Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 7999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7999 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
07999 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 01.02.2017 Sentenza n. T Reg. gen. n. 46947/2016 composta dai signori: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Marco Maria Alma Consigliere dott. Stefano Filippini Consigliere dott. Giuseppe Coscioni Consigliere Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: GA ET, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 04/08/2016 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giuseppe Bruno in sostituzione dell'avv. Cribari Rossana che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 aggravato dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, per essersi fittiziamente intestata la titolarità di 1 En una impresa individuale avente ad oggetto attività di ristorazione e commercio di pesce, al fine di consentire al di lei marito, TO IG, di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, quale appartenente alla cosca 'ndranghetista denominata "cosca TO" ed al fine di agevolare tale sodalizio mafioso (capo 54).
3. Ricorre per cassazione ET GA, a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge ex art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, 309, comma 9 cod. proc. pen., e art. 5, comma 3 CEDU, per non avere il Tribunale annullato l'ordinanza genetica che non aveva adottato autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza, mutuando la richiesta del Pubblico ministero, senza tenere in conto le allegazioni difensive;
2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, nonostante l'assenza di prova della provenienza illecita dei cespiti (anche alla luce delle allegazioni difensive sulla esistenza di redditi leciti in capo all'indagata), dell'artificiosità dell'operazione in quanto avvenuta tra moglie e marito, della inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, non vagliate e comunque prive di riscontri, della inconsistenza delle intercettazioni e degli altri accertamenti di polizia giudiziaria, dell'assenza di prova in ordine alle finalità mafiose della interposizione di cui all'aggravante contestata;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Manifestamente infondata è la deduzione preliminare relativa alla nullità, ex art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro delle risultanze di indagine, posto che il richiamo agli ampi contenuti delle informative di polizia giudiziaria è ragionevolmente dovuto alla necessità di spiegare l'origine e la complessità dell'indagine (svolta da diverse forze di polizia giudiziaria) in ragione delle molteplici contestazioni anche ed in primis di carattere associativo formulato. La figura di ciascun indagato, pertanto, risulta logicamente collocata dal giudice della cautela all'interno di detta e complessa ricostruzione e necessariamente valutata in ragione delle dinamiche complessive dei gruppi associativi di cui ai capi 1) e 69) della rubrica. Pertanto, la valutazione della gravità indiziaria in ordine alle ulteriori ipotesi di 2 m reato mosse alla ricorrente, deve necessariamente apprezzarsi, ai fini della completezza ed autonomia motivazionale, col richiamo all'integralità del provvedimento cautelare proprio in forza dell'esistenza di altri e molteplici elementi di carattere "presupposto" fondanti la condotta di partecipazione all'associazione contestata. Del resto, la valenza comunque "critica" del provvedimento cautelare si coglie con riguardo all'esclusione della valenza indiziaria a carico di altri coindagati, dall'aver il giudice disatteso per alcune posizioni, in punto di scelta della misura cautelare, le richieste avanzate dal Pubblico ministero. Va escluso, pertanto, che nel caso di specie la motivazione sia mancante o apparente ovvero del tutto priva di autonoma valutazione, con la conseguenza che va riconosciuto all'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame la possibilità di integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice (in tal senso, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, vedi Sez. 2, sent. n. 12537 del 17/3/2014, Rv. 259554; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/2/2016, rv. 265983-86; Sez. 3, n. 48962 del 1/12/2015, rv. 265611). Il motivo non è, comunque, autosufficiente quando afferma che l'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari avrebbe interamente mutuato il contenuto della richiesta di misura avanzata dal Pubblico ministero, senza alcuna allegazione dell'atto di riferimento, idonea a smentire l'assunto del Tribunale, riportato dallo stesso ricorrente, secondo cui il Giudice per le indagini preliminari aveva mostrato la propria autonomia di giudizio, con ponderazione critica dei singoli elementi investigativi, anche nel momento in cui non aveva pedissequamente accolto tutte le richieste provenienti dall'ufficio di Procura, sia pure relativamente alle posizioni di altri coindagati.
