Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 2. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2016, n. 43605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43605 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
43605 / 1 6 sentenza N.2257 i R. Gen. N. 13402/2016 U.P. del 14/09/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente ANTONIO PRESTIPINO GIACOMO FUMU GEPPINO RAGO Relatore ANDREA PELLEGRINO SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RR RT, nato il [...], contro la sentenza del 11/01/2016 della Corte di Assise di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto;
uditi i difensori, avv.ti Manfredo Fiormonti, in sostituzione dell'avv.to Angelo Tornabene (per il ricorrente) e Orazio Maurizio Scicolone (per le parti civili) che hanno concluso chiedendo rispettivamente l'accoglimento ed il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. TO NE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi la Corte territoriale adeguata ai principi di diritto enunciati dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento n. 32155 del 07/07/2015. 2. La vicenda processuale è la seguente. ли14 2.1. La Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 12/11/2014, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 20/03/2013, confermò l'affermazione di responsabilità di NE TO in relazione ai reati di cui ai capi 1): art. 416 bis c.p.; 6) e 7): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; 9) e 10): art. 73; 19): L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14; e 21): art. 629 c.p., limitatamente ad alcune delle ipotesi originariamente contestate, e, ritenuto più grave, fra i reati in continuazione, quello sub 1) con le già riconosciute attenuanti di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, e art. 62 bis c.p., prevalenti, rideterminò la pena in anni dodici di reclusione, con le pene accessorie.
2.2. Proposto ricorso per cassazione, la sesta sezione penale, annullò con limitatamente alla determinazione della pena», rigettando nel resto il- rinvio ricorso la suddetta sentenza per le seguenti ragioni: «Deve in particolare - rilevarsi che il giudice d'appello, nel determinare la sanzione, dopo aver precisato di voler operare il calcolo della pena base identificando quale reato più grave quello di cui all'art. 416 bis c.p. ha quantificato la pena, al netto delle riduzioni per effetto dell'attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e delle attenuanti generiche, in anni 8 di reclusione, cui si può giungere solo considerando la pena massima per tale reato, riducendola di un terzo. Tale sanzione è illegale poiché, stante la riconosciuta prevalenza delle attenuanti applicate, per la presenza delle due attenuanti, pur ipotizzandosi la riduzione disposta dalla norma speciale nel minimo di un terzo, l'ulteriore diminuzione imposta dal riconoscimento delle attenuanti generiche dovrebbe condurre a contenere la sanzione anche di un solo giorno di meno del limite degli otto anni raggiunto in applicazione della prima attenuante considerata. Deve inoltre considerarsi che, per giurisprudenza ormai pacifica, il divieto di riforma peggiorativa imposto al giudice d'appello per l'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato dall'art. 597 c.p.p., comma 3 riguarda anche le determinazioni sulle singole componenti della sanzione, e conseguentemente l'entità della riduzione riconosciuta per le attenuanti applicate (sul punto Sez. 1, Sentenza n. 45236 del 22/10/2013 imp. Stralaj), al pari che la quantificazione degli aumenti per la continuazione;
ciò comporta che la riduzione riconosciuta per l'attenuante speciale e le attenuanti generiche, debba essere applicata nella medesima misura proporzionale già riconosciuta dal giudice di primo grado pur in riferimento alla diversa pena base individuata dal giudice d'appello. Risulta inoltre parzialmente fondato l'ulteriore rilievo dell'errore nella determinazione dell'aumento per la continuazione. Nella parte argomentativa il giudicante, nel riportare per esteso le modalità di calcolo ed i singoli aumenti 2 riconosciuti, ha correlato un aumento di un anno di reclusione al reato di cui al capo 16), per il quale sia in dispositivo che nella motivazione era stato accertato il