Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 2
Integra il reato di cui all'art. 12 "quinquies" del D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) la fittizia intestazione di quote di una società, al solo fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla società medesima e che risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale.
Il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo nota.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE EN - Presidente - del 11/12/2013
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2537
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 29591/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA DI IN, nato in [...] il [...], attualmente in custodia cautelare in carcere per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. D'Ascola Vincenzo Nico;
avverso l'ordinanza n. 362/2013 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame in data 29.04.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pellegrino Andrea;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galli Massimo che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la discussione della difesa che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 19.02.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria applicava nei confronti di NA DI IN la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle seguenti incolpazioni: capo F) del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, L. n. 203 del 1991, art. 7 (in Bianco il 18.01.2006);
capo G) del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, L. n.203 del 1991, art. 7 (in Bianco il 24.06.2008).
In particolare, a NA DI IN viene contestato di essersi fatto attribuire in modo fittizio, previo accordo con altri ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con distinte condotte, quote della società Bella Calabria 2005 s.r.l. da MO OC che, con NO OC (che a sua volta avrebbe attribuito le sue quote a tali ON EN ed CA FR), era socio occulto ed amministratore di fatto della predetta società, nonché di essersi fatto attribuire, sempre in modo fittizio e con le medesime modalità, quote della società BC Immobiliare s.r.l.: il tutto, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e per agevolare l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare il locale dei MO di Africo ed il locale degli NO di Marina di Gioiosa Ionica.
1.1. Avverso la predetta ordinanza, NA DI IN proponeva ricorso per riesame chiedendo l'annullamento del provvedimento ovvero una sua riforma con la sostituzione della misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari.
1.2. Con ordinanza in data 29.04.2013, il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame respingeva il ricorso e confermava il provvedimento impugnato.
1.3. Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione con prospettazione di quattro distinti motivi:
- il primo, con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 109, 143, 169 e
178 c.p.p.; - il secondo, con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 e 273 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi F e G della rubrica);
- il terzo, con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 e 273 c.p.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi F e G della rubrica);
- il quarto, con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c).
1.4. Lamenta il ricorrente, in relazione al primo motivo, come l'ordinanza impugnata:
- non sia stata tradotta in lingua spagnola e notificata all'indagato estradato sia nella traduzione spagnola che in quella italiana.
1.5. Lamenta il ricorrente, in relazione al secondo motivo, come l'ordinanza impugnata:
- sia affetta da violazione di legge ed illogicita' manifesta della motivazione in ordine al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies, ed in particolare non avendo dimostrato la provenienza della quota di proprietà del NA DI IN dal patrimonio della organizzazione criminale indicata e, nello specifico, da quello di MO OC;
- dedichi pochissime parole alla posizione del NA affermando in maniera laconica che dagli atti emergerebbe la prova a livello indiziario della consapevolezza dell'odierno ricorrente in ordine al fatto che MO OC fosse il reale dominus delle società al medesimo intestate;
- abbia omesso di indicare quali siano gli elementi di indagine dai quali si potesse trarre la prova che il NA prendesse ordini e direttive dal MO OC;
- abbia omesso di motivare come il dato della conoscenza e della frequentazione del NA con il MO OC possa aver assunto rilievo a carico del primo in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
- abbia omesso di motivare in ordine alla consapevolezza del NA circa le ragioni per le quali il MO OC avesse la necessità di non risultare intestatario formale delle società indicate;
- abbia omesso di motivare in ordine alla volontà del NA di permettere al MO di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale attraverso la intestazione fittizia;
- abbia omesso di valutare l'attendibilità delle affermazioni contenute nelle conversazioni "etero indizianti" riportate.
1.6. Lamenta il ricorrente, in relazione al terzo motivo, come l'ordinanza impugnata:
- abbia completamente omesso di indicare in maniera chiara e precisa quali fossero gli elementi in forza dei quali sarebbe stato possibile sostenere che il NA fosse consapevole di favorire, con la sua attività, i sodalizi criminali perseguiti piuttosto che un singolo soggetto (MO OC);
- abbia infondatamente concluso che il NA versasse comunque in una situazione di colpevole ignoranza circa la finalizzazione della propria condotta.
