Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2017, n. 12858
CASS
Sentenza 27 gennaio 2017

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 luglio 2017, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 8 febbraio 2016 nei confronti di Raffaello F., condannato per il reato di diffamazione ai danni di Giorgio P., per aver pubblicato su Facebook una frase da cui si desumeva - attraverso il riferimento ad altro episodio in cui era stato coinvolto il P., di pubblico dominio - che la persona offesa avesse appiccato un incendio boschivo. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del F. articolando un unico motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 595 c.p. e 192, …

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  • 2Il riconoscimento vocale della polizia è valido anche senza perizia fonica (Cass. Pen. n. 10310/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 marzo 2025

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  • 3Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianza
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  • 4Intercettazioni: identificare gli interlocutori coinvolti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 febbraio 2024

    1. La questione: intercettazioni e interlocutori coinvolti Il Tribunale di Como aveva riconosciuto l'imputato responsabile, in concorso con altri, del delitto di rapina aggravata e lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale. Invece, la Corte di Appello di Milano, correggendo l'errore di calcolo in cui era incorso il GIP, dal canto suo, aveva rideterminato la pena inflitta all'accusato, fissandola in anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ciò posto, avverso il …

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  • 5Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendi
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2017, n. 12858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12858
Data del deposito : 27 gennaio 2017

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