Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nell'associazione per delinquere).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2011, n. 16606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16606 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 24/03/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 916
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 2125/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG AN FRANCO, N. IL 09/09/1933;
avverso la sentenza n. 546/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Omini Andrea, come da nomina che deposita, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 29/6/2006, dichiarava, tra gli altri, ER ON responsabile di associazione a delinquere al fine di commettere un numero indeterminato di truffe, specificamente contestate ai capi da 2 a 34, nella qualità di promotore ed organizzatore del sodalizio, simulando l'esistenza di un gruppo finanziario con diramazioni in tutta Europa (la LE e RI LT) al fine di indurre in errore numerose persone che si erano affidate alla predetta società per ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose che, dopo la stipula del contratto e il pagamento delle spese, non venivano erogati.
Il Tribunale condannava l'ER alla pena di anni cinque, mesi quattro, giorni 15 di reclusione oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 18/10/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dall'imputato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, dichiarava non doversi procedere con riferimento ai diversi reati di truffa o per mancanza di querela o per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza con riferimento al reato associativo, rideterminato la pena in anni quattro di reclusione, revocando anche le statuizioni civili.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso, ritenendo insussistente il reato contestato in quanto la mancata erogazione dei finanziamenti era difesa da ragioni di mercato e dalla inadeguatezza delle garanzie offerte dai clienti, ritenendo mancare anche la sussistenza del preventivo accordo tra gli associati finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati, rilevando come l'elemento soggettivo di cui all'art. 416 c.p. non sia stato provato, ma solamente presunto;
b) illogicità della motivazione in relazione al numero dei partecipanti, evidenziando come l'accordo fosse intercorso, semmai, sempre tra due persone e non tre, in quanto solo in un brevissimo lasso di tempo nell'ambito della società avevano operato contemporaneamente due donne che, però, si conoscevano appena e non potevano quindi porre in essere un vincolo di natura criminosa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nella fattispecie non può trovare accoglimento la doglianza relativa alle pretese omissioni motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che, ai fini della sussistenza del vincolo associativi ha richiamato, riportandola integralmente, la motivazione del Tribunale, che al riguardo, ha indicato anche i singoli ruoli ricoperti dai vari sodali e le attività ai vari livelli svolte dagli associati, le ramificazioni della struttura, esaminando diffusamente la esistenza dell'associazione nelle pagine da 10 a 19 (richiamando la motivazione del Tribunale) e 26 - 35. La Corte, confermando sul punto la valutazione già operata dal Tribunale, ha ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del reato associativo e, in particolare l'indeterminatezza del programma criminoso in base ai seguenti elementi:
1) numero dei soggetti contattati (circa 95) (cfr. dichiarazioni del maresciallo Roppo);
2) numero delle truffe commesse, maggiore di quelli oggetto di contestazione;
3) diffusione territoriale dell'attività truffaldina;
4) mezzi impiegati per far conoscere al pubblico l'operatività della LE & RI (sito Internet, inserzioni sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e su altri giornali specializzati, utilizzo dell'intermediazione di soggetti terzi, quali commercialisti, promotori finanziari consulenti aziendali, con annunci diretti a costoro e proposte di collaborazione al fine di incrementare l'attività illecita);
5) proposte di finanziamento rivolte a persone che non potevano rivolgersi ai normali canali di finanziamento perché impossibilitate a fornire le garanzie normalmente richiesta a tutela della restituzione del debito;
