Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 2
In tema di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2017, n. 18951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18951 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
1995 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/03/2017 SENTENZA 610 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - MARCO MARIA ALMA REGISTRO GENERALE SERGIO BELTRANI N.48672/2016 -IGNAZIO PARDO Rel. Consigliere - GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: AP SA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza dell'11/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, con ordinanza in data 11/07/2016, parzialmente accogliendo l'istanza di riesame presentata da LI SA e CR RO avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale dello stesso capoluogo del 4 aprile 2016, che aveva applicato il sequestro preventivo in relazione ai beni pertinenti il reato di cui all'art. 644 CP contestato al suddetto CR, manteneva il vincolo in relazione a parte dei beni mobili ed immobili ritenuti oggetto di sproporzione tra redditi familiari e patrimonio accumulato.
1.2 Proponevano ricorso per cassazione la LI ed il CR, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606 lett.b) c) ed e) cod. proc.pen. per mancanza delle condizioni previste dagli artt. 257 e 324 cod.proc.pen., illogicità ed omessa motivazione del provvedimento con riferimento alla omessa valutazione delle perizie tecnico contabili che dimostravano la legittima provenienza dei beni posseduti, alla ritenuta sproporzione tra redditi ed impieghi, alla mancata 1 specificazione del rapporto intercorrente tra i beni sottratti alla disponibilità ed il reato per cui si procede. Al proposito deducevano come trattandosi di sequestro preventivo fosse necessario accertare che i beni provenissero dall'attività illecita o, comunque, che il possesso degli stessi comporti un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato e ciò soprattutto con riguardo ai beni intestati a soggetti terzi come la LI. Rammentato che il vincolo può essere disposto solo quando appaia probabile la possibilità di condanna, la difesa lamentava come la ricostruzione del presunto fatto di usura fosse affidato alle sole dichiarazioni della presunta vittima dalle quali emergeva comunque un importo complessivo delle somme erogate a titolo di usura ampiamente inferiore il valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo e deduceva pertanto l'illegittimità del disposto provvedimento. Si lamentava ancora la mancata dimostrazione di un collegamento funzionale tra le cose sottratte alla disponibilità del proprietario ed il reato per cui si procede e si contestava il giudizio di sproporzione avuto riguardo al contenuto delle prodotte consulenze ed alla presenza di lecite fonti di reddito. Si contestava ancora la legittimità del sequestro di beni acquisiti in epoca precedente la data di consumazione dei fatti e si procedeva poi ad un'analitica ricostruzione delle fonti di reddito ed in particolare dell'azienda commerciale della famiglia CR-LI di cui era stata acquisita una quota con il versamento di un importo corrispondente alla capacità reddituale dei coniugi;
lamentata infine la mancata valutazione di alcuni redditi non conteggiati si deduceva l'omessa motivazione e l'illegittimità del provvedimento impugnato.
1.3 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi deducendo che: la doglianza proposta in relazione al difetto di nesso tra reato e beni sequestrati è manifestamente infondata in relazione alla struttura della confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/92 avente natura differente dalla confisca ordinaria;
del pari infondato manifestamente era il rilievo circa l'assenza del pericolo di reiterazione dei reati poiché tale requisito non si richiede per l'adozione del provvedimento impugnato i cui parametri sono costituiti esclusivamente dalla sproporzione rispetto ai redditi e dalla mancata giustificazione dei proventi;
-manifestamente privo di pregio doveva ritenersi il motivo relativo al difetto di motivazione posto che a fronte della presunzione iuris tantum di illecita accumulazione il provvedimento impugnato aveva proceduto ad una analisi specifica e compiuta degli atti come dimostrato dal parziale accoglimento delle deduzioni difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato 2 argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013) Rv. 254893). Deve pertanto essere escluso che a fronte della approfondita valutazione degli elementi reddituali di un nucleo familiare colpito da provvedimento cautelare reale di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 12 sexies D.L.306/92 da parte del Tribunale del riesame, in sede di ricorso per cassazione possano essere riproposti, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti l'accertamento del requisito della sproporzione ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza. Quanto agli ulteriori presupposti, pure contestati con l'odierno ricorso, va ricordato che chiamata ad individuare le condizioni in base alle quali possa essere disposto, ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod proc.pen., il sequestro preventivo dei beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies d.l. giugno 1992, n. 306 le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 920 del 17/12/2003, Rv. 22649) hanno chiarito che sotto un primo profilo, quello del cosiddetto fumus, il giudice dovrà verificare se nel fatto attribuito all'indagato, in relazione alle concrete circostanze indicate dal p.m., sia astrattamente configurabile una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata;
sotto il profilo del periculum, coincidendo questo con la confiscabilità del bene, il giudice della cautela, al pari di quello del merito, non può esimersi dal vagliare gli stessi aspetti che legittimano la definitiva confisca e per quanto riguarda la sproporzione dei valori e per quanto riguarda la mancata giustificazione della lecita provenienza. Con l'avvertenza che, in sede cautelare, verrà apprezzata la presenza di seri indizi della sussistenza di queste condizioni, posto che la piena prova è riservata al merito. Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha spiegato con argomenti logici e conducenti per quale ragione ritenere che il sequestro sia stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura, costituiti esclusivamente oltre che dalla sussistenza di gravi indizi in ordine alla commissione di uno dei reati indicti dal citato art. 12 sexies, dall'accertamento della l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato oi proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e dalla assenza di giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Rv. 226490). quanto ai suddetti presupposti il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato con le argomentazioni esposte alle pagine 15-24 del provvedimento impugnato nelle quali viene fatto riferimento alla progressiva condizione di elevata sperequazione tra fonti del nucleo familiare ed impieghi con ampia sproporzione a favore di questi ultimi;
accertato detto 3 presupposto, ed essendo mancata la dimostrazione della provenienza lecita degli acquisti legittimamente, veniva pertanto respinta, quanto meno in parte, l'istanza di riesame non ravvisandosi la necessità di un collegamento funzionale o temporale tra data di consumazione dei fatti ed acquisti ingiustificati per mantenere il sequestro.
