Sentenza 27 febbraio 1993
Massime • 6
La norma di cui all'art. 197 comma primo lett. e), cod. proc. pen. che vieta l'assunzione, in qualità di testimone, di persona coimputata nel medesimo reato, non può ritenersi violato dall'inserimento nel fascicolo del dibattimento, e della conseguente lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato stesso che non sia comparso al dibattimento medesimo o si sia rifiutato di sottoporsi all'esame giacché tale inserimento non farà mai acquisire al detto imputato quella qualifica di testimone che costituisce il presupposto del divieto sancito dal citato art. 197.
Tra il nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. e i precedenti artt. 323 e 324 stesso codice sussiste un nesso di continuità e omogeneità delle rispettive previsioni il quale riconduce l'interferenza di tali precetti nel più complesso fenomeno di successione di norme incriminatrici nell'ambito del quale la nuova legge, se da un lato ha ampliato, per qualche aspetto, le previgenti previsioni incriminatrici e, dall'altro, ha escluso la rilevanza di alcune ipotesi già punite come reato, ha invece conservato tale rilevanza rispetto ad altre, imponendo, per queste ultime, l'individuazione della norma più favorevole, applicabile ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen..
L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dall'art. 13 legge 26 aprile 1990 n. 86 comprende una gamma di comportamenti molto più vasta di quella compresa nella precedente previsione normativa, giacché riferisce la condotta dell'agente a qualsiasi abuso della pubblica funzione riferendosi a qualsiasi strumentalizzazione dell'ufficio, senza necessità che l'abuso si concretizzi nel porre in essere atti legislativi, giurisdizionali e amministrativi, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della pubblica amministrazione.
Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così di fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza aver avuto alcuna possibilità di effettiva difesa.
Il giudizio sulla legittimità, o non, del dissenso del P.M. rispetto alla richiesta dell'imputato di rito abbreviato, quantunque espresso a conclusione dell'istruttoria dibattimentale, non può essere riferito a un momento successivo al dibattimento, ma deve necessariamente essere riportato allo stato degli atti al momento in cui il dissenso venne espresso perché altrimenti la sanzione dell'illegittimità del dissenso verrebbe ricollegata a una situazione che non era presente a chi aveva espresso il parere, penalizzando un giudizio di previsione obbligatoriamente espresso, sulla base del verificarsi di elementi non prevedibili o del non verificarsi di elementi prevedibili.
Ai fini della sussistenza dell'associazione per delinquere, non è necessario che l'associazione stessa tragga origine da un regolare atto di costituzione, pur essendo necessaria un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato, nonché la coscienza e volontà, da parte di ciascun socio, di far parte di un organismo associativo, e cioè del legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti in relazione allo svolgimento dell'attività programmata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1993, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1993 |
Testo completo
L 5340°
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 27.2.1903 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1 PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.245 Dott. Giorgio BUOGO Presidente 0 20 1. Dott. Raffaele DI ROLLO: Consigliere REGISTRO GENERALE
2.
» N. TRICOMI 50.735762 EN
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. »
» Bruno SACCUCCI
GEMELLI » Rilasch Audio 4. » Torquato al Cacaidina 16000.ha pron unciato la seguente per
# 22 LUG. 19937 SENTENZA IL CANCELLIERE
sul ricorsi proposti da : 1) LV IU nato a [...] nia il 18 marzo 1949; 2) PA AT nato a Catania il 4 febbraio 1964; 3) PA SE
PE nato a [...] il [...]; 4) DI PA
IU nato a [...] il [...]; 5) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE ISITA MAURIZIOC nato a [...] il [...]. STO ID O OH Rilascita copia studio 6) EL IU nato a [...] (L) il 22 DA BRASSO at SIG. GRASSO Sumarzo£1949; 7) GE OI N to a Catania il
#25 aprile g t. ON00012 29 OTT. 1993 avverso la sentenza della Corte G IL CANCELLIERE. marz in di Appello di Catania, sezione prima penale.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
JUFFICIO COPIE
Ritzsciata copia studio Se setia al S1C. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 1 46202 per dirit
$1.6 AGO. 1904 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE
Mod. 82 A. Spinosi Roma
400 IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Vito D'Ambrosio
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udit i i difensor i CO Caroleo Grimaldi del foro di Roma, in sostituzione dell'avv.to Enzo Trantino per ER GI;
avv.ti Antonello Datò e G.Grasso
OS GI;
avv.to Ivo Reina per VE
AN; avv.to Enzo RE per ER RE e avv.to prof - GI Gianzi per SA GI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO seguito di intercettazioni telefoniche autorizza te del Procurstore della Repubblica di Catonia ne MONAS
maggio del 1900 i locali inquirenti venivano a со
sibuse
Isnoscenza di una inquietante serie di rapporti fa= centi capo a salvo GI, ben noto della polizia Lat, perchè do tempo sospettato di fare parte degli am 5340
bienti melsvitosi della città e che, in un recente passato, era stato vittima di tre gravi attenta ti alla persona: nel febbraio 1984, quando, a seguito di un colpo di arma da fuoco, aveva riportato una fe rita alla regione sottoscapolare all'emitorace de=
stro e nella vettura, ove - viaggiava, era stata rinvenu ta una pistola con le relative munizioni;
in epoca precedente non precisata, quando erano stati esplosi nei suoi confronti dei colpi di fucile a canne mozze e il 29 luglio 1989 quando era stato attinto da di=
versi colpi di arma da Cuoco mentre si trovava nella
autovettura del cugino ER RE il quale,
subito dopo il fatto, si era reso irreperibile.
proposito di tali episodi emergeva, altresì, che il
SA non aveva, in nessuno dei tre attentati, ritenu to opportuno rivolgersi alla polizia preferendo ri=
tirarsi in un appartamento opportunamente attrezzato per la sua difesa personale,con porte e vetri blinde ti al quale non era possibile, da parte di alcuno, di accedere direttamente e liberamente;
gli eventuali ospiti,non facenti parte del ristretto numero delle persone fidate, cioè degli amici o dei parenti più in timi, per essere ammessi alla sua presenza dovevano sottoporsi ad una prassi di sicurezza passando attra verso gli uffici di un'agenzia di assicurazioni del la quale egli era titolare.Le-intercettazioni tele=
foniche confermavano le informazioni raccolte dalla polizia da varie fonti, attribuenti al SA la costi tuzione di un sodalizio criminoso,da lui capeggiato, avente la finalità di acquisire il controllo mafio=
SO su alcune attività commerciali della città, sia con intervento protettivo nei confronti di privati esercenti attività commerciali o professionali, sia attraverso una vera e propria acquisizione abusiva di lucrosi servizi pubblici, ottenuta per il tramite di illeciti coinvolgimenti di uomini politici e dil burocrati. Le intercettazioni telefoniche consentivá
no,quindi,agli inquirenti di identificare alcuni soggetti chiaramente legati al SA da un rapporto di dipendenza di tipo gerarchico-paternalista e ta=
luni comportamenti, collegati al SA e ai suoi se guaci, finalizzati all'ottenimento di una particola=
re tutela extra-giudiziaria nei confronti di vere o presunte aggressioni organizzate dalla criminali- tà ovvero al comune perseguimento di cospicui inte ressi personali attraverso le pubbliche istituzioni nelle quali taluno degli amici del SA trovavasi inserito.Risultavano, così, legati alla consorteria gestita dal SA ER GI, ER Sall
VA, OT AO, Di AO GI e AL
GE, mentre apparivano collegati al sodalizio co stituito dai predetti, VE NO, assessore del comune di Catania e OS GI.Risultava,
inoltre, la sussistenza di taluni anomali rapporti in clientelari con un avvocato del foro di Catonia,
caricato della difesa di un personaggio della mala vita catanese, al quale il balvo era particolarmente interessato,e con taluni esercenti un'attività com ✓ merciale o professionisti, che a causa della loro pro fessione erano soggetti, o temevano di esserlo, ad at tività estortive ed avevano, pertanto, bisogno di une tutela inmediata ed efficiente;
dalle intercettazio=
ni telefoniche emergevano, in particolare, taluni epi¨
sodi dei quali gli inquirenti trovavano la conferma anche attraverso opportuni e tempestivi sopralluoghi, alcuni anche corredati da reperti fotograficial no di essi coinvolgeva CO AR, titolare, insieme ad altri soci, di una officina situata sullo stradale
S.Giorgio 116 S,il quale nel corso dell'anno 1990
aveva subito alcuni tentativi di estorsione effettua ti tramite una serie di telefonate che minacciavano.
di fargli saltare l'officina e che, tramite IT
EN, aveva chiesto ed ottenuto la protezione del
SA e che lo aveva ringraziato perchè dopo il suo intervento erano cessate le telefonate estorsive;
successive intercettazioni telefoniche permettevano di eccertare che l'attività estorsiva-nei confronti
--
del CO era ripresa e che ciò aveva destato note-
vole irritazione nel SA, il quale si era messo in mediatamente in contatto diretto col CO prometten do e verosimilmente attuando interventi ben più con sistenti e massicci.Dalle intercettazioni telefoniche emergeva altro episodio interessante il prof. AL
AL,medico oculista, il quale, preoccupato-per-te lune visite sospette da parte di un giovane dallo aspetto poco raccomandabile, dopo avere cercato vana mente di interessere un cugino, alto ufficiale dei co rabinieri di Roma, si era rivolto al Dalvo dal quale,
come dimostrato anche dai reperti fotografici, aveva ottenuto aiuto e protezione. Altro episodio emergen'
to dalle intercettazioni telefoniche era quello re=
lativo al recupero di un credito che IT NC
zo venteve nei confronti di SS GE, nonchè quel lo riguardante due operatori economici i quali appa rivano collegati al SA da uno strano vincolo di dipendenza che consentiva a quest'ultimo di espri=:
mersi nei loro confronti con tono arrogante e peren torio:così, infatti, il salvo, come risultava sempre dalle intercettazioni telefoniche, si era espresso sia nei confronti di LI TO - la cui moglie era titolare di un negozio con la dit ta "Emporio Armani" il quale, per un problema inter
-
venuto tra lui e tale IU CO, sembra a vesse interessato un altro protettore, IM RA,
ed era stato, per tale ragione, redarguito, con modi sgarbati e arroganti, dal SA, sia nei confronti di un commesso del negozio gestito dal LI. Anche
TT SA, sempre a mezzo del telefono, era stato perentoriamente e in maniera arrogante convocato del SA per comunicazioni che lo riguardavano.
Altro episodio significativo ed abbastanza inquie=
tante, emerso dalle intercettazioni telefoniche,
aveva per oggetto l'interesse dimostrato dal SA
in relazione ad un procedimento penale a carico di
RI ET, che frequentava la sua agenzia di assicurazioni, pendente davanti alla terza sezione del NA di Catania: risultava, così, che il bal vo seguiva quotidianamente il processo attraverso le informazioni fornitegli da AS GI e dal difensore, evidentemente da lui officiato e pase stato to, che il gruppo a lui facente capo a presente in massa all'udienze davanti al NA e che, presup mibilmente, evarnos esercitate pressioni nei confrom ti del sovrintendente di polizia Cosentino AT
re,chiamato a testimoniare in detto processo, affin chè rendesse una falsa testimonianza all'udienza dibattimentale del 7 agosto 1990.Le intercettazioni telefoniche rivelavano, altresì, un altro episodio di interessamento paternalistico e molto coinvolgen te nei confronti di OT AO,componente del gruppo imputato di rapina e anch'esso affidato al patrocinio dello stesso difensore ed in favore del quale era stata predisposta una dichiarazione di risarcimento dei danni, sequestrata poi dai carabi=
nieri di Fontanarossa nel cassetto posteriore della motovespa di IC GI e guidata, al momen to del sequestro,da Di AO GI.Tra i vari episodi, emergenti attraverso le indagini prelimina ri, assumeva particolare rilievo, a dimostrazione del la sussistenza della organizzazione criminosa di stampo mafioso, quello relativo alla ospitalità che
.
1
ER RE era stato indotto a concedere 1
nella propria abitazione, mandando improvvisamente.
fuori di casa la propria famiglia, ad un esponente di un noto "clan" mafioso.Le intercettazioni telefo i niche coinvolgevano in ugual misura tutti i ricorren ti ma un particolere sviluppo attribuirono alle in'
dogini in corso quelle coinvolgenti, nel sodalizio capeggiato dal SA, VE AN, all'epoca as'
sessore alla viabilità ed al traffico del comune di
Catania,e OS GI, dirigente della Con'
fartigianato. L'estensione a costoro delle indagini preliminari consentiva, anche attraverso la documentb zione acquisita nel corso della perquisizione effet tuata sia al domicilio che agli uffici dell' Assesso
rato, di accertare talune circostanze coinvolgenti i predetti VE ed OS in w relazione al servizio di pubblica utilità della ri o
.
mozione di autovetture intralcianti la circolazione n
L i e
stradale cittadina.Risultava, in particolare, che il
VE,lontano parente del SA, assieme costui e all'OS, ed abusando il primo della sua qualità di assessore comunale, avrebbe costituito sieme a AL GE, AI RI e ER
RE, una società avente come scopo, tra l'altro,
il suddetto servizio di rimozione delle autovetture;
C
che il VE, a tale scopo, avrebbe artatamente creato una situazione di stasi nel servizio in modo tale da giustificare una successiva sua riorganizza zione;
che, inoltre, il VE evrebbe nascosto al competente funzionario della Prefettura lo stato.
del servizio anzidetto e creato insieme all'Agosti
nello,al quale per la sua specifica qualità era de mandata tole incombenza, una situazione del servizio strumentale alla più opportuna copertura del dise=
_ .......
gno che intendevano attuare;
che sempre nella predet ta qualità il VE avrebbe omesso di operare e dirigere in modo adeguato gli ufficiali comandanti dei vigili urbani in guisa tale da coprire il dise gno criminoso che essi evevano in animo di attuare;
che, inoltre, avrebbero omesso di adottare tutti i provvedimenti necessari al ripristino del suddetto servizio;
che avrebbe,infine, proposto e votato favo دم
revolmente la delibera con la quale venivano aumen c tate le tariffe corrispondenti al servizio di rimo s zione, aumenti che avrebbero notevolmente impinguato-
i profitti che la detta società intendeva realizza re una volta ottenuta l'autorizzazione a gestire il servizio.Emergeva, inoltre, a carico del VE una circostanza che avrebbe costituito la conferma di una voce che circolava in città secondo la quale egli, nella qualità sopra ricordata, avrebbe preteso dai titolari delle ditte incaricate del servizio di rimozione delle auto una tangente di S.
