Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
Il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356) possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna indipendentemente dall'effettivo valore del profitto o provento di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 22020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22020 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/11/2011
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1819
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 30842/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NG GE, nato a [...] il [...];
2. LL OR, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 10/06/2011 (27.6.2011), ai sensi dell'art. 324 c.p.p., dal Tribunale di Bari-sezione del riesame;
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, aVV. Mari Carlo Alberto e avv. Santangelo Francesco, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari, adito da istanza di riesame ex art. 324 c.p.p., ha confermato il decreto in data 4.5.2011 con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale ha disposto nei confronti di GE NO, indagato in stato di custodia cautelare carceraria per due reati di tentata estorsione, il primo dei quali aggravato (L. n. 203 del 1991, art. 7) da modalità e finalità mafiose, aventi per oggetto l'imposizione ai titolari di due stabilimenti balneari del litorale garganico (Vieste) di servizi di "guardiania" abusivi curati dal suo gruppo criminale, nonché nei confronti di OR SI, coniuge convivente del NO, il sequestro preventivo di beni immobili, quote societarie e veicoli ad entrambi riconducigli (NO: dodici immobili accatastati;
50% delle quote della società Ra.Mi.Co.Vi. s.n.c.; compendio aziendale della Vira Open Bar s.a.s.; un'autovettura BMW e una motocicletta;
SI: un immobile accatastato;
compendio aziendale intestato alla donna). Sequestro preventivo funzionale alla confisca prevista, per il titolo dei reati contestati, dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, avuto riguardo alla astratta configurabilità nella condotta del NO dei reati contestatigli (fumus commissi delicti) e all'esistenza dei presupposti applicativi (periculum in mora) costituiti dalla palese sproporzione tra i beni posseduti dal prevenuto e le sue fonti di reddito lecite e dall'assenza di idonei elementi giustificativi dell'avvenuta acquisizione dei cespiti immobiliari e aziendali.
2. Il Tribunale del riesame di Bari ha valutato analiticamente i rilievi critici espressi dalla difesa dell'indagato e della consorte, ritenendoli infondati sia in rapporto alla concludenza delle ipotesi criminose ascritte al NO (ordinanza impositiva della custodia cautelare carceraria confermata in sede di riesame ex art.309 c.p.p.), una delle quali legittimanti - pur trattandosi di ipotesi di reato tentata - l'applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies perché aggravata da mafiosità dell'azione L. n. 203 del 1991, ex art. 7, sia soprattutto in rapporto ai complementari aspetti della sproporzione delle disponibilità economico-finanziarie del NO e della moglie rispetto alla loro attività lavorativa e ai loro redditi verificabili nonché dell'assenza di affidabili giustificazioni della lecita provenienza del possesso della cospicua disponibilità immobiliare e aziendale della coppia nel periodo dal 2005 al 2010 preso in considerazione dall'indagine finanziaria.
In particolare i giudici del riesame hanno segnalato le seguenti emergenze:
- rimane indimostrata la tesi difensiva dell'avvenuta acquisizione da parte del NO di alcuni degli immobili sequestrati in epoca antecedente il ridetto periodo 2005-2010 (costituente il thema decidendum della procedura cautelare), atteso che - come chiarito dalla S.C. (Cass. S.U., 17.12.2003 n. 920/04, Montella, rv. 226491) la confisca dei beni, in caso di sequestro L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, non è esclusa dal fatto che essi siano stati acquisiti al patrimonio dell'interessato in epoca anteriore ai reati contestatigli;
- la consulenza di parte o perizia di stima proposta dalla difesa del NO non sminuisce l'indicato profilo di sproporzione reddituale, perché delinea elementi di fatto non sorretti da prove documentali e - quindi - non attendibili, ne' la sproporzione è elisa dalle somme asseritamente corrispondenti alla dote genitoriale ricevuta dalla SI ("mera produzione di cedole di versamenti bancari in totale assenza dei flussi di cassa dai quali ricavare le origini di tali afflussi di denaro");
- inconferente e parimenti non suffragato da prove è il dato per cui i numerosi autocarri acquistati dalla coppia NO - SI siano riconducibili unicamente all'attività della ditta individuale della SI solo perché rivenduti nell'ambito di tale attività ("...non avendo la difesa prodotto ne' i libri contabili, ne' prova della disponibilità finanziaria di detta azienda" della SI);
- l'incongruità delle uscite finanziarie rispetto alle entrate ricostruibili del nucleo familiare non è giustificata dai finanziamenti ricevuti nel 2005 (Euro 15.800,00) e nel 2006 (Euro 10.000,00) dal NO, la cui limitata entità non copre le successive sproporzioni (massima nell'anno 2009) tra disponibilità economiche e redditi dichiarati.
3. Avverso l'ordinanza reiettiva dei giudici del riesame ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., la difesa dell'indagato NO e della SI (persona terza interessata), formulando una articolata censura di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 356 del 2012, art. 12 sexies con riferimento alla individuazione delle condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo.
