Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 4
In tema di impugnazioni, sono inammissibili, ex art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non depositati nella cancelleria della Suprema Corte, atteso il combinato disposto degli 611 e 585, comma quarto, dello stesso codice.
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la nullità della perizia trascrittiva del contenuto delle conversazioni non fa derivare la inutilizzabilità delle risultanze delle stesse, atteso che la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Fattispecie in cui la perizia era stata disposta dopo il rinvio a giudizio dell'imputato da giudice, quindi, incompetente).
In tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sula valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare.
Risponde del reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., colui che, senza aver conseguito la laurea in medicina e la relativa abilitazione professionale, eserciti l'attività di massaggiatore a scopo curativo, posto che la professione sanitaria di massaggiatore abilita solo a compiere trattamenti finalizzati a migliorare il benessere personale su un soggetto sano e integro e non il compimento di attività che presuppongono competenze mediche, teraupetiche o fisioterapiche. (Nella specie, i massaggi eseguiti dall'imputata - cui i malati si rivolgevano ottenendone promessa di guarigione - erano preceduti da un colloquio con finalità anamnestico- diagnostiche, e seguiti da una benedizione con imposizione delle mani).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2016, n. 13213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13213 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
1 32 1 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 430 Giovanni Conti - Presidente - Stefano Mogini PU 15/03/2016 Anna Criscuolo - Relatore - R.G.N.23832/15 Emanuele Di Salvo Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. GI BE LI, nata a [...] il [...] 2. CA IE, nato a [...] il [...] 3. D'AL EL, nata a [...] il [...] 4. HI CI, nata a [...] il [...] 5. Lo TE RM, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2013 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi il difensore di GI BE LI e CA IE, avv. Danilo Ammannato, il difensore di GI BE LI avv. Riccardo Carloni, il difensore di EL D'AL, avv. Antonio Baldacci, il difensore di HI CI e Lo TE RM, avv. Danilo Ammannato, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. да M RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 17 gennaio 2012 dal Tribunale di Pistoia nei confronti di BE LI GI, IE CA, EL D'AL, RM Lo TE e CI HI, li ha assolti dal reato di truffa per insussistenza del fatto;
ha assolto la D'AL anche dal reato di associazione per delinquere e dalla contravvenzione di cui all'art. 193 r.d. n.1265/1934 per non aver commesso il fatto, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata con riguardo ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di esercizio abusivo della professione sanitaria, di esercizio abusivo della professione sanitaria e medica e di esercizio di un ambulatorio medico sanitario regionale, rideterminandoin assenza della prescritta autorizzazione conseguentemente la pena inflitta. La vicenda ha ad oggetto l'esercizio abusivo della professione medico- sanitaria da parte di BE LI GI, meglio nota come MA BE", figura carismatica, ritenuta dotata di poteri taumaturgici ed esorcistici, presso Villa LI, ove convergevano numerosi malati, ai quali venivano praticati massaggi corporei con una crema non meglio precisata, cui seguiva l'imposizione delle mani con benedizione e preghiera di liberazione. La Corte ha ritenuto che tale sequenza di atti veniva posta in essere dalla GI in forza della sua riconosciuta fama di guaritrice;
ha dato atto che la stessa Lo TE, collaboratrice storica della GI, aveva ammesso che a Villa LI si recavano persone malate per curarsi;
che aveva visto "indemoniati", cui la GI imponeva le mani;
che lei faceva il massaggio secondo le indicazioni ricevute, applicando la stessa crema ad ogni persona, che diventava fuoco quando la GI imponeva le mani e che l'iter consisteva prima in un colloquio con la GI, al quale seguiva il massaggio, da lei praticato su indicazione della GI, se la persona aveva bisogno di cure, e che la sequenza, basata sulla fede, sulla imposizione delle mani, sulla benedizione e sulla preghiera, aveva portato molte persone alla guarigione. Su tali basi, corroborate dalle dichiarazioni del giornalista CE OL, fintosi paziente, e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, la Corte ha ritenuto sussistente il reato di esercizio abusivo della professione medica, essendo emersa la consuetudine della GI con l'indicazione diagnostica e terapeutica (iniezioni, prescrizioni di farmaci, agopuntura) e la realizzazione di un centro di cura organizzato in assenza di ogni autorizzazione. Ha ritenuto concorso della Lo TE e della HI, seguaci e collaboratrici della GI, in ragione delle attività svolte in modo continuativo, consistite, rispettivamente, nell'effettuare i 2 да massaggi e nel compilare le ricevute per le donazioni destinate alla GI, indicando causali posticce;
ha ritenuto altresì, il concorso del CA, coniuge della GI, pienamente consapevole delle attività che si svolgevano a Villa LI, con ruolo di supporto, facendo da filtro per lo smistamento dei pazienti e mettendo a disposizione della moglie le proprie utenze cellulari per eludere rischi di intercettazione. La Corte ha, invece, escluso il concorso della D'AL in ragione dell'occasionalità del contributo prestato. Esclusa la sussistenza del reato di truffa, per l'assenza di artifici e raggiri, funzionali al conseguimento di un ingiusto profitto, poggiando, piuttosto, il ricorso ai poteri di guaritrice della GI sulle carenti condizioni psicofisiche di soggetti, ben disposti per condizione socio-culturale a credere nei suoi poteri, la Corte ha ritenuto sussistente il reato associativo, in ragione dell'accordo stabile tra gli imputati, consapevoli di fornire il proprio contributo alla realizzazione di un'attività illecita protrattasi nel tempo, esercitata in un immobile dalla denominazione, tipica di una clinica, in cui gli imputati erano presenti, strutturato con divisione dei locali, destinati alle varie attività, con separazione degli ambienti per gli uomini e per le donne, con tenuta di scritture contabili e suddivisione dei ruoli nonché il reato contravvenzionale, trattandosi di struttura non autorizzata. La Corte ha, infine, respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati oggetti del giudizio e quelli ritenuti per la GI e il CA nella sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 giugno 2010, divenuta definitiva in data 15 novembre 2011, in ragione della distanza temporale tra i fatti, oggetto dei due procedimenti (1992-2002 e 2008-2012) e della diversa articolazione soggettiva e oggettiva delle imputazioni;
