Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" in relazione ad un acquisito effettuato un anno prima rispetto al formale inizio della attività criminosa
In tema di confisca "estesa" di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, qualora il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilità del condannato ricorra ad una allegazione probatoria coinvolgente altre persone, assumendo di aver ricevuto una donazione, l'indagine circa l'effettiva capacità patrimoniale deve estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della "sostenibiltà" dell'esborso effettuato.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023
Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2014, n. 41100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41100 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 16/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1244
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 42907/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH LI AN N. IL 15/06/1974;
avverso l'ordinanza n. 61/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 04/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza emessa in data 4 giugno 2013 rigettava l'istanza di revoca della confisca D.L. n. 306 del 1992 e succ. mod., ex art. 12 sexies proposta da SI IA
NC e relativa ad un immobile sito in Canosa di Puglia, meglio indicato nel provvedimento.
L'istante è coniuge di LE ON - soggetto condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., ed altro nel procedimento penale conclusosi con la confisca del bene - ed è la formale intestataria dell'immobile.
In motivazione, la Corte territoriale rievoca gli elementi di fatto che hanno dato luogo alla confisca dell'immobile ritenuto nella effettiva disponibilità del condannato e ritiene non sufficiente la prova della "autonomia patrimoniale" in capo alla SI, tale da giustificare in modo ragionevole l'acquisto del bene, avvenuto nel 2003.
In particolare, in rapporto ad una serie di indicatori fattuali (tra cui l'assenza di risorse autonome della SI, la sproporzione tra il valore del bene acquistato e il reddito del nucleo familiare, la carente dimostrazione circa la provenienza delle risorse impiegate per l'acquisto) la Corte riteneva non raggiunta la prova di una asserita "donazione" della somma di denaro impiegata (circa 70 milioni delle vecchie lire) da parte del padre dell'istante e dei genitori del LE.
Ciò in rapporto alle modalità stesse della pretesa donazione (assegni circolari richiesti dal padre e dai suoceri e rilasciati in favore della SI poco tempo prima del rogito notarile) che non appaiono tali da determinare detto risultato dimostrativo, non essendo accompagnate dalla dimostrazione della effettiva capacità reddituale dei donanti.
La Corte territoriale dava atto, infatti, dell'assenza di prova circa l'effettiva capacità di risparmio - nel periodo considerato - dei pretesi donanti, estendendo l'analisi alle condizioni reddituali di costoro e qualificava l'operazione in termini di espediente, tale da non modificare la considerazione di un acquisto in realtà operato dal LE.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - SI IA NC, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
La ricorrente assume che la Corte, nel ritenere fittizia l'operazione di intestazione del bene e la stessa donazione, oltre a disattendere il valore dimostrativo degli elementi prodotti non ha considerato che la condotta illecita del LE ha avuto inizio - nel 2004 - in epoca successiva all'acquisto del bene (anno 2003). Non poteva pertanto essere disposta la confisca, mancando la presunzione di derivazione dall'attività illecita del LE, come ritenuto nel medesimo procedimento in casi analoghi.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3.1 Va premesso che ai fini della operatività del sequestro preventivo previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e della successiva confisca nei confronti del terzo estraneo alla commissione del reato, grava sull'accusa l'onere di provare - anche in via indiziaria - l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito dal soggetto autore del reato cui la confisca è ricollegata (di recente, Sez. 1 n. 44534 del 24.10.2012, rv 254699). È necessario dunque che il terzo - intestatario formale - proprio perché non coinvolto nell'accertamento del reato-presupposto e non interveniente nel processo penale (a differenza di quanto accade nella procedura di prevenzione patrimoniale) abbia la facoltà di contrastare, con pienezza di mezzi dimostrativi, ed in sede di incidente di esecuzione, la ritenuta fittizietà della intestazione. Tutto ciò risulta, tuttavia, avvenuto nel procedimento in questione, nel cui ambito è stata oggetto di espressa valutazione e considerazione la allegazione difensiva in punto di modalità dell'acquisto del bene, ipotizzato tramite donazione ricevuta in epoca anteriore a quella dell'acquisto. In modo del tutto ragionevole ed immune da vizi la Corte d'Appello ha ritenuto però che alla documentazione esibita non fosse da attribuirsi il "valore dimostrativo" prospettato dalla parte.
Sul punto, va qui ribadito che in tema di "attribuzione di valore dimostrativo" agli elementi esibiti il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella operata in sede di merito ma esclusivamente operare un controllo di logicità e coerenza, nei limiti descritti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e (tra le molte Sez. 6 n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178 per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa).
E sul piano del metodo seguito non è dato rivenire, nella decisione impugnata vizi di tal genere.
È corretto infatti, in virtù della finalità sottesa alla speciale ipotesi di confisca "estesa" di cui all'art. 12 sexies, ritenere che lì dove il terzo intestatario - data l'assenza di autonoma capacità patrimoniale tale da giustificare l'acquisto - ricorra ad una allegazione probatoria coinvolgente altre persone (come nel caso in esame) assumendo di aver ricevuto una donazione, l'indagine circa la effettiva capacità patrimoniale debba estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della "sostenibilità" dell'esborso patrimoniale sostenuto.
