Sentenza 27 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 luglio 2017, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 8 febbraio 2016 nei confronti di Raffaello F., condannato per il reato di diffamazione ai danni di Giorgio P., per aver pubblicato su Facebook una frase da cui si desumeva - attraverso il riferimento ad altro episodio in cui era stato coinvolto il P., di pubblico dominio - che la persona offesa avesse appiccato un incendio boschivo. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del F. articolando un unico motivo, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 595 c.p. e 192, …
Leggi di più… - 2. Il riconoscimento vocale della polizia è valido anche senza perizia fonica (Cass. Pen. n. 10310/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 marzo 2025
Con la sentenza n. 10310/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento vocale effettuato da un ufficiale di polizia giudiziaria può essere considerato attendibile anche senza perizia fonica, se il teste ha avuto precedenti contatti con l'imputato e lo identifica con sicurezza. Inoltre, chi contesta l'inutilizzabilità di un'intercettazione deve dimostrare che la sua eliminazione scardinerebbe la motivazione della sentenza di condanna. La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di D.R., confermando la condanna per estorsione inflitta dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Il caso: intercettazioni e riconoscimento vocale dell'imputato …
Leggi di più… - 3. Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Intercettazioni: identificare gli interlocutori coinvoltiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 febbraio 2024
1. La questione: intercettazioni e interlocutori coinvolti Il Tribunale di Como aveva riconosciuto l'imputato responsabile, in concorso con altri, del delitto di rapina aggravata e lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale. Invece, la Corte di Appello di Milano, correggendo l'errore di calcolo in cui era incorso il GIP, dal canto suo, aveva rideterminato la pena inflitta all'accusato, fissandola in anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ciò posto, avverso il …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2017, n. 12858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12858 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2017 |
Testo completo
12858 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO - Presidente - N. 185 Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 42231/2016 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CO NA N. IL 16/02/1961 CARRANO GENNARO N. IL 23/07/1987 CIPOLLETTA SALVATORE N. IL 03/09/1976 G DANESE RD N. IL 21/09/1965 SCHIANO GIOVANNI N. IL 04/02/1963 avverso la sentenza n. 3177/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Czo Angelillis che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsiиде Udito, per la parte civile, l'Avv. Alberte Saggions the inseste per l'incuccisuibilità" ра Udit i difensor Avv. Automo Rizzo in Jost. Arr. Leopololo Perrone per ye importati De IC a AR, il quale : usert for recoge mento dei insisteрекаl'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2/7/2015 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 29/10/2013, appellata dagli imputati e dal comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco p.t., quale parte civile: assolveva SC AR (revocando la misura di sicurezza e le pene accessorie inflitte con la sentenza di primo grado, oltre la condanna alle statuizioni civili) e De CI NN dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., loro ascritto al capo A) per non avere commesso il fatto e, per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti di quest'ultima, relativamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aggravato ex art. 7 |- n. 203/1991, ascritto al capo B), nella misura di anni ventiquattro di reclusione e, nei confronti di AR EN e AS CO, rispettivamente nella misura di anni dodici ed anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Confermava nel resto la sentenza di primo grado e condannava, altresì, gli imputati AN GE, SC IO, De CI NN e AR EN al risarcimento dei danni in G favore del comune di Castelnuovo di Napoli, da liquidarsi in separata sede.
2. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i loro difensori ed il AR EN anche personalmente, chiedendone l'annullamento.
2.1. De CI NN deduce: 1) Violazione di legge e difetto di motivazione art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione - all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B dell'imputazione); 2) Mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione all'associazione di cui al capo B (art. 74 d.P.R. 309/1990) e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; 3) Violazione di legge e difetto di motivazione art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B - dell'imputazione); 4) Mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
2.1.2. In particolare le censure mosse sul punto alla sentenza impugnata riguardano due profili: il primo attiene alla sostanziale assenza di motivazione intesa quale vaglio critico "delle tesi ed antitesi contestate con l'atto di appello, esplicato attraverso un discorso giustificativo e reso intellegibile all'interprete"; il secondo all'erronea applicazione della legge penale derivante dall'aver sussunto il compendio probatorio a carico della ricorrente, costituito dal contenuto di alcune conversazioni captate tra la De CI e il figlio GA OM nel corso di 2 colloqui in carcere, sotto la condotta di partecipazione nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Con particolare riguardo al contenuto delle conversazioni, dalle quali a detta dei giudici di merito emergerebbe la figura di gestrice dell'attività illecita del gruppo da parte della ricorrente, difetta da parte della Corte territoriale l'esposizione di un percorso argomentativo che dia conto della incidenza delle stesse rispetto al tema da provare. Peraltro, con riferimento al contenuto di quegli stessi colloqui, la Corte d'appello ne aveva dato una lettura contraddittoria in quanto, da un lato, li aveva ritenuti non rilevanti ai fini della prova dell'intraneità dell'imputata nell'associazione di stampo mafioso di cui al capo A), reato dal quale era stata assolta, e, dall'altro, invece, li aveva considerati decisivi quanto all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 per cui aveva confermato la