7.000 per autovettura rimossa, elevata successivamente a
£ 10.000,ed avrebbe, inoltre, abusando sempre delle sue funzioni, indotto alcune ditte ad assumere per=
sone da lui raccomandate e a far diminuire per al-
cuni suoi amici l'importo delle somme de versare per contravvenzioni loro elevate Emergeva, infine,
a carico di ER GI l'illegale detenzio ne di una pistola e a carico di Di AO GI,
la detenzione di quarantuno banconote false da и
n
е
с
i e
£ 50.000.
A conclusione delle indagini preliminari Selvo GI=
SE, ER RE, ER GI, OT
AO, Di AO GI, AI AU, VE Ma=
riano, OS GI veniveno rinviati a giu=
dizio, per rispondere dei reati loro rispettivamente oscritti in ordine agli episodi sopra ricordati,də=
vanti al NA penale di Catania che con senten za del 31 maggio 1991, dichiarava SA GI, Pa=
SE RE, ER GI, OT AO
Di AO GI, AI RI e AL GE
colpevoli del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con esclusione della circostanza aggravante relativa alle armi, ed inoltre il SA, il ER RE, 1'AI,lo AL,il GE-
vese e l'OS colpevoli del reato di cui agli artt.81,110,325, comma 2,c.p.,così ritenuti i fatti dell'illecita attuazione dei provvedimenti amministra tivi formali, tra cui l'estromissione della coopera tive San RE, e dell'omissione di determinati formali adempimenti onde facilitare l'affidamento del servizio rimozione auto alla società da loro costituita,in esso assorbiti tutti gli altri episo di relativi agli abusi riscontrati a carico del Ge novese e tendenti al medesimo scopo;
dichiarava,al'
tresi,il VE colpevole del resto di cui agli artt. 81-e-317 c.p. contestatigli in relazione agli episodi di percezione di tangenti, nonchè del recto di cui all'art.323.c.p., così giuridicamente qualifi cati gli episodi relativi alle contrevvenzioni bone ficate in favore degli amici;
dichiarava,infine,Pa- SE GI colpevole del reato di detenzione illecita di arma contestatogli e Di AO GI
colpevole del reato di cui all'art.455 c.p., così
giuridicamente qualificato il possesso delle bancono te false;
riteneva tutti i reati,a ciascuno imputa=
to ascritti, uniti dal vincolo della continuazione ed applicata a SA GI, ER RE,
ER GI, OT AO, Di AO GI,
AI RI e AL GE la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. per il rito abbre viato, condannava ciascuno di essi alle pene rite= nute di giustizia, oltre a quelle accessorie;
assolve va ER UI, ER GI e Di,ZI
RE dal reato di cui all'art.611 c.p. loro ascritto in relazione alla induzione alla falsa te f stimonianza del sovrintendente di polizia Cosenti=
no RE perchè il fatto non sussiste;
assolve-
ve l'OS dal concorso nel reato di cui al'
l'art. 3:3 c.p. ascritto al VE in relazione al compimento di otti preparatori al funzionamento della società sopra ricordata perchè il fatto non sussiste;
assolveva il VE dal predetto reato di cui all'art.323 c.p. e da quello della illecita proposta di assunzione di persone da lui raccoman. date perchè il fatto non sussiste e da quello di concorso nel resto di associazione per delinquere di stampo mafioso per non avere commesso il fatto! A. seguito delle impugnazioni da parte del P.M. e di tutti gli imputati nei confronti dei quali era stata pronunciata condanna, la Corte di Appello di
Catania, prima sezione penale, con sentenza del 20
marzo 1992,in riforma della decisione di primo gra do, assolveva ER GI dalla imputazione di cui al capo G)della rubrica (detenzione illegale di una pistola) perchè il fatto non sussiste;
dichia rava VE AN colpevole anche dei reati di cui ai capi D bis (abuso di ufficio attraverso la illecita estromissione dal servizio rimozione auto:
della cooperativa "S.RE"), F(concorso-nellə associazione per delinquere di stampo mafioso con h
t
SA GI e con gli altri membri dell'associa e
zione), F ter(abuso di ufficio mediante richiesta.
ai titolari delle ditte incaricate della rimozione delle auto di assumere persone da lui raccomandate).
,
ed F quater (abuso di ufficio consistito nell'adopej rarsi per far diminuire l'importo delle contravven zioni elevate ai suoi conoscenti) della rubrica,qua lificata l'imputazione sub F come violazione dello art.416 bis c.p. e ritenuta, in relazione alla impu tezione di cui al capo F quater,la circostanza at'
tenuante di cui all'art.523 bis c.p.; dichiarava Ae
gostinello GI colpevole anche della imputazio ne di cui al capo D bis della rubrica ed esclusa,
nei confronti di SA GI, ER VA re,ER GI, OT AO, Di AO EP pe, AI RI e AL GE la diminuente di cui all'art.442 c.p.p., determinava le pene per
SA GI in anni sei di reclusione;
per ER
RE in anni quattro, mesi sei di reclusione;
per
ER GI in anni tre,mesi sei di reclusio ne;
per OT AO in anni tre di reclusione;
per
AI RIne AL GE in anni tre e mesi nove di reclusione;
.
;per Di AO GI in anni tre e mesi nove di reclusione e £ 900.000 di multa;
per OS GI in anni due e męsi
nove di reclusione;
per VE AN in anni sei e mesi sei di reclusione. די
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto २
ricorso per cassazione il difensore di SA EP
pe esponendo quattro motivi con i quali ha dedotto:
1) violazione dell'art.416 bis c.p.; mancanza di mo=
tivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del
SA per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso;
2) violazione dell'art.323-c.p. in relazione ai capi D) ed E) delle rubrica;
violazio he dell'art.110 c.p.; mancanza assoluta di motivazio he in ordine alla ritenuta responsabilità del SA
per il delitto di cui all'art.323 c.p.; 3) violazio ne degli artt. 442 e 458 c.p.p. per avere erroneamen te ritenuto giustificato il diniego del P.M. alla richiesta del rito abbreviato;
4) mancanza di moti=
vazione in ordine al diniego delle circostanze atte nuanti generiche, nonchè in ordine alla determinazio ne della pena nel minimo edittale. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di A= serio RE esponendo quattro motivi con i qua li ha dedotto: 1) mancanza di motivazione, ai sensi dell'art.606, lettera e),c.p. in ordine alla affer "
mazione di responsabilità per il rento di cui allo art.416 bis c.p.; 2) mancanza di motivazione ai sen si dell'art.606, lettera e),c.p.p. in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.323 c.p. contestato in concorso(capi E e D della rubrico); 3) violazione del combinato dispo sto degli artt.438,439,440 e 442 c.p.p. in relazio ne all'art.606, lettere b) ed e), c.p.p. per avere,
i giudici di appello, erroneamente escluso la dimi=
nuente di cui all'art.442 c.p.p.; 4) manifesta il- logicità della motivazione ai sensi dell'art.606,
lettera e),c.p.p. in ordine al diniego delle circo stanze attenuanti generiche.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche ER GI-
esponendo tre motivi con i quali ha dedotto: 1) er rata revoca della riduzione di un terzo della pena ai sensi dell'art.442 c.p.p.3B 2) difetto di motiva zione in ordine alla affermazione di responsabilità per il resto di cui all'art. 415 bis c.p.%; 3) difet to di motivazione in ordine al diniego delle circo stenze attenuanti generiche.
Avverso la predetta sentenza di appello ha propo=
sto ricorso per cassazione anche il difensore di Di AO GI esponendo due motivi con i quali ha dedotto: 1) violazione dell'art.486, n.3,in relazione all'art.178 n.1, lettera c),c.p.p. per illegittima dichiarazione di contumacia del Di AO, impedito a comparire in dibattimento in modo assoluto per le gittimo impedimento e conseguente nullità assoluta
| della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 606 n.1 lettere b) ed e), in relazione all'art.442,
comma 2,c.p.p. per erroneo diniego, da parte dei gin dici di appello, della diminuente di cui all'art.442
c.p.p•
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di AI
RI esponendo quattro motivi con i quali ha dedotto: 1) violazione dell'art.442,comma 2,c.p.p.
per erroneo diniego,da parte dei giudici di appello, della relativa diminuente%3B 2) difetto di motivazio=
ne in ordine alla ritenuta responsabilità dell'AI
per il delitto di associazione a delinquere di stom
Do mafioso;
3) vizio di motivazione in ordine al ri tenuto concorso dell'AI al reato p. e p. dallo art.323 c.p. in relazione ai capi D ed E della ru= brica%; 4) vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore dell'ago =
stinello esponendo dieci motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art.323 c.p. in relazione alla condanna dell'OS GI per il rea to di abuso di ufficio di cui ai capi D)ed E)della rubrica (cfr.art.606, lettera b),c.p.p.); 2) inosser
,vanza dell'art.110 c.p.: in relazione alla affermazio ne di responsabilità dell'OS per il reato di abuso di ufficio di cui ai capi D) ed E) della rubrica;
mancanza,contraddittorietà ed illogicità
della motivazione in ordine alla valutazione del ruolo dell'OS nella vicenda (cfr. art.606, lettere b) ed e.),c.p.p.)%; 3) mancanza di. motivazio ne in ordine all'esistenza del reato di abuso di ufficio di cui al capo D) della rubrica;
4) inosser venza ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in relazione alla condanna dell'OS per il rea to di abuso di ufficio di cui al capo Dibis deldas u
rubrica; 5)erronea applicazione degli artt: 323 eb e
110 c.p. in relazione alla affermazione di responsa bilità dell'OS in ordine al reato di abuso di ufficio di cui al capo D) bis della rubrica;
6) inosservanza ed erronea applicazione dell'art.500,
commi 3 e 4, c.p.p., per avere utilizzato le dichiara zioni rese da D'RR MO;
7) erronea applicazio ne dell'art.192 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di un concorso dell'Ago
stinello nel capo D bis della rubrica;
8) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al rifiuto di concedere ad OS le circostanze attenuanti di cui all'art.62 bis c.p.39) violazione dell'art.114 c.p. in ordine alla mancata concessio ne all'OS della circostanzasatténuante del la minima partecipazione ai fatti contestati;
10) inosservanza dell'art. 133 c.p. per mancanza di mo=
tivazione in ordine ai criteri adottati in tema di quantificazione della sanzione
Con motivi nuovi depositati il 3 febbraio 1993 il detto difensore dell'OS ha dedotto: 1) i= nosservanza ed erronea applicazione dell'art.110 c.p.
in relazione alla condanna dell'OS per il reato di abuso di ufficio di cui ai capi D) ed E) della rubrica;
2) mancanza della motivazione in ordi ne alla affermata sussistenza del reato di abuso di ufficio di cui ai capi D) ed E) della rubrica.
Con motivi redatti personalmente 1' OS ha, altresì, dedotto: 1) violazione dell'art.606 c.D. Dez
in relazione agli artt 192,530,546 c.p.p.,81,110
323 c.piper inosservanzaza di norme e difetto di mo tivazione in ordine alfatti addebitatigli ai capi!
E)e D) della rubrica;
2) violazione dell'art. 606,in relazione agli artt. 192,530,546 c.p.p., 110,323 c.p.
per inosservanza di norme e difetto in ordine al con corso nel reato di abuso di ufficio attribuito allo assessore per avere estromesso dal servizio rimozio he auto la cooperativa San RE;
3) difetto di
-motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti:generiche e della minima partecipazione þi fatti contestati on inIC IVITOM
Overs vid Bredetinere fis, out tismanni obla predetta sentenza di appello ha proposto+
cassazione anche il primo difensore di bo i l, støvslty 87.ovese Marfano denunciando, con un unico 2 motivo, vioGenoves lazione degli artt.521,500,lettere b) ed e),c.p.p.,
415 bis c.p. per inosservanza delle legge penale e
Processuale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla effermazione di colpevolezza del Ge=
inovese per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Infine anche il secondo difensore del VE he esposto quattro motivi con i quali ha dedotto avver so l'impugnata sentenza di appello: 1) violazione dell'art.606, lettere b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'art.511,comma 3,del medesimo codice, per inosser-
vanza della legge penale, delle norme processuali sta bilite a pena di inammissibilità e inutilizzabilita e per manifesta illogicità delle motivazione, per u
C
e avere dato lettura della perizia senza l'esame in
£
dibattimento del perito;
2) violazione dell'art.606
lettere b), c) ed e),in relazione agli artt. 192,513
e 530 c.p.p. per inosservanza delle norme giuridiche in tema di utilizzazione delle prove e di formazione del giudizio;
5) violazione dell'art.606,lettere
(b),c) ed e),in relazione all'art.500,comma 4,c.p.p per indebita utilizzazione di dichiarazioni testi=
moniali rese al P.H.; 4) difetto di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza del GEve
se in relazione agli artt. 325 317 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo, innanzitutto, all'esame dei motivi di ri corso contenenti doglianze di natura processuale,
va rilevata l'infondatezza del primo motivo del ri corso del Di AO non sussistendo la denunciata
+nullità, ai sensi dell'art. 178 n.1, lettera c),c.p.p.,
della ordinanza dibattimentale del 12 marzo 1992 del la Corte di Appello, con la quale era stata rigettata la'richiesta, avanzata dal difensore del Di AO,di sospensione dell'udienza e di conseguente rinvio del processo;
nè la nullità, conseguente, della sentenza impugnata sotto il profilo che avrebbe utilizzato,
ai fini della decisione,i risultati delle attività
processuali dispiegate nella prosecuzione dell'udien za predetta.Las Corte di Appello,infatti, nel ritenere che l'impedimento del Di AO a presenziare alla udienza predetta non fosse tale da potersi conside=
rare assoluto, anche perchè dalla relazione sanita=
ria prodotta risultava una cronicità dello stato o ipatologico dell'imputato tale dabescludere l'assolu tezza temporanea del denunciato impedimento,e nel
[rigettare, conseguentemente,le richieste del difenso re, ha effettuato una valutazione, dell'impedimento
DE Di AO addotto dal difensore,che rientrava nei suoi poteri di apprezzamento e che non è sindacabile,
giusta la costante giurisprudenza di questa Corte
Suprema(vedi, da ultimo, Cass., Sez.VI,6 giugno 1990 n.
