Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata in cui, pur non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai redattori materiali di delibere della Giunta regionale ritenute false, è stato tuttavia ritenuto che non fosse configurabile alcuna scriminante per il concorrente estraneo che aveva, al contrario, consapevolmente partecipato alla falsa redazione delle delibere).
Commentari • 3
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Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2017, n. 57706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57706 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
57706-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/09/2017 UR FUMO Presidente - Sent. n. sez. - 2069/2017 SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.48214/2016 - Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NZ AR IT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/03/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per i capi A) e C) perchè il fatto non sussiste;
annullamento con rinvio per i capi B) e D) e inammissibilità per il ricorso NI per il capo E). ら Udito il difensore Prendono la parola in ordine di intervento i difensori: -avv. BRUNELLI DAVID del foro di PERUGIA in difesa di NZ AR IT e RO UR il quale chiede l'annullamento della sentenza insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. -avv. TASCINI VALERIANO del foro di PERUGIA in difesa di RO UR espone le doglianze mosse alla sentenza a sostegno della sua richiesta di accoglimento del ricorso. -avv. TIZI LORENZO del foro di SPOLETO in difesa di DI LO AO illustra il contenuto dei motivi aggiunti insistendo per l'accoglimento degli stessi. -avv. MORCELLA MANLIO del foro di TERNI in difesa di DI LO AO esponendo i motivi di gravame insiste per l'accoglimento del ricorso ed in via estremamente subordinata ne prospetta la prescrizione. -avv.BECECCO PATRIZIA del foro di TERNI in difesa di NI IA chiede l'assoluzione per quanto riguarda il suo assistito ed invia del tutto subordinata invoca la prescrizione 2 RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 18 novembre 2014, il Tribunale di Perugia dichiarava AU OS, assessore alla sanità della Regione Umbria, e PA Di TO, a capo della Direzione regionale della sanità e dei servizi sociali, colpevoli dei delitti di falso ideologico loro ascritti in ordine alla delibera apparentemente datata 19 gennaio 2009 (ma, in realtà, formata dopo il 2 aprile 2009) e, in concorso anche con RI RI OR, presidente della Giunta regionale, in riferimento alla delibera apparentemente datata 5 ottobre 2009 (ma, in realtà, formata dopo il 2 marzo 2010). Le delibere in oggetto contenevano le autorizzazioni della Giunta alle Aziende sanitarie del territorio ad assumere personale medico ai sensi del decreto della medesima Giunta del 15 novembre 2005. Il falso ideologico ineriva al contenuto di tali delibere che era stato completato solo in epoca successiva alla loro adozione. I reati di cui gli imputati erano stati dichiarati colpevoli erano pertanto i soli capi B e D della rubrica, relativi ai falsi compiuti in relazione alle delibere stesse. Tutti gli imputati erano stati invece assolti dai falsi loro contestati ai capi A e C, relativi agli atti prodromici a tali delibere, non essendo stata raggiunta la prova, a giudizio del Tribunale, della sussistenza del fatto poiché si era ritenuto che, almeno alcune delle richieste delle Aziende sanitarie a cui le delibere erano chiamate a rispondere, erano effettivamente pervenute in regione. Sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dai difensori dei tre imputati condannati, la Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava: AU OS e PA Di TO colpevoli anche dei delitti loro ascritti ai capi A e C (i falsi consumati in relazione agli atti prodromici, le proposte di delibera dell'assessore OS, i pareri di coerenza del direttore Di TO), confermando la loro responsabilità in ordine ai delitti contestati ai capi Be D (i falsi relativi alle delibere), qualificando tutte le contestate condotte come falsi ideologici ricadenti su atti a fede privilegiata, ai sensi artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen.; - CA NI, funzionario del servizio affari generali, colpevole dei delitti contestatigli ai capi D ed E (il falso ideologico consumato in relazione alla delibera della Giunta regionale del 5 ottobre 2009, il falso materiale realizzato correggendo l'istanza dell'Azienda sanitaria di Foligno, che ne aveva costituito uno dei presupposti, aumentando i posti richiesti da tre a quattro). -La Corte rideterminava le pene e confermava nel resto e quindi sulla ritenuta responsabilità di RI RI OR, presidente della Giunta regionale, 1 in riferimento al capo D della rubrica (il falso consumato in relazione alla delibera di Giunta del 5 ottobre 2009) - l'impugnata sentenza.
