Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2004, n. 36166
CASS
Sentenza 18 giugno 2004

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La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della 'perpetuatio iurisdictionis', anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio (nel caso di specie, nel reato di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace), è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l' "intraneo" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2004, n. 36166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36166
    Data del deposito : 18 giugno 2004

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