condanna. Né la Corte si era soffermata sull'elemento psicologico del reato spiegando per quale ragione l'imputata avrebbe dovuto, da un lato, disinteressarsi della logica associativa in ordine al delitto di cui al capo A) e, dall'altro, conservare e nutrire interesse per la commercializzazione della sostanza stupefacente e, dunque, per la logica associativa caratterizzante il delitto di cui al capo B). Né l'elemento partecipativo poteva trarsi dal fatto che la ricorrente avesse "rassicurato il figlio sull'operatività dello spaccio anche in sua assenza", affermazione che non le attribuiva "alcun ruolo effettivo", né tantomeno che aveva chiesto al figlio indicazioni sul prezzo di vendita degli stupefacenti da imporre ai pushers, trattandosi, semmai, di circostanza che deponeva per l'esclusione di un ruolo all'interno dell'associazione medesima, né, infine, "all'intervento per fronteggiare un debito contratto dal figlio detenuto nell'attività di spaccio", riconducibile alla preoccupazione espressa dalla madre che temeva conseguenze negative per il figlio che non aveva pagato la fornitura di droga. Posto dunque che il materiale probatorio a carico era costituito solo da quelle intercettazioni (essendo le propalazioni dei collaboratori di giustizia temporalmente antecedenti, ed inconferenti e prive di qualsiasi riferimento alla De CI le intercettazioni delle conversazioni degli altri imputati), la Corte avrebbe dovuto effettuare una rigorosa e prudente interpretazione delle conversazioni, secondo i canoni offerti dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce anche della natura permanente del delitto associativo contestato. La condotta dell'imputata, semmai, poteva ricondursi alla mera connivenza al pari di quella ritenuta per la coimputata SC, la quale era stata per tale ragione assolta in appello. Omessi erano stati, poi, i motivi di doglianza relativi alla valenza a discarico dei colloqui intercettati il 7.4.2009 ed il 14.4.2009 in carcere al detenuto LLMO, uno dei più fidati collaboratori del gruppo GA, 3 il quale non aveva fatto alcun riferimento indiziante all'imputata e dai quali "emergeva ancora una volta la preoccupazione del detenuto di un intervento della De CI che, in qualità di madre, avrebbe fatto di tutto per rassicurare il figlio detenuto;
inoltre, nel successivo colloquio intrattenuto emerge pure la inesistenza di un'assistenza legale comune". Nessuna argomentazione, poi, era stata spesa dalla Corte territoriale riguardo la qualifica, in capo alla ricorrente, di capo e promotore dell'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, né tantomeno della sua consapevolezza che l'associazione fosse armata. Infine, la sentenza impugnata era censurabile poiché aveva omesso di motivare sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, a fronte della presenza d elementi positivi quali "la figura di una madre che si preoccupava per la sorte del figlio detenuto".
2.2. AR EN deduce: 1) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo, il ricorrente ripercorre anzitutto le vicende che avevano portato all'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, del titolo custodiale G emesso nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990; in particolare, il giudice del riesame aveva escluso che il AR EN potesse identificarsi con tale GE" che utilizzava un'utenza telefonica dedicata (la n. 333.5039315 intestata a De CI HI e riscontrata ad un certo punto in uso anche a IN GI) risultata in uso all'organizzazione criminale di cui al capo B) dell'imputazione e sulla quale avrebbe ricevuto le chiamate degli acquirenti della sostanza stupefacente (@ cedente a terzi la dose singola all'occorrenza richiesta). A conferma dell'estraneità dell'imputato al sodalizio rilevava, altresì, anche il comportamento collaborativo da questi tenuto in occasione del fermo da parte dei Carabinieri avvenuto il 14/4/2008, allorché fu colto in possesso di una dose di cocaina: in quel frangente il ricorrente ammise di avere acquistato droga da GA SA, determinandone l'arresto, condotta difficilmente compatibile col rivestire un ruolo, quale quello di addetto alla distribuzione della sostanza stupefacente alla "rete di spacciatori", tutt'altro che marginale in seno al sodalizio. Da qui l'assenza di elementi fondanti la gravità indiziaria di partecipazione all'associazione che non poteva ravvisarsi nel solo fatto che il ricorrente risultasse avere acquistato una dose di droga il 13.4.2008 dal GA e che fosse stato controllato presso l'abitazione del coindagato De CI IN nell'intento di acquistare un'ulteriore dose per esigenze personali. Ed invece entrambi i giudici di merito avevano ritenuto di poter attribuire al AR EN l'appellativo di GE GE che risultava dal compendio - intercettivo in quanto così additato anche su un'utenza propria che usava per l'acquisto di droga e in virtù sia dell'esito di un controllo di P.G. che lo aveva rinvenuto presso l'abitazione di De CI IN, ove si trovava anche il IN GI (entrambi risultati sodali), sia del fatto che aveva acquistato una dose di stupefacente dal GA SA. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia anzitutto l'assenza di valenza probatoria del riconoscimento vocale operato nei suoi confronti dalla P.G., posto che alla stessa egli era sconosciuto in quanto incensurato ed era stato controllato ed identificato per sole due volte nel corso delle indagini. Inoltre, il Tribunale, sul piano motivazionale, si era limitato "laconicamente" a fare riferimento ad un generico riconoscimento adoperato dalla P.G., senza disporre alcun accertamento tecnico o ricorrere ad una affidabile analisi percettiva a fini della somiglianza o della distinzione delle voci. Il ricorrente precisa come, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, annoverava soltanto due conversazioni con l'utenza propria, prive di rilevanza penale (nessun riferimento alla droga), ed una con il De CI IN in ragione del loro rapporto di amicizia;
2) Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sussistendo una sorta di incompatibilità logica tra il breve G periodo in cui compare l'imputato nell'indagine (dal 14.2.2008 al 5.3.2008) e il reato associativo di natura permanente;
3) Mancanza di motivazione sulla richiesta, formulata coi motivi di appello, sull'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata con particolare riguardo alla consapevolezza da parte del ricorrente del fatto che il sodalizio fosse dotato di armi.
