Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2015, n. 29847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29847 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 30/04/2015
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1581
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 13129/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AU NC N. IL 21/08/1971;
avverso la sentenza n. 6232/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/01/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza del 28/1/2015 ha ritenuto DE GA NC responsabile di plurime violazioni della L. n. 1423 del 1956, art. 9, commi 1 e 2 e, ravvisata l'identità di disegno criminoso con altro reato - di identica natura - giudicato con sentenza della Corte d'appello di Milano dell'1/6/2006, irrevocabile l'11/4/2007, ha aumentato di mesi due di reclusione - ridotta a mesi uno e giorni dieci per la scelta del rito - la pena irrogata per quest'ultima violazione.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Corrado Limentani per vizio di motivazione. Lamenta che l'aumento sia stato disposto nella consistente misura sopra indicata senza alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Cass., n. 4707 del 21/11/2014; Cass., n. 49007 del 16/9/2014). Peraltro, nella specie la Corte d'appello ha congruamente e adeguatamente motivato l'aumento disposto per il reato satellite, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale riferimento soddisfa ampiamente l'obbligo motivazionale allorché, come nella specie, l'aumento sia contenuto in misura estremamente modesta (appena due mesi di reclusione, a fronte di un massimo di pena di mesi dodici) e, comunque, sotto il minimo edittale.
Consegue a tanto la inammissibilità del ricorso nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015