ha negato alla GI ed al CA il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della gravità e protrazione dei fatti nel tempo, dell'elevato numero di pazienti, della non trascurabile complessità dell'organizzazione e dei precedenti degli imputati e ha : condannato la GI alla pena di sei anni di reclusione, il CA alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, la Lo TE alla pena di due anni di reclusione, la HI alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e la D'AL alla pena di 500 euro di multa.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, che ne chiedono l'annullamento per i motivi, di seguito illustrati per ciascuna posizione. I difensori di BE GI ed il difensore di IE CA deducono:
2.1 violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 267 e 179 cod. proc. pen. e inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni 3 да G : ambientali non autorizzate dal G.i.p. del Tribunale di Pistoia: si deduce che con decreto del 7 novembre 2008 il G.i.p. autorizzò le intercettazioni delle conversazioni telefoniche e non l'intercettazione ambientale nell'abitazione della GI, ma il 4 novembre 2008 il P.m. emise decreto esecutivo anche dell'intercettazione ambientale nei locali di AN BA (Villa LI) con conseguente nullità ed inutilizzabilità delle 5 intercettazioni ambientali riportate in sentenza pag. 18-20- e di quelle eseguite dentro Villa LI. Si contesta la - valutazione della Corte in merito a dette eccezioni, contenute nei motivi nuovi, ritenuti inammissibili e tardivi perché depositati, con atto privo di data, il 18 marzo 2013 e non quindici giorni prima dell'udienza, bensì undici giorni dopo la prima udienza del 7 marzo, mentre l'atto era stato depositato in cancelleria il 14 febbraio 2013 e dunque, nei termini. Trattandosi di atto con il quale si deducevano nullità assolute e insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, si eccepisce il difetto di motivazione sul punto;
2.2 violazione di legge e totale difetto di motivazione in relazione all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. e/o inutilizzabilità ex artt. 271 e 191 cod. proc. pen. della perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali per incompetenza funzionale del G.u.p. del Tribunale di Pistoia, che l'ha disposta dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio: si deduce che, emesso in data 1° dicembre 2010 il decreto che dispone il giudizio degli imputati davanti al Tribunale di Pistoia, alla successiva udienza del 14 dicembre 2010, fissata per la sola formazione del fascicolo per il dibattimento, erroneamente il G.u.p. affidava al perito l'incarico di trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, pur avendo ormai perso la propria competenza funzionale. Pertanto, gli atti compiuti risultano affetti da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ma anche su tale punto la sentenza appellata omette di motivare;
2.3 manifesta illogicità della sentenza e difetto di reale motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 348 cod. pen. e 193 r.d. n. 1265/34, oggetto dei capi B) e D): si deduce la manifesta illogicità ed interna contraddizione della sentenza di condanna per detti reati, atteso che l'assoluzione per il reato di truffa è stata disposta in ragione della relazione paritaria GI-paziente, riflettente una precostituita condivisione di idee, di valori e di riferimenti, ed una risalente conoscenza tra la GI ed i suoi estimatori, con esclusione di disegni ed intenti truffaldini. Si sostiene che se la GI non ha truffato né indotto nessuno in errore e non ha agito a scopo di lucro é contraddittorio ed illogico ritenere l'esercizio abusivo della professione medica, atteso che l'attività della GI è stata circoscritta alla ristretta cerchia dei suoi estimatori, fu svolta soltanto sul piano spirituale della fede e della preghiera, accompagnata da un G 4 дя massaggio di benessere e da una benedizione finale, sostanziandosi in un sostegno spirituale con esclusione di qualsiasi attività o terapia medica, non essendo, peraltro, individuati gli atti specifici, compiuti dall'imputata, riservati in modo esclusivo alla professione medica. Si segnala che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che i massaggi venivano effettuati dalla Lo TE, che aveva titolo per farli;
che l'agopuntura non veniva più praticata e che non vi erano stati episodi di prescrizione di farmaci. Si evidenzia che il giudizio di colpevolezza è fondato su considerazioni di ordine logico, quanto alla funzione anamnestico-diagnostica dei colloqui con i pazienti, che erano, invece, meri colloqui spirituali con estimatori di vecchia data;