2.3. Il difensore di AR EN deduce: 1) Violazione di legge e difetto di motivazione art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in - - relazione all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B dell'imputazione). 2) Mancanza e/o illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione all'associazione di cui al capo B (art. 74 d.P.R. 309/1990) e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; 3) Violazione di legge e difetto di motivazione - art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - (capo B dell'imputazione); 4) Mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
2.3.1. Oltre le doglianze formulate dall'imputato, il difensore rileva: A) quanto al delitto associativo, la contraddittorietà (e illogicità) della motivazione tra la contestazione di avere operato l'imputato alla dirette dipendenze del TA (per conto del quale curava la distribuzione dello stupefacente alla rete di spacciatori) e l'affermazione che, invece, i rapporti erano quotidiani con il De CI IN. Inoltre, la sentenza non spiegava perché l'imputato per 5 l'acquisto di droga avrebbe usato la propria utenza telefonica, mentre per gli ordini dei clienti quella "appositamente dedicata dall'ente consortile di riferimento". Inoltre, perché il ricorrente, quale pusher dell'organizzazione, avrebbe dovuto pagare all'associato GA SA una dose di droga, se poi questa doveva essere destinata ad un altro acquirente. La circostanza che il ricorrente sia solo un tossicodipendente e non un partecipe si trae anche dal contenuto di una conversazione tra TA e D'TO i quali commentano - l'arresto del GA proprio dopo avere venduto la dose al AR nel corso - della quale il primo (che secondo l'impostazione accusatoria sarebbe il capo del AR) non ebbe ad esprimere alcun timore per la sorte del ricorrente;
B) quanto al reato di violazione della legge stupefacenti (capo F dell'imputazione, contestato in concorso con De CI IN ed il minore IN GI) si ribadisce che il ricorrente, lungi dall'essere un concorrente dei due coimputati che avrebbero cooperato tra loro nel traffico di droga mediante l'utilizzo di un'utenza dedicata anche al medesimo in uso, altro non era che un cliente del De G CI;
c) difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse dalla Corte territoriale con un apodittico riferimento alla gravità dei fatti.
2.4. LL VA deduce: 1) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di violazione della legge stupefacenti in concorso (саро C dell'imputazione). Travisamento della prova, con particolare riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche, già ritenute insufficienti a fondare la gravità indiziaria dal Tribunale del riesame e certamente non dimostrative che l'imputato si mise a disposizione dei correi, in particolare del TA, nel custodire la droga che questi, dopo essere stato fermato dai Carabinieri, gli aveva mandato tramite De IS. Peraltro, i giudici di merito erano partiti da una premessa principale del tutto indimostrata, ossia che i coimputati TA e De IS avessero acquistato un consistente quantitativo di cocaina in data 4/2/2008. Inoltre, la ricostruzione dei giudici di merito contrastava logicamente con due elementi: il primo costituito dallo stato di detenzione del LL che si trovava agli arresti domiciliari, condizione che escludeva che quel domicilio fosse un luogo sicuro per custodire la droga;
il secondo era rappresentato dal fatto che il TA era stato fermato e controllato dai Carabinieri e sottoposto a perquisizione (con esito negativo), ragione per cui difficilmente si sarebbe poi recato dall'imputato, ossia proprio da quella persona alla quale aveva indirizzato, tramite il De IS, lo stupefacente, così esponendosi al rischio di essere pedinato e scoperto dalle forze dell'ordine. Dal contenuto delle intercettazioni poteva semmai soltanto desumersi che il TA, necessitato a modificare il piano concordato, diede appuntamento al De IS presso l'abitazione del LL, non previamente informato, dove verosimilmente avrebbero deciso il da farsi per il recupero e l'occultamento sicuro dello stupefacente, la cui presenza presso l'abitazione dell'imputato non era affatto dimostrata;
2) Erronea applicazione della legge penale. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale fatto apoditticamente riferimento alla gravità dei fatti.
