Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 2
La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della 'perpetuatio iurisdictionis', anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio (nel caso di specie, nel reato di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace), è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l' "intraneo" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2004, n. 36166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36166 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/06/2004
Dott. AGRÒ Antonio FA - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1040
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO NI - Consigliere - N. 43181/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT AR, nato in [...] il [...], RG DE IO, nato in [...] il [...], NI LL, nato in [...] il [...], IS IS MA, nato in [...] il [...], AN AU, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 14 maggio 2002 della Corte d'appello di Milano. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI Carcano. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VENEZIANO Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Senti i difensori: per SE De MI, in sostituzione dell'avv.to M. Pellicciotta, l'avv.to Gianfranco Mendola ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
per NI EL, l'avv.to Gennaro Tedesco ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
per ST RI RC e FA AU, in sostituzione degli avv.ti Ercoli e Corso, l'avv.to Ermanno Tommasini ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.- VI TT, SE De MI e NI TO ricorrono contro la sentenza 14 maggio 2002 con la quale la Corte d'appello Milano aveva dichiarato ciascuno responsabile del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri del proprio ufficio, nonché TT e De MI responsabili anche del reato di "mancata chiamata alle armi" e, ancora, TT e TO del delitto di falso in attestazione sul contenuto di atti.
1.2. ST RI RC e FA AU ricorrono contro la predetta sentenza che li aveva dichiarati responsabili del reato di "mancata chiamata alle armi".
I motivi di ricorso, ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., si riassumono nei termini seguenti.
2.- VI TT denuncia il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza ed illogicità. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, ha ricostruito la vicenda corruttiva in termini del tutto contrastanti con le risultanze processuali, non considerando che il reale interessamento assicurato a PA RI sarebbe stato diretto ad ottenere un eventuale avvicinamento del medesimo RI al luogo di residenza e non un esonero dal servizio di leva. L'interessamento per consentire il servizio di leva in una sede diversa non avrebbe potuto configurare il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, bensì la corruzione per un atto d'ufficio, trattandosi di una attività lecita. Il giudice di primo grado e la Corte d'appello non avrebbero fornito risposte esaurienti, anche alla circostanza che non sarebbe stato preventivamente concordato un quantum per tale attività del tutto lecita ed il contributo sarebbe stato richiesto dallo stesso OS solo successivamente. Il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l'insufficienza della motivazione resa sul punto, rilevando che la Corte avrebbe fatto esclusivo riferimento ad un precedente specifico senza tenere conto della condotta processuale.
Con un ultimo motivo, si eccepisce la prescrizione del reato, essendo stata concessa l'attenuante del risarcimento del danno. 2.1.- SE De MI deduce con un primo motivo la nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato di mancanza alla chiamata di cui all'art. 152 c.m.p..
La Corte d'appello avrebbe fatto esclusivo riferimento all'elemento materiale delitto de quo, senza tenere conto delle motivazioni che avevano indotto SE De MI a porre in essere l'atto corruttivo, in realtà diretto soltanto ad evitare che dalla documentazione risultasse l'esonero del figlio dal servizio di leva per una patologia di natura neurologica. Il figlio di De MI, si sostiene in ricorso, aveva diritto ad ottenere l'esonero per una reale grave patologia, causata da gravissime lesioni subite nel corso di un incidente stradale accaduto alcuni anni addietro.
Tale situazione avrebbe dovuto comportare la mancanza del dolo richiesto per la configurazione del reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 63 c.p. per un errore nel calcolo della pena, in quanto la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. avrebbe dovuto comportare una ulteriore riduzione complessiva nella misura massima. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non ha fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità del calcolo della pena e ai relativi parametri di riferimento.
Con un terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione della Corte d'appello, in quanto i delitti sarebbero stati commessi, l'uno, nel luglio 1993 e, l'altro, il 18 ottobre 1993.
