Sentenza 2 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 2. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2016, n. 44931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44931 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
Testo completo
449 3 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Асы SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 dicembre 2016 Dott. Piero SAVANI Presidente SENTENZA N.3633 Dott. Claudio CERRONI Consigliere Dott. Gastone ANDREAZZA Consigliere Dott. Andrea GENTILI Consigliere rel. Dott. Enrico MENGONI Consigliere REGISTRO GENERALE n. 44414 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES CO, nato a [...] il [...]; SI NO, nato a [...] il [...]; MI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 10056/15 della Corte di appello di Reggio Calabria del 29 gennaio 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo quanto al MI: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto 122 e limitatamente alla pena quanto al punto V1 della rubrica ed il rigetto nel resto del ricorso;
quanto al SI: l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 455 cod. pen. ed il rigetto del ricorso nel resto;
quanto all'LE: il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, per i ricorrenti, l'avv.ssa Adriana BARTOLO, del foro di Locri, per SI, l'avv. Francesco FEBBRAIO, del foro di Locri, per LE e l'avv. Giuseppe BELCASTRO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Giuseppe CALDERAZZO, del foro di Locri, per MI, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29 gennaio 2015, ha, solo in parte, confermato la precedente sentenza con la quale il Gup del Tribunale di Locri, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia SI CO, LE NO e MI CO in ordine ad una molteplice serie di delitti connessi, per lo più, ma non esclusivamente, alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare la Corte di appello, preso atto del compendio probatorio a carico dei tre prevenuti, costituito in larga parte da intercettazioni telefoniche, ha provveduto ad assolvere, stante la insussistenza del fatto, LE NO in relazione ad uno dei numerosi episodi di violazione della normativa prevista dall'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 a lui ascritti, confermando la responsabilità del medesimo quanto agli altri e rideterminando, pertanto, la pena a lui irrogata, previa unione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Relativamente alla posizione di SI CO, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta, AV previa unificazione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, in quella complessiva di anni 1, mesi 7 e giorni 20 di reclusione oltre ad euro 2800,00 di multa, partendo dalla pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per l'episodio di violazione dell'art. 455 cod. pen., ritenuto il più grave fra i reati contestati. Infine, quanto alla posizione di MI CO, la Corte territoriale, esclusa la sua penale responsabilità per diversi episodi di violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, a lui ascritti, ma confermata tale responsabilità per numerosi altri, ha rideterminato la pena a lui attribuita, partendo dalla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, relativa al reato di cui al punto VI) della rubrica, in quella complessiva, previa concessione delle attenuanti generiche e riqualificazione delle restanti ipotesi di reato, tutte unificate sotto il vincolo della continuazione, entro il paradigma del comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, in anni 3, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa. Hanno interposto ricorso per cassazione i tre imputati;
il SI in proprio, gli altri due assistiti dal rispettivo difensore di fiducia. 2 Il SI ha formulato tre motivi di doglianza: col primo ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla avvenuta affermazione della sua penale responsabilità in ordine agli episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, in quanto gli stessi gli sarebbero stati tutti attribuiti sulla base del fragile impianto accusatorio riveniente esclusivamente dalle risultanze istruttorie costituite dalle intercettazioni telefoniche captate in cui, peraltro, non vi è alcun elemento obbiettivo in ragione del quale ritenere che l'oggetto delle conversazioni fosse concernente il traffico di stupefacenti e non, invece, un uso di gruppo di droghe, represso solo in via amministrativa e non penale. Col secondo motivo di ricorso il prevenuto in questione ha contestato la motivazione della sentenza di condanna nella parte in cui è stata confermata la dichiarazione della sua penale responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 455 cod. pen. in luogo di quello, meno grave, di cui all'art. 457 cod. pen. In particolare il ricorrente ha osservato che non vi era ragione di ritenere, come invece fatto dalla Corte territoriale nel rigettare il suo motivo di appello che egli fosse già