2.1 Quanto al primo argomento del secondo motivo, il collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12 quinquies della I. n. 356 del 1992, è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di danaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, del D.Lgs. n. 159 del 2011 laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12-quinquies 1.n.356 del 1992 (Sez. 2, n. 13915 del 3 m 09/12/2015, Scriva, Rv. 266386; Sez. 6, n. 33735 del 06/05/2014, Filardo, Rv.261656). Basti considerare, in proposito, non soltanto la circostanza che si tratta di ambiti diversi dell'ordinamento giuridico - l'uno processuale (quello relativo al regolamento delle misure di prevenzione nel caso di intestazioni fittizie) e l'altro sostanziale (quello relativo alla disciplina del reato contestato) ma anche il - fatto che l'esistenza di una presunzione iuris tantum in materia di applicazione di misure di prevenzione, legata a determinati parametri temporali del trasferimento di beni rispetto alla proposta di misura, implica che vi possano essere intestazioni fittizie a coniuge e familiari che, pur potendo essere tali, sfuggono all'applicazione della presunzione relativa, ottenendo l'effetto di sfuggire anche all'applicazione della misura di prevenzione salvo un accertamento penetrante dell'autorità giudiziaria che, però, non può basarsi su alcuna presunzione iuris tantum. Il che vuol significare, in astratto, la possibilità che il reato di cui all'art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992 possa ottenere gli effetti desiderati dai suoi autori anche quando l'avente causa sia un familiare del soggetto attivo, ai fini di scongiurare l'applicazione di una misura di prevenzione in capo a quest'ultimo; il cui concreto avvio del relativo procedimento, comunque, non è necessario perché si configuri il reato di cui si discute, così come affermato nel corpo motivazionale delle sentenze di legittimità prima citate, ad ulteriore dimostrazione della diversità di ambiti e presupposti delle due normative, che non devono essere confuse. E fermo restando che per configurare il reato di che trattasi, nella tipologia oggetto di contestazione, non è necessario provare la provenienza illecita del cespite oggetto del trasferimento fittizio finalizzato ad eludere la misura di prevenzione (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv.254296).
2.2 I profili di diritto contenuti nel secondo motivo di ricorso si esauriscono nell'argomento appena trattato, gli altri attenendo a valutazioni di merito non deducibili in questa sede e fondate su un confronto non completo con la motivazione del provvedimento impugnato. Laddove il Tribunale escludeva l'autenticità dell'intestazione dell'attività commerciale in capo alla ricorrente, tenuto conto che non poteva collegarsi quanto da quest'ultima percepito nel 2007 a titolo di ingiusta detenzione, con la fondazione dell'impresa nel 2013, particolare di ordine temporale del tutto omesso in ricorso. Il quale ricorso liquida il contenuto di alcune conversazioni intercettate, effettuate in diverse date come ancora diversa era la data della ulteriore annotazione di polizia giudiziaria che documentava la presenza del TO IG nei 4 m locali aziendali - le quali, al contrario, siccome messo in luce nel provvedimento impugnato, dimostravano che costui gestiva di fatto l'attività commerciale intestata alla di lui moglie odierna ricorrente. Il ricorso evita, altresì, di confrontarsi anche con la valutazione del Tribunale, immune da vizi logici rilevabili in questa sede, in ordine al fatto che proprio la vendita del pesce, cui era deputata l'impresa intestata alla ricorrente, era l'attività precipua della cosca "TO", che controllava, dall'ingrosso al dettaglio, il mercato ittico nel territorio di riferimento, come emergeva anche dalle dichiarazioni di ben tre collaboratori di giustizia, specifiche sull'azienda riconducibile al TO IG di cui si discute, valorizzate dal Tribunale e genericamente oggetto di censure difensive che non ne hanno messo a fuoco la confluenza. Tale argomento il giudice del riesame sfruttava, con valutazione di nuovo ragionevole e per questo non sindacabile, anche con riguardo alla sussistenza della contestata aggravante dell'agevolazione della cosca mafiosa, resa più evidente, sotto il profilo soggettivo, proprio dal rapporto di coniugio della ricorrente con il soggetto inserito in quella congrega.
3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso, dal momento che l'inserimento della vicenda di interposizione fittizia di cui si discute in un consolidato contesto criminale del tutto vivo e presente, secondo quanto evidenziato dal Tribunale e sopra sintetizzato, giustificavano la prognosi positiva di reiterazione di reati in capo alla ricorrente, scongiurabile solo da una misura idonea a porre l'indagata al di fuori da contatti con terze persone;
osservazione ineccepibile che rende sussistenti i parametri previsti dalla legge in tema di esigenze cautelari. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2017. Il consigliere relatore NI Presidente Giovanni Diotallevi Giuseppe Sgadari hotellar Grump DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 20 FEB, 2017 HCCANCELLIER Claudia Pian 5