2.3. - NI TO deduce, con un primo motivo, la erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 319 c.p., precisando che le risultanze processuali avrebbero dovuto comportare l'esclusione del delitto de quo. Si rileva che la formazione e il rilascio della falsa attestazione, tenuto conto della inesistenza di alcuna pattuizione o promessa di danaro tra LE ON e ed il MA OS e della circostanza che TO ebbe a consegnare la falsa attestazione a LA SS senza pretendere nulla dallo stesso, sarebbe da ricondurre ad un mero rapporto di amicizia. Secondo il ricorrente, la somma di danaro per le spesse sostenute sarebbe stata consegnata soltanto successivamente da SS a TO, il quale poi ebbe a versarla a DA LE ON, che a sua volta la diede al Maresciallo SS.
Si deduce la violazione di legge in riferimento all'art. 478 c.p., in quanto, da un lato, TO non avrebbe partecipato alla formazione dell'atto falso ricevuto tramite LE ON e, dall'altro, si sarebbe trattato di una falsità del tutto grossolana del tutto inidonea a potere trarre in inganno altri.
2.3.- ST RI RC deduce l'inosservanza della legge processuale, in riferimento all'art. 20 c.p.p., in quanto l'assoluzione dal delitto di corruzione avrebbe dovuto fare venire meno la giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, il reato militare sarebbe stato commesso in Corno e, pertanto, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere di altra autorità giudiziaria e non del Tribunale di Milano.
Con altro motivo, il ricorrente deduce la inosservanza dell'art. 62 bis c.p. e il difetto di motivazione sul punto, non avendo reso alcuna precisazione in ordine alla prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche.
Infine, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 157 c.p., in quanto il reato si sarebbe estinto per prescrizione prima del deposito della sentenza di secondo grado in cancelleria. Il reato, deduce il ricorrente, si sarebbe consumato il 30 dicembre 1994, giorno in cui RC è stato congedato.
2.4. FA AU deduce, la violazione degli artt. 23, comma 1, e 24 comma 1 c.p.p., con riferimento alla incompetenza per materia del giudice ordinario e la competenza del Tribunale militare. Difettando, nella specie, il presupposto per la operatività dell'istituto della connessione e, dunque, per la permanenza in capo al Tribunale di Milano della competenza e decidere anche sul reato militare, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria militare.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato militare. Non vi sarebbe stato da parte del giudice di merito riferimento adeguato e coerente al giustificato motivo della mancanza alla chiamata alle armi. La Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, ha ritenuto la sussistenza di tale elemento sulla base della circostanza che AU non si sarebbe attivato presso il distretto militare per verificare la propria posizione o per ritirare il foglio di concedo definitivo, neanche dopo avere ricevuto l'inaspettato foglio di dispensa.
Un terzo motivo di ricorso è diretto a censurare la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte territoriale, secondo il ricorrente, fonda la sussistenza del dolo sul rilievo che l'imputato avrebbe avuto l'onere di segnalare ogni legittimo impedimento all'autorità militare, senza tenere conto, però, della buona fede di AU dovuta alla circostanza che egli aveva ricevuto una lettera di dispensa dal servizio militare ed era consapevole della possibilità di esoneri per esubero. In virtù di quanto affermato dalla Corte costituzionale, il soggetto che non riceva un valido ordine di presentarsi alle armi diretto personalmente a lui può utilmente eccepire l'ignoranza inevitabile del dovere di rispondere alla chiamata alle armi senza che l'accusa possa addebitargli la negligenza nel rivolgersi al competente distretto per assumere le necessarie informazioni (Corte cost., sentenza n. 61 del 1995). La Corte territoriale non avrebbe potuto, in mancanza di una valido precetto ed in presenza del ricevimento di una dispensa dal servizio di leva, dedurre la sussistenza del dolo e, in ogni caso, fare discendere da un comportamento negligente la prova della sussistenza del dolo.
Con un quarto motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato militare. In particolare, si deduce l'insussistenza di proposizioni argomentative dirette a smentire la ricostruzione della vicenda che appare la più verosimile e che avrebbe imposto di vagliare attentamente gli indizi dai quali si poteva desumere un coinvolgimento esclusivo dei genitori di FA AU negli atti corruttivi.