sopraggiungere della prescrizione. Per contro, risulta omesso l'aumento di pena per il capo 10); ne' può intendersi l'indicazione numerica del capo cui si riferisce la sanzione determinata frutto di un mero errore materiale nell'indicazione in quanto in tal caso non risulterebbe argomentata la quantificazione della pena nella misura di un anno per tale reato, a fronte di una determinazione inferiore intervenuta per violazione dello stesso tipo -riguardanti il capo 9)-, che risulta quantificata nella misura di mesi otto nel corpo del medesimo provvedimento. Analogamente fondata è la censura attinente alla mancanza di corrispondenza tra le circostanze poste a sostegno dell'individuazione complessiva degli elementi di fatto che hanno condotto alla quantificazione della pena, e le circostanze emergenti dagli atti. Nella sentenza si richiama la persistente attività illecita che risulta svolta dall'interessato anche in epoca successiva alla prestata collaborazione alle indagini, con indicazione generica che si scontra con la mancanza di risultanze emergenti al riguardo dal certificato del casellario, sicché si è in presenza di una carenza argomentativa, o di un illogicità della motivazione sul punto, ove fondata su circostanze insussistenti. Si impone pertanto un nuovo accertamento sul punto, a seguito del quale dovranno ricalcolarsi le componenti della sanzione, con applicazione dei criteri sopra indicati». -2.3. In sede di rinvio, la Corte di assise di Appello con la sentenza impugnata - ha rideterminato la pena in anni nove, mesi undici e giorni venti di reclusione, adducendo la seguente motivazione: a) quanto alla illegalità della pena di anni otto per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la Corte territoriale, rilevava: «[...] In realtà, la pena di anni otto di reclusione per il reato base di cui al capo 1) (art. 416 bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma c.p., con l'aggravante, per il NE di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p. per avere svolto un ruolo direttivo ed organizzativo in seno alla predetta associazione quanto ai delitti di estorsione in danno dei commercianti gelesi), quale pena "al netto" delle riduzioni operate per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche, non sarebbe illegale, posto che il comma 2° dell'art. 416 bis c.p. ritenuto in via definitiva in capo al - NE - è edittalmente punito, essendo stato contestato il delitto dal marzo 1992 al 26 agosto 2009, con pena da nove a quattordici anni di reclusione. Orbene, il comma 2 predetto non prevede una circostanza aggravante ma disciplina un'autonoma fattispecie di reato che ha per soggetto attivo chi promuove, organizza o dirige l'associazione mafiosa [....] Essendo la pena edittale massima per la fattispecie contestata e, in via definitiva, ritenuta in capo оли al NE quella di anni quattordici e non già quella di anni dodici di 3 reclusione, la pena di anni otto di reclusione residuante dalle riduzioni della pena base per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche - non sarebbe dunque pena illegale in quanto non superiore al massimo di pena ottenibile operando le riduzioni nel minimo. Va al riguardo evidenziato che né il giudice di primo grado né la Corte di appello nissena hanno precisato quale sia stata la pena base "lorda" effettiva da cui hanno preso le mosse prima di operare le riduzioni per le attenuanti, di tal che nessun vincolo in tal senso si pone per il giudice del rinvio. Allo stesso modo, i due primi giudici di merito non hanno affatto specificato in che misura sono state operate le riduzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche, per cui, del tutto analogamente, nessun vincolo, nella specie, deriva a questa Corte dal principio, dalla Suprema Corte enunciato [....] Pertanto, se pur la riduzione riconosciuta per l'attenuante speciale e le attenuanti generiche debba essere applicata nella medesima misura proporzionale già riconosciuta dal giudice di primo grado pur in riferimento alla diversa pena base individuata dal giudice d'appello, sta di fatto che, nella specie, nessuna riduzione proporzionale "vincolante" è in concreto operabile, non essendo specificata né l'entità della pena base effettiva né l'entità delle riduzioni