP genovese ha ritenuto non concedibili ai due odierni ricorrenti le atte- nuanti generiche, in quanto le dichiarazioni rese dall'NI di avere trovato una persona in Marocco di nome AR che gli ha consegnato lo stupefacente e che all'arrivo a Genova sarebbe stato contattato da altra persona, non possono esse- re ritenute tali da riconoscere un apprezzamento rilevante del comportamento dell'imputato. Ciò in quanto rilevava ancora il giudice di prime cure- se è vero che non necessariamente il trasportatore di stupefacente è a conoscenza dei nominativi precisi e degli indirizzi degli appartenenti all'organizzazione, certo, l'assoluta genericità delle dichiarazioni, oltre a rendere le stesse del tutto inin- fluenti, esclude che l'imputato abbia inteso effettivamente dichiarare tutto quan- to a sua conoscenza. Le dichiarate condizioni di bisogno che avrebbero indotto alla commissione del reato i due imputati sono state tenute in considerazione ai fini della pena, ma si è argomentatamente ritenuto che non potessero costituire 7 una giustificazione del reato, né, ovviamente, in punto punibilità, e nemmeno quale ipotesi di attenuazione del fatto. Anche la Corte territoriale ha ritenuto, dal suo canto, che il comportamento di entrambi gli imputati non è certo stato improntato a resipiscenza (e ha ribadi- to che le parziali ammissioni dell'NI Yasin, lungi dal manifestare una volontà -per la lo- di recidere in legami con le fonti di approvvigionamento, sono parse ro "fumosità" e scarsa verosimiglianza indirizzate a "confondere le acque" - piuttosto che a fornire seri contributi alle indagini, non essendo credibile che un "corriere" non disponga di riferimenti certi né per quanto riguarda il fornitore, né circa il destinatario della sostanza). Anche il giudice di secondo grado, dunque, ha concluso che non vi fossero elementi per riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche. E la pronuncia appare inserirsi nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazio- ne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
4. Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale, ha ritenuto che la sanzione comminata a ciascuno dei due odierni ricorrenti in primo grado fosse da confermare, ritenendola "rispondente ai criteri valutativi tutti indicati dall'art. 133 cod. pen.". Dal canto suo, il giudice di prime cure aveva argomentato specificamente in punto di pena con riferimento alla personalità degli imputati, alle modalità della condotta e anche dell'entità del fatto, ritenuto sicuramente grave nell'ambito del- la fattispecie. Ed anche in questo caso la motivazione si palesa congrua, logica e corretta in punto di diritto. In proposito va ricordato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi, come quello che ci occupa, in cui sia sorretto da adegua- ta motivazione che dia conto degli elementi valutati preponderanti dal giudican- te. 8 La pena irrogata era evidentemente incompatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e, pertanto, si palesa incom- prensibile il motivo di doglianza sul punto di Et TA Aziz.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Rocco Marco Blaiotta A M E R D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 LUG. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E Dr.ssa Gabriel Lamelza R P U S 9