consapevole della falsità della banconota da lui negoziata fin dal momento in cui egli la aveva ricevuta e non solamente al momento della sua spendita, criterio questo che, appunto, distingue il reato di AV cui all'art. 455 cod. pen. rispetto a quello di cui all'art. 457 stesso codice. Il ricorrente ha, in ogni caso, infine, rilevato come il fatto potesse essere ascritto fra quelli di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Quanto al MI, questi, nel suo ricorso, svolta una ampia introduzione in ordine al concetto di indizio ed alla sua possibile rilevanza probatoria nell'ambito del processo penale, ha, con un primo motivo di ricorso, osservato che gli elementi in forza dei quali era stata dichiarata la sua penale responsabilità per la imputazione più grave a lui ascritta non erano tali da giustificare la decisione assunta in quanto trattavasi di indizi derivanti dalle dichiarazioni di un soggetto, possibile indagato per reato connesso, prive di riscontri e non verificate. Analogamente anche gli elementi probatori utilizzati per la affermazione della penale responsabilità quanto alle restanti imputazioni erano tutti fondati su indizi, derivanti dalle intercettazioni telefoniche, privi di effettiva valenza probatoria in quanto non caratterizzati dal requisito della certezza e per i quali la sussistenza degli altri requisiti della gravità, precisione e concordanza era stata desunta, con ragionamento di carattere circolare, solo dalla reciproca asseverazione, senza che ne fosse stata in precedenza operata un giudizio di 3 verifica di tipo singolare per ognuno di essi;
in particolare il ricorrente ha rilevato come, autonomamente considerato, il contenuto delle intercettazioni era del tutto equivoco e non si prestava ad essere considerato un valido elemento di prova. Con specifico riferimento alla contestazione di cui al numero 122) del capo di imputazione il ricorrente ha rilevato come per lo stesso fatto il preteso concorrente nel delitto da lui commesso fosse stato assolto, stante la mancanza di elementi certi onde potere attribuire a questo la detenzione di una data quantità di sostanza stupefacente, della quale non era neppure stata accertata la effettiva natura, mentre per lo stesso fatto il MI era stato condannato. Infine, quanto all'LE, anche lui ha rivendicato, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui le sue condotte di procacciamento di sostanze stupefacente non sono state considerate funzionali ad un successivo uso di gruppo delle stesse, penalmente irrilevante. Da ultimo l'LE ha contestato la motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai criteri seguiti ai fini della determinazione della sanzione, che AV non sarebbero stati adeguatamente esplicitati dal giudicante. CONSIDERATO IN DIRITTO Mentre il ricorso di LE NO è inammissibile e quello di MI CO é infondato, solo il ricorso di SI CO è, sia pure limitatamente ad un solo suo aspetto, fondato e, pertanto, limitatamente alla posizione di quest'ultimo, la sentenza deve essere annullata per quanto di ragione. Ritiene il Collegio, per semplicità argomentativa, di dovere procedere nella motivazione della propria decisione a partire dall'esame delle ragioni impugnatorie proposte dal ricorrente LE NO. Con riferimento a questo va ribadito che stesso è stato riconosciuto colpevole dalla Corte territoriale di Reggio Calabria in relazione a tutte le imputazioni per le quali era già intervenuta la condanna da parte del giudice di primo grado, ove si eccettui quella di cui al punto 69 della articolata rubrica a lui contestata e che, a seguito di ciò, previa riqualificazione di tutti i fatti addebitati come rientranti nella ipotesi di cui al comma 5 del DPR n. 309 del 1990, la pena a lui irrogata era stata ridimensionata, da anni 2 di reclusione 4 ed euro 21.000,00 di multa, in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Il prevenuto di cui ora si tratta ha contestato la sentenza impugnata sostenendo che la Corte territoriale abbia escluso che le condotte a lui addebitate fossero qualificabili come strumentali ad un uso di gruppo della sostanza stupefacente;
in tal senso la censura formulata dall'LE si palesa chiaramente inammissibile in quanto volta a confutare un accertamento in fatto compiuto in sede di merito. Premesso, infatti, che, secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, affinché possa parlarsi di uso di gruppo di sostanze stupefacenti, come tale penalmente irrilevante, è necessaria la congiunta ricorrenza di tutte le condizioni che sono state ritenute caratteristiche di questa situazione, cioè: che l'acquirente sia uno degli assuntori;
che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
che sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 10 giugno 2013, n. 25401), e considerato, altresì, che non può dirsi ricorrere l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, quando difetti la prova anche di uno solo degli elementi AV caratteristici di tale ipotesi, idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta, tale, invece, in assenza di detta prova, da integrare gli estremi del reato e cioè, si ribadisce: della parziale coincidenza soggettiva tra - acquirente e assuntore dello stupefacente;