2.5. AN GE deduce: 1) "Inosservanza della legge penale e difetto di motivazione. Mancanza assoluta della prova in ordine alla commissione del reato fine". Difettava in capo al ricorrente l'elemento costituito dalla affectio societatis scelerum, né era dimostrato che la persona menzionata nelle intercettazioni fosse proprio il AN, né tantomeno che avesse preso parte ad attività di supporto del clan (al riguardo si cita una conversazione del 16/4/2009 G tra il pentito AN e la moglie, a contenuto favorevole per il ricorrente). Mancava, poi, la prova che il ricorrente avesse commesso anche soltanto uno dei reati fine (tutt'al più quanto al delitto di estorsione poteva considerarsi un semplice fiancheggiatore). Inoltre, non vi era alcun riscontro alle dichiarazioni accusatorie mosse dal collaboratore AN NO, il quale, peraltro, aveva sempre fatto riferimento a tale "GE ò HI. In ragione, infine, della posizione di minor rilievo dell'imputato nella vicenda giudiziaria e della modestia gravità dei precedenti penali la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche.
2.6. SC IO deduce: 1) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 187 e ss. cod. proc. pen. riguardo il contenuto delle intercettazioni telefoniche, ovvero "all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali relative ai colloqui in carcere tra AN e la moglie". Una prima censura attiene all'utilizzabilità delle intercettazioni stante la violazione della disciplina legittimante l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e, in particolare, l'iter motivazionale, l'urgenza e l'uso di postazioni differenti da quelle della Procura della Repubblica;
la seconda attiene invece alla riferibilità del contenuto delle intercettazioni alla persona dello SC, da cui peraltro si desume che il ricorrente era estraneo alla compagine associativa (e che effettuava estorsioni per proprio conto), tanto che non è stato imputato di alcun reato-fine. Né potevano ritenersi evocative della condotta di partecipazione le propalazioni intercettate del collaboratore AN NO allorché, detenuto in carcere, 7 conversava con la moglie e "mandava a cercare i soldi" al presunto SC, posto che, ammesso che la persona evocata fosse l'imputato, questi gli avrebbe mandato per una sola volta 100,00 euro, comportamento incompatibile con chi ha vincoli associativi, notoriamente tenuto a versare in modo periodico il mantenimento ai sodali carcerati e tanto più a coloro che si trovano in posizione sovraordinata;
2) Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (disciplina in tema di chiamata di correo e in reità) in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN NO, difettando elementi validi di riscontro, non ravvisabili nel contenuto delle sentenze irrevocabili citate dal Tribunale che non attengono alla posizione dello SC e, dunque, prive di riscontri individualizzanti;
3) "Riduzione della pena al minimo edittale previa concessione delle circostanze attenuanti generiche". CONSIDERATO IN DIRITTO De CI NN: i motivi di ricorso sono infondati e/o 3. inammissibili.
3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale puntualmente indicato le condotte a carico della ricorrente espressive sia della condotta partecipativa all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga che del ruolo di dirigente ed organizzatrice. Al riguardo, si è fatto coerentemente riferimento a molteplici indici, quali al rassicurare il proprio figlio detenuto (condannato con sentenza irrevocabile con rito abbreviato quale promotore ed organizzatore di tale sodalizio) sull'operatività dello spaccio anche in sua assenza, così mostrandosi in tal modo gestrice dell'attività del gruppo;
al chiedere informazioni sull'esistenza di debiti e crediti;
al gestire in prima persona gli spacciatori del gruppo, chiedendo all'uopo indicazioni al figlio sul prezzo di vendita degli stupefacenti da imporre ai pushers;
alla preoccupazione di "racimolare" il denaro per l'acquisto di nuova sostanza stupefacente. Le attività così puntualmente delineate dalla Corte territoriale, lungi dall'esprimere la mera preoccupazione della ricorrente per la situazione dello stato detentivo del figlio ovvero dar luogo ad una mera situazione di connivenza (sul punto vedi oltre), sono volte, invece, ad assicurare la continuità dell'attività di spaccio da parte del sodalizio. Questa Corte ha, infatti, affermato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario 8 che il contributo dell'agente risulti funzionale stessaper l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/4/2015, rv. 263662). E nel momento in cui sono state captate le conversazioni l'esigenza di continuità del gruppo associativo veniva in primaria considerazione proprio ed anche in ragione dell'arresto di GA OM che era uno dei suoi esponenti di maggior rilievo.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, non ravvisandosi alcuna contraddizione né incompatibilità logica nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto i colloqui captati dall'imputata ed il figlio non sufficienti ai fini della prova dell'intraneità nel sodalizio mafioso di cui al capo A) e, invece, dall'altro, di rilievo ai fini della condotta di partecipazione al sodalizio di cui al capo B) della rubrica. Invero, l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal G profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali. Inoltre, la censura formulata si presta anche ad un ulteriore rilievo di manifesta infondatezza poiché si fonda sull'errato presupposto che la valutazione di indifferenza penale ("la figura di una madre che si preoccupa della situazione dello stretto congiunto") ai fini della partecipazione all'associazione di stampo camorristico sia stata espressa dalla Corte territoriale proprio con riferimento agli stessi colloqui invece evocati a riprova della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga, a fronte, invece, di una motivazione che, con riferimento all'assoluzione dal reato di cui al capo A), fa riferimento alla generalità dei colloqui, per come si ricava anche dalla sentenza di primo grado ove sono passate in rassegna le molteplici e diverse conversazioni, e soprattutto all'assenza di alcun concreto contributo che l'imputata abbia dato al sodalizio di stampo camorristico.