Con un quinto motivo si deduce la non punibilità dell'imputato in virtù dell'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, rilevando che la Corte d'appello con apodittica motivazione avrebbe escluso l'operatività della eccepita causa di non punibilità. Con un sesto motivo si censura l'omesso riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, fondato sull'erroneo presupposto che il reato de quo non tutela un interesse patrimoniale. Con settimo ed ultimo motivo si censura l'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.. 2.4.1.- Con un distinto atto di ricorso proposto da altro difensore, si rinnovano le medesime censure e si deduce, inoltre, la estinzione del reato per prescrizione, rilevando che nelle more del deposito della sentenza di secondo grado sarebbe decorso il termine stabilito dall'art. 157 c.p.. Si pone in risalto che i fatti oggetto di giudizio, come risulta dal capo di imputazione, risulterebbero commessi in Foligno il 13 dicembre 1994 e, pertanto, il 13 giugno 2002, sarebbe decorso il termine di sette anni e sei mesi stabilito dagli art. 157 e 160 c.p. 2.4.2.- In prossimità dell'udienza è stata presentata una memoria con la quale si insite sui motivi di ricorso proposti e si rileva che, anche a considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione il 7 agosto 1996, giorno in cui FA UR è stato chiamato a svolgere il servizio militare, il reato contestato si sarebbe in ogni caso estinto per prescrizione il 6 febbraio 2004. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di SE De MI è fondato.
Quanto al reato di cui all'art. 151 c.p.m.p., al di là della fondatezza delle questioni che riguardano la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato, va posto in risalto che si è in presenza di reato "proprio esclusivo" nel senso che il soggetto attivo non può che essere colui che, chiamato alle armi per adempiere al sevizio di ferma, non si presenti senza giustificato motivo nei cinque giorni successivi a quello stabilito. Ciò non esclude che possa configurarsi la fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 c.p., qualora ricorrano elementi per ritenere il concorso di un extraneus, sotto il profilo della determinazione o della istigazione ovvero, ancora della cooperazione materiale alla commissione del reato. Affinché possa sussistere la responsabilità dell'estraneo, è indispensabile però che l'intraneo esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato "proprio esclusivo", indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.
Peraltro, la assoluzione dell'intraneo per carenza dell'elemento soggettivo potrebbe di per sè essere tale da non escludere la responsabilità dell'estraneo allorché ricorra una delle figure generali previste dagli articoli 47 e 48 c.p. ovvero, in ogni caso, la mancanza dell'elemento soggettivo riguardi esclusivamente l'autore diretto del reato e non sia estensibili all'extraneus. Nella vicenda processuale de qua, nonostante risulti dal dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano la assoluzione di NO De MI dal reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. con la formula "perché il fatto non costituisce reato", diverse appaiono le ragioni poste a fondamento di tale conclusione. In particolare, si afferma in motivazione: "...è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che il giovane non è poi partito in quanto riformato perché non idoneo (v. biglietto di uscita Ospedale Baggio 7 settembre 1998), prodotto dalla difesa ed acquisito da Tribunale...". NO De ME, prosegue il Tribunale "...va pertanto assolto dai reati a lui contestati ai capi 7 c (corruzione) e 7 d (mancata presenza alla chiamata alle armi), per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste." (così a p. 27 della sentenza 14 novembre 2000). Al di là della diversa formula riportata in dispositivo, le ragioni per le quali è stato assolto l'intraneo dal "reato proprio esclusivo" appaiono riferite alla insussistenza del fatto materiale, appunto perché si è accertato, in realtà, il diritto di NO De MI ad ottenere l'esonero dal servizio di leva.
In considerazione delle reali ragioni per le quali il Tribunale ha assolto NO De MI, in capo al quale incombeva in via esclusiva l'obbligo del servizio di leva, anche SE De MI avrebbe dovuto essere assolto dal concorso, quale extraneus, nel medesimo reato con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Infatti, non è da revocare in dubbio che la circostanza descritta escluda del tutto l'elemento soggettivo del reato de quo: l'"estraneo" non si rappresentò e non volle tale reato, in quanto il suo intento e la sua volontà furono orientate ad evitare che il figlio NO, in realtà non presentatosi all'epoca alla chiamata al servizio di leva, figurasse esonerato per causa di natura neurologica. Dunque, non mero movente della azione criminosa, bensì circostanza di fatto che, tenuto conto dei successivi accadimenti ed in particolare dell'esonero da servizio di leva poi ottenuto da NO De MI, risulta ex actis decisiva per escludere del tutto, anche nei confronti dell'attuale ricorrente, la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Anche quanto al delitto di corruzione, il ricorso è fondato. Come noto, le Sezioni unite hanno ritenuto che la condanna non impugnata sul punto concernente la responsabilità esclude il passaggio in giudicato del relativo capo della decisione e rende applicabile la causa estintiva del reato.
Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res indicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. un., 19 gennaio 2000, Ruzzolino, rv. 216238). Il reato di corruzione, per il quale oltre alle attenuanti generiche è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., è estinto per prescrizione, in quanto commesso nel luglio 1993 ed il 14 maggio 2002, data della pronuncia della sentenza d'appello, era già decorso il termine di sette anni e sei mesi stabilito dall'art. 157, commi 1, n. 4, e 2, e dall'art. 160, comma 3, c.p.. In conclusione, nei confronti di SE De MI la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 151 c.p.m. p., perché il fatto non costituisce reato e in ordine al reato di corruzione per essere lo stesso estinto per prescrizione. 2.- Il primo motivo di ricorso dedotto da RI ST RC e da FA AU relativo alla violazione dell'art. 20 c.p.p. è infondato.
Come noto, l'art. 13, comma 2, c.p.p., prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo. La regola è diretta a disciplinare l'individuazione del giudice competente allorché, recita la rubrica del citato art. 13, vi sia "connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali".
Ne discende che il vincolo tra i reati, determinato dalla competenza per connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza o, come nel nostro caso, di giurisdizione indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti: la competenza o la giurisdizione così radicatesi restano invariate per tutto il corso del processo - per il principio della "perpetuano iurisdictionis" - anche nel caso di definizione, per separazione dei procedimenti ovvero assoluzione in primo grado, della posizione del medesimo imputato o di altro coimputato accusato dei reati che, in conseguenza del ritenuto vincolo di connessione, avevano determinato la competenza o la giurisdizione. Unica deroga alla norma della giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il reato comune sia più grave di quello militare, sia ha nel caso in cui la fattispecie criminosa che ha comportato la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione (Sez. 1^, 15 dicembre 1999, Moccia, rv. 215228). Deroga che, in virtù del predetto principio della "perpetuano iurisdictionis", non può essere applicata nel caso in cui soltanto all'esito del giudizio di primo grado gli imputati siano prosciolti dal reato che, per la ritenuta connessione, aveva determinato ex art. 13, comma 2, c.p.p. la giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. Esclusa la manifesta infondatezza e, in ogni caso, l'inammissibilità per altra causa genetica dei ricorsi proposti, dovrebbe per entrambi gli imputati essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
Infatti, come già risulta per RC nella sentenza impugnata, la permanenza del reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. è cessata il 6 agosto 1996, giorno in cui RC si è presentato per svolgere il servizio militare. Analoga la posizione di AU, anch'egli presentatosi a svolgere il servizio di leva il 7 agosto 1996. Ne consegue che, per entrambi, il reato in questione, ex art. 157 c.p., si è estinto per prescrizione, essendo decorso il 6 febbraio 2004 il termine di sette anni e sei mesi a decorrere dal giorno della cessazione della permanenza.
Sennonché, dall'esame del provvedimento impugnato risultano evidenti la sussistenza delle condizioni ex art. 129, comma 2, c.p.p. per assolvere ST RI RC e FA AU dal delitto loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Ex actis risulta, infatti, la mancanza del dolo del reato di mancata presenza alla chiamata alle armi, in quanto la situazione descritta nella sentenza impugnata - in virtù della quale si è giunti ad escludere ogni coinvolgimento dei giovani chiamati alle armi nel delitto di corruzione ed è stata affermata la responsabilità soltanto dei genitori i quali avevano consegnato ai loro figli il documento di esonero - è tale da incidere, come peraltro ritenuto dagli stessi giudici di merito per similari posizioni, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di mancata presenza alla chiamata alle armi.