2- La Corte territoriale perveniva alla decisione di parziale riforma della sentenza di primo grado in base alle seguenti argomentazioni. 2 1 - Quanto alle questioni inerenti alla formazione del compendio probatorio: riteneva utilizzabili le dichiarazioni rese in fase di indagini da alcuni imputati che si erano poi rifiutati di rendere l'esame in dibattimento, anche contra alios, non essendosi, alcuna delle parti, espressamente opposta alla produzione dei verbali ad opera del pubblico ministero (Cass. n. 13895/2015); riteneva parimenti utilizzabili i documenti informatici sequestrati alla coimputata SA, non assimilabili, come pretendevano alcune difese, a dichiarazioni predibattimentali da costei rese;
confermava il giudizio di inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate non essendo stato indicato, nei provvedimenti autorizzativi, il necessario nesso fra l'utilizzatore dell'utenza e l'indagine in corso. -2 2 La Corte territoriale aveva poi ricostruito poi, in via generale, l'iter di approvazione delle delibere della Giunta regionale umbra, segnalando le particolarità che avevano contrassegnato il corso dei due provvedimenti per cui era processo: - gli atti prodromici alla delibera erano il documento istruttorio ed i pareri di regolarità tecnica amministrativa e di legittimità; la Corte territoriale aveva condiviso il giudizio del Tribunale affermando che si trattava di pareri destinati ad attestare soltanto la regolarità tecnica ed amministrativa dell'iter seguito e la legittimità del medesimo, così che il loro scarno contenuto non aveva rilievo penale;
-al contrario, il successivo atto, il parere redatto dal direttore generale del settore, ineriva direttamente il contenuto della proposta di delibera avanzata dall'assessore alla Giunta, e così rapportandosi, nel caso di specie, ad un atto privo di reale contenuto, attestandone la coerenza con gli obiettivi prefissati per il servizio, concretava il contestato delitto di falso ideologico;
- l'atto successivo era la "proposta dell'assessore" competente alla Giunta che doveva prevedere nel dettaglio le posizioni da assegnare;
la proposta dell'assessore, prodromica alle due delibere (del 19 gennaio e del 5 otobre 2009), era però priva di ogni reale contenuto, nonostante questi ne avesse dichiarato l'urgenza, non contenendo alcuna indicazione dei posti da autorizzare e dei criteri da seguire;
carenza che non era stata sanata neppure in sede di adozione da parte della Giunta. La Corte territoriale così proseguiva la sua argomentazione: 2 dalle dichiarazioni acquisite nel corso del dibattimento si era dedotto che l'assessore OS disponeva di qualche appunto sulle posizioni da coprire ma si trattava comunque solo di dati parziali relativi alle richieste delle aziende sanitarie fino a quel momento pervenute;
il numero e la varietà delle posizioni risultanti nel testo definitivo delle delibere era tale che non avrebbe potuto essere esposto oralmente, come aveva assunto l'assessore OS;
né questi aveva mai prodotto un elenco riassuntivo;
né poteva logicamente accedersi alla tesi che l'assessore avesse avuto esatta contezza delle necessità delle aziende anche a prescindere dalle formali richieste dei rispettivi direttori;
era pertanto logico desumere che l'assessore si fosse munito delle necessarie delibere per riempirle, solo in seguito, dei necessari contenuti, trattando direttamente con i direttori delle singole aziende sanitarie;
conferma di ciò si era avuta dal compendio documentale sequestrato a RA SA, capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e diretta beneficiaria del delitto di falso descritto al capo E, dal quale si era dedotto il completamento delle delibere in epoca successiva alla loro adozione, posto che, alcuni mesi dopo, se ne trattavano ancora i dettagli;
- la dichiarazione di urgenza delle delibere aveva comportato il loro invio per il completamento agli uffici a cui era preposto l'assessore OS che aveva pertanto potuto assumere in proprio l'intera concreta decisione sui posti da autorizzare;
le ultime richieste di autorizzazione dei direttori delle aziende sanitarie erano pervenute, quanto alla prima delibera di Giunta (del 19 gennaio 2009), il 2 aprile 2009, quanto alla seconda (del 5 ottobre 2009), il 2 marzo 2010. -3 - Tutto ciò premesso, la Corte perugina riteneva che l'assessore OS 2 ed il direttore generale Di TO dovessero rispondere dei falsi ideologici compiuti con le proposte del primo, ed i pareri del secondo, e con le delibere di Giunta adottate in base agli stessi. La Corte riteneva inoltre, in risposta alle obiezioni delle difese, che, quanto ai capi B e D, fosse stata rispettata la necessaria correlazione fra l'accusa e la sentenza, posto che, nell'imputazione originaria, si era inserito anche il falso relativo alla formazione successiva della delibera che andava però qualificato come falso ideologico e non materiale. La responsabilità di RI RI OR per l'addebito sub D, il falso consumato nell'adottare la delibera del 5 ottobre 2015, derivava dalla provata sua consapevolezza della assoluta genericità della stessa, avendola personalmente sottoscritta, e del suo riempimento in epoca successiva, avendovi contribuito. La responsabilità di CA NI (assolto dal Tribunale), per i delitti ascrittigli ai capi D (il falso ideologico relativo alla delibera del 5 ottobre 2009) ed 3 E (il falso materiale relativo alla medesima delibera, laddove si era modificata la richiesta della Azienda di Foligno aumentando i posti da tre a quattro), era dimostrata dalle seguenti circostanze: quanto al capo E, lo stesso NI aveva ammesso di avere alterato la richiesta dell'Azienda di Foligno. Il falso non si poteva considerare grossolano, come ritenuto dal Tribunale, perché non è inusuale che un atto pubblico rechi correzioni, anche nella stesura finale. Né il falso poteva dirsi innocuo posto che l'Azienda di Foligno aveva inviato la sua richiesta e non vi erano elementi che facessero intendere che questa andava corretta;
- quanto al capo D, NI era perfettamente consapevole del falso consumato nella delibera del 5 ottobre 2009 posto che aveva ricevuto la richiesta dell'Azienda di Foligno in epoca successiva all'adozione della stessa ed era pertanto consapevole del fatto che il suo contenuto era stato formato in data diversa da quella apparente.