sulla testimonianza inattendibile del giornalista-truffatore OL, della quale si eccepisce l'inutilizzabilità, trattandosi di un simulatore, ostile e disonesto, sulla cui attendibilità la Corte ha omesso ogni controllo e ha operato un travisamento dei fatti (in quanto la GI non effettuò alcuna attività diagnostica, limitandosi a suggerire di continuare a fare gli esami e di avere fede, né chiese un contributo) e su conversazioni telefoniche, nelle quali la GI si limitava a dare semplici consigli a suoi vecchi amici, rimandandoli al loro medico di fiducia, come affermato dai numerosi testimoni sentiti in dibattimento, che scagionavano la GI, e documentato dalle telefonate, indicate dalla difesa nel controesame del m.llo Alfiero, totalmente pretermesse nella sentenza, sebbene riportate nel terzo nuovo motivo di appello, depositato il 14/02/2013; -2.4 corrispondente al terzo motivo del ricorso presentato dall'avv. Carloni per la GI - intervenuta prescrizione per i fatti più remoti, in quanto al capo B) si fa riferimento al periodo iniziale del 2005; 2.5. violazione di legge e difetto di reale motivazione in relazione al reato associativo, oggetto del capo A): si deduce la contraddittorietà e illogicità della sentenza in quanto, da un lato, riconosce che a Villa LI vi era una struttura di tipo comunitario, dedita alla preghiera, alle conferenze spirituali e all'apostolato, dall'altro, ritiene che la cattolica GI sia una delinquente, che ha stretto un patto criminale con il marito e tre amiche. Si evidenzia che rimane irrisolta la valutazione della posizione della GI e che sono penalmente irrilevanti gli elementi sintomatici dell'associazione indicati in sentenza, atteso che Villa LI è l'abitazione abituale della GI, le scritture contabili sono obbligatorie e la stabile individuazione di ruoli e funzioni è una vuota clausola di stile;
2.6 violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla posizione del CA: si deduce la totale mancanza di prova del concorso dell'imputato nei reati ascrittigli, fondato su una illegittima responsabilità da posizione, in quanto la consapevolezza e conoscenza dell'attività della moglie integrano la mera Д 15 да : connivenza, in assenza di una condotta causalmente efficiente dell'imputato. Si segnala che tutti i testimoni sentiti e persino il teste d'accusa Lorenzo NE (ignorato nella motivazione) ne hanno escluso la presenza nelle varie attività; che la motivazione è meramente apparente, limitandosi a citare una e-mail o : una conversazione illegittimamente captata con il difensore, inutilizzabile perché violativa del divieto previsto dall'art. 103, comma 7, cod. proc. pen.; 2.7 erronea interpretazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche ed all'applicazione dell'aumento per la recidiva e all'art. 133 cod. pen.: si contesta l'erronea valutazione della Corte nel negare la sussistenza della continuazione tra i reati di cui agli artt. 416 e 348 cod. pen., oggetto del procedimento, e gli identici reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2011; si contesta la motivazione apparente sul punto, in quanto non vengono indicati gli elementi di discontinuità tra i fatti oggetto dei due procedimenti, omettendosi di valutare gli elementi indicati dalla difesa nei motivi di appello ed in particolare, trascurandosi che i reati sono identici, gli imputati sono gli stessi, che unica è l'ideazione volitiva e programmatica della GI ed i comportamenti ne sono l'esecuzione diluita nel tempo. Si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la contraddittorietà della motivazione, essendo dimostrato che la GI ha agito per aiutare il prossimo;
che nessuna persona offesa l'ha accusata di aver subito un danno fisico o economico;
che è stata assolta dal reato di truffa e che è persona di età avanzata con gravi patologie. Si contesta altresì, l'aumento di pena applicato in modo automatico e senza adeguata motivazione per la recidiva contestata, nonostante il carattere facoltativo dell'aggravante.
3. Il difensore di EL D'AL con unico motivo contesta il vizio di motivazione, in particolare, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: si deduce che, avendo assolto l'imputata dai reati di associazione per delinquere, truffa e concorso nella contravvenzione sub D), la Corte ha ritenuto il concorso dell'imputata nell'esercizio abusivo dell'attività medico sanitaria, nonostante la riconosciuta occasionalità della condotta. Infatti, la Corte ha dato atto che le tre conversazioni dell'1 dicembre 2008 indicavano un accordo estemporaneo, diretto ad assicurare la sostituzione della Lo TE, temporaneamente assente, nel ruolo di massaggiatrice: elemento del tutto insufficiente per fondare il giudizio di responsabilità, non essendovi prova dell'effettiva presenza dell'imputata presso la villa dopo tali contatti, specie ove si osservi che nel corso delle telefonate la D'AL riferiva di avere problemi a lasciare il lavoro e che avrebbe dovuto verificare la possibilità di essere sostituita ち 6 да da ED AI. Si segnala, peraltro, che l'imputata interloquiva con AR MA, incaricata delle pulizie, per la quale la Corte ha escluso la responsabilità, ritenuta in primo grado, in quanto accusata di rivestire il ruolo di segretaria e di occuparsi della sostituzione delle massaggiatrici, ma non perviene, sulla base delle stesse conversazioni, allo stesso giudizio assolutorio per la D'AL, resasi disponibile quel solo giorno.
4. I primi due motivi presentati dal difensore delle imputate HI e Lo TE, attinenti alla inutilizzabilità delle intercettazioni e alla nullità della perizia, sono identici ai motivi presentati per gli imputati GI e CA.
4.3 Quanto al reato di esercizio abusivo della professione medica, con il terzo motivo si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione, evidenziandosi che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la GI non svolgeva attività mediche, limitandosi a dare consigli, conforto, ascolto o benedizione, a consigliare farmaci, non certo a prescrivere cure, a suggerire massaggi di benessere, non curativi, cosicché non sussiste il reato contestato né il concorso delle imputate. Si segnala che la Corte ha omesso di : considerare che la Lo TE era in possesso di diploma di massaggiatrice, conseguito nel 1967, e di attestato di estetista, cosicché era qualificata per fare i massaggi rilassanti e di benessere;
ha omesso di considerare che la HI è in possesso di diploma di infermiera professionale e che la stessa si limitava a compilare le ricevute indicando come causale o massaggi o colloqui, all'evidenza attività che non richiedono particolari qualificazioni.
4.4 Con il quarto motivo si contesta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della contravvenzione di cui al capo D), in quanto l'autorizzazione è richiesta solo per strutture di tipo sanitario (ambulatorio, casa di cura privata, gabinetto di analisi), qualifica improponibile per Villa LI, ove si praticavano solo massaggi. Si sottolinea che trattasi di reato proprio, ascrivibile a colui che ha poteri decisionali nella struttura, ruolo non ascrivibile alle imputate.