1.7. Lamenta il ricorrente, in relazione al quarto motivo, come l'ordinanza impugnata:
- abbia omesso di motivare, in modo adeguato ed esente da vizi logici e giuridici, sulla ritenuta prognosi di pericolosità sociale del NA ancorata alle sole modalità e circostanze dei fatti e del tutto silente in ordine alle altre circostanze soggettive indicative di un'inclinazione a delinquere dell'indagato;
- sia incorsa in vizio di legittimità nella parte in cui ha desunto la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio esclusivamente dalla gravità dei fatti contestati senza verificare la sussistenza di situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova fondate su circostanze di fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. Con riferimento al primo motivo di doglianza, afferma la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass., Sez. 1, n. 33058 del 14/07/2011-dep. 02/09/2011, Ben Nasr, rv. 250380;
Cass., Sez. 1, n. 35878 del 19/06/2012-dep. 19/09/2012, Bindac, rv. 253283), che il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo nota. Detta conclusione viene tratta sulla base della "garanzia" offerta dall'art. 94 disp. att. c.p.p. che prevede l'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio dell'interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti. Non può che ribadirsi, contrariamente a quanto sostenuto da altra pregressa giurisprudenza pure avallata dalle Sezioni Unite (sent. n. 5052 del 24 settembre 2003), la sufficienza di tale meccanismo di tutela dal momento che ciò che rileva è che lo Stato - e, quindi, l'apparato pubblico - si adoperi per assicurare la traduzione dell'atto non prevedendo alcuna norma che un obbligo del genere finisca per gravare sul giudice che ha emesso il provvedimento: e, l'accertamento - di natura amministrativa - affidato al direttore dell'istituto penitenziario è diretto a verificare che l'indagato abbia precisa conoscenza del provvedimento non potendosi ritenere che detto incombente, per le rilevanti conseguenze che ne possono derivare, possa risolversi in un adempimento di carattere sommario. Nè queste conclusioni possono essere, per così dire rovesciate, dalla posizione di soggetto estradando. Sul punto, la medesima giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 5647 del 23/01/2013 - dep.04/02/2013, Grulovic, rv. 254411) afferma che costituisce onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che, la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di cui non è stata richiesta la traduzione, consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza d'interesse: richiesta che, nella fattispecie, non risulta essere stata avanzata.
3. Prima di passare ai profili di doglianza, si rende doveroso chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte delle decisioni adottate dal giudice del riesame in tema di provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi) ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate) trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
b) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che le hanno determinate;
c) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass., Sez. 6, n. 5334 del 22.04.1992-dep. 26.05.1993, Verdelli ed altro, rv. 194203).
Con riguardo al tema dei limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
4. Va ulteriormente premesso e chiarito come la L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies sia una fattispecie a forma libera,
finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass., Sez. 1, 15/10/2003-dep. 11/11/2003, p.m. in proc. Fiorisi, rv. 226607). Lineamento essenziale della "figura criminis" di cui trattasi è, insomma, la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta. Per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo. La medesima giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 21256 del 05/04/2011-dep. 26/05/2011, Iaria, rv. 250240) chiarisce inoltre come la circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie.
5. Nella fattispecie il ricorrente, nel secondo e terzo motivo di doglianza, lamenta:
- l'omessa dimostrazione della provenienza della quota di proprietà del NA DI IN dal patrimonio della organizzazione criminale indicata e, nello specifico, da quello di MO OC;
- l'assenza di motivazione sulla riconosciuta consapevolezza del ricorrente in ordine al fatto che MO OC fosse il reale dominus delle società al medesimo intestate;
- l'omessa indicazione degli elementi di indagine dai quali era stata tratta la prova che il NA prendesse ordini e direttive dal MO OC;
- l'assenza di motivazione sul fatto che la conoscenza e la frequentazione del NA con il MO OC avesse assunto rilievo a carico del primo in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
- l'omessa motivazione sulla consapevolezza del NA circa le ragioni per le quali il MO OC avesse la necessità di non risultare intestatario formale delle società indicate;
- l'omessa motivazione in ordine alla volontà del NA di permettere al MO di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale attraverso la intestazione fittizia;
- l'omessa valutazione in ordine all'attendibilità delle affermazioni contenute nelle conversazioni "etero indizianti" riportate nel provvedimento impugnato;
- l'omessa indicazione in maniera chiara e precisa di quali fossero gli elementi in forza dei quali sarebbe stato possibile sostenere che il NA fosse consapevole di favorire, con la sua attività, i sodalizi criminali perseguiti piuttosto che un singolo soggetto (MO OC);
- l'apodittica conclusione che NA versasse comunque in una situazione di colpevole ignoranza circa la finalizzazione della propria condotta.