In particolare, sia per AU che per RC sono venute meno le ragioni che li vedevano coinvolti nel delitto di corruzione e, a fondamento della sussistenza dell'elemento soggettivo, il giudice d'appello ha posto l'accento sulla considerazione che per la configurazione del reato de quo è richiesto il dolo generico. Sebbene la prova del dolo generico possa anche discendere da specifiche connotazione della condotta, non può ritenersi che la rappresentazione e la volontà del reato sia in re ipsa, essendo in ogni caso richiesto che ricorrano gli elementi dai quali risulti provata la sussistenza del dolo, nei due elementi: conoscitivo, l'uno, e volitivo, l'altro. Nel provvedimento impugnato si afferma che l'imputato, "...una volta ricevuto il foglio di dispensa, contenente l'avvertenza che il relativo foglio di congedo gli sarebbe stato rilasciato quanto prima, non si sia attivato... presso il Distretto ne' prima ne' a distanza di anni... per verificare la propria posizione o, quanto, meno, ritirare il foglio di congedo definitivo."
Il rilascio del foglio di congedo è unico elemento di certezza e non risulta, invece, indicato nel provvedimento impugnato alcun elemento di fatto che possa costituire prova del dolo richiesto per la configurazione del reato di cui all'art. 151 c.p.m.p., mancando la prova di un coinvolgimento nel delitto di corruzione e, in ogni caso, di una attività degli imputati diretta a procurarsi il foglio di congedo.
In conclusione, mancano circostanze che possano far considerare la "negligenza" dimostrata post factum elemento tale per giungere ad affermare la i sussistenza del dolo.
Per entrambi, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 20 febbraio 1995, n. 61. La Corte - nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile - ha affermato che il soggetto il quale non riceva un valido ordine di presentarsi alle armi diretto personalmente a lui può utilmente eccepire l'ignoranza inevitabile del dovere di rispondere alla chiamata alle armi senza che l'accusa possa addebitargli la negligenza nel rivolgersi al competente distretto per assumere le necessarie informazioni. La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio anche nei confronti di ST RI RC e FA AU in ordine al reato di cui all'art. 151 c.p.m.p., perché il fatto non costituisce reato.
3.1 ricorsi di VI TT e NI EL sono inammissibili, in quanto i ricorrenti richiedono una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito. In questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali(ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella, rv. 226074). 3.1. - Quanto alla posizione di NI TO la Corte territoriale ha fatto proprie le valutazioni espresse dal giudice di primo grado ed posto in risalto che TO era pienamente partecipe della illecita attività posta in essere da OS con la complicità dell'intermediario LE ON. Le richieste di rivalutazione di dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda per giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti sono del tutto inammissibili per la mancanza di ogni vizio logico della motivazione. Anche la questione posta in ordine al concorso nel delitto di falso in attestazione è in realtà una censura alla ricostruzione operata dal giudice di merito. La Corte territoriale ha risolto la quaestio facti e giustificato la scelta con argomenti completi e logicamente corretti.
3.2.- Il ricorso di TT si caratterizza per la sue estrema genericità, in quanto ripropone in questa sede le medesime censure poste a fondamento dell'atto d'appello senza tenere affatto conto delle ragioni per le quali, con specifici argomenti, la Corte territoriale ne ha escluso la fondatezza.
Come noto, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, in quanto la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, non potendo essere ignorate le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità del ricorso (ex plurimis, Sez. 6^, 29 marzo 2000, Barone, rv. 216473). Anche la dedotta estinzione del reato per prescrizione è del tutto generica e non ancorata a specifiche circostanze in ordine al dies a quo di decorrenza del termine all'epoca della pronuncia della sentenza di appello.
Peraltro, il dedotto vizio logico della motivazione, oltre ad essere in realtà anch'esso una mera censura a scelte di merito, non è ictu oculi percepibile per avere la Corte territoriale giustificato con estremo rigore la ricostruzione della vicenda ed il ruolo rivestito da TT.
3.3.- I ricorsi di NI EL e VI TT, dunque, sono inammissibili e, norma dell'art. 616 c.p.p., gli imputati vanno condannati, oltre che al pagamento in solido delle spese del procedimento, a versare ciascuno una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De MI SE, RC ST RI e AU FA in ordine al reato di cui all'art. 151 c.p.m.p., perché il fatto non costituisce reato;
annulla, altresì, senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti di De MI SE in ordine al reato di corruzione per essere lo stesso estinto per prescrizione;
dichiara inammissibili i ricorsi di TO NI e TT VI che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004