3.3. Manifestamente infondata è, altresì, la censura espressa con riferimento all'elemento soggettivo, in quanto una volta esclusa dalla Corte territoriale la partecipazione dell'imputata nel delitto di cui al capo A) dell'imputazione, il giudice di seconde cure era tenuto a dare conto, sul piano dell'affectio societatis degli elementi dimostrativi della volontà di partecipare nell'associazione a delinquere di cui al capo B) -onere peraltro puntualmente assolto con la precisa indicazione delle condotte partecipative che l'imputata svolgeva e/o si prestava ad assolvere in favore del sodalizio -e non delle ragioni per cui l'imputata avrebbe dovuto disinteressarsi della logica associativa in relazione al sodalizio camorristico e conservare interesse per la commercializzazione della droga. Peraltro, dal punto di vista logico, il rifiuto dell'adesione ad un'associazione criminale di stampo mafioso non si pone in alcuna contraddizione con la volontà di dirigere e partecipare al diverso ed autonomo fenomeno criminale dettato dal traffico di droga, soprattutto quando tale settore costituisce, anche per il sodalizio mafioso, soltanto uno dei molteplici fini illeciti perseguiti.
3.4. Manifestamente infondate sono, poi, le doglianze che attengono al contenuto delle intercettazioni telefoniche. G 3.4.1. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784). Peraltro, al riguardo va anche precisato che l'asserita irrilevanza a carico di alcuni dei dialoghi intercettati tra l'imputata ed il figlio depone, invece, sulla base di un giudizio fattuale logico in senso diametralmente opposto a quanto prospettato, rendendo così congrua la motivazione del giudice di seconde cure. Basti pensare alla dedotta irrilevanza dell'aver assicurato il figlio sull'operatività dell'associazione in sua assenza ovvero chiesto indicazioni sul prezzo di vendita degli stupefacenti da imporre ai pushers, che, invece, denotano l'inserimento dell'imputata nei meccanismi dell'associazione in un'ottica di intercambiabilità col figlio.
3.4.2. Quanto poi alla rilevanza probatoria delle intercettazioni, questa gli inti dalle time invergint Corte ha affermato come le stesse possano costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez. 6, n. 3882 del 4/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251527). La Corte 10 d'appello, come in precedenza osservato, risulta essersi fatta carico di tale valutazione evidenziando gli elementi confermativi della speciale gravità dei colloqui in ragione di conversazioni che depongono in modo inequivoco nel senso prospettato dall'accusa, escludendone la possibile diversa rilevanza rispetto alla tesi alternativa prospettata dalla difesa. Con la conseguenza che la dedotta assenza di propalazioni ad opera di collaboratori di giustizia diviene elemento inconferente ai fini del raggiungimento della prova di responsabilità.
3.5. Manifestamente infondata è anche la censura in punto di connivenza. In tema di concorso necessario di persone nel reato, perché si abbia mera connivenza occorre che la persona non compia alcun atto di partecipazione materiale o psichica, mentre sussiste compartecipazione punibile allorquando, consapevolmente, si pone in essere un comportamento che faciliti la commissione del reato (Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Rv. 199162; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991, rv. 189075; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, G Rv. 257465). Nel caso di specie l'imputata, lungi dall'avere meramente manifestato una mera adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa o mantenuto un contegno meramente passivo, si presta direttamente e in prima persona a svolgere i compiti propri di chi deve organizzare e gestire il traffico di droga. Inoltre, del tutto in conferente al tema oggetto della censura è il riferimento alla coimputata SC AR, la cui posizione è venuta in rilievo con esclusivo riferimento al delitto ex art. 416 bis cod. pen. di cui al capo A) della rubrica.
3.6. Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla omessa motivazione sulla valenza a discarico dei colloqui intercettati in carcere al detenuto LLMO, in quanto tali colloqui si riferiscono propriamente alle vicende che riguardano l'imputata in ordine alla sua partecipazione nel sodalizio camorristico di cui al capo A) e, dunque, risultano, a tali fini, essere state apprezzate dalla Corte territoriale che ne ha escluso la decisiva penale rilevanza, a differenza, invece, di quanto ritenuto dal giudice di primo grado che invece vi aveva desunto il ruolo di primo piano dell'imputata nell'associazione camorristica (vedi pagg. 28-31 della sentenza di primo grado).
