Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2016, n. 13213
CASS
Sentenza 15 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di impugnazioni, sono inammissibili, ex art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non depositati nella cancelleria della Suprema Corte, atteso il combinato disposto degli 611 e 585, comma quarto, dello stesso codice.

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la nullità della perizia trascrittiva del contenuto delle conversazioni non fa derivare la inutilizzabilità delle risultanze delle stesse, atteso che la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Fattispecie in cui la perizia era stata disposta dopo il rinvio a giudizio dell'imputato da giudice, quindi, incompetente).

In tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sula valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare.

Risponde del reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., colui che, senza aver conseguito la laurea in medicina e la relativa abilitazione professionale, eserciti l'attività di massaggiatore a scopo curativo, posto che la professione sanitaria di massaggiatore abilita solo a compiere trattamenti finalizzati a migliorare il benessere personale su un soggetto sano e integro e non il compimento di attività che presuppongono competenze mediche, teraupetiche o fisioterapiche. (Nella specie, i massaggi eseguiti dall'imputata - cui i malati si rivolgevano ottenendone promessa di guarigione - erano preceduti da un colloquio con finalità anamnestico- diagnostiche, e seguiti da una benedizione con imposizione delle mani).

Commentari5

  • 1Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

     Leggi di più…

  • 2Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Prove illegittimamente acquisite (art. 191) La sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo (Sez. 6, 1422/2018). Il giudice è indiscutibilmente tenuto a rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità che risulti dagli atti, ma non è tenuto a ricercarne, d'ufficio la prova. L'onere di provare l'illegalità del …

     Leggi di più…

  • 3Lesioni personaliAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2024

  • 4Quali sono le professioni sanitarie
    Chiarini | Studio Legale · https://www.chiarini.com/ · 2 maggio 2020

    Lo Stato italiano riconosce attualmente 31 professioni sanitarie, per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Si tratta di circa 1.500.000 professionisti che operano sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Accanto a queste figure esistono attività, come quelle dei naturopati, degli estetisti o dei massaggiatori, che possono collocarsi al confine con le prestazioni tipicamente riservate agli operatori sanitari abilitati. Individuare questo confine è essenziale: chi lo oltrepassa rischia di rispondere del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). In questo approfondimento vedremo l'elenco aggiornato delle …

     Leggi di più…

  • 5Esercizio abusivo professione medica: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2016, n. 13213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13213
Data del deposito : 15 marzo 2016

Testo completo