applicate per le attenuanti. Al riguardo, va disattesa la tesi difensiva che le attenuanti sarebbero state dal primo giudice applicate "nella massima estensione". Detto dato, invero, non si rinviene in alcun punto della sentenza di primo grado (né in quella di appello della Corte nissena), né è deducibile dalla circostanza sostenuta dalla difesa - che la pena base sarebbe stata calcolata, erroneamente, con riferimento al delitto di omicidio e che pertanto, per pervenire (muovendo dalla pena edittale minima prevista per delitto di omicidio) alla pena di anni otto di reclusione, le attenuanti dovrebbero essere state applicate necessariamente nel massimo. Invero, premesso che il reato associativo è contestato sub 1) e l'omicidio sub 2), il delitto di omicidio è stato dal primo giudice dichiarato prescritto e la pena base è stata, di seguito, calcolata in relazione al reato associativo, rispetto al quale "tutti i rimanenti capi di imputazione vanno considerati come inseriti in unico disegno criminoso ed avvinti sotto il vincolo della continuazione, sub 1), ex art. 81 cpv cod. pen." (pag. 16, penultimo cpv, sentenza di primo grado). Il riferimento alla pena base per il reato sub 2) contenuto nel primo capoverso della pag. 17 della sentenza di primo grado - ribadito con evidente "copia e incolla" nel dispositivo a pag 18 - è frutto di un'evidente svista nella mera indicazione numerica del capo di imputazione, valutabile alla stregua di errore materiale, ed è comunque stato emendato dalla Corte di assise di appello nissena. 4 Nel determinare, questo giudice in sede di rinvio, la pena base in concreto per il reato associativo - determinazione in relazione alla quale, come osservato, non si individuano vincoli di sorta nelle due sentenze di merito che non specificano quale sia la pena base su cui le riduzioni per le attenuanti sono state operate né l'entità delle riduzioni operate per le attenuanti medesime, ravvisandosi, se mai, l'unico vincolo nella necessità di fissare la pena, al netto delle riduzioni, in misura inferiore ad anni otto, interpretando come tale, e pur con le puntualizzazioni di cui sopra, il riferimento alla "pena illegale" operato da!la Suprema Corte, occorre considerare che i delitti satelliti di cui ai capi 6) e 7), concernenti la partecipazione ad associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti - per i quali parimenti è stata affermata in via definitiva la responsabilità del NE , prevedono la pena edittale minima di anni dieci di reclusione, sicchè la pena base minima dalla quale muovere non può essere inferiore a tale pena, sì come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che da ultimo, a Sezioni Unite, ha così statuito: "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite." (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013) Rv. 255348). Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte, in adesione alla richiesta del P.G., che pena base equa attenendosi ai principi fissati dalla Corte di sede di rinvio e, al contempo, alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione sopra evidenziata in relazione al reato associativo sia quella di anni dieci di - reclusione, corrispondente al minimo edittale per il reato satellite di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, costituente limite invalicabile per quanto sopra osservato. Trattandosi della pena minima applicabile tenuto conto del reato base (associazione mafiosa con ruolo direttivo ed organizzativo) e del minimo edittale previsto per il reato satellite di cui all'art. 74 D.P.R. N. 309/90, questa Corte è esonerata dalla motivazione in punto di quantificazione della pena base»; b) relativamente alla quantificazione della pena, la Corte, dopo avere stabilita la pena base per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha determinato la pena nei seguenti termini: «Su detta pena base va, in primis, operata la riduzione per le già concesse attenuanti generiche prevalenti. Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010 Rv. 245930 [...] Detta pena base va, dunque, diminuita, secondo i citati parametri di dosimetria della pena, nella misura, che si reputa congrua alla stregua di quanto osservato, di 1/4 per effetto delle già concesse attenuanti generiche reputate prevalenti rispetto alle aggravanti, pervenendosi ad anni sette e mesi sei, ed indi 5 diminuita di 1/3 per effetto della circostanza attenuante speciale ex art. 8 legge 203/91, pervenendosi ad anni cinque di reclusione;
