Articolo 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche
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Art. 3.
(Principi generali)
(art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003)

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ((ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti)) , che e' di preminente interesse generale, ((sono libere e ad esse)) si applicano le disposizioni del decreto.
3. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Entrata in vigore il 28 aprile 2024
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