Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
È affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice dispone la revoca dell'ammissione di un testimone a discarico dell'imputato nonostante il difensore abbia insistito per la sua escussione, ma tale nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..
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- 1. Prova a discarico revocata, diritto di difesa violato se eccepito a verbale (Cass. 2511/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti. L'esclusione tacita di un testimone implica necessariamente l'assenza totale di motivazione, onere a cui il giudice del merito effettivamente non può sottrarsi nel comprimere e ridurre il …
Leggi di più… - 2. Processo efficiente verso processo equo? (Cass. 19621/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2018
Infondata al questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 6 della CEDU di quelle norme del processo penale italiano che non prevedono la possibilità di rilevare anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo la nullità di atti processuali concernenti il diritto di difesa dell'imputato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 20/10/2016) 26-04-2017, n. 19621 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere - Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere - Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2005, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 06/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02244
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 018277/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AR, N. IL 02/12/1966;
avverso SENTENZA del 29/06/2004 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA.
Udito il P.M. nella persona del Dott. GERACI V. che ha concluso:
rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 29 giugno 2004, il Tribunale di Brescia ha ritenuto AT RL responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 e 4 (perché, quale amministratore della ditta
Cagimental AT s.r.l., effettuava l'attività di gestione di rifiuti speciale non pericolosi prodotti da terzi senza osservare le prescrizione della autorizzazione) e l'ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha preso in esame e confutato la tesi della difesa secondo la quale responsabile tecnico della ditta non fosse l'imputato, ma il fratello ST e l'ha ritenuta irrilevante al fine di esonerare dalla responsabilità il primo;
ciò in quanto entrambi i fratelli erano soci ed entrambi dovevano vigilare ed attivarsi per la osservanza delle prescrizioni di legge. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge;
lamenta che il Giudice abbia revocato la ammissione di un teste decisivo della difesa che avrebbe potuto riferire sulle mansioni dell'imputato nella ditta e precisare che gli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiuti gravavano sul fratello.
La deduzione è tardiva e manifestamente infondata.
Dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale) emerge che la censura è puntuale in fatto;
il Giudice ha revocato l'ammissione di un testimone a discarico dell'imputato nonostante il difensore avesse insistito per la sua escussione.
Tuttavia, la nullità del provvedimento per violazione dei diritti della difesa avrebbe dovuto essere eccepita, ex art. 182 c.p.p., comma 2, dalla parte presente immediatamente;
tale eccezione non è
stata effettuata, come risulta dal verbale di udienza, sicché la deduzione contenuta nell'atto di ricorso è intempestiva. Comunque, la prova non poteva qualificarsi decisiva e, come tale, la sua mancata assunzione non permette il ricorso a questa Corte a sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, sub d) in quanto non richiesta a sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. Per completezza, si rileva che la circostanza che l'imputato intendeva provare con l'escussione del teste non ammesso è inconferente. Come correttamente rilevato dal Giudice di merito, la divisione di fatto tra i due soci delle mansioni inerenti al loro insediamento produttivo non era circostanza sufficiente a liberare l'imputato da responsabilità penale per la illecita gestione dei rifiuti in relazione alla quale entrambi i soci erano destinatari della autorizzazione. Solo il rilascio al fratello di una formale delega, correlata da tutti i requisiti enucleati dalla giurisprudenza per la sua validità, era idoneo a trasferire funzioni imprenditoriale e relative responsabilità penali dall'attuale imputato ad altro soggetto.
In mancanza di tale delega, il ricorrente, anche se di fatto non si occupava della gestione dei rifiuti, non era esonerato dal controllare personalmente lo svolgimento di tale attività per cui risponde del reato in esame per culpa in vigilando.
Per le esposte considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che ritiene equo quantificare in Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006