indi, la pena così determinata per effetto delle riduzioni (ampiamente inferiore ad anni otto, così rispettandosi anche il "vincolo" scaturente dalla sentenza della Suprema Corte rinviante, che aveva ritenuto la pena di anni otto "illegale"), va aumentata a titolo di continuazione nei seguenti termini: di anni due di reclusione per il delitto di cui al capo 6); di altri due anni di reclusione per il delitto di cui al capo 7); di mesi otto di reclusione per il delitto di cui al capo 9); di mesi dieci di reclusione per il delitto di cui al capo 16) relativo al porto illegale di arma clandestina;
di anni uno per il delitto di cui al capo 19); anni tre e mesi quattro di reclusione per i delitti di estorsione di cui a! capo 21 ), corrispondenti a mesi due e giorni venti per ciascun fatto estorsivo per un complessivo numero di quindici;
per un totale di anni quattordici e mesi dieci di reclusione, pena da ridurre nella misura finale di anni nove mesi undici e giorni venti di reclusione ex art. 442 c.p.p. [....] Quanto ai capo 16), errata in fatto appare l'affermazione della Suprema Corte che "nella parte argomentativa il giudicante, nel riportare per esteso le modalità di calcolo ed i singoli aumenti riconosciuti ha correlato un aumento di un anno di reclusione al reato di cui al capo 16, per il quale sia in dispositivo che nella motivazione era stato accertato il sopraggiungere della prescrizione". Invero, premesso che al capo 16) è contestato, in fatto ed in diritto, tanto il reato di detenzione quanto il reato di porto illegale di un'arma clandestina [....] si rileva che sia in dispositivo che in motivazione la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ha dichiarato la prescrizione in ordire al reato di cui al capo 16 "limitatamente ai reati di detenzione di arma clandestina e di munizioni" (pag. 12-13 sentenza, dispositivo), residuando, pertanto, esplicitamente e senza equivoco il reato di porto, per il quale è intervenuta l'affermazione di responsabilità e la quantificazione della pena a titolo di continuazione».
3. Contro la suddetta sentenza, l'imputato ha proposto le seguenti censure: 3.1. «il Giudice dell'udienza preliminare dopo aver dichiarato la prescrizione di vari reati e del reato dell'omicidio Reina di cui al capo 2) della rubrica, nel calcolare la pena base da irrogare all'odierno appellante, ha considerato più grave il reato di omicidio di cui al capo 2) (pag 17 sent. primo grado e dispositivo) applicando, previa concessione sia dell'art. 8 L. 203/91 che delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti alle contestate aggravanti, una pena base di anni 8 di reclusione dimenticando, però, che tale reato era stato dichiarato prescritto nelle motivazioni (pag. 16 sent) ai sensi del vecchio art. 157 c.p. La condanna ad anni 8 di reclusione per il reato di omicidio per un collaboratore di giustizia è possibile solo previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti alle contestate aggravanti e della speciale 6 diminuente di cui all'art. 8 L. 203/91 nella sua massima estensione. Non c'è altro modo per arrivare ad una pena finale così mite [...] E anche la stessa Suprema Corte ha verificato ed accertato l'evidente errore in cui è incorso il giudice di primo grado pervenendo alla medesima conclusione. Solo il Giudice di rinvio vede, invece, una mera "svista" dimenticando di leggere sia le motivazioni della Corte di assise di Appello di Caltanissetta sia quelle della Suprema Corte»;
3.2. violazione dell'art. 81 cod. pen. per avere applicato aumenti spropositati;
3.3. violazione dell'art. 416 cod. pen. nella parte in cui la Corte aveva ritenuto che si applicasse la pena prevista dalla L. 125/2008: invero, l'imputato già da tre anni prima del 2009 era ormai ai margini dell'associazione mafiosa;
3.4. violazione degli artt. 62 bis cod. pen. (nella parte in cui la Corte aveva diminuito la pena solo di un quarto e non nella sua massima estensione) e 8 L. 203/1991 (nella parte in cui aveva applicato la diminuente nella misura minima);
