Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2016, n. 4777
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Sentenza 19 gennaio 2016

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In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la richiesta di autorizzazione può legittimamente fondarsi sui risultati dell'attività captativa eseguita ex art. 78 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in quanto i limiti di utilizzabilità previsti dal comma terzo del predetto art. 78 (secondo cui gli elementi acquisiti possono essere utilizzati solo per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore a fini processuali) escludono che le conversazioni captate possano assumere valore di prova o di indizio cautelare, ma non anche che tali conversazioni possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali, essendo quest'ultima una attività correlata alla specifica fase della prosecuzione delle indagini, che non assume diretto valore processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2016, n. 4777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4777
    Data del deposito : 19 gennaio 2016

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