3 - Propongono ricorso i quattro imputati condannati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3 1 Gli Avv.ti David Brunelli e Luciano Ghirga, per RI RI OR, articolano quattro motivi. 3 1 1 Con il primo,complesso motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 110 e 479 cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di falso ideologico contestato alla ricorrente al capo D. 3 1 1 1 - La difesa ripercorre le vicende del processo ed il diverso atteggiarsi delle decisioni dei giudici del merito. Afferma che il Tribunale aveva riconosciuto la legittimità del completamento postumo delle delibere approvate ad opera degli organi regionali competenti nel settore della sanità. La Corte invece aveva ritenuto che tale modo di procedere, privando di reale contenuto le delibere approvate, costituisse un'ipotesi di falso ideologico. La decisione di appello presupponeva però che le delibere fossero carenti di ogni contenuto e ciò, invece, non rispondeva a quanto si era provato nel corso del processo. Era infatti emerso che le richieste di alcune Aziende sanitarie erano già pervenute in regione e tali atti dovevano considerarsi parte integrante della delibera, o almeno dei suoi presupposti istruttori. Si era poi trascurato il fatto che l'assessore OS aveva ricordato di avere illustrato in Giunta l'elenco dei posti, elenco che aveva potuto predisporre grazie ai contatti ed incontri avuti con i dirigenti delle Aziende interessate. E nulla di quanto era stato acquisito aveva smentito tale dichiarazione. La stessa OR (oltre che i testi AS e NT) aveva ricordato come OS disponesse, in tali occasioni, di alcuni appunti. 3 1 1 2 - La difesa ricorda poi il quadro normativo di riferimento. 4 ; L'assunzione del personale è materia regolata dalla legge regionale n. 3 del 1998 che, all'art. 31, comma 2, prevede che la copertura dei posti apicali vacanti per le quali sia previsto il possesso del diploma di laurea è sottoposta ad autorizzazione della Giunta regionale. Disciplina ampliata poi a tutte le assunzioni, anche a tempo determinato, dalla delibera di Giunta n. 1936 del 2005. Una procedura che non prevede iter particolari. Che necessita però della compiuta conoscenza delle esigenze della Aziende che poteva essere garantita solo con il confronto fra gli organi preposti, l'assessore e la direzione generale. Era pertanto necessario che la delibera regionale fosse "aperta", e fosse poi completata da tali soggetti. Non era pertanto indispensabile che la delibera di Giunta contenesse un elenco specifico delle singole assunzioni, ben potendo essere così definita in un momento successivo. Nel caso di specie poi era stata adottata la procedura di urgenza che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento di Giunta, consente di completare l'atto in epoca successiva alla formale deliberazione, ad opera degli uffici preposti. La mancanza di specificazioni in sede di approvazione doveva al più costituire un difetto formale peraltro imputabile ai segretari che, comunque, erano stati assolti in entrambi i gradi di giudizio. 3 1- 2 Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi materiali costitutivi del delitto descritto al capo D. Si riprendono le argomentazioni spese in ordine alla completezza del quadro delle assunzioni, così come specificato dall'assessore OS, che aveva ricordato come parte delle richieste dei posti da autorizzare erano già regolarmente pervenute ed altra parte era a sua conoscenza a seguito di contatti avuti con i dirigenti delle Aziende interessate. E come nulla di quanto raccolto fosse atto a smentire tali dichiarazioni. -3 - Con il terzo motivo deducono la violazione di legge, ed in 3 - 1 particolare degli artt. 43, 110, 479 cod. pen., ed il difetto di motivazione, in via subordinata rispetto alle precedenti censure, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di falso ideologico contestato alla ricorrente. In considerazione della articolata proposta dell'assessore era escluso che la ricorrente potesse essere consapevole del fatto che la delibera adottata fosse priva di contenuto. Nessuno poi, né in quella sede, nè in seguito, aveva sollevato alcuna obiezione circa la legittimità della delibera. La OR poi non era neppure il Presidente della Giunta quando era stata approvata la precedente delibera, del gennaio 2009, con identico contenuto. 5 се Non vi sarebbe poi stato alcun ostacolo a provvedere ad una nuova riunione di Giunta per autorizzare il quadro complessivo che si era formato in epoca successiva. Era pertanto evidente che tutti i soggetti che avevano preso parte a tale procedura avessero pensato di agire seguendo una prassi che ritenevano pienamente legittima. Come la Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 1963/1999 Rv. 216354) aveva confermato in un caso analogo. Si ricorda che il dolo del falso deve essere oggetto di prova rigorosa (Cass. n. 30862/2015 Rv. 264328). E si ribadisce che la delibera doveva essere solo completata e non falsificata. -3 Con il quarto motivo lamentano la violazione di legge, ed in -1 -4 particolare degli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della natura fidefaciente dell'atto. In via di ulteriore subordine, la difesa negava che le delibere di Giunta costituissero atti di fede privilegiata posto che le stesse non erano aggredibili, come impone la giurisprudenza di legittimità per considerarli tali, solo con lo specifico mezzo della querela di falso, potendosene chiedere l'annullamento anche con ricorso giurisdizionale amministrativo. -3 - 2 Gli Avv.ti David Brunelli e Valeriano Tascini, per AU OS, articolano le proprie censure in sei motivi, che, in parte, riproducono quelli esposti nel ricorso Lorenzini. 