3.5. violazione dell'art. 157 cod. pen. perché il reato di cui al capo sub 16) era stato interamente dichiarato prescritto: in ogni caso, anche il porto di arma clandestina si era ormai prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. I punti fermi dai quali occorre partire per la soluzione del primo motivo di censura (supra § 3.1.) sono i seguenti: a) la Corte territoriale era chiamata a decidere solo ed esclusivamente sulla pena, avendo questa Corte, con la sentenza di annullamento, rigettato "nel resto" il ricorso: il che significa che, a norma dell'art. 624/1 cod. proc. pen., ogni questione attinente all'affermazione della penale responsabilità per i singoli reati, deve intendersi passata in giudicato;
b) il reato base sul quale è stata calcolata la continuazione, è quello di cui all'art. 416 bis cod. pen.: tanto risulta, in modo assolutamente limpido sia dalla sentenza del giudice dell'udienza preliminare, sia da quella della Corte di Assise annullata sia, infine, dalla stessa sentenza di annullamento della Corte di cassazione nella quale si legge «Deve in particolare rilevarsi che il giudice d'appello, nel determinare la sanzione, dopo aver precisato di voler operare il calcolo della pena base identificando quale reato più grave quello di cui all'art. 416 bis c.p. ha quantificato la pena, al netto delle riduzioni per effetto dell'attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e delle attenuanti generiche, in anni 8 di reclusione, cui si può giungere solo considerando la pena massima per tale reato, riducendola di 7 un terzo»: deve, quindi, ritenersi manifestamente infondata la censura del ricorrente nella parte in cui sostiene che «il Giudice dell'udienza preliminare dopo aver dichiarato la prescrizione di vari reati e del reato dell'omicidio Reina di cui al capo 2) della rubrica, nel calcolare la pena base da irrogare all'odierno appellante, ha considerato più grave il reato di omicidio di cui al capo 2) [....]». Ineccepibile, quindi, è la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Assise di Appello nella sentenza impugnata (pag. 6) dove ha osservato che «Invero, premesso che il reato associativo è contestato sub 1) e l'omicidio sub 2), il delitto di omicidio è stato dal primo giudice dichiarato prescritto e la pena base è stata, di seguito, calcolata in relazione al reato associativo, rispetto al quale "tutti i rimanenti capi di imputazione .. vanno considerati come inseriti in unico disegno criminoso ed avvinti sotto il vincolo della continuazione, sub 1), ex art. 81 cpv cod. pen." (pag. 16, penultimo cpv, sentenza di primo grado). Il riferimento alla pena base per il reato sub 2) contenuto nel primo capoverso della pag. 17 della sentenza di primo grado ribadito con evidente - "copia e incolla" nel dispositivo a pag 18 - è frutto di un'evidente svista nella mera indicazione numerica del capo di imputazione, valutabile alla stregua di errore materiale, ed è comunque stato emendato dalla Corte di assise di appello nissena»; c) la pena base di anni otto per il reato associativo inflitta con la sentenza annullata è al "netto" delle attenuanti. Peraltro, s'ignora quale sia stata la pena base "lorda" ritenuta prima dal giudice dell'udienza preliminare e, poi, dalla Corte nissena (nella sentenza annullata): sul punto, quindi, ineccepibile è quanto osservato dalla Corte Territoriale nella sentenza annullata e cioè che «né il giudice di primo grado né la Corte di appello nissena hanno precisato quale sia stata la pena base "lorda" effettiva da cui hanno preso le mosse prima di operare le riduzioni per le attenuanti [....] Allo stesso modo, i due primi giudici di merito non hanno affatto specificato in che misura sono state operate le riduzioni per l'attenuante speciale e per le attenuanti generiche». Va, quindi, disattesa la censura dedotta sul punto dal ricorrente nella parte in cui sostiene reiterando la medesima censura dedotta davanti alla Corte territoriale che la pena base - sarebbe stata calcolata, erroneamente, nel minimo edittale con riferimento al delitto di omicidio (dichiarato prescritto) sul quale le attenuanti sarebbero state applicate nella loro massima estensione. Questi essendo i punti fermi, va ora presa in esame la seguente questione: la sentenza annullata partiva