Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di immobili acquistati in epoca assai risalente rispetto al "tempus commissi delicti" ma ristrutturati ed immessi nel circuito alberghiero nel corso degli anni successivi con investimenti risultati non giustificati dai redditi dichiarati).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2013, n. 35707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35707 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 711
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 8243/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'RR IG, n. a Ariano Irpino -AV- il 17/4/1966;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 22/l/2013 (n. 1O31/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni degli Avv.ti FORTE Maurizio e NASO Giosuè, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreti del 29/10/2012 e 16/11/2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in relazione ai delitti di cui al T.U. n. 309 del 1990, art. 74 e della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Oggetto del sequestro erano beni intestati a
D'RE IG, tra cui beni immobili ubicati in Fondi;
auto Smart;
quota della soc. "La Sapienza" s.r.l.; conti di deposito a risparmio e conto corrente n. 2092 presso la "Carige" di Fondi. Con ordinanza del 22/l/2013 adottata in sede di Riesame, il tribunale di Roma confermava i provvedimenti di sequestro.
Osservava il tribunale che :
- La D'RE era convivente di ZO LO, capo di un sodalizio criminoso dedito al traffico internazionale di stupefacenti;
- l'indagata si trovava agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso nel delitto associativo e reimpiego dei proventi illeciti dall'attività criminosa;
- sebbene fosse vero che alcune unità immobiliari erano pervenute alla D'RE dalla propria famiglia, negli anni 1992-1999, tali unità erano state nel tempo inglobate in immobili successivamente acquistati e ristrutturati e destinati a ricettività alberghiera (Bed & Breakfast);
- da intercettazioni espletate risultava che tale struttura era riferibile allo ZO LO;
- sia questi che la convivente avevano presentato negli anni dichiarazioni dei redditi prossime ai 1.000= Euro e non superiori, da ultimo, ai 15.000, 17.000 Euro;
pertanto era provata la sproporzione tra i beni posseduti e quelli lecitamente giustificabili, essendo irrilevante la prova della pertinenzialità di detti beni rispetto ai delitti commessi.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, lamentando la erronea applicazione della legge:
2.1. invero l'immobile di via Ercole in Fondi era pervenuto alla D'RE dai genitori negli anni 1991 e 1992 e su di essi erano stati svolti lavori in economia. Inoltre l'acquisizione di beni era molto lontana rispetto all'epoca di consumazione dei delitti (2008). Quanto ai depositi di risparmio, erano frutto di donazioni nel tempo effettuate dalle zie dell'indagata, quando ancora non conosceva lo ZO. Infine le auto erano di modico valore.
2.2. La carenza di motivazione in ordine alla pertinenzialità dei beni rispetto ai delitti commessi, che doveva essere provata in modo rigoroso, essendo la sproporzione solo un indizio, ma non sufficiente. Peraltro il tribunale non aveva valutato adeguatamente le epoche di acquisizione dei beni rispetto alla data di nascita ed attività del sodalizio criminoso.
2.3. il vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del fumus commissi delicti, laddove il Tribunale aveva ritenuto la discrasia tra l'intestazione dei beni e la disponibilità effettiva, in modo apoditticamente scontato, addirittura con il richiamo ad una sola intercettazione. Tale onere probatorio, invece, era ancora più pregnante nel caso di specie, laddove la situazione di partenza era una effettiva originaria titolarità dei beni in capo alla D'RE. Infine il Tribunale non aveva valutato che a fronte di una bassa redditività vi poteva essere un'attività economica rilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha, con consolidata giurisprudenza, ribadito che la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato (dal che la possibilità dell'adozione del sequestro preventivo), allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Ha inoltre specificato la giurisprudenza di questa Corte che è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto e, quindi, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004), Rv. 226490;
Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 27710 del 14/04/2008 Cc. (dep. 07/07/2008), Rv. 240527; Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 19358 del 21/02/2013 Cc. (dep. 06/05/2013), Rv. 255381; v. anche, Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18). Infine, è principio di diritto acquisito che, ai fini del sequestro preventivo a norma dell'art. 12 sexies, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (cfr. Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 45700 del 20/11/2012 Cc. (dep. 22/11/2012), Rv. 253816).
Ragionevolmente, inoltre, è stato precisato che "la presunzione di illegittima acquisizione degli stessi da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo" (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 2634 del 11/12/2012 Cc. (dep. 17/01/2013), Rv. 254250;
Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001 Ud. (dep. 21/03/2001), Rv. 226051; Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 2469 del 23/04/1998 Cc. (dep. 30/07/1998), Rv. 211763).
3.2. Ciò detto, va osservato che il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati. Invero a fronte della presenza del fumus commissi delicti, emergente dal procedimento in corso a carico della D'RE e del marito ZO LO per la violazione di cui al T.U. n. 309 del 1990, art. 74, con adozione di misure cautelari;
nonché a fronte della evidente sproporzione dei beni intestati alla ricorrente rispetto alla irrisorietà dei redditi dichiarati, correttamente ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'adozione della misura cautelare reale finalizzata alla futura confisca. Vero è che taluni beni immobili sono stati acquistati negli anni '90, ma successivamente tali beni sono stati oggetto di ristrutturazione ed immessi nel circuito alberghiero con investimenti che non sono giustificati, unitamente agli altri beni detenuti, dai redditi dichiarati.
Ne consegue da quanto detto, la infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa di un'assenza di legame temporale tra l'accumulazione patrimoniale ed il reato per cui si procede, ferma restando, come detto, la non necessarieta' del vincolo pertinenziale. Alla luce di quanto esposto, non rilevandosi alcuna delle violazioni di legge segnalate in ricorso e risolvendosi sostanzialmente le censure in non consentite cesure di vizio di motivazione, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2013