8305 e precedenti tutte conformi), se
- come nella specie congruamente motivato.D'altra parte il pre teso-travisamento di fatto denunciato nel motivo in esame oltre a non essere rilevante, ai sensi dello art.606,lettera e),c.p.p.,non risultando dal testo :
del provvedimento impugnato - non sussiste, desumen' dosi dallo stesso tenore del motivo in esame che il ricorrente concorda sull'osservazione della Corte
di Appello circa la natura cronica della malattia del Di AO denunciata dalla relazione sanitaria.
Proseguendo nell'esame dei motivi che, secondo l'or=
dine con i quali sono stati ricordati nella parte espositiva di questa sentenza, hanno sollevato doglian ze di natura processuale, deve essere rilevata l'in'
fondatezza del sesto motivo contestuale del difenso re dell'OS e del terzo motivo formulato m dal secondo difensore del VE, con. i quali è sta y ta eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni
:
rese dai soggetti interrogati dal P.M. nella fase delle indagini preliminari dato che il c.p.p. non u
e consentirebbe che quelle informazioni possano essere valutate ai fini della decisione del giudice del di battimento.Avverso tali eccezioni di inutilizzabili tà hanno, infatti, già congruamente ed esattamente ar gomentato i giudici di appello osservando che le suggestive deduzioni difensive non possono, in alcun modo, escludere la legittimità dell'acquisizione di tali dichiarazioni al fascicolo del dibattimento quante volte esse siano state utilizzate ai fini delle contestazioni che le parti hanno il diritto di fare nel corso dell'esame testimoniale (art.500,
comma 4,c.p.p.) e che, in regime di parità processua le tra le parti, quale il legislatore ha inteso at' tuare,non può costituire valido motivo di doglianza l'uso accorto e strumentale che l'altra parte possa fare di un potere attribuitole dalla legge per rag= giungere lo scopo che si prefigge (di accusa o di di fesa).D'altra parte, come chiaramente si desume dal complesso della motivazione della impugnata senten za,non è vero quanto sostenuto dal difensore del Ge
-novese: che,cioè, i giudici di appello nella formazio ne del loro convincimento, abbiano tenuto conto esclu sivamente delle dichiarazioni dei testimoni assunte nella fase delle indagini preliminari senza per nul :
la considerare le risultanze dell'istruttoria dibat timentale.
Sempre proseguendo nell'esame dei motivi di ricorso che hanno sollevato deglianze di natura processuale,
deve essere, a questo punto, rilevata l'infondatezza del primo motivo formulato dal secondo difensore del
VE col quale si è eccepita l'inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche essendosi data, nel dibattimento di primo grado, lettura della perizia,
consistente nella trascrizione delle dette intercet tazioni,senza l'esame testimoniale del perito.
Tale eccezione è stata, infatti, già respinta dalla
Corte di Appello, con congrua ed esatta motivazione, laddove essa ha argomentato che la doglianza non ha giuridico fondamento perchè nel caso in esame si tratta,non già di una vera e propria perizia,ma del' le mere trascrizioni, ritualmente disposte dal G.I.P.,
delle intercettazioni telefoniche ritualmente effet'
tuate dalla polizia, trascrizioni la cui acquisizione al fascicolo del dibattimento e la cui conseguente utilizzabilità è espressamente prevista dall'art. 268, comma 7,c.p.p.; che, nella specie,l'appellante non aveva contestato la ritualità delle operazioni di intercettazione e del provvedimento autorizza tivo, come pure di quello che disponeva la trascrizione, ritualità che, tra l'altro, non era più rilevabile in 1.
sede di appello, ma, piuttosto, la utilizzabilità del le intercettazioni sulla base di una erronea quali=
\ficazione formale di dette trascrizioni, inidonea a mutare la qualificazione giuridica, i contenuti e la natura di tali atti;
che i limiti all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche sono, invero,quel'
.
li espressamente previsti dagli artt.270 e 271 c.p.p.
u u
cosicchè una volta acquisite, senza alcuna contesta o
e f
zione, al fascicolo del dibattimento,le trascrizioni delle intercettazioni stesse, non possono e non devo no essere sottoposte, ai fini della loro utilizzabi=
lità, ad alcuna ulteriore condizione;
che cosa ben diversa è, invece,la disciplina riguardante la let'
tura e la dichiarazione di utilizzabilità di una relazione peritale, alla quale faceva riferimento la difesa, dato che lo strumento peritale è previsto dall'art.210 c.p.p. ogni volta occorra svolgere in dagini o acquisire dati e valutazioni che richieda
☐ no specifiche competenze tecniche scientifiche o artistiche e costituisce, nel nuovo sistema proces'
suale, un mezzo di prova, direttamente ricollegato alla richiesta avanzata da entrambe le parti, ed è,
come tale, contenendo l'espressione di una valutazio ne tecnica la quale si inserisce, a richiesta delle parti o talvolta "ex ufficio" dal giudice che lo ritenga necessaria (artt.224,508 e 598 c.p.p.), del tutto diverso dalla mera trascrizione della intercet tazione telefonica, mero mezzo di ricerca delle prove,
che si esaurisce in un'operazione meccanica di traspo sizione delle bobine registrate, controllabile in ogni momento da chiunque, data la presenza delle bobine J
· stesse nel fascicolo del dibattimento;
che proprio tale diversità giustifica la diversa disciplina pro cessuale limitandosi il controllo giurisdizionale delle intercettazioni telefoniche al provvedimento che le abbia autorizzate, all'oggetto delle indagine per il quale sono predisposte ed alle modalità di esecuzione delle relative operazioni che, proprio per la loro natura, devono svolgersi con la massima riser vatezza e al di fuori del contraddittorio delle par ti.
Infine, sempre in tema di motivi sollevanti doglianze
Adi natura processuale,va rilevata l'infondatezza del secondo motivo formulato dal secondo difensore del
VE col quale è stata denunciata l'inosservan za di norme giuridiche in tema di utilizzazione del le prove e di formazione del giudizio.Trattasi, infat ti, della medesima eccezione già validamente ed esat tamente respinta dalla Corte di Appello con l'osser vazione che tale censura di riferisce evidentemente agli interrogatori resi da OS GI al
P.M. e al G.I.P. e prodotti dal P.M. alla udienza del 15 maggio 1991 alla quale l'OS non volle essere presente;
che anche tale doglianza era giuri= dicamente infondata consentendo l'art.513 c.p.p. la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al P.M.
e al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare quante volte l'imputato sia contumace o assente ovvero si rifiuti di sotto=
porsi all'esame; che è chiaro che il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, costituenti un elemento probatorio ontologicamente insandibile, non può subi re discriminazioni quanto alla sua utilizzabilità по a seconda che si riferisca a fatti propri dell'impu tato stesso o anche a fatti interessanti eventuali coimputati;
che la norma, di cui all'art. 197, comma 1 1 lettera e),c.p.p.,vie tante l'assunzione quale te= stimone di persona coimputata del medesimo reato, non può ritenersi violata dall'inserimento nel fa=
scicolo del dibattimento e della conseguente lettu ra delle dichiarazioni rese dall'imputato. stesso..
che non sia comparso al dibattimento, medesimo o sia si rifiutato di sottoporsi all'esame giacchè tale inserimento non farà, mai, acquisire al detto imputa to quella qualifica di testimone che costituisce il presupposto del divieto sancito dal citato art.197;
che il problema, quindi, non riguarda l'utilizzabili tà di dette dichiarazioni, legittimamente acquisite, ma la valenza probatoria che il giudice attribuirà alle medesime, tenuto conto della fonte da cui pro=
manano; che, del resto,le dichiarazioni rese al P.M.
ed al G.I.P. dall'OS si erano limitate ad avallare e spiegare il contenuto di talune intercet tazioni telefoniche, che erano già state legittima=
mente acquisite al dibattimento e che, pertanto,il giudice poteva, per intero, utilizzare.
Esaurita la delibazione dei motivi di ricorso che hanno sollevato doglianze di natura processuale ad eccezione di quelli concernenti la misura delle pene che verranno esaminati più avanti vanno,a que sto punto, esaminati congiuntamente data l'identi
---
tà del capo,della impugnata sentenza, investito con le doglianze sia pure nella diversità delle rispetti ve posizioni il primo motivo del ricorso del Sal
vo,il primo motivo del ricorso di ER Salva=
tore, il secondo motivo del ricorso di ER GI
SE e il secondo motivo del ricorso di AI MA
rizio,motivi evidenzianti,tutti,vizi di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di colpevolez :
za di detti ricorrenti relativamente al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso loro ascritto.
Tutti tali motivi sono infondati..
Non sussistono, infatti, i denunciati vizi della mo=
tivazione avendo, al contrario,i giudici di appello, attraverso una esatta individuazione dei principi.
di diritto in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, una corretta applicazione dei me desimi alla fattispecie in esame ed una complessiva valutazione delle emergenze probatorie valutazione
che,essendo ad esse strettamente aderente, senza al
! cun travisamento dei fatti che possa,in questa sede,
essere rilevante ai sensi dell'art.606,letteba e),
c.p:p. risultando dal testo della sentenza impugnata, motivata in modo congruo ed immune da vizi logici o giuridici,non è censurabile nel presente giudizio di legittimità esaurientemente spiegato le ragioni della loro decisione di conferma, nei confronti di tutti i ricorrenti sopra ricordati, del giudizio di colpezza espresso in primo grado relativamente al reato associativo loro contestato.
In particolare i giudici di appello, dopo avere ricor dato le origini storiche dell'ipotesi criminosa in esame, giustamente argomentando che l'associazione per delinquere di tipo mafioso, introdotta come auto=
noma ipotesi delittuosa, rispetto a quella prevista dall'art.416 c.p., dall'art.1 della L.13 settembre
4982 n.646,si pone, rispetto all'associazione per delinquere di cui all'art.416 c.p.,con carattere di specialità, essendo essa caratterizzata dalla forza :
intimidatrice del vincolo associativo e dalla condi zione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, delle quali si avvalgono gli appartenenti per commet tere delitti, nonchè per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o,comunque, il controllo di at tività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri e dopo avere esattamente indicato gli elementi essenziali di det ta ipotesi criminosa nel fatto dell'associazione, nel numero degli associati(tre o più secondo sia il le=
gilatore del 1931 che del 1982) e nello scopo delit tuoso compreso nel programma sociale, esattamente ri cordando, in relazione al primo elemento, quanto argo mentato dalla concorde dottrina e giurisprudenza le quali, pur escludendo la necessità che l'associa=
zione tragga origine da un regolare atto di costitu zione, richiedono, pur sempre,la creazione di una orga nizzazione di fatto, nonchè la coscienza e la consa=
pevolezza dei singoli soci di fare parte di una so cietà criminosa e di agire per i suoi scopi, anche
Ise, giusta la costante giurisprudenza di questa Cor= te Suprema, è sufficiente una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi in concreto idonei per la realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato e per=
dura e precisando, altresì, in ordine all'elemento psicologico del reato in esame, che il fare parte di una società e l'agire per i suoi scopi comporta la volontaria e consapevole assunzione, da parte del l'associato, di un vincolo di reciproca disponibili=
tà con gli altri partecipanti in relazione allo svol gimento dell'attività programmata, vincolo prescin' dente dall'attuazione concreta del programma crimi noso,hanno esattamente precisato che l'associazione di tipo mafioso richiede, rispetto all'associazione. per delinquere di cui all'art.416 c.p., un "quid plu ris" identificantesi negli scopi che gli associati si prefiggono di raggiungere, non limitati alla com missione di delitti,ma comprendenti anche l'acqui= sizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o del controllo di attività economiche, di concessi o ni,di autorizzazioni,appalti e servizi pubblici o al la realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per sè o per altri, nonchè nei mezzi di cui gli associati si avvalgono, identificabili nella condizione di assog=
gettamento e di omertà che gli associati medesimi sono capaci di creare attraverso la forza intimida=
trice propria del vincolo associativo da loro costi tuito.Tutto ciò premesso,la Corte di Appello,attra=
verso la valutazione complessiva di tutti gli emer-
genti elementi probatori, è pervenuta alla conclusione che appare perfettamente rispondente ad una concreta interpretazione della norma incriminatrice in esame l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo gra do, secondo la quale, nel comune di Catania negli an'
ni 1989-90,e forse anche prima, abbia operato un grup=
po malavitoso facente capo all'odierno imputato GI SE SA ed avente la specifica finalità di rea=
lizzare, avvalendosi della forza intimidatrice propria del vincolo associativo e della correlativa condizio ne di assoggettamento e di omertà degli altri, profit ti e vantaggi ingiusti, comprese anche delle consisten ti infiltrazioni nel tessuto socio-economico della città, la instaurazione di rapporti di reciproca as'
sistenza con 'altre consorterie criminali della stes sa e di altre città, nonchè, per il tramite del GE=
vese,la consistente presenza nelle pubbliche istitu zioni cittadine,tale da condizionare la pubblica am ministrazione in materia di appalti, autorizzazioni. ecc. Per quanto, in particolare, riguarda la posizione del SA,i giudici di appello hanno indicato i se= guenti elementi probatori evidenzianti, non soltanto la sua appartenenza ad un pericoloso contesto malavi toso,ma la sua assunzione, in tale contesto, di una po sizione di preminenza, la sua capacità di aggregazione e di assoggettare gli altri, all'interno e all'esterno della consorteria criminale, ponendosi, con i suoi at'
teggiamenti di accattivante paternalismo e, in altri casi, di spregiudicata arroganza, come titolare di un potere occulto, idoneo a conseguire quella condizione di assoggettamento e di omertà tipica del gruppo de= linquenziale mafioso: 1) l'attentato, subito alla fine-
del gennaio 1984 e non denunciato alle forze dell'or dine, ad opera di un individuo travisato ed armato di un fucile a canne możze; 2) il secondo attentato su= bito il 16 febbraio 1984 quando nella vettura sulla quale viaggiava venne rinvenuta una pistola calibro
7,65 con le relative munizioni;
3) il terzo attenta=
to subito mentre viaggiava nell'auto "Golf G.DT" con dotta dal cugino ER RE in occasione del quale quest'ultimo si rese irreperibile per diverso tempo%3B 4) il valore fortemente indiziante dei tre episodi che precedono, se unitariamente considerati, perchè dimostranti, sia il comportamento mafioso(ere
: mancata, infatti, ogni forma di collaborazione con le forze dell'ordine) del SA di ER AT
re,sia, quale spiegazione dei tre attentati, l'esistenza
· di un conflitto tra contrastanti consorterie crimina li;
5) l'atteggiamento, tipicamente mafioso, assunto dopo tali attentati dal SA il quale andò a vivere in un appartamento con gli infissi blindąti e si ser viva per i suoi spostamenti di una autovettura blin data;
6) la telefonata del 6 agosto 1990, intercetta ta,con la quale egli, parlando con l'avv.to Di ZI, si lamentava di tali indubbie limitazioni alla sua libertà di movimento che non gli consentivano di spie gare in pieno la potenzialità della sua organizzazio ne;
7) l'accertata attività di contatto con gli altri membri dell'organizzazione criminale esplicata con myч il telefono e con il frequente e quotidiano contat'
to personale con tali membri previa predisposizione то di un filtro di controllo, attuato attraverso l'agen zia assicuratrice di cui era titolare, che regolamen tava opportunamente le visite dei non addetti ai la vori;
8) gli episodi riguardanti CO AR,il prof.