3 2 1 Sostanzialmente identiche sono le censure mosse con il primo motivo in cui deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 110 e 479 cod. pen., ed il difetto di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di falso ideologico (relativi, per la posizione del ricorrente, ad entrambe le delibere di Giunta e ad entrambe le proposte preparatorie). La difesa ripercorre, pertanto, le vicende del processo ed il diverso atteggiarsi delle decisioni dei giudici del merito. Lamenta che la Corte d'appello avesse ritenuto che le delibere fossero carenti di ogni contenuto e ciò, invece, non rispondeva a quanto si era provato nel corso del processo. Ed a quanto aveva affermato il ricorrente, non smentito da alcuna altra emergenza. E, anzi, riscontrato da quanto ricostruito dalle dichiarazioni di OR, AS e NT. -3 - 2 2 Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 110 e 479 cod. pen., ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei delitti di falso ideologico relativi alle delibere di Giunta, le condotte descritte ai capi B e D. 6 L'argomentazione è la medesima spesa nel primo motivo di ricorso della OR in ordine al quadro normativo di riferimento e alla rispondenza del completamento successivo della delibera al dettato dell'art. 16 del regolamento della Giunta regionale. -3 2 3 Con il terzo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi materiali costitutivi dei delitti descritti ai capo B e D. Si riprendono le argomentazioni spese in ordine alla completezza del quadro delle assunzioni così come specificato dall'assessore OS che aveva ricordato come parte delle richieste dei posti da autorizzare erano già regolarmente pervenute ed altra parte era a sua conoscenza a seguito di contatti avuti con i dirigenti delle Aziende interessate. E come nulla di quanto raccolto fosse atto a smentire tali dichiarazioni. Né valeva a smentire tale argomentazione il fatto che, quanto alle condotte contestate al capo E, si fosse raggiunto un accordo per aumentare la richiesta della Azienda di Foligno di un posto, dal momento che quel posto era a tempo determinato e non indeterminato come previsto nella delibera. 3 2 4 Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed in particolare degli artt. 110 e 479 cod. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel delitto contestato al capo B. Non si specifica quale sarebbe stato il contributo del ricorrente nel falso contestato. Nel settembre 2009 il contenuto del medesimo diveniva formalmente valido con la sottoscrizione del Presidente della Giunta ma non vi era alcuna prova che l'imputato vi avesse concorso. I giudici del merito avevano poi escluso che il falso potesse costituire il risultato di un'opera di induzione. Si era pertanto ritenuto il concorso dell'imputato nel reato proprio senza che ne sussistessero i necessari presupposti. 3 - 5 Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 43, 110, e 479 cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti contestati ai capi B e D. Nessuno di coloro che avevano partecipato all'approvazione delle due delibere aveva sollevato alcuna obiezione circa il loro effettivo contenuto. Non se ne erano lamentati neppure i direttori generali della Aziende destinatarie dei provvedimenti. Era pertanto evidente che tutti i soggetti che avevano preso parte a tale procedura avessero agito seguendo una prassi che ritenevano pienamente legittima. 7 Come la Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 1963/1999 Rv. 216354) aveva confermato in un caso analogo. Si ricorda che il dolo del falso deve essere oggetto di prova rigorosa (Cass. n. 30862/2015 Rv. 264328). E si ribadisce che la delibera doveva essere solo completata e non falsificata. -6-3 2 Con il sesto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della natura fidefaciente dell'atto. In via di ulteriore subordine, la difesa negava che le delibere di Giunta costituissero atti di fede privilegiata posto che le stesse non erano aggredibili, come impone la giurisprudenza di legittimità per considerarli tali, solo con lo specifico mezzo della querela di falso, potendosene chiedere l'annullamento anche con ricorso giurisdizionale amministrativo. -3 3 - Gli Avv.ti Manlio Morcella e Lorenzo Tizi, per PA Di TO, articolano otto motivi. -3 3 1 Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 649 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione, laddove si era ritenuto che il gravame del pubblico ministero comprendesse anche il delitto contestato al capo A e così invece non era stato, formandosi pertanto il giudicato interno di assoluzione. - -3 3 2 Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 479, 476 cod. pen. e 21 regolamento della Giunta della Regione Umbria, ed il difetto di motivazione. La materia ed in particolare i compiti del ricorrente, direttore del servizio Sanità della Regione, nei procedimenti deliberativi della Giunta regionale erano regolati dal decreto regionale n. 1285/2007. All'art. 21 si stabiliva che il documento istruttorio che costituisce parte integrante delle delibere deve essere corredato dal parere del direttore del settore che deve valutare la coerenza dell'atto con gli indirizzi ed obiettivi assegnati alla direzione stessa. Il parere di coerenza del Direttore Di TO era, pertanto, destinato a' valutare il solo documento istruttorio e non la proposta dell'assessore. Oltre a ciò, quando le delibere devono essere completate ai sensi dell'art. 18 del regolamento, il parere non deve essere rinnovato. Il Tribunale aveva ritenuto che il parere del direttore Di TO non fosse inficiato da alcun falso ideologico perché era lacunoso e generico ma non attestava alcuna circostanza non vera. Opposta era stata la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto falso l'atto perché in esso si era dichiarata la coerenza di una proposta e di atti istruttori privi di ogni contenuto. 8 La Corte aveva però travisato il numero di pareri che avrebbero accompagnato la delibera ed aveva trascurato il fatto che il direttore non aveva alcun ruolo di amministrazione attiva, la delibera in oggetto era discrezionale, l'eventuale completamento della stessa non avrebbe avuto necessità di alcuna integrazione del parere. Il controllo si riduceva a verificare il mancato superamento del vincolo di spesa per le nuove assunzioni. Vincolo di spesa che era precisato nella delibera. I posti erano già in organico. Il nuovo direttore del settore aveva affermato che, per esprimere il parere, non era necessario esaminare gli allegati. La decisione era illogica posto che erano stati assolti il responsabile del procedimento e l'autore del parere di legittimità. 3 - 3 3 Con il terzo motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, ed il difetto di motivazione per avere la Corte deciso ritenendo inattendibili i testimoni ed i coimputati che erano stati, invece, ritenuti credibili dal Tribunale in ordine al fatto che in Giunta si fosse discusso su una proposta di delibera incompleta. La Corte aveva tenuto conto del portato delle deposizioni AS e VA ricavandone elementi di prova senza provvedere alla loro nuova audizione. 