6. Si tratta di profili, reciprocamente assorbiti, in relazione ai quali i giudici di seconde cure hanno fornito adeguata dimostrazione - a sostegno dell'ipotesi accusatoria e, segnatamente, dello scopo elusivo ed agevolativo del sodalizio criminale - nella ricostruzione in fatto riportata nel corpo del provvedimento.
L'impugnato provvedimento, invero, risulta intrinsecamente logico, coerente ai dati di causa, correttamente informato ai principi normativi e giurisprudenziali in materia, e dunque ben resiste alle censure formulate in questa sede di legittimità. Invero, lo stesso da conto degli esiti di complesse attività investigative condotte dalla competente Direzione Distrettuale Antimafia che hanno consentito di far luce su un fenomeno di chiara matrice criminale riguardante gli investimenti nel settore della realizzazione e successiva vendita di complessi edilizi aventi destinazione turistico- residenziale ed avviati a partire dal 2005, prevalentemente lungo la costa ionica. Le organizzazioni criminali hanno maturato la convinzione di poter lucrare notevoli benefici - non solo economici - nel predetto settore e di poter inoltre ottenere il consenso sociale grazie alla creazione di nuova occupazione ed alle opportunità di investimento generate. Questa strategia ha visto la fattiva partecipazione di esponenti di vertice di importanti famiglie del territorio, come quelle dei MO e degli NO che, per poter realizzare detta attività, hanno fatto leva non solo sulla forza propria dell'organizzazione criminale di appartenenza, ma anche sull'indispensabile ricorso a specifiche figure imprenditoriali e professionali senza le quali le organizzazioni criminali mafiose, nonostante la loro notoria capacità di controllo del territorio, non avrebbero potuto avviare e portare avanti. Il contributo fornito da dette figure è avvenuto nella consapevolezza del contesto, teso a favorire le stesse organizzazioni criminali: nella realizzazione di tale fine, un ruolo di primaria importanza hanno rivestito le attività di intestazione fittizia di beni ed aziende, con riferimento alle quali la reale signoria emerge in maniera chiara dalla congerie di ponderosi esiti investigativi di cui si da atto nel provvedimento impugnato. Evidenzia il Tribunale di Reggio Calabria che, sebbene il fenomeno possa sembrare frutto della capacità imprenditoriale di determinati soggetti apparentemente estranei alle consorterie criminali, le indagini avevano ampiamente dimostrato l'esistenza di uno "sciagurato" connubio tra l'adduzione di ingenti capitali dall'estero - che, allo stato, non trovano giustificazione se non in quella di far fare al denaro provento di attività illecite giri vorticosi ("psicopatici", come da espressione usata da uno degli indagati) - e la capacità delle organizzazioni criminali di governare il territorio, attraverso l'acquisizione dei terreni ed il conseguimento, grazie ad iter amministrativi preferenziali e comunque compiacenti, dei necessari permessi per poter portare avanti l'attività e realizzare ingenti profitti. Invero - ritengono i giudici di merito - la forza motrice del fenomeno economico è derivata non solo dall'arrivo di denaro contante dalla Spagna ma anche, e soprattutto, dall'accordo tra coloro che sono stati portatori delle capacità di sviluppare gli investimenti (garantendo la vendita degli immobili all'estero con una certa celerità) e gli esponenti della criminalità organizzata locale che hanno monopolizzato il settore, consentendo così solo a determinati compiacenti soggetti, ed a determinate condizioni, la possibilità di poter partecipare alla realizzazione dei complessi immobiliari oggetto d'indagine. Per la maggior parte di questi ultimi, i finanziamenti sono pervenuti dalle società spagnole AU s.l. e Italia NN Properties s.l. nonché dalla società italiana Bella Calabria 2005 s.r.l.; per il complesso immobiliare "Gioiello del Mare" i capitali esterni sono stati forniti dalla società irlandese V.F.I. Overseas Property e dai suoi soci, ZS NR e Velardo IO. Va preliminarmente rilevato come l'addebito mosso all'odierno