AL AL e l'intervento decisamente autorevole nei rapporti di dare e avere tra IT EN e
SS AR, tutti emersi attraverso le intercettazio ni telefoniche e dimostranti che il SA, assurto ad una posizione di "personaggio di rispetto", la cui autorità era riconosciuta da molti operatori econo=
mici i cui nominativi si desumono direttamente o indirettamente dalle intercettazioni telefoniche e
-era in grado di dall'istruttoria dibattimentale assicurare la propria "protezione",non solo al mecca nico CO, ma anche al noto professionista AL
avendo entrambi,a fronte della minaccia al sereno svolgimento del loro lavoro, solo a lui fatto ricorso,
e non alle istituzioni statali a ciò preposte,rico= noscendo,così,la maggiore efficienza del potere cri minale occulto, rappresentato dal SA,e dimostran' do,d'altra parte, quella solidarietà diretta ad esclu dere l'intervento della legge nelle controversie pri vate,tipica delle consorterie mafiose;
9) l'episodio riguardante il LI evidenziante l'arroganza con la quale il SA era solito trattare il commesso del negozio gestito dalla moglie del LI e lo stesso LI, nonchè TT SA, titolare del centro diffusione confezioni di TE e la sua intolleranza dimostrata nell'apprendere arbitra rie interferenze di terzi nei confronti delle per-
sone da lui protette;
10) il concreto. intervento,non soltanto a livello emotivo, dell'intero "clan" diret to dal SA nella vicenda processuale riguardante
RI ET con lo sconcertante coinvolgimento di un professionista esercente la professione forense il quale spinge i suoi consigli ai limiti della su bernazione, e le strane frequentazioni di un sottuf ficiale della polizia di Stato in discutibili rap=
porti di amicizia con uno dei membri del "clan";
11). l'ancor più concreto intervento a favore di uno degli associati, OT AO, chiaramente dimostra to dal rinvenimento, nel cassetto della moto "Vespa" posseduta da Di AO GI,di una dichiarazione di risarcimento dei danni in favore del OT non ancora sottoscritta dalle parti offese;
12) il susse guirsi assillante di telefonate conclusosi nel tem poraneo sfratto dell'intero nucleo familare di Papa serio RE per dare ospitalità ad un esponente di altro "clan" mafioso;
13) la serie convulsa di telefonate, susseguitesi dalle ore 22,18 in poi del
18 giugno 1990, nel corso delle quali una vicina di casa e la moglie di ER RE chiedono aiuto al "capo" (cioè al Salve) perchè mandi qualcu
-
no in loro difesa avendo notato la presenza di " quattro cani dietro la porta....di quelli brutti!"
14) il paterno consiglio dato dal SA al OT sempre emergente dalle telefonate intercettate
- sul modo di comportarsi con le forze dell'ordine nel caso che non lo avessero trovato in casa duran
Love te un servizio di controllo essendo il secondo agli arresti domiciliari;
15) la vendita a condizione svantaggiose per il concessionario di tre ciclomo tori a tre componenti del "clan" Pillera, effettuata nello stesso giorno con la "garanzia morale" del
SA subconcessionario;
16) l'attenta e completa analisi delle intercettazioni telefoniche, la corret ta interpretazione del linguaggio usato dal SA,
talvolta criptico, talvolta furbesco ed ironico,ma sempre imperioso ed arrogante effettuata dai giudi ci di primo grado concorrente a dimostrare, unita mente agli episodi che precedono, a conclusione,la circostanza che il SA aveva costituito intorno a se una consorteria criminosa, abbastanza nota
| nell'ambiente socio-economico in cui operavaYin gra do di inserirsi, attraverso opportuni contatti, anche nelle istituzioni ed anche in territori diversi da quello catanese.Così dimostrata l'esistenza della organizzazione criminale di stampo mafioso ed il ruolo di capo assunta in essa dal SA,la Corte :
di Appello ha osservato,per quanto,in particolare, :
riguarda la posizione dei due ER, RE
e GI, che costoro, cugini entrambi del SA, risultano a questo legati, più che dal vincolo fami liare,da una vera e propria dipendenza gerarchica;
che ER RE rappresenta uno dei bracci operativi più importanti del gruppo;
che egli si tro vava assieme al SA allorchè questi ebbe a subire l'ultimo degli attentati, che lo aveva particolarmen te spaventato,come era dimostrato, non soltanto dal fatto che si era reso immediatamente irreperibile.
ma dal continuo stato di apprensione in cui si tro anche vava, evidenziato dal susseguirsi delle telefonate intercettate la sera del 18 giugno 1990 (egli dimo= Che strò,in quella circostanza, il suo livello di inse=
rimento nel gruppo malavitoso capeggiato dal SA
era tale da fargli legittimamente ritenere di esse re,al pari del capo,possibile oggetto di attentati da parte di appartenenti a "clan" rivali); che a
ER RE, come è dimostrato dal susseguir si di telefonate intercettate del 15 giugno 1990,
si rivolge il SA nel momento in cui bisognava dare ospitalità ad un componente di altro "clan"
mafioso ottenendone, dopo qualche resistenza (vedi
I le telefonate intercettate) l'assenso; che anche Pa
SE GI, al pari del fratello RE, è
direttamente coinvolto nell'episodio della ospita lità concessa da costui ai membri dell'altra consor teria come si evince dalla sequenza delle telefona=
te intercorse tra i due, alle quali partecipa anche la moglie di RE, sia in occasione della perqui sizione in casa di costui, allorchè chiede alla cogna ta se i carabinieri avessero trovato qualche cosa,
ed in particolare dei"fazzoletti", sia in occasione delle telefonate del 5 luglio 1990 quando ordina all'AI e al Di AO di recarsi immediatamente dal SA, ottenendone l'immediata disponibilità, sia infine attraverso la presenza costante al processo contro o il RI per informare immediatamente il
ч о capo sulla evoluzione degli eventi, che dalla telefo nata, da ultimo ricordata, del 5 luglio risultava evi dente che ER GI era uno dei luogotenen ti del capo in grado di trasmettere e soprattutto di fare accettare, senza titubanza o commenti, gli or dini impartiti dal capo;
che, quindi, per quanto riguar da ER GI, non vi è dubbio che gli elemen
-ti indizianti, già posti in evidenza dai primi giudi ci,consentono in maniera inequivocabile di ricolle=
garlo all'attività del gruppo criminale capeggiato dal SA in una posizione di mediazione tra il Sal
vo ed i gregari e di affermare la di lui coscienza e consapevolezza di tale insediamento nel programma criminoso del gruppo.Esaminando, infine, in particolare,
-
la posizione di AI RI, i giudici di appello hanno esaurientemente osservato che egli, insieme al
Di AO e su sollecitazione del SA, si recò in :
casa di ER GI per una faccenda che in teressava l'associazione indicata come pagamento di un assegno e di una bolletta della luce;
che era in rapporti di amicizia e di frequentazione con il Di
AO che gli dava in prestito la propria autovet' tura;
che la attiva partecipazione di AI RI
alla associazione criminale si desume da una tele=
I fonata intercorsa tra il SA e il IT nella quale viene indicato come: "un bravo ragazzo,capa= ce della situazione, fedele, ubbidiente che tutti i giorni va a trovare il capo e gli spiega la situa=
zione com'è; che il SA ha una grande fiducia in lui tanto che lo incarica del delicato compito di vigilare sullo studio del prof. AL ed è a lui che si rivolge per completare il quadro delle per= :
sone necessarie per la costituzione della simulata società che avrebbe dovuto immettersi, ad opera del
VE, sul pubblico servizio per la rimozione del le auto abusivamente in sosta. Come si vede, la Corte
di secondo grado ha indicato una massa impmente di gravi elementi indiziari, tutti tra loro convergenti ed idonei a dimostrare, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema richiamata dal difensore del SA, l'esistenza tra i ricorren ti e i loro complici di un vincolo associativo di particolare intensità e stabilità tale che, avvalen dosi della forza di intimidazione del medesimo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva, esista ed operi permanentemente fuori dalla legge ed abbia a presidio una organizzazione stabilmente rivolta al conseguimento dei suoi sco= ve ч то o
L
☐
☐
pi,riassumibili nella finalità di acquisire la ge= stione o il controllo di attività economiche, tanto nel settore pubblico che in quello privato e di acqui sire vantaggi economici illeciti di ogni genere at'
traverso la commissione di una serie indeterminata di azioni criminali(Cass., I sez.pen.,29 gennaio 1988
e successive tutte conformi).Tutto ciò è stato dimo strato dai giudici di appello nella sentenza impugna ta attraverso la valutazione complessiva degli ele=
menti indiziari sopra ricordati ed, in effetti,i ri-
correnti, con i motivi or ora esaminati, sotto la for ma di evidenziare inesistenti vizi di legittimità
della decisione impugnata, hanno, in sostanza, ripropo sto una nuova valutazione - inammissibile in questa sede degli elementi medesimi contrapponendo, alla valutazione complessiva di tali elementi effettuata dalla Corte di secondo grado,la consueta e scontata tecnica difensiva di considerarli l'uno separatamen te dagli altri nel tentativo di svalutarli tutti.
Deve,a questo punto, esaurendo il tema relativo al reato associativo contestato agli imputati, essere esaminato l'unico motivo del primo difensore del
VE con il quale, come si è detto in narrativa,
sono stati avanzati rilievi di ordine processuale
(mancata correlazione della sentenza con l'accusa contestata) e sostanziale (manifesta illogicità del la motivazione) avverso il capo della impugnata de=
cisione con il quale i giudici di appello,riforman do la decisione di primo grado che aveva assolto il
VE dalla ipotesi di concorso esterno nella associazione a delinquere creata dal SA e dagli
1
altri coimputati, di cui ai motivi di ricorso in pre cedenza esaminati, hanno, invece, ritenuto il VE
partecipe a pieno titolo del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso contestato al SA,
al ER RE, al ER GI, al Ni
cotra AO,al Di AO GI, all'AI RI
e allo AL GE.
Anche tale motivo è infondato.
L'eccezione di ordine processuale è stata, infatti,
già validamente ed esattamente respinta dai giudici di appello con l'osservazione che trattasi dei me=
desimi fatti che all'imputato erano stati contesta ti e sui quali egli era stato posto in condizione di difendersi e ai quali, in una diversa valutazione globale, viene data una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione con un potere che essi giudici hanno ritenuto di esercitare legit'
timamente, in applicazione della norma di cui allo art.597,comma 2, lettera a),c.p.p.,tenuto conto che a seguito dell'appello proposto dal P.M., è entrata a far parte del devoluto tutta la materia riguardan te il rapporto tra il VE e l'associazione di tipo mafioso gestita dal SA.E che trattasi non di immutazione del fatto contestato si appalesa evi dente se si considera che i fatti considerati dai giudici di merito ed addebitati al VE sono sempre gli stessi;
trattasi dei comportamenti enuncia ti nel capo F) della rubrica e cioè "essersi adope rato fattivamente ed efficacemente per consentire :
al SA e ai suoi complici di costituire una socie tà cooperativa artigiana(mercè i consigli teorici dell'OS e l'aiuto pratico di questi e del
VE che provvedeva, fra l'altro, anche a prendere
: accordi con il notaio che doveva rogare l'atto co=
stitutivo della società) e di metterla in condizio ne di acquisire dal Comune l'appalto del servizio di pubblica utilità della rimozione delle auto che intralciano la circolazione stradale".La differenza tra il primo e il secondo grado è consistita soltan to nella diversa qualificazione giuridica data a tali fatti,essendo stati contestati come concorso esterno ed autonomo del VE con l'associazione a delinquere costituita dal SA e gli altri asso-
ciati a lui sottoposti - e i giudici di primo grado,
ritenuta valida tale contestazione, hanno ritenuto che il VE non ha commesso tale concorso esterno ed autonomo con l'associazione criminosa ed avendo,
B
invece,la Corte di secondo grado, andando di contra=
rio avviso anche rispetto all'appellante P.M.,che insisteva per l'affermazione di colpevolezza in or=
dine al fatto-reato così come contestato, ed operando una diversa lettura delle emergenze processuali,qua=
lificato quei medesimi fatti come espressione di una partecipazione, a pieno titolo, nel reato di asso=
ciazione a delinquere di tipo mafioso contestato al SA e agli altri correi sopra ricordati, della quale, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., essa ha ritenuto colpevole il VE. Non vi è sta ta, con tale modificazione della qualificazione giuri dica dei fatti contestati, alcuna violazione del di=
ritto della difesa perchè la Corte di secondo grado ha, pur sempre, giudicato in ordine a quei concreti comportamenti che sono stati contestati al VE
nel capo di imputazione-e sui quali il predetto, è stato posto in grado di difendersi utilizzando, ai
-
fini del decidere, sempre quei medesimi elementi pro=
batori(telefonata dell'8 giugno 1990 e gli altri ele menti che saranno ricordati tra poco in sede di esame del rilievo sostanziale avanzato col presente motivo)
sui quali la difesa è stata ampiamente in grado di interloquire.Che, del resto,in una situazione siffatta,
nella quale è stata modificata soltanto la qualifica= 2
zione giuridica dei concreti comportamenti contestati,
debba essere esclusa la violazione del principio della della sentenza necessaria correlazione con l'accusa contestata, è con forme alla costante giurisprudenza di questa Corte
Suprema secondo la quale sussiste tale violazione so lo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi,ri=
spetto a quello contestato, in rapporto di eterogenei tà o di incompatibilità, nel senso che si sia realiz=
zata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto così di fronte, senza avere avuto alcuna possibilità di effettiva difesa,
ad un fatto del tutto nuovo (Cass.,sez.II, 16 gennaio
1988 n.568)%; che tale violazione ricorre soltanto quan do il fatto emerso dal dibattimento şią diverso da quello enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, nella richiesta o decreto di citazione a giudizio,
spettando al giudice, poi, ove ricorra, dare al fatto una definizione giuridica diversa rispetto a quella originaria specificata nei predetti atti di contesta zione (Cass., sez.IV, 23 settembre 1988 n.9414, Vigorito); che, poichè il principio della relazione tra la sen'
tenza e l'accusa contestata risponde all'esigenza :
di evitare che l'imputato sia condannato per un fat to inteso come episodio della vita umana rispet
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to al quale non abbia potuto difendersi, si ha viola zione di tale principio soltanto se ricorre una mo=
dificazione del fatto nei suoi elementi essenziali e se da ciò derivi un effettivo nocumento per il di ritto di difesa,con l'avvertenza, però, che il fatto
т
contestato non è soltanto quello descritto nel capo
е
Idi imputazione, ma anche quello oggetto di contesta zione nel corso dell'interrogatorio o in altri atti che consentano tempestivamente all'imputato di svol gere concretamente la propria difesa (Cass.,sez.I,13
agosto 1987 n.9081;24 agosto-1987-n.9367;sez.VI,29
settembre 1988 n.9547 e successive tutte conformi anche sotto la vigenza del nuovo codice di rito).