6) giustificazione della mancata erogazione delle somme mutuate con argomenti pretestuosi e dilatori che consentivano agli imputati di protrarre nel tempo il comportamento antigiuridico, rinviando il più possibile la scoperta degli illeciti con tecniche diverse e pretestuose quali rassicurazioni verbali e scritte circa il buon esito della pratica di finanziamento, richiesta di produzione di ulteriore documentazione, dopo che era stata data assicurazione circa la sua completezza, richieste di diminuzione dell'importo del finanziamento, di concessione di ulteriori garanzie, riferimento generico ad asseriti ritardi attribuiti ad enti eroganti, mai identificati, affermazione che "era tutto a posto, era solo questione di giorni" , salvo poi cambiare atteggiamento, quando l'insistenza del cliente si faceva più pressante, con comportamenti scortesi, evasivi, o collaborativi o apertamente minacciosi. La mancanza di volontà di reperire finanziamenti con le garanzie promesse e la finalità dell'imputato di incamerare le somme anticipate dei clienti è confermata dal fatto che mai alcuna somma è stata erogata ai soggetti che sì erano rivolti alla LE & RI per ottenere un finanziamento, mai risulta essere stata fornita dalla predetta società una garanzia fideiussoria e mai sono state restituite le somme pagate dai clienti, neppure quelle relative alle garanzie fideiussorie e il cui impiego presupponeva l'erogazione del mutuo. La sussistenza della stabile organizzazione è stata ritenuta comprovata dei seguenti elementi:
1) sede operativa costituita da locali spaziosi, accoglienti, situata in zona centrale di Milano;
2) predisposizioni di una modulistica standard, idonea a creare un quadro tranquillizzante rispetto alla futura, ma rappresentata quale sicura e pressoché immediata, erogazione del finanziamento richiesto dalle vittime;
3) conto corrente, acceso presso la Deutche Bank, intestato alla LE & RI di RU TA, da essa effettivamente gestito, alimentato esclusivamente dagli assegni e dai bonifici provenienti dalle persone offese e dal quale sono stati tratti assegni a favore del ricorrente e della di lui moglie, nonché gli assegni destinati a pagare le inserzioni pubblicitarie sui giornali, i terzi collaboratori e fornitori;
4) esistenza di una organizzazione operativa stabile. Con riferimento all'elemento soggettivo è emerso che la LE & RI LT era in realtà una società priva di capitale sociale, corrispondendo la sede operativa ad una mera casella postale in un centro servizi di Londra, nonostante la evidenziata disponibilità di filiali a Cardiff, Londra e Salisburgo, presentandosi, inoltre, quale società capace di reperire finanziarie estere in grado di erogare prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose, inducendo i clienti, con i predetti artifizi e raggiri idonei a creare una situazione di apparenza, capace di indurre in errore un gran numero di vittime, a sottoscrivere moduli che impegnavano a pagare anticipatamente somme a titolo di spese/garanzie per finanziamenti di fatto mai erogati e le cui somme erano confluite sul conto corrente intestato alla RU e destinati all'ER e ai suoi collaboratori. La Corte territoriale ha accertato, al riguardo, la commissione di numerose truffe, quali reati fine della associazione che aveva per "oggetto sociale" la commissione di una serie indeterminata di truffe, attraverso le modalità sopra descritte, risultando così individuati i reati fine dell'associazione. Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
2) Questa Corte, con valutazione condivisa dal Collegio, ha già osservato che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, (nella fattispecie di tipo comune mafioso, ma estensibile alle altre forme di associazione a delinquere) non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nella associazione per delinquere (Sez. 1, Sentenza n. 2331 del 14/04/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv. 201295).
Risulta quindi comprovata, in base alle esaustive e logiche motivazioni del Tribunale, richiamate ed esplicitate dalla Corte territoriale, la esistenza di uno staff operativo stabile a base del sodalizio criminale, documentato dalla lettera in data 18/7/2001 (pag. 33 sentenza Corte d'app) che confermava l'assetto organizzativo della LE & RI, dal coinvolgimento dei tre imputati (Di RI, RU e ER) nell'attività aziendale di carattere truffaldino e che vede, a partire dal giugno del 2001 la presenza attiva nella sede della società dei tre imputati, evidenziando, analiticamente tutte le attività poste in essere, in concorso, al fine di realizzare e promuovere gli scopi del sodalizio criminoso (pag. 34 e 35) Viene anche richiamata l'ampia ed esaustiva motivazione del Tribunale al riguardo, risolvendosi le contrarie argomentazioni del ricorrente in valutazioni di mero fatto, inammissibili in sede di legittimità, alternative a quelle della motivazione coerente e logica dei giudici di merito. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011