Censura scandita dai seguenti assunti critici:
- quasi tutti gli immobili esistenti nell'area di Vieste sono stati acquisiti dal NO e dalla moglie in un periodo assai anteriore a quello integrante il thema decidendum cautelare (quinquennio 2005-2010) e parte di essi sono pervenuti alla coppia ture successionis;
il Tribunale ha ignorato l'evenienza per cui nessuna approfondita indagine è stata svolta sulle modalità acquisitive di tali immobili, le attività economiche dei ricorrenti offrendo mezzi idonei per l'acquisto dei residui beni sottoposti a sequestro;
- è stata operata una indebita estensione del periodo preso in esame ai fini della decisione cautelare e a tale decontestualizzazione temporale della regiudicanda non ha fatto riscontro una prova effettiva e affidabile della sproporzione e ingiustificabilità del patrimonio del NO e della consorte, prova che deve essere fornita dall'accusa;
- le valutazioni della ritenuta sproporzione sono state operate senza assumere come utili termini di raffronto il valore reale dei singoli beni al momento del loro acquisto e il reddito percepito/prodotto dai ricorrenti in quello stesso periodo;
- l'incoerenza patrimoniale, la cui misura il Tribunale indica in Euro 103.000,00 circa, e la connessa presunzione di illecita accumulazione patrimoniale non sono configurabili anche a causa di errori di imputazione delle voci di spesa (quale l'importo di Euro 35.000,00 a titolo di impegno economico per locazione di immobili nel 2008, benché in tale periodo i coniugi NO non abbiano ricevuto in locazione alcun immobile, registrando anzi un ricavo di Euro 18.000,00 per l'affitto di una loro azienda).
4. Le doglianze prefigurate dai ricorrenti sono manifestamente infondate e in parte indeducibili, sì che entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.
Va premesso, per linearità sistematica, che il ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 c.p.p. è esperibile in relazione a soli vizi di legittimità di violazione di legge e non anche di carenza o illogicità della motivazione. Laonde non possono prendersi in considerazione in questa sede, per la loro indeducibilità, i profili dell'impugnazione incentrati sulla presunta carenza o contraddittorietà del percorso decisorio tracciato dall'ordinanza del riesame. Profili per altro in concreto insussistenti, sol che si abbia riguardo alla completezza e meticolosità dell'analisi della regiudicanda cautelare che caratterizzano il provvedimento del Tribunale di Bari, fattosi carico di esaminare tutti i singoli aspetti delle censure enunciate con la richiesta di riesame del decreto di sequestro.
La misura cautelare reale è stata adottata, come detto, oltre che in chiave socialpreventiva ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, in specifica funzione propedeutica alla obbligatoria confisca del compendio patrimoniale ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, siccome inerente ad uno dei reati contemplati dalla disposizione e siccome sproporzionato rispetto ai redditi documentabili dell'indagato e della moglie, in difetto di valide prove del suo diacronico formarsi. Chiarito ciò, è agevole rilevare che i motivi di censura risultano frutto di un duplice errore prospettico. Per un verso, infatti, sono connotati da genericità (id est mancanza di specificità), poiché si limitano a riprodurre gli stessi motivi di gravame pur compiutamente valutati dai giudici del riesame, senza proporre una effettiva lettura critica dei passaggi significativi della decisione impugnata. Per altro verso i medesimi motivi di doglianza introducono una impropria dilatazione concettuale della nozione di violazione di legge di cui all'art. 325 c.p.p., in cui sono surrettiziamente inscritte doglianze attinenti al merito valutativo della regiudicanda cautelare estranee all'odierno giudizio di legittimità.
Ribadito che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies possono divenire oggetto del vincolo di indisponibilità ed apprensione cautelari anche beni acquisiti in epoca anteriore (ed anche successiva) alla consumazione del reato ed altresì indipendenti dall'effettivo valore del profitto o provento del reato stesso (Cass. Sez. 1, 18.2.2009 n. 11269, Pelle, rv. 243493), deve constatarsi che nel caso di specie il Tribunale del riesame ha adeguatamente sgombrato il campo dalle supposte giustificazioni della provenienza dei singoli cespiti costituenti il corposo patrimonio del NO e del suo stretto nucleo familiare, segnalando l'inapprezzabilità documentale delle spiegazioni offerte dall'indagato.
L'ordinanza impugnata si sofferma sul congiunto e pregiudiziale profilo della confiscabilità (e sottoponibilità a sequestro preventivo) L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies delineato dalla sproporzione sussistente tra i beni risultati essere in possesso del NO e della consorte rispetto ai ricostruibili effettivi redditi personali dei coniugi. Di tal che si mostrano all'evidenza destituite di serio spessore le doglianze relative alla asserita mancanza di prova della conclamata accumulazione patrimoniale del ricorrente e alla presunta erroneità dei criteri di calcolo e valutazione applicati dal Tribunale in ordine alle ritenute discrasie reddituali del prevenuto. Criteri di valutazione ai quali i ricorrenti reputano di poter sostituire, in termini di palese indeducibilità nella odierna sede, diverse e personali metodologie valutative. Affatto erronea è la presunta elusione dell'onere della prova lamentato dai ricorrenti in punto di verifica delle emergenze rappresentative di dissonanze tra redditi effettivamente prodotti e disponibilità patrimoniali rilevate in capo ai ricorrenti (Cass. Sez. 1, 27.5.2010 n. 27556, Buompane, rv. 247722), giacché l'analisi sviluppata dal Tribunale ha operato un costante riferimento agli accertamenti investigativi espletati nel corso delle indagini preliminari dai procedenti organi della Guardia di Finanza. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue per legge la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e la condanna di ognuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equamente stabilita in Euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012