Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 7999
CASS
Sentenza 1 febbraio 2017

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 7999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7999
    Data del deposito : 1 febbraio 2017

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