da una pena base di anni otto, pena ritenuta illegale (in eccesso) dalla Corte di cassazione con la motivazione di cui si è detto. La Corte di Cassazione, quindi, ha annullato con rinvio affinchè la Corte territoriale procedesse ad una nuova e corretta rideterminazione della pena. 8 M Ora, la Corte di rinvio, nel rideterminare la pena, si trovava vincolata ad un solo limite: quello di non infliggere una pena complessiva superiore a quella inflitta nella sentenza impugnata (anni dodici). Il motivo è abbastanza semplice e risulta da quanto si è detto supra sub b) c): la Corte, in sede di rinvio, non poteva essere vincolata ad una pena base "ignota", né alle concrete diminuzioni effettuate sulla medesima per effetto delle attenuanti generiche prevalenti e su quella di cui all'art. 8 L. 203/1991 perché anch'esse "ignote". Correttamente, quindi, la Corte ha proceduto alla rideterminazione della pena base, ponendo attenzione a non incorrere nuovamente in un vizio di pena illegale. Sul punto, va osservato che la pena base di anni dieci corrisponde al minimo edittale secondo il condivisibile ragionamento seguito dalla Corte di rinvio che questa Corte condivide in quanto effettuato alla stregua di ineccepibili principi di diritto (SSUU 25939/2013 riv 255348) e di fatto (la pena da considerare per l'art. 416 bis cod. pen. è quella in vigore alla data del 2009 perché l'imputato fu ritenuto colpevole del reato in questione reato di natura permanente - fino al 2009 come risulta contestato nel capo sub 1: sul punto, quindi, la censura dedotta dal ricorrente supra § 3.3., va ritenuta manifestamente infondata perché tende ad introdurre una questione di fatto coperta ormai dal giudicato). Infine, si può anche aggiungere che la decisione della Corte territoriale trova un solido aggancio nella sentenza delle SSUU 16208/2014 secondo la quale non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore». Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, dove il giudice di rinvio, dovendo rideterminare la pena base, trovandosi nell'impossibilità di fatto (essendo ignota sia la pena base che la misura della diminuzione per effetto delle attenuanti) di confermare la suddetta pena, correttamente ha ritenuto che nessun vincolo in tal senso si pone per il giudice del rinvio».
3. Le censure sub §§ 3.2. 3.4., attengono alla dosimetria della pena e vanno ritenute manifestamente infondate. Quanto alla misura della diminuzione per le attenuanti generiche (1/4) e per l'art. 8 L. 203/1991, la motivazione è ampia, congrua ed aderente agli 9 ли evidenziati elementi fattuali, sicchè, si sottrae ad ogni censura rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la concreta irrogazione della pena. Quanto agli aumenti ex art. 81 cod. pen., la censura va disattesa alla stregua del consolidato principio di diritto che, qui va ribadito, secondo il quale Nel caso in cui il giudice abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati, alla personalità dell'imputato e alle concesse attenuanti generiche, egli non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base»: ex plurimis Cass. 3034/1997 Riv. 209369; Cass. 11945/1999 Rv. 214857; Cass. 27382/2011 Rv. 250465. 4. La censura sub § 3.5. è inammissibile per quanto detto supra al § 2 sub a): la Corte territoriale era chiamata decidere solo ed esclusivamente sulla determinazione della pena;
di conseguenza, essendo preclusa, a seguito del passaggio in giudicato, ogni questione attinente all'affermazione della penale responsabilità per i singoli reati, su di essi, non poteva (né può) essere dedotta alcuna questione.
5. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre a quelle in favore delle costituite parti civili liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione a favore delle parti civili GL LV, GL AL, GL RA NT, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.570,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa ed Iva;
Distrae a favore dell'Erario la somma riferibile a GL LV nella misura di € 1.190,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa ed Iva;
Così deciso il 14/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sonio Prestipino 2° Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 14 OTT 2016 11 Funzionario Giudiziario 10