Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2001, n. 11049
CASS
Sentenza 5 febbraio 2001

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La speciale ipotesi di confisca disciplinata nell'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, è una misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni di valore sproporzionato al reddito o all'attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione e che non ne giustifichi la provenienza,, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da un nesso pertinenziale con il reato per il quale è stata inflitta la condanna ed a prescindere dall'epoca dell'acquisto, che però non deve risalire ad un'epoca talmente precedente la commissione del reato da far venir meno, ictu oculi, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell'attività delittuosa.

La speciale ipotesi di confisca prevista dall'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, ha introdotto una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la disponibilità dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica esercitata, l'onere di giustificarne la provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione.

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui i beni siano fittiziamente intestati ad un terzo, ma si assume si trovino nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, perché in tal caso, potendo la confisca riguardare un soggetto che non è neppure imputato, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca; il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2001, n. 11049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11049
Data del deposito : 5 febbraio 2001

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