3.6. Infondata è, infine, la doglianza sul difetto di motivazione in ordine alla corretta qualificazione del ruolo prestato dall'imputata nel sodalizio di cui al capo B), in quanto il relativo motivo di appello è stato espressamente rigettato avendo per un verso la Corte territoriale fatto riferimento al "ruolo dirigenziale" che l'imputata aveva assunto nel sodalizio e, per altro, declinato i molteplici indici 11 fattuali che coerentemente depongono nell'assegnare all'imputata un ruolo che va ben al di là di quello di portare "imbasciate" a terzi, ma la vedono prendere direttamente le redini dell'organizzazione.
3.7. Inammissibile risulta la censura relativa all'omessa motivazione sulla consapevolezza da parte della ricorrente che l'associazione fosse armata, non risultando la relativa doglianza essere stata proposta nei motivi di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
3.8. Infondati sono, infine, i motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla riduzione della pena, da intendersi implicitamente rigettati laddove la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il delitto di cui al capo B) della rubrica, ha ritenuto di rifarsi integralmente a quella stabilita dal giudice di primo grado. Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, rv. 254107). Nel caso in esame, la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono state adeguatamente motivate dal giudice di primo grado facendo riferimento alla caratura criminale dell'imputata per come risulta anche dalla sentenza di condanna del Tribunale di Nola del 6/3/2009 (irrev. 25/5/2011), nonché alla pericolosità sociale in ragione del giudizio negativo espresso sulla personalità della ricorrente. Peraltro, la censura in tema di determinazione della pena è formulata in modo del tutto generico essendosi omesso di indicare gli indici positivi di riscontro da cui il giudice di appello avrebbe dovuto trarre gli elementi per mitigare il trattamento sanzionatorio e, quanto a quella relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, l'elemento circostanziale addotto risulta essere stato disatteso dalla Corte territoriale laddove ha escluso che la condotta dell'imputata fosse espressiva della preoccupazione nutrita verso il figlio detenuto.
4. AR EN: i motivi di ricorso sono infondati e/o inammissibili. 12 4.1. Infondato è il motivo di ricorso relativo alla mancanza o illogicità della motivazione con riguardo all'identificazione dell'imputato nella persona, additata col nominativo di GE" (o Gennà), coinvolta nel traffico di droga capeggiato da De CI IN (condannato con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Napoli quale partecipe dell'organizzazione a delinquere di cui al capo B). Al riguardo, la Corte territoriale risulta avere dato conto degli elementi che hanno consentito di pervenire con grado di certezza a tale identificazione, ravvisati nel - per quanto fatto che nel periodo oggetto di intercettazione lo stesso imputato - è direttamente constatato dai verbalizzanti (esaminati anche al processo) raggiunto telefonicamente non solo sull'utenza "dedicata" a disposizione dell'organizzazione che i vari concorrenti e sodali vicendevolmente si scambiavano, ma anche su un'utenza propria, al medesimo intestata. Peraltro, il riscontro effettuato dai militari che ascoltavano le intercettazioni è particolarmente pregnante e di ciò la Corte d'appello dà atto, allorché evidenzia come AR EN sia stato contattato due volte da De CI IN, prima sull'utenza al medesimo intestata e poi sull'utenza dedicata, nell'ambito di una successione temporale senza soluzione di continuità. Inoltre, la sentenza impugnata dà conto anche di altri elementi che militano nel senso dell'identificazione del GE" in AR EN e, in particolare, la circostanza che lo stesso viene sorpreso, proprio nel periodo in cui sono captate numerose conversazioni che vedono come protagonista il GE", con il concorrente IN (coimputato nel traffico diroga di cui al capo F, per cui ha proceduto diversa A.G. trattandosi di minorenne) e il sodale De CI, a casa di quest'ultimo e in un'occasione in cui è stata rinvenuta anche droga;
il fatto dell'avvenuto arresto dopo aver acquistato una dose di stupefacente da GA SA, altro sodale che risulta direttamente legato al De CI (vedi al riguardo anche pag. 114 della sentenza di primo grado, ove si da atto di come il gruppo "D CI" risulti a sua volta confederato con altri gruppi del posto dediti allo spaccio tra cui quello proprio del "GA"). La molteplicità degli elementi indicati - di carattere individualizzante soddisfa l'onere motivazionale, a fronte peraltro di censura che, sul punto, sfiora l'inammissibilità in quanto questa Corte ha più volte avuto modo di precisare che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario 13 (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259478). E in tale contesto risulta anche inammissibile la doglianza di non avere disposto il Tribunale alcun accertamento tecnico sull'effettiva riconducibilità all'imputato della voce dell'interlocutore GE", considerato che il relativo tema di prova non risulta avere formato oggetto di specifica istanza istruttoria rivolta al giudice di seconde cure.
4.2. Inammissibili sotto differenti profili risultano poi gli altri motivi di ricorso, sollevati anche dal difensore, con cui si censura la decisione impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per la partecipazione al delitto associativo. Anzitutto perché si tratta di censure di fatto: in sostanza il ricorrente finisce per proporre, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Inoltre, perché sono doglianze che non risultano essere state specificatamente sollevate con l'atto di appello. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
4.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla inconciliabilità logica tra il breve periodo temporale in cui si sarebbe manifestata la condotta dell'imputato e la natura permanente del delitto associativo. In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, rv. 265346).