3 - 3 4 Con il quarto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 516 e 178 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione. Premesse le considerazioni esposte dalla medesima difesa alla Corte perugina con la memoria dell'8 marzo 2016, la difesa riportava la motivazione della Corte in ordine alla insussistenza del difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza, dolendosi del fatto che la risposta fosse stata carente ed illogica poiché questa si era limitata ad affermare che, dalle imputazioni, doveva evincersi che al Di TO era stata contestata la formulazione dei falsi parere di conformità e che, nel corso del dibattimento, gli si era stato di fatto anche ascritto come tali pareri si fossero inseriti nella procedura di approvazione delle delibere consentendo che sulle stesse si consumassero i descritti falsi ideologici. - -3 5 Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge, ed in 3 particolare dell'art. 81 cod. pen., ed il difetto di motivazione in riferimento al fatto che la Corte aveva condannato il ricorrente sia per i falsi contenuti nei pareri, sia per i falsi determinati nelle delibere così attribuendo alle sue condotte, identiche, un plurimo disvalore penale, violando i principi del concorso formale omogeneo di reati. - -3 3 6 Con il sesto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 110, 479, 476 cod. pen., ed il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dei files estratti in copia dal cd rom della SA. Il primo è generico e non accenna al numero esatto di posti da autorizzare;
la cosiddetta ipotesi Di TO non avrà corso. Il secondo non sarà tradotto in 9 delibera. Il terzo chiarisce come la OR abbia rifiutato l'ipotesi Di TO della doppia delibera. - -3 3 7 Con il settimo motivo deducono la violazione di legge ed il difetto di motivazione per la mancata derubricazione delle condotte ascritte al ricorrente nella fattispecie astratta prevista dall'art. 480 cod. pen., posto che i falsi erano tutti incidenti su atti autorizzativi. 3 3 8 Con l'ottavo motivo lamentano la violazione di legge ed in particolare dell'art. 476, comma 2, cod. pen., per essere stati ritenuti gli atti, oggetto dei falsi, a fede privilegiata. Tali atti, invece, sono solo quelli che attestano fatti a cui 'ha direttamente partecipato il pubblico ufficiale che li redige o che ne costituiscono la riproduzione dell'attività specifica. Fattispecie non rinvenibili nel caso di specie. Sul punto la motivazione della Corte d'appello era stata carente ed illogica. 3 4 L'Avv. Patrizia Bececco, per CA NI, con l'unico motivo, deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 476, 479 e 48 cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del suo assistito. Premesse le ragioni per le quali la Corte d'appello di Perugia aveva riformato la sentenza del primo giudice, osservava che NI si era limitato a svolgere compiti meramente esecutivi, non fornendo così alcun contributo alla formazione dei falsi. Si era poi dimostrato che, al momento della delibera di giunta, erano già pervenute molte delle richieste dei direttori delle Aziende sanitarie. Si era anche accertato che neppure le richieste erano strettamente necessarie perché la Giunta potesse deliberare. In ogni caso, come aveva affermato il Tribunale, la lacunosità delle delibere non poteva essere considerata una loro falsità. Né si era accertato che NI avesse avuto alcun ruolo nella loro successiva integrazione. Quanto al falso materiale contestato al ricorrente al capo E, NI si era limitato ad apportare la correzione sulla richiesta della Azienda di Foligno così come gli era stata prospettata dall'assessore OS. Come gli era stato assicurato che ciò corrispondeva ad un accordo raggiunto fra questi ed il direttore di quella Azienda. Così che il falso, oltre che grossolano, doveva considerarsi anche innocuo visto che riproduceva il cennato accordo. Irrilevante era poi la circostanza che la correzione apparisse favorire la SA visto che, in realtà, atteneva ad una posizione diversa, a tempo indeterminato e non a tempo determinato.
4 - Gli Avv.ti Manlio Morcella e Lorenzo Tisi, per PA Di TO, con atto successivo, hanno proposto due motivi aggiunti. 10 4 1 Con il primo deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione non avendo la Corte territoriale tenuto adeguato conto della funzione del parere del direttore del comparto sanità della Regione, Di TO nel procedimento che era culminato con le delibere ritenute ideologicamente false. Il parere, volto ad affermare la coerenza del progetto di delibera con gli obiettivi, era l'unico atto di competenza del Di TO che non aveva più alcun potere di influire sul prosieguo del procedimento. La condanna del Di TO era pertanto contraddittoria con l'assoluzione dei coimputati che aveva redatto altri atti interni al procedimento. Non si era poi compreso che il parere del Di TO faceva parte della fase istruttoria e non della proposta di delibera dell'assessore OS. Tanto che il parere era stato rilasciato un mese prima del deposito della proposta della delibera. -4 2 Con il secondo motivo lamentano ancora la violazione di legge ed il difetto di motivazione laddove la Corte territoriale non aveva tenuto conto che le delibere erano state adottate ai sensi degli artt. 16 e 18 del regolamento di Giunta e che dovevano essere pertanto completate in epoca successiva. Senza che tale completamento necessitasse di un ulteriore parere del Di TO. L'assoluzione di coloro che avevano verbalizzato le delibere non si conciliava con la condanna del Di TO.
5 - L'Avv.to Patrizia Bececco, per CA NI, ha depositato una memoria in cui argomenta l'assenza del dolo del suo assistito che si era limitato a predisporre l'atto così come gli aveva indicato l'assessore. Si trattava poi di delibera a formazione progressiva e NI non aveva la possibilità di conoscere quanto si dicevano l'assessore ed i direttori delle aziende sanitarie. Quando OS gli aveva detto di correggere la richiesta dell'azienda di Foligno NI aveva creduto che ciò derivasse da un accordo fra l'assessore stesso ed il firmatario della richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati sono privi di fondamento e vanno pertanto rigettati.