4.5 Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità delle imputate per il reato associativo: si deduce che la stessa sentenza ritiene Villa LI una struttura di tipo comunitario o para comunitario e luogo di varie iniziative di aggregazione di estimatori della GI;
che manca l'affectio societatis ed il dolo specifico nella condotta delle imputate, in quanto la presenza della HI e la disponibilità ad eseguire mansioni per la GI era dovuta alla profonda venerazione della HI nei riguardi della stessa, che aveva guarito il padre, piuttosto che alla volontà di contribuire ad un programma criminoso. Le intercettazioni in atti r 7 дя dimostrano, infatti, il totale affidamento alla GI, della quale la HI segue i consigli per curare la madre malata, nonostante fosse in possesso del diploma di infermiera. Con memoria, pervenuta all'ufficio protocollo della Corte di cassazione il 4 marzo 2016, e contestuali motivi nuovi il difensore degli imputati GI, CA, Lo TE e HI, articola due motivi: con il primo motivo deduce difetto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento probatorio in relazione all'errata dichiarata inammissibilità dei nuovi motivi di appello ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., depositati in data 14 febbraio 2013, prima della prima udienza del 7 marzo 2013: richiamandosi quanto già eccepito nel ricorso principale, si contesta la decisione della Corte nella parte in cui scrive che "i nuovi motivi di appello" sarebbero stati depositati alla Corte di appello il 18 marzo 2013 e non nella data esatta del 14 febbraio 2013 come fa fede il timbro della cancelleria penale, risultante dall'atto allegato. Da tale manifesto travisamento logico discende la totale contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, laddove dichiara i tre nuovi motivi di appello inammissibili, in quanto presentati non già almeno 15 giorni prima della udienza, ma undici giorni dopo l'udienza del 7 marzo 2013: tale non corrispondenza al dato probatorio certo comporta la nullità della sentenza per omessa motivazione sui tre nuovi motivi di appello rilevanti e pertinenti, attinenti alla nullità- inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali;
alla nullità-inutilizzabilità della perizia di trascrizione delle intercettazioni;
alla insussistenza della associazione a delinquere, motivati in ben 12 pagine di argomentazioni, alle quali la Corte non ha dato risposta;
con il secondo motivo, a completamento del terzo motivo del ricorso principale, si deduce che la sentenza offre una motivazione non giuridica né esaustiva né congrua né coerente quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 348 cod. pen. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità. Segnala la manifesta illogicità della sentenza sul punto, in quanto riconosce che la GI praticava la sequenza spirituale nella propria abitazione privata e non in un luogo pubblico;
che la GI non ha mai fatto pubblicità e non ha avuto clienti, ma solo amici di vecchia data e nella cerchia dei propri estimatori;
che non vi sono persone offese, che abbiano sporto denuncia o querela né parti civili costituite nel processo;
la sentenza non offre prova che la GI abbia compiuto atti tipici della professione medica con modalità continuative e/o professionali o abbia mai operato con modalità organizzate, continuative ed onerose tali da creare oggettive apparenze dell'attività professionale medica. Quanto alla testimonianza, ritenuta attendibile, del r 8 да giornalista-truffatore OL, si deduce che trattasi di prova vietata, in quanto il OL ha violato l'art. 615-bis cod. pen., cosicché la deposizione del OL è prova illegittima, frutto di un reato consumato, affetta da inutilizzabilità patologica, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., che si eccepisce e comporta il venir meno di un elemento considerato rilevante e decisivo nella sentenza impugnata, della quale si chiede l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di BE LI GI, IE CA, RM Lo TE e CI HI sono infondati. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dei motivi nuovi di ricorso, presentati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non depositati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 611 e 585, comma 4, cod. proc. pen., presso la cancelleria di questa Corte, bensì spediti a mezzo posta ( Sez. 7, Ordinanza n. 44277 del 15/10/2015, Rv. 264907, Sez. 1, n. 44324 del 18/11/2013, Rv. 258319 e Sez. 5, n. 7449 del 16/10/2013, Rv.259526, nella quale si è affermato che i motivi nuovi devono essere depositati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza, con la conseguenza che l'invio per posta degli stessi comporta il rischio, a carico di chi si avvale di tale mezzo, della ricezione nell'ufficio oltre la scadenza prevista e, quindi, del mancato sorgere, in capo al giudice adito, dell'obbligo di prenderli in esame).
1.1 Stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione delle impugnazioni, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale in ordine alla inammissibilità dei motivi nuovi, presentati dalla difesa degli imputati GI e CA, in quanto tardivi. La difesa sostiene ed allega al ricorso copia dei nuovi motivi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. destinati alla Corte di appello di Firenze per l'udienza del 7 marzo 2013, che, pur riportando con chiarezza la data del 14 febbraio 2013 e la firma del cancelliere, reca un timbro, parzialmente leggibile, che indica quale luogo di deposito il Tribunale anziché la Corte di appello. Inoltre, in atti vi è una analoga copia dei motivi nuovi, che reca in calce, sulla prima pagina, il timbro di deposito presso la Corte di appello di Firenze in data 18 marzo 2013, alla quale fa riferimento la Corte nella sentenza impugnata. A fronte di tale dato oggettivo risulta incensurabile la declaratoria di inammissibilità per tardività dei motivi nuovi, che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., devono essere depositati nella cancelleria del giudice 9 дя dell'impugnazione, e non nella cancelleria del giudice a quo o altrove, quindici