Anche il rilievo di natura sostanziale contenuto nel motivo in esame è infondato non sussistendo il denunciato vizio della motivazione dato che, al con trario,i giudici di appello hanno dato ampia e logi ca giustificazione del loro diverso convincimento
- rispetto ai giudici di primo grado e allo stesso appellante P.M. - alla stregua del quale i fatti contestati al VE al capo F) della rubrica do vevano essere qualificati come partecipazione, a pie no titolo,nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, contestato al SA e agli altri correi sopra indicati,e doveva essere affermata la colpevo lezza del VE in ordine a tale reato.Essi han'
no,innanzitutto, con piena aderenza alle emergenze processuali e con argomentazioni ineccepibili dal punto di vista: logico-giuridico, evidenziato l'erro=
re, in cui erano incorsi sia i giudici di primo grado che il P.M. appellante, di ritenere che i rapporti tra il VE ed il SA, lontano parente della moglie,fossero iniziati soltanto il 28 giugno 1990,
data della sopra ricordata telefonata, fatta dal Sal
vo dalla propria abitazione all'Assessorato con la quale chiedeva di parlare con l'on.VE.Tale
convincimento, condiviso sia in prime cure che dal
P.M., era fondato sulla palese mancanza di frequenta zioni di tipo amichevole e familiare fra i due, desu mibile dalla circostanza che il SA, il 20 ottobre
1990, parlando con la moglie del VE, precisa di
"essere PP della zia ON. Ma tale osservazio ha logicamente argomentato la Corte di secondone -
grado = dà soltanto la certezza che i rapporti tra il SA e il VE non si estendono anche ai lo ro famigliari ma non consente di affermare che abbia no avuto inizio dopo il 28 giugno 1990 perchè una attenta analisi della conversazione intercorsa in quella data tra i due lascia, invece, chiaramente in'
tendere la preesistenza di un rapporto di non facile lettura, ma certamente di carattere illecito, che era stato interrotto per un certo periodo di tempo, avendo,
con molta probabilità, il VE preso le dovute di stanze dal pericoloso cugino in conseguenza di qual'
che episodio che rischiava evidentemente di compro=
metterlo più del dovuto.I giudici di appello fondano logicamente tale loro convincimento sui seguenti ele=
menti di natura interpretativa e deduttiva: (1) l'im=
possibilità di escludere, per il periodo precedente alla data nella quale fu dato inizio alle intercetta zioni telefoniche, che vi fossero stati altri contat'
ţi telefonici, riguardanti "affari comuni", tra i due;
2) il carattere ironico, di vago rimprovero e alquan to sprezzante del linguaggio usato dal SA nei con fronti del VE 'dimostrante, da una parte,la si=
curezza del primo, perfettamente cosciente e consapevole della propria autorevolezza anche nei confronti .del lontano parente di lui più anziano e titolare, inoltre,
di una carica di notevole prestigio al quale era, tut tavia,possibile rivolgersi con burbera ma paternali stica disapprovazione per non essersi fatto sentire da un certo tempo(come stai giovanotto? Minchia se
TT non viene alla montagna, la montagna -va da
TT) e, dall'altra, il disappunto del VE il quale in altre occasioni e con altri personaggi si esprime con arrogante intransigenza e, invece,nei con fronti del cugino assume l'aria del dipendente preso in fallo per non essersi fatto sentire da un pò di tempo;
3) la telefonata n.789 del 26 novembre 1990 nella quale l'imputato OS, parlando, ad un certo momento con AL NZ, accenna ad"un irrigidi mento dell'organizzazione - alla quale è legato questo personaggio politico" e l'OS in quel momento era già a perfetta co=
noscenza dei rapporti' tra il VE e il "clan" ma fioso facente capo al SA, giacchè egli stesso ave=
va concorso a costituire la nuova società cooperati=
va che si sarebbe inserita nel servizio di rimozione delle auto;
4)la deposizione di OS D'RR sia al P.M. che in dibattimento in tema di percezione di tangenti da parte del VE a carico delle ditte che si occupavano della rimozione delle auto abusiva mente in sosta, percezione che sarebbe avvenuta fin.
_ dal momento in, cui il VE aveva assunto, la carica di assessore e posta in essere da un gruppo di përso
ne(cioè una cosca di malavitosi) esercitante una in-
gerenza determinante e, in particolare, la circostanza riferita dal D'RR come appresa dallo stesso GE
vese,che questo, cioè, gli avrebbe detto "di-non essere lui ad occuparsi della rimozione ma alcuni a=
mici suoi..."; 5) l'altra circostanza, riferita sempre dal D'RR; dell'incontro avuto con un giovane,il quale gli disse che veniva per conto dell'amico comu ne che gli parlò della rimozione, gli disse che gli altri stavano pagando le somme, gli fece capire che o pagava anche lui o non avrebbe potuto più lavorare;
circostanza questa, avvenuta in epoca certamente pre=
cedente al giugno 1990;e significativa per il eompor u то
o
Y
tamento, l'aspetto e i modi chiaramente malavitosi del giovane 3;36) il dato, obbiettivo costituito dalla attività esercitata dal VE con abuso delle proprie funzioni di assessore, col chiaro ausilio di una associazione malavitosa con metodi e risultati chiaramente inquadrabili nell'ipotesi delittuosa
· prevista dall'art.416 bis c.p.; 7) le proposte di ingaggio formulate alle ditte assuntrici del servi zio di rimozione delle auto in sosta abusiva e da queste accettate senza alcuna osservazione, la circo
Ispezione con cui la notizia relativa alla richiesta di tangente circolava tra le persone assoggettate e le modalità con le quali il VE, appena un me se dopo avere avuto la delega di assessore alla via "
bilità, iniziò il suo aggancio mirato, tendente a coin volgere nella nuova cooperativa l'OS %; 8)
le dichiarazioni rese dallo stesso VE el P.M.,
in un momento, in cui ignorava quando erano iniziate le intercettazioni telefoniche di cui gli era stata data generica notizia al, momento dell'arresto, con le quali egli ammette di avere instaurato i rap porti col SA in epoca antecedente alla. telefona ta del 28 giugno 1990, avendo quest'ultimo,quale cu gino della moglie, chiestogli insistentemente di ini ziare tali rapporti subito dopo l'assunzione, da par te suà, dell'incarico di assessore;
9) il comporta=
mento del VE che, contrariamente al suo caraṭ=
- tere imperioso, prepotente e prevaricante (vedi con cordi deposizioni ZI, NE e AT), di mostra, nel contesto della ricordata telefonata del
28 giugno 1990, oltre ad una familiarità con l'inter-
•
locutore assolutamente in contrasto con i rapporti di scarsa frequentazione con il SA che egli ha
'ammesso nell'interrogatorio, una strana remissività
nell'accettare il larvato rimprovero del SA ed una immediata e supina accettazione del suo invito,
appunto difficilmente spiegabile dato il suo carat'
tere e la carica rivestita, se si prescinde dalla pre sumibile sua posizione, preesistente, di associato al
"clan" mafioso capeggiato dal SA.
Come si vede,la Corte di secondo grado è pervenuta alla conclusione circa la sussistenza della prova piena, esauriente ed inequivoca della partecipazio
-
ne del VE, a pieno titolo, alla associazione per 190
delinquere di tipo mafioso capeggiata dal SA e composta da questo e dagli altri correi sopra indi= C:
cati attraverso la complessiva valutazione,dei sopra elencati elementi probatori da essa ritenuti gravi,
precisi e concordanti - valutazione che, essado stret'
tamente aderente alle emergenze probatorie, immune da vizi logici o giuridici e congruamente motivata, non
è censurabile in questa sede di legittimità.. م
Procedendo, a questo punto, all'esame dei seguenti mo tivi di ricorso:secondo del SA, secondo di Papase (quarto del secondo difer e di VE,
. rio RE, terzo dell'AI, primo, secondo, terzo en quarto, quinto e settimo dell'OS, nonchè dei due motivi nuovi depositati dall'OS con la memoria del 3 febbraio 1993 ed infine dei primi due v o n
L e motivi formulati personalmente dall'OS
motivi, tutti questi or ora elencati, che possono es'
sere esaminati congiuntamente avendo per oggetto il medesimo capo della sentenza e deducendo doglianze sostanzialmente analoghė pur nella diversità delle varie posizioni personali si osserva che sono tut
ti infondati.
Anche relativamente a tale capo,non sussistono,in'
fatti,i denunciati vizi della motivazione della sen tenza impugnata in quanto, anche relativamente ai rea ti esaminati, il convincimento raggiunto dai giudici appello, sulla colpevolezza dei sopra ricordati ricorrenti, è frutto della complessiva valutazione delle emergenze probatorie, insindacabile in questa sede per le ragioni più volte enunciate.
In particolare la Corte di secondo grado, dopo avere ricostruito la vicenda processuale relativa a tali reati ricordando che il P.M., nel formulare i capi di imputazione, aveva posto a carico di SA EP= pe, AL GE, AI RI, ER AT
re, VE AN e OS GI, alla let tera D) della rubrica, tutti i fatti ritenuti prodro mici all'inserimento, nel servizio rimozioni auto, del la società che essi avevano simulatamente costitui=
to, fatti chiaramente commessi dal VE ma esten sibili agli altri imputati a titolo di concorso,con la qualificazione giuridica di abuso d'ufficio con'
sumato, continuato ed aggravato ai sensi degli artt.
110,81 cpv,323,commi 1 e 2 c.p.; che il P.M. ai mede simi imputati ed alla lettera E) della rubrica ave va dato carico di tentato abuso di ufficio aggrava to, con riferimento al tentativo da essi effettuato di inserirsi in parte, mediante la società all'uopo simulatamente costituita tra loro, nel servizio di rimozione delle auto per conto dell'Amministrazione comunale di Catania;
che al solo VE era stato,
altresì,contestato il reato di abuso di ufficio ag-
gravato in relazione ad una riunione che egli aveva indetto nel marzo del 1990 fra le ditte incaricate del servizio di rimozione auto chiedendo ai respon sabili di tali ditte di assumere alle loro dipenden ze delle persone, da lui raccomandate che venivano effettivamente. assunte prestando una giornata lavo rativa di prova(capo F ter della rubrica); che il me desimo reato era stato contestato al VE in re lazione ai suoi interventi in favore di alcuni suoi amici per fare diminuire l'importo delle contravven zioni a costato notificate dall'Amministrazione comu nale(capo F quater della rubrica); che, sempre con la medesima qualificazione giuridica, al capo Dobis, del la rubrica, era stata, altresì, contestata, al GEvėse ed all'OS, come ulteriore attività oltre quella specificata a carico anche degli altri imputa :
ti al capo D) della rubrica, l'illecita estromissione dal servizio della cooperativa S.RE e ciò an che per realizzare l'illecito profitto del reato di concussione contestato al solo VE al capo F)
della rubrica;
che i giudici di primo grado avevano v
Lo
qualificato come reato consumato di abuso continua=
to ed aggravato i fatti contestati alla lettera E) della rubrica, ritenendo assorbiti in tale contesta zionè anche i fatti di cui alla lettera D),e per ta li fatti avevano affermato la colpevolezza di SA
GI, ER RE, ER GI, Ni=
cotra AO,Di AO GI, AI RI, Specia
le GE,VE AN e OS GI;
avevano ritenuto, altresì, provata la colpevolezza del
VE in ordine ai fatti contestatigli ai capi F bis e e quater della rubrica, ritenendo che i fatti re lativi a tale ultima imputazione e dovevano giuridica mente inquadrarsi nell'ipotesi di cui all'art.323
bis c.p.;che i medesimi giudici di primo grado non avevano ritenuto, invece, sufficientemente provata la colpevolezza dell'OS per il reato di cui al capo D bis della rubrica, dal quale lo assolvevano perchè il fatto non sussiste e quella del VE in ordine ai reati di cui al capo D bis ed F ter,
dai quali lo assolvevano perchè il fatto non sussi=
ste, ha congruamente spiegato le ragioni alla stregua delle quali,confermando, per il resto, l'appellata de :
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cisione, è pervenuta,in parziale riforma della mede=
sima, alle ulteriori pronunce di condanna ricordate in narrativa.A tale uope i giudici di appello hanno,
innanzitutto, provveduto ad una esatta definizione della figura criminosa in esame (sotto la cui fatti=
specie erano stati, cioè, come si è visto,qualificati i fatti di cui ai capi or ora ricordati) rilevando che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art.323 c.p., quale risulta a seguito della riforma contenuta nel l'art. 13 della L.26 aprile 1990 n.86,comprende una gamma di comportamenti molto più vasta di quella compresa nella precedente previsione normativa giac chè riferisce la condotta dell'agente a qualsiasi abuso della pubblica funzione("....abusa del suo uf=
ficio), riferendosi dunque a "qualsiasi strumentaliz zazione dell'ufficio senza necessità che l'abuso si concretizzi necessariamente nel porre in essere, nel l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale,
atti legislativi, giurisdizionali ed amministrativi;
che la nuova previsione normativa include,cioè, qual siasi comportamento del pubblico ufficiale che si esplichi in qualsivoglia ingerenza profittatrice o in una illecita deviazione dai fini propri della.
pubblica amministrazione e quindi "1 .in qualsiasi trasgressione dei doveri dell'ufficio posta in es'
sere al fine di procurare un ingiusto vantaggio,pa trimoniale o non, a sè o ad altri"; che, in altri ter mini,il legislatore ha inteso rafforzare la tutela penale a fronte di quegli atti posti in essere dal pubblico ufficiale che attentino al buon andamento :
e alla imparzialità della amministrazione e ciò in esecuzione del precetto costituzionale che all'art.