1 - Le argomentazioni proposte nei distinti ricorsi, in particolare dai principali protagonisti della vicenda, il presidente della Giunta OR, l'assessore alla sanità OS, ed il direttore del servizio sanità Di TO, almeno in parte coincidono e possono essere pertanto esaminati unitariamente. Nel primo motivo del ricorso OR, nel primo e nel secondo motivo del ricorso OS, nel secondo motivo (e nei due motivi aggiunti) del ricorso Di TO 11 si censura la sentenza impugnata perché in essa non si era tenuto adeguato conto della normativa di riferimento che, secondo le difese, avrebbe consentito agli odierni imputati di formulare, prima, i pareri e le proposte prive di contenuto (quantomeno scritto) e di redigere, poi, le delibere, seguendo la procedura d'urgenza, ad esclusiva opera del servizio regionale a cui, dopo la loro adozione, erano state inviate. Un'opinione, una pretesa, che, però, si basa su un'errata interpretazione delle norme in questione. -1 1 Il più volte citato art. 16 del regolamento della Giunta della Regione Umbria, in allora vigente (approvato con delibera del 27 luglio 2007 n. 1285, pubblicato sul Bollettino della Regione del 19 dicembre 2007) consentiva certo, all'assessore competente, di proporre delibere urgenti all'approvazione della Giunta e di esporne oralmente il contenuto (attestando l'acquisizione dei pareri anch'essi eventualmente rilasciati in forma orale) ma, al comma 4, imponeva l'invio del verbale della seduta di Giunta dal quale dovevano emergere "le motivazioni e le decisioni adottate dalla Giunta sull'argomento". E ciò sull'evidente presupposto che la delibera della Giunta avesse un qualche contenuto del quale gli uffici preposti avrebbero dovuto solo prendere atto. Ed invece, nel caso delle due delibere oggetto del presente procedimento, si era accertato che neppure i verbali delle sedute contenevano alcuna precisazione del loro effettivo contenuto, i posti di dirigente medico, la cui assunzione doveva essere autorizzata, e ciò neppure con rinvio ad elenchi eventualmente allegati al verbale dal proponente, l'assessore OS. Nello stesso solco si pone l'altrettanto citato art. 18 del regolamento della Giunta che scandisce, infatti, i tempi ed i modi che gli uffici devono rispettare nel completamento delle delibere loro inviate. Fermo rimanendo che il contenuto dispositivo debba rispondere a quanto approvato (e verbalizzato) dalla Giunta. Tempi e modi che, nel caso delle due delibere, non sono stati né rispettati né, invero, minimamente attuati, posto che le stesse non si presentano come atti inviati ai sensi degli artt. 16 e 18 agli uffici ma come delibere che, il giorno stesso della loro adozione, erano provviste del loro dettagliato contenuto che, al contrario, i giudici del merito, hanno accertato essere stato concordato in epoca successiva, anche di mesi (così smentendo anche la vantata urgenza). 1 - 2 - Si comprende allora come sia corretto il giudizio della Corte territoriale circa il disegno complessivo sotteso alle indicate condotte di falso. L'assessore OS - con la complicità del direttore Di Lorenzo, e, poi, anche della presidente OR - portando all'approvazione della Giunta una delibera del tutto priva di contenuto, "in bianco", facendola approvare, non attivando neppure il subprocedimento previsto per le delibere urgenti dall'art. 18 del regolamento anche perché in tal caso i posti da autorizzare avrebbero dovuto 12 essere precisati nel verbale della Giunta (o in un elenco allo stesso allegato), che sul punto era, come detto, del tutto silente - si era riservato il potere di decidere in prima persona, trattando direttamente con i direttori delle Aziende sanitari, e concordando con chi egli aveva ritenuto di coinvolgere (il direttore Di TO e la presidente OR) le assunzioni da autorizzare, espropriando di tale potere l'organo collegiale a cui, invece, spettava, la Giunta regionale. 1 -- 4 - Da tutto ciò discende come sia priva di vizi logici manifesti (oltre che esente da violazioni di legge) la motivazione della sentenza impugnata laddove individua nelle condotte di successiva redazione delle delibere i delitti di falso ideologico contestati ai capi Be De come sia coerente al descritto contesto che di tali delitti siano stati chiamati a risponderne proprio coloro, e solo coloro, che avevano deciso quale dovesse essere il loro contenuto, del tutto consapevoli del fatto che tale decisioni avrebbero costituito il contenuto di atti che, artatamente, risultavano adottati ed approvati mesi prima;
in tal modo si spiega la declaratoria di penale responsabilità dei soli OS, Di TO e OR, e non di coloro che avevano partecipato alla sola redazione materiale delle delibere. 1 - 5 - Alla luce della ricostruzione complessiva dell'accaduto e delle ragioni che l'avevano determinato è poi agevole anche comprendere come anche gli atti prodromici, la proposta dell'assessore OS ed il parere del direttore Di TO, fossero viziati dalla medesima, necessaria, falsità ideologica. La proposta di delibera, infatti, dell'assessore OS doveva essere priva di qualsivoglia contenuto ed il parere di coerenza di tale proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del settore, del Di TO, doveva essere altrettanto privo di ogni contenuto. E così era stato. Ed è pertanto priva di vizi logici manifesti la motivazione della Corte territoriale quando aveva affermato il rilievo penale di tali condotte preparatorie dei falsi commessi nella delibere e, a loro volta, false perché presupponevano proposte indeterminate ed attestavano la corrispondenza di tali proposte alla precedente programmazione ed aveva chiamato a rispondere della loro consumazione proprio gli imputati, l'assessore OS ed direttore Di TO, che erano stati i protagonisti del complessivo disegno di sottrazione della decisione circa l'assunzione di personale medico all'organo competente, la Giunta regionale. -A proposito poi delle argomentazioni spese dalla difesa del Di TO 1 - 6 in ordine alla particolare funzione del parere, dei pareri, da questi espressi, si rileva come non abbia alcun fondamento la tesi secondo la quale tali atti, del direttore Di TO, avrebbero avuto la sola funzione di attestare la regolarità del procedimento seguito fino a quel momento e la coerenza del solo atto istruttorio agli obiettivi ed agli indirizzi impartiti al settore. 13 E' sufficiente infatti leggere l'art. 21 dell'allora vigente regolamento della Giunta della Regione Umbria che, rubricato come relativo alle "proposte degli atti" e già tale indicazione appare significativa - prevede che il direttore del servizio interessato renda il parere "concernente la coerenza dell'atto proposto (rispetto al quale, con tutta evidenza, il documento istruttorio costituisce solo uno degli ulteriori atti prodromici) con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione". E', quindi, del tutto evidente come il parere di coerenza attenga alla proposta di delibera e non ad un altro atto preparatorio (che peraltro sempre alla proposta dovrebbe inerire). Il rilascio, di fatto, di tale parere in epoca antecedente il deposito della proposta dell'assessore, come è avvenuto in relazione alla delibera del 19 gennaio 2009, non muta certo il quadro, posto che Di TO non assume certo di avere espresso il parere in relazione ad una proposta del tutto inesistente e se ne deve pertanto dedurre che l'avesse rilasciato in riferimento ad una proposta che, seppure priva di contenuto effettivo (circostanza questa che gli erater nota, rispetto alla quale egli non aveva sollevato alcuna obiezione, avendo, anzi, preso parte, in prima persona, alla redazione di quella falsa delibera in cui il procedimento era culminato), gli era stata comunque comunicata.
