Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la richiesta di autorizzazione può legittimamente fondarsi sui risultati dell'attività captativa eseguita ex art. 78 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in quanto i limiti di utilizzabilità previsti dal comma terzo del predetto art. 78 (secondo cui gli elementi acquisiti possono essere utilizzati solo per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore a fini processuali) escludono che le conversazioni captate possano assumere valore di prova o di indizio cautelare, ma non anche che tali conversazioni possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali, essendo quest'ultima una attività correlata alla specifica fase della prosecuzione delle indagini, che non assume diretto valore processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2016, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
47 7 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2016 SENTENZA 12 /2015 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. MARIO GENTILE Presidente Dott. DOMENICO GALLO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. LUCIANO IMPERIALI Consigliere N.43496/2015 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere Rel.Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI IL CO N. IL 24/07/1967 avverso l'ordinanza n.4880/2015 GIP TRIBUNALE DI LATINA del 09/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del del ricorso Udito il difensore avv.to Marino che deposita motivi nuovi e conclude per l'accoglimento del ricorso 1 ہے RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data ottobre 2015 il G.I.P. Presso il Tribunale di Latina applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Di SI CO ed altri 23 soggetti contestando al predetto indagato i reati di associazione a delinquere, con ruolo organizzativo (capo a), usura (capo i), estorsione (capi j, p, q), intestazione fittizia di beni (capi ee, ff). Riteneva il giudice delle indagini preliminari che il Di SI, denominato "cha cha", fosse al vertice di un gruppo criminale operante nel territorio del comune di Latina dedito a varie attività delittuose costituite dallo spaccio di sostanze stupefacenti, da estorsioni in danno dei commercianti della zona, da attività intimidatorie nei confronti di soggetti che avevano apertamente manifestato dissenso. Quanto alla posizione specifica dell'indagato, riteneva il G.I.P. che Di SI fosse promotore ed organizzatore del gruppo criminale, riconosciuto quale vertice sia dagli altri membri dell'organizzazione che dai soggetti esterni i quali a lui si rivolgevano per ottenere attività intimidatorie nei confronti di terzi, per la riscossione di crediti, per contattare altri esponenti del gruppo criminale. Riportati i precedenti penali a carico del predetto e segnalato che lo stesso era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, il primo giudice riteneva unica misura adeguata alle circostanze del caso in esame la custodia cautelare in carcere.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per saltum la difesa dell'indagato deducendo tre distinti motivi e lamentando: l'illegittimità della detenzione per intercettazione abusiva dell'utenza cellulare in uso a Di SI CO;
esponeva al proposito che il decreto di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni emesso dal G.I.P. (11-9-2014) su richiesta del P.M. riportava un numero di utenza cellulare che attribuiva erratamente al coindagato AV VA e che, solo il successivo 24 settembre 2014, la P.G. chiariva essersi trattato di errore poiché il vero intestatario di quell'utenza era proprio il Di SI;
conseguentemente l'ordinanza era da ritenersi nulla;
l'utilizzo abusivo nella motivazione del decreto di intercettazione dei risultati di captazioni non tipizzate ed eseguite ex art. 78 D.Lgs 159/11 dalla polizia giudiziaria;
eccepiva al proposito trattarsi di intercettazioni non utilizzabili né nel dibattimento che nella fase dell'applicazione delle misure cautelari. In subordine chiedeva sollevarsi la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 78 nella parte in cui non prevede che i risultati delle intercettazioni disposte possano essere utilizzati soltanto per la prosecuzione delle indagini nei confronti dei soggetti a cui è stata applicata la misura di prevenzione, sottolineandone la 2 : rilevanza e non manifesta infondatezza;