↑
97 della carta impone che l'organizzazione dei pub C
blici uffici sia tale, da assicurare le suddette fi nalità; che proprio tale scopo si è voluto raggiun'
gere,da una parte, abrogando l'ipotesi delittuosa pre vista dall'art.324 c.p. e, dall'altra, ampliando gli spazi operativi dell'abuso del pubblico ufficiale, cosicchè mentre nella precedente formativa l'elemento oggettivo, necessario per integrare l'ipotesi delit'
tuosa di cui all'art.323 c.p., richiedeva una condotta attiva costituente il mezzo attraverso il quale l'a buso si estrinsèċava,la normativa attuale attribui= sce valenza oggettiva a qualsiasi uso che il pubbli co ufficiale faccia del proprio ufficio contrario all'interesse costituzionalmente tutelato dell'uffi cio medesimo, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio o per arrecare ad altri un dan no ingiusto;
che l'abrogazione dell'art.324 c.p..coe va alla modifica dell'art.323 c.p. ha attribuito a questa ultima norma una specificità del divieto le-
gislativo che prima non aveva, lasciando al di fuori di qualsiasi previsione legislativa tutti quei casi in cui la "presa di interesse",come privato, del pub=
blico ufficiale non sia la conseguenza di un abuso funzionale da parte del 1 medesimo ed includendo, inol tre, nel divieto penale qualsiasi atto compiuto dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie fun zioni, che non risponda ai canoni del "buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazio=
1 ne" Tali giuste deduzioni, che questa Corte piena=
mente condivide e fa proprie, infondatamente vengono contestate dalla difesa dell'OS nel primo motivo del suo ricorso perchè l'interpretazione del l'art.323 c.p.,nella sua nuova formulazione, effettua
14. ta dai giudici di appello, è pienamente conforme alla lettera e alla "ratio"della norma, quale si desume ri costruendo l'intenzione del legislatore attraverso il confronto sistematico tra la vecchia e la nuova normativa, oltre che ai principi generali e costitu=
zionali del nostro ordinamento.In tal senso è del resto la giurisprudenza costante di questa Corte Su-
prema alla stregua della quale si è ritenuto che tra il nuovo testo dell'art.323 c.p. e i precedenti artt.
323 e 324 del medesimo codice sussiste un nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni il quale riconduce l'interferenza di tali precetti nel più complesso fenomeno di successione di norme
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incriminatrici nell'ambito del quale la nuova legge,
se da un lato ha ampliato, per qualche aspetto,le pre vigenti previsioni incriminatrici e se, dall'altro,ha escluso la rilevanza di alcune ipotesi già punite co me reato, ha,invece, conservato tale rilevanza rispetto ad altre imponendo, per queste ultime, l'individuazione della norma più favorevole applicabile ai sensi del'
l'art.2,comma terzo,c.p.(vedi:Cass.,seziVI, 11 settembre
1990 n.2627, Macù e precedenti tutte conformi); che,i in
particolare,il "fatto" abusivo di cui all'art.323 c.p non deve estrinsecarsi in un tipico atto amministrati vo e tanto meno avere necessariamente contenuto deci sorio, ma riguarda qualunque attività del pubblico uf=
ficiale che, con abuso dei poteri a questi spettanti,
sia stata posta in essere per procurare ad altri un vantaggio,a nulla rilevando la natura dell'atto com piuto:risoluzione anzichè deliberazione in senso te cnico giuridico, atto interno o atto avente immedia=
ta efficacia esterna (Cass. sez.VI,1 febbraio 1990
n.1467, Papale e precedenti tutte conformi).
Ciò premesso,i giudici di appello hanno ulteriormente argomentato che le esposte considerazioni pongono in termini abbastanza semplici e lineari l'ipotesi del la partecipazione di soggetti privati al delitto in esame, soggetti la cui posizione, peraltro, non dovreb be neanche venire in considerazione nel caso in cui il delitto, la cui nozione richiede, nel soggetto atti vo essenziale,la qualità di pubblico ufficiale, faccia parte del programma criminoso di una associazione..
per delinquere;
dimostrato, infatti, come si era in pre=
cedenza argomentato, che il SA faceva parte inte=
grante ed essenziale dell'associazione per delinquere capeggiata dal SA fin da epoca precedente al giugno
1990, era evidente che il VE,come associato al la consorteria criminosa,la strumentalizzava e da questa veniva strumentalizzato;
con la conseguenza i che l'apporto degli altri consociati, tanto più.se,
come nella specie, taluni di essi erano particolarmen te interessati da una diretta partecipazione, attuata attraverso la volontaria e consapevole adesione alla simulata società cooperativa, ai vantaggi patrimonia li che il pubblico ufficiale intendeva conseguire-
per sè e per gli altri soci, realizza in pieno l'ipo tesi di concorso nel reato prevista dall'art.110
c.p. senza che occorra ulteriore e specifica attivi vità.Tali argomentazioni della Corte di secondo gra do,che queste Corte pienamente condivide e fa pro=
prie, costituiscono già, di per sè stesse, un elemento sufficiente a giustificare, ritenendolo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico,il convincimento da essa espresso in ordine alla colpevolezza,relati=
vamente ai reati in esame, di tutti i ricorrenti so=
pra ricordati: tuttavia la detta Corte ha valorizza=
to anche, a tal fine, specie in riferimento ad alcuni dei fatti contestati al capo D) in ordine ai quali A-
l'errata interpretazione della telefonata, più volte ricordata, del 28 giugno 1990;da parte del NA
(nel senso,cioè, di ritenere che i rapporti tra il-
SA ed il VE fossero iniziati da tale tele=
fonata) lo aveva indotto a ritenerli insussistenti,
sia pure soltanto in sede di motivazione altri ele
-
menti probatori desumibili dalle intercettazioni te lefoniche successive alla ricordata telefonata del
28 giugno 1990, dalle dichiarazioni dei testimoni e degli stessi imputati, nonchè dall'esame della documen tazione acquisita, dal complesso dei quali essa ha ri costruito, con sufficiente certezza, la laboriosa vicen da e l'azione dei compartecipi all'azione criminosa consistente nel creare, tramite gli interventi del Ge
novese sull'intero servizio di rimozione delle auto in sosta, una situazione di disturbo e di cattivo fun zionamento tale da determinare la necessità di un rior=
dinamento globale del servizio stesso in modo da consentire,come un accadimento del tutto casuale,il ☐
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proficuo inserimento della società portatrice degli interessi degli imputati.In particolare i giudici di appello, hanno fatto riferimento alla telefonata intercettata nella utenza telefonica del SA alle ore 12,56 del 20 luglio 1990 tra il VE e la figlia del SA e poi lo stesso SA e all'acciden tale inserimento dell'intercettazione telefonica do vuta al fatto che il SA, rispondendo ad un non qualificato compare, aveva lasciato la cornetta fuori posto così da consentire agli inquirenti,il 24 lu=
glio 1990, alle ore 19,21,di rendersi immediatamente conto dell'oggetto specifico del convegno,della pre senza e dell'apporto che all'affare in via di costi=
tuzione avrebbe dovuto dare l'OS,il quale,
facendo sfoggio delle sue conoscenze in proposito,
'è già in grado di indicare le modalità di inserimen to della nuova società in guisa tale da potere uti lizzare eventuali finanziamenti.Ha osservato, in pro posito, la Corte di Appello che la riunione, alla qua le si è fatto cenno con tale telefonata, più che di apertura di una trattativa, costituiva la conclusio ne quantomeno di una fase importante dell'affare che SA e VE, d'accordo e con l'ausilio del l'OS, intendevano portare a termine, dato che è proprio in tale riunione che il VE, a con clusione di un discorso abbastanza complesso e ted rico nel quale l'OS aveva fatto presenti i vari risvolti dell'operazione e le esigenze che questa richiedeva, non mancando di precisare il ruo lo che egli avrebbe svolto (...io faccio avere alla
C società la qualifica di artigiani perchè negli arti giani ci sono agevolazioni"), cerca di stringere i
' tempi attribuendo all'amico OS dei compiti ancor più estesi e responsabili("ma poi ad un certo punto – egli afferma
- - devi fare tutte cose tu"),
-
mentre il SA soggiunge a conclusione: .allora 11
noialtri siamo lei, mio cugino,io, mio genero giusta=
mente lo mettiamo come prestanome, pulito, perchè que sto ragazzo non ha avuto mai neanche una contravven zione .A dimostrazione che tale riunione è stata conclusiva delle trattative preliminari,i giudici di appello ricordano una successiva telefonata,alle ore 19,04 del 25 luglio 1990, nel corso della quale il VE invita il SA a far portare dal notaio
-L.
l'indirizzo della sede sociale e i nominativi dei soci già battuti a macchina ed il SA suggerisce la denominazione della società: "Catania soccorso" 2
Conclude, quindi, la Corte di secondo grado che il coin volgimento del SA,del VE e dell'OS
nell'illecita operazione attraverso le suddette com siderazioni appare certo ed inequivocabile con l'attri buzione a ciascuno di essi del ruolo che gli è più
congeniale in relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e professionali, spettando al VE
il compito di precostituire nell'Amministrazione co munale, con l'uso distorto del proprio potere,la si-
tuazione di fatto per un tranquillo (o tranquillamen te accettato con metodi mafiosi) inserimento della della nuova società nel servizio di rimozione di au to;
all'OS, esperto in materia di gestione di cooperative di servizio e dei relativi sistemi di finanziamento, il compito della scelta, per la co-
stituzione del nuovo organismo, dello strumento tale da riscuotere il massimo delle provvidenze pubbliche col minimo rischio nel caso di eventuale controllo;
al SA il compito di provvedere al reperimento dei mezzi e degli uomini adatti allo scopo, uomini che vengono immediatamente reperiti attraverso l'accura ta scelta tra i più fedeli e disponibili tra i gre=
gari dell'associazione per delinquere di stampo ma=
fioso:AL GE, AI RI e ER
RE i quali tutti,da lui convocati, si recano
.
nella sua abitazione per concordare i dettagli del'
i e
l'operazione attivandosi essi stessi per la concreta attuazione dell'operazione medesima:con conseguente evidente coscienza e consapevolezza di tutti i par=
tecipanti, alla successiva stipula dell'atto costitu tivo, che la realizzazione dell'attività della costi tuita società dipendeva, in maniera esclusiva,dalla
Fillecita interferenza che il VE avrebbe effet tuato, nell'esercizio delle sue funzioni di assesse re, in danno dell'interesse della Pubblica Amministra
zione che egli avrebbe dovuto, invece, per un dowere istituzionale, tutelare: tutto ciò - aggiungono i
г giudici di appello è evidenziato dalle intercetta
-
zioni telefoniche le quali evidenziano, da una parte,
-la ritrosia del VE, ben conscio dell'illicei=
tà dell'operazione, ad incontrarsi col SA nella di lui abitazione e,dall'altra,i continui contatti tra il VE e l'OS il quale ultimo,in ragione della sua funzione di rappresentante degli altri interessati allo stesso servizio, finisce ine vitabilmente con l'interferire, in maniera condizio nante, nell'esercizio delle pubbliche funzioni attri 1
buitegli e concorre egli stesso, attraverso continui contatti con le altre ditte interessate al servizio,
a creare quella crisi del servizio medesimo che ren da necessaria una" opportuna e proficua" riorganizza zione A conferma di tali circostanze evidenziate dalle intercettazioni telefoniche la Corte di secon do grado ha valorizzato la deposizione di MI
OR al P.M.,il quale aveva riferito che il Ge=
novese nel maggio, subito dopo l'assunzione dell'in carico di assessore, aveva sospeso il servizio di rimozione per circa venti giorni per poi convocare tutti gli interessati, alla presenza dell'Agostinel
lo, per esporre i nuovi criteri del servizio(ed af=
ferma il OR che NI RE, nei giorni suc cessivi, gli aveva manifestato più volte la sensa=
zione che il VE volesse, da loro delle somme a titolo di tangente), precisando, in particolare,
come tali univoche risultanze rendevano certo che,
fin dal primo momento, nel contesto di tale attivi tà, a fianco del VE si muoveva abbastanza di sinvoltamente l'amico suo OS,la cui posi zione di mediatore tra l'Amministrazione comunale,
⠀ rappresentata dall'assessore, e le ditte interessate, consentiva una rapida attuazione del piano criminoso facendo apparire taluni iniziative quale conseguenza ineluttabile di un atteggiamento delle ditte interes sate al servizio che egli rappresentava.Ed a dimostra zione della circostanza che la situazione di stasi,
To meglio di disordine, determinatasi nel servizio di rimozione auto, tale da giustificare la necessità di una sua riorganizzazione, non sia semplicisticamente
_riconducibile, come ritenuto il prime cure, ad una in
_giustificata indisponibilità delle ditte interessate, ma sia stata determinata da quella serie di comporta
_menti formalmente e sostanzialmente irregolari, oltre u che illeciti(imposizione di tangenti) posti in essere
. ;
h o dal VE, i giudici di appello hanno indicato, va c e
T
lutandole come estremamente significative ed illumi nanti, le dichiarazioni dei testimoni AT,IC NE e NE dimostranti,se globalmente interpre=
tate,la totale disistima e l'assoluta mancanza di fiducia per l'uomo politico VE che solo il man tenimento di certi equilibri di potere imponeva di tollerare in una posizione di prestigio all'interno dell'istituzione; era, in particolare, emerso dalla de posizione del AT che le stranezze attribuite cal VE consistevano sostanzialmente in un modo di gestire il suo ufficio con assoluto disprezzo di tutte le regole di buona amministrazione e con co=
stante indifferenza per le forme amministrative im=
poste a pena di illegittimità degli atti compiuti,
essendo solito il VE adottare autoritativamen te e da solo, con l'emanazione di ordini di servizio in materia talvolta addirittura riservata alla com=
petenza della giunta municipale, provvedimenti privi della forma prevista dalla legge, privi della neces'
saria motivazione e chiaramente non aventi a fonda=
mento un interesse pubblico obbiettivamente indivi=
duabile e verificabile;
tali emergenze avevano trova to conferma anche nella deposizione del colonnello
NE e dal sindaco"pro-tempore" Guido ZI.