2 - Quanto si è sopra osservato consente anche una più agevole risposta alle censure mosse nei residui motivi di riscorso. Muovendo da quelli comuni a più ricorrenti. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso OR, parte del primo 2 1- ed il terzo motivo del ricorso OS, censurano la ricostruzione del fatto nel senso جوم che si assume che i dedotti falsi ideologici non sussisterebbe in quanto si era raggiunta la prova che alcune delle richieste delle Aziende sanitarie, contemplate nelle delibere, erano già giunte in regione prima che le stesse fossero adottate e che si era anche provato, per testi, che l'assessore OS, in tali occasioni, disponesse di appunti o elenchi. Si tratta, però, di argomentazioni interamente versate in fatto e, come noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal 14 giudice di merito, quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte territoriale, infatti, aveva rilevato, con continui e precisi rimandi al compendio probatorio, come fosse certo che buona parte delle richieste delle Aziende sanitarie fosse pervenuta in epoca successiva alla adozione della delibera che le aveva invece presupposte, come nei verbali delle riunioni non vi fosse alcun accenno ad eventuali illustrazioni di dettaglio dell'assessore e al conferimento di elenchi o alla allegazione di richieste, come fosse stata invece acquisita la prova, anche documentale (il materiale informatico del capo di gabinetto SA), dei contatti, successivi all'adozione delle delibere, per concordare il loro retrodatato contenuto. Né era emerso che il contenuto delle delibere corrispondesse, almeno parzialmente, al vero (circostanza che peraltro non escluderebbe il delitto contestato posto che la delibera sarebbe pur sempre falsa, in altra parte del suo contenuto), e che corrispondessero al vero gli atti prodromici, in relazione a tale parte, perché a fronte della genericità delle deposizioni rilasciate in tal senso e della assoluta assenza di elementi dai quali trarre la ragionata convinzione che si sia discusso almeno di quelle richieste che erano già pervenute in regione, resta la prova documentale della integrale redazione del contenuto delle delibere non nella data di adozione, come dalle stese appare, ma in un successivo, indeterminato, momento. 2 - 2 - Il terzo motivo del ricorso OR ed il quinto motivo del ricorso OS censurano la sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti contestati. Anche in questo caso però l'argomentazione si traduce in una doglianza di fatto perché si sostiene che la procedura adottata in occasione delle proposte e delle delibere del 19 gennaio e del 5 ottobre 2009 risponderebbe ad una prassi invalsa nella Regione Umbria e che solo questa sarebbe stata la ragione delle "particolarità" (dei falsi) in tali occasioni consumate. Tale pretesa è manifestamente infondata, sia perché non vi è alcuna prova che la Giunta regionale umbra avesse adottato, in casi diversi dalle due delibere oggetto del presente procedimento, un simile modo di procedere, sia perché, come si è visto, la ragione che ha indotto i protagonisti della vicenda a seguire tale procedure non era certo seguire una prassi - peraltro in patente violazione delle norme sul funzionamento degli organi regionali - quanto, invece, riservarsi una competenza spettante, invece, all'organo collegiale. -2 - 3 Quanto alla natura fidefaciente degli atti oggetto dei falsi ideologici contestati, censurata nel quarto motivo del ricorso OR, nel sesto motivo del ricorso OS e nell'ottavo motivo del ricorso Di TO, la motivazione addotta dalla Corte territoriale è del tutto condivisibile. 15 Gli atti in questione, infatti, ed in particolare le delibere della Giunta, sono atti in cui si dà conto che, nel giorno indicato, erano state svolte le attività che avevano condotto alla sua approvazione e che la delibera aveva quel determinato contenuto, l'indicazione delle assunzioni autorizzate. E costituiscono pertanto un atto pubblico fidefaciente. La circostanza che non si sia raggiunta la prova della consapevolezza dei materiali redattori circa la falsità delle delibere stesse non configura alcuna scriminante per coloro che avevano, al contrario, consapevolmente partecipato alla loro falsa redazione. Né, in assenza di prova del solo elemento soggettivo in capo ai materiali redattori dell'atto, deve altrimenti fornirsi la prova dell'induzione dei materiali redattori dell'atto a consumare il falso. Si è infatti già avuto modo di affermare che l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi, come nell'odierno caso concreto, in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile (Sez. 5, n. 35884 del 20/07/2009, Lucchini, Rv. 244920). Gli atti preparatori, la proposta ed il parere di coerenza con gli obiettivi, sono anch'essi atti fidefacienti, direttamente redatti dagli imputati ritenuti responsabili del loro falso contenuto (perché attestanti un contenuto della delibera, formato invece in epoca successiva), in quanto destinati a provare il compimento di attività non realmente eseguite, non essendovi stata alcuna reale proposta e non avendo potuto esaminarla al fine di valutarne la coerenza con gli obiettivi. Del tutto inconferente è l'argomento, sostenuto dalle difese, per il quale gli atti non sarebbero, invece, fidefacienti perché aggredibili non con la sola querela di falso, come parrebbe imporre il comma secondo dell'art. 476 cod. pen., ma anche con i rimedi propri del diritto amministrativo. Si tratta infatti di rimedi del tutto distinti posto che la querela di falso è deputata proprio a denunciare, e a far accertare, la falsità materiale o ideologica dell'atto mentre il ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa è volto a farne valere i vizi di legittimità. Così che non possono sovrapporsi i due rimedi traendone argomento per affermare che i secondi superano il primo. Che, altrimenti, mai, nei confronti di nessun atto amministrativo aggredibile con i ricorsi propri potrebbe dedursi la natura fidefaciente.