giorni prima dell'udienza a pena di decadenza, non potendosi derogare a tale disposizione con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. o di spedizione ex art. 583, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 2, n. 1381 del 12/12/2014, Rv. 261862-. - Tuttavia, trattandosi di eccezioni di inutilizzabilità e nullità, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, riproposte nei primi due motivi dei ricorsi principali, presentati nell'interesse dei suindicati ricorrenti, ne è imposto l'esame in questa sede, ma la verifica conduce ad una soluzione negativa. La difesa eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per mancanza di autorizzazione, in quanto, come emerge dagli atti allegati al ricorso, con il decreto del 4 novembre 2008 il G.i.p. del Tribunale di Pistoia autorizzò solo le intercettazioni telefoniche, non quelle ambientali nei locali dell'abitazione di AN BA, richieste dal P.m. che, erroneamente, le indicava come autorizzate nel decreto esecutivo, emesso in pari data. Il dato, apparentemente incontrovertibile, è invece, contrastato da altri elementi risultanti dagli atti: 1) a pag. 8 della sentenza impugnata la Corte, esaminando sotto altro profilo le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevate nei motivi principali di appello, dà atto della completezza della motivazione in ordine al reato associativo, contenuta nel decreto con il quale in data 4 novembre 2008 il G.i.p. autorizzava, altresì, le intercettazioni delle conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di BE GI;
2) il decreto esecutivo del P.m. del 4 novembre 2008 contiene il riferimento a due provvedimenti autorizzativi - 194/08 RIT e 195/08 RIT AMB-; 3) a pag. 6 della sentenza di primo grado si attesta che le intercettazioni telefoniche iniziarono il 7 novembre 2008, che l'intercettazione ambientale a Villa Sorriso - luogo diverso, non compreso nella prima richiesta di intercettazione ambientale, lascia intendere che vi fu richiesta distinta - iniziò il 12.1.2009, che altre ambientali nelle autovetture ebbero inizio in epoca successiva ed altre ambientali in Villa LI, abitazione della GI, con NE ER furono autorizzate dal G.i.p. con un differente sistema di registrazione il 20, 27, 28 e 30 gennaio 2009 e 3 febbraio 2009; 4) a pag. 17 la sentenza di primo grado precisa che con ordinanza del 29.11.2011 il Tribunale ritenne fondata l'eccezione di inutilizzabilità della prima registrazione ambientale effettuata dal NE, in quanto effettuata mentre erano in corso indagini e comunque, d'intesa con la polizia giudiziaria. Ne discende che, a fronte di tale più complessa situazione processuale, l'eccezione di inutilizzabilità delle 5 intercettazioni ambientali, riportate in sentenza a pag. 18-20 ed eseguite nei locali di AN BA e dentro Villa LI 10 il 20, 28 e 30 gennaio 2009 e il 3 febbraio 2009, è inammissibile per genericità, in quanto la difesa, pur assolvendo parzialmente all'onere di allegazione degli atti ritenuti viziati, non evidenzia la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, ritenute inutilizzabili, con riferimento specifico alla posizione degli imputati, e l'omissione risulta rilevante ai fini della valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare, stante l'ampiezza ed eterogeneità della base probatoria (peraltro, il riferimento è alle pagine della sentenza di primo grado, atteso che le pagine 18-20 della sentenza impugnata riportano le dichiarazioni della coimputata Lo TE) - in tal senso Sez. 2, n. 44221 del 18/10/2013, Capizzi e altri;
Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, LC IG ed altri e Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, che ha ritenuto inammissibile il ricorso che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti inficiano o compromettano, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione-.
1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. In ordine alla eccepita nullità della perizia per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposta dal G.u.p. il 14.12.2010 dopo il rinvio a giudizio per difetto di competenza funzionale, va detto che dalla nullità della perizia non deriva senz'altro l'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e la trascrizione costituisce la mera trasposizione grafica del contenuto delle stesse, ferma restando la possibilità del giudice del dibattimento di utilizzarle indipendentemente dalla trascrizione, procedendo direttamente all'ascolto o disponendo nuova perizia, cosicché non è corretto far discendere dall'errore procedimentale l'inutilizzabilità delle intercettazioni se la censura non è accompagnata dalla doglianza circa la difformità tra il contenuto delle intercettazioni ed il contenuto trascritto- in tal senso Sez. 5 n.12458 del 22.1.2014 Rv. 259402 < In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, le trascrizioni effettuate dal perito incaricato dal G.u.p. dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio sono illegittime, ma la loro inutilizzabilità presuppone la denuncia della difformità tra il contenuto delle conversazioni e la loro trasposizione grafica e non preclude la possibilità per il giudice procedente di disporre una nuova trascrizione in contraddittorio con la parte interessata>>, in senso conforme Sez. 1 n. 7342 del 06/02/2007 Rv. 236361 la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa;
pertanto, il rinvio dell'art. 268, comma 7, cod. h 11 да proc. pen. all'osservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate>>. Risulta peraltro, che all'udienza di affidamento dell'incarico peritale, presenti gli imputati, i difensori chiesero la trascrizione di tutte le intercettazioni, contenute nel fascicolo del P.m., mentre il G.u.p., stante la genericità dell'istanza, dispose la sola trascrizione di quelle indicate nell'elenco depositato dal P.M. né risulta che nel corso del dibattimento siano state evidenziate difformità tra il contenuto delle registrazioni e quello delle trascrizioni neppure durante la deposizione del testimone, che riferì sul contenuto delle conversazioni intercettate.
1.3 Anche il terzo motivo è infondato, in quanto le censure difensive ripropongono motivi di merito già sottoposti alla Corte, che li ha puntualmente esaminati e confutati, e pretendono di offrire una lettura alternativa dei dati probatori secondo la prospettazione difensiva, ritenuta più coerente e plausibile di quella dei giudici di merito, che si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, inammissibile nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte., v. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944). Parimenti infondata è l'eccezione di inutilizzabilità della deposizione del giornalista CE OL, che si era finto paziente ed aveva effettuato riprese abusive, già proposta e risolta dalla Corte con motivazione congrua e adeguata. Correttamente la Corte a pag. 10 della sentenza impugnata ha dato atto dell'inutilizzabilità delle riprese abusive effettuate nel domicilio della GI senza il suo consenso, ma ha ritenuto che la qualifica di agenti provocatori, attribuita dalla difesa al OL ed alla LI, che lo accompagnava, fosse priva di fondamento e non ne inibisse la deposizione sulle circostanze e sui fatti dei quali erano stati protagonisti, risolvendosi piuttosto in una sollecitazione ad un più prudente apprezzamento delle loro dichiarazioni e dell'attendibilità degli stessi: va, peraltro evidenziato che il OL non risultava indagato, essendo il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. procedibile a querela. r 12 Invero, la Corte ha valorizzato la testimonianza del OL per sottolineare la convergenza della sequenza di atti, riferita dalla Lo TE, in quanto proveniente da una fonte distaccata, scettica e sicuramente estranea al contesto culturale ed alla cerchia dei devoti della GI. Non è ravvisabile la dedotta contraddizione interna della sentenza impugnata, che, pur assolvendo gli imputati dal reato di truffa, ne ha affermato la responsabilità per gli altri reati, in quanto la Corte ha dato rilievo alla condizione di affidamento dei pazienti, ben disposti per condizione socio- culturale o per le indicazioni ricevute da parenti ed amici, a credere nei poteri di guaritrice della GI, ed all'assenza di artifici e raggiri, funzionali a procurarsi profitti illeciti, essendo emerso che non veniva richiesto un compenso per le prestazioni fornite, ma che ciascuno lasciava un'offerta o un contributo, come ammesso anche dal OL, la cui dichiarazione sul punto la stessa difesa valorizza. Non può non rilevarsi, peraltro, che sul reato associativo, sull'esercizio abusivo della professione medica e sull'allestimento di un ambulatorio medico sanitario in assenza di autorizzazione vi è convergenza dei giudizi di merito, con motivazioni che si saldano e si integrano;
pertanto, in presenza di una doppia conforme, risulta sterile la riproposizione della tesi difensiva, secondo la quale mancherebbero gli elementi oggettivi del reato e gli atti specifici di esercizio della professione medica. Si sostiene che i massaggi erano solo di benessere e rilassanti, eseguiti dalla Lo TE, che aveva titolo per eseguirli, che i colloqui e l'imposizione delle mani avevano funzione di sostegno spirituale e di conforto per persone sofferenti, esortate ad avere fede e fiducia in Dio, trascurandosi sia le dichiarazioni rese dai numerosi testimoni sentiti, sia quanto accertato in occasione dell'esecuzione della misura cautelare nei confronti della GI e del CA l'11 giugno 2010 (furono trovate quattro donne non vestite che la GI stava massaggiando o . si apprestava a massaggiare perché avevano il corpo già unto, all'interno di Villa LI in un locale, adibito ad ambulatorio, dove vi erano un lettino, creme per massaggi, aghi ed in un'altra stanza medicinali sequestrati. Le conversazioni telefoniche intercettate dimostrano, invece, che la GI si attribuiva poteri terapeutici, addirittura sostenendo di aver ridotto la massa tumorale di un paziente, che avrebbe potuto ridurre ancor di più se lo avesse visto prima, e di avergli fatto un massaggio al cuore perché aveva un soffio, che effettuava diagnosi telefoniche e prescriveva farmaci, persino contrapponendo la propria diagnosi a quella del medico o sostituendo il dosaggio del farmaco prescritto dal medico v. pag. 25 della sentenza impugnata nonché che - - Er G 33313 : praticava l'agopuntura o la "puntura bianca", contenente un cortisonico, sequestrato presso la villa. Numerosi testimoni hanno riferito che la GI aveva praticato loro massaggi e l'agopuntura e la stessa imputata ha ammesso di averla imparata da un cinese, ma di non aver conseguito il diploma perché era molto caro, al pari dei massaggi, che aveva imparato da un cinese ed aveva seguito anche dei corsi, non ricordando se avesse conseguito un diploma- v. pag. 32 sentenza di primo grado-; i testimoni hanno anche riferito che era stata loro praticata la "puntura bianca" e di aver effettuato cicli di massaggi, prescritti dalla GI quale terapia per risolvere le patologie di cui erano portatori. Peraltro, la stessa Lo TE ha ammesso che alla Villa si recavano persone malate per curarsi e la stessa tesi difensiva lo conferma, sebbene ponendo in una luce di caritatevole supporto cristiano l'attività dell'imputata. Può pertanto escludersi che i massaggi praticati con frequenza ai pazienti non avessero finalità terapeutica- la Villa non era una beauty farm, come efficacemente detto dalla Corte- soprattutto, perché si inserivano in una sequenza, che prevedeva il colloquio preventivo, logicamente ritenuto costituire la fase anamnestico - diagnostica, cui seguiva il massaggio con imposizione delle mani e successiva benedizione e preghiera. I massaggi erano, quindi, praticati per lenire i dolori o le sofferenze fisiche, lamentate dai malati, che si rivolgevano con fiducia alla GI, ottenendone promessa di guarigione. La circostanza che nessuna persona abbia subito danni ed il totale affidamento dei pazienti nelle proprietà taumaturgiche e nelle doti mistiche della GI non possono escludere la rilevanza penale delle attività praticate, tipiche dell'attività medico-sanitaria, senza alcuna qualificazione professionale. È, infatti, configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., nel caso di attività chiropratica, che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l'individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati - Sez. 6 n. 30590 del 10/4/2003, Bennati, Rv. 225685-; analoga la valutazione per la pratica dell'agopuntura- Sez. 6 n. 22528 del 27/03/2003, Carrabba, Rv. 226199 - e soprattutto, per i massaggi, laddove possa escludersi, come nel caso in esame, che fossero destinati a mantenere il corpo in perfette condizioni fisiche. Infatti, il massaggiatore professionale, istituito con legge 23 giugno 1927 n. 1264, consegue un titolo per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore, che abilita solo al trattamento per migliorare il benessere personale su un soggetto sano, integro, senza sconfinamenti in competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche- Sez. 6, n.144 del 24/01/70, Д 14 яя Brazzalotto, Rv. 114238 che ha ritenuto la rilevanza penale del massaggio praticato a scopo curativo, dato che in tal caso non può escludersi la pericolosità del metodo di cura adottato, le cui reazioni sulla persona del paziente, in relazione alla patologia da cui é affetto, possono essere valutate soltanto da chi risulta abilitato all'esercizio della professione sanitaria, onde il metodo di cura determina, fra l'altro, la necessità di praticarlo sotto il controllo di un medico-. E', pertanto, infondata l'eccezione circa la mancata indicazione in sentenza degli atti tipici della professione medica nell'attività della GI e corretta l'argomentazione della Corte circa la sussistenza dei reati di esercizio abusivo della professione medica e di allestimento di un ambulatorio sanitario non autorizzato, frequentato da un foltissimo numero di pazienti.