Sempre alla stregua di tali concordanti risultanze ha logicamente argomentato la Corte di secondo grado non essere dubbio che, quand' anche attraverso la docu mentazione ufficiale la stasi del servizio di rimozio ne auto risulti essere stata, in parte, dovuta al rifiu to opposto dalle ditte di operare in condizioni non remunerative, in realtà tale atteggiamento di queste non era che la logica, ineluttabile e prevedibile con seguenza della situazione artatamente creata dal GE
vese il quale aveva suscitato l'irrigidimento delle ditte con i palesi abusi commessi e riguardanti la estromissione della cooperativa San RE, l'impo sizione delle tangenti e delle coatte assunzioni;
che era chiaro,in questo intreccio di pubblici e privati interessi,il ruolo essenziale di mediatore assunto dall'OS il quale, per le sue funzioni di rap=
presentante delle ditte interessate, non mancava di su
-
scitare le loro reazioni perchè da tali reazioni ne sarebbe derivato, come in effetti ne derivò, da una par te la situazione di disordine che avrebbe reso neces saria una riorganizzazione e il conseguente inserimen to della nuova società e,dall'altra, l'aumento delle tariffe che avrebbe consentito maggiori profitti al la nuova società ed una certa tollerabilità, per le altre ditte, delle tangenti percepite dal VE;
che le conclusioni alla quale era pervenuto il Tri-
bunale circa la non riconducibilità della stasi,del servizio di rimozione delle auto, alla costituzione della società destinata ad inserirsi nel medesimo settore, erano derivate dall'erroneo convincimento che i primi contatti tra gli interessati per la co=
stituzione di tale società risalissero al 28 giugno
1990,data della più volte ricordata telefonata tra il SA e il VE, in epoca,cioè, successiva al'
la stasi;
che una volta venuto meno tale presupposto,
come essa Corte aveva dimostrato, non era più accet'
tabile una simile conclusione, in ogni caso oltremo=
do riduttiva nella valutazione globale di una situa zione di fatto che il VE aveva, comunque:unque, creato non certo per sua incompetenza o per sua incapacità
gestionale.I giudici di appello hanno, altresì, aggiun to che il coinvolgimento dell'AI e di ER
RE. oltre che dello AL che qui non in teressa non essendo ricorrente nella costituzione
-
della simulata società era stato ampiamente spiegato dal NA;
che costoro, come risulta dalle intercet tazioni telefoniche, parteciparono alla seduta nella quale fu concordata la costituzione della società
ed erano,pertanto, consapevoli direttamente e perso=
nalmente delle modalità delittuose che occorreva porre in essere affinchè la società operasse e degli scopi di profitto che con essa si perseguivano;
che, pertanto, nella logica ricostruzione effettuata dal'
la sentenza di primo grado, il loro concorso nel rea to di abuso di ufficio non è dimostrato soltanto dal la loro adesione al gruppo malavitoso capeggiato dal
SA; che, infine, il coinvolgimento dell'OS
nella gestione delle funzioni proprie del VE
si desumeva, in maniera abbastanza evidente, dalla sua assillante intromissione anche presso la Prefettura
di Catania e presso la C.P.C. ai fini della prepara zione e dell'approvazione della delibera adottata il 1 agosto 1990;che,per quanto riguarda i fatti con testati al VE ed all'OS al capo D bis della rubrica,i giudici di primo grado, pur rilevando che la vicenda, quale risultava dagli atti processua li, presentava "....senz'altro degli aspetti poco chia ri" in ordine all'anomalo interessamento dell'asses sore circa la rimozione degli autoveicoli ingerendosi in una questione che avrebbe potuto, al più,riguardare
1'A.C.I.;all'anomala sospensione della ditta dal ser vizio con un semplice fonogramma, avevano posto in evidenza che dalla documentazione prodotta dalle di fese risultava che in realtà nessuna estromissione arbitraria dal servizio vi era stata ma soltanto la sospensione di un giorno, in attesa di accertamenti, cosicchè la mancata ripresa del servizio non sarebbe stata dovuta ad una illecita intromissione del GE
vese ma ad una volontaria astensione dei responsabi li della ditta i quali pur avevano già provveduto alla regolarizzazione della loro posizione;
che tali valutazioni del NA non potevano essere condi vise perchè contraddette dalla granitica consistenza ed univoca valenza del materiale probatorio acquisi to sul punto, risultando dalla dichiarazione del te=
stimone Benedetto Palermo, vice-presidente della coo perativa San RE, che questa si era regolarmente inseritą ed aveva regolarmente lavorato per il comu ne di Catania sin dai tempi della precedente Ammini
strazione senza alcun problema, a parte l'esiguità
delle tariffe ritenute poco remunerative;
che, contra riamente al tenore letterale del fonogramma di sospensione inviato dal VE ("disponesi sospen'
ম sione servizio auto effettuato da Cooperativa S.Sal
VA per giorno trenta corrente mese"),l'interpre tazione logica di tale fonogramma lasciava chiaramen te intendere, dall'integrale contenuto dell'atto,la intenzione del VE di sospendere a tempo inde=
terminato la cooperativa anzidetta dal servizio, come risultava confermato anche dalla circostanza che il fonogramma era stato trasmesso alle ore 19,45 del
29 maggio 1990 al comando dei Vigili Urbani e trasmes so in copia al Reparto Viali per l'esecuzione il 30
maggio 1990 e protocollato il 31 maggio 1990 cosic'
chè, se fosse vera l'interpretazione della sospensione per un solo giorno, non avere alcun senso una sospen sione da comunicarsi alla ditta interessata il gior no dopo rispetto al giorno per il quale era stata disposta e riguardante, peraltro, una pretesa irrego-
larità non eliminabile in un solo giorno;
che tale era l'interpretazione del fonogramma di sospensione che si desumeva anche dalle dichiarazioni del teste
RI. Sempre a proposito di tale fonogramma la
Corte di secondo grado ha aggiunto che dalle dichia razioni rese dal ER in dibattimento è risultato confermato che la sospensione non riguardava soltanto una giornata, che era da considerarsi formalmente irregolare perchè disposta con fonogramma - e non con altro atto formalmente valido - ed era assoluta
-
mente arbitraria perchè lo stesso VE, dando al
ER l'incarico, in data successiva alla sospensio ne,di accertare l'eventualità di una irregolare po sizione della cooperativa, ha fornito la prova docu=
mentale che il suo provvedimento era assolutamente privo di alcun valido motivo (come successivamente.
dimostrato); che lo stesso OS aveva fornito una ulteriore prova della fondatezza di tali deduzio i ni ipotizzando, nel corso di una telefonata, intercet'
tata, al VE,ed in relazione ad una voce diffusa in tutta la città, che a mettere in giro le voci,re=
lative al pagamento delle tangenti, dovesse essere LT
stata la cooperativa S.RE...per il fatto che il VE non la faceva più lavorare;
che una ulte= f riore conferma della illecita estromissione si rinve=
niva nelle dichiarazioni dei responsabili di due del le altre ditte interessate alla rimozione auto (vedi la deposizione del teste Failla riferente l'ambiguo atteggiamento tenuto, in tale occasione, dall'Agostinel.
10) ed, ancor più esplicitamente, dalle dichiarazioni del testimone OS D'RR,il quale aveva riferito che un giovane, inviato dal VE con l'incarico di riscuotere da esso D'RR, dal RE e dal Santo ro le tangenti, gli aveva spiegato che i responsabili della cooperativa San RE si erano rifiutati di pagare le tangenti e per questa ragione il GEve
se l'aveva esclusa dal servizio;
che
- a dimostrazio=
ne del concorso dell'OS in tale reato com=
messo dal VE il teste D'RR aveva anche
-
affermato che era stato l'OS a vantarsi con lui di avere trovato una scusa buona per buttare fuori
: la cooperativa San RE e di averla suggerita all'assessore che glielo aveva chiesto...la scusa ve era quella di una presunta incompatibilità tra il
Lo servizio con il comune ed una convenzione che la cooperativa aveva con l'A.C.I.Ha rimarcato giustamen te la Corte di secondo grado, interpretando tali ri= sultanze, che l'OS faceva il doppio giuoco da una parte facendo finta di curare gli interessi delle ditte rappresentate e dall'altra curando, in realtà, gli interessi propri e gli interessi..."di quegli amici del VE che si occupavano delle cose"; che anche il teste OR, nelle dichiarazio=
- ni rese al P.M. aveva confermato tale causale (rifiu to di pagare le tangenti) della estromissione della cooperativa S.RE dal servizio rimozione auto;
che il teste NI RE, titolare della terza ditta sottoposta al pagamento delle tangenti, aveva confermato il metodo mafioso posto in essere dal Ge
--
novese, per il tramite dei suoi associati, per riscuo tere le tangenti. Anche relativamente ai reati di abu so di ufficio contestati al VE alle lettere
F ter e F quater della rubrica i giudici di appello hanno congruamente spiegato le ragioni alla stregua delle quali non hanno inteso condividere l'assunto'
del NA, sulla irrilevanza penale dei relativi
○ comportamenti, esattamente argomentando che anche le prassi deprecabili sul piano etico assumono rilevan za penale quante volte talune richieste vengano avan zate dal pubblico ufficiale nei confronti di persone e in circostanze tali da legittimare la certezza che il soddisacimento delle richieste medesime, anche se avanzate con garbo e cortesia, costituisca l'imposi zione di una condizione per ottenere un determinato provvedimento o comunque un trattamento di favore,
condizione la cui cogenza è determinata dalla pecu liarità del rapporto tra l'utente e il pubblico uf-
ficiale e dal momento in cui le richieste sono sta ste avanzate;
che stabilito tale principio,nella spe=
Leie era risultato in maniera pacifica ed inequivoca bile,nè era stato contestato dal difensore dell'im putato, che la richiesta di assunzione dei suoi ami ci era stata avanzata nel corso di una riunione con seguente alla sospensione del servizio quando le ditte si attendevano dal VE, nella sua qualità
di assessore, la risoluzione dei problemi che egli stesso aveva creato determinando la sospensione del servizio, cosicchè tale richiesta ha integrato quel la distorsione del pubblico potere che l'art.323 c.p.
punisce in quanto contribuisce a deteriorare, in ma
| niera irreversibile, quell'immagine di trasparenza imparzialità ed obiettività che la Pubblica Ammini strazione deve offrire attraverso tutti i comporta menti degli uomini che a qualsiasi livello la rappre sentano;
che analoghe considerazioni facevano rite=
nere del tutto infondate le censure mosse alla sen tenza di primo grado in relazione alla imputazione
_ di cui al capo F quater della rubrica dovendosi in quadrare anche la vicenda relativa alle contravven zioni nel quadro generale di un malcostume che ta=
lune intercettazioni telefoniche e talune lettere indirizzate al VE ed acquisite mediante seque stro delineavano in maniera abbastanza precisa e preoccupante(vedi telefonata intercorsa tra il GE
.
‹vese e l'on.Pulvirenti e quella del 4 dicembre 1990 s l
e
Intercorsa tra il SA e il VE, nonchè le di chiarazioni dei testimoni AT e ZI rela
_tivamente all'episodio della rimozione dall'ufficio del dr.Moretti, che non acconsentiva alle richieste sospette dell'assessore e relativamente ai contrasti insorti tra il VE ed il sindaco CC); che
Hi verbali di contravvenzione di cui il VE
_ era in possesso,ivi compresi quelli prodotti nel dibattimento di appello,le missive di accompagna=
mento di taluni di essi, fornivano la certezza che l'intera vicenda˜¯ si¯ inquadrava in un sistema poli tico-amministrativo di stampo elettoralistico,ten
_dente, cioè, al mantenimento di una posizione di pre stigio attraverso l'uso distorto del potere ineren te alle funzioni che gli erano state attribuite quale assessore del comune di Catania;
che tale.com vincimento aveva trovato conferma nella deposizione del teste FA NE facente parte del personale della segreteria dell'assessore. Anche con riferimen to al reato di concussione ascritto al VE al'
la lettera F bis della rubrica la Corte di secondo grado ha congruamente spiegato che gli atti proces'
suali offrono la prova piena ed inequivoca della colpevolezza del VE;
che, in particolare, tale prova è stata raggiunta dalle precise dichiarazioni rese prima al P.M. e confermate successivamente al dibattimento dai rappresentanti delle tre ditte al'
le quali era stata imposta la tangente (vedi dichia razioni dei testimoni MI OR, NI RE,
e OS D'RR); che tali precisi, univoci e reite rati riferimenti, la convergenza di quasi tutte le circostanze riferite dai testi non consentono equi=
voci circa la identificazione del VE quale mandante del giovane malavitoso intermediario,al quale aveva fatto riferimento il teste D'RR,ren dono perfettamente logica la deduzione fatta dallo stesso D'RR al P.M.("...voglio aggiungere che dal contesto dei rapporti avuti col VE, dalle cose dettemi da lui e dai rapporti con il giovane che è venuto per conto di lui mi sono fatto l'idea che nella gestione del servizio di rimozione vi fos se un gruppo di persone che esercitava un'ingerenza :
determinante....per gruppo di persone intendo qual'
cosa tipo una cosca di malavitosi...") e sorregge le argomentazioni in precedenza espresse da essa
Corte circa la partecipazione attiva e diretta del lov
VE all'associazione capeggiata dal SA, ulte riormente confermando, attraverso il ruolo da costui ricoperto nell'associazione per delinquere, la tipo=
logia di questa con riguardo alla specifica finalità
propostasi di infiltrarsi nel contesto socio-politi co-economico della città.