la nullità dell'impugnata ordinanza per violazione della disciplina dettata dall'art. 292 cod. proc. pen. per difetto di autonoma esposizione degli indizi che giustificano l'applicazione della misura custodiale e dei motivi che impongono l'adozione della custodia in carcere, anche avuto riguardo al tempo trascorso, posto che il provvedimento consisteva di un mero riassunto di situazioni di fatto e risultati di captazioni ed appariva così viziato da carenza di motivazione. Inoltre, G.I.P., non aveva dato conto, nel disporre la misura della custodia in carcere, dei motivi che non rendevano idonei gli arresti domiciliari anche accompagnati da strumenti di controllo e ciò in violazione del rinnovato testo dell'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen.. All'udienza del 19 gennaio 2016, acquisita la memoria difensiva contenente motivi nuovi di gravame, le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
2.1 Quanto al primo motivo, riguardante l'errata identificazione del titolare dell'utenza cellulare, osserva la Corte difettare l'elemento della decisività della prova di cui si deduce la nullità; va difatti ricordato come il denunciato errore abbia avuto ad oggetto la sola identificazione del titolare dell'utenza cellulare limitatamente al primo decreto di autorizzazione che legittima la captazione per 15 giorni a decorrere dall'11 settembre 2014. A seguito della correzione contenuta nell'informativa datata 24 settembre 2014, quando si riferiva che l'utenza 3382244998 era in effetti risultata intestata ed in uso al Di SI, nei cui confronti venivano poi proseguite le attività di intercettazioni, non risulta che l'errore sia stato ripetuto nei successivi decreti autorizzativi e di proroga;
tale essendo la situazione di fatto, così come emergente dallo stesso ricorso, essa può al più comportare l'inutilizzabilità delle conversazioni captate in esecuzione del primo decreto ma non anche di tutte le altre eseguite in forza degli altri provvedimenti autorizzativi in cui l'intestatario dell'utenza è correttamente individuato proprio nel Di SI. E poiché nell'ordinanza i gravi indizi di colpevolezza sono desunti da elementi acquisiti anche successivamente il settembre del 2014 non può derivarne l'illegittimità della detenzione come richiesta dal ricorrente;
basta pensare, al proposito, che le conversazioni dalle quali il Giudice delle Indagini Preliminari trae la sussistenza del grave quadro indiziario e che coinvolgono il Di SI si svolgono nel periodo tra novembre del 2014 sino ad aprile 2015 e vengono riportate analiticamente con indicazione delle singole date nell'impugnata ordinanza. Anche quindi a voler ritenere che l'impugnata ordinanza contenga l'utilizzazione di un'informazione illegittimamente acquisita, dato indiziario non ha il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica e non può, quindi, travolgere la legittimità del provvedimento (Sez. 2, n. 22565 del 9/6/2006, Rv. 234344).
2.2 Anche il secondo motivo, con il quale è stata dedotta l'illegittima utilizzazione delle intercettazioni disposte nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, è 3 infondato;
l'art.78 codice antimafia stabilendo che "gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali" nega che tali conversazioni captate possano assumere valore di prova di fatti o direttamente di indizio cautelare ma non anche che le stesse possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Ed invero, l'esecuzione di intercettazioni attiene proprio alla specifica fase della prosecuzione delle indagini e non assume diretto valore processuale. Nel caso in esame, pertanto, alcuna nullità appare sussistere posto che il contenuto delle conversazioni ex art. 78 viene utilizzato esclusivamente per motivare la prosecuzione delle indagini attraverso lo svolgimento di captazioni autorizzate e non a fini processuali, non rinvenendosi nel corpo motivazionale del provvedimento cautelare impugnato per saltum, il contenuto riportato di intercettazioni disposte ex l'art. 78 cit. sicchè la dedotta inutilizzabilità appare inesistente perché non riguarda elementi valutati come indizi. Al proposito, deve farsi applicazione del principio già stabilito in tema di intercettazioni preventive, trattandosi di fattispecie del tutto analoga, secondo cui in materia di intercettazioni di conversazioni O comunicazioni, le intercettazioni preventive previste dall'art. 25 del d. Lgs. N. 306 del 1992 convertito nella Legge n. 356 del 1992 sono utilizzabili, ai fini della fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, come valide notizie di reato sulla cui base iniziare un'attività di indagine, e, dunque, come indizi sufficienti al fine di disporre le intercettazioni ambientali (Sez.5, n. 4977 del 18/8/1998 Rv 211620). E così analogamente stabilendo il divieto di valore a fini processuali delle intercettazioni disposte sui soggetti sottoposti a misure di prevenzione, si è negata diretta valenza probatoria ai risultati di tali captazioni, che non possono essere poste a fondamento di provvedimenti coercitivi od utilizzati come fonti di prova nel processo a carico dell'interessato, limitando la loro efficacia a