1.4 E' altresì, infondato il quarto motivo di ricorso. Il reato di esercizio abusivo della professione non è prescritto, in quanto la contestazione è aperta dal 2005 ad oggi:
considerato che
il reato di esercizio - abusivo della professione è reato solo eventualmente abituale, la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta- v. Sez. 6, n.15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153 -, cosicché, pur ancorando il termine di cessazione della condotta alla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare 11 giugno 2010- e tenendo conto delle sospensioni verificatesi nel processo di primo grado, ricavabili dalla sentenza, il termine massimo non è ancora decorso.
1.5 Infondato è il motivo di ricorso relativo all'insussistenza dell'associazione per delinquere, non ravvisandosi la dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte ha spiegato che le risultanze dibattimentali smentiscono la prospettazione difensiva, secondo la quale la GI ed i suoi frequentatori fossero un gruppo di amici, credenti, cattolici, dediti alla preghiera, ai pellegrinaggi ed il sabato sera alle conferenze spirituali sul Vangelo e sulla Bibbia, escludendo che si trattasse di una lecita associazione, che esercitava libertà costituzionalmente garantite. La Corte ha ritenuto che tra la GI, il CA, la Lo TE e la HI era uno stabile accordo ed un vincolo permanente, conseguente alla vi consapevolezza di ciascuno di far parte di un'unità organizzata e di partecipare alla stessa, ciascuno offrendo il proprio contributo essenziale alla realizzazione dell'esercizio abusivo della professione medica, protratta nel tempo, e ne ha individuato elementi dimostrativi nell'esistenza di una non trascurabile complessità dell'organizzazione, dotata di una struttura, ove tutti gli imputati erano presenti, appositamente organizzata e funzionale all'esercizio dell'attività r 15 er illecita, con separazione degli ambienti per i massaggi per uomini e donne, con tenuta della contabilità, relativa all'attività svolta in Villa LI, e stabile divisione dei ruoli per l'esercizio dell'attività abusiva in modo continuativo. Ancor più analitica è la disamina degli elementi costitutivi dell'associazione contenuta nella sentenza di primo grado, nella quale si dà atto della dimensione organizzativa, risultante dalla destinazione di Villa LI alle pratiche di guarigione e di Villa Sorriso alla propaganda spirituale, della vasta platea di utenti, della consapevolezza dei coimputati dei precedenti della GI, che mai aveva ottenuto riconoscimento dalla Chiesa né per la sua attività né per le associazioni religiose costituite, essendo stata persino diffidata dalla curia vescovile: circostanza che esclude il convincimento di operare in una cornice di legalità e di caritatevole servizio cristiano per persone sofferenti, aiutate nel percorso della fede. La posizione apicale, spettante alla GI e riconosciuta dai coimputati, si ricava dalla centralità del ruolo della stessa e della sua figura, attorno alla quale ruota l'intera organizzazione per consentirle di replicare, nonostante le plurime condanne subite in altre regioni, la stessa attività illecita, sebbene con l'adozione di maggiori cautele in un nuovo contesto territoriale.
1.6 Infondata è la censura relativa alla posizione del CA, ritenuta di mera connivenza. La sentenza chiarisce che il ruolo del CA non può essere declassato ad un ruolo meramente passivo alla luce dei contributi concreti forniti dall'imputato per mantenere la struttura organizzata. Viene illustrato il ruolo di supporto, di collaborazione e di organizzatore svolto dall'imputato, il quale, oltre a mettere a disposizione della moglie le proprie utenze telefoniche per eludere rischi di intercettazione, fungeva da filtro, ricevendo le telefonate, indicando gli orari di ricevimento, accogliendo le persone, rimandando appuntamenti o invitando, per maggior cautela, ad esporre le proprie esigenze per lettera o via mail. Si dà atto dell'invio di una mail, relativa ad una persona, che aveva subito un trapianto di fegato per la quale veniva chiesto l'intervento della GI nonché di una conversazione con l'avv. Berni, poi iscritto per favoreggiamento, che gli aveva dato indicazioni su come muoversi, avvisandoli che erano nuovamente intercettati. Circa l'utilizzabilità del contenuto della conversazione la Corte ha fornito corretta risposta, non trattandosi di colloquio attinente al legittimo esercizio dell'attività difensiva, consistendo anzi, nella rivelazione di una notizia riservata circa attività di indagine, coperta dal segreto. Né possono trascurarsi l'installazione presso la Villa di vari computer, da lui stesso organizzati in rete, e gli acquisti immobiliari effettuati dall'imputato, privo di autonome fonti di reddito, investendo i proventi dell'attività della moglie, per Я 16 дя ampliare la struttura e migliorarla, relazionandosi ai fornitori con il falso cognome di SO, come indicato nella sentenza di primo grado.
1.7 Infondato è anche il settimo motivo di ricorso. Coerentemente argomentato è il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto del procedimento bolognese, stante la notevole distanza temporale dai fatti di quel procedimento commessi dal 1992 al 2002- e quelli oggetto del presente, la commissione nel periodo intermedio- dal dicembre 2002 a gennaio 2004- di altri fatti per i quali vi è altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia, la diversità del luogo di esercizio dell'attività, dei partecipi e delle modalità di copertura dell'attività, all'epoca schermata dall'Opera di Gesù Misericordioso, non essendo sufficiente la tendenza a replicare i reati o l'identità dei reati commessi per l'applicazione dell'istituto della continuazione. Altrettanto giustificato il diniego di concessione delle attenuanti, in ragione della gravità dei fatti, del numero dei pazienti, dell'organizzazione creata, della protrazione delle condotte in un ampio arco temporale ed in presenza di 1 precedenti reiterati e specifici, puntualmente elencati ed illustrati da pag.2 a pag.4 della sentenza di primo grado, che hanno altresì, fondato la contestazione e giustificato l'applicazione dell'aumento per la recidiva, calcolato, partendo da una pena base per il reato più grave, determinata in misura pari al minimo edittale per il CA e prossima allo stesso per la GI, in ragione dell'età avanzata e dello stato di salute dell'imputata.