ricorrente sia di intestazione fittizia di beni, reato necessariamente concorsuale, del quale il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere nel concreto - allo stato ed a questi fini cautelari - tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi: il NA ha, in piena coscienza e volontà, accettato l'intestazione di quote delle società Bella Calabria 2005 s.r.l. e BC Immobiliare s.r.l., benché fosse privo, in proprio, sia dei capitali costitutivi che di ogni capacità organizzativa e gestionale, all'evidente fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, di fatto rimanendo del tutto estraneo a qualsiasi fase ed aspetto della vita delle predette società. Pienamente condivisibili sono poi le argomentazioni di diritto fatte proprie dai giudici del riesame secondo cui: a) sotto il profilo oggettivo:
- l'essere socio effettivo di una determinata società non osta alla configurazione della fattispecie oggetto d'incriminazione, nella misura in cui comunque altri soggetti, passibili di essere sottoposti a provvedimenti ablativi del patrimonio, rivestano all'interno della compagine sociale il ruolo di soci occulti;
- non è necessario accertare la sussistenza di un formale trasferimento giuridico di un bene attraverso un negozio affetto da simulazione assoluta o relativa, essendo al contrario sufficiente dimostrare che il soggetto agente, trovandosi con il bene in un rapporto di signoria di fatto o di diritto, crei in qualsiasi forma la situazione di apparenza per cui risulti, ma solo fittiziamente, che ad esercitare tale signoria sul bene sia un altro soggetto, mentre in realtà il bene rimane nel suo esclusivo dominio. Ne consegue che l'attività del concorrente, si può estrinsecare:
- sia in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota, che nella realtà appartiene al socio occulto;
- sia in capo al soggetto che, essendo socio effettivo e non mero prestanome, accetta consapevolmente che nella sua società entri un soggetto come socio occulto attraverso la presenza di un prestanome;
b) sotto il profilo soggettivo:
- solo la totale inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, può assumere rilievo al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Invero, in piena sintonia con la ratio della disposizione in questione, la cui finalità è anche quella di contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nei gangli vitali dell'economia nonché l'illecita accumulazione da parte delle organizzazioni malavitose di patrimoni di qualsiasi natura solo apparentemente nella titolarità di soggetti terzi, nell'ipotesi in cui si sussume l'intestazione fittizia di enti e/o società di capitali, non osta alla configurabilità del reato la circostanza che i soci formali coltivino un proprio interesse effettivo nella partecipazione alla vita della società o comunque mantengano presso di sè l'amministrazione ordinaria dell'attività di impresa, se risulta dimostrata (come accaduto nella fattispecie) la compartecipazione allo svolgimento dell'attività di impresa stessa e, quindi, all'incameramento degli utili di soggetti che, in realtà, non avrebbero nessun titolo formale per rivendicare ed esercitare attivamente tali prerogative.
L'ordinanza impugnata, nella ricostruzione fattuale, ben motiva in relazione al fatto di come da tempo il settore turistico/residenziale sia diventato motivo di forte interesse da parte di esponenti di vertice della criminalità organizzata calabrese: interessi individuati innanzitutto da parte di MO OC (classe 1960), esponente di vertice del locale di Africo e componente con la carica di mastro di giornata della Provincia (organo di vertice dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta), gia' condannato alla pena di anni diciotto di reclusione per il reato di cui all'art.416 bis c.p. e da parte di NO OC (classe 1960), esponente di vertice del locale di Marina di Gioiosa Ionica, componente anch'egli della Provincia, già condannato alla pena di anni undici e mesi due di reclusione per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e L. n. 152 del 1991, art.
7. I due sono risultati essere i veri "domini" di diversi investimenti in complessi immobiliari, la cui reale riconducibilità è stata sapientemente dissimulata attraverso l'interposizione di persone fisiche e giuridiche. Numerosi sono i riscontri alle laconiche ma significative indicazioni ricavate dal tenore di talune captate intercettazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra altri soggetti indagati nell'ambito del presente procedimento: in particolare, l'ordinanza impugnata, nella ricostruzione fattuale, ben motiva in relazione all'accertata capacità di NO OC di far lavorare alcuni soggetti nella costruzione di case in corso di realizzazione per gli acquirenti stranieri. Ed ancora. Nel corso del colloquio in carcere del 19.04.2008, NO OC spiegava allo zio NO OR il meccanismo delle azioni imbastite e l'ausilio fornito nella vendita degli immobili da due agenzie, mostrandosi ben addentro a tali dinamiche e facendo persino riferimento all'anticipo del 40% versato dalle società intermediarie ai costruttori secondo lo schema operativo di Bella Calabria 2005 s.r.l.; del resto, NO OC, nel rappresentare la bontà dell'affare allo zio detenuto, affermava espressamente di aver costruito tramite "i ragazzi", immobili poi venduti da una delle predette agenzie. Il Tribunale incentra la propria analisi sulla genesi e ruolo della società Bella Calabria 2005 che si è vista conferire dalla Immobiliare Costruzioni Turistiche s.r.l. mandato per la vendita delle singole unità abitative. La Bella Calabria 2005, considerata come il perno attorno al quale ruota lo sviluppo imprenditoriale dell'interesse delle compagni criminali del settore, venne costituita nel 2006 da quattro soggetti (tali ON EN, CA FR, ST US TA e NA DI IN Manuel, quest'ultimo di origine spagnola), che sono risultati in diversa misura contigui ad esponenti delle famiglie MO e NO che, con detta società, hanno effettuato una sorta di investimento comune. Detta società, inserita in una filiera ben più articolata di società anche di diritto spagnolo (di cui faceva parte la Italian NN Properties s.l. e la sua partecipata al 100%, Italian NN Properties s.r.l.) ha manifestato una capacità finanziaria, come testimoniato da numerosi dati oggettivi (bilanci, intercettazioni, ecc.) assolutamente non compatibile con le capacità economiche- reddituali dei soci: e valga su tutti l'apporto di Euro 2.400.000,00 a titolo di finanziamento soci operato tra il 2006 e il 2007. Inoltre, ciascuno dei singoli soci ha, come unica compartecipazione societaria, quella di:
- Euro 25.000,00 (versato Euro 6.250,00, pari al 25% del capitale sociale) nella Bella Calabria 2005;
- Euro 25.000,00 (versato Euro 6.250,00, pari al 25% del capitale sociale) nella BC Immobiliare.
Più segnatamente, il NA, unitamente allo ST, risulta commercializzare gli immobili all'estero per il tramite sia della stessa Bella Calabria 2005 s.r.l. (detenuta in condivisione dai medesimi e da esponenti della famiglia NO) che della società AU (asservita agli interessi anche della famiglia MO), avendo in passato svolto analoga attività anche attraverso il ricorso ad altre società (Italian NN Properties s.l. e Italian NN Properties s.r.l.) collegate alla Bella Calabria 2005 s.r.l.. Il NA, che con il MO OC è legato anche da un rapporto di "comparaggio", è risultato il referente dei "soggetti spagnoli" ed uno dei terminali del "sistema Calabria" (espressione utilizzata dal coindagato ST in una conversazione intercettata): sistema imperniato sul finanziamento di iniziative nel settore immobiliare da parte di soggetti spagnoli attraverso strutture societarie estere e italiane, partecipate anche da soggetti italiani, con il fine di realizzare complessi immobiliari da vendere principalmente a soggetti stranieri attraverso una struttura di carattere e di operatività internazionale, come precisamente illustrato nelle pagg. 25 e ss. dell'ordinanza impugnata (significativi in tal senso i contenuti della intercettazione ambientale dell'11 dicembre 2006, riportata a pag. 18 dell'ordinanza impugnata nonché della conversazione telefonica n. 66 del 21 maggio 2009 ore 19.33 in uscita dall'utenza dello ST e diretta a quella del NA, detto IN, riportata - a stralcio - nella successiva pag. 20). Altra conversazione (telefonica) emblematica a dimostrazione di come sia stata la Bella Calabria 2005 a finanziare la costruzione del complesso "Amusa Mare", è la n. 10285 del 05.08.2010 che vede come interlocutori il ON e tale avv. Ferrigno ("quelle case non le ha fatte l'ingegnere - ossia, il costruttore - con i soldi suoi Le ha fatte con i soldi che gli abbiamo dato noi ... quando deciderà lui - ossia, il costruttore - mi pare proprio di no, le venderà quando è giusto venderle e quando arrivano i clienti, quando le vende lui mica quelle case sono sue. E adesso non è che si deve allargare l'ingegnere ...).