costituire fonti per l'ulteriore prosecuzione delle indagini e, quindi, anche per la richiesta di autorizzazione ad eseguire intercettazioni c.d. ordinarie. Il tutto secondo la regola generale per la quale se pure la motivazione del decreto autorizzativo deve indicare, oltre al titolo del reato che legittima il ricorso ad un simile strumento investigativo, le fonti degli elementi indizianti, tali fonti possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari (Sez. 2, 12 aprile 1996, Amendola, Sez. I, n. 16293 del 2/3/2010, Rv. 246656). In applicazione delle suddette considerazioni va stabilito il principio di diritto secondo cui: "è legittimo l'utilizzo del contenuto delle captazioni eseguite ex art. 78 codice antimafia per avanzare richieste di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche e ambientali". La dedotta questione di costituzionalità è irrilevante e manifestamente infondata poiché l'utilizzo di intercettazioni svolte ex art. 78 codice antimafia avviene per iniziativa e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, nella persona del Procuratore della Repubblica, ed in ogni caso perché l'utilizzazione per la prosecuzione delle indagini nei riguardi del Di SI va ammessa trattandosi proprio di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione e, quindi, 4 legittimamente sottoposto ad un maggior controllo che si giustifica in ragione delle esigenze di prevenzione. Del resto questa Corte ha già concluso per la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alle intercettazioni preventive, affermando che il rispetto dell'art. 15 Cost. è garantito dal fatto che il pubblico ministero, ottenuta la notizia, deve ricercare gli elementi necessari al fine di determinarsi all'esercizio dell'azione penale, e perciò deve, in ogni caso, fare ricorso ad una fonte diversa, ancorché, eventualmente, omologa (Sez. V, n. 11500 del 27/9/2000, Rv. 217978).
2.3 L'ultimo motivo è poi inammissibile poiché non proponibile nella presente sede;
va difatti ricordato che il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, sicchè può essere dedotta con tale mezzo di gravame solo la totale mancanza di motivazione e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità (Sez. 6, n.41123 del 28/10/2008 Rv. 241363). Nel caso in esame il terzo motivo di ricorso riguarda proprio l'analisi del corpo della motivazione dell'ordinanza impugnata per saltum e, pertanto, profila vizi non deducibili nel presente procedimento. In ogni caso si osserva che la doglianza appare manifestamente infondata poiché il provvedimento impugnato contiene specifica ed autonoma indicazione oltre che degli indizi, delle ragioni che impongono la misura della custodia in carcere e della inidoneità di ogni altra misura con riguardo alla specifica posizione del Di SI autonomamente trattata alle pagine 36 e 245 dell'ordinanza con motivazione certamente congrua avuto riguardo alle considerazioni specificamente svolte con riferimento al coinvolgimento dell'imputato in gravi fatti intimidatori, ai suoi accertati legami con altri ambienti criminali, al ruolo di collegamento con ambienti istituzionali, ai precedenti penali ed alla passata applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione.
2.4 Inammissibili sono poi i motivi nuovi esposti nella memoria depositata dalla difesa del Di SI all'udienza di trattazione del ricorso del 19 gennaio;
difatti, l'art. 585 comma quarto cod. proc. pen., prevede la facoltà della parte impugnante di depositare motivi nuovi sino a 15 giorni prima dell'udienza e tale termine ha natura perentoria ai sensi della disciplina dettata dallo stesso articolo al successivo quinto comma. Nel caso in esame, i motivi nuovi sono stati depositati soltanto all'udienza del 19 gennaio in violazione di detto termine e vanno pertanto dichiarati inammissibili. In ogni caso, la doglianza esposta negli stessi, relativa all'irragionevole lasso di tempo trascorso dalla data di esecuzione della misura alla prima udienza di riesame della cautela, non è fondata avendo il ricorrente fatto ricorso al rimedio dell'impugnazione per saltum in sede di legittimità e, quindi, volontariamente rinunciato all'esame tempestivo delle ragioni attraverso l'utilizzo del naturale rimedio dell'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.. In conclusione, l'impugnazione deve essere respinta ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al Manda alla Cancelleria per gli adempimenti Roma 19 gennaio 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo pagamento delle spese processuali. di cui all'art. 94 disp.att. c.p.p. IL PRESIDENTE Dott. Mario Gentile Mario Gentily A DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 FEB. 2016 IL Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli Un : 6