Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.
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Il diritto alla prova è immediatamente funzionale a quello di difesa, del quale rappresenta una qualificata forma di manifestazione: si parla abitualmente e più specificamente di un "diritto di difendersi provando", il quale informa di sé l'intero art. 495 c.p.p., in cui s'invera il principio della "parità delle armi" tra le parti del processo, sancito dall'art. 111 Cost., comma 2, e dall'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU. L'eventuale nullità dell'atto di revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame dell'imputato e, per esso, della sentenza, deve essere classificata tra quelle generali a regime intermedio in quanto attinente all'esplicazione dell'attività difensiva nel processo, e dunque - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2017, n. 53823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53823 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento