Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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- 1. Riciclaggio: il profitto del reato può essere individuato anche mediante elementi di tipo presuntivoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio può essere individuato dal giudice anche mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorati a concrete circostanze, legittimano l'applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti. (Fattispecie di riciclaggio internazionale di vetture in cui, ai fini della confisca per equivalente, si è fatto riferimento al valore di mercato dei veicoli, in ragione dei modelli prestigiosi e della recente immatricolazione delle autovetture - Cassazione penale , sez. II , 12/11/2020 , n. 35031). Vuoi saperne di più sul …
Leggi di più… - 2. Truffa: sui rapporti con il reato di furtoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 4. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
Leggi di più… - 5. Nomina del difensore nascosta nell'atto difensivo: che fare? (Cass. 33477/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 luglio 2019
La forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza dell'atto dall'interessato: ma è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza può essere desunta da dati concludenti che individuano il soggetto legittimato ad intervenire nel processo. Il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l'assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio e espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. La norma ha, invero, una duplice prospettazione, una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 18944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18944 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
18944-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Dott. Antonio Prestipino -Presidente - Sent. n. sez. 93 Dott. Adriano Iasillo UP 22.3.2017- Dott. Alberto Pazzi Relatore - R.G.N. 41668/2016 Dott. Giuseppe Coscioni Dott. Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN UI, nato a [...] il [...]; AC NE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 2453/2015 del 3.11.2015 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3.11.2015 la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Prato del 28.10.2014, relativa ai reati di rapina e ricettazione, nei confronti di NE AC;
nel contempo la corte territoriale ha parzialmente riformato la statuizione adottata rispetto a UI EN, ritenendo i reati a lui ascritti uniti sotto il vincolo della continuazione con quelli già esaminati con la sentenza del Tribunale di Prato del 16.1.2014, e ha conseguente determinato ex art. 81 cpv. c.p. l'aumento di pena per i reati contestati in questa sede processuale rispetto al trattamento sanzionatorio già stabilito per il reato ritenuto più grave. Debate 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell' imputato EN, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. in relazione all' applicazione della disciplina del reato continuato di cui all' art. 81 cpv. c.p., in quanto la corte territoriale non aveva adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione che su di lei incombeva nella determinazione dell' aumento di pena per il reato continuato, il quale doveva investire l' incidenza quantitativa relativa a ogni reato satellite;
2.2 la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione dell' aumento di pena conseguente al riconosciuto vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con una precedente sentenza, in quanto la corte territoriale aveva individuato un trattamento sanzionatorio eccessivo e sproporzionato senza tenere conto delle problematiche di tossicodipendenza e di reinserimento sociale dell' imputato.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza anche il difensore dell' imputato AC, deducendo:
3.1 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l' inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni per violazione del disposto dell' art. 268, commi 6 e 8, c.p.p. e il conseguente difetto di prova a carico dell' imputato;
a questo proposito è stato rappresentato che il mancato riscontro della richiesta presentata alla cancelleria del G.I.P. di Prato perché fossero messi a disposizione i supporti magnetici dell' attività di captazione aveva ostacolato l' esercizio del diritto di difesa;
peraltro la scelta del giudizio abbreviato non aveva affatto comportato l' accettazione dell' utilizzabilità di atti mancanti nel fascicolo, che invece dovevano essere presenti all' interno dello stesso;
3.2 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il travisamento degli atti in ordine all' avvenuto riconoscimento del AC al momento dell' acquisto della pistola utilizzata per commettere la rapina di cui al capo e);
3.3 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il travisamento degli atti in ordine alla partecipazione del AC alla rapina alla farmacia Martelli;
3.4 ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il travisamento degli atti in ordine alla partecipazione del AC alla rapina all' ufficio postale ubicato in Prato, via dell' Olmo;
3.5 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l' erronea applicazione dell' art. 648 c.p. rispetto al reato contestato al capo d), in quanto, posto che non era ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica a un reato di natura istantanea commesso in precedenza da altri soggetti, non era dato comprendere quale fosse stato il contributo di concorso del AC nel reato di ricettazione di un motorino perpetrato dal solo EN. 2 Perri CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del difensore dell' EN non è fondato.
1.1 Questa Corte infatti ha in più occasioni affermato che nella determinazione della pena rispetto al reato continuato non sussiste alcun obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016 - dep. 14/10/2016, Ferracane, Rv. 26845101; Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016 - dep. 05/08/2016, Felughi e altri, Rv. 26772101, Sez. 2, n. 50699 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, Chierchiello e altri, Rv. 26890801, Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016 - dep. 30/11/2016, Aquila, Rv. 26873101). Non sfugga peraltro che la corte territoriale, individuato il reato già giudicato come quello più grave nel novero dei delitti riuniti sotto il vincolo della continuazione, non ha affatto proceduto a determinare l' aumento di pena da applicare in maniera apodittica, ma ha addotto a sostegno della quantificazione all' entità della maggiorazione ex art. 81 c.p. seppur in maniera complessiva e non parcellizzata, in conformità al principio appena indicato - la spiccata capacità delinquenziale di EN, la gravità dei fatti commessi e l'elevato allarme sociale provocato nella comunità pratese.
1.2 La corte territoriale ha espressamente ricordato il percorso riabilitativo intrapreso dall' imputato al fine di superare il suo stato di tossicodipendenza, già valorizzato dal G.I.P. tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma ha nel contempo sottolineato il livello della capacità a delinquere dell' EN, resosi responsabile negli ultimi anni di più delitti di rapina aggravata, ritenendo pertanto che la pena inflitta fosse tutt'altro che eccessiva. Questa Corte, una volta registrato l' avvenuto apprezzamento di tutte le circostanze addotte dalla difesa per giustificare le proprie richieste di un trattamento sanzionatorio più mite, non può che prendere atto delle ragioni offerte dalla corte territoriale ai fini della determinazione della pena, la cui entità non può essere rideterminata in questa sede.
2. Si rivela altrettanto infondato il ricorso del AC.
2.1 La difesa lamenta la mancanza all' interno del fascicolo dei supporti magnetici contenenti le attività di captazione e i tabulati telefonici e l' omessa evasione della richiesta presentata perché fosse ordinato alla P.G. di mettere a disposizione questi supporti. La doglianza non è condivisibile per una pluralità di ragioni. Innanzitutto l' omesso deposito degli atti di cui all'art. 268, comma 4, c.p.p. a seguito della conclusione delle relative operazioni non ё sanzionato processualmente ("L' inosservanza dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., il 3 quale prescrive che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni telefoniche sono depositabili, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, in segreteria, insieme ai decreti che hanno autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, non è sanzionata nè a pena di nullità, nè comporta l' inutilizzabilità delle intercettazioni, riferibile esclusivamente "all' inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 commi 1 e 3" Sez. 6, n. 3107 del 01/09/1992 - dep. 10/10/1992, Bruzzese, Rv. 19189701; si veda anche Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015 - dep. 04/02/2016, Bagnato, Rv. 26599301). Peraltro è onere della parte non solo eccepire l' inutilizzabilità dell' atto processuale, ma anche indicare l' incidenza del medesimo sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 · - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 24341601; “La Corte di Cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l' illegale assunzione di una prova non deve procedere all' automatico annullamento della sentenza ma, invece, effettuare la cd. "prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti" Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013 dep. 14/01/2014, Pandolfi, Rv. 25800701). Nel caso di specie la doglianza deve essere considerata generica, dato che la parte non ha indicato quale incidenza l' inutilizzabilità denunciata avrebbe avuto sulla decisione assunta;
per di più tale incidenza risulta espressamente negata dalla Corte d'Appello, secondo cui le risultanze fornite dalle intercettazioni si aggiungono a un quadro probatorio già di per sé più che sufficiente a dimostrare la responsabilità dell' imputato.
2.2 Il quadro probatorio da cui la corte territoriale ha tratto la convinzione della partecipazione del AC alla rapine a lui ascritte è costituito: a) dalle immagini riprese dentro il negozio Milleidee dove fu acquistata la pistola utilizzata per la rapina in danno della farmacia;
b) dalle impronte rinvenute sul casco trovato all' interno dell' auto in uso all' EN, confesso in ordine alla rapina, identico a quello usato dal complice;
c) dalla presenza dei documenti e del telefono del AC nell' auto lasciata dall' EN dopo il compimento della rapina. Ora in seguito alle modifiche dell' art. 606, 1° c., lett. e), c.p.p. ad opera della legge n. 46/2006, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria 4 O ur valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. Sez 3, sentenza 8 marzo 28 luglio 2016 n. 33051). I motivi proposti con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso non denunciano affatto l'utilizzo di una prova inesistente o palesemente diversa nel suo contenuto, ma tendono invece a ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.3 La corte territoriale non ha affatto reputato che AC si sia limitato a fare uso del ciclomotore ricettato, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, ma ha ritenuto come accertato il contributo morale da questi dato con rafforzamento della determinazione a delinquere del complice;
una simile valutazione delle risultanze istruttorie disponibili risulta esente da vizi logici manifesti o giuridici e non può essere rivista nel merito in questa sede. Per le considerazioni sopra esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
ne consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 marzo 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Alberto Pazzi,Alberto for DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 APR. 2017 IL A PMAD CancelliereCANCELLIER R P 5 E Claudia Planelli T R O C