della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti gruppo;
della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo;
dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n.6782) - osserva il Collegio che non ha pregio la censura con la quale si contesti la mancata qualificazione della fattispecie nel senso della destinazione dello stupefacente all'uso di gruppo ove il prevenuto non fornisca gli elementi onde potere verificare la ricorrenza delle predette condizioni e la loro mancata valorizzazione in sede di merito. Nel caso di specie la Corte territoriale, confermando sul punto la sentenza del giudice di primo grado, ha escluso, con accertamento in fatto ora non oggetto di una specifica confutazione sul piano della legittimità, che l'LE 5 fosse uno degli assuntori dello stupefacente da lui acquistato, sia pure per conto di terzi, per cui, mancando uno degli elementi caratterizzanti l'ipotesi dell'uso di gruppo, la condotta del prevenuto ha manifestato in pieno la sua rilevanza sotto il profilo penale. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di impugnazione formulato dal ricorrente LE e concernente un asserito vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena nonché la pretesa violazione di legge riferita alla normativa in tema di quantificazione della pena;
con riferimento a detto secondo aspetto osserva il Collegio che il ricorrente non ha affatto chiarito in che cosa sarebbe consistita la dedotta violazione di legge, sicché la censura è del tutto generica. Mentre per quanto attiene al dedotto vizio di motivazione, osserva la Corte che la circostanza che il giudice del gravame, nel rideterminare la pena da infliggere all'imputato sia partito da una pena base inferiore al medio edittale, lo ha esentato da uno specifico onere motivazionale, essendo sufficiente in tal caso, ai fini della congruità della motivazione, il riferimento alla avvenuta applicazione dei criteri di commisurazione della pena previsti dal legislatore (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 novembre 2015, n. 46412), né vi era la necessità di puntualizzare le ragioni che hanno indotto il giudicante a quantificare nelle entità prescelte gli aumenti di pena relativi ai reati satelliti unificati sotto il vincolo della continuazione, in quanto l'obbligo di AV motivare, peraltro nei limiti dianzi descritti, sussiste solo per ciò che riguarda la pena relativa al reato più grave e non anche per gli aumenti di pena derivanti dalla ritenuta continuazione fra reati (in tale senso, ex multis: Corte di cassazione Sezione II penale, 30 novembre 2016, n. 50987; idem Sezione II penale, 29 novembre 2016, n. 50699). Passando, a questo punto, ad esaminare il ricorso proposto da MI CO, osserva il Collegio, quanto al primo motivo di ricorso, che lo stesso risulta essere del tutto generico in quanto con esso il ricorrente, senza effettivamente censurare profili specifici della sentenza impugnata, si limitato a confutare, senza però evidenziare quali ne sarebbero le effettive aporie, la adeguatezza del materiale probatorio valutato dalla Corte territoriale ai fini della affermazione della penale responsabilità del prevenuto. Il secondo motivo di impugnazione attiene alla conferma della condanna del MI in relazione all'episodio di cessione di stupefacente a tale EC LA;
anche in questo caso il ricorrente lamenta la adeguatezza del compendio probatorio utilizzato dai giudici del merito. 6 La censura non appare fondata;
invero i giudici del merito hanno basato il proprio giudizio, volto ad affermare la penale responsabilità dell'imputato quanto allo specifico episodio, sulle dichiarazioni della EC la quale ha, con dovizia di particolari non solo riferito l'episodio ma ha anche fornito diversi elementi atti ad identificare il MI come il soggetto che le aveva procacciato la eroina in questione;
né il ricorrente ha segnalato alcuna obbiettiva ragione che potrebbe fare dubitare della attendibilità della EC, soggetto sostanzialmente indifferente rispetto alle vicende in questione (di tal che le sue dichiarazioni per essere rilevanti non necessitavano certamente di alcuno specifico riscontro), né mai indagata, né, in quanto consumatrice finale dello stupefacente in questione destinato, pertanto, all'uso esclusivamente - personale di costei indagabile, in relazione allo specifico episodio di cui si - parla. Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni rese da tale Farcomeni, protagonista di un altro episodio di ipotizzato spaccio del quale, però, è stata esclusa la penale rilevanza non essendo la sostanza a questo ceduta uno stupefacente, è evidente che esse, lungi dal costituire di per sé notizia di reato, come parrebbe volere sottintendere, in maniera piuttosto ambiguamente strumentale, la difesa del ricorrente, sono state solo considerate, ove necessario, atte ad evidenziare la esistenza in capo al MI di una pregressa storia di contiguità con ambienti e vicende connesse allo AV spaccio degli stupefacenti, costituente un ulteriore riscontro logico delle dichiarazioni accusatorie della teste EC. Riguardo alla successiva doglianza, concernente la inadeguatezza del quadro indiziario ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai numerosi episodi di cessione di stupefacente, tutti, peraltro, rubricati entro l'ambito del comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, rileva il Collegio come gli elementi a carico dell'imputato siano, complessivamente, rivenienti dalla ampia messe di intercettazioni telefoniche attestanti il continuo e per certi versi inquietante traffico telefonico intervento fra gli attuali imputati ed anche altre persone, anch'esse coinvolte a vario titolo nella indagini afferenti al traffico di stupefacenti. Al riguardo osserva il Collegio, essendo evidente l'utilizzo da parte dei conversanti di una serie di frasi convenzionali o, comunque, di un linguaggio volutamente criptico ed allusivo, al chiaro scopo di non esternare in termini di patente evidenza l'effettivo significato delle informazioni e delle richieste che gli stessi si scambiavano, che per un verso costituisce questione di fatto, 7 rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (da ultimo, in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 29 novembre 2016, n. 50701), e che, anche in considerazione del contesto ambientale in cui le conversazioni si sono svolte, vi è da parte del giudice del merito la facoltà di attribuire ai contenuti di esse un significato decettivo, volto, appunto, celare l'effettivo tenore da attribuire a queste ed ad ingannare l'eventuale ascoltatore estraneo in merito al reale valore semantico delle espressioni usate (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 agosto 2016, n. 35593). Elementi, quelli descritti, che legittimano la lettura in chiava accusatoria operata da parte della Corte territoriale a carico del MI delle conversazioni telefoniche indizianti richiamate nella motivazione della sentenza impugnata. Con riferimento, infine, alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente relativamente alla contestazione rubricata sub n. 122) del capo di imputazione, in relazione alla quale la difesa del MI segnala come per lo stesso fatto altro soggetto tale SS AB, il quale si trovava in compagnia del MI allorché questi avrebbe detenuto, secondo la accusa, sostanza stupefacente del tipo eroina in misura sufficiente per la realizzazione AV di circa 24 dosi medie singole, era stato assolto - rileva la Corte come non sia riscontrabile alcuna contraddizione fra le due decisioni, apparentemente divergenti, posto che, come chiaramente segnalato nella sentenza impugnata, la sentenza assolutoria emessa in favore del SS ha ad oggetto la detenzione di una diversa sostanza con cui era stato, erroneamente, identificato il materiale che, inequivocabilmente, il MI, congiuntamente al SS, aveva detenuto ed occultato immediatamente prima di essere sottoposto ad un controllo da parte della polizia giudiziaria. La riscontrata diversità fra le imputazioni, come evidenziato nella sentenza impugnata, esclude la possibilità che la decisione relativa al solo Tassaone possa svolgere una influenza, sia pure solo in termini di necessaria convergenza logica fra i due dicta, sull'altra, cioè la presente relativa al MI, come invece sostenuto da parte della difesa del ricorrente. Il ricorso di quest'ultimo, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. 8 Venendo, a questo punto, all'esame del terzo ricorso, quello presentato dall'imputato SI CO, rileva sin d'ora il Collegio che lo stesso è, sia pure solo parzialmente, fondato. Premesso, infatti, che il libello introduttivo del SI è articolato con riferimento a tre motivi di impugnazione, rileva la Corte, con riferimento al primo di essi, concernente un preteso vizio di motivazione in ordine alla valutazione operata dalla Corte di appello in relazione alla destinazione ad uso non esclusivamente personale dello stupefacente contemplato nei numerosi episodi criminosi descritti nell'articolato capo di imputazione contestato al prevenuto, che con esso si cerca di dimostrare la deficienza motivazionale della sentenza impugnata relativamente alla esclusione della destinazione all'uso comune dello stupefacente di cui ai diversi capi di imputazione. Ma, come già accennato allorché si è trattato del ricorso proposto dall'LE, ai fine della qualificazione dei fatti come finalizzati all'acquisto ovvero alla detenzione dello stupefacente per la sua destinazione all'uso comune è necessaria la ricorrenza di una serie di elementi, tutti indispensabili, per la cui specificazione si rinvia a quanto esposto in precedenza, la cui sussistenza non è stata oggetto di