2.2 Correttamente pertanto il Tribunale del riesame effettuava una valutazione di sperequazione estesa anche ad anni antecedenti la data di consumazione dei fatti e non approfondiva in alcun modo il requisito della funzionalità dei beni rispetto all'attività illecita oggetto di contestazione, non ravvisandosi alcuna violazione di legge in tale conclusione;
difatti questa Corte aderisce all'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Rv. 226490). E tale principio risulta ribadito da altre affermazioni di questa Corte che hanno pure escluso come per la confisca ex art. 12 sexies D.L.vo 203/92, e conseguentemente anche per il sequestro preventivo anticipatamente disposto, non sia necessario individuare un nesso temporale tra data di acquisizione dei beni e momento consumativo dei fatti trattandosi di requisito che non risulta dal testo del citato art. 12 sexies ed estraneo alla funzione della c.d. confisca allargata tendente appunto alla sottrazione di tutti i beni di cui il soggetto responsabile di gravi fatti di reato risulti anche per interposta persona titolare ingiustificatamente. Si è difatti affermato che il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356) possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna indipendentemente dall'effettivo valore del profitto o provento di quest'ultimo (Sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011 Rv. 252849). Il legislatore ha, quindi, ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso;
di conseguenza l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni costituisce il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna (Corte Cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18). La confisca e il sequestro dei singoli beni non possono essere, perciò, esclusi per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento dei medesimi reati e ciò in ragione della natura giuridica della confisca "estesa" di cui all'art. 12 4 sexies cit., che consente una attenuazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra reato e bene che ne rappresenta il profitto. Sul punto si sono chiaramente espresse le Sezioni Unite affermando che il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Rv. 22649). Il presupposto di tale ipotesi particolare di confisca è infatti l'avvenuta commissione di un reato. Non si tratta però di un "qualsiasi" reato, ma di un reato-spia, teso a rendere legittima l'alterazione e la dilatazione (come affermato, incisivamente, da C.Cost. n. 18 del 1996 all'alba della riforma) dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte o allo stesso direttamente ricollegabili secondo il paradigma "classico" dell'art. 240 cod. pen.. Nel compiere tale dilatazione dell'area della confiscabilità (e sequestrabilità) penale il legislatore del 1992 utilizza, pertanto, il reato come indice rivelatore di particolare pericolosità soggettiva ed adotta il modello descrittivo (disponibilità anche indiretta dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con il reddito dichiarato o con i risultati dell'attività economica svolta) dei presupposti della confiscabilità, in modo del tutto coincidente con quello già elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale. Si vanno, infatti, a confiscare beni che non derivano necessariamente da "quel reato" oggetto del precedente o contestuale accertamento (Sez. U. n. 920 del 17.12.2003, cit.) ma che, in presenza degli indicatori di cui sopra, possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui confisca allargata con affievolimento del nesso pertinenziale) all'azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale espresso dal soggetto condannato. In ciò la normativa italiana del '94 risulta, peraltro, aver sostanzialmente anticipato i contenuti della Decisione Quadro n. 212 del 2005 del Consiglio dell'Unione Europea (relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato) li' dove, all'art. 3, comma 2 si prevede l'adozione di misure necessarie a realizzare la confisca estesa quando il giudice ritiene che il bene sia prodotto di attività criminose commesse dal condannato in relazione al medesimo reato nel periodo anteriore alla condanna o in relazione ad attività criminose 5 analoghe o ancora, in presenza di sproporzione con il reddito legittimo, il giudice sia convinto che il bene sia provento di attività criminose, in quanto tali. In tale accezione, il fondamento logico e giuridico della confisca "estesa" risiede essenzialmente nella fondata presunzione di "derivazione" del bene non già dallo specifico reato commesso ma, comunque, dall'attività illecita realizzata dal suo autore e ciò in virtù della esistenza degli indicati parametri (il reato accertato è di particolare gravità, vi è sproporzione tra valore del bene e reddito, con assenza di dimostrazione della legittima provenienza). Da ciò deriva che anche beni acquistati in periodo non coincidente con la specifica condotta di reato giudicata, ovvero non strettamente pertinenti o funzionali all'illecito, sono passibili di confisca "estesa", in presenza degli indicati presupposti, non ravvisandosi dal testo del citato articolo la indispensabilità di un criterio di collegamento temporale tra acquisizione dei beni e consumazione del reato ovvero di collegamento funzionale.
2.3 Nel caso in esame il Tribunale, con motivazione puntualmente correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto in quanto tali insindacabili in sede di legittimità e alle - - risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla esistenza delle sproporzione del valore dei beni in disponibilità dei ricorrenti rispetto al reddito e alle attività economiche del nucleo familiare LI-CR e, con argomentazione logicamente articolata, ha spiegato le ragioni per le quali le produzioni documentali della difesa sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione frutto della accertata sproporzione, pur a fronte della elargizione dei contributi e degli emolumenti richiamati dai ricorrenti che non sono comunque in grado di comprovare, per il loro ammontare e per la loro elargizione diluita nel corso degli anni, il rilevante patrimonio ingiustificatamente accumulato. E tale valutazione compiutamente svolta è priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso. Alla manifesta infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma che valutati i profili di colpa si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2017 Il Consigliere Estensore IGNAZIO PARDOin Il Presidente ANTONIO PRESTIPINO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 APR. 2017 IL CANCELLIERE M E R P Claudia Pianelli U E T R I O N E L O C