Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
L'affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2010, n. 19702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19702 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/04/2010
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO EN - Consigliere - N. 530
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 42859/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI L'AQUILA, nei confronti di:
1) IP DR N. IL 29/05/1948 C/;
avverso l'ordinanza n. 467/2009 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 09/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO Laurenza;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni che chiede l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 9.11.2009, con cui il Tribunale dell'Aquila, in sede di riesame, annullava l'ordinanza cautelare 12.10.2009 del GIP del Tribunale di Pescara che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari, nei confronti di LL RO, indagato per il reato di cui all'art.416 c.p. (per aver preso parte ad un'associazione criminosa costituita al fine di commettere reati contro il patrimonio ai danni della società Massimi costruzione s.r.l.).
Il Tribunale dell'Aquila fondava la decisione sulla diversa posizione dell'indagato rispetto a quella degli altri complici dell'associazione criminosa, rilevando che al LL non era stato contestato alcun delitto fine, ma solo la partecipazione all'associazione e ritenendo che le attività da lui poste in essere non lasciassero configurare una consapevole partecipazione all'associazione stessa.
Il P.M. ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge riguardo all'art. 416 c.p. e per omessa motivazione. Osservava, in particolare, che la mancata contestazione al LL dei reati fine non valeva ad escluderne la responsabilità per il reato associativo, rispondendo il partecipe dell'associazione per delinquere dei reati strumentali, pur se non abbia concorso alla loro commissione ed essendo comunque sufficienti, in sede di applicazione di misura cautelare, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza desumibili dall'essersi verificati più reati fine anche se non realizzati tramite condotte attive di tutti gli associati.
L'ordinanza impugnata, nella parte in cui descriveva i comportamenti ascritti all'indagato ed in base ai quali era stata esclusa una sua consapevole partecipazione all'associazione criminosa, era, inoltre, priva di sufficiente motivazione a fronte di quanto esposto dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura cautelare e dal GIP nel relativo provvedimento. Il ricorso è fondato.
La motivazione sopra esposta dell'ordinanza impugnata è errata laddove esclude la partecipazione del LL all'associazione criminosa sol perché non gli sarebbe stato contestato alcun reato fine;
tale assunto implica un'erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e contraddice la giurisprudenza in materia della S.C. che ha escluso, ai fini della configurabilità del reato associativo, la necessità dell'effettiva commissione dei reati- fine, essendo sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati (Cfr. Cass. n. 32901/2007; n. 7187/2004;n. 4336/91). L'affermazione secondo cui le condotte ascritte al LL escluderebbero "una consapevole ed attiva partecipazione alla ipotizzata associazione criminosa"è, peraltro, priva di adeguata e specifica motivazione, a fronte di quanto allo stesso indagato addebitato nell'ordinanza del GIP applicativa della misura cautelare (il LL avrebbe coadiuvato il coindagato MA EN a conservare la disponibilità degli immobili sequestrati, provvedendo alla sostituzione delle relative serrature ed avrebbe simulato rapporti di locazione inesistenti, per le medesime finalità elusive;
lo stesso risulterebbe, inoltre, cessionario finale dell'automezzo distratto dalla MA Costruzioni s.r.l. e beneficiario delle polizze accese con il provento del delitto). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale dell'Aquila.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell'Aquila. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010