alcuna dimostrazione né di alcuna logica allegazione da parte dell'imputato, ove si eccettui il riferimento al dato, di per sé non significativo, che anche il SI fosse un assuntore abituale di stupefacenti. E', infatti, di comune esperienza che il tossicodipendente, con elevata frequenza statistica, debba alimentare finanziariamente la possibilità che egli ha di acquistare stupefacente per sé attraverso una minuta attività di spaccio svolta a valle degli acquisti fatti per le proprie esigenze personali. Fondata è, viceversa, la doglianza del SI relativa alla avvenuta qualificazione del fatto a lui addebitato al numero 4) della rubrica contestagli come integrante il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e non quello di cui all'art. 457 cod. pen., questione questa oggetto di specifico motivo di impugnazione di fronte alla Corte di appello. Come è noto il criterio distintivo fra le due fattispecie criminose è dato dal fatto che nella ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. la consapevolezza della falsità dei valori nummari in questione deve sussistere nell'agente sin dall'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nella diversa, e meno grave, ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen. tale consapevolezza è successiva a 9 tale ricezione (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 agosto 2010, n. 30927). La Corte di appello, pur rilevati sulla base della giurisprudenza formatasi sul punto gli indici rivelatori della esistenza del dolo specifico dell'agente ai fini della riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen. e non a quella di cui all'art. 457 cod. pen., cioè il numero ed il valore delle banconote detenute il tempo intercorso fra la loro ricezione e la loro spendita nonché la assenza di indicazioni in merito alla provenienza di esse ed alla loro lecita detenzione (Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 maggio 2014, n. 40994), ha poi, in maniera del tutto immotivata, desunto la esistenza del dolo specifico dal semplice fatto che il SI, ricevuta la banconota contraffatta quale resto della somma da lui impiegata per un acquisto effettuato presso un locale pubblico, la avrebbe consegnata al MI quale controvalore di una dose di stupefacente. Balza agli occhi l'evidente povertà motivazionale della argomentazione, essendo privo di qualsivoglia valore sintomatico della esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, anche alla luce dei criteri dianzi ricordati ed in considerazione della esiguità del valore della banconota e del fatto che, secondo quanto risulta, essa sarebbe stata l'unica nel possesso dell'imputato AV ora ricorrente e che sia stata verificata la sua provenienza, il fatto che la medesima sia stata, nella immediatezza del suo conseguimento, utilizzata per un pagamento. Sotto il profilo descritto, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, alla luce dei criteri esposti, riesaminerà il tema relativo alla eventuale derubricazione del reato ascritto al SI sub numero 4) del capo di imputazione. Alla Corte di appello in sede di rinvio competerà altresì di valutare se il fatto, come definitivamente qualificato, possa essere о meno ritenuto integrare gli estremi della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. come sollecitato dal ricorrente in sede di presente impugnazione L'accoglimento del motivo di ricorso - anche tenuto conto del fatto che la imputazione per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. è stata ritenuta relativa al più grave fra i reati contestati in continuazione e che, pertanto, la relativa pena è stata posta a base del conseguente trattamento sanzionatorio assorbe la successiva censura avente ad oggetto la legittimità della complessiva determinazione della pena operata a carico del SI, potendo 10 questa essere radicalmente incisa dall'eventuale riqualificazione giuridica del fatto di cui al numero 4) della rubrica a quello contestata. In definitiva, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di LE NO, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di questo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
al rigetto del ricorso del MI consegue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, mentre, nei confronti del SI la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, limitatamente alla affermazione della sua penale responsabilità quanto al reato di cui all'art. 455 cod. pen. ed alla conseguente determinazione della pena, nel resto anche il ricorso del SI deve, invece, essere rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI CO limitatamente alla imputazione sub 4), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso del SI. Rigetta il ricorso di MI CO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di LE NO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) livesin (Piero SAVANI) Andafor58 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 SET 2017 IL CANCELLIERE Luana lationi 11