Ciò perché la finalità della norma in parola è proprio quella di sottoporre alla misura ablativa i beni che risultino nella disponibilità di fatto del condannato - anche per interposta persona - sulla base di una valutazione di sproporzione tra il loro valore intrinseco e le capacità reddituali del "reale" titolare. Dando per scontato tale primo passaggio, nel senso che è stata dimostrata dall'accusa la sproporzione tra le capacità patrimoniali del condannato ed il valore del bene, ciò che "recide" - in ipotesi - il nesso di derivazione del bene dalla complessiva attività illecita svolta (pur con attenuazione dello specifico nesso di pertinenzialità rispetto al reato accertato) è solo la dimostrazione "in positivo" di una "provenienza" delle risorse utilizzate per l'acquisto da un soggetto diverso, sia esso l'intestatario formale o i soggetti da cui detto intestatario formale abbia ricevuto - in ipotesi - una elargizione.
L'analisi delle capacità patrimoniali, muovendosi la norma sul terreno del concreto "equilibrio di valori" (sia pure di massima) tra risorse impiegate e capacità di risparmio va dunque operata nei confronti dell'intestatario formale ove costui lo rivendichi e, se del caso, nei confronti dell'ulteriore soggetto (o soggetti) indicati dall'intestatario formale come i reali investitori (i donanti). Da ciò l'assenza di vizi logici o di metodo della decisione impugnata.
3.2 Priva di pregio è, inoltre, la questione relativa alla non perfetta sovrapponibilità tra epoca dell'acquisto del bene ed inizio dell'attività illecita da parte del LE.
Al di là della "estraneità" di tale tema al ricorso del terzo intestatario (cui spettano le argomentazioni relative alla non fittizietà della intestazione, restando gli altri aspetti coi petti dalla difesa del soggetto autore del reato-presupposto) va qui ribadito, per completezza, che la natura giuridica della confisca "estesa" di cui all'art. 12 sexies cit., consente una - sia pur parziale - attenuazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra reato e bene che ne rappresenta il profitto.
Il presupposto di tale ipotesi particolare di confisca è infatti l'avvenuta commissione di un reato. Non si tratta però (specie nella formulazione iniziale della norma, poi pesantemente interpolata) di un "qualsiasi" reato, ma di un reato-spia, teso a rendere legittima l'alterazione e la dilatazione (come affermato, incisivamente, da C.Cost. n. 18 del 1996 all'alba della riforma) dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte o allo stesso direttamente ricollegabili secondo il paradigma "classico" dell'art. 240 cod. pen.. Nel compiere tale dilatazione dell'area della confiscabilità (e sequestrabilità) penale il legislatore del 1992/1994 utilizza, pertanto, la condotta illecita formalizzata (il reato) come indice rivelatore di particolare pericolosità soggettiva ed adotta il modello descrittivo (disponibilità anche indiretta dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con il reddito dichiarato o con i risultati dell'attività economica svolta) dei presupposti della confiscabilità, in modo del tutto coincidente con quello già elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale. Si vanno, infatti, a confiscare beni che non derivano necessariamente da "quel reato" oggetto del precedente o contestuale accertamento (Sez. U. n. 920 del 17.12.2003, ric. Montella) ma che, in presenza degli indicatori di cui sopra, possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui confisca allargata con affievolimento del nesso pertinenziale) all'azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale espresso dal soggetto condannato.
In ciò la normativa italiana del '94 risulta, peraltro, aver sostanzialmente anticipato i contenuti della Decisione Quadro n. 212 del 2005 del Consiglio dell'Unione Europea (relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato) li' dove, all'art. 3, comma 2 si prevede l'adozione di misure necessarie a realizzare la confisca estesa quando il giudice ritiene che il bene sia prodotto di attività criminose commesse dal condannato in relazione al medesimo reato nel periodo anteriore alta condanna o in relazione ad attività criminose analoghe o ancora, in presenza di sproporzione con il reddito legittimo, il giudice sia convinto che il bene sia provento di attività criminose, in quanto tali.
In tale accezione, il fondamento logico e giuridico della confisca "estesa" risiede essenzialmente nella fondata presunzione di "derivazione" del bene non già dallo specifico reato commesso ma comunque dall'attività illecita realizzata dal suo autore e ciò in virtù della esistenza degli indicati parametri (il reato accertato è di particolare gravità, vi è sproporzione tra valore del bene e reddito, con assenza di dimostrazione della legittima provenienza). Da ciò deriva che anche beni acquistati in periodo non coincidente con la specifica condotta di reato giudicata sono passibili di confisca "estesa", in presenza degli indicati presupposti, purché la acquisizione rientri in un ambito di "ragionevolezza temporale" come richiesto, tra le altre, da Sez. 4 n. 35707 del 7.5.2013, rv 256882. Con ciò si intende dire che il "momento" della acquisizione non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato/spia da determinare ictu oculi l'irragionevolezza della presunzione di derivazione, in ogni caso, da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata. Nel caso in esame, detto criterio della "ragionevolezza temporale", in presenza dei restanti presupposti è ampiamente rispettato, posto che pur volendo accedere alla indicazione del ricorrente il bene è stato acquistato circa un anno prima del formale inizio - per come accertato - dell'attività criminosa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014