7. Con riferimento al valore probatorio delle captate intercettazioni telefoniche, l'interpretazione e le valutazioni tratte dai giudici di merito appaiono non censurabili in questa sede: ciò è in linea con l'orientamento espresso da questa Corte - e condiviso dal Collegio - secondo il quale il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, (cfr., Cass., Sez. 5, n. 603 del 14/10/2003-dep. 13/01/2004, Grande Aracri, rv. 227815). A sua volta, la BC Immobiliare è risultata essere una società "fotocopia" di Bella Calabria 2005 in quanto costituita dagli stessi soci di quest'ultima e, come quest'ultima, destinatala di ingenti flussi finanziari serviti come input economico e giustificazione ufficiale per l'avvio delle attività intraprese dalle società cartolarmente riconducibili ai soci formali di Bella Calabria 2005 s.r.l..
Da qui l'evidente ed assolutamente condivisibile conclusione tratta dal Tribunale di Reggio Calabria che il NA, come del resto gli altri soci formali della Bella Calabria 2005 s.r.l. e della BC Immobiliare, fosse pienamente consapevole che altri (e da lui perfettamente conosciuti) fossero i soggetti aventi un effettivo potere decisionale sulle scelte d'impresa.
8. Anche con riferimento alla contestata aggravante del metodo mafioso, il provvedimento impugnato appare immune da vizi. Sul punto, dopo aver premesso che la giurisprudenza di legittimità chiarisce come la circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie (cfr., Cass., Sez. 1, n. 21256 del 05/04/2011-dep. 26/05/2011, Iaria, rv. 250240; Cass., Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012-dep. 08/03/2012, rv. 252282), va riconosciuto come la linea argomentativa sviluppata dal giudice di merito risulti immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di lumeggiare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura parcellizzata soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Al riguardo, il Tribunale di Reggio Calabria, con motivazione immune da vizi logici, ha riconosciuto come la consapevolezza da parte del NA del ruolo di soci occulti assunti dai MO e della strumentalità della complessiva operazione di intestazione fittizia alla realizzazione di svariati complessi immobiliari a vocazione turistico-residenziale, solo apparentemente di proprietà di soggetti terzi ma in realtà ad appannaggio degli esponenti apicali della cosca di 'ndrangheta, fosse incontestabile nella misura in cui il ricorrente si era rappresentato che il proprio contributo ridondasse a vantaggio di tutta la consorteria.
I giudici del riesame danno inoltre piena contezza circa la loro adesione a quell'orientamento giurisprudenziale, peraltro condiviso da questo Collegio, secondo cui la contestata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, abbia natura oggettiva, essendo sufficiente che il requisito del dolo specifico di "agevolazione" dell'attivita' dell'associazione mafiosa sussista in capo ad uno dei correi e che i restanti concorrenti siano messi nella possibilità di conoscere che "altri" perseguano il fine ultimo stigmatizzato dalla norma penale in parola (cfr., Cass., Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012-dep. 18/06/2012, Di Mauro, rv. 253114).
9. Infine, anche i profili di doglianza articolati in relazione al quarto motivo di censura risultano infondati. Al riguardo, occorre riconoscere come la linea argomentativa sviluppata dal giudice di merito, anche con riferimento alle valutate esigenze cautelari, risulti immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento.
10. Consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014