4.4. Manifestamente infondata è la censura di illogicità mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha disatteso la considerazione difensiva per cui l'avere rivelato da parte dell'imputato il nome del GA quale cedente della dose di cocaina sarebbe contraddittorio con la sua partecipazione al sodalizio. Trattasi di mera asserzione che si scontra anche con i dati notori derivanti dall'esperienza giudiziaria che non escludono affatto che gli associati, 14 allorché siano raggiunti da provvedimenti restrittivi, rivelino i nomi dei correi e dei sodali. Peraltro, l'assenza di rilievo attribuita alla suddetta circostanza dalla Corte territoriale si sposa logicamente anche con il ruolo di mero partecipe svolto dall'imputato, quale, a differenza dei promotori e degli organizzatori, non ha un diretto interesse alla conservazione della vita del sodalizio.
4.5. Inammissibile per carenza di interesse risulta invece il motivo sulla mancanza di motivazione limitatamente all'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, censura specificatamente formulata nei motivi di appello (capo B, penultima pagina) e di cui la stessa Corte territoriale dà atto a pag. 11 della sentenza impugnata nel riassumere i motivi di appello. Invero, se si ha riguardo al nuovo calcolo della pena più favorevole all'imputato - effettuato dal giudice di seconde cure, la pena base per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 G è stata stabilita in anni dieci di reclusione, la quale rappresenta il minimo della pena per il partecipe dell'associazione non armata, a fronte, invece di una pena minima di anni dodici qualora sia ritenuta l'aggravante (ai sensi del comma 4). La relativa doglianza risulta, quindi, essere stata implicitamente accolta dalla Corte d'appello.
4.6. Manifestamente infondato è, infine, il motivo sulla pena. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi di segno positivo valutabili in tal senso, nonché alla luce della pericolosità sociale dell'imputato valutata sulla base delle modalità della condotta reiterata due volte. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque 15 rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, sent. n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
5. LL VA: ricorso è inammissibile.
5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico. In particolare, il ricorrente si limita a dedurre l'inconferenza degli elementi scaturiti dalle intercettazioni senza tuttavia allegare o riprodurre nel motivo di ricorso la trascrizione delle conversazioni censurate. Il motivo finisce dunque per risultare aspecifico in quanto genericamente riferito alle fonti di prova in assenza di alcun riferimento alla relativa pregnanza contenutistica. Né vale a colmare tale lacuna l'altrettanto generico asserto con cui si nega valore indiziante agli elementi al contrario puntualmente evocati nella sentenza oggetto del gravame (che, invece, dà conto della natura illecita dei colloqui e del diretto coinvolgimento dell'imputato quale soggetto a disposizione dei correi per custodire droga su incarico del TA, anche senza preavviso). In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, rv. 265053. Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali).
5.2. Inammissibile e/o manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso in relazione al difetto di motivazione riguardo la mancata concessione delle attenuanti generiche. Inammissibile poiché si è omesso di indicare gli elementi positivi dai quali il giudice di merito avrebbe dovuto ricavare le circostanze. Manifestamente infondato poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, la Corte territoriale risulta avere 16 richiamato tanto la gravità dei fatti che lo status di recidivo qualificato dell'imputato.
6. AN GE: il ricorso è inammissibile.
6.1. Manifestamente infondate sono le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine sia al rispetto dei criteri di valutazione del contenuto delle intercettazioni sia al vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
6.1.1. Quanto al primo aspetto, entrambi i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati da questa Corte in materia, secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). Nel caso in esame, l'elemento di prova a carico dell'imputato, costituito dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del sodale AN NO, intercettate nel corso di un dialogo con la moglie, non è pertanto valutabile alla stregua della chiamata di correo, quanto piuttosto della dichiarazione confessoria e, dunque, ai sensi del comma 1 dell'art. 192 cod. proc.
6.1.2. Tanto premesso, va anche rimarcato come l'affermazione della responsabilità dell'imputato quale partecipe dell'associazione di stampo camorristico venga tratta, da entrambi i giudici di merito, anche dalle successive dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso AN a seguito di collaborazione con la giustizia, il quale ha ribadito il coinvolgimento del AN GE nel sodalizio con il compito, principalmente, di eseguire le estorsioni ed anche di porre in essere azioni violente ai danni delle persone taglieggiate (cfr. anche pag. 152 sentenza di primo grado). Inoltre, priva di rilievo è la censura che al non sarebbero stati contestati delitti fine. In materiaricorrente di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015, dep. 8/03/2016, Rv. 266710).
6.2. Manifestamente infondata poi è la censura relativa alla corretta individuazione dell'imputato nella persona additata dal AN, nel corso dei colloqui captati in carcere con la moglie, con l'appellativo di "GE o' HI, avendo la Corte territoriale precisato che trattasi del soprannome del AN, per quanto riferito dal teste di P.G. esaminato al dibattimento e non 17 risultando indotti nel processo di merito motivi specifici volti a dimostrare che tale appellativo non appartenesse all'imputato.