Come si vede, anche in ordine ai reati oggetto dei presenti motivi di ricorso i giudici di appello han no congruamente e specificamente indicato gli elemen ti probatori alla stregua dei quali hanno ritenuto la colpevolezza degli imputati:ciò anche relativamen te all'OS non raggiunto dalla contestazio=
ne di partecipazione all'associazione per delinque= re e per il quale, quindi, il concorso nelle varie figure di reato inquadrabile nella fattispecie cri=
minosa di cui all'art.323 c.p. è stato congruamente dimostrato in base ai convergenti elementi probato=
ri sopra ricordati.
Procedendo, a questo punto, all'esame dei motivi di ricorso attinenti alle misure delle pene inflitte devono, innanzitutto, essere esaminati i seguenti mo tivi:terzo del SA, terzo del ER RE,
primo di ER GI, secondo del Di AO,
primo dell'AI i quali, tutti, hanno avanzato la identica doglianza, di carattere processuale, per ave re i giudici di appello, in riforma, su tale punto,
della sentenza di primo grado, erroneamente ritenuto giustificato il diniego del P.M. alla richiesta di rito abbreviato e conseguentemente escluso che ri= corresse, in favore dei sopra menzionati ricorrenti,
la relativa diminuente.
Tutti tali motivi sono infondati.
Anche su tale punto, invero, l'impugnata sentenza non merita alcuna censura.
Esattamente, infatti,i giudici di appello, nell'acco=
gliere l'impugnazione proposta dal P.M.,dopo avere premesso il giusto principio secondo il quale, in tut ti i casi in cui può instaurarsi il giudizio abbre=
viato, il P.M. è sempre tenuto ad enunciare le ragio ni del suo eventuale dissenso restando attribuito al giudice, sia nella fase delle indagini prelimina=
ri che nel dibattimento, il potere di valutare la le gittimità di tali ragioni, hanno rilevato che il giu dizio sulla legittimità, o meno,del dissenso del P.M.,
ancorchè espresso a conclusione dell'istruttoria di battimentale, non può essere riferito ad un momento successivo al dibattimento ma deve necessariamente essere riportato allo stato degli atti al momento in cui il dissenso venne espresso, perchè altrimenti la sanzione della illegittimità del dissenso, verreb be ricollegata ad una situazione che non era presen te a chi aveva espresso il parere e penalizzerebbe,
quindi, un giudizio di previsione obbligatoriamente espresso, sulla base del verificarsi di elementi non prevedibili o del non verificarsi di elementi preve dibili;
che, in altri termini,le risultanze dibatti=
mentali non possono sorreggere il giudizio di ille=
gittimità per quanto di concreto abbiano prodotto sul piano probatorio, ma per quanto avrebbero potuto produrre nella prospettazione che la parte ne abbia fatto al momento in cui abbia negato il consenso;
che in tale dimensione andava inquadrata la mancata in'
clusione dei testimoni da parte del P.M. nella lista testimoniale presentata per il dibattimento tenuto conto che la situazione al momento in cui il parere
1 era stato espresso ebbe a subire, anche in conseguen za degli atti assunti dal giudice all'udienza preli minare, modifiche che non erano allora prevedibili
+cosicchè il NA avrebbe dovuto valutare,non già che cosa era in concreto emerso dagli interroga tori ai quali gli imputati(proprio quelli che aveva no richiesto il rito abbreviato) si erano sottratti, r o ma che cosa il P.M. poteva attendersi da quanto ave
т
е
f va sin dall'inizio prospettato e su cui aveva insi- stito con la richiesta di rinvio a giudizio;
che,co- munque, nel caso in esame, il processo, proprio per la della logica complessità delle diverse posizioni e contenazione tra i diversi elementi probatori, non poteva essere definito allo stato degli atti proprio per l'opportunità di una valutazione globale, ed unitaria, da parte del collegio giudicante, di tutto il materiale probatorio, tenuto conto che nella spe cie si stava procedendo per un particolare reato a concorso necessario nel quale i fatti posti a ba se del giudizio non riguardavano soltanto la impu-
tabilità di un episodio ben definito ad un soggetto che sia penalmente chiamato a risponderne,ma una complessa ed articolata situazione, nella quale, an-
che ai fini del giudizio di punibilità relativo ad ogni singolo imputato, della determinazione della pena, dell'applicazione delle norme processuali, do=
vevano essere valutate in una inscindibile globalità,
le modalità qualitative e quantitative dell'apporto di ciascuno alla concorteria criminale;
che proprio attraverso una contestuale valutazione globale di tutti gli elementi probatori acquisiti nel dibatti mento era stato possibile ad essa Corte pervenire al coinvolgimento diretto del VE nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e sarebbe stato forse possibile, attraverso ulterio ri approfondimenti istruttori, non consentiti dal comportamento processuale degli imputati che si era no rifiutati di rispondere all'interrogatorio,nel 1919
corso del dibattimento, identificare il personaggio
6
che doveva necessariamente far parte dell'organizza
I
T
A
zione, alla quale il VE era legato,come emerso
C
E
OVE
D
dalle telefonate e che per conto di lui riscuoteva
_le tangenti presso le varie ditte.Alla stregua di IL OF به نو
tali considerazioni, che questa Corte pienamente con divide e fa proprie, deve ritenersi che sia stato giustificato il diniego del P.M. alla richiesta,
..
2
avanzata dai ricorrenti indicati in narrativa,del
3
0
rito abbreviato e conseguentemente, corretta la de= 911011 '6 50
eisione dei giudici di appello di diniego, in rifor ma della decisione di primo grado, della relativa 20 1 ) diminuente renk te k ideer ne to stoppi e of
Anche il quarto motivo del ricorso del SA è in' STAVB sl ab s olc fondato non sussistendo il denunciato difetto di mo 87 - cvi Isb 3891 h t e tivazione in ordine al diniego delle circostanze at
-
tenuanti generiche e alla determinazione della pena dato che i giudici di appello, per quanto, innanzitut to, riguarda la conferma della pena di anni sei di reclusione e inflitta al SA in primo grado(pena-
base: anni cinque e mesi tre di reclusione più mesi nove per la continuazione), hanno fatto congruo ed esaustivo riferimento alla particolare e concreta gravità specifica del reato associativo in esame per le finalità che si proponeva, per il consolidato vincolo esistente tra gli associati, per le reazioni violenti ed intolleranti dimostrate nei confronti di sprovveduti rivali(vedi l'episodio del commeciante che voleva farsi proteggeregere da tale RA), per la peculire pericolosità dell'associazione criminale infiltratasi, tramite il VE, nel tessuto connet tivo dell'Amministrazione comunale e per la spicca ta attitudine dimostrata all'assoggettamento omerto so di tutti coloro che, direttamente o indirettamen te,venivano in contatto con la consorteria crimino sa(vedi gli episodi del prof. AL, del commesso dél TT e quelli riguardanti i titolari delle ditte incaricate della rimozione delle auto abusiva mente in sosta). Anche per quanto riguarda il dinie= one delle circostanze attenuanti go della concessione generiche ,la Corte di secondo grado ha congruamen-
te spiegato che entrambi i riferimenti,a giustifica zione della relativa richiesta, effettuati dalla di fesa del SA valutazione complessiva dei fatti e personalità anteatta del giudicabile - contribuisco no,al contrario, a fornire l'esatta misura di una per sonalità delinquenziale di notevole spessore tale da sorreggere la posizione di, capo di una consorteria mafiosa esternamente ricollegata ad altre consorterie ma sufficientemente autonoma ed estremamente perico losa per la sua capacità di infiltrazione nel tessu to socio-economico della sua zona di influenza, nonchè
nelle pubbliche istituzioni per il tramite del GE
vese che era diventato uno dei più importanti asso=
ciati,infiltrazione evidenziata anche dalla presenza del SA nella sala del consiglio comunale come si si vedestale argomentato e circostanziato giudizio sulla elevatas pericolosità sociale e sulla spiccata attitudine criminal-mafiosa del SA(delle quali erano indice le sue consuetudini di vita: arroccamen'
to, in un appartamento-buncker assolutamente inacces sibile agli estranei, spostamenti in auto blindata,
ecc.) è ampiamente sufficiente, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, a giustifica re il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Anche il quarto motivo del ricorso di ER L'
VA è infondato non sussistendo, neppure in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore di tale imputato, il lamentato difetto di mo=
tivazione dato che i giudici di appello, rispondendo alle deduzioni difensive fondate sulla giovane età
di lui e sulla sua incensuratezza, hanno congruamente spiegato che lo stato di incensuratezza può indubbia mente costituire elemento di grande valenza a tali fini quante volte non sia,pe
☐ rò, controbilanciata da altri elementi che, poñendo
obiettivamente in evidenza una notevole capacità a delinquere dell'imputato, inducano validamente a ri=
tenere che il non avere riportato precedenti condan ne penali sia una circostanza del tutto accidentale e non costituisca, invece, il risultato di una imposta zione esistenziale dall'onesto e lecito vivere;
che in effetti,le concordanti emergenze probatorie ave:
vano indicato in ER RE uno dei più fi dati e validi collaboratori del SA, tanto che era lui ad accompagnarlo in occasione degli attentati by che bene conosceva i rapporti con der altre consorte rie criminose, che non esita a porre la propria abi-
tazione a disposizione di un appartenente ad altra aggregazione criminale, sacrificando ai fini dellard associazione criminale anche i propri famigliari,
che viene introdotto e consapevolmente si introduce nella simulata società da inserire nel servizio di rimozione delle auto in sosta. S
Anche il terzo motivo del ricorso di ER GI=
SE di contenuto analogo a quello che precede
è infondato avendo, anche in relazione a tale imputa to, la Corte di secondo grado ampiamente e congrua=
mente giustificato il diniego delle circostanze at tenuanti generiche con l'osservazione che, malgrado il suo stato di incensuratezza, anche ER GI
SE,cugino del SA, al pari del fratello Salva=
tore, è portatore di una spiccata personalità crimi nale tale da non consigliare l'invocato trattamen to di benevolenza - dimostrata dal ruolo di notevole importanza assunto nell'associazione criminale,dal suo diretto e personale coinvolgimento nella vicenda relativa al processo RI (vedi telefonata tra lui e il SA del 7 agosto 1990), dal grado rivesti to nell'associazione per delinquere come uno dei luo gotenenti del SA.
Anche il quarto motivo di ricorso dell'AI concer=_
nente; sempre, la doglianza relativacal preteso immo-
tivato diniego delle circostanze attenuanti generi=
che, è infondato avendo, al contrario,i giudici di ap=
pello,in proposito,congruamente argomentato che una siffatta richiesta,malgrado lo stato di incensuratez za dell'AI, trova insormontabile ostacolo nell'at'
tivo inserimento dell'AI nell'associazione di ti po mafiososdella qualesegli,come dimostrato dalla sua partecipazione diretta all'episodio AL,dalla sua adesione alla simulata società costituita tra il SA,il VE e l'OS,dal suo coinvol
_ gimento nelle varie ed articolate attività della consorteria criminosa, dalla piena exassoluta disponi bilità dimostrata nell'obbedire agli ordini del ca=
po(vedi telefonata del 5 luglio 1990), indice di par ticolare potenzialità criminosa, era uno dei più di= ligenti e disponibili gregari del SA e proprio per questo uno dei più pericolosi malgrado la sua giovane, età
Anche l'ottavo motivo di ricorso del difensore dello
OS, ed il terzo di quelli formulati personal mente da questo ricorrente, con ambedue i quali si de deduce il preteso difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, "
sono infondati avendo-la Corte di secondo grado congruamente spiegato che tale ricorrente non è me
?
ritevole dell'invocato beneficio dato che dal com=
plesso delle emergenze probatorie era emerso che il personale inserimento di costui nella vicenda della rimozione delle auto si è attuato in un contesto delinquenziale che non gli poteva essere ignoto te nuto conto dei suoi rapporti col SA,che si erano :
iniziati con la mediazione del VE, ma che era
3 no proseguiti in materia autonoma nel più assoluto disinteresse di quella fiducia che i titolari delle
Haltre ditte gli avevano accordato, retribuendolo per una funzione che gli avevano attribuito allo scopo I
di curare i loro interessi e della quale egli aveva, 5
“invece, abusato per curare gli interessi propri esa quelli del gruppo di malavitosi del SA e del Ge
novese.
Quanto dai giudici di appello in precedenza osserva to e che sopra si è riportato - in ordine al ruo=
lo determinante assunto dall'OS nel reato di abuso di ufficio e nel reato di cui alla lettera
D bis dėlla rubrica (vedi, in particolare,la determi "
nante assistenza prestata in tema di costituzione della simulata società e l'espediente escogitato per fornire un pretesto alla estromissione, dal ser
O vizio di rimozione delle auto in sosta abusiva, del la Cooperativa San RE) esclude, in modo im= plicito ma chiaro, che nei confronti dell'Agostinel
lo potesse ragionevolmente essere applicata la cir=
costanza attenuante della minima partecipazione ai fatti (art.114 c.p.): anche il nono motivo di ricorso quindi dedotto dal difensore dell'OS è Vinfondato.
Infine anche il decimo motivo di ricorso dedotto dal difensore dell'OS è infondato non sus sistendo il denunciato difetto di motivazione della impugnata sentenza neppure in tema dei criteri adot'
tati sulla quantificazione della sanzione, quantifi=
cazione più che giustificata da quanto esauriente=
mente argomentato dai giudici di appello che so= ball pra si è riportato a proposito dell'OS,
-
in tema di diniego delle circostanze attenuanti ge=
neriche cosicchè, proprio tenendo conto di tali pre=
cedenti e diffuse argomentazioni,il mero richiamo
"agli elementi tutti di cui all'art.133 c.p.",effet'
tuato,in tema di quantificazione della sanzione,dai giudici di appello deve ritenersi sufficiente.
Tutti i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati e i ricorrenti condannati,in solido, al pagamento delle I
spese del procedimento. I
P. M. I la Corte,
]
.
visti gli artt. 606,610,615,616 e 617 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido,
al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 1993.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ccucci)(Dr. Bruno Saccucci) (Ecc.Dr. Giorgio Buogo) Giorgio Broke