Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1993, n. 5340
CASS
Sentenza 27 febbraio 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime6

La norma di cui all'art. 197 comma primo lett. e), cod. proc. pen. che vieta l'assunzione, in qualità di testimone, di persona coimputata nel medesimo reato, non può ritenersi violato dall'inserimento nel fascicolo del dibattimento, e della conseguente lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato stesso che non sia comparso al dibattimento medesimo o si sia rifiutato di sottoporsi all'esame giacché tale inserimento non farà mai acquisire al detto imputato quella qualifica di testimone che costituisce il presupposto del divieto sancito dal citato art. 197.

Tra il nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. e i precedenti artt. 323 e 324 stesso codice sussiste un nesso di continuità e omogeneità delle rispettive previsioni il quale riconduce l'interferenza di tali precetti nel più complesso fenomeno di successione di norme incriminatrici nell'ambito del quale la nuova legge, se da un lato ha ampliato, per qualche aspetto, le previgenti previsioni incriminatrici e, dall'altro, ha escluso la rilevanza di alcune ipotesi già punite come reato, ha invece conservato tale rilevanza rispetto ad altre, imponendo, per queste ultime, l'individuazione della norma più favorevole, applicabile ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen..

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dall'art. 13 legge 26 aprile 1990 n. 86 comprende una gamma di comportamenti molto più vasta di quella compresa nella precedente previsione normativa, giacché riferisce la condotta dell'agente a qualsiasi abuso della pubblica funzione riferendosi a qualsiasi strumentalizzazione dell'ufficio, senza necessità che l'abuso si concretizzi nel porre in essere atti legislativi, giurisdizionali e amministrativi, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della pubblica amministrazione.

Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così di fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza aver avuto alcuna possibilità di effettiva difesa.

Il giudizio sulla legittimità, o non, del dissenso del P.M. rispetto alla richiesta dell'imputato di rito abbreviato, quantunque espresso a conclusione dell'istruttoria dibattimentale, non può essere riferito a un momento successivo al dibattimento, ma deve necessariamente essere riportato allo stato degli atti al momento in cui il dissenso venne espresso perché altrimenti la sanzione dell'illegittimità del dissenso verrebbe ricollegata a una situazione che non era presente a chi aveva espresso il parere, penalizzando un giudizio di previsione obbligatoriamente espresso, sulla base del verificarsi di elementi non prevedibili o del non verificarsi di elementi prevedibili.

Ai fini della sussistenza dell'associazione per delinquere, non è necessario che l'associazione stessa tragga origine da un regolare atto di costituzione, pur essendo necessaria un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato, nonché la coscienza e volontà, da parte di ciascun socio, di far parte di un organismo associativo, e cioè del legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti in relazione allo svolgimento dell'attività programmata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1993, n. 5340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5340
    Data del deposito : 27 febbraio 1993

    Testo completo