6.2.1. Inammissibile, poi, è la doglianza in tema di omessa valutazione del contenuto di un'intercettazione (quella del 16/4/2009) che, a detta del ricorrente, sarebbe a lui favorevole, considerato che si è fatto riferimento ad un'unica telefonata, del tutto estrapolata dal contesto e non confrontata con gli altri elementi puntualmente passati in rassegna dal Tribunale del riesame e ricavati dall'ulteriore compendio intercettivo e dalla cui esposizione letterale emerge in modo inequivoco la finalità illecita delle condotte attribuite all'imputato. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, sentenza n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601).
6.3. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo in tema di difetto di motivazione stante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Come in precedenza osservato a proposito degli altri ricorrenti, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, sent. n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Nel caso in esame i giudici di merito risultano avere fatto espressamente riferimento alla gravità del reato ascritto all'imputato e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo di motivazione. Peraltro, la modesta gravità dei precedenti penali dell'imputato risulta essere stata positivamente apprezzata dallo stesso giudice di primo grado che ha escluso l'aumento per la contestata recidiva.
7. SC IO: il ricorso è inammissibile.
7.1. Il primo motivo di ricorso relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche è inammissibile sotto diversi profili.
7.1.1. Anzitutto perché sul punto il ricorrente si limita a riprodurre le censure già svolte con l'atto di appello (cfr. pag. 1 e 2 del gravame) senza confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale a ragione del 18 rigetto della relativa eccezione. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708, Sez. 2, Sentenza n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893).
7.1.2. Inoltre, poiche per come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'eccezione, attenendo alla formazione del fascicolo per il dibattimento, doveva essere tempestivamente formulata nei termini perentori previsti dall'art. 491, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7591 dell'1/2/2011, rv. 249718) e non risulta che all'epoca sia stata sollevata.
7.2. Inammissibili sono le censure in punto di difetto di motivazione riguardo la riferibilità del contenuto delle intercettazioni all'imputato in quanto il G ricorrente omette di confrontarsi con le specifiche motivazioni che entrambi i giudici di merito hanno fornito a supporto della corretta e certa riferibilità del nominativo "IO" nei dialoghi menzionato all'imputato (il quale, peraltro, è il cognato del AN, status che risulta parimenti menzionato nelle conversazioni).
7.3. Inammissibili poiché si risolvono in censure di fatto sono le ulteriori doglianze relative agli argomenti di prova in punto di responsabilità. Il ricorrente propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello che risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.). Del resto, per come osservato dalla Corte territoriale, non affatto decisiva, ai fini dell'esclusione del vincolo associativo, risulta la circostanza che lo SC si rendesse inadempiente a versare al AN le somme di denaro (provento del giro delle estorsioni), posto che tale comportamento va necessariamente letto con riferimento al complesso del compendio intercettivo, da cui risulta come l'imputato sino a quel momento fosse stato "mantenuto" proprio dal AN in ragione della sua appartenenza associativa e del compito che aveva di eseguire le estorsioni e riscuoterne i proventi. Di conseguenza, la circostanza che il ricorrente abbia approfittato dell'intervenuta carcerazione del AN per sottrarsi ai suoi obblighi di versamento è un post factum del tutto logico e che non incide sugli elementi costitutivi di tale reato. 19 7.4. Il secondo motivo, relativo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da AN NO è manifestamente infondato per le ragioni spese a proposito della simmetrica posizione del correo AN GE.
7.5. L'ultimo motivo sulla pena è inammissibile avendo il ricorrente rivolto alla Corte di legittimità un petitum di merito ad essa precluso ("Riduzione della pena al minimo edittale previa concessione delle circostanze attenuanti generiche").
8. Vanno, pertanto, rigettati i ricorsi di De CI NN e AR EN i quali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento. Vanno, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi di LL VA, AN GE e SC IO, i quali vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 G ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
9. Vanno, infine, condannati gli imputati in solido tra loro alla rifusione in favore delle costituite parti civili Comune di Casalnuovo di Napoli e Comune di Pomigliano d'Arco delle spese del grado liquidate, in considerazione dell'attività defensionale svolta e delle voci di cui alla nota spese presentata, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di De CI NN, AR EN e dichiara inammissibili i ricorsi di LL VA, AN GE e SC IO. Condanna i ricorrenti delle spese processuali e il LL, il AN e lo SC anche al pagamento di € 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore delle parti civili Comune di Casalnuovo di Napoli e Comune di Pomigliano d'Arco delle spese del grado che liquida per ciascuna di esse in euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. TO Saggiomo dichiaratosi antistatario. Così deciso, il 27/01/2017 Il Presidente Il consigliere estensore Matilde Cammino IO Ariolli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Man FL. 16 MAR 2017 ADICA 20 Cancelliere Il Funzionario Giudiciario Angelo Maria CANGEMI