3 - Da ultimo si passa ad esaminare i residui motivi: esauriti quelli spesi nei ricorsi OR e OS, restano tutti i motivi, eccettuato il secondo, del ricorso Di TO e l'unico motivo (argomentato anche con la memoria) del ricorso NI. 16 -Si è detto come i motivi del ricorso Di TO siano tutti infondati. Le 3 1 ragioni di tale conclusione sono le seguenti. -3 2 La censura oggetto del primo motivo è manifestamente infondata poiché la lettura dell'atto di appello del pubblico ministero consente di concludere come la pubblica accusa abbia proposto impugnazione nei confronti dell'imputato in riferimento a tutti i capi rispetto ai quali vi era stata assoluzione, con particolare riferimento ai capi A e C, così che non si era formato alcun giudicato interno, in specie sul capo A, come sostenuto dalla difesa. -3 3 Il terzo motivo, che censura l'avvenuta riforma delle assoluzioni di prime cure senza la nuova escussione dei testimoni che avevano riferito le circostanze decisive per la ricostruzione delle condotte contestate, è infondato posto che il compendio probatorio si era interamente poggiato sulle acquisizioni documentali (in particolare sulla documentazione trovata in possesso della SA), fornendo le deposizioni in particolare sul possesso da parte - dell'assessore OS di appunti al momento dell'adozione delle delibere dei dati storici che non smentivano la conclusione che gli stessi non avessero certo esaurito (e neppure composto) l'intero contenuto delle medesime, solo successivamente redatto. 3 - 4 - Manifestamente infondato è anche il quarto motivo perché non vi è alcun difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza posto che è dai medesimi capi di imputazione che si ricava come la falsità ideologica dei pareri redatti dal Di TO si ricavasse dal loro rapporto con la proposta di delibera prima e con la delibera poi, considerando proprio il coinvolgimento del ricorrente nella redazione successiva del contenuto degli atti che si erano falsamente imputati alla Giunta regionale. Né, per passare al sesto motivo, si era attribuita plurima valenza penale alle condotte del Di TO, attribuendogli la responsabilità della falsità dei pareri e della falsità delle delibere, perchè la condotta di rilievo penale era stata altrettanto plurima, avendo Di TO commessi i primi falsi, quando aveva espresso un parere di coerenza privo di concreto contenuto, ed avendo concorso a compiere gli ulteriori falsi quando aveva partecipato alla formazione postuma della delibera. 3 Il settimo motivo è, anch'esso, infondato perché le condotte 5 - contestate a Di TO hanno avuto per oggetto degli atti pubblici, nel senso sopra ricordato - di attestazione di fatti ed atti compiuti dal pubblico ufficiale in sua presenza e nell'esercizio delle sue funzioni atti che davano conto di quanto - deliberato dalla Giunta regionale, la cui falsità era pertanto presidiata dagli artt. 476 e 479 cod. pen., e che solo per il loro contenuto costituivano anche delle autorizzazioni (all'assunzione di personale), così che al più la violazione dell'art. 480 cod. pen. (che punisce il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in 17 о autorizzazione amministrativa e che, secondo la difesa, costituirebbe la corretta qualifica della condotta) avrebbe potuto concorrere con il contestato delitto di falso ideologico (se non ne fosse stato, invece, più propriamente assorbito). Restano, infine, i motivi di ricorso proposti dalla difesa dell'imputato 4 NI. Si tratta però di motivi interamente versati in fatto in quanto volti a contestare la ricostruzione operata dalla Corte territoriale con motivazione priva di vizi logici manifesti. Il giudice del merito, infatti, aveva rilevato come la richiesta della Azienda sanitaria di Foligno fosse pervenuta in data posteriore all'adozione della delibera del 5 ottobre 2009 e come fosse pertanto perfettamente chiaro al ricorrente che l'autorizzazione all'assunzione di personale non potesse essere concessa con quella stessa determinazione. Da ciò scaturiva la prova, anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo, del suo concorso alla falsificazione del contenuto della stessa, il delitto di cui al capo D. La prova della consapevolezza del NI per la falsificazione materiale della richiesta dell'Azienda di Foligno, il delitto ascritto al NI al capo E (un falso materiale a differenza di tutti le diverse condotte, considerate dei falsi ideologici), emergeva, sul piano materiale, dal fatto che non vi era dubbio alcuno che fosse stato l'imputato a "correggere" la missiva aumentando i posti da autorizzare da tre a quattro e dalla considerazione che non era stata acquisita alcuna ulteriore documentazione attestante che tale correzione fosse derivata da una specifica richiesta dell'Azienda medesima. Del resto la modifica apportata era destinata a favorire un soggetto, la SA, che prestava la propria opera in Regione a fianco della presidente OR. Sulla grossolanità o innocuità del falso la Corte territoriale aveva fornito adeguata risposta, osservando: quanto alla grossolanità, che tale non era la correzione a penna di un atto dattiloscritto poiché tale evenienza non è affatto né impossibile né infrequente;
quanto alla innocuità, che da nulla, di attendibile, era emerso che l'Azienda di Foligno avesse mostrato l'intenzione originaria o successiva di procedere alla integrazione, all'aumento, dei posti da autorizzare, considerando poi il fatto che ciò sarebbe stato ben possibile, semplicemente inviando una ulteriore missiva (che certo non sarebbe stata più tardiva della prima). Da ultimo, è priva di fondamento la pretesa difensiva, avanzata davanti a questa Corte durante la discussione senza alcuna ulteriore specificazione, circa la prescrizione del delitto sub E (il falso materiale su documento non fidefaciente) in considerazione del fatto che il delitto risulta consumato, come si evince dal capo di imputazione, il 19 aprile 2010 così che il termine di sette anni e sei mesi avrà termine solo il 19 ottobre 2017. 18 5 Al rigetto di tutti i ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente AU Fumo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini . my مي esuizi Depositato in Cancelleria Roma, li 28 12 12 IL CANCELLIERE Rossa Cacace 19