2. Anche il terzo motivo del ricorso presentato per le imputate Lo TE e HI è infondato. La sentenza impugnata chiarisce che l'attività della Lo TE, l'unica munita del diploma di massaggiatrice, si inseriva consapevolmente nella sequenza di atti descritta dai testimoni- colloquio preventivo con la GI, massaggio, imposizione delle mani, benedizione e preghiera-, risultando pacifico che non era l'imputata a decidere né il paziente a chiedere il massaggio, ma la GI a deciderlo ed a stabilirne la frequenza secondo le necessità del caso, stabilendo un programma di sedute. In presenza di tali circostanze il possesso del titolo professionale non può escludere la rilevanza penale della condotta, trattandosi di pratiche destinate a F lenire e curare diverse patologie, infondendo nel paziente il convincimento della validità terapeutica del massaggio. Dunque, correttamente è stato ritenuto concreto ed indispensabile il contributo offerto dall'imputata all'attività della GI, con la quale collaborava da anni, avendo consapevolezza delle pratiche Я яя 17 esercitate dalla GI senza essere munita di abilitazione per essere stata coinvolta insieme alla stessa in procedimento penale. Stante tale consapevolezza e l'assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del terzo non abilitato (v. Sez. 6, n. 42174 del 23/10/2012, Cembalo), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per tale ragione risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato, che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato (Sez. 6, n. 22534 del 12/05/2015, Curnis, Sez. 6, n. 17893 del 09/04/2009, Zuccarelli, Rv. 243657; Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012, Colleoni, non mass.; Sez. 6, n. 18154 del 27/02/2012, Mladossich, non mass.). Analoghe considerazioni valgono anche per la HI, la cui attività si inserisce consapevolmente nella sequenza descritta, in quanto la stessa aveva il compito di redigere le ricevute fiscali, attendendo, nel corridoio attiguo alle stanze destinate ai massaggi per gli uomini e per le donne, le indicazioni sull'offerta o sulla donazione versata, indicandovi come causale massaggio o colloquio familiare. La stessa imputata ha chiarito che si trattava di un consiglio ricevuto dal legale dopo la precedente vicenda giudiziaria forlivese, che aveva coinvolto la GI: peraltro, tale ruolo era in precedenza svolto da altra persona, cui la stessa era subentrata. Risulta pertanto, congrua ed aderente alle risultanze processuali la valutazione della Corte in ordine alla consapevolezza dell'imputata, collaboratrice storica della GI, circa la natura posticcia delle causali indicate, trattandosi di espediente utilizzato per dare una parvenza di legittimità all'attività svolta dalla GI, chiaramente risultante dalla tipologia di partita Iva "altri servizi alle famiglie", aperta dalla GI, e la consapevolezza dell'attività che si svolgeva a Villa LI, ove convergevano persone malate per essere curate, avendola ella stessa sperimentata.
2.1. Per le stesse ragioni è infondato il quarto motivo di ricorso, avuto riguardo al concorso, in ragione del contributo prestato dalle imputate, al mantenimento in esercizio di una struttura non autorizzata, che sia sul piano oggettivo, per la divisione dei locali, la dotazione di strumenti e di presidi sanitari, che sul piano soggettivo, per la divisione dei ruoli, risultava in tutto assimilabile ad un ambulatorio medico, dove si curavano persone malate, si praticava l'agopuntura, si facevano iniezioni e principalmente massaggi.
2.2 Parimenti infondata è la censura relativa alla affermata responsabilità delle imputate per il reato associativo. La sentenza impugnata argomenta in modo logico e coerente sul punto, valorizzando le condotte descritte, svolte in modo continuativo dalle imputate, e h 18 дя la risalente collaborazione con la GI, sorretta da volontaria e consapevole adesione, minimamente elisa dalla venerazione nei confronti della stessa. Indicativo della consapevolezza della natura abusiva dell'attività svolta a Villa LI è l'invito alla cautela nelle conversazioni telefoniche diretto dalla Lo TE ad una paziente per evitare riferimenti a farmaci e dosaggi, in quanto sapeva che erano intercettati, nonché la circostanza che entrambe risultano imputate insieme alla GI nel processo svoltosi a Forlì per gli stessi reati, oggetto del presente procedimento.
2.3 Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
3. Va, invece, accolto il ricorso proposto per la D'AL. Risulta, infatti, non aderente al dato probatorio la valutazione della Corte in ordine all'unico episodio, emergente da tre conversazioni dell'1 dicembre 2008, dalle quali risulta la mera disponibilità dell'imputata a recarsi a Villa LI, stante l'assenza della Lo TE, temporaneamente impossibilitata, su richiesta della MA. Dalle conversazioni, riportate nella sentenza di primo grado - pag.45-46-, non è dato ricavare altro che una richiesta di aiuto, in attesa dell'arrivo della Lo TE, che tardava ad arrivare, ma non risulta in alcun modo che l'imputata dovesse sostituirla per praticare i massaggi. Anzi, la MA le precisava che non vi era neppure un gran pieno, aggiungendo "però ... gli tocca scendere... da sé", in tal modo confermando che occorreva un ausilio per aiutare le persone, non per praticare loro i massaggi. Ne discende l'assenza di elementi univocamente conducenti, in mancanza di altre fonti dichiarative o altri dati oggettivi, alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata per concorso nell'esercizio abusivo della professione medica. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di D'AL EL per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'AL EL per non aver commesso il fatto. Rigetta i ricorsi dei restanti imputati che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/03/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuolo Depositato in Cancelleria Giovanni Conti . - 1 APR. 2016 oggi, gruti G ario 11 Piera ESPOSITO